PATTO DI RISERVATEZZA Tra
PATTO DI RISERVATEZZA
Tra
TUMEDEI S.p.A., una Società registrata e operante sotto la Legge italiana, avente sede legale in Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxx – Xxxxxx, Partita IVA N. IT01546400225, qui debitamente rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxx nella sua carica di Direttore Generale, di seguito indicata come Tumedei
E
, una Società registrata e operante sotto la Legge di , avente sede legale in , qui debitamente rappresentata dal/la Sig./Sig.ra
nella sua carica di Direttore Generale, di seguito indicata come
PREMESSO CHE
a) TUMEDEI e XXX (qui di seguito indicati come le “Parti”) sono stati impegnati e intendono impegnarsi ulteriormente in discussioni e/o incontri allo scopo di valutare la possibilità di sottoscrivere offerte per collaborare su (specificare il progetto) (di seguito indicato come il “Progetto”);
b) le Parti si aspettano che tali discussioni possano implicare rivelazioni scritte e/o verbali e comunicazioni reciproche di informazioni che possono includere senza limitazioni dati finanziari, business plan, informazioni personali, progetti, campioni, dispositivi, dimostrazioni, informazioni tecniche, e altri dati, (indicati collettivamente e singolarmente come l’“Informazione”);
c) le Parti con questo intendono definire e proteggere i loro diritti riguardo all’Informazione;
d) il presente accordo non impegna le Parti alla conclusione di un contratto definitivo ma ha unicamente lo scopo di regolamentare gli impegni di segretezza conseguenti all’accesso delle Parti a documenti e informazioni di cui le Parti vengano comunque a conoscenza nel corso della negoziazione.
LE PARTI CONCORDANO
PREMESSE
I punti da (a) a (d) sono considerati parti di questo accordo;
OGGETTO
Le parti concordano di ritenere in stretta confidenzialità tutte le Informazioni, ivi compresi i dati e le conoscenze definite come segrete, che possano divenire accessibile direttamente o indirettamente all’altra parte e di non utilizzare tale Informazione per qualunque altro scopo che quello di mutua collaborazione delle Parti, né di divulgare tale Informazioni a terze parti o usarla senza il consenso scritto della parte rivelante. Rimane inteso che le informazioni, i dati e le conoscenze qualificati come segreti non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate e comunque previa autorizzazione della Parte Rivelante.
Nessun diritto è garantito sotto questo Accordo, né esso obbliga le Parti alla conclusione di ogni ulteriore contratto. Le Parti concordano di non commercializzare l’Informazione o divulgarla senza il precedente consenso scritto della parte rivelante. Le Parti non useranno le loro relazioni commerciali per alcun intento promozionale senza il precedente consenso dell’altra parte.
DEFINIZIONI
Ai fini del presente accordo si intendono per “segrete” le informazioni, i dati, i disegni e le conoscenze rivelati o consegnati da una Parte all’altra che al tempo della rivelazione o della consegna siano identificati come di natura “segreta”. La natura segreta delle informazioni, dei dati e delle conoscenze di cui al punto precedente dovrà essere evidenziata mediante timbro o indicazione della dicitura “RISERVATO”
APPLICABILITA’
Le Parti si impegnano ad esercitare ogni ragionevole precauzione per prevenire e contenere le non- autorizzate divulgazioni di Informazioni da chiunque dei suoi direttori, dirigenti, impiegati, consulenti, fornitori, sub-licenziatari o agenti, o in qualsiasi modo altrimenti. L’informazione dovrà essere utilizzata nella misura e con mezzi strettamente necessari allo scopo del presente accordo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
La Parte Ricevente si impegna a vincolare al presente accordo tutti i propri dipendenti e/o collaboratori, anche di società collegate ex art. 2359 c.c., che vengono messi a conoscenza di tale Informazione in relazione allo scopo del presente accordo.
La Parte Xxxxxxxxx si impegna a coinvolgere il proprio personale e/o eventuali collaboratori nella misura in cui ciò sia strettamente necessario, quindi ai dipendenti direttamente coinvolti nella collaborazione, che sono impegnati nella redazione delle condizioni di questo accordo. Qualunque altra persona è da considerarsi una terza parte. Filiali o Associati delle Parti sono anche da considerarsi terze parti;
Nel caso la parte ricevente sia autorizzata a trasferire l’Informazione a una terza parte, tale trasferimento non sarà eseguito prima che la terza parte si sia impegnata per iscritto alle stesse condizioni di questo accordo;
ESCLUSIONI
Questo accordo non intaccherà i diritti della parte ricevente di utilizzare o svelare l’Informazione, che:
a) era nota alla parte ricevente prima della divulgazione della parte rivelante;
b) è o può essere in futuro disponibile pubblicamente tramite alcun atto illecito della parte ricevente;
c) era nota alla parte ricevente attraverso sviluppi propri;
d) è stata approvata per iscritto per la divulgazione dalla parte rivelante;
e) sono di dominio pubblico al tempo in cui sono stati divulgati.
L’onere di dimostrare l’esistenza delle summenzionate eccezioni grava sulla parte ricevente. Qualora uno o più elementi delle informazioni confidenziali diventino noti, non per colpa attribuibile alla Parte Ricevente, questo Accordo continuerà a produrre i suoi effetti in relazione agli altri elementi non ancora noti.
Nel caso in cui la Parte Ricevente intenda rendere l’Informazione pubblica e/o svelare l’Informazione a una terza parte conformemente all’impegno alla clausola 6, è richiesto il consenso scritto della Parte Rivelante prima di tale divulgazione. Nel caso di una o più delle summenzionate eccezioni, il consenso deve essere dato per iscritto.
DIRITTO DI PROPRIETA’ DELL’INFORMAZIONE
L’Informazione (e tutti i diritti all’Informazione) che sia stata o sarà svelata alla Parte Ricevente, rimarrà proprietà esclusiva della parte rivelante e sarà trattenuta in fiducia dalla parte ricevente a beneficio della parete rivelante.
RESTITUZIONE DOCUMENTI
La Parte Xxxxxxxxx dovrà, su richiesta della Parte Rivelante, ma non dopo il termine di questo accordo, restituire senza trattenere copie o registrazioni, tutta l’Informazione tangibile, scritta e/o altrimenti documentata. La Parte Ricevente certificherà per iscritto all’altra parte la distruzione dell’Informazione documentata e l’identità della persona che ha eseguito tale distruzione.
INADEMPIMENTO E PENALE
Le Parti concordano che in caso di inadempimento la Parte Xxxxxxxxx verserà, a titolo risarcitorio, alla Parte Divulgante una somma compresa fra 0 euro e 1 milione di euro, compatibilmente con la rilevanza del danno causato dalla divulgazione del segreto, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382 cc.”
La Parte Xxxxxxxxx non sarà ritenuta responsabile per alcun errore e/o omissione nell’Informazione e per l’utilizzo e i risultati dell’utilizzo dell’Informazione.
La Parte Xxxxxxxxx dichiara di rinunciare fin d’ora ad ogni contestazione, eccezione e/o reclamo di sorta a qualsivoglia titolo e/o ragione in merito alla congruità della penale dichiarando pertanto di non avervi diritto.
DURATA
Le informazioni oggetto del presente Accordo devono essere utilizzate dalla Parte Ricevente esclusivamente per gli scopi specificati in premessa. Questo accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e avrà la durata di 10 (dieci) anni. Questo Accordo vincolerà le Parti qui presenti e i loro rispettivi successori, cessionari, affiliati e associati.
Nel caso di risultati brevettabili e di avvio della procedura di brevettazione le obbligazioni di segretezza e confidenzialità sopravviveranno finché diverranno di pubblico dominio, non per violazione di questo
accordo. L’efficacia del presente accordo non cesserà anche nel caso in cui le Parti non proseguano nelle trattative.
MISCELLANEA
- Nessuna revisione a termini e condizioni dell’Accordo sarà valida e vincolante per le Parti qui presenti se non eseguita per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato di ciascuna parte;
- se alcuna delle condizioni di questo Accordo fosse o divenisse inoperante o impraticabile, non ne verrà affetta l’efficacia delle condizioni rimanenti. In questa eventualità, le Parti concordano di sostituire tali condizioni da una condizione efficace e realizzabile che aderisca al più ampio grado possibile con il senso e lo scopo della condizione inoperante o impraticabile;
- nessuna azione, non-azione o non-uso o rimedio di diritti disponibili delle Parti costituirà una rinuncia ad alcuno di tali diritti della parte in futuro, né alcuna tale azione, non-azione o non-uso o rimedio dei diritti disponibili in futuro costituirà un’approvazione o acquiescenza per alcuna violazione di cui sopra, salvo che tale rinuncia sia fatta per iscritto per assicurare che tale diritto sussista ancora e/o sia ancora disponibile per le Parti;
- questo Accordo inoltre regola l’Informazione che diventi visivamente accessibile ad una parte durante una visita alle strutture o istituzioni dell’altra parte e regola l’Informazione che sia stata scambiata durante le discussioni riguardanti il Progetto – anche precedenti - alla conclusione di questo Accordo. Il presente Accordo non costituisce a favore delle Parti alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale;
- questo Accordo costituisce l’intero patto tra le Parti e sostituisce tutti i precedenti patti, accordi, comunicazioni e rappresentazioni, scritti od orali, riguardanti il trattamento dell’Informazione di proprietà esclusiva a cui questo Accordo si riferisce;
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nell’eventualità di controversie, le parti cercheranno di risolvere le controversie amichevolmente cercando soluzione alle controversie all’interno delle loro organizzazioni, e le parti esauriranno i loro rimedi prima di ricorrere a una risoluzione finale della controversia per via giudiziale.
LEGGE E FORO APPLICABILE
Questo Accordo sarà governato, basato e interpretato secondo la Legge Italiana. Tutte le controversie da o connesse con questo accordo che non possano essere risolte amichevolmente, saranno portate esclusivamente davanti a e decise dai tribunali competenti di Trento, Italia.
A TESTIMONIANZA DI CIÒ, questo Accordo è stato sottoscritto dai rappresentanti delle Parti debitamente autorizzati.
Tumedei
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Luogo: Luogo:
Data: Data:
Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui sopra, con particolare attenzione alle condizioni di cui ai punti: Esclusioni, Restituzione di documenti, Inadempimento e Penale - Risoluzione delle controversie, Legge e Foro applicabile, sopra riportate, le cui clausole – oggetto di specifica trattativa – si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.12
Tumedei
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Data: Data: