ADDENDUM
ALLEGATO 1
ADDENDUM
all’Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. 2019-2021 (oneri contrattuali nuovo CCNL Sanità privata – DGR n. 614/2020)
Anno 2021
Addendum all’accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. tra
ASL in persona del Direttore Generale/Commissario in carica, legale rappresentante p.t., con sede in , Via n. , in persona , C.F. , P.I.
posta elettronica certificata (di seguito, per brevità “ASL”)
e
Società/Ente morale (denominazione e ragione sociale), in persona del legale rapp. p.t., C.F. , P.I.
(della società), con sede in via , che gestisce la struttura privata
accreditata
(nome specifico struttura), codice NSIS
codice SIAS
, posta elettronica certificata , (di seguito per brevità “la struttura”)
PREMESSO che
a) a seguito di quanto disposto dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 17 ottobre 2019 e ribadito nella seduta del 27 luglio 2020, con la DGR n. 614 del 15 settembre 2020, la Regione Lazio ha disposto che la Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio- sanitaria proceda al riconoscimento, in favore delle suddette strutture private accreditate contrattualizzate che abbiano applicato il nuovo CCNL Sanità privata, di un’integrazione economica straordinaria, nelle more dell’adozione del provvedimento nazionale di revisione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, pari al 50% dell’importo degli oneri incrementali, calcolati sulla base dei dati inviati per competenza 2021, effettivamente corrisposti al personale dipendente, non medico, iscritto all’INPS, in applicazione del nuovo CCNL Sanità privata (Categorie A, B, C, D, DS ed E - sottoscrizione 8 ottobre 2020, art. 52);
b) nella suddetta Delibera è stato, altresì, precisato che l’integrazione della remunerazione è disposta in via straordinaria, nelle more della revisione delle tariffe, strumento ordinario di definizione degli importi spettanti ai fini della remunerazione delle prestazioni sanitarie, come stabilito dal Ministero della Salute, e che tale riconoscimento è disposto in favore delle strutture private accreditate esclusivamente per le prestazioni contrattualizzate;
c) la suddetta integrazione della remunerazione viene riconosciuta anche per l’anno 2021, in acconto e salvo verifica e conguaglio, sia a credito che a debito, in via straordinaria oltre i budget assegnati alla struttura, nelle more della revisione delle tariffe a livello nazionale, successivamente alla quale tali importi verranno riassorbiti dalle tariffe stesse, strumento ordinario di definizione degli importi spettanti ai fini della remunerazione delle prestazioni sanitarie, come stabilito dal Ministero della Salute; il riconoscimento del 50% degli oneri incrementali è temporaneo e non determina in capo alla struttura alcun diritto acquisito per il futuro;
d) con riferimento ai Centri di Riabilitazione, ai quali il nuovo CCNL Sanità privata, stipulato in data 8 ottobre 2020, ha espressamente esteso la sua applicazione qualora alla data di sottoscrizione della pre-intesa (10 giugno 2020) ancora adottavano il previgente CCNL per il personale non medico
dipendente delle strutture sanitarie private (art. 1 CCNL cit.), poiché le tariffe di cui alla DGR Lazio
n. 979/2020, recante “Modifiche ed integrazioni al DCA n. U00434/2012 relativo ai requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Approvazione del verbale di intesa tra la Regione Lazio e le Associazioni di categoria sul sistema di remunerazione e sulle tariffe delle prestazioni di riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, ex art. 11 della L. 241/1990”, sono entrate in vigore in data 1 gennaio 2022, secondo quanto previsto nella Determinazione regionale G14730/2021, a partire dalla medesima data l’integrazione economica prevista dalla DGR 614/2020 viene meno per l’attività di riabilitazione territoriale erogata dai suddetti Centri;
e) con il DCA n. U00243 del 25 giugno 2019, avente ad oggetto “Approvazione modifiche allo schema di accordo/contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. di cui ai DCA n. 249/2017 – n. 555/2015 – n. 324/2015”, è stato approvato lo schema di accordo/contratto avente efficacia per il triennio 2019-2021;
f) tra la struttura e la ASL è stato sottoscritto in forma digitale il contratto di budget ex art. 8 quinquies
D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., relativo alle prestazioni con onere a carico del SSR, avente efficacia per il triennio 2019-2021;
g) con la Determinazione n. del è stato approvato, tra l’altro, lo schema di Addendum al contratto di budget ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. 2019-2021, previsto ai sensi della DGR n. 614/2020 per l’anno 2021, con efficacia dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, che dovrà essere sottoscritto dalle strutture private accreditate contrattualizzate che abbiano applicato il nuovo CCNL Sanità privata, con il quale è riconosciuto alle strutture il 50% degli oneri incrementali, calcolati per competenza sulla base dei dati 2021 inviati dalle strutture stesse, effettivamente corrisposti al personale dipendente, non medico, iscritto all’INPS, in applicazione del nuovo CCNL Sanità privata (Categorie A, B, C, D, DS ed E - sottoscrizione 8 ottobre 2020, art. 52);
h) gli oneri incrementali riconosciuti ai sensi della DGR n. 614/20 sono quelli derivanti esclusivamente dall’incremento tabellare previsto nella Tabella 1 (“Prospetto valori tabellari CCNL Sanità Privata”) riportata nell’Allegato del nuovo CCNL Sanità privata, nonchè quelli di cui all’art. 48, lett. B), punto 1) del CCNL, per gli anni 2020 e 2021, e che non sarà riconosciuto alcun ulteriore maggior onere derivante dall’applicazione del CCNL diverso da quelli sopra indicati, dovendo l’Amministrazione rispettare l’equilibrio economico-finanziario del SSR, quale condizione necessaria per la tutela della salute e il rispetto dei LEA;
i) l’incremento di cui all’art. 48, lett. B), punto 1) del CCNL, laddove ne ricorrano i requisiti, sarà calcolato per competenza, a far data dal 1° aprile 2020, ovvero dalla data in cui è maturato il diritto alla modifica della posizione come previsto dal CCNL, con riferimento, esclusivamente, agli importi indicati nel nuovo tabellare di cui al nuovo CCNL Sanità privata e, pertanto, la sua corresponsione sarà pari al 50% del valore incrementale tra la posizione economica B2 (con valori aggiornati al rinnovo contrattuale) e la nuova posizione economica B3, effettivamente pagato;
j) per quanto attiene alle posizioni economiche D, di cui all’art. 48, lett. B), punto 2) del CCNL, non è possibile riconoscere alcun onere incrementale in quanto l’onere economico derivante dal nuovo
valore di tali posizioni è già oggetto di contributo regionale nella misura prevista dalla citata Deliberazione regionale n. 614/2020 e non rientra nell’alveo regolatorio di tale provvedimento qualsiasi effetto derivante dai nuovi termini temporali previsti dal citato art. 48 CCNL;
k) gli oneri contrattuali di cui al presente Addendum verranno riconosciuti dalla data di applicazione del nuovo CCNL Sanità privata da parte della struttura al singolo dipendente e il pagamento avverrà nella misura del 50% degli importi effettivamente corrisposti al dipendente (secondo il principio di cassa), che la struttura dovrà autocertificare con apposito modello che verrà inviato dall’Amministrazione, sempre nei limiti dell’importo calcolato, sulla base dei dati inviati dalla struttura, per competenza;
l) nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. nonché dei principi contabili che interpretano ed integrano la normativa vigente, si stabiliscono i termini ultimi entro i quali le strutture dovranno comunicare i dati relativi alla competenza degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine del rimborso del 50% degli oneri incrementali, come identificati nel presente provvedimento;
m) entro la data del 30/09/2022, ai fini del rispetto dei principi di programmazione e degli equilibri economico finanziari del sistema nonché della certezza dei rapporti giuridici, il procedimento per la verifica e valutazione dei dati relativi agli anni 2020 e 2021 deve necessariamente concludersi e, pertanto, ferma restando la successiva autocertificazione relativa alle somme effettivamente pagate che verrà richiesta all’esito positivo dei controlli, è fissata suddetta data quale termine ultimo entro il quale le strutture dovranno comunicare all’Amministrazione Regionale tutti i dati inerenti alla competenza degli anni 2020 e 2021 (“tabella completa” esclusivamente per l’anno 2020 e “format 2021” relativamente all’anno 2021, rispettivamente accompagnati da una dichiarazione di atto notorio), precisando che il mancato invio dei dati entro la predetta scadenza comporterà la perdita del diritto al riconoscimento relativo agli oneri dei dati non comunicati (resta inteso che le strutture che hanno inviato tutti i dati per l’anno 2020 e che sono state già autorizzate all’emissione della fattura a saldo per l’anno 2020, non dovranno inviare ulteriori dati in quanto il procedimanto si è concluso con l’autorizzazione all’emissione della suddetta fattura di saldo);come previsto dalla DGR n. 614/2020, la spesa di cui al presente atto è a carico del Fondo Sanitario Regionale indistinto e nell’ambito di quanto stanziato per il pagamento delle strutture private accreditate nello stesso esercizio (da ultimo con Determinazione GSA n. G15418 del 13/12/2021), nell’ambito del quale è stato individuato l’impegno specifico nei limiti dell’importo di euro 23.500.000,00;
