Accordo
0.748.127.194.63
Traduzione1
Accordo
concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone
Conchiuso il 24 maggio 1956
Approvato dall’Assemblea federale il 4 marzo 19572 Entrato in vigore il 3 aprile 1957
(Stato 5 febbraio 2014)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Giappone,
animati dal desiderio di conchiudere un accordo avente per oggetto l’inaugurazione e l’esercizio di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e
avendo aderito alla convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale conchiusa a Chicago il 7 dicembre 19443 (designata qui appresso: convenzione),
hanno, di conseguenza, designato a tal scopo i loro rispettivi rappresentanti che hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. Per l’applicazione del presente accordo e salvo sue disposizioni contrarie:
a. l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per quanto concerne la Sviz- zera, l’Ufficio aeronautico del Dipartimento federale delle poste e delle fer- rovie4 e qualsiasi persona o ente autorizzato ad adempiere le funzioni in ma- teria d’aviazione civile esercitate da detto Ufficio, o funzioni simili, e, per quanto concerne il Giappone, il Ministero dei trasporti e qualsiasi persona o ente autorizzato ad adempiere le funzioni in materia d’aviazione civile eser- citate da detto Ministero, o funzioni simili;
b. l’espressione «impresa designata» indica l’impresa di trasporti aerei che una delle Parti contraenti ha designato, mediante notificazione scritta all’altra Parte contraente, per l’esercizio di servizi aerei sulla linea o sulle linee spe- cificate in detta notificazione e che avrà ricevuto da quest’altra Parte con- traente l’autorizzazione d’esercizio adeguata, conformemente alle disposi- zioni dell’articolo 3 del presente accordo;
RU 1957 457; FF 1956 II 534 881 ediz. franc. 1956 II 520 861 ediz. ted.
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 DF del 4 mar. 1957 (RU 1957 443).
3 RS 0.748.0
4 Oggi: «Ufficio federale dell’aviazione civile del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni».
c. l’espressione «territorio», con riferimento a uno Stato, indica i territori e le acque territoriali adiacenti posti sotto la sovranità, la potestà, il protettorato o il mandato di detto Stato;
d. l’espressione «servizio aereo» indica qualsiasi servizio aereo regolare eser- citato da aeromobili destinati al trasporto pubblico di passeggeri, di merci o d’invii postali;
e. l’espressione «servizio aereo internazionale» indica qualsiasi servizio aereo che attraversa lo spazio aereo posto sopra il territorio di più Stati;
f. l’espressione «impresa di trasporti aerei» indica qualsiasi impresa di traspor- ti aerei che offre o esercita un servizio aereo internazionale;
g. l’espressione «scalo non commerciale» indica uno scalo avente altro scopo che quello di imbarcare o sbarcare passeggeri, merci o invii postali.
2. L’allegato al presente accordo costituisce una parte integrante dell’accordo e qualsiasi riferimento all’accordo comprenderà, salvo disposizioni contrarie, un rife- rimento all’allegato.
Art. 2
Ciascuna Parte contraente accorda all’altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo per permettere all’impresa da questa designata di stabilire e di esercitare servizi aerei internazionali sulle linee elencate nell’allegato (designati qui appresso, rispettivamente, «servizi approvati» e «linee convenute»).
Art. 3
1. Su tutte le linee convenute, i servizi approvati possono essere inaugurati imme- diatamente o a una data ulteriore a scelta della Parte contraente cui sono accordati i diritti, conformemente all’articolo 2 del presente accordo, ma non prima che:
a. la Parte contraente alla quale i diritti sono accordati abbia designato un’impresa per l’esercizio di detta linea e che
b. la Parte contraente che accorda i diritti abbia rilasciato all’impresa interes- sata l’autorizzazione d’esercizio, che detta Parte contraente deve rilasciare senza indugio con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente ar- ticolo e del paragrafo 1 dell’articolo 6.
2. L’impresa designata da una delle Parti contraenti può essere chiamata a fornire alle autorità aeronautiche dell’altra Parte contraente la prova che essa è qualificata per soddisfare le condizioni prescritte nelle leggi e nei regolamenti normalmente ap- plicati da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.
Art. 4
1. Con riserva delle disposizioni del presente accordo, l’impresa designata da cia- scuna Parte contraente gode, per l’esercizio dei servizi approvati su una linea conve- nuta, del diritto di:
a. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte contraente;
b. far scalo su detto territorio a scopi non commerciali e
c. farvi scalo nei punti specificati su detta linea per sbarcare o imbarcare, in traffico internazionale, passeggeri, merci e invii postali.
2. Nessuna disposizione del paragrafo 1 del presente articolo può essere interpretata come conferente all’impresa designata da una Parte contraente il diritto di imbarcare, sul territorio dell’altra Parte contraente, passeggeri, merci e invii postali trasportati mediante rimunerazione e destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte contraente.
Art. 5
1. Le tasse che ciascuna Parte contraente impone o permette d’imporre per l’utiliz- zazione da parte dell’impresa designata dall’altra Parte contraente degli aeroporti e altre facilitazioni posti sotto il suo controllo non possono essere superiori a quelle pagate per l’utilizzazione di detti aeroporti e facilitazioni da parte dei suoi aeromo- bili nazionali destinati a servizi internazionali simili.
2. I carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo, esclusivamente destinati all’uso degli aeromobili dell’impresa designata da una delle Parti contraenti e introdotti sul territorio dell’altra Parte con- traente, o presi, su detto territorio, a bordo di questi aeromobili per esservi utilizzati nell’esercizio dei servizi approvati, sono messi al beneficio, da quest’ultima Parte contraente, per quanto concerne l’imposizione dei dazi, spese d’ispezione o altri di- ritti e tasse simili, di un trattamento favorevole come quello da essa applicato agli aeromobili della nazione più favorita o ai suoi aeromobili nazionali destinati a servi- zi internazionali. Tuttavia, nessuna delle Parti contraenti è obbligata ad accordare all’impresa designata dall’altra Parte contraente l’esenzione da dazi, spese d’ispezione o diritti simili o il loro rimborso, se l’altra Parte non accorda all’impresa designata dalla prima Parte contraente l’esenzione da questi diritti o da queste tasse o il loro rimborso.
Art. 6
1. Ciascuna Parte contraente si riserva la facoltà di rifiutare o di revocare i diritti specificati nel paragrafo 1 dell’articolo 4 del presente accordo di cui potrebbe bene- ficiare l’impresa designata dall’altra Parte contraente o d’imporre, all’esercizio di tali diritti, le condizioni che le sembrerebbero necessarie, in tutti i casi in cui essa ritenesse di non avere la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di detta impresa sono nelle mani della Parte contraente che designa l’impresa o nelle mani di cittadini di questa Parte contraente.
2. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere l’esercizio, da parte dell’impresa designata dall’altra Parte contraente, dei diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo o d’imporre all’esercizio di questi diritti le condizioni che le sem- brerebbero necessarie, in tutti i casi in cui l’impresa non si conformasse alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente che ha concesso tali diritti o alle condizioni prescritte dal presente accordo. È inteso che questo diritto sarà esercitato solo dopo
consultazioni con la Parte contraente, salvo che la sospensione o l’imposizione im- mediata di condizioni sia indispensabile per prevenire nuove infrazioni alle leggi e ai regolamenti sopra citati.
Art. 7
Le imprese designate dalle due Parti contraenti devono godere di possibilità uguali ed eque per l’esercizio dei servizi approvati stabiliti sulle linee convenute fra i loro rispettivi territori.
Art. 8
Per l’esercizio dei servizi approvati da parte dell’impresa designata da una Parte contraente, gli interessi dell’impresa designata dall’altra Parte contraente sono presi in considerazione in modo che i servizi di quest’ultima impresa su tutte o parte delle stesse linee non siano indebitamente pregiudicati.
Art. 9
1. I servizi approvati offerti dalle imprese designate delle Parti contraenti devono essere in stretto rapporto con la domanda di traffico.
2. I servizi approvati offerti da un’impresa designata hanno lo scopo primo di mette- re in opera una capacità adeguata ai bisogni correnti e ragionevolmente prevedibili di trasporto di passeggeri, merci e invii postali in provenienza dal territorio della Parte contraente che ha designato l’impresa e a destinazione di esso. L’offerta di ca- pacità per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali imbarcati o sbarcati in punti delle linee convenute situati sul territorio di Stati altri di quelli designati dall’impresa di trasporti aerei è determinata secondo i principi generali indicati qui appresso; essa è adeguata:
a. alla domanda di traffico a destinazione del territorio della Parte contraente che ha designato l’impresa e in provenienza da esso;
b. alle esigenze dell’esercizio di servizi a lungo corso;
c. alla domanda di traffico esistente nelle regioni attraversate, tenuto conto dei servizi locali e regionali.
