SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
APPROVAZIONE AVVISO PER LA RICOGNIZIONE OFFERTE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL R.U.C. MUNICIPALE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI “DIMISSIONI PROTETTE” (LOTTO 1) ED “EMERGENZA” (LOTTO 2) PER PERSONE IN SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E FRAGILITA’ SOCIALE.
LOTTO 1- “DIMISSIONI PROTETTE”: CIG 62230417E2 IMPORTO A BASE DI GARA € 70.337,31 al netto dell’I.V.A.
al 4% - e oneri della sicurezza pari a zero (0).
TRA
la Società Cooperativa
E
il Municipio Roma X, P. I.V.A. 01057861005 rappresentato dal Direttore di Direzione Socio-Educativa Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. del per la:
LA RICOGNIZIONE OFFERTE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI AL R.U.C. MUNICIPALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DIMISSIONI PROTETTE” (LOTTO 1) PER PERSONE IN SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E FRAGILITA’ SOCIALE.
Art.1 - Oggetto del servizio
Il presente schema di contratto ha per oggetto la realizzazione del Progetto “Dimissioni Protette” nel territorio del Municipio Roma X.
Lo scopo del servizio è quello di offrire a persone anziane, in condizione di fragilità fisica e sociale, il rientro assistito e la continuazione delle cure (MISURA 3 della D.G.R. n. 136/2014) nel proprio domicilio, a seguito di ricovero in Strutture Sanitarie non Riabilitative.
Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato (allegato sub C) e nel Disciplinare.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;
- il D. Lgs. n. 163/2006 (d’ora innanzi: Codice);
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento);
- il D. Lgs. n. 81/2008 e e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 29 luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il D.U.V.R.I. ( afferente il presente lotto) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii.
- il capitolato: configurato per il presente lotto.
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato idoneo alla ricognizione.
Art. 2 - Durata della Ricognizione, assegnazione dei Piani di Intervento e modalità di esecuzione del servizio
La Ricognizione ha validità di un anno (1). Il contratto decorre dal giorno della sottoscrizione tra le parti. La Direzione Socio-Educativa provvederà all’assegnazione dei Piani di Intervento sulla base di un “sistema di rotazione” degli Organismi e in relazione alla disponibilità dei Fondi di Xxxxxxxx. È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.
Il presente Xxxxxxxx consente a persone anziane, in condizioni di fragilità fisica e sociale, il rientro assistito e la continuazione delle cure (Misura 3 D.G.R. 136/2014) nel proprio domicilio, a seguito di ricovero in strutture sanitarie non riabilitative.
I Piani di Intervento individuali possono essere formulati per un massimo di 15 ore settimanali per le situazioni di estrema gravità (livello assistenziale alto) in base alla valutazione del bisogno effettuata dal Servizio Sociale eventualmente integrata con la ASL e dovranno prevedere le seguenti prestazioni:
- Attività finalizzate alla cura della persona;
- Igiene ambientale;
- Preparazione e somministrazione dei pasti;
- Disbrigo di pratiche burocratiche e segretariato sociale;
- Attivazione di interventi di sostegno all’autonomia del nucleo familiare, anche attraverso attività di supporto nella ricerca di volontari, assistenti familiari, sostegno e potenziamento della reti sociali formali ed informali;
- Attività di monitoraggio del servizio e verifica degli obiettivi raggiunti.
L’Organismo eseguirà le prestazioni previste dal contratto a regola d’arte per tutta la sua durata del secondo le modalità sopraindicate.
L’Organismo dovrà garantire l’articolazione del PROGETTO come di seguito riportato:
1. Flessibilità di programmazione delle attività rispetto alla soddisfazione dei bisogni individuali;
2. Disponibilità ad effettuare le prestazioni negli orari necessari in base al bisogno: mattina dalle ore
7.00 alle ore 14,00 e pomeriggio dalle ore 14,00 alle 20,00; in caso di grave fragilità della persona (livello alto), di solitudine e su valutazione del Servizio Sociale possibilità di effettuare gli interventi oltre gli orari sopraindicati;
3. Ottimizzazione dei tempi di erogazione delle prestazioni:
• tempi brevi di presa in carico entro 48 ore dalla segnalazione inviata dal Servizio Sociale;
• flessibilità di attivare in tempi brevi (max 3 gg) eventuali cambi nella programmazione degli interventi domiciliari a seguito di nuove necessità del caso;
• in caso di ricovero della persona, proseguimento del servizio al rientro nel proprio domicilio;
4. Flessibilità organizzativa:
• partecipazione a riunioni di equipe per ridefinizione piani di intervento;
• reperibilità del coordinatore tutti i giorni dalle 7,00 alle 20,00;
Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Il costo orario complessivo del servizio, al netto dell’I.V.A., non può superare i parametri fissati nell’allegato B della D.G.C. 191/2015.
Eventuali offerte migliorative che incidano sul costo orario del personale dovranno essere motivatamente giustificate e comunque non dovranno porsi in violazione dei minimi livelli salariali.
