Regolamento
Regolamento
per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura metropolitana
Approvato con atto del Sindaco metropolitano n. 306 del 21/12/2016
Indice
Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione 4
Articolo 2 – Assegnazione del contenzioso e dell'attività di consulenza e assistenza 4
Articolo 3 – Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali agli Avvocati
dell’Avvocatura Metropolitana 4
Articolo 4 – Criteri di quantificazione dei compensi professionali 5
Articolo 5 – Criteri di ripartizione dei compensi professionali 6
Articolo 6 – Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati dell’Avvocatura Metropolitana in caso di costituzione in giudizio congiunta ad avvocati del libero foro . 7
Articolo 7 – Compensi per mera attività di domiciliazione 7
Articolo 8 – Convenzioni con altri enti 7
Articolo 9 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato 8
Articolo 10 – Norme finali e transitorie 8
Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina i presupposti, la quantificazione e le modalità di ripartizione dei compensi professionali, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché i criteri di assegnazione degli incarichi agli avvocati dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Bologna ("Avvocatura Metropolitana"), con particolare riferimento all'art. 23, “Avvocati degli Enti pubblici”, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, al Regolamento Ministeriale vigente relativo alla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, nonché in applicazione dell'art. 9 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, e successive modifiche.
Articolo 2 – Assegnazione del contenzioso e dell'attività di consulenza e assistenza
1. Il Responsabile dell’Avvocatura Metropolitana provvederà ad assegnare le pratiche all’interno dell’Avvocatura secondo principi di parità di trattamento, di equa e oggettiva (anche tramite sistemi informatici) ripartizione dei carichi di lavoro e, ove possibile, di specializzazione professionale e della cura già operata di precedenti in materia, comunque nel rispetto delle norme di deontologia forense.
2. Il Responsabile può assegnare agli avvocati anche un incarico congiunto al fine di consentire una compartecipazione alla formazione della competenza e soprattutto la garanzia della sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità.
Articolo 3 – Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali agli Avvocati dell’Avvocatura Metropolitana
1. Agli avvocati dell’Avvocatura Metropolitana, iscritti nell'elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato agli affari dell'Ente e che prestano la difesa tecnica in giudizio, spetta, la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole all’ente emanata in giudizi in cui sia costituita l’Avvocatura medesima.
2. Per esito favorevole del giudizio si intende:
a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato e da collegi arbitrali compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole;
b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all’Ente, lasciando intatto il provvedimento eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l’incompetenza del giudice adito, l’irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, l’estinzione del
giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, etc.) anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio.
3. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte è condannata al pagamento delle spese di giudizio, per la parte effettivamente recuperata, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all’Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.
4. Le previsioni di cui ai commi precedenti, inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, anche secondo l’interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente.
5. I compensi professionali relativi a cause vinte a spese compensate devono essere contenuti entro l'ammontare dello stanziamento previsto a Bilancio1, il quale non può essere di importo superiore a quanto stanziato allo stesso titolo nel 20132
Articolo 4 – Criteri di quantificazione dei compensi professionali
1. Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l’ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell’Avvocatura Metropolitana e liquidato dal Responsabile dell’Avvocatura è quello determinato dal Giudice purché effettivamente incassato dall'Ente, con esclusione delle spese generali nella misura fissa del 7%.
2. Nel caso di compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, la liquidazione dei compensi è effettuata, con determinazione, dal Responsabile dell’Avvocatura, o suo delegato, sulla base della notula predisposta dall’avvocato che ha trattato la causa, redatta secondo il Regolamento Ministeriale vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per le cause di valore determinato si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, gli importi indicati nelle tabelle e nell’art. 6 del decreto 10 marzo 2014 n. 55 (o sue eventuali successive modificazioni) con una riduzione del 50%;
b) per le cause di valore indeterminabile si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, i criteri di cui all’art. 5, comma 6, del decreto 10 marzo 2014 n. 55 (o sue eventuali successive modificazioni) riducendo del 50% gli importi indicati nelle tabelle per ciascuna fase.
1 Vincolato alla copertura delle eventuali spese legali; principio contabile 3 par. 65 approvati il 12/03/2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli EE.LL.
2 comma 6 art.9 del DL n. 90/2014 convertito con modificazioni in L. n. 114/2014
Articolo 5 – Criteri di ripartizione dei compensi professionali
1. I compensi professionali dovuti ai sensi del precedente articolo 3, derivanti sia da pronunce con condanna della controparte a rifusione delle spese che da pronunce con compensazione totale o parziale delle spese sono ripartiti tra gli avvocati di cui al medesimo articolo 3 comma 1 secondo i seguenti parametri:
• il 30 % a favore dell'avvocato che ha provveduto all'istruzione e alla redazione degli atti relativi alla pratica, in base all'effettivo apporto professionale prestato;
• il 70 % a tutti gli altri avvocati. Nel caso in cui, per effetto del numero degli avvocati in servizio, il compenso dell'avvocato che ha provveduto alla pratica risulti inferiore ai compensi spettanti agli altri avvocati, la percentuale del 30% viene elevata di una percentuale pari al 5%, da ripetere fino al superamento dei compensi degli altri avvocati.
2. I suddetti compensi professionali sono attribuiti agli avvocati dipendenti dell'ufficio, nel rispetto dei limiti di trattamento economico individuale annuale complessivo3 e di stanziamento di bilancio
- nel caso di giudizi con spese parzialmente o totalmente compensate - fissati dalle norme vigenti4.
3. La verifica del rispetto del limite rappresentato dal trattamento economico complessivo annuale lordo5 del dipendente, si effettua sommando le procuratorie per cause vinte e quelle per cause compensate.
