DEFINIZIONI RCT - RCO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali |
CENTRALE UNICA ACQUISTI |
All. 1D al Disciplinare di gara LOTTO 2 CAPITOLATO TECNICO SCHEMA DI POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCT - RCO Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, suddivisa in tre lotti, volta all’affidamento dei “Servizi assicurativi dell’INPS” |
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000 C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 |
DEFINIZIONI RCT - RCO
Appaltatore/subappaltatore | La persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto l’esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente assicurazione s’intendono equiparati all’Appaltatore/Subappaltatore: il prestatore di un contratto d’opera come definito dall’art. 2222 del Codice Civile; il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Committente | Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura. |
Compagnia | L’Impresa Assicuratrice. |
Contraente | Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e/o di altri. |
Cose | Sia gli oggetti materiali che gli animali. |
Fatturato | L’importo del volume d’affari inerente l’attività assicurata indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto di I.V.A. . |
Franchigia | L’importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. Si precisa che se l’ammontare del danno risarcibile a termini di polizza, detratta la franchigia, eccede il massimale/sottolimite assicurato, la Compagnia sarà obbligata nel limite del massimale/sottolimite previsto. |
Indennizzo / risarcimento | La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | La somma dovuta alla Compagnia. |
Prestatori di lavoro | Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell’attività dichiarata in polizza, incluse: quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza; quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato; i corsisti, i borsisti e gli stagisti. Dalla presente definizione si intendono escluse le persone di cui all’art. 3 della Sezione I, salvo che si tratti di “collaboratori coordinati e continuativi” dell’Assicurato o che prestino la loro opera per conto dell’Assicurato nell’ambito di un “contratto di somministrazione di lavoro”. |
Retribuzioni | Tutto ciò che i “prestatori di lavoro” ricevono dall’Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall'Assicurato a soggetti terzi, |
regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l’ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL. | |
Scoperto | La parte dell’ammontare del danno liquidabile a termini di polizza ed espressa in percentuale che, prima dell’applicazione di eventuali limiti, rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro. |
Sinistro RCT/RCO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892 , 1893 e 1894 X.X.).
XXX. 0 - XXXXXXXXX XXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono Stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.
ART. 3 - REGOLAZIONE DEL PREMIO.
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:
delle retribuzioni corrisposte ai prestatori di lavoro;
del fatturato (al netto di I.V.A.) o degli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.
Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
ART. 4 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE – RESCINDIBILITA’ ANNUALE
La durata del presente contratto di assicurazione viene stabilita in anni 3, con decorrenza 31/12/2009 e scadenza 31/12/2012.
Alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Sebbene la presente polizza sia stipulata per la durata di anni 3 è in facoltà delle Parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante l’invio di lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale del premio.
ART. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.
ART. 7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso
.
ART. 8 - ALTRE ASSICURAZIONI.
Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
ART. 9 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 C.C.).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.
ART. 10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Compagnia ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO.
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall’Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.
ART. 12 - ONERI FISCALI.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 13 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI.
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte, direttamente alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata, telefax o email certificata.
ART. 14 - PLURALITÀ DI ASSICURATI.
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati , il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
ART. 15 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l’autorità giudiziaria di Roma.
ART. 16) MALLEVERIA
L'Inps non riconosce, né per il passato nè per il futuro, alcun diritto o pretesa per l'attività di consulenza ed assistenza prestata nella elaborazione delle coperture assicurative dell'Istituto stesso.
Pertanto, la Società aggiudicataria delle polizze terrà indenne l'Istituto da ogni eventuale pretesa o diritto, a qualsiasi titolo, spettante in conseguenza di pregressi rapporti intercorsi al riguardo, con intermediari assicurativi (Agenti o Brokers).
ART. 17) STATISTICHE SINISTRI
Al fine di consentire al Contraente un costante monitoraggio dei sinistri, La Società si impegna a comunicare al Contraente, mediante lettera raccomandata da inviare al Contraente entro 30 giorni dal termine di ogni semestre assicurativo – e pertanto entro il 30/07 e 31/01 di ogni anno – un dettaglio specifico sull’andamento dei sinistri della presente polizza.
