SCHEDA DI COPERTURA
SCHEDA DI COPERTURA
1. | Assicuratori: | |||
2. | Contraente ed Assicurato: Spa Autovie Venete, Xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx | |||
Attività dichiarata: Società di progettazione e realizzazione di infrastrutture autostradali | ||||
3. | Periodo di Assicurazione: dalle 24.00 ore del 31/12/2009 alle 24.00 ore del 30/06/2012 | |||
4. | 4.1 Massimale per ciascun Sinistro come indicato nel questionario e nella relativa scheda di offerta economica a. Euro 2.000.000,00 b. Euro 5.000.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: Euro 10.000.000,00 | |||
5. | Franchigia per sinistro: Euro 50.000,00 | |||
6. | Data di retroattività: Illimitata | |||
7. | Xxxxxxxx Xxxxxx: 7.1 Broker: AfiCurci Srl in ATI con Marsh Spa e Xxxxxx Spa | |||
7.2 Assicuratore: | ||||
8. | Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche. | |||
C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA | a. Euro 2.000.000,00 b. Euro 5.000.000,00 | |||
E) DANNI ALLE OPERE | ||||
a. Euro 2.000.000,00 b. Euro 5.000.000,00 | ||||
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI | a. Euro 2.000.000,00 b. Euro 5.000.000,00 | |||
9. | Condizioni Speciali: Tutte richiamate | |||
10. | Data della proposta di contratto: DA ALLEGARE QUESTIONARIO |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE
La presente Xxxxxxx è una Polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall’Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicuratori: L’Impresa di Assicurazione indicata al punto 1 della Scheda di Copertura.
Assicurato: L’Ente pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella scheda di copertura.
Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.
Attività dichiarata: Quanto indicato al punto 2 della Scheda di Copertura.
Beni: Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura.
Danno: Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica. .
Danni Materiali: Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Corporali Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Indennizzo: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx.
Massimale: La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Polizza: Il documento che prova l'assicurazione.
Perdite Patrimoniali: Ogni danno immateriale (intendendosi per tale danno il subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Premio: La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici,
Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile: La responsabilità che possa gravare personalmente sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e ss. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa
Responsabilità Amministrativa: La responsabilità che incombe sull’Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri
derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa
-Contabile: La responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Sinistro: Comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Pagamento del Premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato al punto 3 della Scheda di Copertura ma, a parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio, compreso il premio alla firma, sarà corrisposto entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Variazione del rischio
A) Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).
B) Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
(a) ricevimento di informazione di garanzia;
(b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato;
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)
Art. 7 –Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8 –Durata e Cessazione del contratto
L’Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Se l’Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
È fatto comunque salvo l’obbligo degli Assicuratori di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre sei mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione del servizio ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
Art. 9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 10 – Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 – Legittimazione
Si prende atto che, nel caso il Contraente fosse un Ente della Pubblica Amministrazione, la presente Polizza viene stipulata dall’Ente esclusivamente nell’interesse proprio.
La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l’Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 13 – Oggetto dell’Assicurazione
A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni commessi dalle cariche indicate al punto 12 della Scheda di Copertura e di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge (inclusi i casi in cui non debbano rispondere stante l’accertamento della colpa lieve) e nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l’Assicurato debba rispondere, a fronte dell’esperimento dell’azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell’Assicurato stesso.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le garanzie di polizza s’intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
▪ il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell’art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
▪ il diritto di surrogazione spettante all’Assicuratore ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.
La surrogazione dell’Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.
Le garanzie vengono prestate con l’applicazione di una franchigia per sinistro e/o in aggregato annuo indicata al punto 5 della
Scheda di Copertura.
Art. 14 – Estensioni di copertura
A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.
B) Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.
C) Attività di rappresentanza
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell’Assicurato stesso presso altri Enti.
D) Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dal Decreto 81 del 2008 (e Decreti 626/1994 e 494/1996)
A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell’Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d’igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all’Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:
1. “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
E) Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall’Assicurato, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.
F) Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.lgs 196/2003
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall’Ente a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in reazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c..
L’Assicurazione non vale:
− per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
− per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
− per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l’Ente debba rispondere.
Art. 15 – Limiti di Indennizzo
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura per ciascun Sinistro ed al punto 4.2 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall’Assicurato nello stesso periodo. Le garanzie vengono prestate con l’applicazione di una franchigia per sinistro indicata al punto 5 della Scheda di Copertura.
Art. 16 – Rischi esclusi dall’Assicurazione
L’assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, l’Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
c) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente stesso;
d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall’onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato;
l) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209 del 2005;
m) fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell’inizio della presente polizza;
n) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
o) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
p) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile nei termini previsti dall’art. 3 comma 59 della Legge 244/2007;
Qualora la Contraente eserciti attività sanitaria, s’intende inoltre operante la seguente esclusione:
q) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
Art. 17 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -
L’assicurazione vale per i sinistri denunciati dall’Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all’Assicurato neppure al personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato stesso.
Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all’altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell’Assicurazione.
In caso di mancato rinnovo del presente contratto, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla scadenza, a copertura delle richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza stessa e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la durata del contratto quale definito in questa polizza.
Art. 18 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all’estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.
Art. 19 – Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest’ultimo controllate.
Art. 20 – Vincolo di solidarietà
L’assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Art. 21 – Sinistri in serie
In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.
Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano stati ad essa comunicati dalla Contraente. Gli Assicuratori si impegnano a fornire il proprio assenso entro 15 giorni dalla comunicazione e, decorso tale termine, la designazione si intenderà approvata. Gli Assicuratori non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 23 - Clausola Broker
Alla Società di Brokeraggio indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura, è stata affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell’ art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker. Il pagamento del premio al broker è liberatorio per la società contraente.
Art. 24 – Clausola di regolazione premio:
Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo indicato al punto 12 della Scheda di Copertura.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo:
- il numero effettivo dei soggetti che ricoprono le cariche indicate al punto 11 della Scheda di Copertura e le date delle movimentazioni (entrate/uscite) intervenute
- ammontare del valore delle opere oggetto della copertura Merloni di cui all’art. 23 della sezione di Polizza RC del Progettista interno secondo lo Schema Ministeriale Xxxxx Xxxxxxx.
Il Contraente ha l’obbligo della comunicazione delle inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell’anno e le stesse si intendono automaticamente comprese e/o escluse: a tale proposito relativamente alla data di entrata e/o uscita fanno fede le comunicazioni effettuate al Broker/ Corrispondente.
Contestualmente all’emissione dell’appendice di regolazione premio si provvederà all’aggiornamento del premio di quietanza.
Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e formalmente ritenuta corretta.
In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardata pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ TECNICHE
A) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Le garanzie di cui all’art.13, sono estese alla responsabilità professionale, derivante all’Assicurato per:
B) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge ed indicati al punto 11 della Scheda di Copertura, nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
• progettista,
• direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
• collaudatore;
• responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
• responsabile dei lavori ai sensi X.Xxx. 494/1996 e successive modifiche;
• coordinatore per la progettazione ai sensi X.Xxx. 494/1996 e successive modifiche;
• coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi X.Xxx. 494/1996 e successive modifiche;
• preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche;
• altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonchè il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica)
C) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente contraente.
D) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
E) i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.
Condizioni Aggiuntive
a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell’attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:
1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
B) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
c) dolo dell’Assicurato e/o delle personae di cui l’assicurato deve rispondere;
d) inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
f) il possesso, la custodia o l’uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge209 del 2005;
i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
l) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l’Assicurato provi che l’evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
m) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell’assicurazione. Inoltre l’assicurazione non è operante:
n) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
o) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Xxxxx e Regolamenti;
p) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
q) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
r) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
s) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
t) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate;
u) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
v) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori;
C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi” l’assicurazione relativa all’attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l’ultimazione dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata.
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:
• derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
• conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
• derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, senza applicazione di franchigia/scoperto.
D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:
• sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al committente;
• uso delle opere secondo destinazione.
E) DANNI ALLE OPERE
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
• rovina totale o parziale delle opere stesse;
• gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, senza applicazione di franchigia/scoperto.
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, l’assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall’Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, senza applicazione di franchigia/scoperto.
G) ESTENSIONE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
L’Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D.lgs 163/06, relativo all’attività di progettazione, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04. Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista, dipendente del Contraente, non fosse singolarmente assicurato nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.
Il premio annuo relativo alla presente estensione viene anticipato nella misura del 60% del premio risultante dall’applicazione del tasso previsto per le opere di durata annuale al valore totale delle singole opere del primo anno di validità della presente polizza indicate nel Programma Triennale dei lavori dell’Assicurato, come previsto dall’Assicurato alla data di decorrenza della copertura. Tale premio è oggetto di regolazione alla fine di ciascuna annualità in base alle variazioni intervenute nel corso del periodo di Assicurazione dei parametri usati per il calcolo del Premio.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente verifica in collaborazione con gli Assicuratori i dati trasmessi nel corso dell’anno necessari per la regolazione e cioè:
- Numero effettivo, relativi valori contrattuali delle schede di progetto e durata di ogni opera. La regolazione verrà effettuata applicando i tassi per durata dell’opera indicati al punto 13 della Scheda di Copertura.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
In caso di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato e l'intero premio dovuto (conguaglio).
SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)
DEFINIZIONI
Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
Contraente: il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione;
Controllore tecnico: l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Direttore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
Decreto: il presente provvedimento;
Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 34 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;
Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Lavori: le attività di cui all’art. 2, comma 7 e 8 del D.Lgs.163/2006 ;
Legge: il D.Lgs 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni;
Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento;
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione;
Progettista dei lavori: Il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs163/2006, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Responsabile del procedimento: Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.
Scheda tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004;.
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società: l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
Somma assicurata o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art.2, commi 25 e 29, della Legge, committenti dei lavori.
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.
Art. 2 - Assicurato/Contraente
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione
La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all’art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’art. 17 delle norme che regolano l’assicurazione della responsabilita’ civile verso terzi e la responsabilita’ amministrativa dei dipendenti della Publica Amministrazione.
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) I lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonchè qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 - Determinazione dell’indennizzo
Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 5 – Rischi esclusi dall’assicurazione
L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 6 – Durata dell’assicurazione
L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 17, primo comma delle norme che regolano l’assicurazione della responsabilita’ civile verso terzi e la responsabilita’ amministrativa dei dipendenti della Publica Amministrazione;
b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 7 – Estensione territoriale
L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.
Art. 8 – Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge.
Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata. L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.
Art. 9 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 10 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
La Società può assumere la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato/Contraente per i legali o i tecnici che non siano stati ad essa comunicati dalla Contraente. Gli Assicuratori si impegnano a fornire il proprio assenso entro 15 giorni dalla comunicazione e, decorso tale termine, la designazione si intenderà approvata. Gli Assicuratori non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 12 – Dichiarazioni
L’Assicurato/Contraente dichiara che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione;
b) l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. 13 – Altre assicurazioni
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. 14 – Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6, lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6, lett. b).
Art. 15 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 – Obblighi dell’Assicurato/Contraente
L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni altra riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 17 – Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. 18 – Proroga dell’assicurazione
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. b), l’Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. 19 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 – Forma delle comunicazioni
Alla Società di Brokeraggio indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura, è stata affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell’ art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker.
Art. 21 – Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 22 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 23 – Assicurazione automatica sul valore delle opere progettate
In deroga a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione si conviene che gli Assicuratori forniscono copertura automatica, senza necessità di preventiva denuncia di inizio lavori, relativamente a tutti i lavori di importo non superiore ad Euro 15.000.000,00
Il premio annuo lordo relativo alla presente garanzia si intende inizialmente pattuito nell’ammontare indicato al punto 12.2 della Scheda di Copertura ed è soggetto a regolazione ai sensi dell’art. 24 delle Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Patrimoniale della Pubblica Amministrazione.