Contract
Repertorio n.
Imposta di bollo di Euro assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 23923/2016 del 05.02.2016 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Xxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0
[SCHEMA TIPO] CONTRATTO D’APPALTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA DI ANIMALI VAGANTI E GOVERNO CANILI SANITARI PER UN PERIODO DI 60 MESI DELL’ATS
TRA
L’ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x. 00, nella persona del Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche “Amministrazione appaltante”)
Oppure
L’ATS Insubria, C.F. e P.IVA n. 03510140126 con sede legale in Varese Via X.Xxxxx, 9 nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1057 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche “Amministrazione appaltante”)
E
in persona di
in qualità Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche
“Appaltatore”)
PREMESSO CHE
- La società , a seguito di espletamento di gara d’appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. del , è risultata aggiudicataria del servizio di accalappiamento, custodia di animali vaganti e governo canili sanitari - lotto n ;
- con nota prot. n. del si trasmetteva all’Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l’Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
- cauzione definitiva;
- estremi del conto corrente dedicato all’appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
- DURC regolare;
- copia polizza assicurativa RC;
- Il nominativo ed il contatto del Responsabile di cui all’art. del Capitolato Speciale d’Appalto;
- [facoltativo: altra eventuale documentazione];
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare:
[…]
SI CONVIENE E STIPULA:
Articolo 1 - Oggetto del Contratto
Oggetto del presente Contratto il servizio di accalappiamento, custodia di animali vaganti e governo canili sanitari
Articolo 2 – Caratteristiche generali dell’appalto
Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche e generali del servizio oggetto del presente Contratto [nda il
presente articolo sarà integrato di eventuali offerte tecniche migliorative dell’Appaltatore].
§ 2.1 Descrizione LOTTO 1 - Caratteristiche tecniche (articolo eventualmente integrato con offerta tecnica
dell’Appaltatore)
a) recupero o accalappiamento, custodia e mantenimento dei gatti su disposizione del Dipartimento Veterinario, in quanto rinvenuti malati o feriti o ai fini del contenimento della popolazione felina che vive in libertà e comunque per il tempo necessario al loro ricollocamento nella colonia di origine o altra destinazione decisa dal Dipartimento Veterinario;
b) interventi particolari di recupero di animali vaganti o feriti appartenenti ad altre specie, (es. animali esotici, procioni, piccoli mammiferi, rettili, volatili, piccoli ruminanti, fauna selvatica autoctona), compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche delle attrezzature e della struttura;
c) recupero o cattura ed eventuale custodia di cani e/o gatti da sottoporre a periodo di osservazione per la profilassi della rabbia e/o di altre malattie contagiose o per problemi di aggressività e/o comportamentali o per altre motivazioni decise dal Dipartimento Veterinario. Si precisa che nel caso di animali di proprietà i costi relativi, fatturati ad ATS, saranno posti a carico dei rispettivi proprietari e/o, se previsto, dell’Autorità che ne ha disposto il ritiro;
d) recupero, su richiesta del Sindaco competente ed autorizzazione del Dipartimento Veterinario, di cani o gatti ceduti dal proprietario definitivamente al Comune di residenza o posti in osservazione in caso di maltrattamenti;
e) recupero di cani e gatti per ordine e/o affidati in custodia giudiziale da un’Autorità Giudiziaria. Si precisa che il ritiro riguarda esclusivamente il mero atto di recupero dell’animale, cui farà seguito, su disposizione del Dipartimento Veterinario ed autorizzazione dell’autorità competente, il tempestivo trasferimento da parte dell’aggiudicatario nel canile rifugio convenzionato con il Comune dove è stato recuperato l’animale, salvo ostino al trasferimento motivi sanitari o giudiziari. In tali casi i costi di mantenimento giornaliero saranno posti a carico di ATS;
f) trasporto di animali su disposizione dell’ATS, in altro canile sanitario/rifugio e/o struttura, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia. Per tale servizio, oltre alla tariffa prevista per il “Servizio di recupero e trasporto di 1 cane e mantenimento forfettario in canile sanitario fino al 10° giorno” (cod. 3 dell’Allegato 1 “Descrizione Prestazioni”),
verrà riconosciuto un rimborso forfettario parametrato alla distanza ed al tempo di percorrenza andata e ritorno, compreso nelle seguenti fasce territoriali.
- All’interno dei territori dei Comuni del Lotto aggiudicato: nessun rimborso, compreso nella tariffa di recupero/accalappiamento
- All’interno del territorio di ATS Milano: + € 20,00
- All’esterno del territorio di ATS Milano, in regione Lombardia: + € 70,00
g) recupero e termodistruzione su richiesta del Dipartimento Veterinario delle carcasse di cani, gatti ed eccezionalmente di animali selvatici di piccola e media taglia, quali volpi, tassi e comunque animali rinvenuti morti sul suolo pubblico ai fini della prevenzione delle malattie infettive e dell’igiene. Si precisa che è obbligo dei Comuni provvedere, direttamente ed a proprio carico, al servizio di cui alla presente lettera, convenzionandosi con società regolarmente autorizzate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 o con l’ATS. Qualora però un Comune non vi provvedesse direttamente, la fatturazione di tale servizio, richiesto con le modalità stabilite dal Dipartimento Veterinario, dovrà essere addebitata ad ATS, che successivamente procederà al recupero delle spese presso il Comune interessato;
h) recupero e termodistruzione delle carcasse di animali deceduti durante il ricovero presso il canile sanitario.