Il prospetto dovrà contenere analiticamente i seguenti dati: data sinistro, ubicazione e beni colpiti, importo liquidato e/o riservato, data di liquidazione.
ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.
Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di legge.
SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione a tutte le attività svolte dalla Contraente, comprese quelle complementari ed accessorie.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato: per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell’Assicurato (ad eccezione dei precedenti sinistri) all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni purchè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravamento del rischio, di richiedere la relativa modifica della condizioni in corso.
MASSIMALE GARANZIA R.C.T.: € 25.000.000,00 per sinistro e per anno
A) PRECISAZIONI DI GARANZIA
A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende anche i danni derivanti:
• dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento,
• dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
• dall'esistenza della mensa aziendale. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i prestatori di lavoro di cui all’art. 2 delle presenti Norme (RCO) rientrano nel novero dei "terzi" e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
• dalla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
• dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani;
• nella sua qualità di committente ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, compresa la responsabilità attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente di personale (dipendente e non dipendente) che, per suo conto, si trovi alla guida di autovetture, motocicli, ciclomotori e natanti, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso ne da questi presi o dati in locazione:
• dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati, le insegne, i cartelli e gli striscioni;
• dall'organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale e gite aziendali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;
• dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclo furgoncini senza motore;
• per i danni materiali e diretti a cose di terzi in consegna e/o custodia all'Assicurato previa deduzione di uno scoperto del 10% (per cento) con il minimo di € 250,00= e fino a concorrenza di € 100.000,00= per ciascun sinistro. Sono esclusi i danni da incendio, furto, rapina e/o smarrimento, quelli alle cose costituenti strumento di lavoro od oggetto di locazione, locazione finanziaria, nonché quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto delle attività descritte in polizza;
• per qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale, quale ad esempio: pubblicitarie, promozionali, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella sua qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni, congressi, seminari, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati, convegni e simili, anche nella sua qualità di concedenti spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; rimangono esclusi i danni alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato;
• per i danni derivanti dalla sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere, o presso il banco d'ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare prima di attraversare il "metal detector" o altri impianti di rilevazione magnetica ai fini della sicurezza. La garanzia non vale per gli oggetti preziosi, il denaro, i valori bollati, marche, titoli di credito e valori. I risarcimenti dovuti in forza della presenta estensione di garanzia sono corrisposti previa deduzione di uno scoperto del 10% (per cento) con il minimo di € 150,00= per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 2.500,00= .
• per l'esercizio di case, alberghi, pensionati e colonie estive ed invernali, stabilimenti termali e simili ancorché gestiti da terzi; la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785/bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.
La somma massima di garanzia per ogni cliente danneggiato è limitata a € 2.500,00= con l'intesa però che il risarcimento verrà corrisposto previa deduzione di una franchigia assoluta di € 150,00= che resta comunque a carico dell'Assicurato.
• dall’uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all’esterno dell’Azienda;
• dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro per tale scopo;
• dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
• dall'organizzazione di visite all'Azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Azienda stessa, anche presso terzi;
• dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;
• dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei prestatori di lavoro;
• a veicoli di terzi e prestatori di lavoro in sosta entro l’area ove si svolgono le attività assicurate. Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in genere;
• dal servizio di pulizia dei locali occupati dall’Assicurato per l’esercizio dell’attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
• per i servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infcrmerie e posti di pronto soccorso all'interno delle strutture del Contraente - compresa la responsabilità personale dei sanitari dipendenti e degli addetti al servizio - nonché per i danni corporali cagionati dal personale medico convenzionato a pazienti ed assistiti;
• per i danni da furto cagionati da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato.
• Si intendono esclusi dalla presente garanzia i furti compiuti da persone alle dipendenze dell’Assicurato e delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma dell'articolo 2049 del Codice Civile. Tale estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale previsto in polizza con il massimo di € 50.000,00= per sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro, col minimo di € 250,00= per ogni danneggiato.
• dalla pulizia, riparazione e dall’ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata. Qualora le attività e i servizi sopraddetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente assicurazione opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente. S’intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende che eseguono i lavori per conto dell’Assicurato stesso.
• per i danni corporali e materiali, e per le perdite patrimoniali relativamente allo svolgimento dell'attività di consulenza e collaudo, cagionati da Progettisti e Direttore dei lavori nell'espletamento dell'attività commissionata dal Contraente;
B) ULTERIORI GARANZIE OPERANTI:
Lavori presso terzi
Qualora l’Assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere presso terzi, sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. Restano comunque esclusi i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Questa garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di Euro 200.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Responsabilità Civile Personale
L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun “prestatore di lavoro” (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
alle persone considerate “terzi” (escluso l’Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T.;
agli altri “prestatori di lavoro”, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O..
Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei "prestatori di lavoro" nella loro qualità di Responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
ART. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da “prestatori di lavoro” di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, salvo quanto previsto dalla definizione di “prestatori di lavoro” per le persone distaccate temporaneamente presso altre aziende.
L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:
INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonchè per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro:
qualora l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada in tutto o in parte sull’Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità;
il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazione delle norme vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da I.N.A.I.L. i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato sono equiparati ai “prestatori di lavoro”.
L’Assicurazione di cui al presente articolo è prestata con applicazione di una franchigia pari a Eur. 2.500,00 per ciascun danneggiato; tale franchigia non si applica per quanto previsto dall’Art.11 delle Condizione Generali d’Assicurazione.
MASSIMALE GARANZIA R.C.O.: € 25.000.000,00 per sinistro e per anno Sottolimite per persona infortunata: € 2.500.000,00 per persona.
ART. 3 - QUALIFICA DI TERZO
Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro.
Si conferma, pertanto, che a titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:
- i membri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Consiglio di indirizzo e vigilanza;
- i dipendenti di altri Enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli amministratori ed i dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e
società formate o possedute dall'Assicurato anche se tali enti rivestono la qualifica di Assicurato;
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano impianti e/o macchinari di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono attività presso l'Assicurato medesimo;
- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato medesimo;
- i dipendenti degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- i dipendenti delle imprese di pulizia e manutenzione;
- il personale dipendente non soggetto all'INAIL.
ART. 4 - DELIMITAZIONI.
Sono esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni:
da furto;
da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
L'assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni:
verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
derivanti da malattie professionali;
conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere; derivanti da amianto;
derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
ART. 5 - VALIDITÀ TERRITORIALE - VALIDITA’ TEMPORALE.
Validità Territoriale
L'assicurazione di R.C.T. prestata con la presente polizza è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi USA e CANADA.
Limitatamente ad USA e CANADA la garanzia viene estesa alle seguenti attività:
- viaggi per trattative di affari
- partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purchè direttamente effettuati dall’Assicurato.
La assicurazione di R.C.O. è operante nel mondo intero.
Validità Temporale
Salvo dove diversamente regolato, l’assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell’assicurazione.
ART. 6 - DENUNCIA DEI SINISTRI RELATIVI AI PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.).
Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell’avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.
CONDIZIONI INTEGRATIVE - SEMPRE OPERANTI
ART. 7 - PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI E/O TERRENI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ
L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.
L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora tali lavori rientrino fra quelli previsti dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l’Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
La garanzia comprende i danni a terzi derivanti:
- da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante. L’assicurazione è altresì estesa alla proprietà di fabbricati adibiti:
- a civili abitazioni trovantisi all’interno del perimetro aziendale, comprese quelle ad uso foresteria;
- a spacci aziendali eserciti anche da terzi. La garanzia non comprende i danni:
derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni, ad esclusione di quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
ART 8 - DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI
L’Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite del massimale per danni a cose, sino alla concorrenza di Eur 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di Eur 2.500,00 per ciascun sinistro.