Art. 10
1. Le tariffe applicate sui servizi approvati sono stabilite a prezzi ragionevoli, tenuto conto di tutti gli elementi determinanti, in particolare delle spese d’esercizio, di un ragionevole utile, delle caratteristiche presentate da ogni servizio (come le condizio- ni di velocità e di comodità) e delle tariffe applicate da altre imprese di trasporti ae- rei su qualsiasi settore della linea convenuta. Dette tariffe sono stabilite conforme- mente alle disposizioni del presente articolo.
2. Per quanto possibile, le imprese designate si accorderanno sulle tariffe secondo la procedura stabilita dall’Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). In caso d’impossibilità, le tariffe da applicare su ciascuna delle linee convenute devono
essere oggetto di un’intesa fra le imprese designate. In ogni caso, dette tariffe devo- no essere sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.
3. Se le imprese designate non conseguono un’intesa sulle tariffe o se le autorità ae- ronautiche di una delle Parti contraenti non approvano le tariffe che sono loro sotto- poste, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le auto- xxxx delle Parti contraenti si sforzano di conseguire un’intesa.
4. Se l’intesa prevista nel paragrafo 3 del presente articolo non potesse essere conse- guita, la vertenza è regolata secondo la procedura indicata nell’articolo 13 del pre- sente accordo.
5. Nessuna nuova tariffa o nessuna tariffa modificata può essere applicata se le auto- xxxx aeronautiche di una delle Parti contraenti non l’hanno approvata, salvo applica- zione delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 13 del presente accordo. Finché le tariffe non saranno determinate in conformità di quanto il presente articolo dispo- ne, le tariffe vigenti continueranno ad essere applicate.
Art. 11
1. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente, se richieste, forniscono alle autorità aeronautiche dell’altra Parte contraente:
a. statistiche del traffico che permettano di rendersi conto della frequenza e del- la capacità dei servizi approvati;
b. rapporti periodici, che possano essere ragionevolmente chiesti, circa i tra- sporti effettuati dalle imprese designate sui servizi approvati, comprese le in- formazioni concernenti l’origine e la destinazione di detto traffico; e
c. altre informazioni, che possano essere ragionevolmente chieste, circa l’eser- cizio dei servizi approvati.
2. L’impresa designata da ciascuna Parte contraente comunica anticipatamente, il più presto possibile, alle autorità aeronautiche dell’altra Parte contraente gli orari e le tariffe, nonchè i dati concernenti i tipi d’aeromobili adibiti ai servizi approvati.
Art. 12
A domanda delle autorità aeronautiche di una o dell’altra Parte contraente, le auto- xxxx aeronautiche si consulteranno per garantire una stretta collaborazione in tutti i problemi relativi all’applicazione del presente accordo.
Art. 13
1. In caso di contestazioni circa l’interpretazione o l’applicazione del presente ac- cordo, le Parti contraenti si sforzano, avantutto, di risolverle mediante negoziati di- retti.
2. Le contestazioni, se le Parti contraenti non riescono a risolverle mediante nego- ziati diretti, possono, a domanda dell’una o dell’altra Parte contraente, essere sotto- poste per decisione a un tribunale di tre arbitri, un arbitro essendo designato da cia-
scuna Parte contraente e il terzo essendo designato dai due arbitri prima nominati, a condizione che il terzo arbitro non sia cittadino di alcuna delle Parti contraenti. Cia- scuna Parte contraente designa un arbitro entro un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento di una nota diplomatica della Parte contraente che domanda l’arbitrato. Il terzo arbitro deve essere designato entro un nuovo termine di sessanta giorni. Se l’una o l’altra delle Parti contraenti non ha designato il suo arbitro entro un termine di sessanta giorni o se il terzo arbitro non è stato designato nel termine prescritto, l’una o l’altra delle Parti contraenti può adire il presidente del Consiglio dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale istituita dalla con- venzione, che designerà uno o più arbitri.
3. Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione presa in ap- plicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
Art. 14
Ciascuna Parte contraente può domandare, in ogni tempo, una consultazione con l’altra Parte contraente per emendare il presente accordo, tale consultazione dovendo iniziare entro un termine di sessanta giorni dalla data della domanda. Se l’emenda- mento concerne unicamente l’allegato, la consultazione avviene fra le autorità aero- nautiche delle Parti contraenti. Qualora dette autorità si sono accordate su un nuovo allegato modificato, le loro raccomandazioni in merito hanno effetto dopo conferma mediante scambio di note diplomatiche.
Art. 15
Qualora le due Parti contraenti avessero aderito a una convenzione multilaterale concernente i trasporti aerei, il presente accordo deve essere emendato conforme- mente alle disposizioni di detta convenzione.
Art. 16
Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, notificare all’altra Parte contraente la sua intenzione di disdire il presente accordo. Una copia della notificazione deve essere simultaneamente trasmessa all’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale. Se la notificazione è data, il presente accordo cessa di avere effetto un anno dopo la data in cui l’altra Parte contraente ha ricevuto la notificazione, salvo che, per intesa fra le Parti, detta notificazione sia stata annullata prima della scaden- za di questo periodo. Se l’altra Parte contraente non conferma ricevimento, la notifi- cazione è presunta ricevuta quattordici giorni dopo la data, alla quale l’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale ne ha ricevuto copia.
Art. 17
Il presente accordo e lo scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 14 del presente accordo sono registrati presso l’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale.
Art. 18
Il presente accordo deve essere approvato da ciascuna delle Parti contraenti confor- memente alla sua procedura legale. Esso entra in vigore alla data dello scambio di note diplomatiche concernenti questa approvazione.
In fede di che, essi rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Gover- ni, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Tokyo, in doppio esemplare, nelle lingue francese e giapponese, i due testi facendo parimente fede, il 24 maggio 1956.
Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo del Giappone: (firm.) Xxxxxxxx (firm.) Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Allegato5
1. Linee sulle quali l’impresa o le imprese designate del Giappone potranno eserci- tare servizi aerei nelle due direzioni:
(a) Punti in Giappone – Hong Kong e/o Manila – un punto in Indocina – Ban- gkok – Yangon – Dacca – punti in India – Colombo – punti in Pakistan – punti in Medio e Vicino Oriente – Atene – Roma – punti in Svizzera e punti oltre in Europa.
(b) Punti in Giappone – un punto nelle Isole Xxxxxxxx e in Alaska – due punti in Europa – punti in Svizzera e due punti oltre in Europa.
(c) Punti in Giappone – Mosca – quattro punti in Europa (nota 1) – punti in Svizzera e quattordici punti oltre (nota 2).
(d) Punti in Giappone – punti intermedi– punti in Svizzera e punti oltre (nota 3).
(e) Punti in Giappone oltre Tokyo – punti intermedi – punti in Svizzera e punti oltre.
Nota 1: l’impresa o le imprese designate del Giappone non esercitano diritti di traffico in quinta libertà per due punti fra i «quattro punti in Europa».
Nota 2: l’impresa designata o le imprese designate del Giappone non esercitano diritti di traffico in quinta libertà per dodici punti fra i «quattordici punti oltre».
Nota 3: l’impresa o le imprese designate del Giappone possono esercitare servizi aerei sulla linea (d) solamente per voli in code sharing in veste di imprese di traspor- to aereo commercializzatrici (marketing airline), senza esercitare diritti di traffico in quinta libertà, tranne che per il loro traffico di scalo intermedio (stopover traffic).
I servizi approvati esercitati su queste linee dall’impresa o dalle imprese designate del Giappone hanno inizio in un punto in Giappone ma, secondo quanto conviene all’impresa designata, possono essere soppressi scali sulle linee specificate per tutti i voli o taluni di essi.
2. Linee sulle quali l’impresa o le imprese designate della Svizzera potranno eserci- tare servizi aerei nelle due direzioni:
(a) Punti in Svizzera – Roma – Atene – punti in Vicino e Medio Oriente – punti in Pakistan – Colombo – punti in India – Dacca – Yangon– Bangkok– un punto in Indocina– Manila e/o Hong Kong – punti in Giappone.
(b) Punti in Svizzera – un punto in Alaska – punti in Giappone.
(c) Punti in Svizzera – Mosca –punti in Giappone
(d) Punti in Svizzera – punti intermedi – punti in Giappone e punti oltre (nota).
(e) Punti in Svizzera – punti intermedi – punti in Giappone oltre Tokyo e punti oltre.
5 Nuovo testo giusta lo scambio di lettere del 5 feb. 2014, in vigore dal 5 feb. 2014 (RU 2014 1019).
Nota: l’impresa o le imprese designate della Svizzera possono esercitare servizi aerei sulla linea (d) solamente per voli in code sharing in veste di imprese del tra- sporto aereo commercializzatrici (marketing airline), senza esercitare diritti di traffi- co in quinta libertà, tranne che per il loro traffico di scalo (stopover traffic).
I servizi approvati esercitati su queste linee dall’impresa o dalle imprese designate della Svizzera hanno inizio in un punto in Svizzera ma, secondo quanto conviene all’impresa, potranno essere soppressi scali sulle linee specificate per tutti i voli o taluni di essi.