Art. 4 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo Capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto, nel Capitolato e nell’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato idoneo.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato e individuate nel seguente schema:
• il bagno, cambio del pannolone;
• sollevamento dal letto alla carrozzina e viceversa.
• mobilizzazione della persona con difficoltà di deambulazione;
• aiuto nella deambulazione;
• preparazione e eventuale somministrazione dei pasti;
• controllo assunzione terapia farmacologia;
• segretariato sociale;
• vigilanza telefonica;
• pulizia ambienti utilizzati dall’utente;
• acquisto generi prima necessità;
• lavanderia;
• accompagnamento a centri di terapia o servizi sanitari, utilizzando il trasporto pubblico;
• attività per il sostegno e potenziamento delle reti sociali formali (servizi) e informali (sistema familiare e amicale);
• informazioni su diritti, pratiche e servizi per migliorare la qualità della vita della persona; espletamento con e per l’utente di pratiche burocratiche;
L’esecutore è tenuto altresì a rispettare:
- obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni;
- obblighi relativi ad eventuali preventive autorizzazioni;
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e dei relativi titoli professionali;
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’esecutore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento al monitoraggio del Servizio.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Regolamento l’esecutore, deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa.
Art. 5 – Personale
L’Organismo espleterà le prestazioni con operatori domiciliari, Assistenti Xxxxxxxxxxx (ADEST) e OSS (Operatori socio-sanitario).
Il suddetto personale dovrà rispondere a requisiti di idoneità sanitaria e psico- attitudinale in relazione ai quali l’Amministrazione si riserva il diritto di esprimere parere di idoneità e di richiederne, eventualmente, la sostituzione.
Tale personale è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti, circostanze e informazioni riferite ad utenti che usufruiscono delle prestazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. A tale personale non è consentito introdurre nel contesto del lavoro persone estranee al servizio e prendere iniziative riguardanti il rapporto con la famiglia e la gestione dell’alunno, senza preventivo accordo con il responsabile municipale.
L’Organismo dovrà impegnarsi a mantenere, per quanto possibile, lo stesso personale assegnato al singolo utente al fine di garantire la continuità del servizio ed evitare fratture nel processo assistenziale. Dovrà inoltre
garantire l’immediata sostituzione del personale, eventualmente assente dal servizio, con personale con gli stessi requisiti.
L’organismo dovrà comunque e sempre dare comunicazione della sostituzione e dei motivi che l’hanno determinata. Si impegna inoltre a garantire il coordinamento, la supervisione e il controllo del servizio effettuato dai propri operatori. A tal fine individua un coordinatore.
Art. 6 - Offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri motivazionali e metodi di determinazione dei coefficienti individuati negli atti dell’Avviso per la ricognizione.
Le varianti sono ammesse esclusivamente intese quali proposte migliorative.
Art. 7 - Termini di esecuzione e penali
Termini di esecuzione
L’Organismo dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto previsto dall’Avviso per la ricognizione.
Penali
L’Organismo, nell’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernente il servizio medesimo. Il Municipio Roma X si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi del bando e alla presente convenzione.
Qualora il servizio non dovesse risultare conforme a quanto l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi saranno contestati allo stesso con invito a rimuoverli immediatamente e a presentare, entro il termine massimo di 15 giorni, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso l’organismo non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze, e/o il disservizio venga rilevato per una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo al mese cui si riferisce.
L’accertamento e la contestazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché la immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti.
Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice e 123 del Regolamento, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 8 - Liquidazione dei corrispettivi
Ai sensi dell’art. 307, comma 1 del Regolamento, la contabilità del presente Progetto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal
R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Roma Capitale provvederà a liquidare, dopo l’effettiva erogazione del servizio, il prezzo dovuto all’esecutore a seguito di presentazione mensile sia della regolare fattura che dei relativi fogli firma. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’Organismo ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
E’ previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro sessanta giorni (60) dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento, completa dei relativi fogli firma, previa verifica della documentazione da parte del referente del Servizio per la prestazione erogata.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento in caso di ottenimento da parte dei R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 9 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
L’Amministrazione, con personale dipendente o altro personale all’uopo designato, ha facoltà di effettuare, accertamenti e verifiche sull’attività svolta nell’ambito delle prestazioni dedotte nel contratto.
L’Organismo si impegna a fornire all’Amministrazione, in qualsiasi momento, mezzi e informazioni ritenute utili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente dedotte nel presente contratto.
L’Amministrazione provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell’esecuzione ovvero del R.U.P.;
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 136 del Codice.
La conformità alle prestazioni contrattuali, si verificherà mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa mensilmente relativamente al periodo di fatturazione dal Responsabile del Servizio e confermata dal R.U.P..
Art. 10 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 11 - Cauzione
L’Organismo, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale. Ai sensi dell’art. 113 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale.
A norma dell’art. 123 del Regolamento la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del Codice nella misura stabilita dall’Avviso per la Ricognizione.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 123, comma 4 del Regolamento, è fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Art. 12 – Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’Organismo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza del servizio, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’Organismo l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L’Organismo è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 129, comma 1, del Codice e 125 del Regolamento, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante o da terzi.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio.
All'atto della stipula del presente contratto il legale rappresentante dovrà produrre copia delle polizze assicurative e ricevuta di costituzione del deposito cauzionale come indicato.
L’Organismo assumerà in proprio e totalmente, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione, ogni responsabilità per eventi di danno o pericolo derivanti da azioni, omissioni, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, norme o regolamenti che possano cagionare danni a terzi o all’Amministrazione.
L’Organismo dovrà provvedere alla stipula di assicurazione per responsabilità civile verso terzi con massimale di copertura non inferiore a euro 500.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa alla data di conclusione dello stesso.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Art. 13 – Osservanza della normativa sulla Sicurezza
L’Organismo è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Organismo ha l’obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare.
Art. 14 – Divieto di Cessione del Contratto – Subappalto
All’Organismo è fatto espresso divieto, di subappaltare e comunque di cedere a terzi, in tutto o in parte lo svolgimento del servizio, pena la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1456 del C.C.
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 16 – Referenti del Progetto
Ai fini della realizzazione del progetto rivestono la funzione di referente:
- Per il Municipio parte tecnica e amministrativa;
- Per l’Organismo parte tecnica e amministrativa
Incaricati di seguire lo svolgimento delle attività per verificare la piena rispondenza agli obblighi contrattuali.
Art. 17 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
Art. 18 – Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il “Protocollo di Integrità”, allegato al presente atto del quale fa parte integrante
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive alla sottoscrizione del contratto, gli obblighi si intendono riferiti all’Organismo il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice. Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui agli artt. 135 e 136 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
Ai sensi dell’art. 303 del Regolamento l’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
- Art. 19 - Risoluzione del Contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dagli artt. 135 e 136 del Codice, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili, gli artt. 138 e 139 del medesimo Codice.
- Il Municipio Roma X si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, in caso di inadempienze imputabili all’impresa aggiudicataria, ai sensi dei precedenti articoli così riassumibili:
• grave inadempimento o frode dell’impresa, atto a compromettere il risultato del servizio;
• frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
• intervenuto provvedimento di revoca dell’iscrizione della Cooperativa nel Registro regionale delle cooperative sociali, se l’aggiudicataria è una cooperativa sociale;
• mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale non sostituito;
• mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori, nel caso di cooperative;
• cessione del contratto.
Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell’Organismo il Municipio Roma X potrà rivalersi sui crediti e fatture da liquidare, dell’eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. L’Amministrazione potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal codice civile e dalla vigente normativa.
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Art. 20 - Recesso del contratto
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’Organismo e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Art. 21 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l’Organismo deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’Organismo i seguenti compiti:
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali di cui l’Organismo può venire in possesso nell’espletamento del servizio.
L’Organismo dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’Organismo dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
Art. 22 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’Organismo
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto sono a carico dell’esecutore a seguito dell’assegnazione dei Piani di Intervento.
Art. 23 - Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 14, commi 1 e 2 e nell’art. 21, comma 1 del presente schema di contratto.
“L’Organismo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza del servizio, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’Organismo l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’Organismo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico”.
Art. 24 – Clausola Sociale di assorbimento del personale e trattamento dei Lavoratori
L’Organismo è tenuto inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
C.C.N.L. e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.
L’Organismo è tenuto altresì all’osservanza e applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
Questa Amministrazione potrà richiedere all’Organismo, in qualsiasi momento, l’esibizione della documentazione atta a verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
La firma delle parti non viene apposta in maniera contestuale ma in tempi differenti e lo scambio del contratto avviene tramite P.E.C..
Società Cooperativa IL DIRETTORE DI DIREZIONE SOCIO – EDUCATIVA
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
ALLEGATO
PROTOCOLLO DI INTEGRITA’ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI
Premessa
La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazio¬ne dei contraenti dei contratti pubblici.
In particolare, l’art.1 comma 17 , ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell’esclusione.
I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
E’, dunque, legittima la previsione del bando che richiede l’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti” (Avcp, determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto “BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1- bis, del Codice dei contratti pubblici”).
Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l’irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l’applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell’inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.
Con l’approvazione del presente atto, da parte dell’Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma altresì degli enti che fanno parte del “ Gruppo Roma capitale” e di tutti gli organismi partecipati. Segnatamente l’approvazione del Patto d’integrità intende:
rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
disporre che il Patto di integrità, in materia di contratti pubblici dell’Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art.11 comma 2 d.lgs.163/2006, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
disporre l’assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo;
disporre che l’accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell’Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa);
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi
previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante 1.Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti
collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt.101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Articolo 3
Obblighi dell'Amministrazione appaltante
1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013).
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.
Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs.163/06.
Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata .
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Per accettazione:
L’operatore economico concorrente