Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Allianz S.p.A. Prodotto: “Allianz Ultra Casa e Patrimonio - Responsabilità civile della famiglia”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Per tutte le garanzie non sono coperti i danni a cose che l’assicurato ha in consegna o in custodia o detiene a qualsiasi titolo.
Per tutte le garanzie non sono coperti i danni che derivino dallo svolgimento, da parte dell’Assicurato, di qualsiasi attività professionale.
Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione “Che cosa non è assicurato”.
Che cosa è assicurato?
L’impresa tiene indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose e/o animali, secondo le Soluzioni di seguito indicate.
La Soluzione Essential contiene la seguente garanzia:
Responsabilità civile della famiglia.
La Soluzione Plus contiene, oltre alla garanzia della Soluzione Essential, anche la seguente:
Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari;
La Soluzione Premium contiene, oltre alla garanzia della Soluzione Plus, anche le seguenti:
Responsabilità civile dei minori sui social network.
La Soluzione Top contiene le garanzie della Soluzione Premium ed in aggiunta prevede
l’eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto e la disponibilità di massimali più elevati rispetto alle altre Soluzioni.
L’assicurazione è prestata entro i massimali puntualmente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Per il dettaglio dei contenuti delle suddette coperture e per l’elenco delle garanzie aggiuntive acquistabili facoltativamente con supplemento di premio, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione “Che cosa è assicurato?”
Ci sono limiti di copertura?
! L’assicurazione prevede alcuni limiti di copertura, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione “Ci sono limiti di copertura?”. È prevista l’applicazione alle garanzie di franchigie, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
È un’assicurazione contro i danni che, con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, offre una copertura assicurativa di responsabilità civile.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale nel mondo intero, ad eccezione della garanzia “Assistenza” che vale nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino o nei Paesi dell’Unione Europea, per i casi espressamente disciplinati.
Che obblighi ho?
- Quando si sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del rapporto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? /Cosa fare in caso di sinistro?” del DIP aggiuntivo Danni. La denuncia del sinistro deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o in cui il Contraente o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.
E’ possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
In presenza di vincolo e con una durata della copertura assicurativa pari o superiore a 2 anni, puoi pagare il premio anche in una sola volta per l’intera durata della copertura assicurativa.
E’ possibile pagare il premio tramite:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Quando e come devo pagare?” del DIP aggiuntivo Danni.
Il premio è comprensivo delle imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalla data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. E’ possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall’art. 1901 codice civile, secondo comma.
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire la copertura?
La copertura assicurativa prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l’esercizio del diritto di disdetta/recesso:
Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: nel caso di copertura assicurativa di durata annuale o poliennale è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l’invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l’esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.
Diritto di recesso per poliennalità: nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente può recedere anticipatamente con l’invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità, se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennalità.
Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente è considerato consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all’Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’indennizzo da parte dell’Impresa, può recedere dall’assicurazione con un preavviso di 30 giorni.
Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennalità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.
Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all’Impresa.
Diritto di ripensamento: Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all’Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.
In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo danni)
Impresa: Allianz S.p.A.
Prodotto: “AllianzUltra CasaePatrimonio -Responsabilitàciviledella famiglia” 29/10/2022 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A, con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000,
e-mail: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.017 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.149 milioni di euro.
Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.160 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.804 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.804 milioni di euro; ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 225%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si fornisce il dettaglio delle garanzie con l’indicazione delle Soluzioni rispetto alle quali sono operanti (Essential, Plus, Premium e Top). | |
Il programma Allianz Ultra ed il suo Regolamento | Il presente Ambito di rischio comprende le garanzie ed i relativi sistemi di funzionamento descritti di seguito e negli altri documenti inclusi nel Set informativo. L’Ambito di rischio è acquistabile autonomamente o insieme ad altri Ambiti di rischio, all’interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Allianz Ultra, che consente l’aggiornamento e l’evoluzione delle Condizioni di assicurazione mediante successive edizioni secondo le disposizioni contenute nel documento “Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali”, consegnato al Contraente insieme al Set informativo, e che integrano le Condizioni di assicurazione di ciascun Ambito di rischio. E’ previsto, in particolare, l’automatico adeguamento del contratto alle Condizioni di assicurazione contenute nell’ultima edizione disponibile e, in caso di Sinistro, l’applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell’edizione in vigore al tempo della |
denuncia di Xxxxxxxx, salvaguardando i diritti già maturati dall’Assicurato con l’applicazione della clausola di “miglior garanzia”, che consente di scegliere la prestazione prevista dall’Ambito di rischio inizialmente acquistato, se ritenuta più favorevole. | |
Responsabilità civile della famiglia - garanzie base | |
Responsabilità Civile della famiglia | Questa garanzia è valida per l’Assicurato indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e per le voci di copertura di seguito descritte. A) – Responsabilità civile per fatti della vita privata Sono coperti i danni a terzi avvenuti in relazione ai fatti della vita privata. La copertura assicurativa vale anche per i danni che derivino: - dai lavori di ordinaria manutenzione; - dalla committenza dei lavori di ordinaria manutenzione; - dalla sola committenza di tutti i lavori diversi dalla manutenzione ordinaria, a parziale deroga di quanto contrattualmente previsto; - dalla detenzione e l’uso di armi e munizioni per i casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo, a parziale deroga di quanto contrattualmente previsto; - dalla proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli e/o da natanti non soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione, inclusi i velocipedi e le biciclette; - dalla proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6,50 mt; - dalla proprietà, detenzione e utilizzo, ai sensi della vigente normativa in materia, di acceleratori di andatura, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo i monopattini. La copertura vale inoltre per i danni: - da incendio, esplosione e scoppio di veicoli e/o di natanti che si trovino in aree private non equiparate a uso pubblico a parziale deroga di quanto contrattualmente previsto; - da fatto dei figli minori dell’Assicurato e/o dei minori a lui affidati con atto giudiziale, per l’azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per le somme che hanno pagato in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla vigente legislazione nonché l’azione di rivalsa da parte del fondo di garanzia per le vittime della strada o analogo organismo presente negli altri Paesi, per le somme che ha pagato per i danni causati dal veicolo e/o natante identificato ma non coperto da assicurazione obbligatoria a parziale deroga di quanto contrattualmente previsto; - dalla responsabilità dell’Assicurato in qualità di trasportato di veicoli e/o di natanti, compresa l’azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per le somme che hanno pagato. B) - Responsabilità civile della conduzione e dei danni da incendio per abitazioni non di proprietà Sono coperti, relativamente alle abitazioni non di proprietà, i danni a terzi avvenuti in relazione alla conduzione delle stesse e i danni da incendio, esplosione, scoppio e implosione di cose dell’Assicurato, avvenuti anche in relazione ai fatti della vita privata accaduti nelle suddette abitazioni. C) - Responsabilità civile per i genitori non affidatari di minori e per conto delle persone che li sorvegliano È coperta la responsabilità, relativamente al fatto dei figli minori dell’Assicurato e/o al fatto dei minori a lui affidati con atto giudiziale, che deriva a parenti, affini, amici o conoscenti che occasionalmente e temporaneamente sorvegliano tali minori a titolo gratuito e di favore nonché la responsabilità, in caso di separazione legale o di divorzio, che deriva all’Assicurato in quanto genitore non affidatario di tali minori. D) - Responsabilità civile di aeromodelli/aeromobili a uso ricreativo Sono coperti, a parziale deroga di quanto contrattualmente previsto, i danni a terzi avvenuti in relazione alla proprietà e utilizzo di mezzi aerei a pilotaggio remoto ma solo quelli non utilizzati per uso professionale. La garanzia è operante esclusivamente se sono rispettate le vigenti disposizioni di legge sull’utilizzo di tali mezzi. E) Proprietà da parte dell’Assicurato di Animali da compagnia ad eccezione di cani e cavalli La copertura vale anche per i danni causati a terzi dagli Animali da compagnia di proprietà/custodia dell’Assicurato, ad eccezione di cani e cavalli e altri animali da sella, che abbiano come conseguenza: - morte o lesioni personali di terzi; |
- morte o lesioni di altri animali; - danneggiamenti materiali a cose. F) Custodia da parte dell’Assicurato di Animali da compagnia di terzi (inclusi cani e cavalli) La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità dell’Assicurato che custodisca temporaneamente, occasionalmente e a titolo gratuito e di favore, Animali da compagnia, cavalli e/o altri animali da sella di proprietà di terzi sempreché ci sia il consenso del proprietario dell’animale. G) Custodia da parte di terzi di Animali da compagnia (esclusi cani e cavalli) La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile di soggetti diversi dall’Assicurato, compreso il lavoratore domestico, che custodisce l’Animale da compagnia di proprietà dell’Assicurato temporaneamente, occasionalmente e a titolo gratuito e di favore, sempreché ci sia il consenso dell’Assicurato stesso. La copertura vale anche per la responsabilità civile del pet sitter per i danni che l’Animale domestico di proprietà dell’Assicurato possa causare a terzi mentre si trova sotto la sua custodia. | |
Responsabilità civile della famiglia - garanzie base | |
Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari (operante per le Soluzioni “Premium” o “Top”) | A) – Infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari iscritti INAIL Sono coperti gli infortuni subiti dai collaboratori, anche occasionali, ai servizi domestici e/o familiari nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell’Assicurato, anche se sono causati direttamente o indirettamente da Evento Cyber. Questa garanzia è operante solo se sono rispettati gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e le altre disposizioni di legge sul lavoro e copre pure le eventuali azioni di regresso e di surroga dell’INAIL. B) - Infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari non iscritti INAIL Sono considerati terzi, i collaboratori, anche occasionali, ai servizi domestici e/o familiari per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell’Assicurato, anche se sono causati direttamente o indirettamente da attacchi hacker o di pirateria informatica . Questa garanzia è operante solo se sono rispettate le disposizioni di legge sul lavoro. |
Responsabilità civile dei minori sui social network (operante per le Soluzioni “Premium” o “Top”) | E’ coperta la responsabilità, ai sensi della normativa sulla privacy di cui alla vigente legislazione italiana, per fatto dei figli minori dell’Assicurato e/o dei minori a lui affidati con atto giudiziale, per i danni a terzi di immagine, alla vita di relazione e alla reputazione, determinati dalla pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e/o filmati di soggetti senza il loro consenso e, nel caso di minori, senza il consenso fornito dagli esercenti la potestà geni toriale o dai soggetti a loro equiparati. |
Responsabilità civile della casa e Responsabilità civile della famiglia - Precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive | |
Precisazioni valide per le garanzie base e | Responsabilità civile inquinamento e interruzione attività Sono coperti i danni a terzi che derivano da inquinamento improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo e/o da interruzioni o sospensioni di attività in genere. Azioni regresso e surroga INPS Sono coperte le azioni di regresso e di surroga dall’INPS, così come indicato nella normativa vigente. Xxxxx subiti da cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo Sono coperti i danni subiti dagli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici e/o i danni subiti dai veicoli e/o dai natanti. Danni all’arredamento La copertura vale per i danni all’arredamento e/o ai complementi d’arredo che l’Assicurato abbia in consegna e custodia, in qualità di conduttore dei locali. Sono comunque esclusi i danneggiamenti ai suddetti locali. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Riduzione del premio per durata poliennale | In caso di durata poliennale, è possibile usufruire di una riduzione del premio di tariffa indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, a fronte della quale non è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Garanzia aggiuntiva “Responsabilità civile della proprietà dei cani” | l’Impresa tiene indenne l’Assicurato nella sua qualità di proprietario di cani, per i danni causati a terzi dall’animale, che abbiano come conseguenza: - morte o lesioni personali di terzi; - morte o lesioni di altri animali; - danneggiamenti materiali a cose. La garanzia è operante, entro il limite indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, anche nel caso in cui si tratti di un cane la cui razza, corrisponda ad una delle seguenti: American Staffordshire terrier, bull terrier, bulldog americano, cane da pastore del Caucaso, cane da pastore dell’Anatolia, cane da pastore dell’Asia centrale, cane da pastore di Ciarplanina, cane da Sierra di Estrela, Dobermann, dogo argentino, dogo canario, fila brasileiro, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa mallorquin, perro dogo mallorquin, pit xxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx. La garanzia vale inoltre per: - la morte e le lesioni personali causate dal cane/i ai figli dell’Assicurato minori di 14 anni, o ai minori di 14 anni affidati con atto giudiziale; questi soggetti sono considerati terzi, a parziale deroga di quanto contrattualmente previsto; - la morte e le lesioni personali causate dal cane/i alla persona che lo custodisce temporaneamente ed occasionalmente a titolo gratuito e di favore, compreso il lavoratore domestico durante lo svolgimento delle proprie mansioni, sempreché l’Assicurato sia civilmente responsabile. In tale ipotesi sono considerati terzi, a parziale deroga di quanto contrattualmente previsto, anchei genitori e i figli dell’Assicurato e del coniuge o del convivente more uxorio o del partner di unione civile sempreché non siano con lui né residenti né conviventi nella stessa abitazione. La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile della persona diversa dall’Assicurato, compreso il lavoratore domestico, che custodisce il cane dell’Assicurato temporaneamente e occasionalmente a titolo gratuito e di favore, con il consenso dell’Assicurato stesso. La garanzia copre anche la responsabilità civile del pet sitter per i danni che il cane di proprietà dell’Assicurato possa causare a terzi mentre si trova sotto la sua custodia. |
Garanzia aggiuntiva “Responsabilità civile proprietà di cavalli e altri animali da sella” | La copertura vale per danni a terzi avvenuti in relazione alla proprietà di cavalli o altri animali da sella. La garanzia vale anche per i soggetti che, con il consenso dell’Assicurato proprietario dell’animale, si servano o custodiscano l’animale a titolo gratuito e di favore. |
Garanzia aggiuntiva “Responsabilità civile affittacamere/bed and breakfast” | La copertura vale per i danni a terzi avvenuti in relazione allo svolgimento dell’attività di affittacamere o bed and breakfast, ancorché l’Assicurato si avvalga di piattaforme internet, dedicate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, AirBnB, xxxxxxx.xxx, etc. Sono in copertura i danni derivanti dai servizi di alloggio, compresa la fornitura della biancheria, la pulizia delle stanze e/o la somministrazione della prima colazione. La copertura opera a condizione che l’attività sia: - svolta in forma non imprenditoriale; - esercitata avvalendosi della normale organizzazione familiare; - praticata all’interno di locali di abitazione, sempreché costituiscano la dimora abituale dell’Assicurato, in stanze coesistenti e intercomunicanti con l’abitazione stessa ed il numero complessivo dei posti letto non deve essere superiore a 6; - conforme alle disposizioni regionali vigenti e alle successive modifiche e integrazioni. |
Garanzia aggiuntiva “Assistenza” | Le garanzie di assistenza sono prestate dall’Impresa tramite la centrale operativa di AWP P&C S.A., rappresentanza generale per l’Italia (di seguito AWP P&C) - in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno - che ha il compito di gestire il contatto telefonico con l’Assicurato, di organizzare ed erogare le prestazioni nei limiti di quanto riportato di seguito. Le prestazioni di assistenza sono prestate sempre a favore dell’Assicurato e sono operanti entro le Somme assicurate di seguito riportate. |
Le prestazioni non sono sostitutive o alternative al servizio pubblico di pronto intervento al quale spetta il compito di gestire le emergenze. ASSISTENZA CYBER PROTECTION La copertura Cyber Protection, fatto salvo quanto espressamente escluso contrattualmente, fornisce all’Assicurato le seguenti prestazioni di Assistenza tramite la Centrale Operativa: A1) Protezione per Shopping Online A2) Danni alla E-Reputation (identità digitale) e Protezione da Cyber Bullismo A3) Protezione Legale per Cyber Risk A4) Assistenza per Recupero dati Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa. A1) Protezione per Shopping Online La copertura assicurativa opera per gli acquisti online per i quali il venditore online ha la sua sede legale nell’ambito dell’Unione Europea (EU), Norvegia, Islanda o Liechtenstein. La copertura assicurativa, fatto salvo quanto espressamente escluso contrattualmente, opera in caso di acquisti “online via Internet” di beni per uso personale dell’Assicurato, nuovi o rigenerati e copre gli eventi di seguito descritti. a) Mancata consegna dei beni acquistati: - i beni acquistati non siano stati consegnati, o siano stati consegnati in parte, ovvero quando i beni non siano stati ricevuti nella loro interezza entro 2 settimane dalla data concordata di consegna; - l’Assicurato abbia contattato il venditore online chiedendo la consegna entro un periodo di ulteriori 2 settimane (l’assicurato deve fornire la prova scritta, e-mail, fax – atta a provare di aver contattato il venditore online); - il venditore non adempia entro i termini la sua obbligazione. b) Consegna di beni difettosi e danneggiati: - i beni consegnati siano difettosi o danneggiati, vale a dire quelli che: - l’Assicurato abbia già esercitato i suoi diritti legali o contrattuali ed i diritti di garanzia legale; - il venditore non abbia adempiuto alle sue obbligazioni nei termini previsti ovvero, ad esempio, non si sia attivato, entro i termini previsti per l’attivazione, seguendo la procedura di reclamo del venditore online o dei diritti del consumatore. c) Xxxxxxx o danno ai beni nella fase di restituzione La copertura assicurativa opera se, nell’esercizio del diritto dell’Assicurato alla restituzione dei beni acquistati online, gli stessi siano persi o danneggiati in questa fase e il venditore/venditore online o la compagnia di spedizione rifiuti di rimborsare il prezzo di acquisto, senza alcuna motivazione legale. x) Xxxxxxx di rimborso del prezzo di acquisto in caso di giustificata restituzione La copertura assicurativa opera se l’assicurato eserciti il suo diritto di restituzione dei beni e il venditore rifiuti di rimborsare il prezzo di acquisto pagato, senza alcuna motivazione legale. La copertura assicurativa opera esclusivamente nei limiti di attività e responsabilità previsti dall’assicuratore e alle condizioni sopra riportate. In relazione agli eventi sopra descritti, la Centrale Operativa fornisce le prestazioni di seguito disciplinate. 1) Servizio di assistenza per supportare l’Assicurato a recuperare le perdite subite Vengono fornite informazioni e supporto su come risolvere la vertenza con il venditore online. 2) Identificazione delle perdite (incluse consegna e costi di restituzione) se il venditore online non soddisfi la richiesta di rimborso dell’Assicurato |
È prevista una compensazione pecuniaria per gli oggetti acquistati/venduti e il rimborso dei costi di consegna/restituzione. Le prestazioni rese per la “Protezione per Shopping Online” sono limitate ad un totale di tre eventi e/o ad un massimo di euro 500 di capitale nel periodo di copertura. A2) Xxxxx alla E-Reputation (identità digitale) e protezione da Cyber Bullismo La copertura assicurativa garantisce, fatto salvo quanto espressamente escluso contrattualmente la cancellazione e/o il blocco dei dati che danneggiano l’identità digitale dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare o che vengono utilizzati per reati di Cyber Bullismo, come di seguito descritto. La copertura assicurativa viene fornita per tutti i siti Web, in relazione agli eventi di seguito descritti. a) Xxxxx alla E-Reputation (identità digitale) – la diffamazione (falsa dichiarazione pubblica) e le offese svolte, espresse tramite foto, scritture, video e/o tramite dichiarazioni pubblicate su blog, forum, social network o presenti sui siti Web; – le informazioni private pubblicate senza l’autorizzazione e/o il consenso o illegalmente su blog, forum, social network o siti Web (incluse ma non limitate a: foto, video, indirizzo, numero di telefono e altro). b) Cyber Bullismo – il danneggiamento o lo stalking su blog, forum o tramite social media in modo ripetuto e deliberato. La presente copertura costituisce per l’Impresa una obbligazione di mezzi e non di risultato. La Centrale Operativa si impegna pertanto a mettere in atto tutte le misure e gli strumenti necessari al fine del raggiungimento del risultato, senza che questo possa essere sempre garantito. In relazione agli eventi sopra descritti, la Centrale Operativa fornisce le prestazioni di seguito disciplinate. 1) Assistenza tecnica “online” per il supporto di primo livello La Centrale Operativa garantisce il contatto con un team di esperti “online” per fornire una disamina e una possibile soluzione e indica i possibili rimedi alle conseguenze derivanti da un danno alla reputazione online e/o da Cyber-Bullismo. 2) Richiesta di cancellazione delle informazioni in accordo col gestore del sito Web coinvolto o con la piattaforma di Social Media All’Assicurato sarà fornito un contatto con l’esperto di Digital Risk che lo aiuterà ad ottenere la cancellazione e/o blocco dei dati pubblicati e rilevati e che compromettono l’identità digitale e la privacy dell’Assicurato. 3) Fornitura di un sistema di monitoraggio online che identificherà le informazioni sull’Assicurato, disponibili al pubblico e su dark web Il monitoraggio consiste nel controllo effettuato sui dati web dell’Assicurato e/o dei familiari (identità e dati finanziari che sono già registrati online ovunque). Il sistema di monitoraggio eseguirà la scansione di siti Web incluso le segnalazioni di violazioni dei dati e avviserà l’Assicurato tramite e-mail o SMS se sono stati identificati eventuali rischi. Questo servizio sarà disponibile dalla data di denuncia del Sinistro per un periodo di 6 mesi. A3) Protezione Legale Cyber Risk Tramite la Centrale Operativa l’Assicurato può usufruire di una prima consulenza telefonica e/o tramite e-mail per l’Assicurato in relazione a problemi legali direttamente connessi al Cyber Risk (es. in tema di acquisti, transazioni bancarie, pagamenti, reputazione online) e per i quali è applicabile la legge nazionale. La copertura opera in caso di una perdita o danno verificatosi e/o scoperto dall’Assicurato durante il periodo di validità della copertura. Per scoperta si intende il momento in cui l’Assicurato acquisisce per la prima volta la conoscenza dell’evento che determina la perdita e/o il danno. All’Assicurato viene fornito un numero telefonico e un indirizzo e-mail per un accesso facile e rapido ad una prima consulenza data da un legale abilitato nel paese di residenza dell’Assicurato. |
Le prestazioni indicate vengono fornite a condizione che sia l’evento che ha determinato il contatto sia la stessa sessione di consulenza avvengano entro i termini di polizza. La copertura assicurativa, fatto salvo quanto espressamente escluso contrattualmente, copre i costi a copertura della prima consulenza fino ad un importo pari a euro 200 e per un massimo di tre eventi nel periodo di validità della copertura. A4) Assistenza per Recupero Dati 1) Recupero dati informatici Questa prestazione è valida per i supporti informatici di proprietà dell’Assicurato di seguito descritti: - hard disk standard e SSD non raid e di sistema operativo microsoft, unix, linux e mac (non server); - flash/stick memory presenti solo all’interno di laptop (computer portatili); - attrezzatura digitale cine/foto/ottica destinata a uso domestico e privato, comprese le relative memory card portatili. Se si verifica l’impossibilità, indipendentemente dalla causa, di accedere ai propri dati informatici posti sui supporti informatici sopra indicati, la centrale operativa organizza - in orario diurno feriale ed entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta salvo casi di particolare complessità gestibili con una tempistica più lunga - il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in data recovery, con le seguenti modalità: - organizzazione del contatto tra l’Assicurato e lo specialista; - organizzazione della presa in consegna presso l’abitazione dell’Assicurato del supporto danneggiato, da parte di un corriere, per il recapito presso lo specialista; - organizzazione del recapito presso l’Assicurato, da parte di un corriere, del supporto danneggiato e dei dati recuperati su altro supporto o con altra modalità concordata con l’Assicurato. Date le specificità altamente tecnologiche della prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati, lo specialista incaricato rilascia all’Assicurato una dichiarazione di servizio per attestare l’attività professionale che ha svolto. Questa prestazione è operante anche se l’impossibilità di accedere ai dati informatici è causata da virus informatici o da attacchi informatici effettuati da soggetti terzi. Sono a carico della centrale operativa le spese dell’intervento, compresi i costi riferiti alle attività di ritiro, trasporto e riconsegna del supporto informatico, fino a un massimo di euro 2.000 per evento e per periodo assicurativo. 2) Reperimento di specialisti informatici per recupero dati La centrale operativa indica all’Assicurato lo specialista informatico in data recovery con essa convenzionato e, su richiesta dell’Assicurato, organizza - in orario diurno feriale ed entro un giorno lavorativo dalla richiesta - il contatto telefonico diretto. L’Assicurato può richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo con questo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro. I costi della prestazione erogata dallo specialista sono a carico dell’Assicurato. ASSISTENZA VETERINARIA B1) Consulenza telefonica medico veterinaria Il servizio medico veterinario della centrale operativa è in grado di fornire – in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta - informazioni e consigli medico veterinari generici come le vaccinazioni obbligatorie e/o consigliabili, profilassi, periodi di quarantena, vaccini per altri Paesi, reperimento di ambulatori veterinari, centri di cura e cliniche veterinarie. In caso di malattia improvvisa o di infortunio dell’animale, inoltre, la centrale operativa è in grado di segnalare centri medici veterinari per interventi particolari o complessi. Il servizio fornisce, su richiesta, risposte documentate inerenti a dosaggi, effetti collaterali, posologie e interazioni farmacologiche dei medicinali da somministrare all’animale. B2) - Help-line La centrale operativa è in grado di fornire telefonicamente indirizzi e numeri telefonici di: |
▪ negozi specializzati e selezionati per la toilettatura, l’acquisto di cibo, gadgets e di attrezzature particolari per l’animale da compagnia; ▪ principali scuole e campi di addestramento per cani; ▪ punti di acquisto e vendita di animali da compagnia. Il servizio è erogato entro 24 ore dalla richiesta. B3) - Informazioni legali La centrale operativa è in grado di fornire – in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta - un servizio gratuito di informazioni legali telefoniche di prima necessità e di organizzare un appuntamento telefonico con un esperto per ottenere informazioni e chiarimenti su leggi e normative relative a fatti e situazioni inerenti la proprietà di animali. B4) Emergenze, rimborso trasporto veterinario In caso di infortunio o malattia grave e improvvisa dell’animale assicurato, la centrale operativa tiene a carico i costi sostenuti dall’Assicurato per trasportare l’ani male presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria se avvenuta: ▪ nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, dalle ore 21 alle ore 7.30 dei giorni feriali e 24 ore su 24 nei giorni festivi; ▪ negli altri Paesi dell’Unione Europea, senza limitazioni di orari. Questa prestazione è: ▪ subordinata alla presentazione di documentazione veterinaria per dimostrare la necessità e l’urgenza del trasporto; ▪ rimborsabile fino a un massimo di euro 100 per evento e per periodo assicurativo. B5) Emergenze, rimborso visita veterinaria In caso di infortunio o malattia grave e improvvisa dell’animale assicurato, la centrale operativa tiene a carico i costi sostenuti dall’Assicurato per la visita veterinaria dell’animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria se avvenuta: ▪ nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, dalle ore 21 alle ore 7.30 dei giorni feriali e 24 ore su 24 nei giorni festivi; ▪ negli altri Paesi dell’Unione Europea, senza limitazioni di orari. Questa prestazione è: ▪ subordinata alla presentazione di documentazione veterinaria per dimostrare la necessità e l’urgenza della visita; ▪ rimborsabile fino a un massimo di euro 150 per evento e per periodo assicurativo. B6) Smarrimento, trasmissione messaggi urgenti Nel caso di furto e/o smarrimento dell’animale assicurato, se l'Assicurato vuole effettuare delle comunicazioni urgenti alle autorità preposte e/o ai canili municipali più vicini, la centrale operativa effettua – nel più breve tempo possibile - fino a 4 telefonate nell'arco delle 4 ore successive per comunicare il messaggio ai destinatari indicati dall'Assicurato. Se i soggetti destinatari non sono reperibili, la centrale operativa avvisa l’Assicurato assolvendo in tal modo la sua prestazione. Questa prestazione è valida nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino. B7) - Agenzia viaggi on line Per l’Assicurato che non vuole separarsi dall’animale assicurato nel periodo delle vacanze, la centrale operativa, attraverso la propria banca dati, fornisce – in orario diurno feriale ed entro un giorno lavorativo dalla richiesta - informazioni sulla disponibilità di alberghi, campeggi e spiagge con libero accesso per cani e gatti. La centrale operativa, inoltre, può informare l’Assicurato delle normative che regolano il trasporto nazionale e internazionale dell’animale. Se l’Assicurato vuole effettuare prenotazioni di biglietti aerei, treni, traghetti, alberghi o semplicemente conoscere le offerte last minute delle destinazioni turistiche di suo interesse, la centrale operativa lo mette in contatto – in orario diurno feriale ed entro un giorno lavorativo dalla richiesta - con un centro servizi primario operante nel settore del turismo, in grado di offrire i servizi richiesti a tariffe vantaggiose. I costi relativi ai biglietti, soggiorni, prenotazioni presso alberghi, prenotazioni viaggi last minute e non, sono a carico dell’Assicurato. L’Assicurato, inoltre, può |
usufruire, a pagamento, di un servizio accessorio di consegna dei titoli di viaggio, dei documenti di soggiorno e dei vouchers per gli alberghi. C. ASSISTENZA PSICOLOGICA Se l’Assicurato, a seguito di furto o tentato furto presso i locali di abitazione, vuole usufruire di un’assistenza psicologica per i traumi psicologici subiti, può chiedere alla centrale operativa di organizzare una o più sedute terapeutiche presso un centro medico o un professionista qualificato e convenzionati. Le sedute possono essere effettuate in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta. Sono a carico della centrale operativa i costi di questa prestazione, fino a un massimo di euro 300 per evento e per periodo assicurativo. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi per tutte le garanzie | In relazione a tutte le garanzie prestate, la copertura assicurativa non è operante per i danni a cose e/o animali che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo. |
Rischi esclusi per tutte le garanzie (non valido per la garanzia “Infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari iscritti INAIL) | Non sono considerati terzi e dunque la garanzia non opera per i danni ad essi cagionati: a) il coniuge, il partner dell’unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, i minori affidati con atto giudiziale di tutti i soggetti assicurati, nonché – se con loro residenti nella stessa abitazione - le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela; b) quando i soggetti assicurati non sono una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che sono con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a); c) quando i soggetti assicurati non sono una persona fisica, le Società qualificabili come controllanti, controllate o collegate (come indicato nell’art. 2359 codice civile e successive modifiche e integrazioni) nonché il rispettivo amministratore, il legale rappresentante e le persone che sono con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a); d) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con i soggetti assicurati, hanno subito il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche occasionale, allo svolgimento dei servizi domestici e/o familiari, sempreché svolta con carattere di professionalità. Per i danni a cose da fuoriuscita di liquidi, rigurgito di fognature, incendio, esplosione, scoppio e implosione, sono considerati terzi i genitori e i figli, se non sono residenti con i soggetti assicurati e abitino in unità immobiliari distinte. Infine, a parziale deroga di quanto disciplinato alla lettera d) si precisa che, limitatamente a morte, lesioni gravi o gravissime, come disciplinato dall’art. 583 codice penale, sono considerati terzi i soggetti che occasionalmente aiutino o supportino l’Assicurato nello svolgimento delle attività domestiche, purché a titolo gratuito e/o di favore. |
Rischi esclusi per la garanzia aggiuntiva “Responsabilità civile della proprietà dei cani” | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che in relazione a questa garanzia, copertura assicurativa non è operante: a) se il/i cane/i non è di proprietà dell’Assicurato; b) per i danni ad altri animali, di proprietà dell’Assicurato; c) se il cane/i viene utilizzato nell’ambito delle seguenti attività professionali: ▪ aziende di allevamento, ▪ negozi che vendono animali, canili/gatti, ▪ associazioni che si occupano di recupero, adozione e cura degli animali, ▪ Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Locale e Penitenziaria, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e Croce Rossa Italiana. Qualora nel corso della copertura assicurativa il cane/i sia utilizzato nell’ambito di una delle attività professionali sopra elencate, la copertura assicurativa cessa con effetto immediato ai sensi dell’art. 1898 codice civile. |
Rischi esclusi per la | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni , si precisa che in relazione a tale garanzia, |
garanzia aggiuntiva “Responsabilità civile affittacamere/bed and | la copertura assicurativa non è operante: - per i danni alle cose portate dai clienti; - qualora l’attività sia svolta in forma imprenditoriale. |
breakfast” |
Ci sono limiti di copertura? | |
Limiti di copertura validi per tutte le garanzie | |
I limiti di copertura validi per tutte le garanzie | In relazione a tutte le garanzie prestate, la copertura assicurativa non è operante per i danni: a. che derivino dallo svolgimento da parte dell’Assicurato di qualsiasi attività professionale ossia quella svolta in modo continuativo, abituale e remunerativo; b. che derivino da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; c. che derivino da detenzione o utilizzo di esplosivi; d. ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente all’asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto e/o all’emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; e. di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; f. punitivi di qualunque natura; g. che derivino da lavori diversi dalla manutenzione ordinaria; h. che derivino da inquinamento non improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo; i. che derivino dalla proprietà di cani, cavalli e altri animali da sella e/o animali non domestici; j. di furto. |
Limiti di copertura relativi alla garanzia “Responsabilità civile della famiglia” | |
I limiti di copertura della garanzia “Responsabilità civile della famiglia” | la copertura non è operante per i danni che derivino: a) dalla proprietà di fabbricati; b) dalla proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli e natanti a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione; c) che derivino dalla proprietà, detenzione e utilizzo a titolo professionale di aeromobili/aeromodelli a pilotaggio remoto che abbiano caratteristiche differenti da quelle contrattualmente indicate; d) che derivino dalla proprietà, detenzione e utilizzo di apparecchi soggetti al D.P.R. 9 luglio 2010 n. 133 e successive modifiche e integrazioni (i cosiddetti mezzi con motore utilizzati per il volo da diporto o sportivo e i mezzi privi di motore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, deltaplani, parapendii); e) che derivino dall’esercizio della caccia; f) che derivino dalla detenzione e l’uso di armi e munizioni; g) che derivino dalla pratica di sport a livello professionistico; h) relativamente a quanto disciplinato contrattualmente in relazione alla Responsabilità civile per i genitori non affidatari di minori e per conto delle persone che li sorvegliano”, causati dai minori a coloro che li sorvegliano; i) relativamente a quanto disciplinato contrattualmente in relazione alla Responsabilità civile di aeromodelli/aeromobili a uso ricreativo, subiti da tali mezzi aerei a pilotaggio remoto di proprietà dell’Assicurato. |
Limiti di copertura relativi alla garanzia “Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari” | |
I limiti di copertura della garanzia Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari | In relazione alla garanzia “Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari”, la copertura non è operante per i danni riconducibili, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente a malattie professionali. |
Limiti di copertura che valgono per le singole garanzie aggiuntive e che integrano i limiti di copertura validi per tutte le garanzie e i limiti di copertura della garanzia “Responsabilità civile della famiglia ”. | |
I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà dei cani | La copertura assicurativa non è operante per i danni: - causati dall’utilizzo del cane/i in attività proibite dalla legge; - derivanti dall’esercizio della caccia; - causati dal cane/i in occasione di Ricovero o Day Hospital presso cliniche e/o ambulatori veterinari; - causati dal cane/i mentre alloggia temporaneamente presso pensioni per animali; - causati da atti dolosi dell’Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere a norma di legge. |
I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva Responsabilità civile della proprietà di cavalli e altri animali da sella | Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l’applicazione dei limiti di copertura validi per tutte le garanzie e dei limiti di copertura garanzia “Responsabilità civile della famiglia”. |
I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva Assistenza | In relazione a tutte le garanzie di assistenza prestate, sono escluse le prestazioni causate e/o derivate da inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive; nonché le prestazioni richieste in conseguenza: - di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - di insurrezione, occupazione militare e invasione; - di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da tra smutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - di bradisismo, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati. LIMITI SPECIFICI DI COPERTURA PER LE GARANZIE DI ASSISTENZA CYBER PROTECTION Limiti validi per tutte le voci di garanzia La copertura non copre: - qualsiasi sinistro che sia conseguenza di un evento avvenuto al di fuori del periodo di copertura; - quando, al momento dell’acquisto della polizza, l’Assicurato sia a conoscenza di qualunque fatto che possa dare origine a un sinistro; - la colpa grave che causi un sinistro, intendendosi per colpa grave la consapevole e volontaria inosservanza da parte dell’Assicurato o da chi utilizzi il prodotto assicurato dell’ordinaria diligenza richiesta; - qualsiasi atto illegale compiuto dall’Assicurato o qualsiasi infrazione di divieti o regolamenti governativi; - le prestazioni nei confronti di un familiare se vietato da qualsiasi legge o regolamento. Non è prevista in questo caso alcuna prestazione o indennizzo alternativo; - la perdita o smarrimento di ogni genere; - qualsiasi danno causato da eventi esterni come incendi, inondazioni, fulmini ed esplosioni; - i danni causati o derivanti da: a. una forza elettromagnetica, causata dall’uomo o innescata naturalmente; b. reazioni nucleari o contaminazioni da armi nucleari c. radioattività; d. infiltrazioni, inquinamento o contaminazione; |
e. danni causati da guerre, invasioni, rivoluzioni; x. xxxxxxxxxx naturali. Limiti specifici per la voce di garanzia “Protezione per Shopping Online” La copertura assicurativa non opera in caso di acquisto di: - terreni e edifici; - aerei, veicoli a motore, natanti; - beni deperibili (es. cibo); - piante e animali; - servizi; - diritti di autore; - contratti per la fornitura di elettricità e gas; - beni illegali; - prodotti non destinati ad essere venduti nel paese di residenza e beni di Grey Market; - attrezzatura venduta “vista e piaciuta” per la quale l’Assicurato si assume la responsabilità di eventi preesistenti; - un prodotto o gruppo di prodotti venduto come lotto o gruppo di prodotti all’interno di un listino; - prodotti usati (e non rigenerati) al momento dell’acquisto; - trasporto o spese di spedizione non autorizzate; - prodotti le cui misure di sicurezza siano state rimosse, aggirate, disabilitate o alterate; - qualsiasi bene derivante da un acquisto non sottoposto a IVA; - qualsiasi bene derivante da uno scambio o da una vendita all’asta; - transazioni di capitale non assicurate; transazioni a scopo speculativo e scommesse; - contratti di gioco o scommesse; - transazioni a termine o a fini speculativi; - strumenti finanziari, anche in forma scritturale come garanzia, e ogni altra forma di investimento finanziario. La copertura assicurativa inoltre non opera in caso di: - guasto dovuto a colpa o difetti dei materiali e del prodotto. Questi difetti dovrebbero rientrare nell’ambito di copertura della garanzia del produttore e/o dei diritti legali dell’Assicurato; - guasto dovuto a colpa in fase di progetto, di produzione o altro in relazione alla sicurezza del prodotto - assicurato; - costi e perdite derivanti dall’incapacità di utilizzo del prodotto assicurato, ad es. noleggio di un bene sostitutivo - qualsiasi importo recuperabile da una compagnia di spedizione o dal venditore online; - qualsiasi importo recuperabile da altre polizze assicurative; - qualsiasi caso non coperto dalle polizze di assicurazione del venditore online; - eventi previsti nei “Limiti validi per tutte le voci di garanzia ”. Limiti specifici per la voce di garanzia “Xxxxx alla E-Reputation (identità digitale) e protezione da Cyber Bullismo” La copertura assicurativa non opera in caso di: - cyber bullismo o danno alla E-Reputation causato da una pubblicazione di materiale da parte di un familiare o altra persona che normalmente risiede con l’Assicurato; - cyber bullismo già iniziato o danno alla E-Reputation causato da una pubblicazione di materiale precedente - all’inizio del periodo di assicurazione; - danno reputazionale causato da una pubblicazione di materiale conforme ai fatti; - danno reputazionale correlato all’attività professionale del beneficiari o dell’assicurazione; - danno reputazionale dovuto alla registrazione a siti Web che hanno lo scopo di promuovere la violenza, contenuti pornografici, discriminatori o che non rispettino i diritti umani e civili; - cyber bullismo o danno reputazionale causato da comunicazione scambiata tramite e-mail e/o chat istantanea in cui i contenuti non sono pubblicamente disponibili; - cyber bullismo o danno reputazionale causato all’interno di chat room private, gruppi di notizie o altre aree protette da accessi non autorizzati; |
- danno reputazionale a persona che è sufficientemente conosciuta o famosa, la cui vita e il cui comportamento sono al centro dell’interesse e del controllo pubblico; - danno reputazionale a persona che risulti azionista di società con una partecipazione superiore al 5% e/o Amministratori di: – società di persone – enti di beneficenza, – società con un fatturato superiore a 200 milioni di euro o con un bilancio superiore a 2 miliardi di euro. Limiti specifici per la voce di garanzia Protezione Legale Cyber Risk La copertura assicurativa non include: - la consulenza legale successiva alla prima; - le spese legali assunte senza previa autorizzazione da parte dell’Impresa di Assicurazioni o rivolgendosi ad un consulente esterno; - i costi sostenuti nella prosecuzione della vertenza (costi associati a cause legali); - eventi previsti nei “Limiti validi per tutte le voci di garanzia”. | ||
Scoperti, franchigie, limiti di indennizzo da determinarsi in sede di stipulazione | ||
Garanzia Responsabilità civile della famiglia | ||
Responsabilità civile dei minori sui social network | Limite di indennizzo | |
Sinistri avvenuti in U.S.A e Canada e Messico | Limite di indennizzo | |
Responsabilità civile della proprietà dei cani | SOLO PER I CANI PERICOLOSI Franchigia Limite di indennizzo |
• Franchigia Euro 200
• Danno accertato e coperto dall'assicurazione = euro 1.000
• Somma assicurata/Limite di indennizzo = euro 900
• Importo indennizzato = 1.000 – 200 = euro 800
• Danno accertato e coperto dall'assicurazione = euro 1.000
• Somma assicurata/Limite di indennizzo = euro 1.100
• Importo indennizzato = 1.000 – 200 = euro 800
Esemplificazione dell’applicazione di Scoperti e/o Franchigie
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi è tenuto ad avvisare l’Impresa, anche mediante il numero verde di Allianz 000.00.00.00, (00 00000000 dall’estero), o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando, in particolare, il luogo, la data, l’ora e le circostanze dell’evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa. L’inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo. Il Contraente o l’Assicurato è tenuto altresì: ▪ informare immediatamente l’Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L’Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato; ▪ astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell’Impresa. |
Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa alla superficie dei locali assicurati) o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, dell’aumento della superficie dei locali assicurati), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione |
Obblighi dell’Impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisano le ulteriori modalità di pagamento del premio con procedura SDD o addebito su carta di credito. Modalità di pagamento del premio: Procedura SDD Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i mezzi di pagamento indicati nel DIP Danni. Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l’Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all’Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD. Xxxxxxxx su carta di credito Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l’Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture acquistate con il presente Ambito di rischio sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento. Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro Nell’ipotesi in cui l’Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro, l’Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto. Recesso per ripensamento Nell’ipotesi in cui l’Assicurato eserciti tale diritto, l’Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto di imposte, trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni . |
Come posso disdire la copertura? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni . |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni . |
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche che vogliono tutelarsi in caso di richieste di risarcimento per i danni a terzi avvenuti in relazione ai fatti della vita privata.
Il prodotto offre livelli di protezione crescenti in base alle 4 Soluzioni, alternative tra loro di seguito indicate:
Soluzione Essential: la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggersi per i danni derivanti dalla “Responsabilità civile della famiglia”.
Soluzione Plus: in aggiunta alla Soluzione Essential, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggersi per i danni derivanti dalla “Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari”
Soluzione Premium: in aggiunta alla Soluzione Plus, la presente Soluzione è rivolta a coloro che proteggersi per i danni derivanti dalla “Responsabilità civile dei minori sui social network”.
Soluzione Top: in aggiunta alla Soluzione Premium, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono avvalersi della disponibilità di massimali più elevati.
Le Soluzioni possono essere arricchitecon legaranzie aggiuntivedisciplinatenel presente documento alla Sezione “Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo- Le garanzie aggiuntive”.
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 24%.
Quali costi devo sostenere?
COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; • tramite il sito internet dell’Impresa - www allianz it - accedendo alla sezione Reclami. L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a ll’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, Info su: www ivass it corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di r isoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n.98). |
Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. |
Risoluzione delle liti transfrontaliere | Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito hiip://xxx.xx.xxxxxx.xx/ fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Edizione 948 - 01/06/2022
V. 22/136 - C01R099W028000018T291022090143
Allianz S.p.A. -Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
Servizio Clienti
Allianz X.x.X.-Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
Glossario
Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente set informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.
I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.
Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, costituenti l’oggetto della copertura. Le garanzie previste nell’Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.
Animali da compagnia: gli animali tenuti presso il proprio alloggio per compagnia o affezione, senza fini professionali, produttivi o alimentari, quali cani, gatti, furetti, pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili, roditori, conigli ed uccelli domestici. Restano esclusi gli Animali Proibiti di cui al DM 19/4/96, nonché tutti gli invertebrati.
Assicurato: la persona fisica, identificata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa, nonché:
a) il suo coniuge non separato o partner dell’unione civile, anche se con lui non residenti nella stessa abitazione;
b) il suo convivente more uxorio, a condizione che sia con lui residente nella stessa abitazione;
c) le altre persone con lui residenti nella stessa abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti
a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.
Quando sono assicurate cose di proprietà di persone diverse dai soggetti sopra indicati, l’Assicurato, invece, è il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa e la copertura stessa si intende prestata per conto di chi spetta.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.
Evento Cyber: per Evento Cyber si intende:
- violazione della privacy e dei dati: l’accesso o la trasmissione non autorizzata di dati personali detenuti e controllati dall’Assicurato o per i quali l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di privacy e protezione dei dati, a seguito della violazione del sistema informatico;
- violazione del sistema informatico: l’accesso non autorizzato ad un sistema informatico, oppure l’uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di sistema da parte di terzi o da parte di personale autorizzato con l’intento di sabotare i dati stessi.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell’Assicurato e che viene sottratta dall’ammontare del danno stesso.
Impresa: Allianz S.p.A.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro.
Limite di indennizzo: l’importo dovuto dall’Impresa entro il Massimale e che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa stessa nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Massimale: l’importo che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa per Sinistro, per persona e per cose e animali in relazione alle garanzie prestate, anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti assicurati fra loro.
Polizza: il documento che attesta l’esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati e racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.
Premio: l’importo dovuto dal Contraente all’Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa “Responsabilità civile”, che è parte integrante della Polizza.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato e che viene sottratta dall’ammontare del danno stesso.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l’Ambito di rischio.
GLOSSARIO specifico per Assistenza Cyber Protection
Dark web: I contenuti del World Wide Web nelle darknet (reti oscure) che si raggiungono via internet ma attraverso specifici software, configurazioni e accessi autorizzativi.
Dati Personali: I dati personali, come definiti nella direttiva UE sulla Protezione dei Dati n. 95/46/EC, come modificati dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o ogni altra legge o regolamento applicabile.
Difetto materiale: Difetto di conformità o di fabbricazione.
Grey Market: Prodotti commercializzati dal produttore o da un suo agente autorizzato al di fuori dei normali canali di vendita al dettaglio.
Hardware: l’insieme delle componenti fisiche, non modificabili (alimentatori, elementi circuitali fissi, unità di memoria, ecc.), di un sistema di elaborazione dati (in contrapposizione a software).
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Malware: Programma, documento o messaggio di posta elettronica in grado di apportare danni a un sistema informatico. Nucleo familiare: Il nucleo familiare è composto dall’Assicurato e dalle persone che si trovino con lui nelle seguenti condizioni:
Condizioni di assicurazione Ed. 948 - 06/2022 Responsabilita' civile della famiglia
Glossario
a) Il coniuge non separato o il partner dell’unione civile, anche se non residenti nella medesima abitazione;
b) Il convivente more uxorio, a condizione che sia residente nella medesima abitazione (come da stato di famiglia);
c) Le altre persone residenti nella medesima abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione e tutela.
L’abitazione dell’Assicurato deve essere nel territorio della Repubblica Italiana.
Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità.
Shopping digitale online: Contratti aventi a oggetto beni, stipulati tra un fornitore e un consumatore tramite internet. Software: l’insieme delle procedure e delle istruzioni in un sistema di elaborazione dati; si identifica con un insieme di programmi (in contrapposizione a hardware).
World Wide Web: abbreviato Web, è uno dei principali servizi di Internet, che permette di navigare e usufruire di un insieme molto vasto di contenuti amatoriali e professionali (multimediali e non) collegati tra loro attraverso legami (link), e di ulteriori servizi accessibili a tutti o ad una parte selezionata degli utenti di Internet.
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Condizioni di assicurazione Ed. 948 - 06/2022 Responsabilita' civile della famiglia
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Allianz X.x.X.-Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
Condizioni di assicurazione
INDICE | ||
1. INTRODUZIONE | PAG. | 4 |
2. CHE COSA E' ASSICURATO | PAG. | 4 |
3. CHE COSA NON E' ASSICURATO | PAG. | 11 |
4. LIMITI DI COPERTURA | PAG. | 12 |
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA | PAG. | 14 |
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO | PAG. | 15 |
7. PREMIO | PAG. | 16 |
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO | PAG. | 17 |
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI | PAG. | 19 |
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1. INTRODUZIONE
Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto nonché alle esemplificazioni riportate nel DIP aggiuntivo Xxxxx
Art. 1.1 - Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni
L’Ambito di rischio “Responsabilità civile” è costituito da quattro differenti Soluzioni, alternative fra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie crescenti:
n Essential: comprensiva della garanzia “Responsabilità civile della famiglia”;
n Plus: comprensiva della garanzia di cui alla Soluzione “Essential” e, in aggiunta, della garanzia “Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari”;
n Premium: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Plus” e, in aggiunta, della garanzia “Responsabilità civile dei minori sui social network”;
n Top: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Premium” e, in aggiunta, della disponibilità di Massimali più elevati.
Le Soluzioni possono essere arricchite selezionando le garanzie aggiuntive disciplinate all’articolo 2.3 “Le garanzie aggiuntive” e seguenti.