Oppure
§ 2.2 Descrizione LOTTO 2 - ATS INSUBRIA AREA NORD E SUD PROVINCIA DI VARESE
a) cattura dei cani vaganti, su chiamata, anche telefonica, da parte di: Polizia Locale, Forze dell’Ordine (Carabinieri, Forze di Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, ivi compresi Vigili del Fuoco) rinvenuti nell'ambito territoriale di ciascun lotto (elenco comuni di competenza lotti 4, 5 e 6). Le segnalazioni per l’attivazione del servizio di accalappiamento possono essere accolte anche da privati cittadini previa autorizzazione da parte del Comune di ritrovamento, o nell’impossibilità da parte dell’ATS;
b) recupero dei cani e dei gatti feriti o comunque in condizioni di malattia grave o non autosufficienza;
c) recupero e trasferimento di cani e di altri animali morsicatori e/o aggressivi e/o sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o oggetto di sequestro/procedimenti Giudiziari dalla sede di detenzione ai canili sanitari dell’ATS e/o canili rifugio secondo territorio di competenza su richiesta dei Servizi Veterinari;
d) trasporto da canile sanitario a struttura sanitaria convenzionata e relativo “rientro” in canile sanitario di cani/gatti bisognosi di cure specialistiche;
e) trasferimento di cani o di altri animali accalappiati ricoverati in canile sanitario (dopo il periodo di osservazione, ai fini della profilassi della Rabbia di norma 10 giorni) al canile rifugio convenzionato del Comune dove è stato catturato il cane. Le spese di trasferimento sono a carico dei comuni, la fatturazione di tali prestazioni dovrà avvenire in forma diretta tra la ditta aggiudicataria del servizio e il Comune interessato, il costo della prestazione dovrà essere previamente negoziato con il Comune che decidesse eventualmente di fruire di tale servizio Si precisa che i Comuni non hanno alcun obbligo di fruire di tale servizio, che può essere effettuato in forma autonoma;
f) trasferimento eccezionale di cani accalappiati dalla sede del servizio di cattura al canile sanitario entro il termine massimo di 48 ore nei giorni festivi (sabato, domenica ed altre festività) ed entro 24 ore nei giorni feriali e nelle ore notturne;
g) mantenimento e la custodia dei cani/gatti catturati, nella sede del servizio, in attesa del trasferimento presso il canile sanitario di cui alla voce precedente “f”;
h) trasferimento di cani di proprietà (in caso di mancato ritiro) dal canile sanitario (dopo il periodo di osservazione di norma 10 giorni) al canile rifugio convenzionato del Comune di residenza del proprietario del cane. Le prestazioni di trasferimento saranno fatturate all’ATS Insubria che si rivarrà sul proprietario dell’animale;
i) trasferimento di cani di proprietà (in caso di mancato ritiro) dal canile sanitario (dopo il periodo di osservazione di norma 10 giorni) al canile rifugio convenzionato del Comune di residenza del proprietario del cane, in altra ATS. Le prestazioni di trasferimento dovranno essere fatturate all’ATS Insubria che a sua volta si rivarrà sul proprietario
dell’animale (regolamento 2/2017 Art. 20 comma 9); Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) deve essere garantita la pronta reperibilità 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi.
Articolo 3 - Durata del Contratto
La durata del presente Contratto d’Appalto viene stabilita in n. 60 (sessanta) mesi, decorrenti dal .
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dai contratti, qualora, nel corso di validità degli stessi, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 4 – Importo dell’appalto
L'importo complessivo del presente Contratto è pari a € (Iva esclusa);
L’importo di cui al precedente comma è comprensivo di ogni onere, con esclusione della sola IVA che verrà addebitata
in fattura a norma di Xxxxx.
L’importo dell’appalto rimane fisso ed invariato per tutta la durata del Contratto, salvo variazioni disposte per legge o
eventuali condizioni più favorevoli di cui dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
[eventuali note aggiuntive].
Articolo 5 - Varianti contrattuali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del presente Contratto, modifiche che comportano un aumento dell’importo contrattuale nei limiti del 20%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di offerta.
Inoltre, nel periodo di vigenza del presente Contratto, potrà essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto
dall’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto.
In ultimo, qualora, allo scadere del termine previsto dal presente Contratto, l’Amministrazione non avesse concluso la nuova procedura di scelta del contraente, la stessa si riserva la facoltà di prorogare il Contratto e l’Appaltatore ha l’obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l’esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, nelle more della stipulazione del nuovo contratto, per un periodo presunto di mesi sei.
Articolo 6 – Struttura e personale
§6.1 ATS della Città Metropolitana di Milano Distretto Veterinario Adda Martesana e Distretto Veterinario Melegnano
I requisiti strutturali e gestionali dei canili sanitari messi a disposizione per ciascun lotto devono rispondere a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i., dal Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017. L’aggiudicatario dovrà, al momento della stipula del contratto, disporre di un canile ed un gattile sanitario regolarmente autorizzato e/o registrato per l’attività di canile sanitario, dotato di tutti requisiti e le strutture previste ai sensi della citata normativa (L.R. n. 33/09 e Regolamento Regionale n. 2/17 e s.m.i.) e comunque tali da soddisfare tutte le esigenze degli animali ricoverati singolarmente, sia sotto il profilo igienico sanitario che del benessere animale.
