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Direzione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi | |
ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI FIRENZE – VERDE ORIZZONTALE QUARTIERE 2 Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx Direttore dell’Esecuzione: PA Xxxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX Comune di Firenze/01307110484 10.02.2022 10:13:53 GMT+00:00 | |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE I | CSA-I dicembre 2021 |
INDICE GENERALE
Articolo 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 4
Articolo 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO 5
Articolo 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 6
Articolo 4 - NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI 7
Articolo 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO 8
Articolo 6 - CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE 10
Articolo 6-bis - CONTRATTI ATTUATIVI – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE 10
Articolo 6-ter - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO 11
Articolo 7 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DERIVANTE DAI CONTRATTI ATTUATIVI 11
Articolo 8 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 12
Articolo 9 – REQUISITI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 12
Articolo 9 bis - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 19
Articolo 9 ter – PRONTO INTERVENTO 20
Articolo 10 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE 20
Articolo 11 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
............................................................................................................................................................ 20
Articolo 12 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA RELATIVE AL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO 21
Articolo 13 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI - PROROGHE – RELATIVE AL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO 21
Articolo 14- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 22
Articolo 15 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 24
Articolo 16 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 24
Articolo 17 - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO 25
Articolo 17 bis - ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DEI MATERIALI 25
Articolo 17 ter – INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 26
Articolo 18 - PAGAMENTI 26
Articolo 19 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 27
Articolo 20 - PENALI 28
Articolo 21 - CONTO FINALE 29
Articolo 22 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO 29
Articolo 23 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 29
Articolo 24 – VERIFICA DI CONFORMITA’- CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 29
Articolo 25 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 30
Articolo 26 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 30
Articolo 27 - DURATA GIORNALIERA DELLE PRESTAZIONI. ORARIO STRAORDINARIO E NOTTURNO 32
Articolo 28 - SICUREZZA DEL CANTIERE 33
Articolo 29 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 33
Articolo 29-bis - INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI 35
Articolo 32 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI 37
Articolo 33 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI 37
Articolo 34 - ESECUZIONE D'UFFICIO 37
Articolo 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 38
Articolo 36 - RECESSO 39
Articolo 37 - SUBAPPALTI E COTTIMI 40
Articolo 38 - REVISIONE PREZZI 43
Articolo 39- RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 43
Articolo 41 - ACCORDO BONARIO. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 44
Articolo 42 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 44
Articolo 43 – MISURE ANTICOVID-19 PER I CANTIERI PUBBLICI DI CUI ALLA DELIBERA GR N° 645 DEL 25/05/2020 44
Articolo 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’Amministrazione Comunale di Firenze in quanto Stazione Appaltante (di seguito anche SA) intende concludere un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione di servizi di manutenzione delle aree verdi di proprietà o in gestione del Comune di Firenze – verde orizzontale.
Il CPV del presente Accordo quadro è il seguente:
- Codice CPV 77313000 Servizi di manutenzione parchi
L’Accordo Quadro è suddiviso in cinque lotti dotati di autonomia funzionale rispetto all’intera prestazione, uno per ognuno dei cinque ambiti territoriali (Quartieri) in cui è articolato il verde pubblico della città di Firenze.
Il presente appalto è considerato “Appalto pubblico di servizi”.
Gli interventi del presente Accordo Quadro, relativi al Quartiere 2 sono finalizzati a:
- mantenere lo stato di conservazione del patrimonio verde orizzontale comunale nelle diverse tipologie (prati, siepi, cespugli, aiuole fiorite, impianti, arredi), attraverso interventi programmati e tempestivi di manutenzione onde evitare possibili situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico;
- garantire la sicurezza dei luoghi e degli utenti;
- migliorare lo standard qualitativo di fruibilità del verde pubblico;
- ripristinare le componenti (prati, siepi, cespugli, aiuole fiorite, impianti, arredi) senescenti o compromesse.
Con l’Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle prestazioni affidabili, l’elenco prezzi unitari, la durata dell’Accordo Quadro e il tetto massimo di spesa complessiva.
Le prestazioni saranno quelle tipiche di manutenzione ordinaria del verde che di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione verrà disposta in funzione delle varie esigenze della SA su aree specifiche.
In caso di contrasto fra le indicazioni del presente documento e le indicazioni impartite dalla Legge 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, entrata in vigore in data 15 settembre 2020, si precisa che prevalgono le previsioni indicate nella citata legge.
Le singole prestazioni, che saranno di volta in volta individuate dalla SA, saranno disciplinate con specifici contratti di appalto, aventi la denominazione di “contratti attuativi”, il cui importo sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste e che saranno oggetto di specifiche modalità di esecuzione e liquidazione dei compensi dovuti.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le prestazioni, in termini di mezzi, attrezzature e manodopera, che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per eseguirle compiutamente e a regola d’arte secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza e di accettarli espressamente e senza riserva alcuna.
L’Aggiudicatario è obbligato – fermo restando il pieno rispetto, da parte della SA dell’autonomia organizzativa e gestionale degli Operatori Economici - a conformarsi, strutturarsi e organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Articolo 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo per l’esecuzione del servizio di manutenzione delle aree verdi – verde orizzontale del Comune di Firenze, da svolgersi nel territorio del Quartiere 2, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti e accessori occorrenti, ammonta a € 1.400.000/00 oltre IVA di legge e altri oneri, di cui presuntivamente € 45.000/00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Si precisa che la SA non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo e che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, salvo quanto indicato al successivo art. 12 del presente Capitolato.
La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso la stipula di singoli contratti attuativi dell’ACCORDO QUADRO.
Le prestazioni si svolgeranno nel territorio del Quartiere 2
Questa SA, in linea con quanto stabilito dall’ANAC con atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014, ritiene che il costo complessivo del personale per ciascun concorrente si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa - che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale (art. 41 Cost.) - e, come tale, non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante.
Pertanto, al solo scopo di fornire un dato di riferimento, ai sensi dell’art.23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 si indica nel 57% la stima dell’incidenza della manodopera calcolata come incidenza media delle voci presenti nel prezzario 2021 della Regione Toscana relativamente a Opere a Verde Lavorazioni e sistemazione del terreno (TOS21_09.E09), Manutenzione erbacee arbusti siepi e aiuole (TOS21_09.V01) Operazioni d’impianto (TOS21_09.V03).
Il prezzario di riferimento è l’Elenco Prezzi allegato e nel caso di prestazioni, componenti e manodopera non previsti si farà riferimento al Prezzario della Regione Toscana - anno 2021, nonché l'elenco delle misure anticovid-19 ex D.G.R.T. n. 645 del 25.05.2020, quest'ultimo limitatamente al permanere del periodo emergenziale. Detti riferimenti costituiscono l'Elenco dei Prezzi complessivo del presente progetto. I prezzi unitari sono comprensivi degli oneri aziendali della sicurezza ricompresi all'interno delle Spese Generali (Legge R.T. n. 38/2007).
Alle singole prestazioni verranno applicati tali prezzi ribassati della percentuale unica offerta in sede di gara.
L’importo relativo agli oneri per la sicurezza non è oggetto dell’offerta al ribasso ai sensi dell’articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Sono a totale carico dell’aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta.
I costi della sicurezza, il cui importo è stato calcolato presuntivamente in € 45.000/00 per l’esecuzione degli interventi oggetto dell’ACCORDO QUADRO nel suo complesso, saranno oggetto di specifico computo metrico estimativo per ogni singolo contratto attuativo, in riferimento alle prestazioni che dovranno essere eseguite ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:
- se positiva non sarà riconosciuta e potrà essere impiegata nell’ACCORDO QUADRO;
- se negativa troverà copertura nell’importo delle opere a base di gara e non verrà assoggettata al ribasso offerto in sede di gara.
QUADRO ECONOMICO
Importo delle prestazioni da valutare a misura soggette a ribasso | € 1.355.000,00= |
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | € 45.000,00= |
Importo totale della prestazione | € 1.400.000,00= |
IVA 22% | € 308.000.00= |
Incentivo progettazione (1,70%) | € 23.800,00 |
Importo complessivo dell’accordo quadro | € 1.731.800,00= |
I contratti attuativi, con cui verranno siglati gli appalti del presente ACCORDO QUADRO, saranno stipulati “a misura” ai sensi delle definizioni di cui all’art. 3 lett. eeeee) ed all’art. 59, comma 5-bis del “Codice”:
PRESTAZIONI A MISURA
Descrizione categorie | Importo Euro | Oneri sicurezza Euro | Totale Euro |
77311000-3 Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi | € 1.355.000,00 | € 45.000,00 | € 1.400.000,00= |
TOTALE PRESTAZIONI A misura | € 1.355.000,00 | € 45.000,00 | € 1.400.000,00= |
Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei servizi eseguiti. Per le prestazioni a misura il presente Accordo Quadro fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura, da assoggettare al ribasso d’asta offerto in sede di gara.
Incidenza del costo della manodopera:
Descrizione categorie | Incidenza costo manodopera (%) |
77311000-3 Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi | 57% |
Articolo 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi previsti dal presente accordo interessano tutte le aree verdi di competenza del Comune di Firenze:
- parchi urbani
- verde attrezzato: piccoli parchi e spazi verdi aperti al pubblico, giardini di quartiere con giochi per bambini, aree cani, aree dotate di arredo urbano)
- aree verdi permeabili: spartitraffico, rotonde stradali, aree di pertinenza di alberature stradali, aree di pertinenza alla viabilità, aree verdi di parcheggi
- giardini scolastici
- orti urbani
- aree sportive all’aperto a servizio ludico-ricreativo: campi sportivi, polivalenti
- aree boschive
- aree inesitate: verde incolto recentemente reso fruibile
- aree attrezzate complementari, cortili di edifici non scolastici, aree tecniche
I lavori si svolgeranno nel territorio del Quartiere 2
In particolare il presente AQ prevede le seguenti prestazioni:
- sfalcio di erba
- potatura siepi e cespugli
- sostituzione di cespugli, arbusti, perenni,
- manutenzione aiuole con fioriture stagionali e perenni
- lavorazioni del terreno (sarchiatura, vangatura, concimazione, scavi, rigenerazione tappeti erbosi)
- diserbo e pulizia
- disboscamento e taglio di macchie di rovi
- interventi urgenti di pronto soccorso
- prestazioni accessorie
Le prestazioni sono quelle tipiche della manutenzione del verde e, nel loro insieme, sono da ricondursi a interventi di manutenzione ordinaria. L’elenco dettagliato delle aree oggetto delle prestazioni, identificate univocamente mediante codice numerico oltre che da nome e indirizzo, sarà oggetto di contratti attuativi, la cui esecuzione verrà disposta dal DEC in funzione delle varie esigenze dell’AC in zone specifiche del Quartiere 2.
Le aree oggetto dell’appalto sono identificate univocamente e georeferenziate nel Sistema Informativo Territoriale che è possibile consultare tramite il servizio Open Data del Comune di Firenze (xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx).
Articolo 4 - NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI
Oltre che dalle norme del presente CSA, l’AQ è regolato dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 xx.xx. (di seguito anche “Codice”); dal D.L. 76/2020 conv. in Legge n. 120 del 2020; dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 xx.xx per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall’art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016; dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 xx.xx. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”; dall’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta
in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze; dal D.M. n. 49 del 7/3/2018, dalle linee guida emanate dall’A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato X.Xxx. 50/2016.
E’ regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
Articolo 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
1. Con l’Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, l’elenco prezzi unitari, la durata e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi mediante la stipulazione successiva di specifici contratti attuativi.
2. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la SA nei confronti dell’appaltatore, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.
3. Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dalla SA in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta stipulati. Pertanto, l’impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere prestazioni per un importo inferiore a quello indicato nell’Accordo Quadro.
4. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo Quadro saranno descritti nei rispettivi contratti attuativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.
5. I contratti attuativi avranno forma scritta e saranno sottoscritti dal Dirigente del Servizio di riferimento e dall’appaltatore, previa convocazione formale del secondo, entro e non oltre il termine previsto nella convocazione stessa.
6. Ciascun contratto attuativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
l’oggetto delle prestazioni;
la descrizione e la consistenza dei servizi da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel presente CSA e nel contratto di Accordo Quadro;
la definizione della polizza prestata a garanzia dei servizi oggetto dello specifico contratto attuativo;
la composizione delle squadre operative necessarie in termini di manodopera (numero e qualifica professionale), mezzi (tipologia e numero), attrezzature (tipologia e numero), secondo quanto stabilito all’articolo 9 del presente CSA;
i luoghi interessati dall’intervento;
la durata massima stabilita per il compimento dei servizi;
l’importo stimato per l’esecuzione dell’intervento con indicazione delle quote riferite alla sicurezza in base ai prezzi dell’elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerto in sede di gara;
il cronoprogramma;
le modalità ed i termini di pagamento;
7. L’inadempienza dell’appaltatore relativamente ai singoli contratti attuativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla SA di risolvere il presente accordo, ai sensi dell’art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.
8. La consegna dovrà risultare da apposito verbale e dovrà essere effettuata entro 15 giorni (quindici giorni) dalla stipula del relativo contratto attuativo; a partire dalla data di consegna potrà essere dato inizio all’esecuzione dell’intervento oggetto del contratto attuativo. Se nel giorno fissato e comunicato l’Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna del Servizio viene fissato un termine perentorio, non inferiore a cinque e non superiore a quindici giorni lavorativi; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della SA risolvere il Contratto.
9. La SA è sempre autorizzata a procedere in via d’urgenza e a disporre l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni, anche nelle more della stipula formale del contratto; in tal caso le relative spese, documentate, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, saranno rimborsate.
10. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto attuativo; la SA si riserva di verificare la conformità dei servizi prestati in relazione al singolo o più contratti attuativi.
11. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:
- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi in oggetto, senza riserva alcuna;
12. Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull’Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:
- dichiara di disporre o s’impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi in oggetto nei modi e nei luoghi prescritti. La SA ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della SA, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della SA e di terzi;
- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dall’Accordo Quadro. In caso di mancata elezione del domicilio, questo si intende eletto presso la SA;
13. Grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore sotto la propria responsabilità accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione delle prestazioni.
Articolo 6 - CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE
1. Fanno parte integrante dell’Accordo Quadro, anche se materialmente non allegati, il presente CSA parte prima e parte seconda e i seguenti documenti:
1. elenco prezzi unitari;
2. relazione tecnica,
3. DUVRI (Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenze)
4. polizze di garanzia;
5. dichiarazione relativa alle prestazioni che la Ditta intende subappaltare presentata in sede di offerta
2. La stipulazione dell’Accordo Quadro ha luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva divenuta efficace, ai sensi del co. 8 dell’art.32 del Codice.
3. Ai sensi dell’art. 32 co. 7 del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
4. Qualora successivamente alla stipulazione del contratto le verifiche disposte ai sensi del D.Lgs. 159/2011 diano esito negativo, la SA si uniformerà alle indicazioni fornite dal Ministero dell’interno e dall’Anac prima di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, con la precisazione che tale disposizione si applica solo in caso di subappalto o un subcontratto superiore ad € 150.000,00, o nel caso di subcontratti relativi alle attività individuate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose dall'art. 1, comma 53, della legge 190/2012.
5. Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, la mancata disponibilità dell’Appaltatore alla stipulazione del contratto d’appalto comporta la revoca dell’aggiudicazione e, qualora prevista, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020, l’incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice.
6. In ogni caso la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla SA e opera di diritto.
Articolo 6-bis - CONTRATTI ATTUATIVI – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE
Xxxxxxx parte integrante dei singoli contratti attuativi, fermo restando quanto valido per l’Accordo Quadro:
a) Relazione tecnica
b) Stima dell’importo degli interventi previsti in base ai prezzi dell’elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;
c) Durata del Contratto attuativo intesa come termine entro cui le prestazioni previste devono essere concluse;
c) Piano di sicurezza e coordinamento, quando previsto in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
c) Piano operativo di sicurezza;
d) Cronoprogramma;
e) Prestazioni oggetto di subappalto e relativi importi.
f) Polizza fidejussoria
L’Impresa Appaltatrice è tenuta a consegnare la documentazione necessaria per la sottoscrizione del Contratto Attuativo entro i tempi e le modalità che verranno stabiliti dalla Direzione dell’Esecuzione con specifica richiesta.
In ogni caso la mancata tempestiva stipulazione del contratto attuativo e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e si potrà procedere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 comma 2 punto 3) del presente CSA.
Articolo 6-ter - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO
1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla SA per i conseguenti provvedimenti di modifica.
2. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: ACCORDO QUADRO – Contratto Attuativo - Documenti di gara – CSA.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al DEC.
Articolo 7 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DERIVANTE DAI CONTRATTI ATTUATIVI
1. Secondo quanto disposto dall’art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi discendenti dal presente Accordo Quadro, possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L.n.52/1991.
2. Ai fini dell'opponibilità alla SA, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il rispetto
degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla SA se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
3. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all’Accordo Quadro o ai singoli contratti attuativi con questo stipulati.
4. È consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del rapporto di subappalto.
Articolo 8 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC) è il soggetto attraverso cui la SA verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Aggiudicatario ed attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti tra l’Aggiudicatario e la medesima nelle sedi di intervento.
2. Il DEC è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i servizi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto, nel rispetto della normativa vigente.
3. In caso di avvalimento coadiuva il RUP nell’accertare in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e con le risorse strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi del successivo art.35.
4. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del DEC dovranno essere eseguiti dall’Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell’Accordo Quadro e del presente CSA. La responsabilità della manutenzione delle aree oggetto degli interventi è onere dell’Aggiudicatario, che nomina all’uopo un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che dovrà essere formalmente approvato dalla SA e che lo rappresenti nei confronti del DEC e che assuma le responsabilità tecniche che, ai sensi delle norme vigenti competono all’Aggiudicatario, nonché le responsabilità per l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per l'attività e operato delle maestranze stesse. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, nominare un Responsabile della Sicurezza (eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico), il quale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge. Il Direttore Tecnico e il Responsabile della Sicurezza dovranno assicurare la loro presenza nelle aree oggetto degli interventi secondo necessità e tutte le volte che ciò sarà richiesto dal DEC. Il Direttore Tecnico dovrà essere autorizzato a ricevere ed a fare eseguire gli ordini del DEC del Contratto; inoltre dovrà presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che sarà richiesto e controfirmerà, in qualità di rappresentante dell’Aggiudicatario, la documentazione prodotta ai fini della verifica di conformità ed eventuali altre disposizioni scritte emanate dal DEC. L’Aggiudicatario, ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del RUP, entro la giornata successiva all’avviso.
Articolo 9 – REQUISITI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Al fine di ottenere il corretto adempimento delle prestazioni, l’Aggiudicatario deve disporre di risorse umane mezzi e attrezzature per eseguire l’appalto come di seguito indicato:
a. Composizione delle squadre operative
- tre squadre operative, disponibili contemporaneamente e formate ciascuna da (escluso eventuali conducenti mezzi):
2 operai specializzati
1 operaio qualificato o comune
Tutti gli operai devono aver ricevuto adeguata formazione/informazione/ addestramento specifico relativamente alle procedure di apposizione della segnaletica stradale, secondo quanto prevede il D.I. 4 marzo 2013 (Criteri di sicurezza sulle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).
Verifica: la verifica è effettuata in fase di esecuzione del contratto. L'affidatario trasmette alla SA prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione relativa alle sopraindicate professionalità
b. Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento necessari secondo le caratteristiche minime di seguito indicate:
REQUISITI OBBLIGATORI
1 Autocarro con cassone e braccio idraulico con pinza 2 Camion con ribaltabile (portata 3,5 t)
2 Autobotti con serbatoio minimo 4000 litri dotata di raccordi uni 45
3 Falciatrici omologate per la circolazione stradale, larghezza taglio 150-160 cm (motore 1200-1500 cc)
2 Falciatrici con piatto anteriore taglio 90-100 cm, kit mulching (motore 650-800 cc) 2 Tosaprato semoventi, larghezza taglio 60 cm, kit mulching
6 Tosasiepi professionali
1 Tosasiepi con asta telescopica 6 Decespugliatori professionali
2 Motoseghe professionali
1 Motosega con asta telescopica 3 Soffiatori professionali
1 Miniescavatore
1 Terna escavatrice con xxxxx e pala 1 Trattore con trinciastocchi
Attrezzatura elettrica (ad accumulatore):
1 Tasaprato semovente professionale, larghezza taglio 60 cm, kit mulching 3 Decespugliatori con attrezzo di taglio tipo City Cut
3 Tosasiepi
3 Motosega/Forbici/cesoie
3 Soffiatori
Altra attrezzatura:
2 Scale
Trivella piantapali
Trapano, avvitatore, flessibile alimentati a batteria
Tutti i mezzi e le attrezzature devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, devono essere condotti e utilizzati in maniera corretta, devono essere
sottoposti agli interventi di ispezione e manutenzione previsti, opportunamente documentati.
Al fine di ridurre l’inquinamento Tutti gli automezzi impiegati devono avere ridotte emissioni, non inferiori a euro 5.
Le macchine operatrici (mezzi mobili) a partire da 19 KW non dovranno superare la soglia di emissione Stage III/TIER 3
Verifica: la verifica è effettuata in fase di esecuzione del contratto. L'affidatario trasmette alla SA prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione relativa ai mezzi e all’attrezzatura a disposizione.
In ottemperanza al D.M. 10-3-2020 - E. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – l’Aggiudicatario deve rispettare le prescrizioni, possedere/disporre delle figure professionali e dei mezzi, produrre la documentazione di verifica prevista, come di seguito elencato:
X. Xxxxxxxx sociale: il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL citati. L’aggiudicatario è altresì responsabile in solido delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla SA prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la SA acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (in seguito D.U.R.C.) in corso di validità relativo all'affidatario a tutti i subappaltatori. La SA richiederà per uno o più addetti al servizio, scelti casualmente, la presa visione dei contratti individuali.
B. Sicurezza dei lavoratori: L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il personale è dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.
Verifica: documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di validità a dimostrazione che sono applicate le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e le registrazioni dell'avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale.
C. Competenze tecniche e professionali
Il titolare o altro preposto facente parte dell'organico dell'impresa deve possedere la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall'accordo in
Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, e il personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione dell'area verde deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. Per l’esecuzione del presente appalto non è richiesto l’utilizzo di prodotti fitosanitari.