4. I compensi professionali disciplinati dal presente Regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico della Città metropolitana e sono liquidati dal Responsabile dell'Avvocatura con propria determinazione. A tale scopo, il professionista incaricato dovrà trasmettere periodicamente al Settore Personale, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica dell'attività e degli adempimenti svolti, con allegata copia del provvedimento favorevole. I compensi gravano su apposito intervento del bilancio per la parte imponibile e per gli oneri riflessi a carico dell'Ente (INPS, INAIL, IRAP). All'atto della liquidazione l'Ente applica le ritenute previdenziali, fiscali ed assistenziali di legge.
5. Ai fini della liquidazione dei compensi il Responsabile dell’Avvocatura terrà conto del rendimento individuale, provvedendo a una decurtazione del relativo compenso nelle seguenti ipotesi:
a) mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l’Amministrazione: riduzione del 5% del compenso spettante;
b) colpevole assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione del 5% del compenso
3 Limite pari ad € 240.000,00 annui lordi ai sensi dell'art. 23-ter del DL n.201/2011 convertito con modificazioni in L. n.214/2011; Art. 9, comma 7 DL n. 90/2014 convertito con modificazioni dall'art.1 co.1 della L. n. 114/2014
4 Art. 9, comma 6 DL n. 90/2014 convertito con modificazioni dall'art.1 co.1 della L. n. 114/2014
5 Determinato dal Trattamento economico fondamentale (stipendio, PEO, tredicesima mensilità, IIS, RIA, IVC, Ind. Comparto, retribuzione di posizione, ass. ad personam ecc.) ed accessorio (retribuzione risultato, compenso incentivante ecc.)
spettante.
c) inadeguatezza della difesa in giudizio, con conseguenti decadenze, preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione, purché non causata da indisponibilità di documentazione o di informazioni: riduzione del 10%;
6. Ai sensi del comma precedente il Responsabile dell’Avvocatura in sede di liquidazione dei compensi provvederà alle eventuali decurtazioni informando preventivamente l’interessato. L’importo corrispondente alle detrazioni operate non è distribuibile agli altri avvocati ed è riversato nel bilancio dell'ente.
7. I compensi professionali dovuti agli Avvocati dell’Avvocatura Metropolitana, determinati secondo quanto disposto dal presente Regolamento, sono liquidati dal Responsabile dell’Avvocatura, con propria determinazione e gravano sull'apposito capitolo di spesa del Bilancio della Città Metropolitana.
Articolo 6 – Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati dell’Avvocatura Metropolitana in caso di costituzione in giudizio congiunta ad avvocati del libero foro
1. In caso di affidamento di incarico professionale congiuntamente ad uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto e/o disgiunto con gli avvocati dell’Avvocatura Metropolitana ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione nelle udienze della causa, l’ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dall'Avvocatura; conseguentemente, i compensi spettanti agli Avvocati dell'Avvocatura, qualora il giudizio si concluda con esito favorevole per l'Ente con recupero delle spese a carico della controparte e qualora le spese introitate dall'Amministrazione siano superiori al compenso lordo liquidato all'avvocato esterno, verranno ripartiti per la parte residua in base ai criteri sopraindicati.
2. Qualora sia conferito incarico congiunto con avvocati esterni, non sarà corrisposto al compenso in caso di compensazione totale delle spese di lite.
3. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti, o la mera presenza alle udienze.
Articolo 7 – Compensi per mera attività di domiciliazione
1. Nel caso in cui presso l’Avvocatura Metropolitana siano attivate domiciliazioni, i compensi dovuti all’ente sono commisurati in base al vigente tariffario forense.
Articolo 8 – Convenzioni con altri enti
1. L’Avvocatura Metropolitana può fornire assistenza legale ad altri Enti Locali, previa stipula di
apposite convenzioni ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l’utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati, da ripartirsi in ogni caso tra i medesimi ai sensi della presente Regolamentazione interna.
Articolo 9 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato
1. Agli avvocati che percepiscono i compensi professionali previsti dal presente Regolamento, viene applicata una riduzione della retribuzione di risultato secondo criteri e modalità da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata.
Articolo 10 – Norme finali e transitorie
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di approvazione del relativo atto sindacale e disciplinano anche le cause conclusesi con provvedimento giurisdizionale favorevole, depositato nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.L. n. 90/2014, (convertito in legge n. 114/2014) e l'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 8, del predetto decreto.
2. La liquidazione dei compensi professionali relativi ai provvedimenti giurisdizionali favorevoli, depositati anteriormente a tale data, è disciplinata come segue.
a) Xxxxx concluse con provvedimento favorevole depositato entro il 31.12.2013, le cui procuratorie non siano state ancora corrisposte dall'Ente: si applicano le disposizioni previste dall'allegato alla Delibera di Giunta Provinciale n. 543 del 28 ottobre 2008 e dalla determina dirigenziale p.g. n. 512847 del 10 dicembre 2008.
b) Xxxxx concluse con provvedimento favorevole, depositato nel periodo intercorrente tra il 1°.01.2014 e il 24.06.2014 compresi:
• Cause con refusione delle spese a carico della controparte: ferma l'integrale liquidazione del 50% della somma complessiva liquidata dal giudice, sul restante 50% verrà applicata una decurtazione nella misura del 25%;
• Cause compensate: decurtazione del 25% dei minimi dei vigenti parametri forensi.
3. L’applicazione della disciplina dettata dagli accordi nel tempo è determinata dalla data di pubblicazione (che coincide con il deposito in Cancelleria o Segreteria) per gli atti del Giudice, e dalla data della esecutività amministrativa per gli atti diversi.
Per tutto quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente.
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Tanto in attuazione dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con legge n. 114 del 11 agosto 2014), fatto salvo l'intervento di altre norme imperative o diverse interpretazioni della norma stessa che determineranno l'integrazione del presente regolamento.