INDICE
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INDICE
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Art. 1 - Oggetto dell’appalto Art. 2 - Ammontare dell’appalto
Art. 3 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili Art. 4- Descrizione dei lavori
Art. 5 - Variazioni alle opere appaltate
Art. 6 - Forma e principali dimensioni delle opere
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7- Osservanza di Leggi e Norme
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto Art. 9 - Qualificazione
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
CAPO III - GARANZIE
Art. 13 - Cauzione provvisoria Art. 14 - Cauzione definitiva
Art. 15 - Riduzione delle garanzie
Art. 16 - Assicurazioni a carico dell’impresa
CAPO IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 17- Consegna e inizio dei lavori
Art. 18 - Termini per l’ultimazione dei lavori Art. 19 - Sospensioni e proroghe
Art. 20 - Penali
Art. 21 - Danni di forza maggiore
Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 23 - Anticipazione
Art. 24 - Pagamenti in acconto e ritardi Art. 25- Conto finale e pagamenti a saldo Art. 26 - Revisione prezzi
Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 28 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Art. 29 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 30 - Direzione dei lavori Art. 31 - Espropriazioni
Art. 32 - Variazione dei lavori e varianti in corso d’opera Art. 33- Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 34 - Norme di sicurezza generali Art. 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro Art. 36 - Piani di sicurezza
Art. 37 - Piano operativo di sicurezza
Art. 38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 39 - Subappalto
Art. 40 - Responsabilità in materia di subappalto
Art. 41 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 42 - Controversie
Art. 43 - Termini per il pagamento delle somme contestate Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera Art. 45 - Risoluzione del contratto
Art. 46 - Recesso dal contratto
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 47 - Ultimazione dei lavori Art. 48 - Conto finale
Art. 49 - Specifiche modalità e termini di collaudo
CAPO XII - NORME FINALI
Art. 50 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore Art. 51 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
Art. 52 - Custodia del cantiere Art. 53 - Cartello di cantiere
CAPO XIII - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE A TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
PARTE I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 54 - Materiali in genere
Art. 55 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso Art. 56 - Elementi in rete metallica e pietrame
PARTE II - MODALITÀ DI ESECUZIONE
Art. 57 - Scavi in genere
Art. 58 - Scavi di sbancamento
Art. 59 - Scavi di fondazione od in trincea Art. 60 - Scavi subacquei e prosciugamento Art. 61 - Rilevati e rinterri
Art. 62 - Gabbionate
Art. 63 - Materassi metallici in pietrame.
Art. 64 - Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento verticale in pietrame. Art. 65 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei LAVORI di "RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA ED INTERVENTI SUGLI ARGINI - FIUME BRADANO, in agro dei Comuni di Montescaglioso e Bernalda (MT).
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base d'appalto soggetti a ribasso (art. 81 comma 3bis L. 106/2011) ammonta, presuntivamente, ad € 676.422,43 ed € 32.158,53 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso come risulta dal seguente prospetto:
CATEGORIE LAVORI A CORPO | ||||||
SCAVI, DEMOLIZIONI, DISCARICA | RINTERRI E CONFERIMENTO IN | € | 94.093,55 | |||
TERRE RINFORZATE E GABBIONI | € | 539.725,10 | ||||
DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA ALVEO | € | 43.403,10 | ||||
TOTALE LAVORI A MISURA | € 677.221,75 | |||||
A DETRARRE ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € 799,32 | |||||
IMPORTO A BASE D’APPALTO SOGGETTO A RIBASSO | € | 676.422,43 | ||||
SOMMANO ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € 799,32 | |||||
SOMMANO ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € 31.359,21 | |||||
TOTALE | € 708.580,96 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo a base d’Appalto soggetto a ribasso, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, ed aggiunto l’importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori, diretti ed indiretti, non soggetti al ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell’art. 131, comma 3, del D.Lgs n.163/2006 e dell’art. 100 comma 1 DLgs n.81/2008 e s.m.i..
Art. 3 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate “OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA”.
2. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del DLgs n.163/2006 - per le categoria di che trattasi, ove il soggetto affidatario non sia in grado di realizzare le predette componenti, può utilizzare il subappalto nel limite del
30%, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, terzo periodo, lettera b e il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.
Art. 4- Descrizione dei lavori
I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
a) scavi, demolizioni, rinterri e conferimento in discarica
b) terre rinforzate e gabbioni;
c) decespugliamento e pulizia alveo
d) opere complementari.
Art.5 - Variazioni alle opere appaltate
L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, all'atto esecutivo, quelle variazioni che riterrà opportune nell'interesse della buona esecuzione dei lavori, qualora ricorrano i motivi e le circostanze previste dall'art. 132 commi 1, lettre a), b), c), d) ed e) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento o diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali, siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Art. 6 - Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dagli elaborati grafici di progetto.
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7- Osservanza di Leggi e Norme
Per quanto non previsto e non specificato nel presente Capitolato Speciale e dal Contratto, l'appalto risulta disciplinato dalle seguenti disposizioni:
a) Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
b) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
c) Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui al Decreto 19/04/2000
n.145 nella parte non abrogata dal D.P.R. n.207/2010;
d) Decreto Legislativo n. 81/2008 - sicurezza sul luogo di lavoro- e successive modifiche ed integrazioni;
La sottoscrizione del Contratto, a cui il presente Capitolato è allegato, comporta per l'appaltatore l’accettazione e dichiarazione di conoscenza di tutte le Leggi, Xxxxxxx, Circolari, Regolamenti ecc. sopra richiamati.
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
Oltre al presente Capitolato Speciale, costituiscono parte integrante del Contratto di appalto:
A) il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
B) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, richiamato integralmente, ma non allegato;
C) il Capitolato Generale LL.PP., di cui al Decreto 19/ Aprile 2000 n.145, richiamato con riferimento ai soli articoli non abrogati, ma non allegato;
D) tutti gli elaborati del progetto LAVORI di "RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA ED INTERVENTI SUGLI ARGINI - FIUME BRADANO, in agro dei Comuni di Montescaglioso e Bernalda (MT).
E) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i.;
F) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lettera g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
E) il cronoprogramma lavori.
Art. 9 - Qualificazione
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le seguenti categorie e classi d’importo, in conformità al D.P.R. n. 207/2010:
cat. OG 8- classifica III. per l’importo di €. 1.033.000,00 (categoria prevalente)
Ai sensi dell’art. 357 comma 12 del D.P.R. n. 207/2010, cosi come modificato dal D.L. n. 70/2011, possono partecipare alla gara di appalto i concorrenti in possesso, all’atto dell’offerta, della attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categoria OG 8 - classifica III di cui all’Allegato “A” del D.P.R. n. 34/2000 o di cui all’Allegato “A” del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art. 167 del D.P.R. n. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00.
CAPO III - GARANZIE
Art. 13 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del DLgs n.163/2006, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.
2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del DLgs n.163/2006.
Art. 14 - Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del DLgs n.163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del DLgs n.163/2006, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del DLgs n.163/2006, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.
4. Ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. n.207/2010, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Art. 15 - Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs n.163/2006, l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 16 del presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
2. Sempre ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DLgs n.163/2006, l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 17 del presente capitolato è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
Art. 16 - Assicurazioni a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs n.163/2006, l’appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia.
6. Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del DLgs n.163/2006, l’appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
CAPO IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 17- Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto o dopo la aggiudicazione, se ricorrono motivi di urgenza, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 153,154,155 e 156 del D.P.R. 207/2010.
