Newsletter speciale
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a cura di Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx
CONTRATTI PUBBLICI
La Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. Semplificazioni-bis
Di seguito sono evidenziate in rosso le modifiche apportate dalla Legge n. 108/2021 – in vigore dal 31 luglio 2021 - in sede di conversione del cd. D.L. Semplificazioni bis, in tema di contratti pubblici e affidamenti concernenti il PNRR e il PNC.
Le novità normative (art. 49 e 51)
1. Subappalto
• Per le procedure avviate dal 1.6.2021:
o non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell’appalto né la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti;
o il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che garantito dal contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL.
• Per le procedure avviate dal 1.6.2021 fino al 31.10.2021:
la quota massima subappaltabile è pari al 50% (anziché del 40%) dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
• Per le procedure avviate dal 1.11.2021:
o non è previsto un limite percentuale al subappalto e le Stazioni Appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni da eseguire obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario;
o il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.
• Fino al 31.12.2023: non sussiste l’obbligo per l’appaltatore di indicare la terna di subappaltatori (art. 1 comma 18 D.L. n. 32/2019).
• Per le procedure avviate dal 31.7.2021:
o spetta al subappaltatore (e non più al contraente principale) l’obbligo di attestare il possesso dei propri requisiti di capacità generale (art. 80) e dei requisiti speciali di qualificazione (artt. 83 e 84);
o la stazione appaltante verifica le dichiarazioni del possesso dei requisiti del subappaltatore tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
2. Affidamenti sotto soglia
Per le procedure avviate dal 1.6.2021:
• Forniture e servizi: la soglia per l’affidamento diretto è innalzata a 139.000 € (anziché 75.000 €);
• Procedura negoziata senza bando:
o invito di 5 operatori: per forniture e servizi da 139.000 € fino a soglia comunitaria; per lavori
da 150.000 € fino ad un milione di euro;
o invito di almeno 10 operatori: per lavori superiori ad un milione di euro e fino alla soglia comunitaria (eliminazione della soglia per lavori superiori a 350.000 € fino ad 1 Mio euro).
Per le procedure avviate dal 31.7.2021:
• Affidamento diretto deve essere disposto a favore a soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione.
3. Collegio Consultivo Tecnico
• Obbligo prorogato al 30.06.2023 per la risoluzione di controversie nel corso dell’esecuzione dei contratti di lavori per la realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia.
• Individuazione dei componenti (non il presidente) anche tra il personale dipendente o con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione.
• Rafforzamento del valore delle determinazioni del CCT: in caso di provvedimento che definisce il giudizio interamente corrispondente al contenuto della determinazione del Collegio, il giudice:
o esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione del Collegio, e
o condanna la parte al rimborso delle spese sostenute dal soccombente relative allo stesso periodo e al versamento all’entrata di somma pari al contributo unificato dovuto.
• Emanazione delle linee guida (entro 60 giorni dal 1.06.21) con decreto del MIMS, sulla definizione dei diversi aspetti di funzionamento del Collegio (requisiti professionali dei membri, casi di incompatibilità, criteri preferenziali di scelta, parametri per i compensi, ecc.).
Le proroghe delle disposizioni vigenti (artt. 51 e 52)
1. Procedure di gara:
Alle procedure avviate entro il 30.06.2023 si applica:
• Per gli affidamenti sotto soglia (art. 1 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020):
o Termine: conclusione della procedura di affidamento entro 2 mesi (4 mesi per la procedura
negoziata senza bando);
o Affidamento diretto: lavori di importo inferiore a 150.000 €, servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 € (anche senza consultazione di più operatori economici);
o Garanzia provvisoria: non richiesta per affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando;
o Esclusione automatica offerte anomale: in caso di aggiudicazione al prezzo più basso e numero delle offerte ammesse pari o superiore a cinque.
• Per gli affidamenti sopra soglia (art. 2 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020):
o Termine: conclusione della procedura di affidamento entro 6 mesi;
o Riduzione dei termini di gara: procedura aperta, ristretta o, previa motivazione, con procedura competitiva con negoziazione, o dialogo competitivo indette ai sensi del DL Semplificazioni (D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020);
o Procedura negoziata: in casi di estrema urgenza per ragioni legate al Covid-19.
N.B. Non è stata prorogata, e dunque vale solo per le procedure avviate fino al 31.12.2021, la possibilità di deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale e dei vincoli UE.
2. Fino al 30.06.2023
• Verifiche antimafia e protocolli di legalità: informativa liberatoria provvisoria (art. 3 D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020).
• Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica limitata a casi specifici (art. 5 D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020).
• Altre disposizioni in materia di contratti pubblici (art. 8 D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020):
o consegna dei lavori in via di urgenza sempre autorizzata;
o possibilità di prevedere l’obbligo di sopralluogo;
o riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza (si considerano comunque sussistenti).
• Responsabilità erariale: limitata alla condotta dolosa (art. 21 D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020).
• Comuni non capoluoghi di Provincia: possono indire autonomamente procedure di gara senza ricorrere a ricorrere a centrali di committenza o stazione unica appaltante (art. 37, comma 4, 1 D.lgs. 50/2016).
• Appalto integrato: è ammesso l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (art. 59, comma 1, D.lgs. 50/2016).
• Albo ANAC: i Commissari non devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo istituito presso ANAC (art. 77, comma 3, D.lgs. 50/2016).
• Inversione procedimentale: possibilità per le Stazioni Appaltanti di analizzare prima l’offerta economica e poi quella tecnica anche per gli appalti rientranti nei settori ordinari (art. 133, comma 8, D.lgs. 50/2016).
• Modalità di rilascio del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici: art. 1 comma 7 del
D.L. n. 32/2019 deroga all’articolo 215, comma 3, D.lgs. n. 50/2016.
3. Per gli anni 2021-2022-2023
• Opere per cui deve essere realizzata la progettazione: possibilità di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
• Manutenzioni ordinarie e straordinarie: le gare per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere indette sulla base del progetto definitivo (art. 23, 1 D.lgs. 50/2016).
• Varianti per interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche: modalità di approvazione (art. 1 comma 15 D.L. n. 32/2019 e art. 216, comma 1 bis, D.lgs. n. 50/2016).
Le ulteriori novità normative (art. 53, comma 5)
• Principi in materia di trasparenza (art. 29 D.lgs. n. 50/2016): le informazioni relative alla programmazione, scelta del contraente, aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture saranno gestite e trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC, attraverso piattaforme informatiche interoperabili (art. 53, comma 5, lett. a).
• Banca Dati Nazionale e fascicolo virtuale per le gare (art. 81 D.lgs. n. 50/2016): nella Banca Bati, verrà istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico con i dati e le informazioni necessari per la partecipazione alle gare, agevolando l’attività di comprova dei requisiti di competenza delle stazioni appaltanti (art. 53, comma 5, lett. d).
Appalti PNRR e PNC (artt. 47, 48, 50, 52, 53, 55 e 56)
Alle procedure che utilizzano gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse concernenti il PNRR e il PNC si applicano le seguenti disposizioni:
• Riduzione del numero di Stazioni Appaltanti (art. 52): obbligo per i comuni non capoluogo di ricorrere a centrali di committenza o stazione unica appaltante.
• Disposizioni per la pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici (art. 47): previsione di specifiche clausole - a pena di esclusione e come criteri premiali - dirette a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.
• Disposizioni per la tutela della libertà concorrenza (art. 47-quater): facoltà per le stazioni appaltanti di introdurre criteri premiali per agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta, compatibilmente con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
• Semplificazioni in materia di affidamento (art. 48):
o possibilità di innalzare l’importo dell’anticipazione del prezzo fino al 30%;
o in caso di urgenza, può essere utilizzata la procedura negoziata con invito di 5 operatori e termini abbreviati;
o nomina di un RUP, per ogni procedura, con il compito di validare e approvare ciascuna fase progettuale e di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera;
o regime delle infrastrutture strategiche in caso di impugnazione;
o appalto integrato complesso;
o il prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo per la progettazione definitiva,
progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori;
o punteggi premiali per l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici e di piattaforme interoperabili (BIM)
o premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo;
o il parere del Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici è previsto solo per i progetti di fattibilità relativi a lavori di competenza statale o finanziati dallo Stato almeno per il 50% e di importo superiore a 100 milioni di euro.
• Semplificazioni in materia di esecuzione (art. 50):
o potere sostitutivo del responsabile o dell’unità organizzativa in caso di inerzia nella stipula del contratto, consegna dei lavori, costituzione del Collegio Consultivo Tecnico;
o non si applica al contratto la condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli previsti dalle Stazioni Appaltanti;
o premio di accelerazione in casi di anticipo della conclusione del contratto;
o penali per ritardo calcolate in misura giornaliera tra 0,6‰ e 1‰.
• Acquisto di beni e servizi informatici basati su tecnologia cloud e servizi di connettività (art. 53):
o sopra soglia: procedura negoziata senza bando per ragioni di urgenza o in caso di rapida obsolescenza tecnologica, per procedure avviate entro 31.12.2026;
o stipula e avvio del contratto immediati, verifica requisiti con autocertificazione;
o liberatoria provvisoria per verifiche antimafia;
o prescrizioni obbligatorie e vincolanti per le Stazioni Appaltanti su modalità e tempistiche dettate della struttura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri competente.
• Istruzione e edilizia sanitaria: misure di semplificazione (art. 55 e 56 D.L. n. 77/2021).