ART.9 - DANNI DA INCENDIO
La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Questa garanzia si intende prestata entro il limite del massimale per danni a cose, sino alla concorrenza di Eur 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
In caso di lavori presso terzi, la presente garanzia si intenderà operante con il sottolimite di massimale previsto dalla clausola – lavori presso terzi – di cui all’art. 1, lett. B, punto 2.
Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI" e/o “RICORSO TERZI” la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
ART.10 - COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
La garanzia comprende i danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.
Si intendono esclusi i danni:
- alle cose che costituiscono strumento di lavorazione, se il danno si verifica durante l’impiego delle medesime
- alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
- necessari per l'esecuzione dei lavori;
- da incendio;
- da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- da mancato uso delle cose danneggiate;
- subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate.
La garanzia si intende prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Eur 500,00, nei limiti dei massimali previsti per la Responsabilità Civile verso Terzi e comunque con un massimo risarcimento di Eur 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.
ART. 11 – RESPONSABILITA’ PER FATTO DEI PRESTATORI DI LAVORO
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; questa garanzia vale purchè il proprietario o il conducente del veicolo sia in possesso di “Carta Verde” e per i danni verificatisi nei Paesi per i quali la stessa sia operante.
La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.
ART. 12 – LEASING
L’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile di Società di Leasing che rivestano la qualifica di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato. Ai fini della presente garanzia il Contraente/Assicurato non è considerato terzo.
Sono tuttavia considerati terzi i “prestatori di lavoro” del Contraente/Assicurato nel limite del massimale previsto per la garanzia R.C.O..
CONDIZIONI PARTICOLARI MALATTIE PROFESSIONALI
A parziale deroga dell’art. 4) – III), lettera p) delle Norme che regolano l’Assicurazione, la garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo.
La garanzia non vale:
per quei “prestatori di lavoro” per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
per le malattie professionali conseguenti:
alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
per l’asbestosi e la silicosi.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del massimale di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro R.C.O. ma con il limite di Eur 1.500.000,00 per sinistro e per ogni danneggiato, e con un sottolimite di Eur 500.000,00 per sinistro e per ogni danneggiato per i “prestatori di lavoro” per i quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada su soggetti diversi dall’Assicurato.
Tali limiti / sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Compagnia:
• per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
• per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La presente estensione non si applica
Per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).
Restano confermate tutte le esclusioni indicate all’art. 4 – III), delle Norme che regolano l’Assicurazione.
INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga dell’art. 4) – II), lettera k) delle Norme che regolano l’Assicurazione, la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.
Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.
Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:
l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "Terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.
L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di risarcimento per ogni sinistro indicato in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore.
La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.
Questa estensione di garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Eur 5.000,00 per ogni sinistro ed un massimo risarcimento annuo di Eur 500.000,00.
La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni:
derivanti da alterazioni di carattere genetico;
provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
conseguenti:
alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
La presente esclusione d) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
PRECISAZIONE MASSIMALI R.C.T.O.: la massima esposizione della Società per più sinistri che dovessero interessare congiuntamente e/o disgiuntamente le sezioni R.C.T. ed R.C.O. ammonta complessivamente ad € 25.000.000,00.
Il Contraente | La Società |
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale |
POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCT - RCO
RIEPILOGO GENERALE
SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO E PREMI LORDI
Massimali di polizza | Tasso annuo lordo | Premio annuo lordo |
RCT/RCO € 25.000.000,00 RCO Limite per infortunato € 2.500.000,00 Retribuzioni Annue Lorde € 1.200.000.000,00 | € € | € € |
RIEPILOGO PREMI PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA € 120.000,00 | |||
Periodo | Imponibile | Imposta Governativa 22,25% | Totale premio annuo lordo |
Annualità | |||
31/12/2009 – | € | € | € |
31/12/2010 | |||
31/12/2010 – | € | € | € |
31/12/2011 | |||
31/12/2011 – | € | € | € |
31/12/2012 | |||
Totale triennio | € | € | € |