Art. 18 - Termini per l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del D.P.R. n. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
Art. 19 - Sospensioni e proroghe
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 20 - Penali
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010, con i limiti previsti al suo comma 3 e, quindi, nella misura pari all'uno per mille giornaliero dell’importo netto contrattuale.1.
0.Xx applicano le disposizioni di cui all’art. 159 del D.P.R. n. 207/2010
1 Ai sensi dell’art. 145, comma 3, del Nuovo Regolamento la penale giornaliera è compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Art. 21 - Danni di forza maggiore
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all’art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 136 del D.Lgs. n.163/2006
CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 23 - Anticipazione
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 140 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010
Art. 24 - Pagamenti in acconto e ritardi
1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 150.000,00 euro2.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010 sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 141, 142, 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010
Art. 25- Conto finale e pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 90 dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 141, 142, 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010
Art. 26 - Revisione prezzi
Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs n.163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 133, comma 3, del DLgs n.163/2006.
Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. In caso di cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 117 del D.Lgs n.163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52
CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 28 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
1. SCAVI IN GENERE
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente art., con i prezzi d’elenco per gli scavi in genere l’Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
– per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
2 Tale importo dovrà essere stabilito in relazione all'ammontare e alla durata dei lavori. Per le opere appaltate a forfait l'ammontare dei lavori eseguiti sui quali corrispondere l'acconto sarà ricavato dalla tabella di cui all'art. 2
– per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua;
– per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
– per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
– per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
– per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
– per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
– il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
– gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da norme di capitolato e da particolari costruttivi.
2. TELO "GEOTESSILE" PER STRATO ANTICONTAMINANTE, RINFORZO E DRENAGGI
Il telo adoperato come strato anticontaminante, rinforzo, armatura o drenaggio, sarà pagato a metro quadrato secondo la superficie effettivamente ricoperta dal telo, ed in base alla resistenza a trazione del telo stesso, essendo compreso e compensato nel prezzo di Elenco ogni onere per la fornitura, posa in opera, sfridi, sovrapposizioni, saldature.
3. GABBIONATE, MATERASSI E TERRA RINFORZATA
I gabbioni saranno pagati misurandone la volumetria posata, in conformità ai disegni progettuali esecutivi.
Nel prezzo dei gabbioni sono compresi tutti gli oneri per la fornitura e posa in opera della rete, del filo ovvero dei punti metallici di spessore idoneo per la legatura degli spigoli, la formazione dei tiranti fra le facce opposte e quanto altro dovesse occorrere per il montaggio dei gabbioni stessi.
Il riempimento in pietrame sarà misurato sul gabbione già posto in opera e riempito.
Nel prezzo relativo al riempimento sono compresi gli oneri per il paramento a corsi pressoché regolari delle facce viste, la posa in opera dei gabbioni e l'onere delle legature.
I materassi saranno pagati misurandone la sviluppo in metri quadrati in pianta, in conformità ai disegni progettuali esecutivi. Il prezzo sarà comprensivo della posa in opera, del riempimento con pietrame e dell’onere delle legature
La terra rinforzata sarà pagato misurandone lo sviluppo in metri quadrati sulla faccia a vista verticale. Il prezzo sarà comprensivo della posa in opera, del riempimento con pietrame e dell’onere delle legature
4. RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA: ALVEO – SCARPATA - PERTINENZA IDRAULICA - ISOLA
4.1 Decespugliamento
Nel prezzo è compreso anche il taglio di alberi di piccole dimensioni, con diametro non superiore a 6 cm. Il prezzo comprende, inoltre tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro così come descritto negli specifici elaborati progettuali, sia esso effettuato a mano o a macchina. Sono compresi, altresì, l'allontanamento degli scarti di lavorazione estratto dal corso d’acqua, il deposito in piattaforma, l’abbruciamento in loco e/o il recapito in discarica autorizzata, nonché le operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati. Se durante i lavori si dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei-rifiuti, si dovrà, provvedere alla selezione per categoria, al deposito in piattaforma ed allo smaltimento mediante recapito in discarica autorizzata. Sono compresi gli oneri per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico dell’esecutore, ove necessario, anche il corrispettivo per lo smaltimento in discarica; la vegetazione presente costituita prevalentemente da piante di modesto pregio (canneti, erbacce, arbusti) non determinando nel suo complesso massa legnosa ed avendo un valore economico nullo, verrà bruciata in loco a cura dell’impresa appaltatrice.
4.2 Taglio vegetazionale e disboscamento
Il prezzo comprende tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro così come descritto , sia esso effettuato a mano o a macchina. Sono compresi, altresì, l'allontanamento del materiale non utilizzabile, e la sua eliminazione a discarica, l'allontanamento degli scarti di lavorazione dal corso d’acqua, il deposito in piattaforma, l’abbruciamento in loco e/o il recapito in discarica autorizzata, nonché, per i tronchi abbattuti, l'accatastamento in piattaforma, il taglio dei rami, la riduzione in tronchetti. Il prezzo compensa anche la successiva regolarizzazione del terreno. Se durante i lavori l’esecutore dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei-rifiuti, si dovrà, provvedere alla selezione per categoria, al deposito in piattaforma ed allo smaltimento mediante recapito in discarica autorizzata.. Sono compresi gli oneri per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico dell’esecutore, ove necessario, anche il corrispettivo per lo smaltimento in discarica; la vegetazione presente costituita prevalentemente da piante di modesto pregio (canneti, erbacce, arbusti) non determinando nel suo complesso massa legnosa ed avendo un valore economico nullo, verrà bruciata in loco a cura dell’impresa appaltatrice.
4.3 Sfalcio e decespugliamento di corsi d’acqua arginati
Nel prezzo è compreso anche il taglio di alberi di piccole dimensioni, con diametro non superiore a 6 cm. Il prezzo comprende, inoltre tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro così come descritto negli specifici elaborati progettuali, sia esso effettuato a mano o a macchina. Sono compresi, altresì, l'allontanamento degli scarti di lavorazione estratto dal corso d’acqua, il deposito in piattaforma, l’abbruciamento in loco e/o il recapito in discarica autorizzata, nonché le operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati. Si intendono compresi, inoltre piccoli lavori di ripristino di opere idrauliche realizzate con pietrame. Se durante i lavori si dovessero rinvenire dei materiali estranei-rifiuti, si dovrà, provvedere alla selezione per categoria, al deposito in piattaforma ed allo smaltimento mediante recapito in discarica autorizzata. Sono compresi gli oneri per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico dell’esecutore, ove necessario, anche il corrispettivo per lo smaltimento in discarica; la vegetazione presente costituita prevalentemente da piante di modesto pregio (canneti, erbacce, arbusti) non determinando nel suo complesso massa legnosa ed avendo un valore economico nullo, verrà bruciata in loco a cura dell’impresa appaltatrice.
5. RILEVATI E RINTERRI
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
6. MANODOPERA
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.
7. NOLEGGI
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
8. TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.
Art. 29 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 30 - Direzione dei lavori
Si applicano le disposizioni riportate dall’art. 147 all’art. 169 del D.P.R. n. 207/2010
Art. 31 - Espropriazioni
La disciplina degli espropri è regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato ed integrato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n. 302 (GU n. 17 del 22 gennaio 2003).
Art. 32 - Variazione dei lavori e varianti in corso d’opera
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 132 del D.lgs. 163/2006 e degli art. 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010
Art. 33- Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l’elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati dall’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 34 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1.L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs del 9 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal DLgs 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m. ed i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 36 - Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del DLgs. n.81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all’art. 100 del D.Lgs n.81/2008 e s.m. e i.
2. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs n.81/2008 e dell’art. 131, comma 4, del D. Lgs n.163/2006, l’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
Art. 37 - Piano operativo di sicurezza
0.Xx applicano le disposizioni di cui all’art. 131 del D.lgs. 163/2006
2. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV del D.Lgs. n.81/2008 e
s.m. e i.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 49 del presente Capitolato.
Art. 38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n.81/2008 e
s.m. e i.
2. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. n.81/2008 e s.m. e i., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
• la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del D. Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.;
• l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
3. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs n.81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 39 - Subappalto
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.lgs. n.163/2006 e all’art. 170 del D.P.R. n.207/2010.
Art. 40 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del DLgs n.81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
Art. 41 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell’art. 35, comma 29, delle legge 248/2006, la responsabilità solidale dell’appaltatore nei confronti delle imprese subappaltatrici viene meno se quest’ultimo, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35 della legge 248/2006 (connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti l’opera) siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 42 - Controversie
Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all’art.240 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno deferite al Foro competente di Potenza.
Art. 43 - Termini per il pagamento delle somme contestate
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 240, comma 19, del D.Lgs n.163/2006 .
Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010.
2. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
3. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 2 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
5. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s. m. e i. (di conversione del DL 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
Art. 45 - Risoluzione del contratto
0.Xx applicano le disposizioni di cui agli artt. 135, 136,137,138,139 e 140 del D.Lgs n.163/2006
Art. 46 - Recesso dal contratto
0.Xx applicano le disposizioni di cui all’art. 134 del D.Lgs. n.163/2006
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 47 - Ultimazione dei lavori
1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 199 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art.145 del D.P.R. n. 207/2010, è applicata una penale pari all’ l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in misura giornaliera, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del citato dell’art.145 del D.P.R. n. 207/2010
Art. 48 - Conto finale
0.Xx sensi dell’art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, il conto finale verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori;
0.Xx applicano le disposizioni di cui agli artt. 200,201,202 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 49 - Specifiche modalità e termini di collaudo
0.Xx applicano le disposizioni di cui all’art. 141 del D.Lgs. n.163/2006 e di cui al Titolo X del D.P.R. n.207/2010
2. In particolare, ai sensi dell’art. 141, comma 1, del D.Lgs n.163/2006, il collaudo finale deve aver luogo entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
4. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 141, commi 9 e 10 del DLgs .163/2006, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 3, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
CAPO XII - NORME FINALI
Art. 50 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore
Oltre gli oneri previsti dal D.P.R. n. 207/2010, dagli articoli ancora vigenti del D.M. n.145/2000 nonché dal presente Capitolato Speciale, da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particola-ri che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.
2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.
4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
5. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
6. La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,…), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
7. L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
8. L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
9. La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l’approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L’Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
10. La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno altresì essere rilasciate all’Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie dichiarazioni di conformità a regola d’arte degli impianti.
11. L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.
12. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.
13. Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.
14. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
15. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l’Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l’adempimento dei detti obblighi, ferma l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
16. La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall’Ufficio per l’inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all’art. 23 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il D.P.R. n. 207/2010 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
17. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
18. L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l’assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all’Amministrazione appaltante.
19. La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
20. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
21. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l’Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
22. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell’eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all’art. 2 del presente Capitolato.
Art. 51 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato a:
a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti ai sensi dell’art. 185 del D.P.R. n. 207/2010;
b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 181 e 185 del D.P.R. n. 207/2010;
c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi dell’art. 186 del D.P.R. n. 207/2010;
d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 187 del D.P.R. n. 207/2010;
2. L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
Art. 52 - Custodia del cantiere
1. È a carico e a cura dell’appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.
Art. 53 - Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
CAPO XIII - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE A TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
PARTE I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 54 - Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Art. 55 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso
1. L’acqua per l’impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovrà essere dolce, limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. In caso di necessità, dovrà essere trattata per ottenere il grado di purezza richiesto per l’intervento da eseguire. In taluni casi dovrà essere, altresì, additivata per evitare l’instaurarsi di reazioni chimico – fisiche che potrebbero causare la produzione di sostanze pericolose.
2. Le calci aeree devono rispondere ai requisiti di cui al RD n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme per l’accettazione delle calci” e ai requisiti di cui alla norma UNI 459 (“Calci da costruzione”).
3. Le calci idrauliche, oltre che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2231 e a quelli della norma UNI 459, devono rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” e s.m. ed i. Le calci idrauliche devono essere fornite o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965.
4. I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devono rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi”) e successive modifiche e integrazioni (DM 20 novembre 1984 e DM 13 settembre 1993).
Tutti i cementi devono essere, altresì, conformi al DM n. 314 emanato dal Ministero dell’industria in data 12 luglio 1999 (che ha sostituito il DM n. 126 del 9 marzo 1988 con l’allegato “Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi” dell’ICITE - CNR) ed in vigore dal 12 marzo 2000, che stabilisce le nuove regole per l’attestazione di conformità per i cementi immessi sul mercato nazionale e per i cementi destinati ad essere impiegati nelle opere in conglomerato normale, armato e precompresso. I requisiti da soddisfare devono essere quelli previsti dalla norma UNI EN 197-2007 “Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni”.
Gli agglomerati cementizi, oltre a soddisfare i requisiti di cui alla legge 595/1965, devono rispondere alle prescrizioni di cui al summenzionato DM del 31 agosto 1972 e s.m. ed i.
I cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965.
I cementi e gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in magazzini coperti, ben ventilati e riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego.
5. Le pozzolane devono essere ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal RD 16 novembre 1939, n. 2230.
6. Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall’umidità e da agenti degradanti.
7. L’uso del gesso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori. Per l’accettazione valgono i criteri generali dell’art. 70 (Materiali in genere) e la norma UNI 5371 (“Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove”).
Art. 56 - Elementi in rete metallica e pietrame
Tutti i singoli elementi di gabbioni, materassi e elementi strutturali per terre rinforzate, dovranno essere conformi a quanto specificato ai punti precedenti.
La certificazione di qualità e i certificati di origine dei materiali dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori.
Le verifiche di C.Q. richieste sono come di seguito elencate:
1. Qualifica della cava per il pietrame
La cava dalla quale dovrà provenire il pietrame di riempimento dovrà essere qualificata seguendo le modalità di qualificazione riportate nelle specifiche di C.Q. relative agli aggregati per calcestruzzo.
In sede di qualificazione, oltre alle verifiche sulla capacità organizzativa/operativa e di controllo della cava, si dovrà anche verificare che le caratteristiche del materiale da fornire, rispondano ai seguenti requisiti: :
• non gelivo, alla prova eseguita secondo EN 1367-1 ed EN 1367-2.
• resistente all’abrasione superficiale alla prova eseguita secondo EN 1097-8,
• determinazione della massa volumica P (≥ 2,3 gr/cm3)
• determinazione della massa volumica reale p (≥ 2,45 gr/cm3)
• verifica del grado di compattezza C= P/p ≥ 0,95
Le prove sulle suddette caratteristiche saranno eseguite nel laboratorio di cava, approvato in sede di qualifica, o in altro laboratorio comunque approvato dalla DIREZIONE LAVORI.
Le prove in corso di fornitura saranno eseguite su lotti quantitativamente definiti dal Responsabile di C.Q. in funzione delle caratteristiche della cava e delle dimensioni delle opere da realizzare.
E' comunque prescritta l'esecuzione delle prove per ogni lotto di fornitura di almeno 1000 m3. Quanto sopra sarà riportato ed allegato al relativo P.C.Q.
b. Qualifica del materiale da rilevato
Il materiale da rilevato dovrà essere qualificato seguendo le modalità di qualificazione riportate nelle specifiche di C.Q..
Deve essere effettuata l’identificazione della natura e dello stato delle terre (provenienti dalle zone di scavo e dalle cave di prestito) per la valutazione dell’attitudine al particolare impiego, prevedendo le seguenti prove di laboratorio:
• granulometria e limiti di Atterberg, per la classificazione secondo la norma CNRUNI 10006/63;
• contenuto d’acqua naturale (CNR-UNI 10008/63) e consistenza;
• costipamento AASHTO Standard e/o Modificato (CNR69/78) al variare del contenuto d’acqua, con individuazione della densità massima del secco (γs max) e dell’umidità ottimale di costipamento (wopt);
• analisi granulometriche comparative, prima e dopo la prova di costipamento, limitatamente ai materiali per i quali si sospetta la presenza di componenti fragili o instabili;
• indice di portanza CBR, secondo modalità di prova che tengano conto della destinazione del materiale, dei rischi di imbibizione da venute d’acqua (gravitazionale e/o di capillarità) e del prevedibile grado di addensamento. Per valutare gli effetti delle variazioni di umidità e del grado d’addensamento sulla portanza degli strati realizzati, la Direzione dei lavori, in relazione alle esigenze di posa in opera ed anche ai fini dei controlli di portanza, ha la facoltà di richiedere lo studio CBR completo, a diverse energie ed umidità di costipamento, secondo la norma SN670320b.
c. Qualifica delle reti metalliche
Le reti metalliche a doppia torsione devono essere prodotte con un sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al processo di fabbricazione del produttore, predisposto in coerenza con le norme UNI EN 9001.2000 (controllo permanente della produzione in fabbrica) che deve assicurare il mantenimento della costanza e la affidabilità delle prestazioni indipendentemente dal processo di produzione.
Per impieghi con alti requisiti di sicurezza (ad esempio opere di sostegno, in terra rinforzata) il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al processo di fabbricazione del produttore deve essere certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI EN 45012.
La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo terzo indipendente (certificazione di prodotto) e l’indicazione “prodotto certificato” e il nome dell’organismo terzo certificatore dovranno comparire sulle etichette di accompagnamento della merce e sui certificati di origine.
Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dal predetto certificato. I prodotti dovranno essere acquistati da fornitori qualificati dall’Appaltatore e per ogni partita inviata il fornitore dovrà certificare, tramite apposito “Certificato di origine” in originale:
• la conformità alle norme UNI EN 10223-3, della maglia;
• la conformità alle Norme UNI EN 10244-2 e 10245-2, del filo di ferro protetto con lega Zinco-Alluminio e rivestimento in pvc;
• la rispondenza alla “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione relatrice n°16/2000, il 12 Maggio 2006
• eventuale marcatura CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico
Il Responsabile di C.Q. dell'APPALTATORE, dovrà controllare l'esistenza delle suddette certificazioni ed etichettature. Tale verifica sarà effettuata sulla base della certificazione del fornitore della rete.
La certificazione dovrà essere allegata al P.C.Q. PARTE II - MODALITÀ DI ESECUZIONE
Art. 57 - Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al DMLLPP dell’11 marzo 1988 (d’ora in poi DMLLPP 11.03.88), integrato dalle istruzioni applicative di cui alla CMLLPP n. 218/24/3 del 9 gennaio 1996, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L’Appaltatore dovrà, altresì, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l’Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate . previo assenso della Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all’Appaltatore, si applica il disposto del comma 3, dell’art. 36 del D.M. n. 145/00.
Art. 58 - Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, ma non escludendo l’impiego di rampe provvisorie, etc…
Gli scavi di sbancamento si misureranno col metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume effettivo “in loco”. Le misurazioni verranno effettuate in contraddittorio con l’appaltatore all’atto della consegna.
Art. 59 - Scavi di fondazione od in trincea
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.
Nell’esecuzione di detti scavi per raggiungere il piano di posa della fondazione si deve tener conto di quanto specificato nel DMLLPP 11.03.88 al punto A.2, al punto D.2 ed alla sezione G.
Il terreno di fondazione non deve subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della costruzione dell’opera. Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate dagli scavi. Il piano di posa degli elementi
strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto con conglomerato magro o altro materiale idoneo.
Nel caso che per eseguire gli scavi si renda necessario deprimere il livello della falda idrica si dovranno valutare i cedimenti del terreno circostante; ove questi non risultino compatibili con la stabilità e la funzionalità delle opere esistenti, si dovranno opportunamente modificare le modalità esecutive. Si dovrà, nel caso in esame, eseguire la verifica al sifonamento. Per scavi profondi, si dovrà eseguire la verifica di stabilità nei riguardi delle rotture del fondo.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all’atto della loro esecuzione. Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono, infatti, di stima preliminare e l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
È vietato all’appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.
Col procedere delle murature l’Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell’Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Art. 60 - Scavi subacquei e prosciugamento
Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 26, l'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l'Appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
Art. 61 - Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o altre macchine operatrici non potranno essere scaricate direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.
E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E’ obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata e, se inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.
Art. 62 - Gabbionate
Le gabbionate sono formate da elementi in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico, e realizzati in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione relatrice n°16/2000, il 12 Maggio 2006. La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10, XXX-XX 00000-0, tessuta con filo in acciaio trafilato, superiore alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche (carico di rottura compreso tra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%) e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme all’EN 10244 – Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. L’adesione della galvanizzazione al filo dovrà essere tale da garantire che avvolgendo il filo sei volte attorno ad un mandrino avente diametro quattro volte maggiore, il rivestimento non si crepa e non si sfalda sfregandolo con le dita. La galvanizzazione inoltre dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa UNI ISO EN 6988 (KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm.
La resistenza a trazione della rete deve essere superiore a 50 kN/m.
Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2; l’operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno con diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 MPa. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di origine rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo terzo indipendente (certificazione di prodotto) e l’indicazione “prodotto certificato” e il nome dell’organismo terzo certificatore dovranno comparire sulle etichette di accompagnamento della merce e sui certificati di origine. Terminato l’assemblaggio degli scatolari si procederà alla sistemazione meccanica e manuale del ciottolame, che dovrà essere fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete.
Modalità di esecuzione
Materiale di riempimento
Il pietrame da usarsi per il riempimento delle gabbionate potrà essere indifferentemente pietrame di cava o ciottoli purché abbia una struttura compatta, non friabile, resistente all’acqua, non gelivo e d’alto peso specifico. Il materiale di riempimento dovrà avere forma omogenea d’opportuna pezzatura che in virtù della dimensione della maglia prevista (tipo 8x10) è di 80/250 mm. In particolare il materiale deve essere:
• non gelivo, alla prova eseguita secondo EN 1367-1 ed EN 1367-2.
• resistente all’abrasione superficiale alla prova eseguita secondo EN 1097-8,
• di massa volumica P (≥ 2,3 gr/cm3)
• di massa volumica reale p (≥ 2,45 gr/cm3)
• con grado di compattezza C= P/p ≥ 0,95
Preparazione del piano di posa
Immediatamente prima della posa dell’opera di sostegno, l’Impresa deve procedere alla rimozione ed all’asportazione della terra vegetale, facendo in modo che il piano di imposta risulti quanto più regolare possibile, privo di avvallamenti e, in ogni caso, tale da evitare il ristagno di acque piovane. Durante i lavori di scoticamento si deve evitare che i mezzi possano rimaneggiare i terreni di impianto.
La regolarità del piano di posa dei rilevati, previa ispezione e controllo, deve essere approvata da parte della Direzione Lavori che, nell’occasione e nell’ambito della discrezionalità consentita, può richiedere l’approfondimento degli scavi di sbancamento, per bonificare eventuali strati di materiali torbosi o coesivi (di portanza insufficiente o suscettibili di futuri cedimenti), o anche per asportare strati di terreno rimaneggiati o rammolliti per inadeguata organizzazione dei lavori e negligenza da parte dell’Impresa.
Salvo diverse e più restrittive prescrizioni, motivate in sede di progettazione dalla necessità di garantire la stabilità del rilevato, il modulo di deformazione (o altrimenti detto di compressibilità) Md, determinato sul piano di posa (naturale o bonificato), secondo la norma CNR 146/92, al primo ciclo di carico, nell'intervallo compreso tra 0,05÷0,15 N/mm2, deve risultare non inferiore a:
− 15 N/mm2 (valore minimo per consentire il corretto costipamento degli strati soprastanti), quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di appoggio della pavimentazione è maggiore di 2,00 m;
− 20 N/mm2, quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di appoggio della pavimentazione è compresa tra 1,00 e 2,00 m;
− 30 N/mm2, quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di appoggio della pavimentazione è compresa tra 0.50 e 1,00 m;
Per distanze inferiori a 0.50 m si applicano i requisiti richiesti ai sottofondi.
a) Per altezze di rilevato superiori a 2 m, o in assenza di infrastrutture a monte dell’opera di sostegno, potranno essere accettati valori inferiori a 15 N/mm2 sempre che sia garantita la stabilità dell'opera e la compatibilità dei cedimenti sia totali che differenziali e del loro decorso nel tempo.
Le caratteristiche di portanza del piano di posa devono essere accertate in condizioni di umidità rappresentative delle situazioni climatiche e idrogeologiche più sfavorevoli, di lungo termine, con la frequenza stabilita dalla Direzione Lavori in relazione all’importanza dell’opera, all’omogeneità del terreno di posa e, comunque, in misura non inferiore ad una prova ogni 5000 m2. Per i materiali a comportamento "instabile" (collassabili, espansivi, gelivi, etc.) la determinazione del modulo di deformazione viene effettuata in condizioni sature.
Posa in opera degli elementi metallici
Si apriranno i pacconi di imballaggio degli elementi scatolari in rete metallica a doppia torsione tagliando con delle cesoie i fili che legano i pacconi stessi e si stenderanno per la lunghezza indicata nei disegni di progetto gli elementi metallici.
Assemblaggio dei Gabbioni
Ogni elemento scatolare estratto dal pacco e riposto su una superficie piatta e rigida dovrà essere aperto e disteso. I diaframmi centrali e i pannelli laterali devono essere portati in posizione verticale così da formare una scatola aperta. I pannelli dovranno essere legati insieme tramite il filo a diametro più ampio nel pannello centrale o laterale. I diaframmi e i pannelli dovranno essere legati al fronte e al retro di ciascun gabbione. Il filo di legatura dovrà essere ben assicurato ai bordi dell’unità alternando giri singoli a giri doppi per ogni apertura della maglia, ogni 150 mm circa, stringendo bene ogni giro e fissando in fondo il filo alla maglia attorcigliandolo bene. È consigliato l’utilizzo di pinze per rendere più salda la legatura. Se si utilizzano anelli di chiusura, si consiglia l’uso di una pistola pneumatica o manuale per rafforzare le chiusure. Gli anelli dovranno essere posti sia sulla sommità che sul fondo del diaframma centrale ad una distanza massima di 200 mm. Dopo aver preparato il fondo, i gabbioni pre-assemblati vengono posizionati vuoti e connessi a quelli adiacenti per formare una struttura monolitica continua. Vengono posizionati fronte a fronte o schiena a schiena così da facilitarne il riempimento e la chiusura con i coperchi.
Nel caso di manufatti realizzati in curva andranno seguite le seguenti prescrizioni:
- curva convessa: i paramenti frontali andranno affiancati e legati lungo i bordi laterali, le sponde sagomate opportunamente in funzione del raggio di curvatura e quindi legate;
- curva concava : i soli paramenti frontali andranno affiancati e legati lungo i bordi laterali, posterioriormente si creerà in funzione del raggio di curvatura uno spazio vuoto tra i gabbioni che si dovrà avere cura di riempire manualmente con pietrame.
Riempimento dei Gabbioni
Per il riempimento degli elementi metallici si dovrà adoperare materiale delle caratteristiche sopra descritte. Al fine di facilitare il riempimento si può predisporre una cassaforma esterna (telaio guida) per il paramento. E’ necessario completare la sistemazione del pietrame manualmente in modo da ottenere un riempimento ottimale prestando attenzione a non coprire completamente i diaframmi intermedi. Legare, quindi, il coperchio ai pannelli laterali ed ai diaframmi come descritto precedentemente predisponendo dei tiranti trasversali e/o inclinati di 45° posizionati nel caso di elementi da 0,50 m a metà dell’altezza e nel caso di elementi di 1 m di altezza a 1/3 ed a 2/3 dell’altezza.
Una volta livellate il pietrame di riempimento e minimizzati gli spazi vuoti, chiudere il coperchio, stringendo bene i lati del gabbione utilizzando, se necessario, gli attrezzi appropriati. Il filo di legatura del coperchio dovrà essere attorcigliato due volte lungo i bordi dei vari lati del gabbione e lungo il diaframma centrale. I coperchi dovranno essere stretti saldamente lungo i lati del gabbione e alla sommità di ciascun diaframma. I coperchi adiacenti dovranno essere collegati. I coperchi dovranno essere attaccati saldamente attraverso il filo di legatura o gli anelli di chiusura.
Art. 63 - Materassi metallici in pietrame.
I materassi in pietrame sono costituiti da elementi in rete metallica a doppia torsione marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico, e realizzati in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n. 16/2006, il 12 maggio 2006. Gli elementi sono costituiti da tasche avente spessore 0,17, 0,23 o 0,3 cm in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le XXX-XX 00000-0, tessuta con filo in acciaio trafilato, superiore alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche (carico di rottura compreso tra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%) e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente un diametro pari 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme all’EN 10244 – Classe A con un quantitativo con un quantitativo non inferiore a 230 g/mq. L’adesione della galvanizzazione al filo dovrà essere tale da garantire che avvolgendo il filo sei volte attorno ad un mandrino avente diametro quattro volte maggiore, il rivestimento non si crepa e non si sfalda sfregandolo con le dita. La galvanizzazione inoltre dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa UNI ISO EN 6988 (KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm.
La resistenza a trazione della rete deve essere superiore a 37 kN/m.
Gli scatolari metallici saranno assemblati utilizzando nelle cuciture un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete, avente diametro pari a 2.00/3.00 mm e un quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 215 g/m2. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 MPa. I diaframmi intermedi saranno costituiti da raddoppio di rete metallica che costituisce, senza soluzione di continuità, base e diaframmi e pareti laterali della struttura. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di origine rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo terzo indipendente (certificazione di prodotto) e l’indicazione “prodotto certificato” e il nome dell’organismo terzo certificatore dovranno comparire sulle etichette di accompagnamento della merce e sui certificati di origine. Terminato l’assemblaggio degli scatolari si procederà alla sistemazione meccanica e manuale del ciottolame, che dovrà essere fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete.
Modalità di esecuzione Materiale di riempimento
Il pietrame da usarsi per il riempimento dei materassi potrà essere indifferentemente pietrame di cava o ciottoli purché abbia una struttura compatta, non friabile, resistente all’acqua, non gelivo e d’alto peso specifico. Il materiale di riempimento dovrà avere forma omogenea d’opportuna pezzatura che in virtù della dimensione della maglia prevista (tipo 6x8) è di 75/150 mm. In particolare il materiale deve essere:
non gelivo, alla prova eseguita secondo EN 1367-1 ed EN 1367-2. resistente all’abrasione superficiale alla prova eseguita secondo EN 1097-8, di massa volumica P (≥ 2,3 gr/cm3)
di massa volumica reale p (≥ 2,45 gr/cm3) con grado di compattezza C= P/p ≥ 0,95
Posa in opera degli elementi metallici
Preparato il piano di fondazione si apriranno i pacconi di imballaggio degli elementi in rete metallica a doppia torsione tagliando con delle cesoie i fili che legano i pacconi stessi e si stenderanno per la lunghezza indicata nei disegni di progetto gli elementi metallici.
Assemblaggio dei materassi
Ogni elemento estratto dal pacco e riposto su una superficie piatta e rigida, dovrà essere aperto e disteso. I diaframmi centrali e i pannelli laterali devono essere portati in posizione verticale così da formare una scatola aperta. Le alette estreme dovranno essere ripiegate e sovrapposte così da chiuderli su tutti i lati.
Unire i margini dei materassi utilizzando il filo di legatura o gli anelli di chiusura. Questi ultimi non devono essere posizionati ad una distanza superiore ai 200 mm. La procedura per usare il filo di legatura, consiste nell’attorcigliarlo al filo della rete, alternando giri singoli a giri doppi per ogni apertura della maglia, ogni 150 mm circa, stringendo bene ogni giro e fissando in fondo il filo alla maglia attorcigliandolo bene.
Il fondo su cui saranno appoggiati i materassi Reno dovrà essere livellato fino a raggiungere l’altezza indicate nel progetto. Il fondo per i materassi Reno deve essere ripulito da detriti, irregolarità della superficie e vegetazione, così come indicato nel progetto. Dovranno essere prese misure appropriate per la filtrazione e il drenaggio del suolo, come da progetto.
Una volta assemblati, i materassi vengono posizionati e assicurati gli uni agli altri. Per integrità strutturale, ogni unità contigua vuota dovrà essere connessa all’altra attraverso filo di legatura o anelli di chiusura, per tutta la lunghezza dei bordi delle superfici di contatto, così da formare una struttura monolitica. Sui pendii i materassi dovranno essere stesi con la larghezza perpendicolare al pendio, tranne nel caso di piccoli fossati. Le operazioni di collegamento dei materassi tra loro, dovranno essere fatte ad elementi vuoti. In caso di posizionamento su pendii ripidi (superiori a 1:1,5), le unità dovranno essere assicurate con pioli in legno duro inseriti nel terreno, subito sotto il fondo dei pannelli a 2 m dal centro o come specificato dalle indicazioni progettuali. I materassi possono conformarsi ad eventuali curvature o declivi, fino ad un raggio compreso tra i 18 e i 21 m senza subire alterazioni, ed essere piazzati alla curvatura richiesta per il successivo riempimento. I materassi possono inoltre essere tagliati o adattati per formare curve o spigoli ad angolo retto. Qualora si stia procedendo ad un rivestimento d'alveo, il materasso verrà disposto sulle sponde trasversalmente al corso d'acqua e cioè secondo la massima inclinazione delle sponde e perpendicolarmente al filo della corrente.
Questa disposizione non è tassativa; potrà a volte convenire disporre gli elementi in senso longitudinale alla corrente come ad esempio nei rivestimenti del fondo, e, nel caso di corsi d'acqua con notevole velocità, anche nei rivestimenti di sponda; a determinare la scelta fra i due suddetti sistemi interverranno anche la maggior facilità di posa in opera o ragioni costruttive di varia natura.
Riempimento dei materassi
Per il riempimento degli elementi metallici si dovrà adoperare materiale delle caratteristiche sopra descritte. Per il riempimento si consiglia l’uso di una pala meccanica, è quindi necessario completare manualmente la sistemazione del pietrame in modo da ottenere un riempimento ottimale prestando attenzione a non coprire completamente i diaframmi intermedi. Per permettere la chiusura dei materassi, occorre lasciare vuoti gli ultimi 25 mm di altezza del materasso, assicurandosi che la parte alta dei diaframmi sia accessibile per la chiusura. Adagiare il coperchio, accostandolo alle sponde del materasso utilizzando gli attrezzi appropriati in caso di necessità. I coperchi adiacenti dovranno essere collegati e attaccati, alle spondine e ai diafammi, saldamente attraverso il filo di legatura o gli anelli di chiusura. In caso si debbano chiudere più materassi contemporaneamente, si potrà utilizzare il rotolo di rete invece dei normali coperchi singoli.
Art. 64 - Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento verticale in pietrame.
L’opera è costituita da elementi di armatura planari orizzontali in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione relatrice n°16/2000, il 12 Maggio 2006, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, XXX-XX 00000-0, tessuta con filo in acciaio trafilato, superiore alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche (carico di rottura compreso tra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%) e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme all’EN 10244 –
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. L’adesione della galvanizzazione al filo dovrà essere tale da garantire che avvolgendo il filo sei volte attorno ad un mandrino avente diametro quattro volte maggiore, il rivestimento non si crepa e non si sfalda sfregandolo con le dita. La galvanizzazione inoltre dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa UNI ISO EN 6988 (KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro nominale esterno ad almeno 3,70 mm.
La resistenza a trazione della rete deve essere superiore a 50 kN/m.
Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l’elemento di rinforzo orizzontale, in tal modo l’elemento sarà realizzato conferendo continuità, senza legature, tra paramento esterno ed armature di rinforzo. Gli elementi scatolari saranno provvisti di un diaframma centrale e di barre di rinforzo in lega eutettica Zinco - Alluminio (5%) e plasticate (filo di diametro 3,40 mm interno e 4,40 mm esterno) inserite all'interno della doppia torsione delle maglie. Si dovrà prevedere un adeguato geosintetico con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante; a tale scopo si dovrà utilizzare un geotessile non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq. Montato lo scatolare costituente il paramento esterno sarà realizzato il riempimento con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 MPa. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di origine rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo terzo indipendente (certificazione di prodotto) e l’indicazione “prodotto certificato” e il nome dell’organismo terzo certificatore dovranno comparire sulle etichette di accompagnamento della merce e sui certificati di origine.
Modalità di esecuzione Preparazione del piano di posa
Immediatamente prima della costruzione del rilevato, l’Impresa deve procedere alla rimozione ed all’asportazione della terra vegetale, facendo in modo che il piano di imposta risulti quanto più regolare possibile, privo di avvallamenti e, in ogni caso, tale da evitare il ristagno di acque piovane. Durante i lavori di scoticamento si deve evitare che i mezzi possano rimaneggiare i terreni di impianto. Ogni qualvolta i rilevati debbano poggiare su declivi con pendenza superiore al 15% circa, anche in difformità del progetto il piano particolareggiato delle lavorazioni prevederà che, ultimata l'asportazione del terreno vegetale, fatte salve altre più restrittive prescrizioni derivanti dalle specifiche condizioni di stabilità globale del pendio, si deve procedere alla sistemazione a gradoni del piano di posa dei rilevati con superfici di appoggio eventualmente in leggera pendenza. Per la continuità spaziale delle gradonature si deve curare, inoltre, che le alzate verticali si corrispondano, mantenendo costante la loro distanza dall’asse stradale. Inoltre, le gradonature debbono risultare di larghezza contenuta, compatibilmente con le esigenze di cantiere e le dimensioni delle macchine per lo scavo.
In corrispondenza di allargamenti di rilevati esistenti il terreno costituente il corpo del rilevato, sul quale addossare il nuovo materiale, deve essere ritagliato a gradoni orizzontali, avendo cura di procedere per fasi, in maniera tale da far seguire ad ogni gradone (di alzata non superiore a 50 cm) la stesa ed il costipamento del corrispondente strato di ampliamento di pari altezza.
L’operazione di gradonatura deve essere sempre preceduta dalla rimozione dello strato di terreno vegetale e deve essere effettuata immediatamente prima della costruzione del rilevato, per evitare l’esposizione alle acque piovane dei terreni denudati.
La regolarità del piano di posa dei rilevati, previa ispezione e controllo, deve essere approvata da parte della Direzione Lavori che, nell’occasione e nell’ambito della discrezionalità consentita, può richiedere l’approfondimento degli scavi di sbancamento, per bonificare eventuali strati di materiali torbosi o coesivi (di portanza insufficiente o suscettibili di futuri cedimenti), o anche per asportare strati di terreno rimaneggiati o rammolliti per inadeguata organizzazione dei lavori e negligenza da parte dell’Impresa.
Salvo diverse e più restrittive prescrizioni, motivate in sede di progettazione dalla necessità di garantire la stabilità del rilevato, il modulo di deformazione (o altrimenti detto di compressibilità) Md, determinato sul piano
di posa (naturale o bonificato), secondo la norma CNR 146/92, al primo ciclo di carico, nell'intervallo compreso tra 0,05÷0,15 N/mm2, deve risultare non inferiore a:
− 15 N/mm2 (valore minimo per consentire il corretto costipamento degli strati soprastanti), quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di appoggio della pavimentazione è maggiore di 2,00 m;
− 20 N/mm2, quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di appoggio della pavimentazione è compresa tra 1,00 e 2,00 m;
− 30 N/mm2, quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di appoggio della pavimentazione è compresa tra 0.50 e 1,00 m;
Per distanze inferiori a 0.50 m si applicano i requisiti richiesti ai sottofondi.
b) Per altezze di rilevato superiori a 2 m, o in assenza di infrastrutture a monte dell’opera di sostegno, potranno essere accettati valori inferiori a 15 N/mm2 sempre che sia garantita la stabilità dell'opera e la compatibilità dei cedimenti sia totali che differenziali e del loro decorso nel tempo.
Le caratteristiche di portanza del piano di posa del rilevato devono essere accertate in condizioni di umidità rappresentative delle situazioni climatiche e idrogeologiche più sfavorevoli, di lungo termine, con la frequenza stabilita dalla Direzione Lavori in relazione all’importanza dell’opera, all’omogeneità del terreno di posa e, comunque, in misura non inferiore ad una prova ogni 5000 m2. Per i materiali a comportamento "instabile" (collassabili, espansivi, gelivi, etc.) la determinazione del modulo di deformazione viene effettuata in condizioni sature.
Materiale di riempimento
Il pietrame da usarsi per il riempimento del paramento esterno degli elementi di rinforzo potrà essere indifferentemente pietrame di cava o ciottoli purché abbia una struttura compatta, non friabile, resistente all’acqua, non gelivo e di alto peso specifico, come dettagliatamente specificato successivamente. Il materiale di riempimento dovrà avere forma omogenea di opportuna pezzatura che in virtù della dimensione della maglia (tipo 8x10) è di 80/250 mm.
In particolare il materiale deve essere:
• non gelivo, alla prova eseguita secondo EN 1367-1 ed EN 1367-2.
• resistente all’abrasione superficiale alla prova eseguita secondo EN 1097-8,
• di massa volumica P (≥ 2,3 gr/cm3)
• di massa volumica reale p (≥ 2,45 gr/cm3)
• con grado di compattezza C= P/p ≥ 0,95
Posa in opera degli elementi metallici
Il piano di posa dovrà essere predisposto fino a raggiungere la quota d’imposta del primo elemento di rinforzo da eseguire, secondo le indicazioni sopra riportate.
Preparato il piano di fondazione si apriranno i pacconi tagliando con delle cesoie i fili che legano i pacconi stessi e si stenderanno per la lunghezza indicata nei disegni di progetto gli elementi metallici.
Assemblaggio degli elementi di rinforzo
Aprire e piegare ogni elemento avendo cura di stendere il telo di rinforzo eliminando le linee di piegatura preformate in fase di produzione;
- rendere verticali i diaframmi intermedi;
- piegare i pannelli laterali e legarli lungo gli spigoli della scatola così formata.
Dopo le operazioni soprascritte gli elementi di rinforzo dovranno essere legati tra loro prima di procedere con le operazioni di riempimento del paramento esterno, in modo tale da formare una struttura continua. Per
l’assemblaggio e la legatura degli elementi, è necessario essere provvisti di pinze e tenaglie o di una graffatrice (tipo pneumatico con alimentazione ad aria compressa (6-8 bar); tubo idraulico Ø max 10 mm e di lunghezza max 30 m, di peso 6.3 kg e con una capacità del caricatore 80 punti).
Nel caso di legatura meccanizzata, effettuata con l’uso di una graffatrice pneumatica (punti di acciaio di diametro Ø 3.00 mm), per una continuità strutturale, si prescrive un intervallo tra punto e punto massimo di 20 cm.
Nel caso di manufatti realizzati per il rinterro di scavi, in corrispondenza dei bordi dello scavo, gli elementi d’armatura dovranno essere adeguatamente disposti e fissati tagliando a misura i tratti eccedenti all’interno od eventualmente risvoltandoli lungo il bordo interno dello scavo stesso.
Riempimento e chiusura del paramento di facciata
Per il riempimento del paramento dell’elemento di rinforzo si dovrà adoperare pietrame come sopra specificato.
Al fine di facilitare il riempimento si può predisporre una cassaforma esterna (telaio guida) per il paramento. E’ necessario completare la sistemazione del pietrame manualmente in modo da ottenere un riempimento ottimale prestando attenzione a non coprire completamente i diaframmi intermedi. Legare, quindi, il coperchio ai pannelli laterali ed ai diaframmi come descritto precedentemente predisponendo dei tiranti trasversali e/o inclinati di 45° posizionati nel caso di elementi da 0,50 m a metà dell’altezza e nel caso di elementi di 1 m di altezza a 1/3 ed a 2/3 dell’altezza.
Nel caso di manufatti realizzati in curva andranno seguite le seguenti prescrizioni (cfr. Fig. 1 ):
- curva convessa: i paramenti frontali andranno affiancati e legati lungo i bordi laterali, gli sportellini laterali sagomati opportunamente in funzione del raggio di curvatura e quindi legati, i teli di rinforzo posteriori sovrapposti e legati lungo la zona di sovrapposizione, i coperchi sovrapposti e legati;
- curva concava : i soli paramenti frontali andranno affiancati e legati lungo i bordi laterali, gli sportellini laterali chiusi normalmente, i teli di rinforzo posteriori non verranno affiancanti e legati ma divergeranno in funzione del raggio di curvatura. Si dovrà avere cura di riempire manualmente con pietrame la zona vuota tra i due sportellini laterali.
Prima di procedere al riempimento a tergo con il rilevato strutturale è necessario posizionare un adeguato geosintetico ritentore di fine da utilizzare come interfaccia fra il paramento e il rilevato strutturale; tale elemento sarà costituito da un geotessile a filo continuo.
Figura 1: realizzazione di elementi in curva Stesa del terreno di riempimento
Completato l’elemento di facciata, ovvero riempite di pietrame le scatole nel caso dell’elemento di rinforzo, si procederà con la stesa e la compattazione del primo strato di rilevato strutturale.
La stesa del materiale deve essere eseguita con regolarità per strati di spessore costante, con modalità e attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e del contenuto d'acqua.
Per evitare disomogeneità dovute alle segregazione che si verifica durante lo scarico dai mezzi di trasporto, il materiale deve essere depositato subito a monte del posto d’impiego, per esservi successivamente riportato dai mezzi di stesa.
La granulometria dei materiali costituenti i differenti strati del rilevato deve essere il più omogenea possibile. In particolare, deve evitarsi di porre in contatto strati di materiale roccioso, a granulometria poco assortita o uniforme (tale, cioè, da produrre nello strato compattato elevata percentuale dei vuoti), a strati di terre a grana più fine che possano penetrare nei vuoti degli strati sottostanti, provocando cedimenti per assestamento del corpo del rilevato.
Durante le fasi di lavoro si deve garantire il rapido deflusso delle portate meteoriche conferendo agli strati pendenza trasversale non inferiore al 4%.
In presenza di paramenti di massicci in terra rinforzata o di muri di sostegno, in genere, la pendenza deve assicurare l’allontanamento delle acque dai manufatti.
Ciascuno strato può essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere accertato, mediante prove di controllo, l'idoneità dello strato precedente.
Lo spessore sciolto di ogni singolo strato è stabilito in ragione delle caratteristiche dei materiali, delle macchine e delle modalità di compattazione del rilevato, sperimentate in campo prove, in ogni caso non deve essere superiore a 30 cm.
Lo spessore di stesa di norma deve risultare non inferiore a due volte la dimensione massima della terra impiegata (s ≥ 2Dmax).
Compattazione del rilevato strutturale
Nel rispetto delle previsioni di progetto e delle disposizioni che possono essere date in corso d’opera dalla Direzione Lavori, circa la massima utilizzazione delle risorse naturali impegnate dall’intervento, l’Impresa è tenuta a fornire e, quindi, ad impiegare mezzi di costipamento adeguati alla natura dei materiali da mettere in opera e, in ogni caso, tali da permettere di ottenere i requisiti di densità e di portanza richiesti per gli strati finiti.
Per quanto riguarda l’attitudine dei mezzi di costipamento in relazione alla natura dei materiali da impiegarsi occorre considerare che:
− i rulli a piedi costipanti ed a segmenti sono d’impiego specifico per le terre fini coerenti;
− i rulli a griglia sono d’impiego specifico per le rocce tenere o, comunque, per i materiali per i quali è possibile correggere la granulometria per frantumazione degli elementi di maggiore dimensione;
− i rulli lisci vibranti sono particolarmente adatti per le terre granulari (A1, A2 e A3) e, se molto pesanti, per i detriti di falda contenenti elementi di grosse dimensioni e, in una certa misura, per quelli provenienti da scavi in roccia;
− i rulli gommati sono mezzi versatili e polivalenti; in relazione alle possibilità di variare il peso e la pressione di gonfiaggio dei pneumatici si prestano sia per le terre fini, sia per le terre granulari, sia anche, nel caso di mezzi molto pesanti, per le terre contenenti grossi elementi (detriti di falda);
− i rulli lisci statici vanno utilizzati esclusivamente per la finitura degli strati preliminarmente compattati con i rulli a piedi o con quelli gommati, per regolarizzare la superficie.
Per il migliore rendimento energetico dei mezzi di costipamento è opportuno sceglierne la tipologia più idonea ed operare con umidità prossima a quella ottimale determinata in laboratorio mediante la prova AASHO (CNR 69/78).
I mezzi dovranno operare con sistematicità lungo direzioni parallele, garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari al 10% del mezzo costipante. La compattazione a tergo delle opere eseguite dovrà essere tale da escludere una riduzione dell’addensamento e nello stesso tempo il danneggiamento delle opere stesse. In particolare, si dovrà fare in modo che i compattatori operino ad una distanza non inferiore a m 0.50 dal paramento esterno. Questa fascia deve essere compattata con compattatrici manuali.
L’attitudine delle macchine di costipamento deve essere verificata in campo prova per ogni tipo di materiale che si prevede di impiegare. La loro produzione, inoltre, deve risultare compatibile con quella delle altre fasi (scavo, trasporto e stesa) e con il programma temporale stabilito nel piano particolareggiato dei movimenti di materia.
Quando, in relazione all’entità ed alla plasticità della frazione fine, l’umidità supera del 15-20% il valore ottimale, l’Impresa deve mettere in atto i provvedimenti necessari a ridurla (favorendo l’evapotraspirazione) per evitare rischi di instabilità meccanica e cadute di portanza che possono generarsi negli strati, a seguito di compattazione ad elevata energia di materiali a gradi di saturazione elevati (generalmente maggiori del 85- 90%, secondo il tenore in fino e la plasticità del terreno). In condizioni climatiche sfavorevoli è indispensabile desistere dall’utilizzo immediato di tali materiali.
Le macchine di costipamento, la loro regolazione (velocità, peso, pressione di gonfiaggio dei pneumatici, frequenza di vibrazione, ecc.), gli spessori degli strati ed il numero di passaggi debbono rispettare le condizioni stabilite nel corso della sperimentazione in campo prova. In ogni caso l’efficacia del processo ed il conseguimento degli obiettivi restano nell’esclusiva responsabilità dell’Impresa.
Se non occorre modificare il contenuto d’acqua, una volta steso il materiale, lo strato deve essere immediatamente compattato.
La compattazione deve assicurare sempre un addensamento uniforme all’interno dello strato.
Laddove non sia presente l’elemento di rinforzo per paramento per garantire una compattazione uniforme, anche lungo i bordi del rilevato, le scarpate debbono essere riprofilate, una volta realizzata l'opera, rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma di progetto. In tali casi la stesa ed il costipamento del materiale, pertanto, deve considerare una sovralarghezza di almeno 0,50 m, per entrambi i lati del rilevato.
Salvo diverse prescrizioni motivate in sede di progetto, i controlli di qualità degli strati finiti, effettuati mediante misure di densità e di portanza, debbono soddisfare i requisiti indicati nei successivi paragrafi. Durante la costruzione dei rilevati occorre disporre in permanenza di apposite squadre e mezzi di manutenzione per rimediare ai danni causati dal traffico di cantiere oltre a quelli dovuti alla pioggia e al gelo.
La compattazione degli strati deve risultare tale da garantire una densità, sull’intero spessore non inferiore al 90% (95% nel caso di strati di sottofondo) della densità massima individuata mediante la prova AASHO Mod. (CNR 69/78), mentre il modulo di deformazione determinato in accordo alla norma CNR 146/92 deve risultare non inferiore a 50 N/mm2. Se la granulometria del materiale non consente l’esecuzione di prove di costipamento di laboratorio, secondo la norma CNR 69/78, il controllo del costipamento va effettuato attraverso prove di modulo di deformazione a doppio ciclo di carico, secondo la norma CNR 146/92.
Art. 65 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l’approvazione, prima dell’inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell’esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui all’art. 42 del DLgs n.163/2006.