Provincia di Alessandria
Centrale Unica di Committenza dell’Acquese
Provincia di Alessandria
Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Xxxxxx Xxxx, 00 00000 Xxxxx Xxxxx (XX)
BANDO DI GARA E RELATIVO DISCIPLINARE
OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CENTRO CUSTODIA ORARIA STRUTTURA BABY PARKING COMUNALE DI PIAZZA XXX XXXXXXX. CIG: 70996608C4
INFORMAZIONI GENERALI
Ai fini del presente bando e disciplinare di gara si intende per Codice degli appalti e delle concessioni, il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura”;
per Regolamento il DPR 5 ottobre 2010 n.207 (parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articolo 216 e 217 del D.lgs. n.50/2016);
Per gli aspetti non disciplinati, trovano applicazione le disposizioni della legge 241/1990 e s.m.i. e il codice civile.
I servizi oggetto del presente appalto sono elencati nell’Allegato IX del D.Lgs.50/2016 (Cat.n.25), riguardano i servizi sociali descritti all’art.142 del medesimo decreto e sottostanno ai principi di pubblicità, economicità, efficacia, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.
SEZIONE 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CENTRALE UNICA
DELL’ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo ai sensi e per gli effetti dell’art.37 comma 4, lettera b) del D.LGS. 18/04/2016 N.50.
INDIRIZZO: Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Xxxxxx Xxxx 00 00000 Xxxxx Xxxxx.
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144/770238 (centralino UT) - 770231 - 770239 telefax: 0144770234, email: ufficio xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx PEC: xxxx.xxxxx.xxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Responsabili della CUC dell’Acquese: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx e Rag. Xxxxxx Xxxxxx.
DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE LA PROCEDURA: COMUNE DI ACQUI TERME C.F. e P.I.: 00430560060. Xxxxxx Xxxx 00 Xxxxx
Xxxxx (XX).
PUNTI DI CONTATTO: Xxxxxxx Xxxxxxxxx – Settore Affari Generali. email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx e PEC: xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Per informazioni di carattere tecnico: Rup: Dott.ssa Xxxxx Xxx Xxxxxxx e Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxx Telefono 0144/770254 .
In attuazione di quanto disposto nel provvedimento Giunta Comunale di Acqui Terme nr.80 del 24/03/2017 , di approvazione del capitolato d’oneri che disciplina il quadro organizzativo del servizio, nonché con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Affari Generali nr .87 del 03/04/2017 e con successiva determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Acquese n.27 del 19/05/2017 è stata indetta la presente gara a procedura aperta, con termini abbreviati, per l’affidamento della concessione centro di custodia oraria struttura baby parking comunale di Piazza Xxx Xxxxxxx, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 lett.d, 36 comma2 e comma 9, 60, 140 e 144 (concessione di servizi sociali sotto soglia comunitaria) del Codice degli appalti e delle concessioni.
A seguito dell’aggiudicazione, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Acqui Terme Ufficio Commercio.
Suddivisione in lotti: NO A sensi dell’art.51 del D.lgs n.50/2016 L’affidamento è costituito in un unico lotto di aggiudicazione in quanto il servizio descritto è di per sé indivisibile e deve essere prestato secondo le modalità di esecuzione indicate nel capitolato d’oneri.
Il luogo di svolgimento del servizio nel suo complesso Comune di Acqui Terme (AL) – immobile sito in Piazza Xxx Xxxxxxx mentre il relativo codice NUTS è ITC18 Comune di Acqui Terme.
Si precisa che :
il capitolato d’Oneri contiene la regolamentazione contrattuale della concessione ed illustra quantità e caratteristiche del servizio, da intendersi minime ed inderogabili.
Con la partecipazione alla procedura l’operatore economico concorrente riconosce pienamente ed accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal presente bando, dall’allegato capitolato d’oneri e da tutta la documentazione di gara e relativi allegati.
La stazione appaltante non ha elaborato il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze, ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del Comune e quello del concessionario.
RICHIESTA DOCUMENTI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: l’accesso (libero ed incondizionato) ai documenti di gara è possibile per via elettronica collegandosi al sito internet del Comune capofila xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx, nella sezione appositamente istituita “CENTRALE UNICA
DELL’ACQUESE” presente nella home-page del predetto sito. I documenti di gara possono altresì essere richiesti alla CUC dell’Acquese c/o Comune di Acqui Terme ai punti di contratto sopra indicati. Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara possono essere richiesti alla centrale unica di committenza via mail o PEC mediante la proposizione di quesiti scritti agli indirizzi sopra evidenziati entro e non oltre tre giorni lavorativi prima rispetto alla data di presentazione delle offerte.
Le risposte alla richiesta di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet sopra indicato xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx, nella sezione appositamente istituita “CENTRALE UNICA DELL’ACQUESE” presente nella home-page del predetto sito.
Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i., questa Centrale di Committenza si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla necessità di : -integrazioni, - revoca parziale o totale;-sospensione; - rinvio.
I Sig.Operatori Economici, partecipando alla gara, accettano che eventuali variazioni, chiarimenti o integrazioni di documenti di gara verranno pubblicati esclusivamente sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx e si impegnano pertanto a consultare il predetto sito.
Il presente bando di gara integrale sarà pubblicato con le modalità di cui all’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 :
_ Sull’ Albo Pretorio del Comune di Acqui Terme.
_ Sul sito della CUC: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx.
_ Sul sito dell’Osservatorio LL.PP. Regione Piemonte.
_ Sui siti ministeriali.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
2.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE : – CODICE CPV85312110-3 e 85320000-8 – L’oggetto della concessione è la gestione del “Centro di custodia oraria” comunemente indicato come “Baby Parking” , il quale ha una capienza strutturale autorizzata di un numero massimo di 25 bambini, in età compresa fra i 13 mesi e 6 anni (possono eccezionalmente essere accolti anche bimbi lattanti quando siano presenti idonee attrezzature e il personale necessario per garantire loro una appropriata assistenza), istituito dal Comune di Acqui Terme negli anni 2000 con uno specifico finanziamento della Regione Piemonte nell’ambito dell’accordo di programma del 30/10/97 per il rilancio del termalismo acquese. L’Amministrazione Comunale di Acqui Terme intende affidare in regime di concessione il servizio da eseguirsi con le modalità e alle condizioni di capitolato, all’interno della struttura di proprietà comunale , ubicata in Piazza Xxx Xxxxxxx (Ex Caserma Xxxxxx Xxxxxxxx). Il Concessionario dovrà garantire, per conto dell’Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, l’attività educativa, le forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la pulizia delle strutture e gli oneri per la sicurezza, secondo quanto meglio specificato nel suddetto capitolato d’oneri.
2.2 VALORE COMPLESIVO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE: Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, ed al fine di consentire la quantificazione dell’importo relativo al contributo a favore dell’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nonché per definire l'importo delle garanzie previste dal Codice degli appalti e delle concessioni, il valore stimato della Concessione è pari ad Euro
450.000,00 per l’intero periodo contrattuale (8 anni) derivante dal valore medio dei proventi che si presume il concessionario possa ricavare dalla propria attività. Si precisa che il valore così stimato in via presuntiva è senza alcuna garanzia di conseguimento.
2.3 DURATA DELLA CONCESSIONE: ANNI 8 (otto) dalla sottoscrizione del contratto. L'Amministrazione concedente, a seguito del provvedimento di aggiudicazione si riserva di consegnare in via d'urgenza, ex art.32 comma 8 D.lgs n.50 /2016 il contratto di concessione. E’ facoltà dell’Amministrazione concedente, nelle more dell’espletamento della nuova gara, stabilire una proroga per un periodo, non superiore ad ulteriori mesi 6, alle medesime condizioni previste dal presente capitolato. In questo caso, il concessionario è tenuto a proseguire la concessione oltre il termine di scadenza alle medesime condizioni, qualora l’Amministrazione concedente comunichi al medesimo della volontà di avvalersi della suddetta facoltà.
