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CAPITOLATO d’oneri della procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.lgs. n. 163/2006 per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato. Lotto CIG [481876175E]
1. Oggetto
Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro, con unico operatore economico, per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo. Nell'ambito dell'Accordo quadro saranno poi affidati contratti specifici di "somministrazione lavoro temporaneo" per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. — Federambiente da impiegare per le necessità di carattere temporaneo presso ASM.
Si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i ruoli ed i profili che potranno rendersi necessari in corso di vigenza dell'Accordo Quadro:
Contratto da applicare | Categoria e Posizione economica |
FEDERAMBIENTE | 2° B |
FEDERAMBIENTE | 3° B |
FEDERAMBIENTE | 4° B |
FEDERAMBIENTE | 7° B |
2. Definizioni
Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:
Accordo quadro: accordo concluso tra ASM e l'Agenzia aggiudicataria, il cui scopo e' quello di stabilire le clausole principali relative ai contratti specifici da affidare durante il periodo di vigenza dell'accordo stesso; Contratto Specifico: contratto di somministrazione stipulato tra ASM e L’Agenzia, nell’ambito di vigenza dell’Accordo Quadro, a seguito di richieste di fornitura (missione) e secondo le disposizioni di cui all’art. 7 del presente capitolato.
Richiesta di fornitura (o missione): singola missione attivata sulla base dei Contratti Specifici ed attivabili da ASM.
3. Fabbisogno ASM
Il valore totale presunto dell’Accordo Quadro, relativamente all’importo presunto del compenso dell’Agenzia di € 195.000,00 più IVA. Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell’utilizzo.
L’Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta scritta di XXX, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all’ordinaria attività di ASM.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per ASM nei confronti dell’Agenzia, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.
4. Durata dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro che verrà stipulato con l’Agenzia ha una durata di 3 ANNI, decorrenti dalla data di sottoscrizione, durante i quali ASM può stipulare contratti specifici con l’Agenzia, con possibilità da parte di ASM di opzionare, prima della scadenza, la prosecuzione del servizio per anni 1.
5. Cauzione a garanzia dell’accordo quadro
L’Agenzia è tenuta, nella fase di perfezionamento dell’Accordo Quadro, a costituire a garanzia dell’adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti una cauzione definitiva determinata di volta in volta fra le parti sulla base dell’effettivo valore delle prestazioni eventualmente attivate nei modi di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006.
La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni. La fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità delle prestazioni richieste cui la garanzia si riferisce e deve altresì espressamente prevedere la
xxxxxxxx cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta“, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di XXX, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
Il fidejussore resta obbligato in solido con l’Agenzia fino al ricevimento della Lettera Liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ASM in base quanto previsto dall’Accordo Quadro.
La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Agenzia a mezzo dell’Accordo quadro, compresa la mancata stipula dei contratti specifici, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Resta espressamente inteso che ASM, in base quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell’Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
TITOLO II - SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
6. Procedura di stipula dei contratti
XXX provvederà ad interpellare l’Agenzia per stipulare contratti specifici secondo la seguente procedura:
• ASM, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro;
• XXX procederà poi all’invio di tale fabbisogno presunto all’Agenzia; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel capitolato;
• L’Agenzia elaborerà, in applicazione delle clausole di cui all’Accordo quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel “fabbisogno”, il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali (INPS e INAIL, …..) e del margine di ricarico orario (moltiplicatore) fissato nell’Accordo quadro;
• ASM procederà, previa analisi dei predetti elementi, all’affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).
7. Disciplina dei contratti
Ciascun contratto specifico:
• determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario omnicomprensivo determinato compilando la scheda “modulo d’ordine”;
• potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Capitolato;
• potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al presente Capitolato;
• potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
• prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di Xxxxxx, secondo la normativa vigente;
• potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
• potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.
Con la stipula del contratto specifico l’Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.
La stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 276/2003. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico dell’agenzia aggiudicatrice.
8. Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale
Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all’ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie di ASM, oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea.
Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.
ASM procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all’Agenzia delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata dell’Accordo Quadro.
Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:
• La descrizione della professionalità richiesta;
• La corrispondente categoria;
• Il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
• Le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
• dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
• eventuali ulteriori informazioni.
I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni, previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. – Federambiente e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia. L'Agenzia, a fronte di una "richiesta di fornitura'', dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro massimo tre giorni lavorativi dalla data di richiesta.
Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto di ASM.
Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall'Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello ASM, a parità di mansioni svolte.
9. Modalità di espletamento del Servizio
I prestatori di lavoro saranno sottoposti a giudizio di idoneità specifica alle mansioni proprie della categoria per cui è stato assunto, avanti al medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
I prestatori di lavoro temporaneo saranno sottoposti ad un periodo di prova.
La durata del periodo di prova è determinata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, e comunque mai superiore a 11 giorni per prestazioni che durano fino a sei mesi e a 13 giorni per prestazioni di durata superiore a sei mesi
La durata massima di utilizzazione del lavoro somministrato è stabilita dall’art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. L’ordinario orario di lavoro non sarà superiore a 36 ore settimanali.
La contribuzione previdenziale è quella per i dipendenti delle agenzie di somministrazione di lavoro.
La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella scheda di richiesta di fornitura.
ASM dovrà corrispondere alla società fornitrice solo il costo delle ore effettivamente lavorate; in caso di assenza del lavoratore per malattia o per infortuni , nessun corrispettivo è dovuto alla ditta fornitrice, la quale invece dovrà retribuire il prestatore di lavoro.
ASM si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all’attività lavorativa in conformità alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
10. Compiti, obblighi e responsabilità dell’agenzia aggiudicataria
L’Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei Lavoratori temporanei. In particolare con il contratto di somministrazione di lavoro l’Agenzia assume l’obbligo:
- di fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- di provvedere alla somministrazione della professionalità richiesta da ASM entro il termine massimo di 3 gg lavorativi tra la richiesta di fornitura e la presa di servizio del lavoratore, o entro il minor termine indicato in sede di offerta tecnica;
- di corrispondere la retribuzione lorda al lavoratore temporaneo per l’importo corrispondente alla categoria di inquadramento prevista dal vigente CCNL- Federambinte;
- del versamento dei contributi previdenziali per l’intero periodo di fornitura;
- di prevedere, nell’ambito di ogni singola fornitura di servizio, a tutela del lavoratore, la costituzione di una polizza assicurativa, in caso di responsabilità civile verso terzi o prestatori di lavoro, o di responsabilità civile professionale.
- di comunicare il nominativo del/i referente/i responsabile/i verso ASM;
- di aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- di garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- di stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- di trasmettere ad ASM, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. 276/2003;
- di sostituire in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore temporaneo (oltre i 7 giorni), dimissioni del lavoratore, detto personale, entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell’assenza. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro.
XXX potrà richiedere in qualsiasi momento all’Agenzia l’esibizione del Libro matricola o documentazione analoga, il modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea.
Qualora da tali documenti, l’Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, ASM potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’Agenzia che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.
11. Responsabilità e oneri a carico dell’Ente
ASM si obbliga a:
· comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
· Corredare ciascuna richiesta di fornitura con la descrizione della professionalità occorrente, la modalità e la durata della prestazione lavorativa, la sede di servizio ed i requisiti professionali minimi di accesso;
· corrispondere all’Agenzia il compenso, comprensivo della quota ferie ed ex festività, per il servizio nella misura determinata nell’offerta, effettivamente resa dal Lavoratore temporaneo, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verifichino, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio dell’Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). L’Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
· versare direttamente, in caso di inadempimento dell’Agenzia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all’Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l’azione di rivalsa verso l’Agenzia;
· adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
· fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali.
12. Sostituzione dei Lavoratori
Nell’ipotesi in cui le assenze dal lavoro del prestatore per malattia o per infortunio, o nel caso di cessazione del lavoro per dimissioni, sarà obbligo della ditta fornitrice garantire in via definitiva, entro 3 gg dalla richiesta scritta di XXX.
Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di prova, ASM ritenga che il lavoratore selezionato dall’agenzia per il lavoro non corrisponda alle proprie esigenze o comunque che le prestazioni di lavoro offerte non siano conformi agli standard richiesti, ne darà comunicazione scritta all’Agenzia, la quale a sua volta provvederà ad informare il lavoratore.
In tal caso l’Agenzia sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a sostituire il lavoratore cassato con altra figura professionale nel termine perentorio di gg. 5 lavorativi dalla data della formale richiesta da parte di ASM o entro il minor termine indicato in sede di offerta tecnica.
13. Corrispettivo
Il corrispettivo mensile spettante all’Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore offerto, che dovrà essere unico per tutte le categorie o livelli richiesti, omnicomprensivo, forfettario ed invariabile, per il numero dei lavoratori temporanei forniti.
La quota di corrispettivo che ASM corrisponderà all’Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.
La quota che ASM andrà invece a corrispondere all’Agenzia a titolo di compenso per l’attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di Xxxxx.
Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata da ASM all’Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d’agenzia (moltiplicatore) offerto.
14. Fatturazione e modalità dei pagamenti
Per il servizio di somministrazione, ASM si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.
L’Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate ad ASM, contenenti i seguenti dati:
• numero di contratto e nominativo del lavoratore:
• quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
• numero CIG
• tariffa, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa;
• retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
• IVA sul margine di agenzia;
• Totale fattura.
Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l’ASM ed il Lavoratore somministrato sottoscriveranno un’apposita scheda “foglio presenze”, indicante le ore lavorate e le indennità spettanti, che sarà trasmessa all’Agenzia a cura del lavoratore stesso.
Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell’Agenzia.
La liquidazione della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa; per data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo ASM.
15. Subappalto
Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del contratto a terzi.
16. Inadempienze e penalità
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, ASM contesta mediante lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
L’Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.
ASM potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:
• Ritardo di presa in servizio del lavoratore € 200 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato nell’offerta.
• Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti) da € 100 a € 500 in relazione all’entità delle inadempienze.
• Mancata applicazione delle norme in materia d’inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo
Prima infrazione € 500 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c..
L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste bastano.
Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.
17. Diritti sindacali
Ai Lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.
18. Provvedimenti Disciplinari
L’esercizio del potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo è riservato all’agenzia di lavoro ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.Lgs. 276/2003.
XXX provvederà a comunicare tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della legge 300/1970.
19. Cause di recesso dall’accordo quadro
XXX può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.
XXX può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all’Agenzia, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.
In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.
20. Clausola risolutiva espressa
In presenza di inadempimenti della ditta fornitrice, regolarmente contestati dall’Amministrazione per le vie scritte, cui è seguita l’applicazione delle penali di cui all’art. del presente capitolato, l’Amministrazione può esercitare la facoltà di risolvere il contratto ipso iure ex art. 1456 C.C.
21. Altre cause di risoluzione recesso dall’accordo quadro
ASM ha la facoltà di applicare tutte le norme di legge in materia di inadempimenti contrattuali. ASM può in particolare richiedere la risoluzione del contratto per i seguenti ordini di ragioni:
· Violazione del divieto di sub appalto;
· Violazione del divieto di cessione del contratto da parte dell’aggiudicatario;
· Esecuzione del servizio non conforme agli standard qualitativi richiesti nel presente capitolato;
· Inadempimento dell’Agenzia fornitrice all’obbligo di corrispondere ai lavoratori o all’ente previdenziale rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti e nei termini di legge, fermo restando la richiesta di risarcimento dei danni che ASM può avanzare nei confronti della società inadempiente.
22. Spese
Dopo l’aggiudicazione definitiva si procederà alla sottoscrizione del contratto nella forma della scrittura privata semplice. Tutte le spese inerenti la sottoscrizione del contratto saranno a carico della dell’Agenzia.
23. Riservatezza
L’Agenzia che risulterà aggiudicataria del servizio si impegna a osservare la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali o di notizie di qualsiasi natura, la cui natura è strettamente necessaria per lo svolgimento del servizio, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
24. Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Accordo Quadro, le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione dell'Autorità Ordinaria, escludendo qualsiasi tipo di arbitrato. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di L’Aquila.
25. Norme di rinvio
Le Agenzie, sotto la propria esclusiva responsabilità, devono osservare le disposizioni legislative vigenti, i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro e sicurezza e quant'altro possa comunque interessare il servizio affidato.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra ASM e l’ Agenzia, comunque inerenti al presente servizio, dovranno avvenire in lingua italiana.
Ogni chiarimento e notizia in merito potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento ASM, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx al tel. 0862/0000000 - cell. 348/0000000.
L’AQUILA, 21/12/2012
Prot. 2889 DG/ua
Il Direttore Generale
Ing. Xxxxxxxx X’Xxxxx