CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE
E DI CONCILIAZIONE
INDICE
PARTE PRIMA
LA CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
ART. 1 - DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE ART. 2 - FUNZIONI
ART. 3 - PATRIMONIO ART. 4 - ORGANI ART. 4.1 - PRESIDENTE
ART. 4.2 - IL COMITATO ARBITRALE
ART. 4.2.1 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ARBITRALE
ART. 4.2.2 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COMITATO ARBITRALE ART. 4.3 - SEGRETARIO
ART. 5 - ELENCO DEGLI ARBITRI, ARBITRATORI, PERITI, CONCILIATORI E MEDIATORI
ART. 6 - DURATA DELLA CAMERA ED ESTINZIONE ART. 7 - SPESE DI PROCEDIMENTO
ART. 8 - CUSTODIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DEI PROCEDIMENTI
PARTE SECONDA
IL REGOLAMENTO DI ARBITRATO
ART. 9 - NUMERO DEGLI ARBITRI -TIPO DI PROCEDURA ART. 10 - LA DOMANDA DELL'ATTORE
ART. 11 - LA RISPOSTA DEL CONVENUTO – DOMANDA RICONVENZIONALE E REPLICA ART. 12 - LA NOMINA DEGLI ARBITRI
ART. 13 - ACCETTAZIONE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA – DECADENZA DELL’ARBITRO
ART. 14 - RICUSAZIONE, REVOCA E SOSTITUZIONE DELL’ARBITRO ART. 15 - RESPONSABILITÁ DEGLI ARBITRI
ART. 16 - SEDE DEI PROCEDIMENTI – COMPUTO DEI TERMINI – TERMINE PER LA PRONUNCIA DEL LODO – RILEVANZA DEL TERMINE
ART. 17 - RISERVATEZZA DEGLI ARBITRI E DI ALTRI PROFESSIONISTI ART. 18 - LA PRIMA UDIENZA E IL DEPOSITO PER LE SPESE
ART. 19 - LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE ART. 20 - L’ISTRUZIONE PROBATORIA
ART. 21 - LA PRONUNCIA DEGLI ARBITRI ART. 22 - IL DEPOSITO DEL LODO
ART. 23 - LE SPESE DELLA PROCEDURA E GLI ONORARI DEGLI ARBITRI
ART. 24 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PROCEDURE INTERNAZIONALI PARTE TERZA
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DI MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
ART. 25 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Sezione Prima
Procedura di conciliazione ART. 26 - INIZIO DI PROCEDURA ART. 27 - IL CONCILIATORE ART. 28 - LA SEGRETERIA
ART. 29 - L’INCONTRO DI CONCILIAZIONE ART. 30 - ESITO DELL’INCONTRO
ART. 31 - RISERVATEZZA
ART. 32 - CASI SPECIFICI DI CONCILIAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE
Sezione Seconda
Procedura di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali ART. 33 - AMBITO DI APPLICAZIONE.
ART. 34 - INIZIO DI PROCEDURA
ART. 35 - IL MEDIATORE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE ART. 36 - LA SEGRETERIA
ART. 37 - L’INCONTRO DI MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLA CONTROVERSIA
ART. 38 - ESITO DELL’INCONTRO ART. 39 - RISERVATEZZA
ART. 40 – SPESE
ART. 41 - RAPPORTI CON ALTRI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE
ART. 42 - CLAUSOLA FINALE. RAPPORTI TRA IL PRESENTE REGOLAMENTO E IL DECRETO LEGGE 4 MARZO 2010, N. 28
PARTE QUARTA
PROCEDURE DI ARBITRAGGIO E DI PERIZIA
ART. 43 - NORME APPLICABILI PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 44 MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO
PARTE PRIMA
LA CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
ART. 1 - DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE
1.1 È istituita presso la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano la Camera Arbitrale e di Conciliazione, che presta la sua opera per la definizione di controversie mediante l’istituto arbitrale attraverso i seguenti procedimenti: arbitrato rituale, arbitrato irrituale o libero, arbitraggio, perizia contrattuale, mediazione e conciliazione.
1.2 Le procedure possono essere nazionali o internazionali.
Sono internazionali le procedure nelle quali almeno una delle parti è domiciliata o residente fuori dal territorio italiano.
ART. 2 - FUNZIONI
Funzione istituzionale della Camera Arbitrale e di Conciliazione è l’organizzazione di servizi di arbitrato rituale e irrituale arbitraggio, perizia contrattuale, mediazione e conciliazione. Ulteriori sue funzioni sono:
-lo sviluppo e perfezionamento delle procedure di arbitrato, arbitraggio, perizia contrattuale, mediazione e conciliazione nell'interesse del commercio, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi;
-diffusione delle procedure arbitrali, di mediazione e conciliative anche mediante attività di documentazione, elaborazione dati, studio e ricerca, in funzione della composizione della controversia in materia commerciale, sia nazionale che internazionale;
-organizzazione e promozione di convegni, incontri, tavole rotonde ed azioni comuni con altre istituzioni anche specializzate, ovvero con associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati, comunque interessate alla diffusione delle procedure arbitrali e conciliative;
-organizzazione di ogni altro servizio utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.
La Camera può, infine, predisporre clausole compromissorie e compromessi-tipo, clausole di conciliazione e di mediazione anche per particolari rapporti o specifici settori economici e commerciali.
ART. 3 - PATRIMONIO
Le entrate della Camera sono costituite da:
proventi derivanti dai servizi arbitrali, di mediazione e di conciliazione prestati; contributi ordinari e straordinari disposti dalla Fondazione dei Commercialisti di Milano; altri contributi.
La Camera provvede a formare una tariffa dei servizi arbitrali, di mediazione e di conciliazione (in seguito "Tariffa").
ART. 4 - ORGANI
Sono organi della Camera Arbitrale e di Conciliazione:
il Presidente ed il Vice Presidente il Comitato Arbitrale
il Segretario.
La durata in carica di questi organi è pari a quella del Consiglio Direttivo della Fondazione che li esprime.
ART. - 4.1 - PRESIDENTE
La carica di Presidente della Camera spetta di diritto al Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione.
Il Presidente presiede, altresì, il Comitato Arbitrale e rappresenta la Camera nei rapporti con i terzi che ne richiedono i servizi e con ogni altro ente o istituzione.
Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli spettano e che gli sono attribuite in attuazione del presente Regolamento, ivi compresa la nomina degli arbitri.
Il Presidente, altresì:
nomina gli arbitri nei casi previsti dal Regolamento e provvede alla sostituzione e sulla ricusazione degli stessi; il Presidente può assumere l’eventuale parere del Comitato Arbitrale quanto alla nomina, alla sostituzione ed alla ricusazione degli arbitri;
nomina i conciliatori ed i mediatori nei casi previsti dal Regolamento Arbitrale e provvede alla sostituzione e sulla ricusazione degli stessi;
predispone le clausole compromissorie, i compromessi e le clausole di conciliazione e di mediazione tipo di cui all’art. 2 del presente Regolamento.
ART. 4.2 - IL COMITATO ARBITRALE
Il Comitato Arbitrale è composto dal Presidente e da un numero di membri variabile da 6 a 8 scelti dal Consiglio Direttivo della Fondazione fra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
Il Comitato ha facoltà di delegare uno o più membri per l’esecuzione di alcune specifiche funzioni.