In particolare, le prestazioni che l’Appaltatore deve garantire sono le seguenti:
a) il canile sanitario deve disporre di almeno n. 50 posti con almeno il 10% dei box da adibire ad uso contumaciale ed infermeria, aumentabile a richiesta secondo particolari necessità sanitarie.
b) il gattile “sanitario” deve disporre di gabbie in numero sufficiente a ricoverare almeno n. 45 gatti con almeno il 10% dei posti da adibire ad uso contumaciale ed infermeria, aumentabile a richiesta secondo particolari necessità sanitarie.
c) l’Appaltatore deve mettere a disposizione un locale attrezzato e adibito ad ambulatorio veterinario secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento Veterinario e personale per assicurare il necessario supporto al Medico Veterinario dell’ATS, in modo flessibile, durante la sua presenza nella struttura. In caso di terapie che necessitino somministrazioni per più giorni, l’Appaltatore, senza spese aggiuntive, si impegna ad impiegare il farmaco fornito, secondo la prescrizione del Medico Veterinario dell’ATS. Il rifornimento dei necessari presidi Medico- chirurgici e sanitari è a carico dell’ATS;
d) l’Appaltatore deve mettere a disposizione del personale ATS, quando presente, uno spazio dedicato alla gestione amministrativa, dotata di almeno una connessione dati a banda larga (ADSL o fibra) e di strumentazione informatica necessaria per la ricerca dei proprietari, la registrazione e l’aggiornamento anagrafico presso il sito della anagrafe canina regionale, degli animali in ingresso ed uscita dal canile sanitario e attrezzata per il front-office con l’utenza e con i rispettivi comuni;
e) gli ambienti devono presentare segnaletica adeguata per indirizzare gli utenti ai servizi richiesti. In particolare, all’esterno della struttura deve essere esposto un cartello, in modo ben visibile, con indicato che il canile sanitario è convenzionato con l’ATS della Città Metropolitana di Milano, riportante il numero di telefono/mail dell’Appaltatore e l’orario di apertura del canile sanitario. L’orario deve essere concordato col Direttore dell’Esecuzione del Contratto e deve, di regola, consentire la restituzione dei cani ai legittimi proprietari per almeno 6 giorni alla settimana, con un minimo di 5 ore al giorno e sarà riportato sul sito istituzionale dell’ATS;
f) l’Appaltatore deve disporre di un deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti, con utilizzo esclusivo per questo tipo di attività. I mangimi devono essere approvati dal Dipartimento Veterinario e devono essere scortati dai relativi documenti di origine e di tracciabilità;
g) l’Appaltatore deve disporre di un contratto, con apposita Ditta autorizzata, per lo smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alle normative vigenti;
h) l’Appaltatore deve utilizzare mezzi e strutture adeguati per il trasporto di resti e/o carcasse di cani, gatti ed altri animali, collegati funzionalmente ad un impianto di transito cat. 1 per lo stoccaggio, in attesa del corretto smaltimento tramite Ditta autorizzata. Nel caso in cui il canile sia dotato di un impianto di smaltimento, per svolgere tale attività deve essere dotato della prevista autorizzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009. I mezzi, quando utilizzati per gli interventi previsti dal presente Contratto, devono riportare esternamente in modo visibile che operano per l’Amministrazione;
i) l’Appaltatore deve mettere a disposizione personale con funzioni amministrative. Il personale dovrà interfacciarsi con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, secondo le procedure ed indicazioni fornite dall’Amministrazione, anche per quanto riguarda la gestione delle pratiche di restituzione degli animali agli utenti;
j) l’Appaltatore deve disporre di automezzi regolarmente autorizzati per il trasporto di animali vivi, dotati di attrezzature idonee alla cattura dei cani vaganti e dei gatti ed in numero adeguato per assicurare la regolarità degli interventi nella tempistica richiesta. I mezzi, quando utilizzati per gli interventi previsti dal presente Contratto, devono riportare esternamente in modo visibile la denominazione dell’Amministrazione;
k) l’Appaltatore deve dedicare all’appalto personale adeguato per numero e formazione professionale, addestrato e dotato degli strumenti e di tutti i mezzi necessari alla corretta esecuzione del servizio di prelievo, trasporto e gestione degli animali e per le esigenze del presente Contratto. L’Appaltatore ha l’obbligo di attivare e documentare gli interventi formativi necessari ai propri dipendenti, anche per quanto previsto dalle norme del
D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
Oppure
§ 6.2 - Lotto 2 ATS Insubria (Area Varese Nord) e Lotto 3 ATS Insubria (Area Varese Sud)
L’Appaltatore per l'espletamento del servizio deve disporre:
- di personale sufficiente a garantire le attività per tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24;
- di due automezzi idonei al trasporto degli animali. I mezzi devono essere divisi all’interno - almeno in due comparti, uno adibito al trasporto della persona/e addetta/e al Servizio ed uno destinato ai cani/gatti catturati.
I due comparti devono essere divisi da idoneo pannello o rete metallica, tale da consentire comunque la visualizzazione dell’animale senza che questo possa recare intralcio alla guida;
- di due lettori per microchip full-ISO;
- di adeguati strumenti di cattura, anche per i cani più pericolosi;
Ogni attrezzatura impiegata nell'attività in questione, deve essere tenuta ben pulita e sanificata.
Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore i mezzi di trasporto, e le attrezzature necessarie all’espletamento del servizio.