2.4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La concessione verrà affidata nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto del capitolato d'oneri e di quanto disciplinato dal presente bando di gara e relativo disciplinare,. Trattandosi di servizi (sociali) con valore inferiore ai 750.000,00, la suddetta rientra nell’ambito di applicazione del regime sottoglia. L’appalto verrà effettuato ai sensi del combinato disposto dell’art.36 e dell’art.60 del D.lgs n.50/2016 (Codice degli appalti e delle concessioni) attraverso procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 3 del Codice degli appalti e delle concessioni, secondo i criteri specificati al successivo art.9. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per eventuale carenza qualitativa delle offerte presentate o per altre valide motivazioni sopravvenute. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà:
a) di aggiudicare in presenza di un’unica offerta ritenuta valida purchè ritenuta congrua e conveniente;
b) di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenuto, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
2.5 CANONE DI CONCESSIONE: L’importo posto a base di gara su cui i concorrenti dovranno effettuare l’offerta economica al rialzo è il canone annuale minimo richiesto dal Comune di Acqui Terme al Concessionario stimato in Euro 1.200,00 (Euro milleduecento/00, inclusi oneri di legge, se dovuti) . Il canone viene richiesto per l'utilizzo dei locali e degli arredi (debitamente inventariati) e delle utenze accessorie (teleriscaldamento, energia elettrica, acqua, ecc.) da corrispondere con le modalità indicate all’articolo 4 del capitolato d’oneri. A partire dal secondo anno di concessione, tale canone potrà essere aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT avendo come riferimento l’indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (confronto dodici mesi precedenti).
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
3.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE (art.3 comma 1 lett.p D.lgs n.50/2016):
La partecipazione alla gara è destinata ai concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n 50/2016, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice degli appalti e delle concessioni, aggregazioni
tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009, nonché ai concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ed agli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016. La partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei di imprese è altresì disciplinata dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti.. Nello specifico sono ammessi a partecipare:
1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società anche cooperative), di cui alla lettera b) (consorzi tra società cooperati vedi produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422/1909 e del D.lgs del capo provvisorio dello Stato n.1577/1947 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane d cui alla legge n.443/1947), e di cui alla lettera c) (consorzi stabili) dell’art.45 comma 2 del Codice degli appalti e delle concessioni;
2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), di cui alla lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), alla lettera f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33) ed alla lettera g) (gruppo europeo di interesse economico D.lgs n.240 del 23/07/1991), dell’art. 45, comma 2, del Codice degli appalti e delle concessioni,
3) oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8, del Codice degli appalti e delle concessioni.
4) I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016, mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nella cd “black list” di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e Decreto Ministero dell’Economia e finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso pena l’esclusione dalla gara dell’autorizzazione rilasciata a sensi D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art.37 del D.L. 31/05/2010 n.78).
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45,46 e 48 del Codice degli appalti e delle concessioni nonché dell’art.92 del DPR.n.207/2010.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, aggregazione di imprese o di rete, oppure in consorzio o cooperativa, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, aggregazione di imprese o di rete, consorzio o cooperativa ai sensi degli artt. 45-48 D.Lgs. 50/2016. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del raggruppamento.
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui al’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016.
La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese, o i consorzi, o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Si richiama quanto previsto dall’art. 186 bis della Legge Fallimentare in caso di soggetti che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale o che abbiano depositato il ricorso a detta procedura .
Vedasi anche condizioni esemplificate nel disciplinare di gara.
3.2 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE: Si richiedono con le modalità specificate nel disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazione ivi indicate compresa l’iscrizione al registro delle camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in conformità all’art.83 del Codice degli appalti e delle concessioni.
3.3 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Sono specificate nel disciplinare di gara.
3.4 CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA : Vengono previsti dallo stesso disciplinare ivi compresa a) Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, tutto il personale addetto a qualsiasi titolo ad attività che coinvolgono minori dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 – ter, 600 - quater, 600 – quinquies e 609 – undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. B) l’inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e l’adesione al “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Acqui Terme.
3.5. AVCPass
Gli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art.81 D.lgs.n.50/2016, dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato “PASSOE”, come meglio indicato di seguito.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio Avcpass tramite il sito xxx.xxxx.xx, dovrà indicare a sistema il CIG riconducibile alla presente procedura di affidamento ed eseguire tutte le operazioni necessarie per la registrazione e l’abilitazione alla presente gara. Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato “PASSOE” da inserire nella busta A contenente la “documentazione amministrativa”. Tale documento attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass.
Limitatamente al documento denominato PassOe, si rammenta il codice CIG assegnato alla presente gara è CIG 70996608C4. si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, la CUC dell’Acquese provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura di gara.
In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 della Determinazione n. 111 del 20.12.2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013) dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici, la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. n. 50/2016) saranno acquisiti mediante i sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell’articolo 6- bis, comma 4, del citato Codice, attraverso il Sistema AVCPass.
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
Antimafia
Le informazioni antimafia verranno acquisite attraverso la Banca Dati Telematica Nazionale “SI.CE.ANT.”, nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 85 e segg. del D. Lgs. nr. 159/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si evidenzia che, in considerazione del fatto che le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del sistema AVCPass, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico “alert” la presenza o meno di annotazione a proprio carico.
L'Amministrazione ha accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l’apposito servizio interrogabile tramite il portale X.X.XX. e, pertanto, provvederà direttamente al riscontro della presenza di eventuali annotazioni.
Per quanto non espressamente ricompreso nel comma 1, dell’art. 5 della predetta Determinazione n. 111/2012, questa Amministrazione provvederà al recupero della documentazione a comprova necessaria, secondo le modalità previste dall’art. 40, co. 1, del D.P.R. n. 445 del 2000.
Ai sensi dell’art.12 della legge n.190/2012 l’iscrizione dell’operatore economico alle White List delle Prefetture è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa e conseguita.
3.6 SOPRALLUOGO ASSISTITO
Requisito essenziale per la partecipazione alla presente procedura è di effettuare il sopralluogo (a seguito del quale verrà rilasciato apposito verbale) presso la struttura comunale sede del baby parking. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal: a) titolare o rappresentante legale dell'impresa; b) direttore tecnico; c)-dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa; Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un tecnico della CUC dell'Acquese. La visita dovrà essere effettuata esclusivamente in una delle seguenti giornate: 13/06/2017 16/06/2017, 20/06/2017,23/06/2017,27/06/2017, 30/06/2017 e 04/07/2017.
La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero 0144/770238 (centralino UTM) e confermata via fax al numero 0144/770234, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo. Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario,già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara, poiché si configura, ai sensi dell’art.79, comma 2 del Codice, come difetto di un elemento essenziale dell'offerta: l'obbligo di recarsi sul luogo della prestazione ha lo scopo di consentire consapevoli determinazioni in ordine all'offerta.
3.7. PERIODO MINIMO PER IL QUALE L’OFFERTA È VINCOLATA:
L’offerta dei concorrenti rimane valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
3.8. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC). Come previsto dalla Deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione n.1377/2016 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2017 gli operatori economici che partecipano alla presente gara, sono assoggettati al contributo a favore di detta Autorità. Si precisa che l’importo da pagare è pari ad €.35,00 (euro trentacinque/00).
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 co. 9 , del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
3.9.GARANZIA PROVVISORIA INTESTATA AL COMUNE DI ACQUI TERME.