ART. 4.2.1 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ARBITRALE
Il Comitato Arbitrale svolge le funzioni di amministrazione dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento.
In particolare, deliberando a maggioranza dei suoi componenti:
nomina l’Ufficio del Segretario, individuando almeno quattro componenti in laureati in giurisprudenza e/o cultori di diritto dell’arbitrato;
predispone le clausole compromissorie e conciliative ed i compromessi tipo di cui all’art. 2 del presente Regolamento;
fissa le regole deontologiche per gli arbitri;
avanza proposte o suggerimenti e pareri relativamente a richieste ad esso indirizzate in ordine all'organizzazione e alla gestione dei servizi attinenti allo svolgimento dei procedimenti arbitrali;
esprime pareri in ordine alle proposte di convenzioni con altri Enti od Istituti in materia arbitrale, nonché sulle modifiche statutarie;
determina le spese del procedimento;
decide sui reclami contro la liquidazione delle spese del procedimento;
conclude accordi di collaborazione con altre organizzazioni arbitrali italiane ed estere, anche a titolo di cooperazione, nonché di scambio di servizi in materia arbitrale;
delibera su ogni altra questione o attività sottopostagli;
predispone gli elenchi degli arbitri, arbitratori, periti e conciliatori e di cui all’art. 5 del presente Regolamento e provvede al loro aggiornamento.
ART. 4.2.2 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COMITATO ARBITRALE
Il Comitato si riunisce a richiesta del Presidente o di due dei suoi componenti ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
Alle convocazioni provvede il segretario mediante comunicazione scritta (anche tramite fax o e-mail) con 2 g.g. di preavviso. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato ha tutti i poteri e le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità della Camera Arbitrale e di Conciliazione. Alle sedute partecipa il Segretario che ne cura succinta verbalizzazione.
Il Comitato Arbitrale può nominare al proprio interno un Vicepresidente con funzione di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento.
ART. 4.3 - SEGRETARIO
É nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano tra gli iscritti all’albo.
Decade automaticamente dall’incarico in caso di cessazione della iscrizione. Il segretario:
1. sovrintende all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano in ordine a problematiche connesse alla Camera o dei provvedimenti del Presidente;
2. è responsabile del funzionamento della Segreteria e del corretto svolgimento dell'attività amministrativa relativa alla Camera;
3. dirige il personale addetto alla Camera;
4. riceve la domanda di arbitrato ed ogni altro atto del procedimento e ne verifica la conformità dei requisiti in relazione al regolamento e cura l'osservanza del principio del contraddittorio;
5. riceve l’istanza di conciliazione e la domanda di mediazione ai sensi degli artt. 4 e ss. D.Lgs. 28/10;
6. assiste l’arbitro nell’organizzazione logistica del procedimento;
7. richiede il deposito delle spese di procedimento, come da tabella predisposta dal Consiglio Direttivo della Fondazione.
8. dirige i componenti dell’Ufficio del Segretario e, per ciascun procedimento arbitrale designa il componente del proprio Ufficio che assisterà allo svolgimento delle singole udienze arbitrali, assumendo le funzioni di Segretario dello specifico procedimento arbitrale.
9. determina l’ammontare dei fondi spese che le parti sono tenute a versare a titolo di anticipazione sugli onorari degli arbitri ed invita le parti stesse ad effettuare tali versamenti;
10. determina i compensi dei membri dell’Ufficio del Segretario in relazione all’attività svolta.
ART. 5 - ELENCO DEGLI ARBITRI, ARBITRATORI, PERITI, CONCILIATORI E MEDIATORI
5.1. La Camera predispone delle liste di arbitri, arbitratori, conciliatori, mediatori e periti, italiani o stranieri, di cui può avvalersi per le nomine di sua spettanza. Tali liste specificano, per ogni persona, le qualificazioni, le conoscenze tecniche ed esperienze professionali, le lingue conosciute, l’esperienza di arbitrato e conciliazione, mediazione, la partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla Camera o da terzi ed ogni altro elemento utile per facilitare la scelta della persona più adatta alle circostanze del caso.
5.2. Per le procedure di Conciliazione, la Camera Arbitrale e di Conciliazione predispone liste di conciliatori che siano adeguatamente formati, avendo partecipato con profitto ai corsi di formazione organizzati periodicamente dalla Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, ovvero da altre agenzie di formazione: detti corsi debbono aver applicato standards non inferiori a quelli richiamati dall’art. 10, comma 5, Decreto del Ministero di Giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Ai fini dell’affidamento di procedure di mediazione potranno altresì essere iscritti nelle liste dei conciliatori: professori universitari in discipline economiche o giuridiche, professionisti iscritti in albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno 15 anni, ovvero magistrati in quiescenza.
La Camera può accertare periodicamente, e se del caso sollecitare, l’aggiornamento professionale dei conciliatori iscritti nelle liste, anche attraverso prove di valutazione effettuate da una Commissione composta da tre membri nominati ad hoc dal Comitato Arbitrale. Le liste dei Conciliatori saranno revisionate in relazione agli esiti delle prove stesse.
5.3 Le norme del presente Regolamento che fanno riferimento agli arbitri si applicano anche, ove compatibili, agli arbitratori, ai conciliatori, ai mediatori ed ai periti.
ART. 6 - DURATA DELLA CAMERA ED ESTINZIONE
La Camera è costituita a tempo indeterminato.
Essa cessa per deliberazione motivata del Consiglio Direttivo della Fondazione ed in tal caso la Fondazione assicura sino ad estinzione il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.
ART. 7 - SPESE DI PROCEDIMENTO
7.1 Le spese di procedimento comprendono i diritti amministrativi spettanti alla Camera, gli onorari e le spese degli arbitri, o conciliatori o mediatori, nonché l’onorario e le spese dell’eventuale consulente tecnico d’ufficio.
7.2 Al momento della presentazione della domanda l'Attore è tenuto a versare alla Camera un diritto di registrazione fisso, pari all’ammontare stabilito nella Tariffa in vigore al momento della presentazione della Domanda. Tale somma non è rimborsabile e verrà considerata come acconto sull'importo dovuto dall'Attore per le spese di procedimento a suo carico.
ART. 8 - CUSTODIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DEI PROCEDIMENTI
Un esemplare di tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure svoltesi innanzi alla Camera rimane depositato presso la stessa per cinque anni dalla chiusura del procedimento.
PARTE SECONDA
IL REGOLAMENTO DI ARBITRATO
ART. 9 - NUMERO DEGLI ARBITRI -TIPO DI PROCEDURA
9.1 Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. In assenza di specifica previsione delle parti quanto al numero degli arbitri, e nella ipotesi che le parti non abbiano manifestato una volontà concorde circa il numero degli arbitri, la controversia è sottoposta ad un arbitro unico, nominato conformemente all’art. 12.1, salva la facoltà della Camera, ove sussistano i requisiti in relazione alle caratteristiche della specifica fattispecie che sia opportuno deferire la controversia ad un collegio di tre arbitri. Ove ambedue le parti designino un proprio arbitro, si presume che esse intendano sottoporre la controversia ad un collegio di tre arbitri.
9.2 Quando la controversia deve essere deferita ad un collegio arbitrale e le parti siano più di due o siano costituite da una pluralità di soggetti (c.d. arbitrato multiparte), ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre parti nel medesimo procedimento arbitrale e in mancanza di specifici accordi delle parti convenute circa il numero e le modalità di nomina degli arbitri, la controversia è deferita ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dal Presidente della Camera Arbitrale.
Qualora la convenzione di arbitrato preveda che gli arbitri siano nominati dal Presidente della Camera, quest’ultimo, in modo indipendente dal numero delle parti convenute in arbitrato, nomina un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente.
9.3 Qualora si verta in un caso di litisconsorzio necessario e non siano convenute in arbitrato tutte le parti vincolate dalla convenzione di arbitrato, l’arbitrato è improcedibile ai sensi dell’art. 816 quater, co. 3, c.p.c.
9.4 Salvo che le parti non abbiano espressamente indicato nell’accordo arbitrale o altrimenti convenuto per iscritto di volere un arbitrato irrituale, l’arbitrato sarà rituale. Negli arbitrati irrituali, gli arbitri sono dispensati da formalità di procedura che non siano quelle del presente Regolamento e dell’art. 808 ter c.p.c.. La determinazione contrattuale scritta degli arbitri irrituali esprime la volontà delle parti come se provenisse dalle parti stesse ed è impugnabile ai sensi dell’art. 808 ter, co. 2, c.p.c.
9.5 Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dalle parti prima della costituzione dell’organo arbitrale, nonché dal presente Regolamento o, nel silenzio del Regolamento, dagli arbitri.
ART. 10 - LA DOMANDA DELL'ATTORE
10.1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato rituale o irrituale (definita Attore) dovrà depositare, presso la Segreteria della Camera, una
domanda sottoscritta in originale per la Camera, un originale per ciascuna parte convenuta, più tante copie quanti sono gli arbitri.
10.2 La Domanda contiene:
a) il nome e il domicilio delle parti (trattandosi di società o altro ente: la denominazione sociale, il tipo, la sede ed il legale rappresentante);
b) l’indicazione del rapporto giuridico cui la controversia si riferisce, l'esposizione dei fatti e l’indicazione delle pretese, con stima, anche sommaria, del loro valore;
c) il testo della convenzione arbitrale, se esiste, o l’invito alla controparte ad accettare l’arbitrato della Camera;
d) le opportune precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull’eventuale richiesta di pronuncia secondo equità o sulle modalità per la deliberazione del lodo;
e) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti ed ogni documento che l’Attore ritenga utile allegare;
f) la designazione dell'arbitro o, nel caso un arbitro unico, le indicazioni utili per la sua scelta;
g) la procura conferita al difensore, se nominato;
h) l’indicazione degli estremi della comunicazione alla controparte della domanda, ove già avvenuta.
10.3 Ove l’Attore intenda avvalersi degli effetti sostanziali ricollegati dalla legge alla domanda introduttiva della procedura arbitrale, quali l’effetto impeditivo della decadenza o interruttivo della prescrizione, potrà, in deroga all’art. 11.2 del presente Regolamento, notificare direttamente la Domanda al Convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario, facendo pervenire contemporaneamente copia della stessa alla Camera.
10.4 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il versamento del diritto di registrazione stabilito per la procedura di arbitrato ordinario dalla Tariffa in vigore al momento della presentazione della Domanda stessa.
ART. 11 - LA RISPOSTA DEL CONVENUTO – DOMANDA RICONVENZIONALE E REPLICA
11.1 La Segreteria forma il fascicolo del procedimento, al quale assegna un numero d'ordine per anno, ed annota gli estremi del procedimento stesso in apposito Registro tenuto cronologicamente.
11.2 Salvo il caso di Domanda proposta congiuntamente dalle parti, e salvo il caso previsto all’art. 10.3 del presente Regolamento, la Segreteria trasmette in copia al Convenuto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la Domanda ricevuta e i relativi allegati, con invito a procedere alla comunicazione della propria Risposta, che dovrà pervenire, unitamente a copia dei relativi allegati, alla Segreteria nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Alla comunicazione della Risposta all’Attore provvede la Segreteria con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
11.3 La Risposta contiene:
a) il nome ed il domicilio della parte convenuta (trattandosi di società o altro ente: la denominazione sociale, il tipo, la sede ed il legale rappresentante);
b) le opportune precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull’eventuale richiesta di pronuncia secondo equità o sulle modalità per la deliberazione del lodo;
c) la formulazione della difesa, unitamente ad ogni documento utile a tal fine;
d) l’eventuale Domanda riconvenzionale con l’esposizione dei fatti e l’indicazione delle pretese, con stima, anche sommaria, del loro valore;
e) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti ed ogni documento che il Convenuto ritenga utile allegare;
f) la designazione dell'arbitro o, nel caso di arbitro unico, l’indicazione degli elementi utili per la sua scelta;
g) la procura conferita al difensore, se nominato.
11.4 L’Attore, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della Risposta che contenga Domanda riconvenzionale può trasmettere alla Segreteria e al Convenuto la propria Replica alla riconvenzionale, in uno con i relativi allegati, con le stesse modalità stabilite per la comunicazione della Risposta.
ART. 12 - LA NOMINA DEGLI ARBITRI
12.1 La nomina dell’arbitro unico, in mancanza di accordo fra le parti, è fatta dal Presidente della Camera.
12.2 Ove debba essere costituito un collegio arbitrale, fatto salvo quanto disposto dall’art.
9.2 del presente Regolamento per gli arbitrati c.d. multiparti, la Segreteria, non appena in possesso delle comunicazioni di entrambe le parti di cui agli articoli che precedono ed adempiute le formalità di cui all’art. 11.1 del presente Regolamento, dà comunicazione della designazione agli arbitri di parte e li invita a procedere, entro 15 giorni e previa accettazione dell'incarico da comunicarsi nello stesso termine alla Segreteria, alla designazione del terzo arbitro, qualora ciò sia previsto dall’accordo arbitrale. La Segreteria, ricevuta la designazione del terzo arbitro, ne dà comunicazione a quest’ultimo, invitandolo a trasmettere alla Camera Arbitrale entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di Indipendenza secondo quanto disposto all’art. 13.1 del presente Regolamento. Xxx l’arbitro designato non intenda accettare l’incarico, dovrà darne comunicazione scritta alla Segreteria con urgenza e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina.
12.3 Se gli arbitri designati dalle parti non si accordano nel predetto termine di 15 giorni sulla designazione del terzo arbitro ovvero quando la clausola demandi alla Camera Arbitrale detta nomina, provvede direttamente alla nomina il Presidente della Camera.
12.4 Della nomina la Segreteria dà comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alle parti. La Segreteria dà, altresì, comunicazione di atto di nomina all’arbitro così designato, e lo invita a trasmettere alla Camera entro 15 giorni la propria
accettazione e la Dichiarazione di Indipendenza secondo quanto disposto all’art. 13.1 del presente Regolamento.
12.5 Ove una parte non nomini il proprio arbitro nel termine stabilito, a tale nomina provvede il Presidente della Camera su richiesta dell'altra parte. La Segreteria comunica l’avvenuta nomina, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti ed all’arbitro e invita quest’ultimo a trasmettere alla Camera entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di Indipendenza secondo quanto disposto all’art. 13.1 del presente Regolamento.
12.6 Negli arbitrati cd. multiparti, la nomina degli arbitri è regolata da quanto disposto negli artt. 9.3 e 9.4. del presente Regolamento e, in ogni caso, da quanto previsto nell’art. 816 quater c.p.c.
ART. 13 - ACCETTAZIONE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA – DECADENZA DELL’ARBITRO
13.1 L’arbitro designato deve far pervenire alla Segreteria della Camera a mezzo fax seguito da lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina, la propria accettazione scritta. L’accettazione deve essere accompagnata da una dichiarazione, nella quale devono essere specificate le eventuali circostanze che possano influire sulla sua indipendenza nell’assolvimento dell’incarico (“Dichiarazione d’Indipendenza”). La Segreteria comunica alle parti ed agli altri arbitri l’avvenuta accettazione e trasmette loro la Dichiarazione d’Indipendenza dell’arbitro.
13.2 Ove l’accettazione dell’incarico con la dichiarazione d’indipendenza dell’arbitro non pervenga alla Segreteria nel termine prescritto, la Camera, se lo reputa necessario in relazione alle circostanze del caso concreto, fissa all’arbitro un nuovo termine per comunicare la propria accettazione. In difetto, si procede secondo quanto previsto dall’art. 14.5 del presente Regolamento.
13.3 L’arbitro che incorre nell’omissione di alcuno degli obblighi di cui al presente articolo decade ai sensi dell’art. 813 bis c.p.c.
ART. 14 - RICUSAZIONE, REVOCA E SOSTITUZIONE DELL’ARBITRO
14.1 Ciascuna parte può presentare alla Camera istanza motivata di ricusazione dell’arbitro entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 13.1, ovvero dalla conoscenza di una causa di ricusazione sopravvenuta.
14.2 I motivi di ricusazione sono quelli indicati nell’art. 815 c.p.c.
14.3 Sull’istanza di ricusazione decide la Camera Arbitrale, sentito l’arbitro ricusato.
14.4 Ove si ravvisi un comportamento negligente nell’espletamento delle proprie funzioni o ostruzionistico da parte dell’arbitro, la Camera, dopo un primo richiamo scritto, può revocarlo e nominarne altro in sua vece.
14.5 Salvo quanto disposto al successivo art. 14.5, la sostituzione dell’arbitro che per qualunque motivo venisse a mancare nel corso dell’arbitrato, deve avvenire, entro 10 giorni dalla domanda della parte interessata, con le modalità previste per la nomina dell’arbitro sostituito.
14.6 Nei casi di rinuncia dell’arbitro all’incarico, di accoglimento di una domanda di ricusazione, di revoca dell’arbitro o di mancata accettazione da parte dell’arbitro dell’incarico entro i termini prescritti, la designazione e la nomina del nuovo arbitro avverrà secondo le modalità decise dalla Camera che potrà anche procedere, ove ciò risulti opportuno, alla nomina diretta dell’arbitro.
ART. 15 - RESPONSABILITÁ DEGLI ARBITRI
15.1 La responsabilità dell’arbitro è regolata dall’art. 813 ter c.p.c.
15.2 L’arbitro è, in ogni caso, tenuto a risarcire i danni, anche di immagine e morali, causati alla Camera Arbitrale e di Conciliazione.
15.3 Nel caso di azione di responsabilità proposta in pendenza del giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 813 ter, co. 3, c.p.c., l’arbitro, che non abbia ancora rinunciato all’incarico, decade automaticamente e il Presidente della Camera procede, senza indugio, alla sua sostituzione.
ART. 16 - SEDE DEI PROCEDIMENTI – COMPUTO DEI TERMINI – TERMINE PER LA PRONUNCIA DEL LODO – RILEVANZA DEL TERMINE
16.1 La sede dei procedimenti di cui all’art. 1.1 del presente Regolamento è fissata in Milano presso la Segreteria della Camera. É fatta comunque salva la diversa volontà delle parti.
16.2 Per i procedimenti internazionali, la Camera può, ove ne ravvisi l’opportunità, fissare la sede in un luogo diverso da Milano.
16.3 Per il computo dei termini si richiama l’art. 155 c.p.c.
16.4 Se non diversamente specificato, i termini si intendono ordinatori. È inapplicabile la sospensione feriale dei termini sia ai termini che presiedono lo svolgimento del giudizio arbitrale, sia al termine per la pronuncia del lodo.
16.5 La durata del termine per la pronuncia del lodo e le proroghe del termine stesso sono regolate dall’art. 21 del presente Regolamento e dall’art. 820 c.p.c.
16.6 La rilevanza del decorso del termine è soggetta alla disciplina di cui all’art. 821, co. 1, c.p.c.
16.7 Se gli arbitri, a seguito della decadenza rilevata da una parte, accertano l’avvenuto decorso del termine per la pronuncia del lodo, il procedimento arbitrale è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 821, co. 2, c.p.c.
ART. 17 - RISERVATEZZA DEGLI ARBITRI E DI ALTRI PROFESSIONISTI
Gli arbitri, arbitratori, periti, conciliatori e mediatori sono obbligati a tenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento delle procedure arbitrali e a sottostare, in caso di violazione dell'obbligo suddetto, alle seguenti sanzioni:
1. cancellazione dagli elenchi tenuti dalla Camera;
2. riduzione degli emolumenti o compensi dipendenti dall’incarico assunto, proporzionata alla gravità dell'infrazione. Gli organi della Camera ed il personale da essa dipendente sono altresì tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento delle procedure arbitrali.
I componenti degli organi della Camera che violino tale obbligo sono revocati e contestualmente sostituiti dal Consiglio Direttivo.
Il personale dipendente è soggetto alle sanzioni disciplinari commisurate alla gravità dell'infrazione commessa.
ART. 18 - LA PRIMA UDIENZA E IL DEPOSITO PER LE SPESE
18.1 L’arbitro unico, ovvero il terzo arbitro, nella sua qualità di Presidente del collegio arbitrale, fissa l’udienza, alla quale invita le parti. Queste possono comparire personalmente o a mezzo di mandatario munito di delega scritta. Le parti possono farsi rappresentare da difensore, muniti di apposita delega scritta. In detta riunione l’arbitro, previa verifica della regolare instaurazione del procedimento, dà atto a verbale dell’avvenuta costituzione dell’organo arbitrale ai fini della decorrenza dei termini per la pronuncia del lodo.
18.2 La Segreteria annota sul registro di cui all’art. 11.1 del presente Regolamento la data della prima udienza.
18.3 Qualora la Risposta del Convenuto non sia pervenuta alla Camera nel termine di cui all’art. 11.2 del presente Regolamento, l’arbitro, verificata la regolarità della comunicazione della Domanda, dichiara l’assenza del Convenuto. Se rileva l’irregolarità della comunicazione, ne dispone l’immediato rinnovo.
18.4 Nella prima udienza, o in udienza successiva fissata per tale specifica incombenza, udite le parti, l’arbitro tenta di conciliarle; dell’eventuale componimento amichevole si redige processo verbale sottoscritto dalle parti.
18.5 Sulla base del valore della controversia, la Camera determina l’ammontare del deposito che le parti sono tenute a corrispondere ai sensi dell’art. 7.2 del presente Regolamento ed a titolo di anticipazione sugli onorari degli arbitri, e le invita a provvedere al relativo versamento. Gli effetti del mancato versamento delle somme richieste alle parti sono regolati dall’art. 816 septies, co. 2, c.p.c.
18.6 La prosecuzione del procedimento arbitrale può essere subordinata al versamento di ulteriori fondi spese a favore della Camera che, di volta in volta, determina la misura dell’anticipazione a carico di ciascuna parte. Gli effetti del mancato versamento delle somme richieste a titolo di anticipazione sono regolati dall’art. 816 septies, co. 2, c.p.c.
ART. 19 - LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
19.1 L’intervento volontario di un terzo e la chiamata coatta del terzo in arbitrato sono ammessi secondo i presupposti e i limiti di cui all’art. 816 quinquies c.p.c.
19.2 Se una parte viene meno per morte o per altra causa oppure se perde la capacità legale, gli arbitri devono assumere tutte le misure necessarie a garantire il contraddittorio e il procedimento arbitrale può essere sospeso. In caso di inerzia delle parti quanto alla prosecuzione del procedimento arbitrale, è applicabile l’art. 816 sexies c.p.c.
19.3 L’eccezione di incompetenza del Collegio arbitrale è soggetta alla disciplina di cui all’art. 817 c.p.c.
19.4 La competenza degli arbitri a conoscere dell’eccezione di compensazione formulata nel procedimento arbitrale è regolata dall’art. 817 bis c.p.c.
19.5 Qualora durante il procedimento arbitrale insorga una questione pregiudiziale di merito gli arbitri sono tenuti ad applicare l’art. 819 c.p.c.
19.6 I casi di sospensione del procedimento arbitrale, al di fuori della sospensione di cui al precedente art. 19.2 del presente Regolamento, sono solo quelli regolati dall’art. 819 bis
c.p.c. e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo artt. 819, co. 2 e 3, c.p.c.
19.7 I rapporti tra l’arbitrato e l’autorità giudiziaria sono regolati dall’art. 819 ter c.p.c.
ART. 20 - L’ISTRUZIONE PROBATORIA
20.1 Gli arbitri possono fissare una o più udienze per sentire le parti ed i testimoni ed acquisire ogni altro elemento istruttorio. Le parti possono comparire di persona, o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri, e farsi assistere da difensori e consulenti da loro accreditati. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata,
non si presenti senza valida giustificazione, gli arbitri, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, possono procedere all’udienza.
20.2 Gli arbitri procedono all’assunzione dei mezzi di prova sia d’ufficio che su richiesta di parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio. In caso di ammissione
di prove testimoniali è onere della parte interessata assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l’audizione. Se un teste non compare in modo immotivato, gli arbitri possono avvalersi di quanto previsto nell’art. 816 ter, co. 3, c.p.c. e richiedere al Presidente del Tribunale del luogo in cui vi è la sede dell’arbitrato che ne disponga la comparizione.
20.3 Nel caso di nomina di un consulente tecnico, la Segreteria, su segnalazione degli arbitri, richiede alle parti un deposito integrativo a copertura delle relative spese.
20.4 Chiusa l’istruttoria, gli arbitri invitano le parti a presentare eventuali memorie e possono fissare un'udienza per la discussione orale.
ART. 21 - LA PRONUNCIA DEGLI ARBITRI
21.1 Salvo diversa determinazione della Camera o accordo scritto delle parti, l’arbitro deve depositare il lodo presso la Segreteria della Camera entro 6 mesi dalla data della prima udienza. Il termine di cui sopra può essere prorogato dalla Camera su domanda motivata dell’arbitro ovvero d’ufficio, quando ricorrono i presupposti di cui all’art. 16.5 del presente Regolamento e all’art. 820 c.p.c., e, in qualsiasi caso su concorde richiesta delle parti. In tutti i casi in cui è ammessa, la proroga del termine può sempre essere richiesta dai difensori delle parti con la sola eccezione in cui tale potere risulti espressamente escluso dai poteri conferiti con il mandato alle liti.
21.2 Il collegio arbitrale delibera a maggioranza di voti. Il lodo – redatto per iscritto – deve dare atto che esso è stato deliberato in conferenza personale dall'intero collegio.
Ove un arbitro si rifiuti di firmare, gli altri due ne danno atto nel lodo stesso che rimane, comunque, valido ad ogni effetto.
21.3 Gli arbitri decidono secondo diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità e quali amichevoli compositori.
21.4 In caso di arbitrato internazionale, il lodo sarà redatto nella lingua dell'arbitrato individuata ai sensi dell’art. 22.3 del presente Regolamento o in altra lingua eventualmente concordata dalle parti.
ART. 22 - IL DEPOSITO DEL LODO
22.1 Il lodo è depositato presso la Segreteria della Camera in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un originale per la Segreteria stessa, entro 10 giorni dalla pronuncia, presso la Segreteria della Camera, che annota sul registro di cui all'art. 11.1 la data del deposito.
22.2 Entro 10 giorni dalla data del deposito, la Segreteria provvede a dare comunicazione alle parti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell’avvenuto deposito del lodo, invitandole a provvedere al saldo delle spese di procedimento.
22.3 Avvenuto il saldo delle spese del procedimento, la Segreteria comunica il lodo a ciascuna parte mediante trasmissione di un originale effettuata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo che consenta la prova del ricevimento.
ART. 23 - LE SPESE DELLA PROCEDURA E GLI ONORARI DEGLI ARBITRI
23.1 Le spese della procedura e gli onorari degli arbitri sono determinati dalla Camera secondo la Tariffa di cui all’art. 3 del presente Regolamento.
23.2 Al pagamento delle spese della procedura e degli onorari degli arbitri e competenze le parti sono tenute solidalmente, ma l’arbitro o gli arbitri indicano nel lodo a quale delle parti incomba l’onere del pagamento ovvero in quale proporzione esso debba essere ripartito, secondo la soccombenza. Ove durante il corso del giudizio
arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia, spetta alla Camera liquidare le competenze dovute agli arbitri ed i diritti amministrativi spettanti alla Camera.
23.3 Gli arbitri liquidano gli onorari ai difensori delle parti secondo la tariffa professionale ed in base alle note spese prodotte, condannando la parte soccombente al rimborso o compensando discrezionalmente in tutto o in parte dette spese tra le parti.
23.4 In ogni momento della procedura il Segretario della Camera può richiedere alle Parti un’integrazione del deposito per le spese di procedimento, qualora l’attività espletata o da espletarsi lo renda opportuno.
ART. 24 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PROCEDURE INTERNAZIONALI
24.1 Alle procedure internazionali amministrate dalla Camera si applicano le norme del presente Regolamento con le modifiche e gli adattamenti previsti per tale ipotesi nel presente articolo ed in altre disposizioni del Regolamento.
24.2 Nelle procedure internazionali i termini previsti nel presente Regolamento, salvo quello per pronunciare il lodo nella procedura di arbitrato ordinario, si intendono raddoppiati.
24.3 La lingua in cui deve svolgersi l'arbitrato viene determinata, in assenza di comune previsione delle parti, dagli arbitri, tenendo conto delle circostanze del caso.
24.4 Le parti possono stabilire, anche in un momento successivo all’instaurazione del procedimento, le norme applicabili al merito. In assenza di tale determinazione, gli arbitri
applicano la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato. In tutti i casi gli arbitri tengono conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi del commercio.
24.5 Nelle procedure internazionali, salva espressa volontà delle parti, è escluso il ricorso all’arbitrato irrituale.
24.6. Nelle procedure di arbitrato internazionale la Camera nomina, come Presidenti del collegio o arbitri unici, soggetti di nazionalità diversa da quella delle parti, salvo che le parti non si accordino per una diversa soluzione.
PARTE TERZA
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DI MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
ART. 25 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.
Sezione Prima
Procedura di conciliazione ART. 26 - INIZIO DI PROCEDURA
Il servizio si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione presso la Segreteria.
La Segreteria informa l’altra parte nel più breve tempo possibile, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, la parte che ha depositato la domanda, può ritirarla.
Se l’altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell’incontro.
Se, al contrario, quest’ultima comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro 45 giorni dal deposito della domanda stessa, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti.
È comunque prevista la possibilità di depositare una domanda congiunta e contestuale. Le parti possono depositare gli atti sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché contenenti le stesse informazioni richieste.
ART. 27 - IL CONCILIATORE
Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo che soddisfi entrambi. I conciliatori sono specialisti in tecniche di conciliazione.
Il conciliatore è individuato dal Presidente tra i nominativi inseriti in un’apposita lista, formata sulla base di standard minimi definiti a livello nazionale; solo in casi eccezionali può essere individuato al di fuori della stessa.
Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti all’interno della lista.
In controversie di particolare complessità, la Segreteria può concordare con il conciliatore l’individuazione di un coadiutore del conciliatore, con il consenso scritto delle parti, e senza aggravio di spese per le medesime.
Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore individuato.
Il conciliatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente regolamento.
Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.
ART. 28 - LA SEGRETERIA
I funzionari che operano presso la Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia, e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione. La Segreteria contatta l’altra parte per verificarne la disponibilità a partecipare all’incontro di conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l’incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.
Su richiesta della parte che ha depositato la domanda, la Segreteria attesta per iscritto:
a) l’avvenuto deposito della domanda;
b) l’avvenuta o mancata risposta dell’altra parte;
c) la decorrenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.
ART. 29 - L’INCONTRO DI CONCILIAZIONE
La sede dell’incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un’altra sede camerale scelta dalle parti.
Le parti partecipano all’incontro personalmente o, in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.
Le parti sono libere di farsi accompagnare da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle Associazioni di consumatori o di categoria.
In ogni caso è necessario portare a conoscenza della Segreteria con congruo anticipo i nominativi di chi sarà presente all’incontro.
Il conciliatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che entrambe le parti lo richiedano e si impegnino a sostenerne in eguale misura i relativi oneri. Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l’incontro di conciliazione e, di norma, un’unica seduta ne esaurisce l’oggetto. In caso contrario, il conciliatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.
ART. 30 - ESITO DELL’INCONTRO
Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, dà atto dell’esito dell’incontro. Nel caso di esito positivo, i termini dell’accordo sono recepiti in un documento separato e sottoscritto dalle sole parti. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto restano a carico delle parti.
ART. 31 - RISERVATEZZA
Il procedimento di conciliazione è riservato, e tutto quanto viene detto nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato. Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione. Essi si impegnano altresì a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Infine, le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.
ART. 32 - CASI SPECIFICI DI CONCILIAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE
Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento.
Nel caso di controversie in materia di subfornitura (ex art. 10, c.1, L. n°192/98), si applica la seguente disposizione, che opera ad integrazione ed in parziale sostituzione delle precedenti.
In caso di rifiuto espresso o comunque di mancato ricevimento dell’adesione dall’altra parte entro 30 giorni dal deposito della domanda di conciliazione, si considera concluso il procedimento di conciliazione e di ciò la Segreteria dà comunicazione scritta alla parte che ha attivato il servizio.
La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda. Nel corso dell’incontro di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.
Sezione Seconda
Procedura di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali ART. 33 - AMBITO DI APPLICAZIONE.
Gli articoli della presente Sezione seconda del presente Regolamento si applicano unicamente alle procedure di mediazione per la conciliazione delle controversie civili che prendono avvio da domande di mediazione presentate ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. D.Lgs. 28/10.
La qualificazione della domanda quale domanda di mediazione presentata ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 è onere esclusivo della parte che deposita la domanda di mediazione, anche per quanto riguarda il richiamo alle previsioni di cui all’art. 5, co. 1, e all’art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/10.
Nell’ambito della Sezione Seconda della Parte Terza del presente Regolamento, Per mediazione si intende «l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa»; per «conciliazione» si intende «la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione».
ART. 34 - INIZIO DI PROCEDURA
Il servizio si attiva attraverso il deposito della domanda di mediazione ai sensi degli artt. 4 e ss. D.Lgs. 28/10 presso la Segreteria.
Il Segretario, d’intesa con il Presidente, provvede alla designazione del mediatore e lo comunica alla segreteria. La Segreteria fissa il primo incontro tra le parti entro e non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
La Segreteria provvede a comunicare alla parte che ha richiesto la mediazione il nome del mediatore designato e la data del primo incontro.
Per le mediazioni di valore inferiore a 500.euro. -valore da determinarsi all’esito dell’esame degli elementi risultanti dalla domanda– la parte che ha richiesto la conciliazione può accettare di dare corso, a proprie ed esclusive cure e spese, alla comunicazione all’altra parte dell’avvenuta nomina del mediatore e dell’avvenuta fissazione dell’incontro. In tal caso la Segreteria raccoglie l’accettazione della parte che ha richiesto la conciliazione a dare corso a tali attività al fine di portare a conoscenza, con ogni mezzo idoneo, dell’altra parte l’avvenuta nomina del mediatore e l’avvenuta fissazione del primo incontro.
Con la medesima comunicazione, la Segreteria determina, altresì, la sede della mediazione. Tale sede è fissata, all’esito di una valutazione discrezionale della Segreteria condotta in ragione delle caratteristiche della controversia e delle parti, sia presso la sede della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, sia presso altra sede che è specificata dalla Segreteria alle parti. La sede della mediazione è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Presidente. La Segreteria procede secondo queste stesse modalità anche qualora ritiene di dover designare uno o più mediatori ausiliari nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche ai sensi dell’art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/10.
La Segreteria informa la parte che ha depositato la domanda di mediazione e anche l’altra parte dell’avvenuta designazione del mediatore e dell’avvenuta fissazione del primo incontro tra le parti e invita il soggetto che ha attivato la procedura di mediazione a darne comunicazione all’altra parte nel rispetto delle previsioni di questo Regolamento e delle norme di cui al D.Lgs. 28/10.
È in ogni caso onere della parte che ha depositato la domanda di mediazione provvedere a comunicare, con ogni mezzo idoneo a ad assicurarne la ricezione e nel pieno rispetto dell’art. 8 D.Lgs. 28/10, all’altra parte la domanda di mediazione e la data del primo incontro. Questa comunicazione ha rilievo anche ai fini del rapporto con altre procedure di mediazione, come previsto all’art. 41 del presente Regolamento.
È comunque prevista la possibilità di depositare una domanda congiunta e contestuale. In ogni caso, è prevista la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo.
Tale designazione deve, comunque, avvenire nel rispetto di quanto disposto all’art. 35 che segue.
Le parti possono depositare gli atti sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera.
In ogni caso la domanda di mediazione deve contenere, anche ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 28/10, l’espressa ed esplicita indicazione dell’organismo adito, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della pretesa.
ART. 35 - IL MEDIATORE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi del presente Regolamento, per mediatore si intende unicamente il soggetto designato dalla Segreteria per la conciliazione della controversia indicata nella domanda di mediazione presentata ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. D.Lgs. 28/10. Per mediatore si intende la persona o le persone fisiche che individualmente o collegialmente svolgono la mediazione rimanendo prive in ogni caso del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.
Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo che soddisfi entrambi.
Il mediatore è individuato dalla Segreteria tra i nominativi inseriti in un’apposita lista, formata sulla base di standard minimi definiti a livello nazionale, così come disciplinati dal
d.m. 180/2010 e dal d.m. 145/2011. Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art. 3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
Quale criterio inderogabile, secondo il presente regolamento, si applica innanzi tutto la regola della nomina progressiva dei mediatori, secondo l’ordine di iscrizione presso la Camera, al fine di garantire una turnazione negli incarichi.
Quale criterio suppletivo, al fine di coordinare il mero criterio cronologico con la materia oggetto dell’affare di mediazione, l’organismo, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazione degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi, provvede a formare separati elenchi suddivisi secondo le seguenti specializzazioni in materie giuridiche: diritto civile, diritto commerciale, diritto bancario; nonché secondo queste ulteriori specializzazioni per materie non giuridiche: materia fiscale, consumo, materia internazionale.
Pertanto, se il mediatore individuato con il criterio cronologico risulta idoneo anche per materia, secondo le liste testé menzionate, si procede senz’altro alla sua nomina. Se il mediatore individuato con il predetto criterio cronologico non appare del tutto idoneo anche per materia, sempre secondo le liste testé menzionate, lo stesso viene nominato, ma deve essere affiancato da un mediatore ausiliario competente per quella specifica materia.
In ogni caso in cui appaia opportuno affiancare un mediatore ausiliario, si può comunque procedere anche alla nomina di costui.
Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.
In particolare, è richiesto il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 d.m. 180/2010, nonché la partecipazione da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. A tal riguardo, la Camera consente lo svolgimento del predetto tirocinio assistito in attuazione delle norme di legge . Il tirocinante è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione. Verrà richiesto alle parti di sottoscrivere l’assenso alla partecipazione alla procedura di mediazione da parte del tirocinante che, in ogni caso, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione d’indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione. Il tirocinio avrà luogo nelle seguenti forme: -) partecipazione diretta; -) aula collegata in via
telematica, nel rispetto del diritto alla privacy dei soggetti coinvolti. Durante l'esecuzione del tirocinio, il Conciliatore potrà temporaneamente escludere la partecipazione dei tirocinanti da alcune fasi del procedimento di mediazione per esigenze funzionaliallo svolgimento del procedimento e all'esito della conciliazione. Sono previsti separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche.
L’assegnazione degli affari di mediazione avviene nel rispetto della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta. È possibile avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali sia stato raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni e aventi ad oggetto la medesima controversia. Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore individuato.
Il mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento.
Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.
Il mediatore può avvalersi di esperti ai sensi e nei limiti di cui all’art. 8, co. 4, D.Lgs. 28/10. In tal caso, il compenso dell’esperto è regolato secondo la tariffa prevista per ciascuna categoria professionale per le consulenze tecniche o, in mancanza, secondo le rispettive tariffe professionali.
Il mediatore è, comunque, soggetto a tutti gli obblighi di cui all’art. 14 D.Lgs. 28/10.
Sono stabilite le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore e le conseguenze, sui procedimenti in corso. Precisamente, il mediatore si trova in condizione di incompatibilità:
se ha interesse nella controversia o in altra vertente su identica questione di diritto;
se egli stesso o la moglie/marito e’ parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e’ convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori/professionisti che assistono le parti;
se egli stesso o la moglie/marito ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori/professionisti che assistono le parti;
se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella controversia, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
se e’ tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e’ amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa’ o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il mediatore puo’ richiedere al Segretario l’autorizzazione ad astenersi.
La violazione dell’obbligo di incompatibilità da parte del mediatore comporta la sua sospensione e la sua sostituzione con altro mediatore nominato ai sensi del presente regolamento
Tutto quanto previsto per il mediatore dal presente Regolamento si applica anche per il mediatore ausiliario di cui all’art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/10.
Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 28/10.
ART. 36 - LA SEGRETERIA
Il funzionario che opera presso la Segreteria riveste la qualifica di soggetto responsabile della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano per la designazione del mediatore e del mediatore ausiliario.
Il funzionario che opera presso la Segreteria è imparziale, non entra nel merito della controversia, e non svolge attività di consulenza giuridica e/o di conciliazione.
La Segreteria provvede alla designazione del mediatore e fissa il primo incontro tra le parti entro e non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
La Segreteria procede secondo queste stesse modalità anche qualora ritiene di dover designare uno o più mediatori ausiliari nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, ai sensi dell’art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/10.
La Segreteria informa la parte che ha depositato la domanda di mediazione dell’avvenuta designazione del mediatore e dell’avvenuta fissazione del primo incontro tra le parti e la invita a darne comunicazione all’altra parte nel rispetto delle previsioni di questo Regolamento e delle norme di cui al D.Lgs. 28/10.
Su richiesta della parte che ha depositato la domanda di mediazione, la Segreteria attesta per iscritto l’avvenuto deposito della domanda.
ART. 37 - L’INCONTRO DI MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLA CONTROVERSIA
La sede dell’incontro è presso la sede della Camera adita oppure presso la sede secondaria.
Le parti partecipano all’incontro personalmente o, in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.
Le parti sono libere di farsi accompagnare da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle Associazioni di consumatori o di categoria. Il mediatore può in ogni caso convocare per incontri separati anche solo le parti personalmente.
Il mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente.
Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l’incontro di conciliazione e, di norma, un’unica seduta ne esaurisce l’oggetto. In caso contrario, il conciliatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo e nel rispetto del termine di durata massima del procedimento di mediazione e che è pari ad un tempo non superiore a quattro mesi ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, co. 1, D.Lgs. 28/10. Il termine di quattro mesi non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
L’incontro ha luogo con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, potendo la segreteria rilasciare l’attestato di conclusione del
procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e di mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11, co. 4, del D.Lgs. 28/10.
ART. 38 - ESITO DELL’INCONTRO
Il verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, dà atto dell’esito dell’incontro. L’ esito dell’incontro è interamente regolato dall’art. 11 del D.Lgs. 28/10.
In caso di mancato raggiungimento di un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In tal caso e prima che la proposta sia formulata, le parti congiuntamente possono richiedere la designazione di altro mediatore che provveda alla formulazione di tale proposta sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire.
La proposta può essere formulata dal mediatore anche nel caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.
La Segreteria provvede alla designazione del nuovo mediatore nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del presente Regolamento.
Su richiesta congiunta delle parti è possibile richiedere anche la nuova designazione, secondo queste stesse forme e modalità, del conciliatore ausiliario.
Nel caso in cui le parti richiedano congiuntamente che il mediatore formuli una proposta di mediazione, è in facoltà delle parti stesse richiedere la designazione di altro mediatore che provveda alla formulazione di tale proposta.
La Segreteria provvede alla designazione del nuovo mediatore nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del presente Regolamento.
Su richiesta congiunta delle parti è possibile richiedere anche la nuova designazione, secondo queste stesse forme e modalità, del mediatore ausiliario.
Le proposte di conciliazione devono sempre contenere i seguenti elementi:
a) indicazione del soggetto tenuto giuridicamente all’esecuzione della prestazione o dell’obbligo di fare, positivo o negativo;
b) indicazione del soggetto che ha giuridicamente diritto all’esecuzione della prestazione o dell’obbligo di fare, positivo o negativo;
c) indicazione delle ragioni, se necessario anche giuridiche, in forza delle quali le prestazioni o gli obblighi di fare, positivi o negativi, sono ritenuti esistenti e vincolanti tra le parti;
d) indicazione specifica dell’oggetto della prestazione e degli obblighi, positivi o negativi, contenuti nella proposta.
In caso di raggiungimento dell’accordo, il mediatore redige un processo verbale. In tale processo verbale devono sempre essere specificati i seguenti elementi:
e) indicazione del soggetto tenuto giuridicamente all’esecuzione della prestazione o dell’obbligo di fare, positivo o negativo;
f) indicazione del soggetto che ha giuridicamente diritto all’esecuzione della prestazione o dell’obbligo di fare, positivo o negativo;
g) indicazione delle ragioni, se necessario anche giuridiche, in forza delle quali le prestazioni o gli obblighi di fare, positivi o negativi, sono ritenuti esistenti e vincolanti tra le parti;
h) indicazione specifica dell’oggetto della prestazione e degli obblighi, positivi o negativi, contenuti nella proposta.
Su richiesta del mediatore, il contenuto del verbale di conciliazione può essere verificato da un esperto designato dal Segretario secondo le modalità di cui all’art. 11
X.Xxx. 28/10, senza che sia necessario che tale esperto sia iscritto negli elenchi dei consulenti presso il Tribunale.
Al termine del procedimento di mediazione ad ogni parte viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio. Il modello della scheda deve essere allegato al regolamento e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al segretario, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.
ART. 39 - RISERVATEZZA
Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene detto nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato, con la sola esclusione dell’esito dell’incontro di cui all’articolo che precede. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del d.i. 145/2011.
Al procedimento di mediazione è interamente applicabile l’inutilizzabilità di cui all’art. 10, co. 1, D.Lgs. 28/10.
Fermo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 28/10, è garantito il diritto d’accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, custoditi in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione.
Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.
Il mediatore è vincolato al segreto professionale ed ai divieti di testimonianza di cui all’art. 10, co. 2, D.Lgs. 28/10.
ART. 40 SPESE E ONORARI PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
40.1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
40.2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
40.3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.
40.4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista alla successiva lett. e);
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento, salvo il caso di formulazione della proposta di cui alle precedente lett. c).
40.5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompresso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
40.6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
40.7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
40.8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento , sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
40.9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. In ogni caso, le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del D.Lgs. 28/10.
40.10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
40.11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
40.12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
40.13. Il compenso riscosso dalla Camera a titolo di spese di mediazione sarà cos’ ripartito: 20% alla Camera, 5% agli aiutanti esterni del mediatore e il restante 75% al mediatore/collegio di mediatori
40.14 Per specifiche categorie di affari di mediazione, possono essere stipulate delle convenzioni contenenti una specifica disciplina degli onorari della procedura di mediazione.
ART. 41 - RAPPORTI CON ALTRI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 28/2010, in caso di più domande di mediazione relative alla medesima controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di ricezione della comunicazione. La data di ricezione della comunicazione, in virtù della quale si determina la pendenza del procedimento, si intende quella del momento in cui la domanda è comunicata alla controparte dal soggetto che ha attivato la procedura di mediazione.
ART. 43 - CLAUSOLA FINALE. RAPPORTI TRA IL PRESENTE REGOLAMENTO E IL DECRETO LEGGE 4 MARZO 0000, X. 00
Xx procedimento di mediazione, per tutto quanto non è previsto, disposto e regolato nel presente Regolamento, è disciplinato dal D.Lgs. 28/10.
PARTE QUARTA
PROCEDURE DI ARBITRAGGIO E DI PERIZIA
ART. 43 - NORME APPLICABILI
43.1 Alle procedure di arbitraggio e di perizia si applicano, ove compatibili, le norme della parte prima e seconda del presente Regolamento, nonché le tariffe previste per l’arbitrato ordinario.
43.2 Gli arbitratori o i periti decidono secondo equità e tenendo presenti gli usi ed i criteri obiettivi stabiliti dalla pratica mercatoria nei singoli rami dell'attività economica.
PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI
ART. 44 MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO
44.1 La competenza relativamente alle modifiche del presente Regolamento spetta al Consiglio Direttivo della Fondazione dei Dottori Commercialisti, il quale vi provvede di sua iniziativa.
44.2 Ogni modifica avrà efficacia dopo il decorso di due mesi dalla relativa delibera, salvo diverso termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
44.3 In ogni caso le modifiche non potranno influire sullo svolgimento delle procedure in corso.
44.4 Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il Regolamento in vigore nel momento in cui il procedimento di arbitrato, il procedimento di mediazione e la conciliazione hanno inizio; anche per il procedimento arbitrale secondo quanto disposto dall’art. 832, co. 3, c.p.c.
PARTE SESTA
Allegati
1. PROCEDURE DI CUI AL D. LGS. 28/2010: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ E TABELLA DELLE INDENNITA’
Valore della lite | Spesa (per ciascuna parte) |
Fino a Euro 1.000: | Euro 65 |
da Euro 1.001 a Euro 5.000: | Euro 130 |
da Euro 5.001 a Euro 10.000: | Euro 240 |
da Euro 10.001 a Euro 25.000: | Euro 360 |
da Euro 25.001 a Euro 50.000: | Euro 600 |
da Euro 50.001 a Euro 250.000: | Euro 1.000 |
da Euro 250.001 a Euro 500.000: | Euro 2.000 |
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: | Euro 3.800 |
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: | Euro 5.200 |
oltre Euro 5.000.000: | Euro 9.200 |
L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella.
L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;
d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista alla successiva lett. e);
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento, salvo il caso di formulazione della proposta di cui alle precedente lett. c).
Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. In ogni caso, le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del D.Lgs. 28/10.
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui all’ articolo 17 d.m. 180/2010.
Si precisa che le cifre indicate in tabella sono al netto di Iva e altri eventuali accessori di legge.