Articolo 7 – Gestione del servizio
ATS Città Metropolitana di Milano Distretto Veterinario Adda Martesana e Distretto Veterinario Melegnano
Nella gestione del servizio, l’Appaltatore:
a) deve attenersi al manuale di gestione predisposto dal Dipartimento Veterinario, conformemente a quanto
disposto dall’art. 16 c. 2, del Regolamento Regionale n. 2/2017;
b) deve garantire il servizio con reperibilità attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, festivi compresi per
assicurare tutte le prestazioni specificate nel presente Contratto;
c) deve rendere disponibile un numero telefonico di rete fissa, uno di rete mobile ed un indirizzo di posta elettronica, al fine di assicurare la reperibilità. Tali dati e l’orario di apertura saranno comunicati dal Dipartimento Veterinario a tutte le Autorità competenti ed a tutti i Comuni dell’area interessata;
d) deve provvedere direttamente alla gestione del personale alle sue dipendenze, garantendone una idonea e sufficiente presenza numerica. L'articolazione dell’orario di servizio del personale è concordata con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
e) deve provvedere immediatamente – e comunque non oltre 60 minuti da quando ne viene a conoscenza - alla sostituzione del personale in caso di assenza improvvisa durante l’orario di lavoro e garantire che il servizio giornaliero sia comunque reso nel corso della medesima giornata. Visto il carattere di servizio sanitario pubblico essenziale dell’attività del canile sanitario, anche in caso di iniziative di carattere sindacale del personale, l’Appaltatore deve, comunque, assicurare il servizio minimo indispensabile (accalappiamento, alimentazione degli animali e pulizia quotidiana dei ricoveri);
f) deve garantire che la pulizia del canile sia accurata e continua, gli animali siano tenuti in buone condizioni di nutrizione e abbiano sempre l’acqua a disposizione. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dovrà avere sempre disponibile la documentazione relativa alla provenienza, da Ditte appositamente autorizzate, alla tipologia di mangime in uso e potrà effettuare verifiche sulla qualità dello stesso in ogni momento. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dovrà essere informato anche di ogni cambiamento evidenziabile dello stato di salute o di comportamento degli animali ricoverati. Nell’orario mattutino deve essere assicurata l’alimentazione degli animali ed il primo giro di pulizia di tutte le unità di ricovero occupate. Nell’orario pomeridiano dovrà essere assicurato almeno un secondo giro di governo degli animali;
g) deve garantire che gli interventi di recupero di animali sul territorio avvengano sempre e solamente su segnalazione e chiamata della Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri o altri organi di Polizia Giudiziaria, del Sindaco o del Dipartimento Veterinario. Il privato cittadino che abbia rinvenuto un animale vagante e che si rivolga direttamente all’Appaltatore, deve essere informato che a norma dell’art. 20 c. 2 del R.R. n° 2/17 è tenuto a dare pronta comunicazione del rinvenimento al Comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia
locale, o al Dipartimento Veterinario dell’ATS o le altre autorità indicate. Il Dipartimento Veterinario si riserva di non riconoscere economicamente i servizi effettuati con modalità di attivazione differenti da quelle descritte;
h) su richiesta del Dipartimento Veterinario, deve garantire in situazioni di emergenza assistenza agli interventi del Dipartimento Veterinario, compresi periodici turni di perlustrazione da effettuarsi in casi di particolare necessità (es. rabbia urbana o segnalazioni di riscontro sul territorio di un gran numero di cani randagi), in giorni ed orari prestabiliti dal Dipartimento Veterinario in accordo con le Amministrazioni Comunali interessate. Il servizio verrà riconosciuto ai fini economici come “assistenza a interventi del Dipartimento Veterinario a tariffa oraria (n° ore)”
- (voce 2 Allegato 1 “Descrizione prestazioni”);
i) deve garantire che i metodi di accalappiamento siano tali da evitare agli animali sofferenze, nel rispetto della sicurezza dell’operatore e dell’animale stesso, in conformità al dell’art. 20 c.1 del R.R. n° 2/17. L’intervento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque al massimo entro 120 minuti dalla chiamata e deve essere data la massima priorità alla segnalazione di un animale ferito. Di ogni intervento effettuato (anche quando con esito negativo) deve essere redatto dall’Appaltatore apposito verbale, secondo la modulistica e le istruzioni predisposte dal Dipartimento Veterinario per le necessarie verifiche;
j) deve assicurarsi che il personale incaricato dell’accalappiamento, al fine di favorire la riconsegna immediata al legittimo proprietario degli animali catturati, ricerchi la presenza del microchip con l’apposito lettore di cui deve essere dotato. In caso di presenza d’identificativo, il personale deve utilizzare secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento Veterinario lo strumento SMS messo a disposizione da Regione Lombardia o accedere all’Anagrafe Animali da Affezione (AAA). Nel caso che avvenga la riconsegna immediata dell’animale catturato grazie al sistema SMS o Anagrafe, il servizio verrà riconosciuto ai fini economici come un “Servizio di recupero e trasporto di 1 cane e mantenimento forfettario in canile sanitario fino al 10° giorno” (cod. 3 dell’Allegato 1 “Descrizione Prestazioni”), a condizione che il personale raccolga tutti i dati del proprietario secondo le istruzioni ricevute dall’Amministrazione;
k) deve effettuare, al più presto dopo il ricovero, la prima ricerca dei proprietari degli animali dotati del contrassegno identificativo. Quando il proprietario/detentore di un animale viene rintracciato, lo stesso deve essere invitato a presentarsi al canile nel più breve tempo possibile (negli orari di accesso previsti) e comunque entro 5 giorni dalla notifica del ritrovamento, per provvedere al ritiro. L’Appaltatore si impegna, inoltre, alla puntuale riscossione da parte dell’utente, al momento del ritiro del proprio animale, della somma dovuta secondo il tariffario dell’Amministrazione, con le modalità indicate dal servizio competente dell’ATS ed a fornire mensilmente a detto ufficio l’elenco aggiornato degli animali restituiti con la relativa documentazione richiesta;
l) nei casi di ritardato ritiro degli animali da parte dei relativi proprietari e/o dei responsabili dei canili rifugio di pertinenza, deve informare tempestivamente il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
m) deve detenere un registro di carico e scarico degli animali (anche su supporto informatico) approvato dal Dipartimento Veterinario, sempre aggiornato ed a disposizione delle Autorità competenti ed aggiornare (entro 3 gg lavorativi) il sistema anagrafico regionale informatizzato. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a fornire i reports periodici richiesti dal Dipartimento Veterinario, per un opportuno monitoraggio delle attività svolte;
n) deve redigere, per ogni animale ricoverato, la scheda segnaletica e la registrazione di carico/scarico e degli eventuali interventi clinico/chirurgici effettuati, secondo le istruzioni e la modulistica predisposte dal Dipartimento Veterinario;
o) deve organizzare, su disposizione del Dipartimento Veterinario, l’attività di cattura dei gatti che vivono in libertà appartenenti alle colonie feline. Il Dipartimento Veterinario può avvalersi anche della collaborazione di associazioni di volontariato convenzionate o del referente/tutor della colonia. I gatti prelevati dal territorio secondo le modalità dettagliate e di volta in volta concordate e programmate con il Dipartimento Veterinario, dopo la necessaria degenza sanitaria e se idonei, verranno rimessi in libertà a cura dell’aggiudicatario e/o di incaricati delle associazioni di volontariato o del singolo referente/tutor della colonia. Il Dipartimento Veterinario effettuerà la vigilanza su tali attività, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento;
p) deve segnalare e concordare in tempo utile con i Comuni, il trasferimento, con spese a loro carico, dopo l’undicesimo giorno, degli animali di loro pertinenza presso un “canile/gattile rifugio” convenzionato. In deroga e a giudizio del Dipartimento Veterinario, il trasferimento potrà essere differito;
q) nei casi di ritardato intervento di trasferimento degli animali da parte dei canili rifugio di pertinenza dei Comuni o di mancato ritiro da parte del proprietario o nell’attesa di definizione del destino dell’animale da parte del Dipartimento Veterinario, gli ulteriori costi di degenza giornaliera eccedenti il decimo giorno sono posti a carico dell’Amministrazione, secondo le tariffe di cui al presente Contratto;
r) deve segnalare tempestivamente (entro una giornata lavorativa) il decesso di un animale al Dipartimento Veterinario e conservare le spoglie a disposizione dello stesso;
s) deve rispettare quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, della Legge n. 281/91 in merito all’eutanasia degli animali ricoverati. L’eutanasia è disposta da Medici Veterinari del Dipartimento Veterinario. Soltanto in casi straordinari di estrema urgenza, l’eutanasia può essere effettuata dal Medico Veterinario incaricato dall’aggiudicatario, previo consenso del Dipartimento Veterinario e secondo le modalità con esso concordate;
t) deve consentire, in caso di necessità ed in ogni orario, che il personale del Dipartimento Veterinario abbia libero accesso alla porzione di struttura destinata a canile e gattile sanitario;
u) deve assicurare l’accoglienza degli utenti negli orari di apertura del Canile Sanitario e secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento Veterinario. Inoltre, l’Appaltatore deve garantire l’accesso a studenti o partecipanti ad iniziative di formazione organizzate dal Dipartimento Veterinario, con le modalità definite dallo stesso;
v) deve acconsentire di non pretendere alcunché per eventuali variazioni nella quantità delle prestazioni richieste dal presente Contratto (in quanto tali quantità sono indicative e quindi possono variare in relazione alle reali esigenze del servizio), oppure per eventuali variazioni che possano intervenire nel campo della lotta al randagismo nel periodo di vigenza del contratto;
w) deve espletare, comunque, l’attività richiesta dal Dipartimento Veterinario nel caso di evenienze non previste dal presente Contratto, secondo le indicazioni impartite dallo stesso e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.
Oppure
Lotto 2 e 3 ATS Insubria (Area Varese Nord e Area Varese Sud)
Il servizio comprende:
a) la cattura dei cani vaganti, su chiamata, anche telefonica, da parte di: Polizia Locale, Forze dell’Ordine (Carabinieri, Forze di Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, ivi compresi Vigili del Fuoco) rinvenuti nell'ambito territoriale di ciascun lotto. Le segnalazioni per l’attivazione del servizio di accalappiamento possono essere accolte anche da privati cittadini previa autorizzazione da parte del Comune
di ritrovamento, o nell’impossibilità da parte dell’Amministrazione;
b) il recupero dei cani e dei gatti feriti o comunque in condizioni di malattia grave o non autosufficienza;
c) il recupero e trasferimento di cani e di altri animali morsicatori e/o aggressivi e/o sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o oggetto di sequestro/procedimenti Giudiziari dalla sede di detenzione ai canili sanitari dell’Amministrazione e/o canili rifugio secondo territorio di competenza su richiesta dei Servizi Veterinari;
d) il trasporto da canile sanitario a struttura sanitaria convenzionata e relativo “rientro” in canile sanitario di cani/gatti bisognosi di cure specialistiche;
e) il trasferimento di cani o di altri animali accalappiati ricoverati in canile sanitario (dopo il periodo di osservazione, ai fini della profilassi della Rabbia di norma 10 giorni) al canile rifugio convenzionato del Comune dove è stato catturato il cane. Le spese di trasferimento sono a carico dei comuni, la fatturazione di tali prestazioni dovrà avvenire in forma diretta tra l’Appaltatore e il Comune interessato, il costo della prestazione deve essere previamente negoziato con il Comune che decidesse eventualmente di fruire di tale servizio Si precisa che i Comuni non hanno alcun obbligo di fruire di tale servizio, che può essere effettuato in forma autonoma;
f) il trasferimento eccezionale di cani accalappiati dalla sede del servizio di cattura al canile sanitario entro il termine massimo di 48 ore nei giorni festivi (sabato, domenica ed altre festività) ed entro 24 ore nei giorni feriali e nelle ore notturne;
g) il mantenimento e la custodia dei cani/gatti catturati, nella sede del servizio, in attesa del trasferimento presso il canile sanitario di cui alla voce precedente “f”;
h) il trasferimento di cani di proprietà (in caso di mancato ritiro) dal canile sanitario (dopo il periodo di osservazione di norma 10 giorni) al canile rifugio convenzionato del Comune di residenza del proprietario del cane. Le prestazioni di trasferimento saranno fatturate all’Amministrazione che si rivarrà sul proprietario dell’animale;
i) il trasferimento di cani di proprietà (in caso di mancato ritiro) dal canile sanitario (dopo il periodo di osservazione di norma 10 giorni) al canile rifugio convenzionato del Comune di residenza del proprietario del cane, in altra ATS. Le prestazioni di trasferimento dovranno essere fatturate all’Amministrazione che a sua volta si rivarrà sul proprietario dell’animale (regolamento 2/2017 Art. 20 comma 9); Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) deve essere garantita la pronta reperibilità 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi.
