REGIONE UMBRIA
XXXXXXXX X. 0
XXXXXXX XXXXXX
LOTTO N. 7 ambito 7.2 COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE
Durata:dalle ore 24.00 del 31.12.2020
alle ore 24.00 del 31.12.2023 CIG: 8450588DD0
Tra: Regione Umbria
Partita I.V.A./C.F.: 01212820540
con sede in: XXX XXXXX XXXXXXXX, 00 – 06124 PERUGIA
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:
POLIZZA Tutela Legale Numero ………….
Contraente: Regione Umbria
Assicurato: Come da condizioni di polizza
Broker: Xxxxxx Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2020
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2023
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31.12
Frazionamento: ANNUALE
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
INDICE
DEFINIZIONI |
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE |
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE D RISCHIO BUONA FEDE |
ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA |
ART. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI |
ART. 4 - AGGRAVAMENTODEL RISCHIO |
ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO |
ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO |
ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO |
ART. 8 - FORO COMPETENTE |
ART. 9 - ONERI FISCALI |
ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE |
ART. 11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO |
ART. 12 - COASSICURAZIONE E DELEGA |
ART. 13 - DURATA DEL CONTRATTO |
ART. 14 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’XXXXXXXXX XXX XXXXXXX |
XXX. 00 - XXXXXXXX BROKER |
ART. 16 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI |
ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI |
ART. 18 - MISURE RESTRITTIVE (Sanctions Limitations Exclusion Clause) |
ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI |
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE |
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE |
ART. 2 - MASSIMALE ASSICURATO |
ART. 3 - RETROATTIVITÀ DELLE GARANZIE |
ART. 4 - GARANZIA POSTUMA |
ART. 5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE |
ART. 6 - CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO |
ART. 7 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA |
ART. 8 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE |
ART. 9 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO |
ART. 10 - GESTIONE DEL SINISTRO |
ART. 11 - RECUPERO DI SOMME |
ART. 12 - ESCLUSIONI |
ART. 13 – ESTENSIONE UFFICIO SPECIALE DI RICOSTRUZIONE |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX |
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.
Società / Compagnia / Assicuratori: | La Compagnia di assicurazioni che assicura il rischio. |
Contraente: | Regione Umbria Giunta Regionale |
Assicurato: | - Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione con Assicurato congiunto il Consiglio Regionale/Assemblea Legislativa in favore del quale è prestata la garanzia assicurativa e pertanto la Regione Umbria, Giunta Regionale, Consiglio Regionale e Assemblea Legislativa (Ente contraente) e tutti coloro che con essa hanno un rapporto di dipendenza, di servizio o di mandato o che partecipi alle attività. - Tutti gli aventi diritto alla presente garanzia in virtù dei vigenti C.C.N.L. o di disposizioni di legge, ivi compresi i soggetti che prestano la propria attività per conto della Regione Umbria anche presso altre strutture. - Nonché altro personale non dipendente ed i soggetti equiparati di cui l’Assicurato si avvale. |
Premio: | La somma dovuta alla Società |
Sinistro: | La notifica agli Assicurati di un atto giudiziale, per il quale è prestata l'Assicurazione, o l'azione promossa dagli assicurati a seguito di un evento dannoso per il quale è prestata la garanzia. |
Danni: | Lesioni personali, o morte, o danneggiamento di cose. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Garanzia: | La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo. |
Polizza: | Il documento contrattuale che prova l'assicurazione. |
Franchigia: | La parte di danno convenuta che resta a carico del Contraente. |
Assistenza stragiudiziale: | La tutela prestata all'Assicurato per evitare mediante una transazione tra le parti, di ricorrere al Tribunale. |
Transazione: | L'accordo attraverso il quale, facendosi reciproche concessioni, i soggetti evitano l'insorgere di una lite o pongono fine ad una già iniziata. |
Inadempimento contrattuale: | La violazione degli obblighi nascenti a carico delle Parti a seguito della stipulazione di contratti. |
Vertenza contrattuale: | La controversia causata dall'inadempimento degli obblighi contrattuali. |
Fatto illecito: | Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto. |
Fatto illecito colposo: | L'evento dannoso, non voluto, ma provocato per negligenza, imprudenza ed imperizia. |
Fatto illecito doloso: | L'evento dannoso che è stato commesso con l'intenzione di provocare il danno. |
Reato: | La violazione di una norma penale che, a seconda della gravità stabilita dal Codice Penale, si distingue in delitto o contravvenzione. |
Retribuzioni Annue Lorde: | per retribuzione annua lorda si intende la somma di: 1. le retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL) inclusi parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, “lavoratori interinali” ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge; |
2. gli emolumenti lordi corrisposti ai prestatori d’opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale; 3. quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente: - in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) - ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro”. | |
Delitto: | Il reato per il quale è prevista come pena la reclusione o la multa. |
Contravvenzione: | Il reato per il quale è prevista come pena l'arresto o l'ammenda. |
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE D RISCHIO BUONA FEDE
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che il Contraente non abbia agito con dolo.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.
ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla ricezione del documento originale di polizza ritenuto formalmente corretto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..
I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.
Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
ART. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati.
In caso di sinistro, l'Assicurato e il Contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
ART. 4 - AGGRAVAMENTODEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).
Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a quanto previsto da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro deve darne avviso scritto alla Società per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando l’ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne sia venuto a conoscenza. L'obbligo di denuncia riguarda esclusivamente gli eventi per i quali vi sia attivazione dell'Autorità giudiziaria e la notifica di un atto giudiziale ad un Assicurato, oppure l'Assicurato promuova un’azione a seguito di un evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 150 giorni. Nel caso di recesso intimato dalla Società, questa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La Società è tenuta a documentare, contestualmente alla notifica del recesso “l’avvenuto pagamento dell’indennizzo o il rifiuto del medesimo” restando inteso, in caso contrario, che il recesso è inefficace.
Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” (Sezione 1) necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
ART. 8 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Perugia, con esclusione della competenza arbitrale.
ART. 9 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretati sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato.
ART. 12 - COASSICURAZIONE E DELEGA
(operante se del caso)
L’assicurazione è ripartita tra le Imprese di Assicurazione elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Imprese di Assicurazione elencate nel “Riparto”.
Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, essendo tuttavia pattuita in espressa deroga all’art. 1911 c.c. la responsabilità solidale di tutte le Società nei confronti del Contraente e dell’Assicurato.
Le Società Coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono
trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria e del Contraente.
Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Società Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.
I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà alla Società Delegataria e a tutte le Società Coassicuratrici.
La Società delegataria dichiara di avere ricevuto mandato a sottoscrivere la presente polizza ed a firmare i successivi documenti di modifica anche in nome e per conto delle Società Coassicuratrici: pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto tutti i relativi documenti anche per le Società Coassicuratrici.
• Compagnia … Quota … % - Delegataria
• Compagnia … Quota … %
• Compagnia … Quota … %
ART. 13 - DURATA DEL CONTRATTO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2020 anche nelle more degli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto, e scadrà alle ore 24 del 31.12.2023, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.
É facoltà del Contraente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 180 (centoottanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza al fine di completare l’espletamento della procedura di gara, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/360 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Alla scadenza è, altresì, facoltà del Contraente richiedere alla Società il rinnovo dei servizi per una durata di un ulteriore anno, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente.
ART. 14 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di
accadimento del sinistro, di data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso (excel o simili). Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
ART. 15 - CLAUSOLA BROKER
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato.
Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato dal Contraente a favore del Broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per il Contraente.
La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per il Contraente.
ART. 16 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge
ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
ART. 18 - MISURE RESTRITTIVE (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
La presente polizza trae origine dalle fonti normative che prevedono l'obbligo a carico dell'Ente di tenere indenni tutti gli aventi diritto alla presente garanzia in virtù dei vigenti C.C.N.L. o di disposizioni di legge
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura, anticipandone le spese sia in sede stragiudiziale che giudiziale, l'assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dei soggetti assicurati (così come indicati nella definizione di Assicurato), tramite il legale scelto dall'Assicurato per:
A) le spese legali dagli stessi sostenute a tutela dei propri interessi in relazione a procedimenti di responsabilità civile o penale conseguenti ad atti o fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti di ufficio. La Società pertanto assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato, a tutela dei propri interessi a seguito di atti e fatti involontari connessi alla funzione esercitata per conto dell'Ente di appartenenza.
B) La garanzia della presente polizza è prestata anche a favore dell'Ente Contraente, che pertanto riveste la qualifica di "assicurato", fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, per le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dal Contraente per fatti ed atti relativi alle attività istituzionali dell'Ente stesso.
In particolare:
• gli onorari e le competenze del Legale incaricato per la gestione del caso assicurativo;
• le spese giudiziali;
• gli onorari per l'intervento, di Periti di parte e di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria;
• le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione della controversia;
• le spese per resistere a pretese di risarcimento danni quando subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatti illeciti di terzi;
sono riconosciuti a titolo esemplificativo e non limitativo:
• quando venga notificata informazione di garanzia o esercitata azione penale per delitti colposi nonché per contravvenzioni;
• per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La garanzia comprende anche i casi di imputazione, ai sensi della legge n° 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, per omissioni di atti d'ufficio;
• per la difesa in sede penale degli Assicurati quando, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente Assicurato;
• per resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della', responsabilità civile; quando, indipendentemente dalla presenza del Legale nominato dalla Compagnia di R.C., la Società, subordinatamente al ricevimento dell'informazione di garanzia per reati colposi, a richiesta dell'Assicurato, assumerà la difesa penale conferendo incarico ad altro legale prescelto dal convenuto;
• per la difesa in procedimenti penali e/o contravvenzioni conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, contributiva;
• per la difesa in procedimenti di responsabilità patrimoniale, formale e contabile, nonché per la difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di delibera sottoposte ad approvazione (art. 53 legge 08/06/1990 n° 142).
