VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA'
VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA'
In Milano, in data 30 aprile 2014,
la Deutsche Bank S.p.A., anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Deutsche Bank in Italia (di seguito la “Banca”), rappresentata dai Sigg. X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx,
X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxx e X. Xxxxxxxxxx
e le Delegazioni Sindacali di Gruppo delle XX.XX.
- FABI rappresentata dai Sigg. X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Losappio. X. Xxxxx e X. Xxxxxx
- FIBA-CISL rappresentata dai Sigg. X. Xxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxx, X. Xxxxxxxxxx e X. Xxxx
- FISAC-CGIL rappresentata dai Sigg. X. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Nazionale, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx e X. Xxxxxx
- UILCA rappresentata dai Sigg. G. Xxx Xxxxxxx, Segretario Nazionale, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxx Xxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxxxxx e X. Xx Xxxxxxxx
(di seguito le “XX.XX.)
che sottoscrivono il presente accordo per adesione relativamente alla categoria dei dirigenti
premesso che:
in data 30 aprile 2014, ad esito della procedura sindacale avviata dalla Banca con l'informativa dell’11 febbraio 2014, è stato sottoscritto il “Verbale di accordo ex artt. 19, 20 e 21 del CCNL 19 Gennaio 2012 - Progetto OpEx - processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione xxxx’ambito del Gruppo Deutsche Bank S.p.A.”, con il xxxxx le parti hanno individuato nelle incentivazioni all’esodo anticipato per pensionamento e nel ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà gli strumenti utilizzabili, in via prioritaria, per la gestione delle ricadute xxx xxxxxxx occupazionali rivenienti dalla realizzazione dei processi di cui sopra,
si conviene quanto segue:
1. Al Personale che accederà alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del X.X. 158/2000 verranno riconosciute le seguenti condizioni economiche integrative, in aggiunta a quanto previsto xxxx’accordo citato in premessa:
a) xxxxx incentivazione all'esodo e ad integrazione del TFR:
- un importo pari al 5,50% della retribuzione annua lorda (RAL). Detto importo, verrà calcolato per i mesi intercorrenti fra la data di accesso al Fondo di Solidarietà e la data di maturazione dei requisiti xx xxxxx per aver diritto alla pensione AGO secondo le norme attualmente in vigore e xxxx erogato in unica soluzione unitamente alle spettanze di fine rapporto; in alternativa, a richiesta dell’interessato, xxxxx xxxxxxxxxxxx – a xxxxxx xx xxxxx per l’azienda – un contributo da versare al Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank sulla propria posizione individuale;
- un ulteriore importo in cifra fissa pari a € 1.550.
b) applicazione, a decorrere dalla data di accesso al Fondo di Solidarietà, delle agevolazioni bancarie in vigore per il personale in quiescenza, con mantenimento dei mutui in essere alle condizioni del personale in servizio, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo;
c) riconoscimento del premio di anzianità di cui all'art 28 del CIA 25.11.2005 relativo al raggiungimento di 25 anni ovvero di 35/40 anni di effettivo servizio nel Gruppo Deutsche Bank SpA qualora il suddetto diritto maturasse nel periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà;
d) mantenimento dell’assistenza sanitaria tramite polizza assicurativa per tutto il periodo di erogazione dell'assegno straordinario, con costo interamente a xxxxxx dell’azienda e con le stesse prestazioni previste per il personale in servizio;
e) riconoscimento di due annualità xxxxx (calcolate sulla base dell’ultima RAL percepita) in caso di morte, anche se dovuta a infortunio, qualora la stessa dovesse avvenire durante il periodo di erogazione dell'assegno straordinario.
f) mantenimento, a xxxxxx del “Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A.”, delle spese amministrative per la gestione del Fondo di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), xxxx xxxx maturazione dei requisiti xx xxxxx per aver diritto alla pensione AGO.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
A richiesta delle XX.XX. la Banca conferma che nei confronti del personale di cui al punto 1 che precede con contratto di lavoro a part-time, xxxxx xxxx accoglimento alle domande di ripristino/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal mese precedente a quello di accesso al Fondo di Solidarietà.
2. Al Personale in possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà che optasse per l'erogazione in un'unica soluzione verranno applicate le seguenti condizioni:
a) corresponsione di un incentivo all'esodo, sotto forma di integrazione al TFR, pari al 90% di una mensilità per ogni mese di possibile godimento delle prestazioni del Fondo, con un minimo di 10. Per tale categoria di Personale la fruibilità dell'incentivo resterà subordinata ai criteri previsti per l'accesso al Fondo di Solidarietà;
b) qualora il suddetto Personale svolga attività di carattere commerciale, l'erogazione dell'incentivazione xxxx subordinata alla sottoscrizione di apposito patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del Cod. Civ., se non già in vigore, con durata di un anno. A xxxxxx xxxxx sottoscrizione del suddetto patto la Banca erogherà un importo pari al 10% della retribuzione annua lorda.
3. Ai fini del presente accordo per retribuzione annua lorda (RAL) si intende quella percepita dal xxxxxxxxxx xxxx data xxxxx cessazione del rapporto di lavoro, calcolata sulla base degli elementi fissi corrisposti su base mensile (escluse le indennità corrisposte a qualsiasi titolo, nonché il corrispettivo per il patto di non concorrenza).
Per mensilità si intende un dodicesimo della suddetta annualità.
Deutsche Bank S.p.A. Le Delegazioni sindacali
FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL UILCA