Per ogni cattura di randagi e/o raccolta di feriti, deve essere redatto un rapporto in duplice copia, su modello appositamente predisposto dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario- Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell’Amministrazione, da trasmettere senza ritardo e comunque entro e non oltre le 24 ore successive alla cattura o al recupero al Responsabile del Distretto Veterinario competente per territorio. Il servizio deve essere espletato nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti e che saranno emanati in materia. In particolare, per la cattura e il trasporto, l’Appaltatore si impegna al rispetto del benessere animale. Devono, inoltre, essere rispettate le eventuali disposizioni impartite dal Servizio Veterinario competente. Il servizio deve essere espletato mediante utilizzo di mezzo di trasporto adeguato alla normativa vigente, dotato di gabbie dalle dimensioni idonee.
Il personale deve essere dotato di idoneo strumentario per la cattura ed il contenimento degli animali accalappiati. Non potranno essere utilizzati farmaci, se non nei casi prescritti dal veterinario ufficiale e sotto sua sorveglianza diretta.
Gli interventi di cui alle lettere a) b) e c) sopra indicati devono essere effettuati inderogabilmente entro 60 (sessanta) minuti e devono, in caso di urgenza ed emergenza, essere espletati nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 45 (quarantacinque) minuti dalla registrazione della chiamata, compatibilmente con le condizioni di viabilità e di distanza chilometrica.
Ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale anche ferito, prevede la compilazione del modello di consegna dello stesso presso la struttura sanitaria di riferimento ai fini del ricovero. In caso di impossibilità al ricovero immediato degli animali presso il canile sanitario competente, il trasferimento potrà avvenire eccezionalmente entro il termine massimo di 48 ore nei giorni festivi e 24 ore nei giorni feriali e nelle ore notturne, assicurando la custodia ed il mantenimento temporaneo in struttura idonea rispettosa del benessere animale.
La diretta consegna al proprietario, di norma deve avvenire previo passaggio e registrazione presso canile sanitario, fatte salve situazioni particolari che saranno di volta in volta vagliate dal veterinario competente per territorio.
L’Appaltatore deve inoltre contattare il veterinario competente per territorio per richiederne l’intervento ai fini della stabilizzazione e/o l’autorizzazione al ricovero presso struttura veterinaria specializzata convenzionata per prestazioni non erogabili direttamente dai Servizi Veterinari dell’Amministrazione.
Ogni cane accalappiato deve essere prontamente controllato al fine di evidenziare la presenza di eventuale codice identificativo (microchip), che deve essere annotato nell’apposito modello che deve essere trasmesso senza ritardo al Servizio Veterinario competente territorialmente e comunque entro il termine massimo di un giorno dalla data della cattura, al fine di permettere al Servizio Veterinario medesimo la rapida comunicazione del ritrovamento del cane al legittimo proprietario.
Provvedere, qualora al momento della cattura fosse possibile tramite la lettura del microchip individuare il legittimo
proprietario del cane, a contattare telefonicamente lo stesso per la riconsegna immediata dell’animale.
Nel caso di restituzione immediata al proprietario dell’animale vagante, eventualmente anche attraverso l’utilizzo del sistema di rintraccio con un SMS, l’operatore (incaricato di Pubblico Servizio) deve, prima della restituzione, provvedere alla identificazione del proprietario, anche al fine della successiva fatturazione della prestazione da parte di Amministrazione.
Il trasferimento di cani o di altri animali randagi dal canile sanitario al canile rifugio deve essere effettuato di norma l’11°
giorno dalla cattura su richiesta scritta formulata dal Distretto Veterinario competente.
Il trasferimento di cani di proprietà (in caso di mancato ritiro del proprietario) dal canile sanitario al canile rifugio convenzionato del Comune di residenza del proprietario deve essere effettuato di norma l’11° giorno dopo la cattura, su richiesta scritta formulata dal Distretto Veterinario competente.
Il trasferimento di cani e di altri animali morsicatori e/o aggressivi e/o sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o oggetto di procedimenti giudiziari presso i canili sanitari dell’Amministrazione deve essere effettuato nei tempi e nei modi indicati dal responsabile sanitario, Veterinario Ufficiale del canile sanitario.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio veterinario competente l’avvenuta morte dell’animale, in caso di decesso durante il trasporto o la custodia temporanea.
L’Appaltatore deve, entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento dell’appalto, dimostrare di disporre di una centrale operativa sul territorio del lotto di riferimento; la disponibilità entro il suddetto termine di detta centrale è condizione essenziale per l’affidamento dell’appalto e per la stipulazione del relativo contratto.
