ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 L. 241/90
ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 L. 241/90
Tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il Comune di Bologna e la Città metropolitana di Bologna per l’attuazione del Progetto “INPS per tutti”
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – Direzione Regionale Xxxxxx- Romagna, con sede in Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxx 0/0, rappresentato dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in forza dei poteri alla stessa conferiti dal Presidente INPS con deliberazione n. 47 del 24 gennaio 2017
E
COMUNE di BOLOGNA, con sede in Bologna – Xxxxxx Xxxxxxxx 0, rappresentato dal Sindaco xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx;
CITTÀ metropolitana DI BOLOGNA, con sede in Bologna –Xxx Xxxxxxx 00, rappresentata dal Sindaco Metropolitano, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx;
PREMESSO CHE
• INPS ha intrapreso un Progetto denominato “INPS per tutti”, teso ad intercettare, nelle aree metropolitane, persone in stato di povertà assoluta, senza tetto o senza fissa dimora, valutare la sussistenza di requisiti utili al riconoscimento di prestazioni assistenziali o previdenziali (Allegato 1 al presente Accordo) e consentire di presentare domanda di accesso alle prestazioni erogate da INPS;
• è interesse condiviso di INPS, Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna, in svolgimento dei principi sanciti nell’art. 3 della Costituzione, rimuovere gli ostacoli, anche burocratici, che impediscano o ritardino l’accesso alle misure e prestazioni a contrasto della povertà e delle situazioni perduranti
di disoccupazione, consentendo la piena tutela dei bisogni sociali ed economici dei singoli e delle famiglie;
• per l’area metropolitana di Bologna detto Progetto prevede la collaborazione tra INPS, Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna, anche attraverso la rete delle associazioni di volontariato in convenzione con il Comune di Bologna, che saranno oggetto di successiva definizione congiunta, nonché attraverso le attività ricomprese nel progetto “Insieme per il lavoro” e la correlata rete di partner (in Allegato 2 il protocollo di “Insieme per il lavoro”);
Tutto ciò premesso, tra INPS, Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna
SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 – Oggetto
Costituisce oggetto del presente Accordo la concreta attuazione del Progetto “INPS per tutti” e il suo svolgimento in sinergia con il quadro delle azioni realizzate da Comune e Città metropolitana di Bologna.
A tal fine, il Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna, avvalendosi sia dell’attività dell’ASP di Bologna, sia delle dinamiche attuative del protocollo “Insieme per il lavoro” contemplato nel suddetto Allegato 2, si impegnano, preliminarmente, ad individuare congiuntamente alla Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx dell’INPS la platea dei soggetti interessati dal presente Accordo, anche mediante la somministrazione del questionario allegato (Allegato 3) al presente accordo – che potrà essere oggetto di ulteriore rimodulazione su proposta del Tavolo tecnico di cui al successivo articolo 3, nell’ambito di un complesso di sinergie mirate alla concreta individuazione dei bisogni ed all’accertamento della sussistenza dei requisiti utili all’accesso alle prestazioni INPS.
Art. 3 – Modalità di attuazione
Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano reciprocamente, in un contesto di fattiva collaborazione e previa costituzione di un apposito Tavolo tecnico – composto da Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna ed INPS, a definire gli ambiti di concreta collaborazione sui seguenti temi:
- integrazione degli strumenti a supporto di persone prive di dimora stabile o comunque in situazione di grave difficoltà personale;
- integrazione degli strumenti, nazionali e locali, per l'inserimento lavorativo, con particolare attenzione ai reddito di cittadinanza;
- definizione e promozione presso le competenti Istituzioni di proposte mirate all’ottimizzazione dei decreti di attuazione delle misure di contrasto alla povertà, al fine di garantire il potenziamento e la massimizzazione di efficacia delle misure rivolte all’utenza più fragile.
La collaborazione potrà prevedere lo scambio di informazioni e di esperienze negli ambiti di comune interesse, fermo restando che lo scambio di flussi di dati potrà essere oggetto di apposita convenzione.
Il presente accordo sarà sottoposto a monitoraggio con cadenza semestrale.
Art. 4 – Oneri
Le Parti firmatarie del presente Accordo concordano di provvedere a sostenere i relativi costi ciascuna per le attività di rispettiva competenza.
Art. 5 – Trattamento dei dati e riservatezza
Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo titolare, è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal citato decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del garante per la protezione dei dati personali.
Le Parti assicurano l’utilizzo dei dati esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa sopra citata e posta alla base del presente Accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
Le Parti cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
In conformità a quanto sopra, ciascuna Parte garantisce che l’accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati dalla stessa designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, ferma restando la
responsabilità derivante dall’uso illegittimo dei dati; pertanto ciascuna Parte provvederà, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, opereranno sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.
Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ogni titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 6 – Durata
Il presente Accordo di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2020.
Le Parti potranno di comune intesa e in ogni momento, con successivo atto scritto, modificare il testo dell’accordo, prorogarne eventualmente la durata nonché recedere unilateralmente dallo stesso.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
per il Comune di Bologna
per la Città metropolitana di Bologna
Bologna, 11 settembre 2019
ALLEGATI
- Allegato 1: Elenco prestazioni assistenziali e previdenziali INPS
- Allegato 2: Protocollo “Insieme per il lavoro”
- Allegato 3: Questionario