L’offerta, a pena esclusione, è corredata da Attestato di deposito della cauzione provvisoria di importo pari ad Euro 9.000,00 (novemila/00 euro) quale 2% del valore della concessione.
Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
4.1 TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi del combinato disposto dell’art.36 comma 2 e comma 9 e del successivo art.60 del Codice degli appalti e delle concessioni. Pertanto nel rispetto del disposto dell’art.79 il termine per la ricezione delle offerte viene ridotto, garantendo comunque un giusto periodo per poter predisporre e formulare l’offerta.
4. 2 TERMINE DI RICEMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici concorrenti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno presentare al COMUNE DI ACQUI TERME UFFICIO PROTOCOLLO XXXXXX XXXX X.00 00000 XXXXX XXXXX (XX) in qualità di Comune Capofila della CUC dell’Acquese, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 luglio 2017 apposito plico sigillato contenente l’offerta e la relativa documentazione amministrativa. Il plico sigillato e debitamente controfirmato sui lembi di chiusura deve recare all’esterno oltre ALL’INDICAZIONE DEL MITTENTE E L’INDIRIZZO DEL MEDESIMO, la seguente dicitura: “CUC DELL’ACQUESE PER COMUNE DI ACQUI TERME. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CENTRO CUSTODIA ORARIA STRUTTURA BABY PARKING COMUNALE DI PIAZZA XXX XXXXXXX. CIG: 70996608C4 TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTA ORE 12 DEL 09/07/2017”.
In ogni caso non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione,
fuori termine, all’Ufficio protocollo. Pertanto si precisa che ai fini del rispetto del termine previsto – ore 12.00 del 09/07/2017 farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento/protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo di detto Comune, indipendentemente dalla data di spedizione.
I plichi devono essere idoneamente sigillati controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale da impedire l’apertura senza alterazione. I plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione fuori termine all’indirizzo qui precisato e sussegnato non saranno presi in considerazione, non si darà luogo all’apertura dei medesimi ed al riguardo non saranno ammessi reclami di sorta. Pertanto il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo non pervengano entro il termine perentorio fissato o che non siano regolarmente chiusi e sigillati. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e nello stesso tempo confermare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta (sia ad esempio impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).
Il plico, debitamente chiuso, deve recare quindi all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero telefono/fax/posta elettronica/pec ). Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
4. 3 MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: La gara avrà inizio con la seduta pubblica di ammissibilità il 11/07/2017 alle ore 10 presso il Comune di Acqui Terme sede della CUC dell’Acquese Ufficio Tecnico Xxxxxx Xxxx x.00 Xxxxx Xxxxx (XX). Eventuali successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale. Vedi disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti o persone munite di procura dei medesimi possono effettuare dichiarazioni a verbale.
4.4 IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO: Le irregolarità essenziali ed il soccorso istruttorio sono disciplinati dall’apposito paragrafo del disciplinare di gara.
SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. La CUC dell’Acquese, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazioni, si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare la gara. In tal caso, i concorrenti partecipanti non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo. Si precisa che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione d’offerta.
2. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:
_ in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
_ in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione;
_ in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
_ alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
_ ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.
_ A tal fine l’Amministrazione, consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando
questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati in sede di dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi.
3 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta adeguata, conveniente e non anomala.
4 L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme allo schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004 integrato con quanto previsto dal summenzionato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5 Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 sia sulla cauzione provvisoria che su quella definitiva.
6 In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
7 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
8 L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto d’appalto ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010; l’inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.
9 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n 50/2016 il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxx Affari generali e finanziati del Comune di Acqui Terme
10 L’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Piemonte Corso Stati Uniti 45 Torino. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs.
n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi del D Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di cui il Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l’espletamento della procedura di gara ed ai fini della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare i dati relativi all’esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l’eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara di appalto di cui all’art. 80 Dlgs. n. 50/2016. I dati rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale dell’Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria essendo necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto la mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima. I soggetti cui i dati si riferiscono possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del Dlgs.n.196/2003 citato. Titolare del trattamento è il Comune di Acqui Terme nella persona del Sindaco pro-tempore quale Comune capofila della CUC dell’Acquese. Responsabile del trattamento è il responsabile tecnico della CUC.
12 CONTROVERSIE. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario si applica
l’articolo 205 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.
Costituiscono parte integrante del presente bando il disciplinare di gara ed i relativi allegati alle cui indicazioni e prescrizioni gli operatori economici partecipanti devono attenersi.
IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC
ODDONE Ing. Xxxxxxx
[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]
DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CENTRO CUSTODIA ORARIA STRUTTURA BABY PARKING COMUNALE DI PIAZZA XXX XXXXXXX. CIG: 70996608C4.
PREMESSE
Il presente disciplinare stabilisce le modalità e i criteri di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla CUC DELL’ACQUESE (Amministrazione aggiudicatrice), per conto del Comune di Acqui Terme (Stazione appaltante), per l’affidamento in concessione del centro custodia oraria della durata di otto anni dalla data del contratto e viene allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale.
Oggetto della concessione è la gestione del “Centro di custodia oraria” comunemente indicato come “Baby Parking” , il quale ha una capienza strutturale autorizzata di un numero massimo di 25 bambini, in età compresa fra i 13 mesi e 6 anni (possono eccezionalmente essere accolti anche bimbi lattanti quando siano presenti idonee attrezzature e il personale necessario per garantire loro una appropriata assistenza), istituito dal Comune di Acqui Terme negli anni 2000 con uno specifico finanziamento della Regione Piemonte nell’ambito dell’accordo di programma del 30/10/97 per il rilancio del termalismo acquese.
L’Amministrazione Comunale di Acqui Terme intende affidare in regime di concessione di servizi sociali – ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 - il servizio da eseguirsi con le modalità e alle condizioni
riportate nel capitolato d’oneri approvato dalla stessa Giunta Comunale in data 18/03/2017 con il provvedimento n.80/2017, all’interno della struttura di proprietà comunale , ubicata in Piazza Xxx Xxxxxxx (Ex Caserma Xxxxxx Xxxxxxxx).
Il Concessionario dovrà garantire, per conto dell’Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, l’attività educativa, le forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la pulizia delle strutture e gli oneri per la sicurezza, meglio specificato nel capitolato d’oneri. In quanto Concessione, il corrispettivo a favore del Concessionario, per l’attività di gestione del centro di custodia oraria, consiste unicamente nel diritto a gestire funzionalmente e sfruttare economicamente, il servizio attraverso la remunerazione proveniente direttamente dall’utenza. Con l'incasso delle tariffe a carico delle famiglie, il Concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere e non può pretendere, né avere diritto per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio stesso, nuovi o maggiori compensi.
Non vi sono costi a carico del Comune di Acqui Terme eccezion fatta per le spese di cui all’art.14.1 del capitolato d’oneri. A tale proposito si precisa che verrà eseguita dal Comune di Acqui Terme, quale intervento di natura straordinaria, la delimitazione della sede del Baby parking, dal parcheggio pubblico esistente in Piazza Xxx Xxxxxxx.
Il Concessionario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli di servizio descritti nel suddetto capitolato, che contiene quindi tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente nell’offerta presentata dai concorrenti.
Il Concessionario dovrà, altresì, eseguire il servizio garantendone la perfetta esecuzione a regola d’arte, ivi comprendendo tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel Capitolato d’oneri nel suo complesso.
Per il presente servizio NON sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all’art. 26, terzo comma, del D. Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l’importo per gli oneri riferiti a rischi interferenziali per la sicurezza, non soggetti a ribasso, è pari ad €. 0,00 (euro zero/00 cent.mi).