Art. 8 - Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai
regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all’esercizio della sua attività. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi, in ogni caso, remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l’Appaltatore non avanzerà pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
L’aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti
dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
L’Appaltatore si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna:
- a garantire continuità delle singole e specifiche attività contrattuali;
- a dedicare al servizio personale fisicamente idoneo, tecnicamente addestrato e già istruito sulle singole attività comprese nel presente Contratto, formato, a propria cura e spese, in relazione alle competenze richieste, in modo da garantire uno standard qualitativo di attività conforme a quanto richiesto dai Dipartimenti Veterinari;
- al fine di evitare inutili maltrattamenti e sofferenze all’animale e l’incolumità dei presenzianti, ad effettuare le operazioni di cattura con ogni cautela;
- a farsi carico di tutte le spese relative alle attrezzature, alla gestione dei mezzi ed alla disinfezione e disinfestazione degli stessi, nonché delle spese inerenti all’incenerimento degli animali raccolti morti sul suolo pubblico;
- mettere a disposizione mezzi di trasporto e gabbie destinate al ricovero degli animali di facile pulizia e disinfezione, muniti di chiusura, costruiti in modo da proteggere gli animali dalle intemperie, da forti variazioni climatiche e tali da evitare qualsiasi lesione o sofferenza inutile agli animali, garantendone la sicurezza durante il trasporto, all’occorrenza, anche con barriere che li proteggano dai movimenti dei mezzi di trasporto. All’interno dello scompartimento degli animali vi deve essere uno spazio libero sufficiente per garantire un’areazione adeguata al di sopra degli stessi, quando si trovano naturalmente in posizione eretta, e che non ostacoli i loro movimenti naturali. Gli animali devono avere la possibilità di coricarsi.
- in caso di disservizi imputabili ad assenze continue di un lavoratore, a provvedere alla sua sostituzione immediata;
- a trasmettere alle Amministrazioni i documenti sulla valutazione dei rischi dei canili sanitari in modo da consentire alle Agenzie di informare i propri operatori sui rischi presenti;
- ad adottare, nei confronti del proprio personale impiegato, ogni protezione e precauzione idonea ad evitare infortuni al personale e di appositi dispositivi D.P.I.;
- a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- a retribuire il personale:
- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e Appaltatore) – con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale.
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente Contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di
della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Art. 10 - Fatturazione e pagamenti
§ 10.1 Fatturazione
Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Contratto d’Appalto, sono oggetto di fatturazione da parte dell’Appaltatore [a cura di ciascuna Amministrazione Appaltante].
L’Appaltatore invia fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
ATS
Denominazione Ente: Sede legale: Codice Fiscale: |
|
Partita IVA: |
|
Codice IPA: |
|
Codice Univoco ufficio: |
|
Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) [a cura di ciascuna Amministrazione Appaltante].
Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’Amministrazione Appaltante non procederà al pagamento di fatture
elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione.
§ 10.2 Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato da ciascuna Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio delle XX.XX.XX. aggregate. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le Amministrazioni non procederanno comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo.
Le Amministrazioni provvederanno a respingere la fattura qualora:
- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio reso e quanto previsto nel Contratto d’Appalto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta;
- in tutti i casi previsti dal D.M. n. 132 del 24.08.2020.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’aggiudicatario.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte
dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte delle
Amministrazioni.
L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avranno titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D. Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria
decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento le Amministrazioni dovranno essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’aggiudicatario.
Qualora il DURC dell’aggiudicatario evidenzi irregolarità le Amministrazioni saranno tenute all’osservanza di quanto
disposto dall’art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per
detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Art. 11- Direttore dell’Esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il Responsabile/Direttore della UOC/UOS
dell’ATS .
Art. 12 - Inadempienze e penalità
Per la caratteristica del servizio, l'attività non potrà essere sospesa. Pertanto, l’Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità della sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo.
In caso di inadempienze nell’esecuzione del servizio, l’Aministrazione, previa contestazione scritta, avrà facoltà di applicare le seguenti penali:
a) (per la sola ATS della Città Metropolitana di Milano) qualora non venga garantito il calendario minimo stabilito per la restituzione dei cani ai legittimi proprietari o quando vengano accertati ritardi/disservizi/comportamenti scortesi a danno dell’utenza si applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
b) nel caso sia accertato dal Dipartimento Veterinario una modifica/cambio, disposta unilateralmente dall’Appaltatore, dei mangimi si applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
c) in caso di smaltimento dei rifiuti speciali con modalità non conformi alle normative vigenti si applicherà una penale
pari a € 500,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
d) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente Contratto per effettuare l’intervento di accalappiamento si applicherà una penale pari a € 50,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata, cui si aggiungerà € 5,00 per ogni 15 minuti di ritardo;
e) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente Contratto per informare i soggetti competenti dei cani accalappiati senza la presenza della Polizia Locale territorialmente competente si applicherà una penale pari a € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
f) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente Contratto per segnalare al Dipartimento Veterinario il decesso di un animale si applicherà una penale pari a € 25,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
g) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente Contratto nel provvedere immediatamente – e comunque non oltre 60 minuti - alla sostituzione del personale in caso di assenza improvvisa durante l’orario di lavoro si applicherà una penale pari a € 200,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
h) in caso di mancata assicurazione nel corso della medesima giornata del servizio minimo indispensabile (accalappiamento e alimentazione degli animali e pulizia quotidiana dei ricoveri) per l’assenza del personale, anche per motivi sindacali, o nel caso che gli animali non abbiano sempre l’acqua a disposizione, si applicherà una penale pari a € 1.000,00 per ogni giornata contestata, fatto salvo il rimborso all’Amministrazione di ogni spesa sostenuta per un servizio sostitutivo ed eventuali altre e più gravi conseguenze civili o penali.
i) nel caso in cui dovessero verificarsi disagi, disservizi o danni di qualsiasi sorta imputabili a responsabilità dell’aggiudicatario, non consistenti nelle fattispecie sopra descritte, sarà applicata una penale pari a € 200,00 per ogni disagio, disservizio o danno riscontrato.
j) nel caso di mancato assolvimento dei singoli obblighi assunti con l’offerta tecnica verrà applicata una penale pari a € 500,00.
L’Amministrazione organizza la propria azione amministrativa sulla base del principio di buon andamento, di economicità, di efficienza, imparzialità e di trasparenza e di conseguenza l’Appaltatore, agendo per conto di una Pubblica Amministrazione, nel caso di inadempimenti come sopra specificati, lede l’immagine di una c.d. “buona amministrazione”, incidendo sulla fiducia della cittadinanza e degli amministratori e sulla capacità di giungere ai fini istituzionalmente previsti. L’Amministrazione si riserva, quindi, di richiedere il risarcimento di eventuali danni d’immagine conseguiti in conseguenza di tali inadempimenti.
In ogni caso, il valore delle penali applicate dall’Amministrazione non potrà superare la soglia di cui all’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i.
Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati formalmente all’aggiudicatario che potrà comunicare all’Amministrazione le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 giorno solare), a seconda della tipologia e della gravità dell’inadempienza.
Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione interessata, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra stabilito.
In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno causato. L’Amministrazione, dopo l’applicazione di 5 (cinque) penalità calcolate sull’anno contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’Appaltatore ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’Amministrazione un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si riservano il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
Per le penalità applicate sarà richiesta all’Appaltatore l’emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione, dei pagamenti.
L’Amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, avrà il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva, ponendo a carico dell’aggiudicatario tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.
La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall’assegnazione del servizio ad altro operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).
Art. 13 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.
L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche delle stesse descritte nel presente Contratto d’Appalto, ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali;
- l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto d’Appalto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento approvato dall’Amministrazione [con Deliberazione n.
, nonché dal Piano Treinnale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
approvato dall’Amministrazione con Deliberazione n. ];
- si siano verificate violazioni di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblci della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale” di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo.
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia
previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto);
- sia sospesa l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto d’Appalto;
- l’Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Contratto d’Appalto;
- in caso di collaudo con esito negativo.
La risoluzione opere di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verifica quando l'Amministrazione provvede a comunicare all’Appaltatore in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto,
formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.
Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività oggetto del presente Contratto ad altro operatore.
Art. 14- Recesso
In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In particolare, l’Amministrazione Appaltante ha diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all’Appaltatore:
1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Appaltatore è obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell’Amministrazione Appaltante;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto della presente procedura;
4. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto del presente Contratto;
5. in caso di prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall’ANAC nel
corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente Contratto d’Appalto;
7. per motivi di interesse pubblico.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione Appaltante, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione.
In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore ha diritto al
pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.
L’Appaltatore deve comunque, se richiesto dal DEC, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altro operatore economico.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle consegne effettuate.
Non è consentito il recesso da parte dell’Appaltatore.
Art. 15 – Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità
§ 15.1 – Obblighi dell'Appaltatore e delle filiere dei subcontraenti
L'Appaltatore ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della Clausola T&T. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Appaltatore ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte. Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.
Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniturepubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (…)>>.
§ 15.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice
L'Amministrazione aggiudicatrice, l'Appaltatore e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.
Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasititolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>
Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Appaltatore.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Appaltatore chein quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
§ 15.3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T
Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramiteSPID e/o CNS è l'Appaltatore. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L’obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all’Appaltatore.
L'Appaltatore nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all’Allegato 2 della DGR XI/6605 del 30.06.2022.
Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
§ 15.4 – Tempi e Modalità di trasmissione
La compilazione della scheda T&T a cura dell’Appaltatore avviene contestualmente con la trasmissione
all’Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).
La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all’istruttoria
compiuta.
§ 15.5 - Sanzioni e penali
A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.
La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente.
È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.
In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.
Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giornodi ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.
Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.
Art. 16 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage
L’Amministrazione informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell’Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
Il suddetto Codice è stato adottato dall’ATS
con Deliberazione n.
ed è reperibile sul sito internet aziendale
L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n.
62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e e della Trasparenza, adottato dall’ATS
con Deliberazione n. _.
L’Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nel presente Contratto, l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Inoltre, si rammenta quanto statuito dall’art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Art. 17 – Trattamento dei dati personali
A cura di ciascuna ATS.
Art. 18 - Deposito cauzionale
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. rilasciata da per una somma garantita di €
euro ).
Art. 19 - Documenti che fanno parte del contratto
Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d’Appalto e i suoi allegati, l’offerta tecnico – qualitativa e l’offerta economica prodotte in sede di partecipazione alla gara dall’Appaltatore [altra eventuale documentazione], anche se non materialmente allegati.
Art. 20 - Foro competente
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie
relative agli obblighi contrattuali è competente, il Foro di .
Art. 21 - Spese bollatura del contratto
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi
Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il Contratto.
E’, inoltre, a carico dell’Appaltatore l’imposta di bollo che viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4
pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972), mediante pagamento con PaoPA.
Articolo 22 - Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.
Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l’invalidità e l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando,
con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Per l’Appaltante Per l’Appaltatore
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante