CONTRATTO DI SERVIZIO
CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA ACITN PER IL TRIENNIO 2020-2022
Tra:
AUTOMOBILE CLUB XXXXXX, xxxxxx xxxx xx Xxx Xxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxx C.F. 00123590226 in persona del Presidente pro tempore (d’ora in avanti indicata come AC
Trento)
e
…………………………………….….. avente sede a (d’ora in avanti
indicata come ditta)
premesso che:
a) L’Automobile Club Trento, Ente pubblico di natura associativa, realizza da anni un proprio house organ, riservato ai propri “abbonati”, cioè ai titolari di tessera associativa in corso di validità;
b) L’house organ dell’Automobile Club Trento è “ACTN” (d’ora in avanti indicata come “Rivista”), testata di proprietà ed edita da Automobile Club Trento;
c) La Rivista viene inviata con cadenza trimestrale a tutti i titolari della tessera associativa in xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx 0.000 nel 2018);
d) Direttore responsabile è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx;
e) La ditta ha elaborato un progetto grafico editoriale originale e realizzato “gabbie” di impaginazione per la Rivista, progetto di cui una copia è in allegato e parte integrante del presente accordo;
f) AC Trento ha approvato il progetto sopracitato e si dichiara disponibile ad un accordo commerciale con la ditta finalizzato alla realizzazione e spedizione della Rivista alle condizioni e modalità di seguito descritte;
g) La ditta dichiara e garantisce di avere solidità finanziaria, nonché comprovata esperienza nel settore della realizzazione di prodotti editoriali e nella diffusione pubblicitaria e in particolare di possedere tutti i mezzi, il personale, l’organizzazione, le conoscenze, il know-how e le competenze necessari ai fini della realizzazione, a regola d’arte, da quanto previsto in questo contratto e che non si avvarrà di subappaltatori;
h) La ditta dichiara altresì:
⋅ di possedere gli specifici requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti dalla natura del contratto, come risulta dall’autocertificazione predisposta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445 di cui all’ Allegato 1 della documentazione di gara e di essere regolarmente iscritta alla camera di commercio, come risulta dal certificato (Allegato A);
⋅ di essere iscritta all’INPS con posizione contributiva previdenziale n. ……………………….
⋅ di provvedere a stipulare una polizza assicurativa per i rischi contrattuali;
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate convengono e pattuiscono quanto segue:
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2) AC Trento affida alla ditta la realizzazione delle seguenti attività:
a) impaginazione della Rivista utilizzando il materiale, testi e foto forniti da collaboratori di AC Trento secondo il progetto grafico allegato al presente atto e che la ditta dichiara essere completamente originale e di sua esclusiva proprietà; ciò per minimo quattro uscite all’anno per il triennio 2020-2022;
b) realizzazione di tutto il lavoro di editing della Rivista compresa la creazione della pagina di copertina e di eventuali pagine pubblicitarie istituzionali;
c) stampa e legatura, di numero 8.700 copie circa per ciascuna uscita della Rivista, minimo
n. 4 (quattro) volte l’anno con cadenza prefissata, composta da n. 32 pagine, realizzata su carta con caratteristiche in linea per qualità, colore, ecc. con quelle attuali della Rivista, stampa (su carta patinata opaca da almeno 115gr/mq) e legatura; il peso finale della rivista deve essere entro i 200 gr compresa la cellophanatura;
d) cellophanatura delle copie da spedire secondo l’indirizzario fornito da AC Trento prima di ogni uscita e consegna alle Poste Italiane spa per l’invio ai destinatari, interamente a proprio carico (le tariffe di spedizione postale rimangono a carico dell’Ente); il servizio dovrà avvenire entro le seguenti date:
• primo numero: entro e non oltre il 20 di Marzo;
• secondo numero: entro e non oltre il 20 di Giugno
• terzo numero: entro e non oltre il 20 di Settembre
• quarto numero: entro e non oltre il 15 di Dicembre
3) A fronte della corretta esecuzione delle attività di cui al precedente punto 2, la ditta avrà diritto ad un corrispettivo fisso ed invariabile di Euro € + IVA per numero, che verrà così
corrisposto tramite bonifico bancario da AC Trento alla ditta …………………………………………….
Inoltre il 100% dei ricavi conseguiti dall’attività di raccolta pubblicitaria, di cui al successivo punto 4 effettuata dalla ditta, rimangono ad essa attribuiti sino alla concorrenza dell’importo di Euro 12.000,00 (oltre IVA). Oltre detto importo, gli ulteriori ricavi conseguiti dalla ditta daranno diritto ad AC Trento ad una quota del 30%.
4) Alla ditta viene concesso in esclusiva l’incarico di effettuare la raccolta pubblicitaria della Rivista; a tale proposito le parti prevedono quanto segue:
a) le condizioni di vendita degli spazi pubblicitari e le relative tariffe verranno condivise tra la ditta e AC Trento;
b) nell’ambito dello svolgimento dell’attività di vendita degli spazi pubblicitari della Rivista ed eventuali inserti, la ditta provvederà anche all’amministrazione ed alla gestione dei relativi contratti di diffusione che essa definirà con gli inserzionisti; provvederà quindi all’emissione delle relative fatture a carico degli inserzionisti, curando gli incassi e le altre incombenze, anche di natura fiscale, connessi a tale attività, ed assumendosi interamente il rischio di insoluto;
c) AC Trento metterà a disposizione della ditta per la vendita tutti gli spazi pubblicitari ad eccezione di una pagina di copertina e di altre due pagine interne, riservate ad AC Trento per gli inserzionisti “istituzionali”; la pubblicità istituzionale riguarda in esclusiva la Sara Assicurazioni e la promozione delle tessere ACI; altre pubblicità potranno riguardare, ma non in esclusiva, oltre alla banca che gestisce il conto dell’Ente, altri partner che collaborano con l’Ente o iniziative istituzionali dell’Ente con altri soggetti pubblici o privati.
d) La ditta curerà l’invio di un prospetto, da trasmettersi ad AC Trento a fine anno nel quale siano dettagliati i ricavi fatturati dalla stessa a titolo di raccolta pubblicitaria con l’indicazione dell’eventuale quota di spettanza di AC Trento; sulla base del prospetto annuale, si provvederà all’eventuale riconoscimento ad AC Trento del 30% dei ricavi superiori all’importo previsto all’art. 3.
e) Gli inserzionisti dovranno essere approvati da AC Trento e comunque non concorrenti dell’eventuale Istituto Bancario sponsor istituzionale dell’Ente o non operanti nei settori di attività “core” dell’ACI (pratiche auto, autoscuole, autonoleggio e agenzie viaggi).
f) AC Trento avrà la facoltà di rifiutare le inserzioni pubblicitarie in contrasto con le vigenti leggi o con il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria o con le regole di decoro (casinò, sexy shop, ecc.) informando la ditta di tale decisione e della relativa motivazione in modo da consentire la sostituzione dell’inserzione pubblicitaria; per tale motivo la ditta dovrà sottoporre ad AC Trento tutte le inserzioni pubblicitarie programmate.
5) Il presente contratto avrà la durata di 3 anni, a partire dal 1 Gennaio 2020, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, pertanto fino al 31 Dicembre 2023.
6) Disposizioni generali:
(i) Il Contratto, che è stato oggetto di specifiche trattative, costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle Parti, annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, sia in forma scritta che orale, e potrà essere modificato, integrato e sostituito esclusivamente per iscritto.
(ii) L’inefficacia o invalidità di una singola pattuizione del Contratto non comporta la nullità delle altre che continuano a mantenere piena efficacia e validità.
(iii) L’eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti dell’altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle prestazioni dovute.
Per qualsiasi controversia relativa al contratto, alla sua interpretazione, esecuzione, risoluzione e validità è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
In fede.