Verifica: attestato di qualificazione di «manutentore del verde» rilasciato da un organismo accreditato, previsto dall'accordo Stato-regioni del 22 febbraio 2018 almeno posseduto dal titolare o da altro preposto dell'impresa e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente coinvolto nello svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica professionale posseduta. L'amministrazione si riserva di effettuare audit in situ per verificare la veridicità delle informazioni rese.
D. Rapporto periodico.
In base ai servizi richiamati nell'oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario ogni anno deve presentare una relazione contenente la documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti previsti i per l'esecuzione delle attività concernenti:
- formazione e aggiornamento professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti);
- attività previste per il rispetto della fauna, per l'esecuzione di interventi meccanici senza danneggiare la vegetazione circostante;
- relazione sulla gestione dei rifiuti;
- lista dei lubrificanti biodegradabili utilizzati per la manutenzione delle macchine;
- lista dei fornitori dalla quale si evince la provenienza del materiale florovivaistico acquistato.
Verifica: rapporto periodico annuale che dimostra di ottemperare ai criteri coerenti con i servizi contemplati nell'oggetto dell'appalto richiamati di seguito e compresi nelle clausole contrattuali. L'inadempimento di tale impegno contrattuale è sottoposto a penale dalla stazione appaltante. Inoltre, l'amministrazione si riserva di effettuare audit in situ o richiedere ulteriore idonea documentazione per verificare la veridicità delle informazioni rese.
E. Formazione continua.
L'aggiudicatario deve effettuare l'aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare le competenze dei dipendenti e la sostenibilità delle attività previste dal servizio relativa alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, l'offerente deve presentare il piano formativo comprendente la programmazione temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel rapporto periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registrazioni dei corsi somministrati al personale.
Verifica: piano formativo contenente specifiche sui temi e i contenuti trattati, sul profilo curriculare dei docenti ingaggiati, sulle ore di formazione, e sulle verifiche di apprendimento previste. Nel rapporto periodico devono essere inserite le registrazioni della formazione eseguita (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti).
F. Piano della comunicazione.
L'aggiudicatario deve proporre e condividere con l'amministrazione un piano di comunicazione avente lo scopo di promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei vari portatori di interesse
e di garantire la corretta informazione dei cittadini e degli operatori in caso di richieste specifiche al fine di migliorare la valorizzazione delle aree verdi gestite.
Verifica: proposta di piano di comunicazione nel quale siano definiti gli argomenti che si intendono comunicare e le attività di comunicazione con i relativi tempi, modalità e costi di realizzazione, mirati a garantire la condivisione con i cittadini e i vari portatori di interesse delle informazioni sugli interventi previsti favorendo la costruzione del senso di appartenenza al territorio.
G. Aggiornamento del censimento.
A seguito delle varie attività di manutenzione eseguite durante il servizio, l'aggiudicatario deve eseguire l'aggiornamento del censimento in possesso della stazione appaltante.
Verifica: relazione/piano di aggiornamento del censimento in cui vengono specificate le modalità e i tempi per l'esecuzione dell'aggiornamento del censimento.
H. Reimpiego di materiali organici residuali.
Il disposto n.8 non può trovare applicazione in quanto la vigente normativa, ovvero il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale qualifica, all’art.183 comma 1, punto
5. come «rifiuti urbani» i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati.
I. Rispetto della fauna.
Le attività di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell'area. In particolare, le operazioni di gestione del verde devono essere svolte prevedendo:
- tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna presente;
- interventi di capitozzatura delle specie arboree ove siano strettamente necessari, per non ridurre in modo drastico gli habitat per la fauna (rifugio, nidificazione);
- facilitazione alla formazione della lettiera per favorire lo sviluppo di una ricca coltre di residui organici, ove ciò sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d'uso dell'area e della tipologia di vegetazione;
- fertilizzazione del terreno con sostanze naturali (compost, letami, un mix di stallatico, stallatico in pellet, etc.);
- il rispetto della programmazione prevista dal progetto che tiene conto di pratiche manutentive del verde e delle prestazioni, come la pulizia delle fontane, nei periodi di minor disturbo alla fauna.
Verifica: relazione tecnica (da inserire nel rapporto periodico) contenente le attività e le tecniche utilizzate per arrecare il minor danno possibile alla fauna presente nell'area oggetto dell'appalto. La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
L. Interventi meccanici.
Nell'esecuzione del servizio di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali presenti nell'area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a:
non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il taglio del prato;
privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, l'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell'area verde;
disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che comportano l'esecuzione di tagli;
limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare l'alterazione della morfologia della chioma.
Verifica: relazione tecnica/istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenenti la descrizione delle modalità con cui sono svolte le attività elencate nel criterio. La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
M. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo.
Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all'avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari.
La potatura di siepi e arbusti deve prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare la specifica funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna).
Verifica: relazione tecnica attestante il rispetto delle prescrizioni dettate dalla Stazione Appaltante. N. Manutenzione delle superfici prative.
Le attività di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio e diserbo) devono essere predisposte in base alle tecniche di gestione differenziata secondo cui la frequenza e l'attività di intervento viene stabilita funzione della tipologia, della destinazione d'uso e della modalità di fruizione dell'area con il vantaggio economico per la diminuzione di interventi e ambientale con la crescita di prati selvatici o fioriti che favoriscono l'aumento della biodiversità locale e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, ai sensi di quanto specificato nelle linee guida elaborate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Inoltre, per la manutenzione delle aree verdi orizzontali, in particolare in caso di tagli frequenti, devono essere impiegate tecniche a basso impatto ambientale come il taglio mulching (tecnica di taglio che consiste nello sminuzzare finemente l'erba e distribuirla uniformemente sul terreno senza doverla necessariamente rimuovere).
Verifica: relazione tecnica attestante il rispetto delle prescrizioni dettate dalla stazione appaltante
O. Prodotti fitosanitari.
L’esecuzione del presente appalto non prevede l’utilizzo di prodotti fitosanitari. P. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
L’esecuzione del presente appalto non prevede l’utilizzo di prodotti fitosanitari. Q. Prodotti fertilizzanti
Nei casi in cui non è previsto il rinterro dell'area oggetto di appalto, devono essere effettuate analisi del terreno volte ad individuarne le caratteristiche chimico-fisiche e determinare le specifiche esigenze nutritive allo scopo di razionalizzare le concimazioni ed evitare rischiosi eccessi nell'apporto di nutrienti al suolo. Pertanto, solo nel caso se ne ravveda l'occorrenza, devono essere impiegate sostanze naturali (letami, residui cornei, ecc.) che non causano accertati rischi ad animali
domestici e potenziali rischi per la salute (22) ], con dosi misurate e differenziate in funzione anche dei fabbisogni della vegetazione.
E' proibito l'utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe). In alternativa sono utilizzati compostati misti o verdi che rispondono alle caratteristiche previste dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» e successive modificazioni ed integrazioni, letame e/o materiali minerali (sabbia silicea, materiali vulcanici, kabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero. Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua è eseguita la pacciamatura delle superfici che ospitano nuove piantagioni di specie erbacee, arbusti e giovani alberi con sostanze naturali, ove ciò sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d'uso dell'area e della tipologia di vegetazione.
Verifica: relazione tecnica (da presentare nel rapporto periodico) in cui si riportano le caratteristiche del terreno per le quali è necessaria la somministrazione di fertilizzanti e in cui si specificano i metodi e i prodotti utilizzati per la protezione del terreno con la documentazione che attesti l'assenza di ricina attiva. Sono presunti conformi gli ammendanti compostati misti o verdi muniti di marchio in corso di validità rilasciato dal Consorzio italiano compostatori CIC o di altri marchi equivalenti rispetto al criterio.
La stazione appaltante, in caso di prodotti non muniti di tali marchi, nel corso della somministrazione dei prodotti si riserva di richiedere verifiche di parte terza, condotte da laboratori in possesso degli idonei accreditamenti, sulla base di quanto indicato nel regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi e successive modificazioni ed integrazioni (quale il regolamento n. 1020/2009).
R. Monitoraggio degli impianti di irrigazione.
L’esecuzione del presente appalto non prevede il monitoraggio degli impianti di irrigazione. S. Gestione dei rifiuti.
L'aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo di manutenzione e di quelli abbandonati nell'area verde oggetto dell'appalto, prevedendo la selezione e il conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dai CAM per l'affidamento del servizio gestione rifiuti.
Verifica: elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione con l'indicazione dei relativi codici CER e la procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di gestione degli stessi con la specifica delle relative modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo la normativa vigente, specie per i contenitori vuoti di prodotti chimici utilizzati.
T. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine.
Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli idraulici, oli per cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2 tempi e oli per trasmissioni) e grassi biodegradabili con soglia di biodegradabilità pari ad almeno il 60%, attestata secondo uno dei metodi normalmente impiegati per la determinazione del livello di biodegradabilità ultima: OCSE 310, OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.
Verifica: lista completa dei lubrificanti utilizzati da inserire nel rapporto periodico, supportata dalla documentazione che attesta la conformità al criterio: rapporti di prova in cui sia riportato il livello di biodegradabilità ultima secondo la lista di metodi OCSE riportati nel criterio. Sono presunti conformi i prodotti in possesso del marchio Ecolabel UE o equivalenti se rispettano il requisito e in tal caso vanno forniti i codici di registrazione del marchio ambientale relativo al prodotto utilizzato.
U. Specifiche tecniche.
a. Piano di gestione e manutenzione: considerata la natura del presente appalto, il fatto che si tratti di servizi standardizzati, come descritti dall’art.95 comma 3 del D.lgs. 50/2016, nonché della circostanza che l’esecuzione verrà disposta dalla SA tramite contratti attuativi/ordini di servizio, l’offerente non deve presentare il piano di gestione e manutenzione.
b. Catasto degli alberi: la stazione appaltante dispone di un censimento e di una classificazione degli alberi che verranno messe a disposizione dell’aggiudicatario.
Articolo 9 bis - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
La SA, in base alle proprie esigenze, affiderà all’Aggiudicatario l’esecuzione di tutti gli interventi rientranti nell’AQ, mediante la stipula di singoli Contratti Attuativi, secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:
a) preliminarmente la SA procede alla definizione dell’oggetto del singolo Contratto Attuativo, compilando uno specifico elenco dei servizi da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel CSA e nell’AQ, stabilendo altresì il periodo entro il quale tali interventi devono essere eseguiti. Il singolo Contratto Attuativo sarà composto dall’insieme degli interventi così definiti;
b) successivamente il DEC stimerà l’importo totale degli interventi così definiti, in base ai prezzi dell’elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;
c) l’Aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti per l’AQ (compresi i contenuti dell’offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo) e tenendo conto delle condizioni e degli spazi in cui devono svolgersi gli interventi, dovrà illustrare le procedure e l’organizzazione previsti per la loro esecuzione attraverso specifici elaborati tecnici, sulla base delle planimetrie fornite dalla SA;
d) a esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la SA procederà ad affidare le prestazioni mediante stipula del relativo Contratto Attuativo, al quale seguirà l’esecuzione degli interventi previsti.
e) all’atto dell’affidamento di un contratto attuativo l’Aggiudicatario dovrà indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eseguite in subappalto secondo i limiti e le modalità di cui all’art.37 del presente CSA, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l’AQ e nel rispetto di quanto dichiarato per l’Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto.
f) Il periodo intercorrente fra la trasmissione alla Ditta dell'elenco dei servizi da eseguire (di cui al punto a)) e la stipula del contratto attuativo (di cui ai punti d) ed e)) non dovrà essere superiore a 15 giorni. Nel caso in cui la Ditta affidataria non procedesse alla sigla del contratto attuativo nel termine sopra riportato, verrà ritenuto grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e si potrà procedere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 comma 2 punto 3) del presente CSA.
g) I Contratti Attuativi possono prevedere:
- Indicazioni tecniche di dettaglio per l’esecuzione delle prestazioni;
- Indicazioni tecniche di dettaglio per l’esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
- termini specifici per l’esecuzione di interventi particolari di manutenzione, entro i limiti generali stabiliti dall’Accordo Quadro;
- modalità di fatturazione in relazione all’esigenza di conformarle al sistema di gestione finanziaria della SAA;
- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l’esecuzione delle prestazioni, in particolare potrà essere richiesta integrazione/modifica del DUVRI;
- prescrizioni atte a garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali nelle strutture adiacenti, durante lo svolgimento delle prestazioni.
Articolo 9 ter – PRONTO INTERVENTO
Durante l’efficacia del singolo Contratto Attuativo è richiesto all’Appaltatore la disponibilità ad intervenire per eliminare tempestivamente problematiche ed emergenze, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone o delle cose, rispondendo a richiesta del DEC sotto qualsiasi forma (telefono, e-mail). Nel caso di chiamata di Pronto Intervento l’Appaltatore dovrà rendere disponibile il personale ed i mezzi adeguati nel termine massimo di 24 (ventiquattro) ore.
Articolo 10 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE
1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel territorio comunale; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede della SA.
Articolo 11 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. Prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni l’Appaltatore deve consegnare al DEC la seguente documentazione:
a) le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 14 del presente Capitolato;
b) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni attività, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento alle date stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
c) dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I.N.P.S. e
I.N.A.I.L. (tale documentazione è prevista dall’art.90 co.9 lett. b) del Decreto Lgs. n.81/2008 e può essere sostituita, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorni e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI dello stesso Decreto, dal
D.U.R.C. che, ai sensi del Decreto n.69/2013, deve essere acquisito/posseduto dalla SA nei termini previsti dall’art.31 co5 del citato Decreto n.69/2013 e della dichiarazione di cui al successivo punto);
d) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
e) un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall’Allegato XV, punto
3.2. del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle prestazioni.
L’Impresa Appaltatrice è tenuta a consegnare la documentazione necessaria per l’attivazione del cantiere entro i tempi e le modalità che verranno stabiliti dal DEC con specifica richiesta.
2. L’Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R. n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a), D. Lgs.81/2008. A tal fine prima dell’avvio delle prestazioni deve presentare:
la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima. L’eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda ASL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
l’ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, punto 1, D.lgs.81/2008.
3. In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell’Appaltatore sottoscrivere apposito verbale.
Articolo 12 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA RELATIVE AL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO
1. Nessuna modifica o variante ai contratti attuativi può essere introdotta dall’Appaltatore se non è autorizzata dal RUP.
2. La SA può ammettere variazioni ai Contratti Attuativi nei casi previsti dalla normativa vigente; in ogni caso l’Aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla SA e che il DEC abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto. L’accettazione delle variazioni sarà oggetto di atto appositamente sottoscritto dalle parti.
Articolo 13 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI - PROROGHE – RELATIVE AL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO
1. La sospensione dell’esecuzione del contratto può essere disposta dal DEC esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dall’art. 107 del Codice purché la sospensione dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
3. Le avverse condizioni climatiche che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sarà onere dell’Impresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento delle prestazioni e documentarle mediante bollettini metereologici ufficiali dell’Aeronautica Militare o di altri istituti metereologici territoriali legalmente riconosciuti.
5. Non appena venute a cessare le cause della sospensione il DEC comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei servizi e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei servizi effettuata dal RUP, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa dei servizi, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
6. Nei casi previsti dall'articolo 107, comma 2, il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i servizi.
8. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei servizi.
9. Per la sospensione del servizio l’Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia, se la sospensione supera un quarto della durata complessiva prevista o comunque i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la SA si oppone allo scioglimento l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
10. Alla sospensione parziale dei servizi ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del Codice, si applicano le disposizioni del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei servizi non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
11. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i servizi nel termine fissato può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall’art. 107, comma 5 del Codice.
12. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla SA per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato art. 107 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati all’art. 10 del D. M. n. 49 del 2018.
Articolo 14- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
A) GARANZIA PROVVISORIA
1. come definita dall’art. 93 del Codice e specificato nel disciplinare di gara.
B) FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE
2. L’erogazione dell'anticipazione, da corrispondere per ogni singolo contratto attuativo affidato, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei servizi. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei servizi, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei servizi non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si applica l’art. 35, comma 18 del Codice.
C) GARANZIA DEFINITIVA
3. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire al momento della sigla dell’ACCORDO QUADRO, in analogia all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria del 10% del valore stimato dei servizi definito per il presente Accordo Quadro, con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’art.93 da parte di questa SA, che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni del contratto di AQ e dei contratti applicativi;
b) il rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla SA;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
5. Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
6. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SA.
7. La garanzia deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell’ultimo contratto attuativo del presente Accordo Quadro e comunque non oltre 12 mesi dall’ultimazione delle prestazioni di tale contratto e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall’art. 103 co.5 del Codice, nel limite massimo dell’80 per cento rapportato all’importo di ogni singolo contratto attuativo al fine di consentire la permanenza delle garanzie prestate per tutte le lavorazioni dell’Accordo Quadro fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell’ultimo contratto attuativo. La SA si riserva di procedere all’emissione ed all’approvazione di un unico C.R.E. per più Contratti Attuativi, con massima scadenza temporale annuale.
8. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co.9 dell’art. 103 del Codice.
9. Come previsto dall’art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall’art. 93, comma 7 del Codice.
D) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO
10. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, secondo quanto previsto dall’art. 103 comma 6 del Codice, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. La garanzia della rata di saldo copre anche l’attecchimento degli alberi e del verde in genere.
Per l’importo della rata di saldo vedi art. 18 punto 4 del presente Capitolato.
E) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
11. Almeno dieci giorni prima della consegna del servizio l’Appaltatore deve trasmettere alla SA copia della polizza di assicurazione per:
1) danni subiti dalla SA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni. La somma assicurata è pari all’importo del contratto, a garanzia dei danni che potranno essere arrecati al materiale da utilizzare per l’intervento ricostruttivo.
2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione delle prestazioni. Il massimale è pari a Euro1.000.000,00.
12. Si applica l’art. 103, comma 7 del Codice.
Articolo 15 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’Accordo Quadro ha una durata massima di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo.
2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16.
4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato.
5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.
6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.
Articolo 16 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
1. Il DEC effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione de servizi, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
2. Le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa sono eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, di pari passo con l’esecuzione in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D.M. n. 49 del 2018.
3. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
4. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
5. La contabilizzazione dei servizi sarà fatta secondo quanto indicato nel titolo III, capo II del D.M. 49 del 2018.
6. La contabilizzazione dei servizi sarà effettuata a misura applicando i prezzi di Elenco e al netto del ribasso offerto.
Nel caso di esecuzione di Pronto Intervento, come disciplinato all’art. 9 ter del presente CSA, le prestazioni saranno contabilizzate con le stesse modalità previste per gli interventi di manutenzione ordinaria.
Non saranno invece tenuti in alcun conto i servizi eseguiti irregolarmente e/o contrari agli ordini di servizio della DEC non conformi al contratto.
7. Ciascun soggetto della SA e dell’Appaltatore, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. Il DEC conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
Articolo 17 - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO
1. Quando sia necessario eseguire servizi non previstI dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi si valutano:
a) desumendoli dal Prezzario della Regione Toscana – anno 2021, parte integrante dell’AQ;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari dell’Elenco Prezzi o se non presenti del Prezzario della Regione Toscana – anno 2021 di mano d'opera, materiali, noli e trasporti.
2. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il DEC e l’appaltatore ed approvati dal RUP. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese, sono approvati dalla SA su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei nuovi prezzi.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica quanto previsto dall'articolo 38 del presente Capitolato.
Articolo 17 bis - ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DEI MATERIALI
1. L’esecuzione delle prestazioni deve corrispondere alle prescrizioni del capitolato tecnico prestazionale (CSA parte II) ed essere della migliore qualità; può essere dato avvio al servizio solo dopo l'accettazione del DEC.
2. Qualora il DEC in qualunque momento rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego, anche dopo l’introduzione in cantiere, l’appaltatore dovrà sostituirla con altra corrispondente alle caratteristiche. I materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi a cura e spese dell’appaltatore.
3. Xxx l’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DEC, la SA può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione dei materiali da parte del DEC restano fermi i diritti e i poteri della SA in sede di verifica.
5. L'appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito maggiori e/o diversi servizi, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se le prestazioni avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza da parte del DEC, l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzato un servizio di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che il maggior e/o diverso servizio sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive in sede di verifica di conformità.
Articolo 17 ter – INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni affidate tramite i contratti attuativi, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:
a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dal DEC;
b) il tempo necessario più per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal CSA;
c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
Articolo 18 - PAGAMENTI
0.Xx sensi dell’art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016, sul valore del singolo contratto attuativo di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo avvio dei servizi oggetto del singolo contratto attuativo.
2. L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile ovvero, qualora il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno del Contratti Attuativi: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate.
5. La SA procede al pagamento solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento, la SA acquisisce il D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.
6. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4, 5, 5bis dell’art. 30 e dai commi 8 e 9 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
8. All’esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. In ogni caso, per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alla vigente normativa e, in particolare, all’art.113 bis del D.lgs.50/2016 nonché della L.120/2020
9. Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10. L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla SA:
gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Articolo 19 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. Non appena avvenuta l'ultimazione delle prestazioni relativi ad ogni contratto attuativo, il DEC effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.
2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di sostituire o eseguire nuovamente qualche prestazione, l'Appaltatore dovrà effettuare le sostituzioni e le modifiche nel tempo che gli verrà prescritto.
3. All’esito della verifica finale sulla esecuzione delle prestazioni, il RUP e/o DEC può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di servizi di piccola entità, la cui necessaria esecuzione è accertata da parte del RUP/DEC come del tutto marginale ma necessaria a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.
Articolo 20 - PENALI
1. Quanto previsto dal presente articolo è da intendersi riferito ad ogni singolo contratto attuativo. Le penali dovute dall’appaltatore sono fissate nella misura di 250,00 € (duecentocinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nel completamento dell’esecuzione delle prestazioni rispetto al termine stabilito.
2. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura anche in caso di ritardo:
- nel rispetto dei termini di inizio e conclusione degli interventi, fissati dal DEC nell’ordine di servizio relativo;
- nella ripresa degli interventi a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC nel verbale di ripresa;
- nel rispetto dei termini imposti dal DEC per il rifacimento di interventi ritenuti non accettabili
- nel rispetto dei termini di Pronto Intervento, come stabilito all’art. 9 ter del presente CSA e dall’eventuale proposta migliorativa presentata dall’Appaltatore nell’offerta.
3. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
4. Nel caso di mancata presentazione del rapporto periodico annuale, così come previsto dal DM n. 63 del 10 marzo 2020, verrà applicata una penale di 1.000,00 € (mille/00 euro) per ciascuna annualità.
5. L’ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall’art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla SA con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 35 del presente CSA.
6. Ai sensi dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 si applica inoltre quanto prevede il successivo art. 29-bis, comma 1, lett. c) con la precisazione che tale disposizione si applica per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o
superiore a € 150.000, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose.
7. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.
Articolo 21 - CONTO FINALE
Il conto finale sarà compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, quale risulta da apposito certificato del DEC. La SA si riserva di procedere all’emissione ed all’approvazione di un unico Certificato di Regolare Esecuzione per più Contratti Attuativi con cadenza massima annuale; in tal caso le rate di saldo dei relativi contratti attuativi saranno liquidate in una unica soluzione.
Articolo 22 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO
L’Appaltatore è obbligato alla custodia ed alla manutenzione delle aree oggetto delle prestazioni, dei manufatti e dei materiali presenti, anche se di proprietà della SA e ciò anche durante i periodi di sospensione delle attività di manutenzione e fino alla loro ultimazione.
Articolo 23 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
1. Il pagamento della rata di saldo è disposto, previa presentazione della garanzia fideiussoria, entro 30 giorni decorrenti dall’esito positivo del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile. Nel caso di redazione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione per più contratti attuativi potrà essere presentata una unica polizza fideiussoria.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Articolo 24 – VERIFICA DI CONFORMITA’- CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
1. Il DEC, sulla base della documentazione fornita dal RUP, accerta che le prestazioni eseguite siano state svolte in conformità alle prescrizioni e, in caso di esito positivo, emette certificato di verifica di conformità tramite il quale si attesta che l’appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto nonché agli ordini impartiti dal RUP e dal DEC. Il certificato deve essere confermato dal RUP.
2. Contestualmente all’emissione del certificato di verifica di conformità si procede alla liquidazione del saldo finale e viene disposto lo svincolo della cauzione definitiva.
3. Nel caso di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell’art.102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, lo stesso viene emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione.
4. Secondo quanto prevede l’art. 102 comma 2, per i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, è facoltà della SA sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, emesso dal DEC e confermato dal RUP, entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni previste dal Contratto.
Articolo 25 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
1. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’appaltatore ne fa denuncia al DEC entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
2. L’appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei servizi, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
3. Appena ricevuta la denuncia il DEC procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’appaltatore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.
4. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei ripristini necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Articolo 26 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
1. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente CSA con l’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, restando a suo carico gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.
A) TUTELA RETRIBUTIVA
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data della verifica di conformità anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse
recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.
3. Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto ai co. 4 e 6 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e in caso di inadempimento - verificato con le modalità previste dal co. 6 del medesimo art. 30 del D.Lgs. 50/2016 - la SA paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
4. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’Appaltatore conferisce alla SA il diritto di valersi della cauzione – di cui all’art.103, co.1, D.lgs. n.50/2016.
B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA
5. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna delle aree all’interno delle quali devono essere svolte le prestazioni, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
6. L’Appaltatore deve esibire al DEC, prima dell’avvio del servizio, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.
7. Prima di emettere i certificati di pagamento relativi alla esecuzione dei servizi, compreso quello conseguente al saldo finale, la Direzione dell’Esecuzione e la SA procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa attraverso l’acquisizione del D.U.R.C.. A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il DEC opera una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo delle prestazioni; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o di soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
9. Il mancato adempimento dell’Appaltatore conferisce inoltre alla SA il diritto di valersi della cauzione di cui all’art. 103, co. 1, D.lgs. n. 163/2006 ss. mm. 50/2016. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti della SA dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
10. Qualora la SA constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il RUP comunica all’Impresa l’inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare; il DEC procede ad immediata denuncia dell’illecito all’Ispettorato del Lavoro.
11. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.
12. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il DEC redige una relazione particolareggiata per il RUP. La mancata ottemperanza dell’Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 35 del presente Capitolato. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all’Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.
C) VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
13. Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L.112/2008 e xx.xx., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).
14. A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l’Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.
Articolo 27 - DURATA GIORNALIERA DELLE PRESTAZIONI. ORARIO STRAORDINARIO E NOTTURNO
1. L'orario giornaliero del servizio sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove le prestazioni vengono compiute e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
2. L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
3. Al fine di rispettare i tempi di esecuzione, l’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l’utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla SA le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dal DEC e dal Coordinatore della sicurezza, se presente.
4. Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei servizi nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei servizi previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza, se presente.
5. In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, il DEC potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l’esecuzione delle prestazioni in un unico turno giornaliero, senza che in conseguenza di ciò l’Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve.
6. In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, il DEC potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l’esecuzione delle
prestazioni con modalità diverse, senza che in conseguenza di ciò l’Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve.
7. All’infuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire servizi che richiedano la sorveglianza da parte del personale della SA. Se, a richiesta dell’Appaltatore, il DEC autorizza il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta.
Articolo 28 - SICUREZZA DEL CANTIERE
1. L’Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.lgs.81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008.
2. Alla luce della emergenza sanitaria in corso, delle Ordinanze n. 38 del 18/04/20 e n. 40 del 22/04/20 della Regione Toscana e del protocollo definito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emanate in materia del 24/04/20, prima dell’avvio dei servizi, l’impresa Appaltatrice dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza con riferimento alle misure anti-contagio Covid-19 nel rispetto di quanto indicato nelle norme, ordinanze, protocolli vigenti. Nella formulazione dell’offerta l’impresa dovrà tener conto che negli oneri di sicurezza aziendali dovranno essere ricompresi tutti gli adempimenti necessari per contrastare la diffusione del COVID-19 fra i lavoratori secondo le ultime disposizioni normative emanate.
Articolo 29 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto, per le parti ancora in vigore, quelli specificati nel presente CSA e quelli derivanti da ulteriori disposizioni normative applicabili in materia, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:
- La formazione dei cantieri e l'esecuzione di tutte le prestazioni a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- Tessere di riconoscimento - L’Appaltatore ha l’obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, indicante anche la data di assunzione.
Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
- L’installazione, la gestione, la manutenzione di tutta la segnaletica di cantiere (anche di tipo luminoso) nel rispetto del Codice della Strada e del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che il DEC riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
- La pulizia del cantiere prima dell’avvio dei servizi e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dalle prestazioni eseguite, prima della loro riapertura al traffico.
- Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi appaltati, nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc.
In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- L’allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dal DEC con l’impiego di mezzi e personale proprio, dei materiali e manufatti giacenti all’interno dell’area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere;
B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE E REALIZZAZIONI DI MODELLI.
- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e verifica di conformità delle prestazioni.
- L'esecuzione di modelli e la fornitura di campioni di prestazioni, materiali e forniture che venissero richiesti dal DEC.
Nel caso di fornitura di elementi vegetali (alberi, arbusti, fioriture) il DEC potrà chiedere all’Appaltatore di rendere disponibili campioni rappresentativi da recapitare in cantiere.
- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, saggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dal DEC su materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle prestazioni, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione (RT Guida alle Lavorazioni) e nel CSA parte II.
- L’Appaltatore è obbligato a fornire alla SA, all’ultimazione del servizio e prima della verifica di conformità, il rilievo di quanto realizzato (elementi vegetali, arredi, impianti tecnici, pozzetti, caditoie, sottoservizi). La SA fornirà all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l’aggiornamento del sistema informatico territoriale.
C) ULTERIORI ONERI
- L'osservanza delle norme di polizia stradale
Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di interventi particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità.
Sono a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.
- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente la SA di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
- L’obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e trasmettere alla SA i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011. Il medesimo obbligo è esteso anche ai casi previsti dagli artt. 2 e 3 dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;
- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto della SA o dalla stessa direttamente.
La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei servizi relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal DEC;
- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- L’onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.
- L’obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx.
- L’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, la cui applicazione è richiamata dall’art.2 comma 1 lett. c) del codice stesso, anche per i “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell’ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all’interno delle strutture comunali”. In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del contatto ai sensi del successivo art. 35.
- L’obbligo del rispetto delle disposizioni impartite da Regolamento del Patrimonio Arboreo della Città (Delibera del Consiglio Comunale n. 58/2016), pena l’erogazione delle sanzioni ivi previste;
Articolo 29-bis - INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI
1. Nei contratti di appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 1.000.000, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 150.000, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicano le disposizioni dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato.; pertanto con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’Appaltatore dichiara di conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle seguenti clausole:
a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data
10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
b) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, salvo comunque il maggior danno; la SA potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94 comma 2 del Decreto X.xx. n.159/2011, in occasione della prima erogazione utile;
c) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
1. di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l’avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del C.P.
2. di prendere atto ed accettare che la SA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell’art. 321 c.p., nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui
agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322- bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”
2. Ai sensi dell’art. 5 dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, nei casi di cui alle lettere d) e e) l’esercizio della potestà risolutoria da parte della SA è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Articolo 32 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI
1. Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della SA l'esecuzione dei servizi entro i termini stabiliti dal contratto, la SA stessa potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
2. Scaduto tale termine infruttuosamente, la SA potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
3. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della SA, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.
4. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla SA e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
5. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della SA di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.
Articolo 33 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI
1. La SA, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei servizi o nella sede dei servizi stessi.
2. Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso al DEC per le opportune disposizioni.
3. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo l’esecuzione dei servizi stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dal DEC, rientrando tra le circostanze speciali previste dal primo comma dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 34 - ESECUZIONE D'UFFICIO
1. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento degli interventi male eseguiti, all'esecuzione degli interventi mancanti o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse l’erogazione dei servizi, ed in generale, in tutti i casi previsti dall’art.108
X.Xxx. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n. 145/2000 ss. mm., la SA avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei servizi od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.
Articolo 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.
2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016);
5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato;
8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016).
9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate;
12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;
13) in caso di mancato rispetto del contratto di avvalimento, verificato dal RUP in corso d’opera;
14) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.
3. In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
4. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la SA procede unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx e dell’art. 6 dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, la SA può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione, con la precisazione che tale disposizione si applica solo in caso di subappalto o un subcontratto superiore ad € 150.000,00, o nel caso di subcontratti relativi alle attività individuate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose dall'art. 1, comma 53, della legge 190/2012.
6. In tutti i casi di risoluzione del contratto l’Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall’art. 108 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e, in caso di inadempimento, l’Amministrazione provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
7. A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dell’appalto risolto, l’Amministrazione pone a carico dell’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i servizi ad altra impresa. La SA può valersi della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 2 del Codice.
8. E’ facoltà della SA procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.
9. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 36 - RECESSO
1. L’appaltatore ha facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei servizi avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’amministrazione. In tale ipotesi, si applica quanto previsto dall’art. 5, comma 4 del D.M. 49 del 2018.
2. La SA si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 109, comma 1, D.Lgs.50/2016 previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite (da calcolarsi come prescritto dall’art. 109, co 2, D.Lgs. 50/2016).
3. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., la SA recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. In tale ipotesi la SA procede unicamente al pagamento
delle prestazioni già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx, la SA può non recedere dal contratto nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione. Si precisa che tale disposizione si applica solo in caso di subappalto o un subcontratto superiore ad € 150.000,00 o nel caso di subcontratti relativi alle attività individuate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose dall'art. 1, comma 53, della legge 190/2012.
Articolo 37 - SUBAPPALTI E COTTIMI
1. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lett. a), della Legge 108/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
2. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7, 9, 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base all’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SA, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa per la prevenzione.
4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx.
5. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte dei servizi oggetto della presente procedura di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs.n.50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxx, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la SA almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, per ciascuna degli interventi da subappaltate, l’incidenza del costo della manodopera.
7. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.
8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
10. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei servizi affidati o di importo inferiore a € 100.000,00 il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice.
12. La SA può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la SA, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione:
i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera;
i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 euro;
i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105, comma 2, D.lgs.50/2016, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l’ingresso in cantiere del sub-affidatario.
14. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
15. Il DEC ha il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei subcontratti dal novero dei subappalti.
16. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 0, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx XX procede al pagamento degli stati di avanzamento dei servizi solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento, la SA acquisisce d’ufficio il
D.U.R.C. dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 e della L.120/2020.
18. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
19. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, questa SA non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto, l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b), la SA sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DEC, la SA sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DEC, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice...
20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente;
c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.
21. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 22. L’esecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
23. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105, D. Lgs.n.50/2016
Articolo 38 - REVISIONE PREZZI
1. Con la stipula dei singoli Contratti Attuativi l’Appaltatore assume la responsabilità tecnica delle prestazioni;
2. Il rischio dell’esecuzione delle prestazioni è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato.
3. E’ possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell’Appaltatore.
Articolo 39- RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette prestazioni alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
2. E’ obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Codice e dal presente Capitolato.
3. Le disposizioni impartite dal DEC, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della SA e non
diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei servizi, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.
Articolo 41 - ACCORDO BONARIO. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205, 208 e 211 del D.lgs. n. 50/2016. E’ esclusa la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs.50/2016.
2. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
Articolo 42 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR). L’informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx.
2. L’aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso nell’esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti e si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e xx.xx.) e dal GDPR 2016/679 - General Data Protection Regulation. E’ vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
3. I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della SA, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa.
Articolo 43 – MISURE ANTICOVID-19 PER I CANTIERI PUBBLICI DI CUI ALLA DELIBERA GR N° 645 DEL 25/05/2020
Le prestazioni previste nel presente appalto potrebbero essere eseguite in epoca emergenziale COVID, come definito da specifici atti legislativi.
Nel qual caso la Ditta affidataria è obbligata a mantenere le condizioni di sicurezza, in base alle disposizioni normative specificatamente impartite.
In particolare, nel caso in cui le prestazioni si svolgano in detto periodo, la Ditta dovrà presentare:
- protocollo aziendale di sicurezza;
- POS aggiornato sulla scorta di tale protocollo.
Il riferimento per gli eventuali maggiori costi e oneri della sicurezza sostenuti dall'Impresa per l'attivazione del cantiere in epoca emergenziale, è la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 645/2020 comprensiva degli allegati 1 e 2. Le eventuali extra somme suindicate verranno computate solo per le lavorazioni effettivamente eseguite in periodo emergenziale COVID, come definito da disposizioni legislative; inoltre, gli eventuali costi della sicurezza integrativi per le misure COVID saranno quantificati a misura, in base alle misure effettivamente attuate.
Tali eventuali extra somme saranno quantificate per i singoli Contratti Attuativi e saranno ricomprese nell’importo complessivo dell’Accordo Quadro, ma verranno erogate esclusivamente in assenza di sovvenzioni e contributi pubblici richiesti e/o già̀ ricevuti dall’Appaltatore.
Articolo 44 – APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
L’”Accordo Quadro per manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze – verde orizzontale” è classificato come “verde” ai sensi del Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione e rientra nell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi. In particolare il riferimento è: VERDE PUBBLICO - Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (approvato con DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020)