Art. 1.2 - Il Regolamento Allianz Ultra
L’Impresa si impegna a manutenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili all’interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Allianz Ultra, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo, le esigenze della propria clientela. Il documento “Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali” (di seguito “Regolamento Allianz Ultra”), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, descrive e disciplina i meccanismi generali di evoluzione e di aggiornamento del rapporto e delle Condizioni di assicurazione dell’Ambito di rischio, o degli Ambiti di rischio (se più di uno) scelti dal Contraente. È previsto, in particolare, l’automatico adeguamento del rapporto alle Condizioni di assicurazione contenute nell’ultima edizione disponibile e, in caso di Sinistro, l’applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell’edizione in vigore al tempo della denuncia di Xxxxxxxx. Il tutto senza pregiudizio dei diritti già maturati e con applicazione della clausola di “miglior garanzia”, che consente comunque al Contraente o all’Assicurato, in caso di Sinistro, di scegliere la prestazione prevista dall’Ambito di rischio inizialmente sottoscritta, se ritenuta più favorevole.
Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel “Regolamento Allianz Ultra”, le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.
Le seguenti Condizioni di assicurazione contengono, nei punti più rilevanti e per maggiore chiarezza, alcuni rinvii espressi al “Regolamento Allianz Ultra” nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla Polizza e alla Scheda tecnica di Ambito di rischio.
2. CHE COSA E’ ASSICURATO
In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l’indicazione dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo.
La copertura assicurativa è prestata a favore dell’Assicurato ed è operante entro i Xxxxxxxxx riportati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l’applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.
Art. 2.1 - Cosa assicuriamo
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose e/o animali, in relazione ai casi descritti negli articoli 2.2 “Le garanzie base” e seguenti e 2.3 “Le garanzie aggiuntive” e seguenti. La copertura vale anche se i danni sono causati direttamente o indirettamente da Evento Cyber.
Art. 2.2 - Le garanzie base
In base alla Soluzione “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top” scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.
Art. 2.2.1 - Responsabilità civile della famiglia
A) - Responsabilità civile per fatti della vita privata
Sono coperti i danni a terzi avvenuti in relazione ai fatti della vita privata.
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La copertura assicurativa vale anche per i danni che derivino:
- dai lavori di ordinaria manutenzione;
- dalla committenza dei lavori di ordinaria manutenzione;
- dalla sola committenza di tutti i lavori diversi dalla manutenzione ordinaria, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 4.1 “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie” lettera g);
- dalla detenzione e l’uso di armi e munizioni per i casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 4.2 “Limiti di copertura della garanzia Responsabilità civile della famiglia”, lettera f);
- dalla proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli e/o da natanti non soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione, inclusi i velocipedi e le biciclette;
- dalla proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6,50 mt;
- dalla proprietà, detenzione e utilizzo, ai sensi della vigente normativa in materia, di acceleratori di andatura, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo i monopattini.
La copertura vale inoltre per i danni:
- da incendio, esplosione e scoppio di veicoli e/o di natanti che si trovino in aree private non equiparate a uso pubblico a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 4.2 “Limiti di copertura della garanzia Responsabilità civile della famiglia”, lettera b);
- da fatto dei figli minori dell’Assicurato e/o dei minori a lui affidati con atto giudiziale, per l’azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per le somme che hanno pagato in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla vigente legislazione nonché l’azione di rivalsa da parte del fondo di garanzia per le vittime della strada o analogo organismo presente negli altri Paesi, per le somme che ha pagato per i danni causati dal veicolo e/o natante identificato ma non coperto da assicurazione obbligatoria a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 4.2 “Limiti di copertura della garanzia Responsabilità civile della famiglia”, lettera b);
- dalla responsabilità dell’Assicurato in qualità di trasportato di veicoli e/o di natanti, compresa l’azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per le somme che hanno pagato.
B) - Responsabilità civile della conduzione e dei danni da incendio per abitazioni non di proprietà
Sono coperti, relativamente alle abitazioni non di proprietà, i danni a terzi avvenuti in relazione alla conduzione delle stesse e i danni da incendio, esplosione, scoppio e implosione di cose dell’Assicurato, avvenuti anche in relazione ai fatti della vita privata accaduti nelle suddette abitazioni.
C) - Responsabilità civile per i genitori non affidatari di minori e per conto delle persone che li sorvegliano
È coperta la responsabilità, relativamente al fatto dei figli minori dell’Assicurato e/o al fatto dei minori a lui affidati con atto giudiziale, che deriva a parenti, affini, amici o conoscenti che occasionalmente e temporaneamente sorvegliano tali minori a titolo gratuito e di favore nonché la responsabilità, in caso di separazione legale o di divorzio, che deriva all’Assicurato in quanto genitore non affidatario di tali minori.
D) - Responsabilità civile di aeromodelli/aeromobili a uso ricreativo
Sono coperti, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 4.2 “Limiti di copertura della garanzia Responsabilità civile della famiglia”, lettera c), i danni a terzi avvenuti in relazione alla proprietà e utilizzo di mezzi aerei a pilotaggio remoto ma solo quelli non utilizzati per uso professionale. La garanzia è operante esclusivamente se sono rispettate le vigenti disposizioni di legge sull’utilizzo di tali mezzi.
E) - Proprietà da parte dell’Assicurato di Animali da compagnia ad eccezione di cani e cavalli
La copertura vale anche per i danni causati a terzi dagli Animali da compagnia di proprietà/custodia dell’Assicurato, ad eccezione di cani e cavalli e altri animali da sella, che abbiano come conseguenza:
- morte o lesioni personali di xxxxx;
- morte o lesioni di altri animali;
- danneggiamenti materiali a cose.
F) - Custodia da parte dell’Assicurato di Animali da compagnia di terzi (inclusi cani e cavalli)
La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità dell’Assicurato che custodisca temporaneamente, occasionalmente e a titolo gratuito e di favore, Animali da compagnia, cavalli e/o altri animali da sella di proprietà terzi sempreché ci sia il consenso del proprietario dell’animale.
G) - Custodia da parte di terzi di Animali da compagnia (esclusi cani e cavalli)
La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile di soggetti diversi dall’Assicurato, compreso il lavoratore domestico, che custodisce l’Animale da compagnia di proprietà dell’Assicurato temporaneamente, occasionalmente e a titolo gratuito e di favore, sempreché ci sia il consenso dell’Assicurato stesso.
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La copertura vale anche per la responsabilità civile del pet sitter per i danni che l’Animale domestico di proprietà dell’Assicurato possa causare a terzi mentre si trova sotto la sua custodia.
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Art. 2.2.2 - Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari (Valido per le Soluzioni “Plus”, “Premium” e “Top”)
A) - Infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari iscritti INAIL
Sono coperti gli infortuni subiti dai collaboratori, anche occasionali, ai servizi domestici e/o familiari nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell’Assicurato, anche se sono causati direttamente o indirettamente da Evento Cyber. Questa garanzia è operante solo se sono rispettati gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e le altre disposizioni di legge sul lavoro e copre pure le eventuali azioni di regresso e di surroga dell’INAIL.
B) - Infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari non iscritti INAIL
Sono considerati terzi, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 3.4 “Persone non considerate terzi”, lettera d), i collaboratori, anche occasionali, addetti ai servizi domestici e/o familiari per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell’Assicurato, anche se sono causati direttamente o indirettamente da Evento Cyber. Questa garanzia è operante solo se sono rispettate le disposizioni di legge sul lavoro.
Art. 2.2.3 - Responsabilità civile dei minori sui social network (Valido per le Soluzioni “Premium” e “Top”)
E’ coperta la responsabilità , ai sensi della normativa sulla privacy di cui alla vigente legislazione italiana, per fatto dei figli minori dell’Assicurato e/o dei minori a lui affidati con atto giudiziale, per i danni a terzi di immagine, alla vita di relazione e alla reputazione, determinati dalla pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e/o filmati di soggetti senza il consenso degli stessi e/o senza il consenso fornito dagli esercenti la potestà genitoriale o dai soggetti a loro equiparati.
Art. 2.3 - Le garanzie aggiuntive
Le seguenti garanzie aggiuntive possono essere scelte con il pagamento di un premio aggiuntivo e sono operanti solo se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 2.3.1 - Responsabilità civile della proprietà dei cani
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 4.1 “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettera i) l’Impresa tiene indenne l’Assicurato nella sua qualità di proprietario di cani, per i danni causati a terzi dall’animale, che abbiano come conseguenza:
- morte o lesioni personali di xxxxx;
- morte o lesioni di altri animali;
- danneggiamenti materiali a cose.
La garanzia è operante, entro il limite indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, anche nel caso in cui si tratti di un cane la cui razza, corrisponda ad una delle seguenti:
American Staffordshire terrier, bull terrier, bulldog americano, cane da pastore del Caucaso, cane da pastore dell’Anatolia, cane da pastore dell’Asia centrale, cane da pastore di Ciarplanina, cane da Sierra di Estrela, Dobermann, dogo argentino, dogo canario, fila brasileiro, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa mallorquin, perro dogo mallorquin, pit xxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx.
La garanzia vale inoltre per:
- la morte e le lesioni personali causate dal cane/i ai figli dell’Assicurato minori di 14 anni, o ai minori di 14 anni affidati con atto giudiziale; questi soggetti sono considerati terzi, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 3.4 “Persone non considerate terzi” lettera a);
- la morte e le lesioni personali causate dal cane/i alla persona che lo custodisce temporaneamente ed occasionalmente a titolo gratuito e di favore, compreso il lavoratore domestico durante lo svolgimento delle proprie mansioni, sempreché l’Assicurato sia civilmente responsabile.
In tale ipotesi sono considerati terzi, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 3.4 “Persone non considerate terzi” lettera a), anche i genitori e i figli dell’Assicurato e del coniuge o del convivente more uxorio o del partner di unione civile sempreché non siano con lui né residenti né conviventi nella stessa abitazione.
La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile della persona diversa dall’Assicurato, compreso il lavoratore domestico, che custodisce il cane dell’Assicurato temporaneamente e occasionalmente a titolo gratuito e di favore, con il consenso dell’Assicurato stesso.
La garanzia copre anche la responsabilità civile del pet sitter per i danni che il cane di proprietà dell’Assicurato possa causare a terzi mentre si trova sotto la sua custodia.
Art. 2.3.2 - Responsabilità civile della proprietà dei cavalli e degli altri animali da sella
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 4.1 “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie” lettera i), la copertura vale per danni a terzi avvenuti in relazione alla proprietà di cavalli o altri animali da sella.
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La garanzia vale anche per i soggetti che, con il consenso dell’Assicurato proprietario dell’animale, si servano o custodiscano l’animale a titolo gratuito e di favore.
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Art. 2.3.3 - Responsabilità civile attività di affittacamere/bed and breakfast
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 4.1 “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettera a), la copertura vale per i danni a terzi avvenuti in relazione allo svolgimento dell’attività di affittacamere o bed and breakfast, ancorché l’Assicurato si avvalga di piattaforme internet, dedicate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, AirBnB, xxxxxxx.xxx, etc.
Sono in copertura i danni derivanti dai servizi di alloggio, compresa la fornitura della biancheria, la pulizia delle stanze e/o la somministrazione della prima colazione.
La copertura opera a condizione che l’attività sia:
- svolta in forma non imprenditoriale;
- esercitata avvalendosi della normale organizzazione familiare;
- praticata all’interno di locali di abitazione, sempreché costituiscano la dimora abituale dell’Assicurato, in stanze coesistenti e intercomunicanti con l’abitazione stessa ed il numero complessivo dei posti letto non deve essere superiore a 6;
- conforme alle disposizioni regionali vigenti e alle successive modifiche e integrazioni.
Art. 2.3.4 - Garanzia Assistenza
Le garanzie di assistenza sono prestate dall’Impresa tramite la centrale operativa di AWP P&C S.A., rappresentanza generale per l’Italia (di seguito AWP P&C) - in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno - che ha il compito di gestire il contatto telefonico con l’Assicurato, di organizzare ed erogare le prestazioni nei limiti di quanto riportato di seguito.
Le prestazioni di assistenza sono prestate sempre a favore dell’Assicurato e sono operanti entro le Somme assicurate di seguito riportate.
Le prestazioni non sono sostitutive o alternative al servizio pubblico di pronto intervento al quale spetta il compito di gestire le emergenze.
A. ASSISTENZA CYBER PROTECTION
La copertura Cyber Protection, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo 6.6 “Obblighi specifici per le garanzie di Assistenza Cyber Protection”, fornisce all’Assicurato le seguenti prestazioni di Assistenza tramite la Centrale Operativa:
A1) Protezione per Shopping Online
A2) Xxxxx alla E-Reputation (identità digitale) e Protezione da Cyber Bullismo A3) Protezione Legale per Cyber Risk
A4) Assistenza per Recupero dati
Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.
A1) Protezione per Shopping Online
La copertura assicurativa opera per gli acquisti online per i quali il venditore online ha la sua sede legale nell’ambito dell’Unione Europea (EU), Norvegia, Islanda o Liechtenstein.
La copertura assicurativa, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo 4.5 “Limiti di copertura per le garanzie di Assistenza Cyber Protection”, opera in caso di acquisti “online via Internet” di beni per uso personale dell’Assicurato, nuovi o rigenerati e copre gli eventi di seguito descritti.
a) Mancata consegna dei beni acquistati:
- i beni acquistati non siano stati consegnati, o siano stati consegnati in parte, ovvero quando i beni non siano stati ricevuti nella loro interezza entro 2 settimane dalla data concordata di consegna;
- l’Assicurato abbia contattato il venditore online chiedendo la consegna entro un periodo di ulteriori 2 settimane (l’assicurato deve fornire la prova scritta, email, fax – atta a provare di aver contattato il venditore online);
- il venditore non adempia entro i termini la sua obbligazione.
b) Consegna di beni difettosi e danneggiati:
- i beni consegnati siano difettosi o danneggiati, vale a dire quelli che:
- l’Assicurato abbia già esercitato i suoi diritti legali o contrattuali ed i diritti di garanzia legale;
- il venditore non abbia adempiuto alle sue obbligazioni nei termini previsti ovvero, ad esempio, non si sia attivato, entro i termini previsti per l’attivazione, seguendo la procedura di reclamo del venditore online o dei diritti del consumatore.
c) Xxxxxxx o danno ai beni nella fase di restituzione
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La copertura assicurativa opera se, nell’esercizio del diritto dell’Assicurato alla restituzione dei beni acquistati online, gli stessi siano persi o danneggiati in questa fase e il venditore/venditore online o la compagnia di spedizione rifiuti di rimborsare il prezzo di acquisto, senza alcuna motivazione legale.
x) Xxxxxxx di rimborso del prezzo di acquisto in caso di giustificata restituzione
La copertura assicurativa opera se l’assicurato eserciti il suo diritto di restituzione dei beni e il venditore rifiuti di rimborsare il prezzo di acquisto pagato, senza alcuna motivazione legale.
La copertura assicurativa opera esclusivamente nei limiti di attività e responsabilità previsti dall’assicuratore e alle condizioni sopra riportate.
In relazione agli eventi sopra descritti, la Centrale Operativa fornisce le prestazioni di seguito disciplinate.
1) Servizio di assistenza per supportare l’Assicurato a recuperare le perdite subite
Vengono fornite informazioni e supporto su come risolvere la vertenza con il venditore online.
2) Identificazione delle perdite (incluse consegna e costi di restituzione) se il venditore online non soddisfi la richiesta di rimborso dell’Assicurato
È prevista una compensazione pecuniaria per gli oggetti acquistati/venduti e il rimborso dei costi di consegna/restituzione. Le prestazioni rese per la “Protezione per Shopping Online” sono limitate ad un totale di tre eventi e/o ad un massimo di Euro 500 di capitale nel periodo di copertura.
A2) Xxxxx alla E-Reputation (identità digitale) e protezione da Cyber Bullismo
La copertura assicurativa garantisce, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo 4.5 “Limiti di copertura per le garanzie di Assistenza Cyber Protection”, la cancellazione e/o il blocco dei dati che danneggiano l’identità digitale dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare o che vengono utilizzati per reati di Cyber Bullismo, come di seguito descritto. La copertura assicurativa viene fornita per tutti i siti Web, in relazione agli eventi di seguito descritti.
a) Xxxxx alla E-Reputation (identità digitale)
- la diffamazione (falsa dichiarazione pubblica) e le offese svolte, espresse tramite foto, scritture, video e/o tramite dichiarazioni pubblicate su blog, forum, social network o presenti sui siti Web;
- le informazioni private pubblicate senza l’autorizzazione e/o il consenso o illegalmente su blog, forum, social network o siti Web (incluse ma non limitate a: foto, video, indirizzo, numero di telefono e altro).
b) Cyber Bullismo
- il danneggiamento o lo stalking su blog, forum o tramite social media in modo ripetuto e deliberato. La presente copertura costituisce per l’Impresa una obbligazione di mezzi e non di risultato.
La Centrale Operativa si impegna pertanto a mettere in atto tutte le misure e gli strumenti necessari al fine del raggiungimento del risultato, senza che questo possa essere sempre garantito.
In relazione agli eventi sopra descritti, la Centrale Operativa fornisce le prestazioni di seguito disciplinate.
1) Assistenza tecnica “online” per il supporto di primo livello
La Centrale Operativa garantisce il contatto con un team di esperti “online” per fornire una disamina e una possibile soluzione e indica i possibili rimedi alle conseguenze derivanti da un danno alla reputazione online e/o da Cyber-Bullismo;
2) Richiesta di cancellazione delle informazioni in accordo col gestore del sito Web coinvolto o con la piattaforma di Social Media
All’Assicurato sarà fornito un contatto con l’esperto di Digital Risk che lo aiuterà ad ottenere la cancellazione e/o blocco dei dati pubblicati e rilevati e che compromettono l’identità digitale e la privacy dell’Assicurato;
3) Fornitura di un sistema di monitoraggio online che identificherà le informazioni sull’Assicurato, disponibili al pubblico e su dark web
Il monitoraggio consiste nel controllo effettuato sui dati web dell’Assicurato e/o dei familiari (identità e dati finanziari che sono già registrati online ovunque).
Il sistema di monitoraggio eseguirà la scansione di siti Web incluso le segnalazioni di violazioni dei dati e avviserà l’Assicurato tramite e-mail o SMS se sono stati identificati eventuali rischi. Questo servizio sarà disponibile dalla data di denuncia del Sinistro per un periodo di 6 mesi.
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A3) Protezione Legale Cyber Risk
Tramite la Centrale Operativa l’Assicurato può usufruire di una prima consulenza telefonica e/o tramite e-mail per l’Assicurato in relazione a problemi legali direttamente connessi al Cyber Risk (es. in tema di acquisti, transazioni bancarie, pagamenti, reputazione online) e per i quali è applicabile la legge nazionale.
La copertura opera in caso di una perdita o danno verificatosi e/o scoperto dall’Assicurato durante il periodo di validità della copertura. Per scoperta si intende il momento in cui l’Assicurato acquisisce per la prima volta la conoscenza dell’evento che determina la perdita e/o il danno.
All’Assicurato viene fornito un numero telefonico e un indirizzo email per un accesso facile e rapido ad una prima consulenza data da un legale abilitato nel paese di residenza dell’Assicurato.
Le prestazioni indicate vengono fornite a condizione che sia l’evento che ha determinato il contatto sia la stessa sessione di consulenza avvengano entro i termini di polizza.
La copertura assicurativa, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo 4.5 “Limiti di copertura per le garanzie di Assistenza Cyber Protection”, copre i costi a copertura della prima consulenza fino ad un importo pari a Euro 200 e per un massimo di tre eventi nel periodo di validità della copertura.
A4) Assistenza per Recupero Dati 1) Recupero dati informatici
Questa prestazione è valida per i supporti informatici di proprietà dell’Assicurato di seguito descritti:
- hard disk standard e SSD non raid e di sistema operativo microsoft, unix, linux e mac (non server);
- flash/stick memory presenti solo all’interno di laptop (computer portatili);
- attrezzatura digitale cine/foto/ottica destinata a uso domestico e privato, comprese le relative memory card portatili.
Se si verifica l’impossibilità, indipendentemente dalla causa, di accedere ai propri dati informatici posti sui supporti informatici sopra indicati, la centrale operativa organizza - in orario diurno feriale ed entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta salvo casi di particolare complessità gestibili con una tempistica più lunga - il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in data recovery, con le seguenti modalità:
- organizzazione del contatto tra l’Assicurato e lo specialista;
- organizzazione della presa in consegna presso l’abitazione dell’Assicurato del supporto danneggiato, da parte di un corriere, per il recapito presso lo specialista;
- organizzazione del recapito presso l’Assicurato, da parte di un corriere, del supporto danneggiato e dei dati recuperati su altro supporto o con altra modalità concordata con l’Assicurato.
Date le specificità altamente tecnologiche della prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati, lo specialista incaricato rilascia all’Assicurato una dichiarazione di servizio per attestare l’attività professionale che ha svolto. Questa prestazione è operante anche se l’impossibilità di accedere ai dati informatici è causata da virus informatici o da attacchi informatici effettuati da soggetti terzi. Sono a carico della centrale operativa le spese dell’intervento, compresi i costi riferiti alle attività di ritiro, trasporto e riconsegna del supporto informatico, fino a un massimo di Euro 2.000 per evento e per periodo assicurativo.
2) Reperimento di specialisti informatici per recupero dati
La centrale operativa indica all’Assicurato lo specialista informatico in data recovery con essa convenzionato e, su richiesta dell’Assicurato, organizza - in orario diurno feriale ed entro un giorno lavorativo dalla richiesta - il contatto telefonico diretto. L’Assicurato può richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo con questo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro.
I costi della prestazione erogata dallo specialista sono a carico dell’Assicurato.
B. ASSISTENZA VETERINARIA
B1) Consulenza telefonica medico veterinaria
Il servizio medico veterinario della centrale operativa è in grado di fornire – in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta - informazioni e consigli medico veterinari generici come le vaccinazioni obbligatorie e/o consigliabili, profilassi, periodi di quarantena, vaccini per altri Paesi, reperimento di ambulatori veterinari, centri di cura e cliniche veterinarie. In caso di malattia improvvisa o di infortunio dell’animale, inoltre, la centrale operativa è in grado di segnalare centri medici veterinari per interventi particolari o complessi. Il servizio fornisce, su richiesta, risposte documentate inerenti a dosaggi, effetti collaterali, posologie e interazioni farmacologiche dei medicinali da somministrare all’animale.
B2) - Help-line
La centrale operativa è in grado di fornire telefonicamente indirizzi e numeri telefonici di:
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n negozi specializzati e selezionati per la toilettatura, l’acquisto di cibo, gadgets e di attrezzature particolari per l’animale da compagnia;
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n principali scuole e campi di addestramento per cani; n punti di acquisto e vendita di animali da compagnia. Il servizio è erogato entro 24 ore dalla richiesta.
B3) - Informazioni legali
La centrale operativa è in grado di fornire - in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta - un servizio gratuito di informazioni legali telefoniche di prima necessità e di organizzare un appuntamento telefonico con un esperto per ottenere informazioni e chiarimenti su leggi e normative relative a fatti e situazioni inerenti la proprietà di animali.
B4) Emergenze, rimborso trasporto veterinario
In caso di infortunio o malattia grave e improvvisa dell’animale assicurato, la centrale operativa tiene a carico i costi sostenuti dall’Assicurato per trasportare l’animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria se avvenuta: n nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, dalle ore 21 alle ore
7.30 dei giorni feriali e 24 ore su 24 nei giorni festivi;
n negli altri Paesi dell’Unione Europea, senza limitazioni di orari.
Questa prestazione è:
n subordinata alla presentazione di documentazione veterinaria per dimostrare la necessità e l’urgenza del trasporto;
n rimborsabile fino a un massimo di Euro 100 per evento e per periodo assicurativo.
B5) Emergenze, rimborso visita veterinaria
In caso di infortunio o malattia grave e improvvisa dell’animale assicurato, la centrale operativa tiene a carico i costi sostenuti dall’Assicurato per la visita veterinaria dell’animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria se avvenuta:
n nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, dalle ore 21 alle ore
7.30 dei giorni feriali e 24 ore su 24 nei giorni festivi;
n negli altri Paesi dell’Unione Europea, senza limitazioni di orari.
Questa prestazione è:
n subordinata alla presentazione di documentazione veterinaria per dimostrare la necessità e l’urgenza della visita;
n rimborsabile fino a un massimo di Euro 150 per evento e per periodo assicurativo.
B6) Smarrimento, trasmissione messaggi urgenti
Nel caso di furto e/o smarrimento dell’animale assicurato, se l'Assicurato vuole effettuare delle comunicazioni urgenti alle autorità preposte e/o ai canili municipali più vicini, la centrale operativa effettua – nel più breve tempo possibile - fino a 4 telefonate nell'arco delle 4 ore successive per comunicare il messaggio ai destinatari indicati dall'Assicurato. Se i soggetti destinatari non sono reperibili, la centrale operativa avvisa l’Assicurato assolvendo in tal modo la sua prestazione. Questa prestazione è valida nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.
B7) - Agenzia viaggi on line
Per l’Assicurato che non vuole separarsi dall’animale assicurato nel periodo delle vacanze, la centrale operativa, attraverso la propria banca dati, fornisce – in orario diurno feriale ed entro un giorno lavorativo dalla richiesta - informazioni sulla disponibilità di alberghi, campeggi e spiagge con libero accesso per cani e gatti. La centrale operativa, inoltre, può informare l’Assicurato delle normative che regolano il trasporto nazionale e internazionale dell’animale.
Se l’Assicurato vuole effettuare prenotazioni di biglietti aerei, treni, traghetti, alberghi o semplicemente conoscere le offerte last minute delle destinazioni turistiche di suo interesse, la centrale operativa lo mette in contatto – in orario diurno feriale ed entro un giorno lavorativo dalla richiesta - con un centro servizi primario operante nel settore del turismo, in grado di offrire i servizi richiesti a tariffe vantaggiose. I costi relativi ai biglietti, soggiorni, prenotazioni presso alberghi, prenotazioni viaggi last minute e non, sono a carico dell’Assicurato. L’Assicurato, inoltre, può usufruire, a pagamento, di un servizio accessorio di consegna dei titoli di viaggio, dei documenti di soggiorno e dei vouchers per gli alberghi.
C. ASSISTENZA PSICOLOGICA
Se l’Assicurato, a seguito di furto o tentato furto presso i locali di abitazione, vuole usufruire di un’assistenza psicologica per i traumi psicologici subiti, può chiedere alla centrale operativa di organizzare una o più sedute terapeutiche presso un centro medico o un professionista qualificato e convenzionati. Le sedute possono essere effettuate in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta.
Sono a carico della centrale operativa i costi di questa prestazione, fino a un massimo di Euro 300 per evento e per periodo assicurativo.
Art. 2.4 - Le precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive
Le seguenti precisazioni di copertura sono valide sia per le garanzie base, sia per le garanzie aggiuntive.
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Art. 2.4.1 - Responsabilità civile inquinamento e interruzione attività
Sono coperti i danni a terzi che derivino da inquinamento improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo e/o da interruzioni o sospensioni di attività in genere.
Art. 2.4.2 - Azioni regresso e surroga INPS
Sono coperte le azioni di regresso e di surroga dall'INPS, così come indicato nell'art. 14 della Legge n. 222/84 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2.4.3 - Xxxxx subiti da cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo
A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.1. “Rischi esclusi per tutte le garanzie”, la copertura vale per i danni subiti dagli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici e/o i danni subiti dai veicoli e/o dai natanti.
Art. 2.4.4 - Danni all’arredamento
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 3.1. “Rischi esclusi per tutte le garanzie”, la copertura vale per i danni all’arredamento e/o ai complementi d’arredo che l’Assicurato abbia in consegna e custodia, in qualità di conduttore dei locali.
Sono comunque esclusi i danneggiamenti ai suddetti locali.
3. CHE COSA NON E' ASSICURATO
In questa sezione sono descritti i rischi esclusi (cose e persone escluse dalla copertura) e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti.
Art. 3.1 - Rischi esclusi per tutte le garanzie
In relazione a tutte le garanzie prestate, la copertura assicurativa non è operante per i danni a cose e/o animali che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo.
Art. 3.2 - Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile della proprietà dei cani
In relazione a questa garanzia, copertura assicurativa non è operante:
a) se il/i cane/i non è di proprietà dell’Assicurato;
b) per i danni ad altri animali, di proprietà dell’Assicurato;
c) se il cane/i viene utilizzato nell’ambito delle seguenti attività professionali:
n aziende di allevamento,
n negozi che vendono animali, canili/gatti,
n associazioni che si occupano di recupero, adozione e cura degli animali,
n Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Locale e Penitenziaria, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e Croce Rossa Italiana.
Qualora nel corso della copertura assicurativa il cane/i sia utilizzato nell’ambito di una delle attività professionali sopra elencate, la copertura assicurativa cessa con effetto immediato ai sensi dell’art. 1898 codice civile.
Art. 3.3 - Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile di affittacamere/bed and breakfast
In relazione a tale garanzia, la copertura assicurativa non è operante:
- per i danni alle cose portate dai clienti;
- qualora l’attività sia svolta in forma imprenditoriale.
Art. 3.4 - Persone non considerate terzi (Valido per tutte le garanzie ad eccezione della garanzia “Infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari iscritti INAIL)
Non sono considerati terzi e dunque la garanzia non opera per i danni ad essi cagionati:
a) il coniuge, il partner dell’unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, i minori affidati con atto giudiziale di tutti i soggetti assicurati, nonché – se con loro residenti nella stessa abitazione - le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela;
b) quando i soggetti assicurati non sono una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che sono con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
c) quando i soggetti assicurati non sono una persona fisica, le Società qualificabili come controllanti, controllate o collegate (come indicato nell’art. 2359 codice civile e successive modifiche e integrazioni) nonché il rispettivo amministratore, il legale rappresentante e le persone che sono con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
d) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con i soggetti assicurati, hanno subito il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche occasionale, allo svolgimento dei servizi domestici e/o familiari, sempreché svolta con carattere di professionalità.
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Per i danni a cose da fuoriuscita di liquidi, rigurgito di fognature, incendio, esplosione, scoppio e implosione, sono considerati terzi i genitori e i figli, se non sono residenti con i soggetti assicurati e abitino in unità immobiliari distinte.
Infine, a parziale deroga di quanto disciplinato alla lettera d) si precisa che, limitatamente a morte, lesioni gravi o gravissime, come disciplinato dall’art. 583 codice penale, sono considerati terzi i soggetti che occasionalmente aiutino o supportino l’Assicurato nello svolgimento delle attività domestiche, purché a titolo gratuito e/o di favore.
4. LIMITI DI COPERTURA
In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.
La copertura assicurativa è prestata con l’applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 4.1 - Limiti di copertura validi per tutte le garanzie
In relazione a tutte le garanzie prestate, la copertura assicurativa non è operante per i danni:
a) che derivino dallo svolgimento da parte dell’Assicurato di qualsiasi attività professionale ossia quella svolta in modo continuativo, abituale e remunerativo;
b) che derivino da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
c) che derivino da detenzione o utilizzo di esplosivi;
d) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente all’asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto e/o all’emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
e) di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
f) punitivi di qualunque natura;
g) che derivino da lavori diversi dalla manutenzione ordinaria;
h) che derivino da inquinamento non improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo;
i) che derivino dalla proprietà di cani, cavalli e altri animali da sella e/o animali non domestici;
j) di furto.
Art. 4.2 - Limiti di copertura della garanzia Responsabilità civile della famiglia
In relazione alla garanzia di cui all’articolo 2.2.1 “Responsabilità civile della famiglia”, la copertura non è operante per i danni che derivino:
a) dalla proprietà di fabbricati;
b) dalla proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli e natanti a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione;
c) che derivino dalla proprietà, detenzione e utilizzo a titolo professionale di aeromobili/aeromodelli a pilotaggio remoto che abbiano caratteristiche differenti da quelle indicate all’articolo 2.2.1 lettera D) - Responsabilità civile di aeromodelli/aeromobili a uso ricreativo;
d) che derivino dalla proprietà, detenzione e utilizzo di apparecchi soggetti al D.P.R. 9 luglio 2010 n. 133 e successive modifiche e integrazioni (i cosiddetti mezzi con motore utilizzati per il volo da diporto o sportivo e i mezzi privi di motore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, deltaplani, parapendii);
e) che derivino dall’esercizio della caccia;
f) che derivino dalla detenzione e l’uso di armi e munizioni;
g) che derivino dalla pratica di sport a livello professionistico;
h) relativamente a quanto disciplinato all’articolo 2.2.1 lettera C) “Responsabilità civile per i genitori non affidatari di minori e per conto delle persone che li sorvegliano”, causati dai minori a coloro che li sorvegliano;
i) relativamente a quanto disciplinato all’articolo 2.2.1 lettera D) - Responsabilità civile di aeromodelli/aeromobili a uso ricreativo, subiti da tali mezzi aerei a pilotaggio remoto di proprietà dell’Assicurato.
Art. 4.3 - Limiti di copertura della garanzia Responsabilità civile della proprietà dei cani
La copertura assicurativa non è operante per i danni:
- causati dall’utilizzo del cane/i in attività proibite dalla legge;
- derivanti dall’esercizio della caccia;
- causati dal cane/i in occasione di Ricovero o Day Hospital presso cliniche e/o ambulatori veterinari;
- causati dal cane/i mentre alloggia temporaneamente presso pensioni per animali;
- causati da atti dolosi dell’Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere a norma di legge.
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Art. 4.3 bis - Limiti di copertura della garanzia “Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari” (Valido per le Soluzioni “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia di cui all’articolo 2.2.3 “Responsabilità civile infortuni subiti dai collaboratori domestici/familiari”, la copertura non è operante per i danni riconducibili, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente a malattie professionali.
Art. 4.4 - Limiti di copertura per la garanzia Assistenza
In relazione a tutte le garanzie di assistenza prestate, sono escluse le prestazioni causate e/o derivate da:
a) inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
nonché le prestazioni richieste in conseguenza:
- di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- di insurrezione, occupazione militare e invasione;
- di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- di bradisismo, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.
Art. 4.5 - Limiti di copertura per le garanzie di Assistenza Cyber Protection
Limiti validi per tutte le voci di garanzia
La copertura non copre:
- qualsiasi sinistro che sia conseguenza di un evento avvenuto al di fuori del periodo di copertura;
- quando, al momento dell’acquisto della polizza, l’Assicurato sia a conoscenza di qualunque fatto che possa dare origine a un sinistro;
- la colpa grave che causi un sinistro, intendendosi per colpa grave la consapevole e volontaria inosservanza da parte dell’Assicurato o da chi utilizzi il prodotto assicurato dell’ordinaria diligenza richiesta;
- qualsiasi atto illegale compiuto dall’Assicurato o qualsiasi infrazione di divieti o regolamenti governativi;
- le prestazioni nei confronti di un familiare se vietato da qualsiasi legge o regolamento. Non è prevista in questo caso alcuna prestazione o indennizzo alternativo;
- la perdita o smarrimento di ogni genere;
- qualsiasi danno causato da eventi esterni come incendi, inondazioni, fulmini e esplosioni;
- i danni causati o derivanti da:
a. una forza elettromagnetica, causata dall’uomo o innescata naturalmente;
b. reazioni nucleari o contaminazioni da armi nucleari;
c. radioattività;
d. infiltrazioni, inquinamento o contaminazione;
e. danni causati da guerre, invasioni, rivoluzioni;
f. catastrofi naturali.
Limiti specifici per la voce di garanzia “Protezione per Shopping Online”
La copertura assicurativa non opera in caso di acquisto di:
- terreni e edifici;
- aerei, veicoli a motore, natanti;
- beni deperibili (es. cibo);
- piante e animali;
- servizi;
- diritti di autore;
- contratti per la fornitura di elettricità e gas;
- beni illegali;
- prodotti non destinati ad essere venduti nel paese di residenza e beni di Grey Market;
- attrezzatura venduta “vista e piaciuta” per la quale l’Assicurato si assume la responsabilità di eventi preesistenti;
- un prodotto o gruppo di prodotti venduto come lotto o gruppo di prodotti all’interno di un listino;
- prodotti usati (e non rigenerati) al momento dell’acquisto;
- trasporto o spese di spedizione non autorizzate;
- prodotti le cui misure di sicurezza siano state rimosse, aggirate, disabilitate o alterate;
- qualsiasi bene derivante da un acquisto non sottoposto a IVA;
- qualsiasi bene derivante da uno scambio o da una vendita all’asta;
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- transazioni di capitale non assicurate; transazioni a scopo speculativo e scommesse;
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- contratti di gioco o scommesse;
- transazioni a termine o a fini speculativi;
- strumenti finanziari, anche in forma scritturale come garanzia, e ogni altra forma di investimento finanziario.
La copertura assicurativa inoltre non opera in caso di:
- guasto dovuto a colpa o difetti dei materiali e del prodotto. Questi difetti dovrebbero rientrare nell’ambito di copertura della garanzia del produttore e/o dei diritti legali dell’Assicurato;
- guasto dovuto a colpa in fase di progetto, di produzione o altro in relazione alla sicurezza del prodotto assicurato;
- costi e perdite derivanti dall’incapacità di utilizzo del prodotto assicurato, ad es. noleggio di un bene sostitutivo
- qualsiasi importo recuperabile da una compagnia di spedizione o dal venditore online;
- qualsiasi importo recuperabile da altre polizze assicurative;
- qualsiasi caso non coperto dalle polizze di assicurazione del venditore online;
- eventi previsti nei “Limiti validi per tutte le voci di garanzia”.
Limiti specifici per la voce di garanzia “Xxxxx alla E-Reputation (identità digitale) e protezione da Cyber Bullismo”
La copertura assicurativa non opera in caso di:
- cyber bullismo o danno alla E-Reputation causato da una pubblicazione di materiale da parte di un familiare o altra persona che normalmente risiede con l’Assicurato;
- cyber bullismo già iniziato o danno alla E-Reputation causato da una pubblicazione di materiale precedente all’inizio del periodo di assicurazione;
- danno reputazionale causato da una pubblicazione di materiale conforme ai fatti;
- danno reputazionale correlato all’attività professionale del beneficiario dell’assicurazione;
- danno reputazionale dovuto alla registrazione a siti Web che hanno lo scopo di promuovere la violenza, contenuti pornografici, discriminatori o che non rispettino i diritti umani e civili;
- cyber bullismo o danno reputazionale causato da comunicazione scambiata tramite e-mail e/o chat istantanea in cui i contenuti non sono pubblicamente disponibili;
- cyber bullismo o danno reputazionale causato all’interno di chat room private, gruppi di notizie o altre aree protette da accessi non autorizzati;
- danno reputazionale a persona che è sufficientemente conosciuta o famosa, la cui vita e il cui comportamento sono al centro dell’interesse e del controllo pubblico;
- danno reputazionale a persona che risulti azionista di società con una partecipazione superiore al 5% e/o Amministratori di:
- società di persone,
- enti di beneficenza,
- società con un fatturato superiore a 200 milioni di euro o con un bilancio superiore a 2 miliardi di euro.
Limiti specifici per la voce di garanzia Protezione Legale Cyber Risk
La copertura assicurativa non include:
- la consulenza legale successiva alla prima;
- le spese legali assunte senza previa autorizzazione da parte dell’Impresa di Assicurazioni o rivolgendosi ad un consulente esterno;
- i costi sostenuti nella prosecuzione della vertenza (costi associati a cause legali);
- eventi previsti nei “Limiti validi per tutte le voci di garanzia”.
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA
Art. 5.1 - Validità territoriale per tutte le garanzie (ad eccezione della garanzia Assistenza)
La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo ma, per i Sinistri avvenuti in U.S.A., Canada e Messico, è prestata
applicando lo specifico Limite di indennizzo.
Art. 5.1bis - Validità territoriale della garanzia Assistenza
Le prestazioni di cui alla garanzia Assistenza, sono valide nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.
Le prestazioni di cui all’articolo 2.3.4, lettere B4) Emergenze, rimborso trasporto veterinario e B5) Emergenze, rimborso visita veterinaria, sono valide nei Paesi dell’Unione Europea.
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6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO
In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l’erogazione dell’Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro.
Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del “Regolamento Allianz Ultra”, richiamato all’articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza di una edizione successiva alla presente.
Art. 6.1 - Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare l’Impresa, anche mediante il numero verde Allianz 000.00.00.00 o 00 00000000 dall'estero, o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l’ora e le circostanze dell’evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa.
L’inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato sono tenuti altresì a:
n informare immediatamente l’Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L’Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato;
n astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell’Impresa.
Art. 6.2 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso, in base a quanto previsto dall’art. 1917 codice civile.
L’Impresa non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici se non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende e delle spese di giustizia penale.
Art. 6.3 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 codice civile.
Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l’Assicurato può chiedere l’intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l’Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta all’Impresa, la stessa provvede al pagamento dell’Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.
OBBLIGHI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA
Art. 6.4 - Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare telefonicamente la centrale operativa tramite il:
n numero verde 800/686868 dall’Italia;
n numero 02/26609133 anteponendo, per chiamate dall’estero, i prefissi necessari.
L’Assicurato è tenuto a comunicare:
n il tipo di assistenza che vuole richiedere;
n il proprio nominativo;
n il numero della copertura assicurativa;
n l’indirizzo e il luogo da cui chiama;
n il recapito telefonico;
n l’ubicazione dell’abitazione, se è necessaria in relazione alla prestazione che vuole richiedere.
Art. 6.5 - Spese sostenute dall’Assicurato
Se l’Assicurato non può usufruire di una o più prestazioni, la centrale operativa non è tenuta a fornire Indennizzi, rimborsi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione, salvo il caso di autorizzazione preventiva della centrale operativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla centrale operativa, non possono essere rimborsate.
La richiesta del rimborso delle spese sostenute e autorizzate deve essere inviata, insieme ai documenti giustificativi in originale, a:
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AWP P&C S.A. rappresentanza generale per l’Italia Ufficio liquidazione sinistri assistenza
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Casella postale 302
Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX)
L’Assicurato, inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, è tenuto a:
n farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ottenere il rimborso;
n trasmettere, insieme ai documenti giustificativi, il codice IBAN del conto corrente sul quale vuole ricevere il bonifico.
Art. 6.5bis - Limitazioni di responsabilità
La centrale operativa non può essere ritenuta responsabile di:
n ritardi conseguenti a un proprio mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
n errori dovuti a inesatte comunicazioni/informazioni ricevute dall'Assicurato.
Art. 6.6 - Obblighi specifici per le garanzie di Assistenza Cyber Protection
Obblighi specifici per la voce di garanzia “Protezione per Shopping Online”
la Centrale Operativa può richiedere al Contraente e/o all’Assicurato la seguente documentazione integrativa:
- copia della ricevuta di acquisto relativa al bene, oggetto del Sinistro;
- documentazione comprovante il (prova del) mancato rimborso da parte del venditore online.
Obblighi specifici per la voce di garanzia “Xxxxx alla E-Reputation (identità digitale) e protezione da Cyber Bullismo”
Ai fini della validità della copertura, l’Assicurato ha l’obbligo di registrarsi al sistema di monitoraggio online, indicato dalla Centrale Operativa e fornire le informazioni necessarie richieste per poter beneficiare di questo servizio. Inoltre, prima del verificarsi dell’evento assicurato, l’Assicurato ha l’obbligo di non diffondere la propria password e codici di accesso. Le password, i codici di accesso e le informazioni confidenziali sono e devono rimanere confidenziali e conosciuti solo dall’Assicurato. L’utente non deve divulgare password, codici di accesso e informazioni analogamente riservate a terzi e/o password di archivio, codici di accesso e informazioni riservate al pubblico.
Obblighi specifici dell’Assicurato dopo il verificarsi dell’evento
1. Il Contraente o l’Assicurato dovrà fornire un collegamento URL / schermata e quant’altro sia riferibile all’evento.
2. Quando si registra e si utilizza il servizio di monitoraggio online:
a) L’utente deve avere almeno diciotto anni.
b) L’assicurato deve seguire le regole sulla protezione dei dati.
3. Quando si registra e si utilizza il servizio di monitoraggio online per un membro della famiglia:
a) L’utente deve avere almeno diciotto anni;
b) L’Assicurato deve attenersi alle norme sulla protezione dei dati;
c) Il familiare deve autorizzare l’Assicurato ad agire per suo conto e ad utilizzare i propri dati;
d) Accettando di utilizzare il servizio, il Familiare accetterà i presenti Termini e Condizioni;
e) L’Assicurato non ha nessun diritto di accesso alle informazioni relative al servizio di monitoraggio per conto del familiare.
Obblighi specifici per la voce di garanzia Protezione Legale Cyber Risk
1. Obbligo di notifica dell’evento: l’Assicurato, per poter usufruire della copertura assicurativa, deve dare tempestivo avviso alla Centrale Operativa;
2. dovere di ridurre il rischio di perdita: l’Assicurato deve fare il possibile per ridurre la perdita in caso si verifichi un evento assicurato;
3. completa trasparenza durante il supporto legale: l’Assicurato deve trasmettere alla Centrale Operativa tutti i documenti e le informazioni relative all’evento. In caso di dichiarazioni false o incomplete, l’Assicurato sarà responsabile di ogni conseguenza legale e non potrà più usufruire del servizio.
7. PREMIO
Art. 7.1 - Pagamento del Premio
Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. È possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale e semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
Il Premio può essere pagato tramite:
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1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Nel caso di frazionamento mensile, il Premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito, secondo le seguenti modalità:
n Procedura SDD
Per la prima rata di Premio valgono le modalità sopra indicate.
Dalla seconda rata in poi, il Premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l’Impresa ad addebitare i Premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi vengono comunicati all’Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.
n Addebito su carta di credito
Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l’Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.
Il Premio è comprensivo delle imposte.
Art. 7.2 - Adeguamento automatico annuale (Valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
I Massimali, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente.
Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 7.3 - Riduzione di Premio per durata poliennale (Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa)
La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio è stato determinato, secondo quanto previsto dall’art. 1899 codice civile, in misura ridotta, indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di copertura nell’ipotesi in cui avesse durata annuale. Ferma la riduzione per poliennalità, si precisa che il Premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dell’adeguamento di cui all’articolo 7.2 “Adeguamento automatico annuale”, qualora richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 7.4 - Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro
Nell’ipotesi in cui l’Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro previsto all’articolo 8.4 “Recesso in caso di Sinistro” l’Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.
Art. 7.5 - Pagamento del Premio in una sola volta (Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e in caso di pagamento del Premio in una sola volta)
La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 8.1a “Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio”, è stato pagato in una sola volta e si riferisce all’intera durata della copertura assicurativa indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. La copertura assicurativa, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 8.2b “Tacito rinnovo”, non verrà tacitamente rinnovata e pertanto. cesserà alla sua naturale scadenza, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall’art. 1901 codice civile.
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO
Art. 8.1a - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio (Valido nel caso di frazionamento diverso da mensile)
La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno successivo a quello del pagamento.
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I Premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all’Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, la copertura assicurativa, a parziale deroga della disciplina dell’art.1901 codice civile, resta sospesa a partire dal 31° giorno decorrente dalla scadenza e riprende vigore dal giorno successivo a quello del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 codice civile.
Art. 8.1b - Decorrenza della copertura asicurativa e pagamento del Premio (Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile)
La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno successivo a quello del pagamento.
Qualora sia stata concordata la domiciliazione mensile dei pagamenti mediante addebito in conto corrente o su carta di credito, la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito il Contraente è tenuto a darne immediato avviso all’Impresa.
Il Premio è dovuto per l’intera annualità e pertanto, in caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l’importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.
Diversamente la copertura assicurativa resta sospesa:
a) a partire dal 31° giorno decorrente dalla scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
b) dal giorno seguente alla prima scadenza mensile successiva all’omesso avviso del Contraente, in tutti i casi di variazione o cessazione del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l’uso della carta di credito, salvo che l’addebito, in questo ultimo caso, venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.
In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dal giorno successivo a quello in cui il Contraente paga direttamente presso l’Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell’annualità; dalla scadenza dell’annualità assicurativa il rapporto contrattuale dovrà intendersi comunque risolto nei termini descritti dal “ Regolamento Allianz Ultra”, richiamato all’articolo 1.2.
Art. 8.2a - Tacito rinnovo (Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni)
La copertura assicurativa scade il giorno indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l’invio di lettera di disdetta da una delle parti comporta la revoca da parte dell’Impresa della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente
Art. 8.2b - Tacito rinnovo (Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni)
La copertura assicurativa scade il giorno indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.
Trattandosi di copertura poliennale qualora non sia stata prevista una riduzione di premio per poliennalità di cui all’art. 1899 codice civile, al solo Contraente è attribuita la facoltà di recedere anticipatamente alla scadenza di ogni annualità, inviando lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza annuale.
Art. 8.3 - Deroga al tacito rinnovo (Selezionabile, valida ed operante solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 8.2a o 8.2b “Tacito rinnovo”, la presente copertura assicurativa non verrà tacitamente rinnovata alla sua naturale scadenza e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall’art. 1901 codice civile.
Art. 8.4 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa ha diritto di recedere dalla presente copertura assicurativa con preavviso di
30 giorni, fermo restando quanto previsto dal “Regolamento Allianz Ultra”richiamato all’art.1.2. Nel caso di di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni.
La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa all’Assicurato e al Contraente qualora quest’ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell’ art. 3 D.Lgs. 206/2005.
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Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsivoglia altro atto dell’Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
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Art. 8.5 - Diritto di ripensamento
Il Contraente ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all’Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.
In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto - al netto di imposte e contributi - trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 9.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 codice civile.
Art. 9.2 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio.
Art. 9.3 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.
Art. 9.4 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9.5 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Art. 9.6 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e l’assicuratore (o i riassicuratori) non sarà tenuto ad alcun Indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o Indennizzo o pagamento esponga l’assicuratore (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.
Art. 9.7 - Xxxxxxxx broker (Selezionabile, valida ed operante solo se espressamente richiamata nella Polizza)
La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.
Art. 9.8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.
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