n) al fine di poter garantire il rispetto del limite di spesa sopra previsto, nel caso in cui le somme da corrispondere alle strutture, quale rimborso del 50% degli oneri incrementali, dovessero superare l’importo dell’impegno specifico stanziato (euro 23.500.000,00), è necessario procedere ad un abbattimento percentuale con criterio lineare sull’importo riconosciuto alle strutture;
o) essendo stata già autorizzata l’emissione di fatture in acconto per gli oneri CCNL di competenza 2021, l’Azienda sanitaria competente, in caso di mancata sottoscrizione dell’Addendum per l’anno 2021, procederà alla richiesta di note di credito per le eventuali fatture in acconto emesse e, laddove queste siano state pagate, provvederà al recupero dei relativi importi sulle prime fatture utili emesse dalla struttura;
p) a partire dall’anno 2022, è disposto il riconoscimento dell’integrazione di cui alla DGR n. 614/2020, in coerenza con la legislazione vigente, nell’ambito del finanziamento massimo complessivo fissato per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privato accreditato, ad esclusione dei costi per le prestazioni erogate per la gestione dell’emergenza COVID, e, quindi, gli oneri incrementali derivanti dall’applicazione della suindicata delibera partecipano alla valorizzazione della produzione complessiva della struttura, quale integrazione economica provvisoria nelle more dell’approvazione delle nuove tariffe ospedaliere, concorrendo al raggiungimento del budget assegnato alla struttura, fermo restando il riconoscimento di tali oneri anche nel caso di superamento del budget;
q) come disposto dalla DGR n. 614/2020, le parti sottoscrivono il presente Addendum al contratto di budget ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. relativamente all’anno 2021, con efficacia dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, al fine di regolamentare il riconoscimento, da parte della Regione Lazio, alle strutture private accreditate contrattualizzate che abbiano applicato il nuovo CCNL Sanità privata, dell’integrazione economica pari al 50% degli oneri incrementali, calcolati per competenza sulla base dei dati 2021 inviati dalle strutture, effettivamente corrisposti al personale dipendente, non medico, iscritto all’INPS, in applicazione del nuovo CCNL Sanità privata (Categorie A, B, C, D, DS ed E - sottoscrizione 8 ottobre 2020, art. 52);
r) gli oneri incrementali riconosciuti ai sensi della DGR n. 614/2020 sono quelli derivanti, esclusivamente, dall’incremento tabellare previsto nella Tabella 1 (“Prospetto valori tabellari CCNL sanità privata”) riportata nell’Allegato del nuovo CCNL Sanità privata, nonchè quelli di cui all’art. 48, lett. B), punto 1) del CCNL, per gli anni 2020 e 2021; non sarà riconosciuto alcun ulteriore maggior onere derivante dall’applicazione del CCNL diverso da quelli sopra indicati, dovendo l’Amministrazione rispettare l’equilibrio economico-finanziario del SSR, quale condizione necessaria per la tutela della salute e il rispetto dei LEA;
s) ai fini del riconoscimento degli oneri incrementali, la struttura è obbligata a comunicare tutte le informazioni richieste dalla Regione relative all’anno solare (ovvero, per competenza economica), nel termine perentorio disposto con il presente Addendum, pena la risoluzione automatica dello stesso;
t) resta inteso che il relativo pagamento avverrà esclusivamente sulla base degli importi effettivamente corrisposti al dipendente entro il 31/10/2022 (secondo il principio di cassa), che la struttura dovrà autocertificare a seguito della richiesta dell’Amministrazione.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, che forma parte integrante del presente Addendum contrattuale, la struttura e la ASL (di seguito definite anche le “Parti”) convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Oggetto
1. Fermo restando il contenuto delle disposizioni di cui all’accordo/contratto di budget 2019-2021 già sottoscritto, ivi comprese quelle relative al budget complessivo assegnato per gli anni 2019-2021 per le prestazioni rese con onere a carico del SSR in favore di cittadini residenti e cittadini non residenti, che non si intende variato con il presente accordo, alla struttura è riconosciuto il 50% degli oneri incrementali, calcolati per competenza sulla base dei dati 2021 inviati dalla struttura all’Amministrazione Regionale, effettivamente corrisposti al personale dipendente, non medico, iscritto
all’INPS, in applicazione del nuovo CCNL Sanità privata (Categorie A, B, C, D, DS ed E4 - sottoscrizione 8 ottobre 2020, art. 52).
2. Gli “oneri incrementali” riconosciuti ai sensi della DGR n. 614/2020 sono quelli derivanti, esclusivamente, dall’incremento tabellare previsto nella Tabella 1 (“Prospetto valori tabellari CCNL sanità privata”) riportata nell’Allegato del nuovo CCNL Sanità privata, nonchè quelli di cui all’art. 48, lett. B), punto 1) del CCNL, per gli anni 2020 e 2021.
3. Non sarà riconosciuto alcun ulteriore maggior onere derivante dall’applicazione del CCNL diverso da quelli sopra indicati, dovendo l’Amministrazione rispettare l’equilibrio economico-finanziario del SSR, quale condizione necessaria per la tutela della salute e il rispetto dei LEA.
Art. 2 – Durata
Il presente Addendum ha efficacia relativamente agli oneri incrementali di competenza dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
Art. 3 – Oneri della struttura
1. Per tutta la durata del presente Addendum la struttura è tenuta a trasmettere periodicamente, all’Amministrazione Regionale, il “Format 2021” in cui viene riepilogato il personale dipendente, non medico, iscritto all’INPS, impegnato esclusivamente nell’attività accreditata, allegando ad ogni Format la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante anche l’iscrizione all’INPS del personale dipendente non medico e contenente le informazioni richieste dalla Regione.
2. Le strutture dovranno comunicare all’Amministrazione Regionale tutti i dati inerenti alla competenza dell’anno 2021 tramite il “Format 2021” (nota prot. n. 0577009 del 02.07.2021), unitamente alla dichiarazione di atto notorio, entro il 30/09/2022, quale termine ultimo ritenuto essenziale; il mancato invio dei dati entro la predetta scadenza comporterà la perdita del diritto al riconoscimento degli oneri relativi ai dati non comunicati.
3. I modelli di cui ai commi precedenti dovranno essere compilati per ciascun presidio gestito. Nel Format 2021, nel caso di personale impegnato in diverse tipologie di prestazioni assistenziali, la struttura dovrà rendicontare il dipendente esclusivamente sulla tipologia assistenziale in cui svolge prevalentemente la sua attività, al fine di evitare il rischio di duplicazioni.
4. Ai fini del riconoscimento degli oneri incrementali, la struttura è obbligata a comunicare tutte le informazioni richieste dalla Regione relative all’anno solare (ovvero, per competenza economica), nel termine perentorio disposto con il presente Addendum, pena la risoluzione automatica dello stesso.
Art. 4 – Controlli
1. Prima dell’emissione dei provvedimenti di erogazione delle somme spettanti, come individuate al precedente art. 1, l’Amministrazione Regionale disporrà controlli, anche a campione, finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla struttura.
2. La Regione, nelle more dei controlli, potrà liquidare un importo forfettario a titolo di acconto, fermo restando che, nel caso di esito negativo dei controlli, si procederà al recupero delle somme eventualmente anticipate sulle prime fatture utili emesse a qualsiasi titolo dalla struttura.
2. La struttura ha l’obbligo di consentire e agevolare le attività di controllo ed è tenuta a consegnare tutti i documenti che verranno richiesti.
3. La Regione Lazio, anche per il tramite dell’Azienda Sanitaria di competenza, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli ulteriori sulla documentazione afferente il personale rendicontato.
Art. 5 – Esito dei controlli
1. L’accertamento di dichiarazioni false rese nell’atto notorio, oltre alle conseguenze penali previste per legge, obbliga la struttura alla restituzione integrale delle somme complessivamente erogate da parte dell’Amministrazione Regionale, maggiorate degli interessi legali al tasso ufficiale di riferimento vigente e della rivalutazione monetaria, calcolati dalla data di pagamento fino alla data di effettiva restituzione.
2. L’accertamento dell’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Addendum e/o di irregolarità nella documentazione prodotta e/o la mancata collaborazione nell’attività di controllo di cui al precedente art. 4, diversa da quanto previsto al comma 1, laddove non sanabile e/o non sia intervenuta regolarizzazione entro 5 giorni dalla segnalazione, comporterà la facoltà per l’Amministrazione Regionale di richiedere la restituzione parziale delle somme pagate, nella misura pari al 10% dell’importo complessivo erogato alla struttura, ai sensi dell’articolo 1 di cui al presente accordo. Anche in tal caso, verranno applicati gli interessi legali al tasso ufficiale di riferimento vigente e la rivalutazione monetaria, calcolati dalla data di pagamento fino alla data di effettiva restituzione.
3. Nel caso di mancata restituzione totale o parziale delle somme entro 30 gg dalla richiesta, in ragione di quanto sopra previsto, si procederà al recupero delle stesse sulle prime fatture utili emesse, a qualsiasi titolo, dalla struttura.
4. Resta inteso che, in caso di compilazioni parziali relative a dati essenziali per l’identificazione della posizione del dipendente, non si procederà al pagamento degli oneri incrementali di cui al presente Addendum.
Art. 6 – Modalità di riconoscimento degli oneri incrementali
1. Gli oneri contrattuali di cui al presente Addendum verranno riconosciuti dalla data di applicazione del nuovo CCNL Sanità privata da parte della struttura al singolo dipendente.
2. Si precisa che gli importi di cui al presente Addendum vengono riconosciuti, in acconto e salvo verifica e conguaglio, sia a credito che a debito, in via straordinaria per l’anno 2021 oltre i budget assegnati alla struttura, nelle more della revisione delle tariffe a livello nazionale, successivamente al quale tali importi verranno riassorbiti dalle tariffe stesse, strumento ordinario di definizione degli importi spettanti ai fini della remunerazione delle prestazioni sanitarie come stabilito dal Ministero della Salute; il riconoscimento del 50% degli oneri incrementali è temporaneo e non determina in capo alla struttura alcun diritto acquisito per il futuro.
3. Il pagamento degli importi a saldo, di cui al presente Addendum, calcolati per competenza sulla base dei dati comunicati dalla struttura, avverrà esclusivamente a seguito dell’esito positivo dei controlli di cui al precedente art. 4, sulla base degli importi effettivamente corrisposti al dipendente entro il 31
ottobre 2022 (secondo il principio di cassa), che la struttura dovrà autocertificare su richiesta dell’Amministrazione, sulla base di apposito modello che verrà inviato.
4. Al fine di poter garantire il rispetto del limite di spesa (euro 23.500.000,00), finanziato nell’ambito del Fondo Sanitario Regionale indistinto, nel caso in cui le somme da corrispondere alle strutture quale rimborso del 50% degli oneri incrementali dovessero superare l’importo dell’impegno specifico stanziato, si procederà ad un abbattimento percentuale con criterio lineare sull’importo riconosciuto alle strutture.
Art. 7 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non regolato dal presente Addendum, si rinvia al contratto di budget già sottoscritto digitalmente e parte integrante dello stesso, ivi compreso il Regolamento di cui alla Disciplina Uniforme sulle modalità di fatturazione e pagamento, allegato al contratto già sottoscritto.
Roma,
La ASL
La struttura
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del c.c., la struttura dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Roma,
La ASL
La struttura