PECULIARIETA’ DEL SERVIZIO: . Il concessionario è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale (L.448/2001), regionale (DGR. Piemonte n.31-5660/2013), nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. Prima dell’attivazione del servizio, l’aggiudicatario ha l’obbligo di richiedere ed ottenere le prescritte autorizzazioni di legge per il servizio di custodia oraria, nel rispetto del già citato DGR Piemonte n.31-5660/2013 e secondo le prescrizioni del capitolato d’oneri.
In generale, il “Centro di custodia oraria” (C.C.O), comunemente indicato “Baby Parking” dovrà offrire:
a. un servizio socio-educativo-ricreativo atto ad accogliere e quindi a custodire minori non in età di scuola dell’obbligo; capace di favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei bambini e bambine, nonchè la possibilità di socializzazione, tramite la realizzazione di occasioni di gioco, di interazione e condivisione con i pari, attraverso l'offerta di stimoli relazionali che facilitano l’incontro sociale e il rinforzo delle autonomie proprie dell’età in oggetto.
b. un luogo di vita per i bambini in grado di proporre e garantire risposte flessibili differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie, attraverso la disponibilità di spazi, organizzati e attrezzati per consentire ai minori opportunità educative, di socialità e di comunicazione con i propri coetanei.
L’affidamento meglio emarginato in oggetto è stato disposto con:
a. determina a contrarre del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Acqui terme n°87 del 03/04/2017;
b. determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Acquese n. 27 del 19/05/2017 che ha approvato gli atti di gara, tra cui il presente disciplinare e bando.
La documentazione di gara comprende:
Bando e Disciplinare di gara
Patto di integrità del Comune di Acqui Terme
Modello di istanza di partecipazione con Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Modello DGUE editabile (con istruzioni circolare MIT n.3 del 18/07/2016. CAPITOLATO D’ONERI.
Il presente bando e disciplinare di gara viene redatto dalla presente Amministrazione aggiudicatrice in quanto iscritta all’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti istituita presso l’ANAC ai sensi dell’art.216 comma 10 del Codice degli appalti e delle concessioni . Numero di iscrizione 0000549655.
1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE
Ai fini della partecipazione alla procedura come già evidenziato nel bando di gara paragrafo 3.1. gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. E’ inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 49, del D.Lgs. 50/2016
Ergo sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dai successivi paragrafi, tra i quali in particolare quelli costituiti da: (articolo 45 comma 2 D.lgs n.50/2016)
a) Gli imprenditori individuali anche artigiani e le società anche cooperative;
b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma dalla legge 25/06/1909 n.422 e del D.lgs del capo provvisorio dello Stato n.1577 del 14/12/1947 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane d cui alla legge n.443 del 08/08/1985;
c) I consorzi stabili dell’art.45 comma 2 del Codice degli appalti e delle concessioni; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) Operatori economici con idoneità plurisoggettiva vale a dirsi i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera a), b) e c) i quali prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
e) I Consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) del Codice costituiti a sensi dell’articolo2602 del codice civile costituiti tra i soggetti indicati sopra alla lettera a), b) e c) anche in forma di società;
f) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33:
g) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al D.lgs n.240 del 23/07/1991;
h) I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016, mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell’offerta.
Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l’impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione da presentare in sede di gara, che in caso di aggiudicazione dell’appalto, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co.4 del D.Lgs 50/2016).
1.1 Requisiti di carattere generale degli operatori economici. (n.b. il verificarsi delle condizioni qui elencate comporteranno l’esclusione del concorrente dalla gara senza possibilità di avvalersi del soccorso istruttorio)
1. la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; (come da comma 11 dello stesso art.80 le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art.12 sexies del D.L. 8/06/1992 n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7/08/1992 n.356 o degli artt.20 e 24 del D.lgs n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario);
2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili prescritti dalla legge 12/03/1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
4. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state irrogate le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231; o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
5. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
6. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia” e che non abbiano concluso il periodo di emersione alla data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22/11/2002, n. 266;
7. non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all’esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara;
8. l’assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia;
9. essere in regola in materia di DURC;
00.Xx sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, tutto il personale addetto a qualsiasi titolo ad attività che coinvolgono minori dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 – ter, 600 - quater, 600 – quinquies e 609 – undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
00.xx non sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.
E’ altresì vietato partecipare alla gara:
_ Agli operatori economici su cui incorrono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
_ Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
_ Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 , lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48 comma 7, secondo periodo, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 , lettera c) del Codice, (consorzi stabili). In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l’art. 353 del Codice Penale.
_ In attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42, commi 0 xxx x 0 xxx, xxx xxxxxxx legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto; b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione previste.
_ È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui al’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi
dell’art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016. La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
_ Si richiama quanto previsto dall’art. 186 bis della Legge Fallimentare in caso di soggetti che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale o che abbiano depositato il ricorso a detta procedura .
Si sollecita quindi l’attenzione sulle dichiarazioni da rendere con la partecipazione alla presente gara. Trattasi, infatti, di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art.46 e 47 del Dlgs.n.445/2000 a fronte delle quali sono previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sanzioni penali di cui all’art.76 del suddetto Dlgs.n.445/2000. Inoltre sono oggetto di segnalazione all’A.N.A.C e, in caso di annotazione nel casellario Informatico delle Imprese qualificate, può costituire causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto e dagli affidamenti di subappalti fino a due anni dall’avvenuta annotazione (art.80 comma 12 D.lgs n.50/2016).
1.2 Requisiti di idoneità professionale
1.Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con indicazione della specifica attività di impresa che deve essere compatibile con il servizio oggetto di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Per gli organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.
2.Per le Cooperative è vincolante l’iscrizione all’Albo delle società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004, ovvero, nel caso di cooperative sociali, nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali per i servizi di cui alla lettera a) dell’art. 1 L. 381/1991.
Il requisito relativo deve essere dimostrato:
a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete ;
b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. Nel caso di cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo.
N.B: La mancanza, non formale, di tale requisito è causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.
1.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale
I concorrenti, ai sensi degli articoli dell’art. 83 co. 4 del Codice devono dimostrare quale possesso di solidità economica e finanziaria almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di operatori che lavorino con uno solo istituto, sarà ammessa una sola dichiarazione dietro presentazione di apposita autocertificazione..Al riguardo, si specifica che le dichiarazioni bancarie, in quanto finalizzate a certificare la solidità economica del concorrente, non possono limitarsi ad una generica indicazione di correttezza nei rapporti intrattenuti tra istituto bancario ed impresa, ma devono consistere in una attestazione dell'idoneità dell'impresa, sotto il profilo delle risorse disponibili a far fronte agli specifici impegni che conseguirebbero dall'aggiudicazione. (nel caso di RTI il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori).
A sensi dell'allegato XVII i predetti requisiti dovranno essere così dimostrati: a) Le referenze bancarie dovranno essere prodotte in originale o copia conforme;
1.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale
1.A titolo di possesso dei requisiti di cui all’art. 83 co.1 lett. c) del Codice, i concorrenti, ai sensi dell’art. 83 co. 6 del Codice devono:
a) avere eseguito negli ultimi tre anni (2014/2015/2016) servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento a favore di enti pubblici o privati; il contratto/i analogo svolto con buon esito dovrà essere attestato da altro Ente appaltante (pubblico o privato) con chiara indicazione degli importi, periodo di esecuzione , luoghi e destinatari del servizio stesso, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza,o siano state mosse gravi contestazioni e penali.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n.445/2000.
2. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 83, del medesimo decreto, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione alla Camera di commercio od i requisiti ex art.80 del Codice.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie (art.89 co.6 del Codice).
Non è consentito, a pena di esclusione per cui non è possibile attivare il soccorso istruttorio, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell’art. 89 co. 3 del Codice, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Il concorrente che intenda quindi, far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, nella Busta A – Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.2 e A.3):
1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante:
a) l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante:
a) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento;
b) che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Acqui Terme a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell’impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività contrattuali;
c) che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
3) originale o copia autentica del Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fine dell’avvalimento.
Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
La Commissione di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.
La Commissione di Gara, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, applicherà le previsioni di cui all’art. 89, comma 1, del medesimo decreto.
N.B. : Ai fini del soccorso istruttorio si precisa quanto segue:
a) la mancanza del contratto e le dichiarazioni di cui al comma1 dell’art.89 del D.lgs n.50/2016 costituiscono irregolarità essenziale che comportano l’attivazione del soccorso istruttorio;
b) la mancanza invece della dichiarazione di volontà da parte del concorrente di far ricorso all’avvalimento poiché asserisce al possesso del requisito alla scadenza del termine dell’offerta non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.
3 AVCPASS e Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
Gli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art.81 D.lgs. n.50/2016, dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato “PASSOE”, come meglio indicato di seguito.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio Avcpass tramite il sito xxx.xxxx.xx, dovrà indicare a sistema il CIG riconducibile alla presente procedura di affidamento ed eseguire tutte le operazioni necessarie per la registrazione e l’abilitazione alla presente gara. Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato “PASSOE” da inserire nella busta A contenente la “documentazione amministrativa”. Tale documento attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass.
Limitatamente al documento denominato PassOe, si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, la CUC dell’Acquese, provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura di gara.
In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 della Determinazione n. 111 del 20.12.2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013) dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici, la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. n. 50/2016) saranno acquisiti mediante i sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell’articolo 6- bis, comma 4, del citato Codice, attraverso il Sistema AVCPass.
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
Ciò premesso, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81. co 2 e 216 co. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi indicate. In caso di eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCpass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.
N.B. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la CUC quale Amministrazione aggiudicatrice e successivamente dalla Stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, ai sensi dell’art. 76 del Codice.
Ai sensi dell’art. 76 del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3 e 86 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 85 del Codice degli appalti e delle concessioni, si precisa che, per la resa delle dichiarazioni, la CUC dell’Acquese, accetta in ogni caso il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario e debitamente sottoscritto dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente bando/ disciplinare. Inoltre con la medesima verranno fornite le informazioni rilevanti richieste nel presente bando/disciplinare anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale ai sensi dell'art.89 del Codice ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.
In caso di presentazione del DGUE, oltre al Modulo A.1, che dovrà comunque essere presentato, il suddetto modello DGUE dovrà essere compilato nelle Parti II Informazioni sull’operatore economico, III Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI Dichiarazioni finali e sottoscrivere in calce alla Parte VI allegando documento di identità del sottoscrittore (rappresentante legale o procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di Sottoscrizione sopra indicate. A TALE PROPOSITO VEDASI ANCHE PARAGRAFO SUCCESSIVO 8.2.
Infine si precisa che: a) ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal presente Disciplinare, da inserirsi nella Busta A- Documentazione Amministrativa, e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento, b) l’utilizzo di tale modulistica, non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.
4.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Ai sensi dell'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, la mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo articolo. In particolare, l’Amministrazione in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o alla lettera d'invito, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, provvederà a chiedere la integrazione o regolarizzazione nelle modalità previste dall'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, indicando il contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere.
In tal caso il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con le modalità ed i contenuti indicati dall'Amministrazione, entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, indicato dall'Amministrazione, decorrente dall’invio della richiesta di regolarizzazione.
Contestualmente, il concorrente che ha dato causa alla suddetta mancanza, incompletezza o irregolarità, dovrà pagare in favore della stazione appaltante una sanzione pecuniaria.
SANZIONE PECUNIARIA E CAUSE DI ESCLUSIONE: Si precisa che pur trattandosi di procedura di gara i cui effetti sono antecedenti al D.lgs n.56/2017, NON verrà comunque comminata nessuna sanzione pecuniaria.
La fattispecie si applica ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
Per quanto riguarda le cause di esclusione si rimanda a quanto previsto dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 e tutte quelle previste dal presente bando e disciplinare.
Si precisa che:
- in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, fra l’altro, le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- in caso di ATI, la mancata regolarizzazione della posizione di un solo componente dell’ATI determina esclusione dell’intero raggruppamento.
5. ULTERIORI DISPOSIZIONI
1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo del Codice.
2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
4. L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la cauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura delle buste.
5. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, entro il termine massimo di sessanta giorni che
decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
7. Nel caso di cui all’art.32 comma 8 del Codice, il Comune di Acqui Terme si riserva la facoltà di pretendere comunque l’esecuzione del contratto anche prima della sua stipula mediante apposito atto di consegna dei lavori sotto riserva di legge;
8. Alla presente procedura si applicano le disposizioni del Protocollo di integrità per il quale dovrà essere esibita dichiarazione di accettazione espressa del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Acqui Terme” allegato alla documentazione di gara. Si precisa che l’espressa accettazione dello stesso e la materiale allegazione del testo sottoscritto dal legale rappresentante costituiscono CONDIZIONE DI AMMISSIONE alla procedura di gara.
9. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
6 SUBAPPALTO
E’ fatto divieto al concessionario di cedere o subappaltare tutto o parte del contratto sotto pena di risoluzione del contratto stesso e del risarcimento dei danni, come previsto dall’art.13 del capitolato d’oneri.
7. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. ATTENZIONE LEGGERE SCRUPOLOSAMENTE.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad Euro 9.000,00 (novemila/00 euro) e corrispondente al 2% (due per cento) del valore della concessione di cui al precedente art.2.2.
La garanzia provvisoria è costituita, A FAVORE DEL COMUNE DI ACQUI TERME, a scelta del concorrente :
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. bonifico bancario o assegno circolare intestato alla Tesoreria del Comune di ACQUI TERME - BANCA CARIGE AGENZIA ACQUI TERME ABI 03431 CAB 47940,mediante versamento sul C/C
n. 000000032490 codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 specificando al Tesoriere che trattasi di “deposito cauzionale di partecipazione alla procedura aperta concessione baby parking CIG: 70996608C4”
Nel caso in cui l’offerente abbia costituito cauzione secondo le su indicate modalità (deposito in contanti o in titoli) l’operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore (imprese bancarie o assicurative oppure intermediari finanziari) a rilasciare la garanzia di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto considerato che la cauzione in titoli o in contanti non contiene alcun impegno di cui all’art.93 del Codice.
c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1. prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
2. essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. In caso di fideiussione in formato digitale, la stessa deve essere presentata in originale e, cioè, su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale. In alternativa, sarà ammessa anche copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente a condizione che sia verificabile in sede di gara la conformità al documento informatico originale detenuto presso il fideiussore;
3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4. in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
5. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 2° co. del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto a richiesta del concorrente una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice;
e. che il foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell’Ente sia esclusivamente quello dell’Autorità giudiziaria dove ha sede lo stesso Ente.
Per quanto concerne le polizze provvisorie rilasciate con firma digitale occorre la produzione del documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.20 del D. L.vo n.82/2005 su cd rom ed in aggiunta la produzione in copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente ai sensi dell’art.23 del D. L.vo n.82/2005, in copia autentica che ne dimostri la conformità all’originale.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi
dell’art. 83 co. 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 13 del presente disciplinare, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art.
93 co. 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. Ai sensi dell’art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 93 co. 7 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. L’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire dei benefìci di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di Modulo A, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per i concorrenti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. (se del caso) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) del co. 2 dell’art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Gli operatori economici concorrenti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno presentare al COMUNE DI ACQUI TERME UFFICIO PROTOCOLLO XXXXXX XXXX X.00 00000 XXXXX
XXXXX (XX) in qualità di Comune Capofila della CUC dell’Acquese, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/072017 apposito plico sigillato contenente l’offerta e la relativa documentazione amministrativa. Il plico sigillato e debitamente controfirmato sui lembi di chiusura deve recare all’esterno oltre ALL’INDICAZIONE DEL MITTENTE E L’INDIRIZZO DEL MEDESIMO, la seguente dicitura: “CUC DELL’ACQUESE PER COMUNE DI ACQUI TERME. PROCEDURA APERTA “CUC DELL’ACQUESE PER COMUNE DI ACQUI TERME. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CENTRO CUSTODIA ORARIA STRUTTURA BABY PARKING COMUNALE DI PIAZZA XXX XXXXXXX. CIG: 70996608C4 TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTA ORE 12 DEL 09/07/2017”.
In ogni caso non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione, fuori termine, all’Ufficio protocollo. Pertanto si precisa che ai fini del rispetto del termine previsto – ore 12.00 del 09/072017 farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento/protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo di detto Comune, indipendentemente dalla data di spedizione.
I plichi devono essere idoneamente sigillati controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale da impedire l’apertura senza alterazione. I plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione fuori termine all’indirizzo qui precisato e sussegnato non saranno presi in considerazione, non si darà luogo all’apertura dei medesimi ed al riguardo non saranno ammessi reclami di sorta. Pertanto il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo non pervengano entro il termine perentorio fissato o che non siano regolarmente chiusi e sigillati. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e nello stesso tempo confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta (sia ad esempio impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).
Il plico, debitamente chiuso, deve recare quindi all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero telefono/fax/posta elettronica/pec ). Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno obbligatoriamente tre buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente: “A - Documentazione amministrativa”; “B - Offerta tecnica”; “C - Offerta economica”.
n.b.: si darà direttamente corso all’esclusione dei Concorrenti nel caso di A) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, come meglio successivamente esplicitato, B) nel caso di NON integrità della busta contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. C) con riferimento ai difetti di sottoscrizione si stabilisce per la presente procedura che la mancata sottoscrizione dell’istanza/dichiarazione, o dell’offerta tecnica o di quella economica, comporta l’immediata esclusione dalla gara senza la possibilità di applicazione della procedura di regolarizzazione di cui all’art.83 del Dlgs n.50/2016.
a) BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. La busta “A Documentazione amministrativa che deve essere sigillata e deve riportare le generalità del concorrente con le stesse modalità del plico esterno, dovrà essere confezionata e contenere quanto previsto ai successivi paragrafi 20.1
b) BUSTA B – OFFERTA TECNICA –. La busta “B Offerta tecnica-organizzativa” che deve essere sigillata e deve riportare le generalità del concorrente con le stesse modalità del plico esterno, dovrà contenere, a pena d’esclusione, l'offerta tecnica redatta in lingua italiana, in carta semplice, e sottoscritta dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; il tutto in conformità a quanto previsto nel successivo paragrafo 20.2
N.B.: Nella formulazione dell’offerta tecnica non dovrà essere indicato alcun elemento riconducibile ai valori di cui all’offerta economica contenuti nella Busta C) pena l’esclusione dalla gara.
c) BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA. La busta contrassegnata con la lettera “C Offerta economica ” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità del plico esterno, dovrà contenere, pena l'esclusione, al suo interno: l’Offerta economica in bollo, che dovrà essere redatta in lingua italiana e secondo lo schema allegato datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; in caso di offerta congiunta, (RTI) essa, dovrà essere sottoscritta pena l’esclusione da tutti i rappresentanti degli operatori che vi fanno parte. vedasi successivo paragrafo 20.3.
d) BUSTA D (FACOLTATIVA) Documentazione a comprova dei requisiti speciali ai sensi dell’art.81 del D.lgs n.50/2016. I Sigg. concorrenti potranno inserire la documentazione a comprova delle dichiarazioni di cui ai punti 9.3 e 9.4 del presente disciplinare, la presentazione di tale documentazione permetterà alla Stazione Appaltante di aggiudicare in tempi più rapidi e qualora la relativa documentazione non sia reperibile presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’art. 81 D.Lgs n. 50/2016.
La mancata separazione dell’offerta Tecnico-qualitativa di cui alla busta B dall’offerta Economica- quantitativa di cui alla busta C suindicate, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in diminuzione rispetto all’importo del canone a base di gara.
8.1. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella BUSTA N. A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: i concorrenti dovranno inserire:
1. DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UTILIZZANDO IL MODULO “ALLEGATO A” E RELATIVA DGUE entrambi i documenti redatti in CARTA SEMPLICE datati e sottoscritti con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 con allegata copia di un documento di identità. In caso in cui vengano sottoscritti da un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata. In caso di offerta congiunta la domanda/dichiarazione e DGUE devono essere sottoscritti da tutti i concorrenti associati, pena l'esclusione.
2. Capitolato d’oneri siglato su ogni pagina, ad accettazione delle condizioni in esso contenute.
3. Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente dei concorrenti o documentazione equipollente; oppure (qualora trattasi di imprese) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura, oppure iscrizione in registro analogo nell'ipotesi di impresa estera.
4. ( se del caso) Copia del’iscrizione all’Albo delle Cooperative D.M 23/06/2004, ovvero nell’Albo regionale delle Cooperative sociali;
5. (se del caso) Copia iscrizione albo Onlus o imprese sociali;
6. (se del caso) copia della certificazione aziendale di qualità rilasciata da organismi accreditati per la riduzione della cauzione provvisoria ex art.93 comma 7 Dlgs n.50/2016 specificandone la tipologia;
7. (se del caso) Nell’ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE già costituito: il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla società mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE, conformi alle prescrizioni di cui all’art.48 D.LGS N.50/2016. In tale atto o mandato dovrà dare conto della quota di partecipazione di ciascuna impresa e delle prestazioni di servizio che la stessa assumerà in caso di aggiudicazione OPPURE (se del caso) Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE da costituirsi: l’apposita dichiarazione sottoscritta con cui le imprese, capogruppo e mandanti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della procedura in argomento, a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come Società Capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandanti. Nella stessa dichiarazione dovrà essere specificata la quota parte del servizio che verranno svolte da ciascuna Società (nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, indicandone la tipologia. La dichiarazione verrà sottoscritta da tutte le Società interessate e deve essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, pena l’esclusione.
8. Cauzione Provvisoria a favore del Comune di Acqui Terme secondo quanto disposto al
paragrafo 7 del presente disciplinare.
9. Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della l. 23/12/2005 n. 266 con le modalità di cui alla deliberazione dell’Anac n. 1377 del 21/12/2016 (vedasi sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), pena l’esclusione dalla presente procedura codice CIG 70996608C4 €.35,00 (euro trentacinque/00
10. Relativo Documento PASSOE, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPass dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. codice CIG 70996608C4.
11. Attestazione di avvenuto sopralluogo sottoscritta dal RUP o da suo Funzionario rilasciata dal Comune di Acqui Terme
12. (se del caso) Documentazione e dichiarazioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
13. (se del caso) la documentazione prevista in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
14. Patto di integrità sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico.
La mancanza di una delle predette buste costituisce causa di esclusione irrimediabile dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 del Codice.
La mancata separazione dell’offerta Economica di cui alla busta B dalla busta A documentazione amministrativa, costituirà causa di esclusione irrimediabile dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 del Codice .
Verranno escluse (causa di esclusione irrimediabile dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 del Codice) le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in ribasso rispetto all’importo del canone posto a base di gara.
8.2(DGUE)
Considerato l’art. 85 del d.lgs 50/2016 e la relativa Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicata in Gazzetta Ufficiale –Serie generale- n. 174 del 27/07/2016, ai fini delle autodichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016, l’Amministrazione aggiudicatrice mette a disposizione degli operatori economici il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) editabile e adattato alla legislazione nazionale come approvato dalle stesse linee guida.
Si riportano alcune informazioni (principali) sulla compilazione del DGUE.
Il Documento di Gara Unico Europeo di riferimento è quello allegato alla citata circolare n. 3/2016 e che dovrà, indipendentemente dalle seguenti informazioni, essere compilato dal Concorrente per dimostrare la propria situazione giuridica e le capacità tecniche, economiche, basandosi anche sulle istruzioni della Circolare medesima in proposito.
Informazioni sull’operatore economico e modalità di partecipazione:
1.1 dati identificativi, forma della partecipazione, , rappresentanti, attestazione SOA, eventuale avvalimento. ( DGUE compilare Parte II sez. A, B, C, ) Non compilare la Sezione D relativa al subappalto.
N.B. Se in possesso di attestazione SOA non è necessario compilare la successiva Parte IV sez.B e C. e parte VI.
Requisiti di ordine generale:
1.2 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentante/procuratore dell’operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del 26/10/2016 al punto 3, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 d.lgs 50/2016 e specificamente: per le imprese individuali: il titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: i direttori tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; i direttori tecnici, e tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; i direttori tecnici, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza o i
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria, (compilare DGUE Parte III sez. A, B, C e D fino al n. 6);
1.3 la dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Acqui Terme, nei confronti propri e della ditta che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto compilare DGUE Parte III sez. D n. 7);
1.4 la dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti che la ditta esercita attività rientrante nell’oggetto della presente gara (specificare l’oggetto di attività) Se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente);(DGUE compilare Parte IV sez. α e sez. A1 e A2 non potendosi limitare alla sola Sez. α.
1.5) Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale indicarli nel DGUE Parte IV. SEZ.C LA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI speciali.
1.6 Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II^, III^, IV^ - con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^-
, e VI;
1.7 Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^;
1.8 In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare (oltre alle altre dichiarazione e al contratto di avvalimento):
a. un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II^, Xxxxxxx A e B, della Parte III^ e dalla Parte VI^, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
1.9 Altre dichiarazioni: (compilare il DGUE Parte VI ).
8.3 CONTENUTO DELA BUSTA B “OFFERTA TECNICA”
Nella busta “B - Offerta tecnica-organizzativa” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara , l'offerta tecnica – organizzativa redatta in carta semplice come segue.
La busta deve contenere una relazione descrittiva, priva di qualsiasi indicazione di carattere economico, contenuta in un numero massimo di n. 10 facciate complessive (escluse eventuali schede e/o tabelle esplicative) utilizzando come formato carattere Arial (o similare) .Le pagine che
compongono l’offerta tecnica dovranno essere numerate progressivamente. Tale documento dovrà essere redatto in lingua italiana e dovrà essere suddiviso in paragrafi definiti, ognuno dei quali incentrato sulle voci individuate nella griglia dei criteri, attraverso cui la Commissione di gara effettuerà la comparazione e la valutazione delle offerte.
Si ricorda ai Sigg. Concorrenti di individuare espressamente le parti progettuali che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art.53 del D.lgs n.50/2016.
Si precisa che:
- nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- L’offerta tecnica in ogni sua parte dovrà essere redatta in lingua italiana e priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico;
- la relazione e gli eventuali elaborati relativi all’offerta- tecnico organizzativa, a pena di esclusione dell’offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;
- In caso di aggiudicazione l’offerta tecnica organizzativa redatta dal concorrente sarà allegata al contratto per formarne parte integrante e sostanziale.
Ai fini di quanto richiesto, si precisa che l’obbligo di sottoscrivere l’offerta tecnica dal legale rappresentante” integra un elemento essenziale dell’offerta perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto dell’appalto verso il corrispettivo indicato nell’offerta medesima ed assicurare contemporaneamente la provenienza, la serietà, l’affidabilità dell’offerta stessa. La mancata formalizzazione dell’offerta tecnica in tal senso configura, pertanto, il difetto di sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 83 del Codice degli appalti e delle concessioni.
8.4 CONTENUTO DELLA BUSTA “C OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “C Offerta economica.” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica in bollo, predisposta secondo il Modulo B allegato al presente disciplinare di gara e indicante la percentuale unica di rialzo sul canone posto a base di gara.
Sarà sottoscritta per esteso con firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore economico con allegazione del documento di identità del sottoscrittore. Qualora nell’impresa sia presente la figura dell’Institore (art. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.
In caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all’ art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice, anche se non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o l’aggregazione di imprese a rete.
Non saranno ammesse offerte che rechino abrasioni e correzioni del ribasso offerto ed in caso di discordanza fra la percentuale espressa in cifra ed in lettere sarà tenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Non saranno comunque ammesse offerte in modo difforme da quanto in precedenza richiamato e nemmeno offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimenti ad offerte relative ad altro appalto nonché offerte pari e/o in diminuzione.
Qualora l’offerta non venga inserita nell’apposita busta, si procederà ad esclusione del Concorrente, in ragione della violazione del principio di segretezza delle offerte. Si precisa, quindi, che, a garanzia della segretezza delle offerte economiche, la mancata presentazione del plico “B - Offerta economica” oppure l’inserimento dell’offerta economica all’interno della busta esterna, oppure l’inserimento dell’offerta all’interno della Busta A è a pena di esclusione. Non verrà comminata l’esclusione, al contrario, laddove l’operatore economico metta la documentazione amministrativa sciolta all’interno del plico esterno senza collocarla dentro la busta A.
Inoltre:
Si precisa che la mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art 95, comma 10 del Codice) di cui al successivo paragrafo 16.1 lett b), non sarà considerata, nell’ambito della presente procedura di affidamento, causa di immediata esclusione. Infatti, in considerazione delle plurime ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - (TAR Piemonte Sez II 16/12/2015 n. 1745; TAR Molise Sez I 12/02/2016 n. 77) dell'ordinanza del Consiglio di Stato Sez VI 20/6/2016 n. 2703 con la quale l'organo giurisdizionale ha ritenuto di sospendere il giudizio a lui sottoposto in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, nonché da ultimo della sentenza Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 27/7/2016 n. 20, nella presente procedura non si procederà all'esclusione immediata dell'offerta, che non riporti l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, (art 95, comma 10 del Dlgs 50/2016). L'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale, pur essendo richiesta ai concorrenti così come espressamente previsto nell'Allegato B predisposto per la formulazione dell'offerta economica, qualora non sia dal concorrente fornita in sede di presentazione dell'offerta, sarà allo stesso richiesta successivamente in sede di eventuale procedimento di verifica dell'anomalia (art 97 comma 5 del Codice). Tale previsione appare coerente con il principio espresso dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 20/2016 per cui la “mancata separata indicazione degli oneri di sicurezza rappresenta, in sé considerata, e salvo che all'impresa si contesti l'adempimento sostanziale di tali costi, un elemento formale (e non essenziale) dell'offerta”. Nelle procedure per l'affidamento degli appalti l'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale in sede di offerta (nella procedura in oggetto all'interno dell'Allegato B) è da considerarsi in prima istanza (in sede di apertura delle buste) esclusivamente quale indicazione formale poiché la valutazione sostanziale dell'offerta economica si svolge in un altro momento, ed in specifico, in sede di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art 97 del Dlgs 50/2016. Si precisa pertanto che a fronte di una eventuale mancata indicazione dei costi in argomento all'interno dell'Allegato B presentato in sede di offerta, tale indicazione verrà richiesta in sede di eventuale verifica dell'anomalia qualora sia da attivarsi, al fine di poter accertare che l'offerta stessa ne abbia in sostanza tenuto conto; solo a fronte di una comprova positiva l'offerta potrà superare la fase di verifica di anomalia e non essere esclusa dalla procedura.
9 . PROCEDURA , MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara, con ammissibilità di offerte solo al rialzo, sarà esperita come già emarginato in precedenza, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
L’attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art.77 del Codice, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente disciplinare di gara, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato P al Regolamento. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nel successivo paragrafo 9.1.
9.1 CONTENUTI, CRITERI, PESI, PUNTEGGI E FORMULE DI ASSEGNAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
SI RIBADISCE CHE NELLA OFFERTA TECNICA NON DEVE RISULTARE ALCUN ELEMENTO CHE POSSA RENDERE PALESE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, L'OFFERTA ECONOMICA.
Il criterio di aggiudicazione, come già delineato al precedente punto, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una Commissione aggiudicatrice, sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati per un totale massimo di cento punti
I. ELEMENTI qualitativi (offerta tecnica-organizzativa): fino a punti 70/100
II. ELEMENTI quantitativi (offerta economica): fino a punti 30/100
SUB ELEMENTI QUALITATIVI OFFERTA TECNICA | |||
PARAMETRI PER L’AGGIUDICAZIONE | PUNTI MASSIMI | CRITERIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO | |
Sub.1 Sub.2 Sub.3 | progetto educativo e uno schema organizzativo Aspetti organizzativo/gestionali indicazioni pedagogiche criteri di programmazione e coordinamento, | Max 25 punti Max 20 punti Max 15 punti | Di seguito si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo le voci fondamentali che devono essere presenti nel progetto: orari e modalità di funzionamento del servizio, criteri per l’organizzazione, ecc. Linee progettuali che si intendono realizzare in base alla concezione pedagogica del servizio(a titolo esemplificativo e non esaustivo) la qualità dell’intervento educativo; il tema dell’inclusione sociale. Modalità di organizzazione del lavoro e del personale educativo, descrizione delle fasi esecutive comprese le operazioni di assistenza e di |
Sub.4 | rapporti con le famiglie e valutazione della soddisfazione | Max 10 punti | pulizia. Strumenti di rilevazione e riscontro della qualità del servizio offerto. |
SUB ELEMENTI QUANTITATIVI OFFERTA ECONOMICA | |||
N. | PARAMETRI PER L’AGGIUDICAZIONE | PUNTI MASSIMI | CRITERIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO |
1 | OFFERTA CANONE | MAX. 30 PUNTI |
Metodo per l’attribuzione dei punteggi:
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attraverso l'utilizzo della seguente formula “Allegato P” del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:
C(a) = Σn [Wi * V(a) i]
nella quale:
C(a) | = | indice di valutazione offerta (a) |
N | = | numero totale dei requisiti |
Wi | = | peso o punteggio attribuito al requisito (i) |
V(a)i | = | coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) |
variabile tra zero a uno | ||
Σn | = | sommatoria. |
I coefficienti V(a)i , di natura qualitativa, da inserire sono determinati come segue:
1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente bando/disciplinare, alle proposte tecniche dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno;
2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
3) È attribuito il coefficiente zero con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi all'elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale).
Si precisa, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel presente bando/disciplinare, tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, (per i quali in base alle indicazioni ed formule contenute negli allegati al Regolamento, per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno), se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi (determina ANAC n.7 del 24/11/2011) assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica.
Per quanto riguarda l’elemento economico di natura quantitativa, sono definiti con il metodo dell’interpolazione lineare ex art.83 del Codice precisamente:
nella quale:
V(a)i = (Ra/Rmax)
Ra = valore offerto dal concorrente i-esimo (cioè il canone da lui offerto rispetto agli elementi economici posti a base di gara);
Rmax = valore dell’offerta più conveniente (cioè il canone più conveniente offerto rispetto agli elementi economici posti a base di gara).
Esempio :
Offerta più alta Altre offerte
punti 30
punti dati dal calcolo (30 punti x importo offerta)/importo offerta più alta
Vai= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
10 Data e luogo dello svolgimento della gara
L’inizio della procedura di aggiudicazione avverrà nella sede, nel giorno e nell’ora stabilita vale a dirsi martedì 11 LUGLIO 2017 alle ore 10 presso il Comune di Acqui Terme – Comune Capofila della CUC dell’Acquese – Piazza Levi 12 . 2 Piano ufficio tecnico e vi potranno partecipare con possibilità di dichiarazione i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
La suddetta data/ora nonchè tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del rinvio/sospensioni/riprese delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno pubblicate sul profilo del committente nella sezione "bandi di gara" relativa alla gara di cui trattasi, e pertanto tutti gli interessati ne verranno a conoscenza mediante tale mezzo di pubblicità.
Qualora il numero dei concorrenti lo consenta (e qualora possibile) l'Amministrazione si riserva di comunicare quanto sopra ai concorrenti anche mediante comunicazione a mezzo pec.
Nella 1° seduta pubblica, si procederà:
- a dare atto del numero dei plichi regolarmente presentati;
- all’apertura, per ciascun concorrente, del plico regolarmente presentato al fine di verificare che all’interno siano contenute le buste previste al punto 8 del presente bando;
- all’apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto richiesto nel presente bando) della busta n. 1 “documentazione amministrativa” al fine di accertare l’esistenza e la regolarità della documentazione in essa contenuta.
In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione . Le richieste di regolarizzazione verranno inviate all'indirizzo PEC che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella istanza di partecipazione o all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale della CCIAA.
Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione.
Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione amministrativa.
Il/i provvedimento/i che determina/no le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa ( prima seduta di gara) sarà/saranno pubblicato/i entro i successivi due giorni, sul profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente” e contestualmente alla pubblicazione ne verrà dato avviso ai concorrenti mediante PEC ai sensi dell'art. 76 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016.
In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni previste all'art. 76 del d. lgs. n. 50/2016.
Nella 2° seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice procederà quindi, per tutti i concorrenti risultati ammessi, all'apertura delle "buste B: offerte tecniche" al solo fine di verificarne e verbalizzarne il contenuto.;
Successivamente, la Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà, per tutti i concorrenti ammessi, alla valutazione delle rispettive offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato nel presente bando, formalizzando lo svolgimento delle sedute riservate in uno o più apposito/i verbale/i.
Al termine della valutazione, in sedute riservate, delle offerte tecniche, si procederà alla 3° seduta pubblica di gara, la cui data/ora sarà preventivamente pubblicata/comunicata come sopra indicato.
Nella 3° seduta pubblica di gara, la Commissione Giudicatrice procederà:
a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e a comunicare l'elenco dei concorrenti ammessi;
All’apertura, per i soli concorrenti ammessi, delle "buste C: "offerta economica", alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente bando, all’attribuzione dei punteggi secondo la formula prevista. Quindi alla formulazione della graduatoria finale mediante l'individuazione dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti (somma dei punteggi degli elementi qualitativi e quantitativi);
Alla individuazione di offerte eventualmente soggette a verifica di congruità ai sensi dell'art 97 co 3 del D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 97.
A trasmettere al Rup le risultanze di cui sopra al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice. Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.
Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente e comunicato ai concorrenti ai sensi dell'art 76 del D.Lgs 50/2016.
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta.
IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC
ODDONE Ing. Xxxxxxx
[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]