ART. 2 - MASSIMALE ASSICURATO
Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate fino al massimale di € 50.000,00 per evento con limite annuo di € 200.000,00.
ART. 3 - RETROATTIVITÀ DELLE GARANZIE
Le garanzie di polizza, valgono anche per le controversie relative a fatti avvenuti dal 31/12/2004, se sconosciuti all'Assicurato.
ART. 4 - GARANZIA POSTUMA
Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa (/vi compreso il periodo di garanzia pregressa come sopra indicato nel presente articolo).
Per i Sinistri denunciati alla Società durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.
Per i sinistri rientranti nella garanzia postuma e comunicati agli Assicuratori entro detto periodo, le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e, quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio che saranno perciò attivabili - e coperti anch'essi da garanzia assicurativa-indipendentemente dai termini temporali suddetti.
ART. 5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte alla Direzione della Società ovvero al broker a cui è stata assegnata la gestione della polizza.
ART. 6 - CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio di polizza viene calcolato sulla base dei seguenti elementi di rischio variabili:
in base al tasso del (comprensivo di accessori e di imposte) applicato ad un preventivo di retribuzioni lorde erogate pari a:
Retribuzioni preventivate € 48.000.000,00 così suddivise:
Giunta regionale: € 44.000.000,00 Consiglio/Assemblea Legislativa: € 4.000.000,00
Essendo il premio conteggiato su elementi variabili, entro 120 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i dati consuntivi affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla comunicazione scritta da parte della Società.
Se il Contraente non effettua la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione e la garanzia - fermo il diritto della Società al premio di regolazione dovuto - resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
ART. 7 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L'assicurazione vale per le controversie insorte durante il periodo di efficacia della presente polizza e prosegue fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Si precisa che la controversia insorge:
• nel momento in cui gli Assicurati ricevono per la prima volta un atto giudiziario;
• nel momento in cui gli Assicurati promuovono un procedimento giudiziario nei confronti di xxxxx.
Ai fini di quanto riportato al primo comma del presente articolo le modalità di cessazione della polizza (scadenza o recesso) non influiranno in alcun modo sulla validità della garanzia assicurativa.
Ai fini di quanto sopra riportato, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto in riferimento al primo atto posto in essere.
ART. 8 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
Il Contraente, come previsto dall’art. 10 del regolamento interno in vigore dal 11.04.2019, non appena viene a conoscenza di un sinistro comunicatogli dall’Avvocatura Regionale, la quale si impegna a dare conoscenza alla Contraente entro 30 gg dalla ricezione della richiesta di patrocinio, ne dà avviso alla Società entro 30 gg.
Qualora l’assicurato decida di non avvalersi dell’Avvocatura Regionale, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 30 gg. dalla data della notifica stessa.
Contemporaneamente con la denuncia, il Contraente/ Assicurato ha il diritto di indicare alla Società un unico legale e/o perito.
In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
Qualora il dipendente intenda nominare un suo legale di fiducia vale quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.
ART. 9 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
Quando l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve, pena la decadenza della garanzia assicurativa:
• informare direttamente l'Assicuratore in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
ART. 10 - GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia del sinistro, la pratica viene trasmessa al legale scelto del Contraente/Assicurato nei termini previsti dalla polizza. La garanzia assicurativa viene prestata in ogni stato e grado del giudizio. La Società non è responsabile dell'operato di legali e di periti. La Società non si assume il pagamento di multe e/o ammende nonché il pagamento delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite nei procedimenti penali. Le operazioni di esecuzione forzata vengono limitate a 2 tentativi. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra il Contraente/Assicurato e la Società si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 - Foro competente (Sezione 1).
ART. 11 - RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente al Contraente/Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o transattivamente vanno invece a favore della Società solo nel caso in cui la Società stessa le abbia sostenute o anticipate.
ART. 12 - ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
• per pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
• per i fatti riguardanti l'uso di qualsiasi automezzo o comunque inerenti la circolazione stradale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1- Oggetto dell'Assicurazione (Sezione 2);
• per vertenze fra persone assicurate con la stessa polizza;
• per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
• per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
• per vertenze concernenti diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra Soci e Amministratori;
• in caso di dolo accertato con sentenza passata in giudicato;
• in caso di colpa grave e conflitto di interesse con il Contraente;
• per vertenze conseguenti e/o connesse alla responsabilità Amministrativa, Erariale, Contabile ed alla colpa grave dei dipendenti - salvo quanto diversamente disposto da dispositivi legislativi e/o CCNLL. - fatti salvi gli oneri che i medesimi dispositivi legislativi e/o CCNLL attribuiscono all'Ente Assicurato.
ART. 13 – ESTENSIONE UFFICIO SPECIALE DI RICOSTRUZIONE
La Compagnia, qualora il Contraente ne faccia richiesta, si impegna ad inserire in copertura l’Ufficio Speciale di Ricostruzione (RAL preventivato 2019 € 1.000.000,00). Il relativo premio verrà pagato in sede di regolazione premio.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del
c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.