ACI INFORMATICA SPA SCHEMA DI CONTRATTO
ACI INFORMATICA SPA
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA MANAGERIALE A SUPPORTO DELLA COMUNICAZIONE ACI
ALLEGATO 6 AL DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 7345570C1D
Sommario
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici 5
Articolo 2 – Oggetto 6
Articolo 3 - Luogo di esecuzione delle attività 8
Articolo 4 – Durata - Proroga 9
Articolo 5 – Modalità di affidamento e dimensionamento delle attività 9
Articolo 6 – Estensione del servizio 10
Articolo 7 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa 10
Articolo 8 - Obblighi specifici a carico dell’Impresa 12
Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Rispetto degli obblighi contributivi 15
Articolo 10 - Obblighi di riservatezza 16
Articolo 11 – Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro 18
Articolo 12 – Referente/Responsabile del Contratto 18
Articolo 13 - Assicurazione 18
Articolo 14 - Revisione dei prezzi- Rinunce 19
Articolo 15 - Penali 20
Articolo 16 - Corrispettivo 22
Articolo 17 - Fatturazione e pagamento 24
Articolo 18 - Subappalto 26
Articolo 19 - Disposizioni antimafia 30
Articolo 20 - Cauzione 30
Articolo 21 – Divieto di cessione del Contratto e dei crediti 32
Articolo 22 – Risoluzione 32
Articolo 23 - Recesso 35
Articolo 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari 36
Articolo 25 – Fallimento. Cessione. Trasformazione. Scissione. Acquisizione 38
Articolo 26 – Codice Etico e Patto di Integrità 39
Articolo 27 - Consenso al trattamento dei dati 40
Articolo 28 - Condizioni particolari di risoluzione 40
Articolo 29 – Tolleranza. Validità 41
Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali 41
Articolo 31 - Foro competente 42
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA MANAGERIALE A SUPPORTO DELLA COMUNICAZIONE ACI TRA
ACI Informatica S.p.A. con sede in Xxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, x. 00, Codice Fiscale 00405030586 Partita IVA 00883311003 in persona del Direttore Generale Xxx. Xxxxx Xxxxxxx (di seguito per brevità ACI Informatica)
E
, con xxxx xxxxxx xx , Xxx
, X. XXX , (xxxxxxxxxxx ai fini del presente contratto in , Via ,) in persona del
, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Impresa”),
premesso che
• l’Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta da ACI Informatica, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;
• l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” – Capitolato Tecnico; Allegato “III” - Eventuali chiarimenti inviati durante la gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse. Tutto ciò premesso, tra le parti
come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta), Allegato “II” (Capitolato Tecnico); Allegato “III” (Eventuali chiarimenti inviati durante la gara), nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa posta in calce al presente Contratto.
2. L’esecuzione del presente contratto è disciplinata, oltre che da quanto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti da ACI Informatica, prevarranno sugli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti dall’Impresa.
4. ACI Informatica, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 1 del 1/03/2009 provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Il codice CIG identificativo del presente contratto è il seguente:
7345570C1D.
6. E’ designato quale Responsabile del Procedimento il Sig.
…………………...
7. È designato quale Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) il Sig.
...............
Articolo 2 – Oggetto
1. ACI Informatica affida all‘Impresa l’incarico per l’espletamento del servizio di consulenza manageriale a supporto della Comunicazione ACI. In particolare, l’Impresa dovrà provvedere all’erogazione dei seguenti servizi:
- Consulenza nell’analisi costante della situazione riguardante ACI e dello scenario in generale;
- Affiancamento nell’aggiornamento del progetto di Comunicazione verso il contesto esterno (Automobilisti, Soci, Istituzioni, etc.), concorrendo alla identificazione e definizione operativa delle iniziative da mettere in atto per la realizzazione degli obiettivi strategici dell’Ente;
- Affiancamento ad ACI Informatica nella definizione dei capitolati tecnici per l’acquisizione di quanto necessario per attuare le iniziative definite nell’ambito del progetto (Creatività, Produzione, Acquisto mezzi, etc.)
- Affiancamento nel coordinamento e monitoraggio della realizzazione delle iniziative;
- Affiancamento nella definizione e gestione, e supporto “on demand” per eventi propri del mondo ACI quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Targa Xxxxxx, Campagna digitale sulla sicurezza stradale, GP di Monza, Campagna Istituzionale sui tutti i mezzi di informazione.
2. Con riferimento ai servizi di cui al precedente comma 1, l’impresa dovrà provvedere al rilascio dei prodotti di cui al capitolo 4 del capitolato tecnico. In particolare, all’impresa potranno essere richiesti ai fini della realizzazione delle attività oggetto del presente contratto, alcuni deliverable quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di seguito indicati:
- Definizione di iniziative di comunicazione sulle tematiche richieste;
- Proposte di piani di lavoro per le iniziative di comunicazione da rendere operative, e relativi stati di avanzamento;
- Capitolati tecnici per l’acquisizione di quanto necessario all’attuazione delle iniziative definite nell’ambito del progetto di Comunicazione.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, ad eseguire, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 16 tutte le prestazioni previste nel Capitolato tecnico e nell’offerta tecnica, ivi compresi gli aspetti migliorativi offerti gratuitamente dall’Impresa se non rifiutati espressamente da ACI Informatica. Il servizio è a consumo e all’impresa verrà garantito solo un minimo del 20% dell’importo massimo contrattuale.
4. La descrizione dei vari servizi di supporto, le modalità di esecuzione e le specifiche attività richieste all’Impresa, oltre che nel presente contratto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico a cui specificatamente si rinvia.
Articolo 3 - Luogo di esecuzione delle attività
1. Le attività dovranno essere svolte, per almeno il 60% dell’impegno in giorni/persona delle figure professionali richieste, presso le seguenti sedi:
- Automobile Club d’Xxxxxx - xxx Xxxxxxx 0 in Roma;
- ACI Informatica - via Fiume delle Perle 24 in Roma.
2. Le prestazioni richieste saranno organizzate in sessioni di lavoro, ciascuna delle quali di durata indicativa non superiore a due giorni, e dovranno svolgersi nelle date che saranno concordate tra le parti.
3. ACI Informatica si riserva la facoltà di richiedere all’Impresa prestazioni occasionali da svolgersi presso sedi diverse da quelle indicate nel precedente comma 1, nelle quali sono svolte attività/eventi, collocate in Italia. Durante il periodo contrattuale, si stimano necessarie 40 trasferte giornaliere della durata di un giorno/persona per l’esecuzione delle attività/eventi. Pertanto, tali trasferte non riguardano eventuali spostamenti per la frequentazioni delle sedi di cui al comma 1,
4. Le stazioni di lavoro (ovvero personal computer e quant’altro necessario per lo svolgimento delle attività contrattuali), per il personale dell’Impresa necessarie per l’espletamento delle attività affidate, dovranno essere messe a disposizione dall’Impresa stessa..
5. ACI Informatica non assume alcun obbligo inerente alla custodia degli strumenti cui al precedente comma allocati presso le sedi indicate al precedente comma 1.
6. L’Impresa, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, è tenuta a fornire l’elenco e le caratteristiche degli strumenti di cui al precedente comma
4 all’ACI Informatica che si riserva la facoltà di non accettarne l’utilizzo.
Articolo 4 – Durata - Proroga
1. Il presente contratto è efficace dalla data della sua sottoscrizione e decorre dalla data del verbale di inizio attività o documento analogo e avrà una durata di 24 mesi.
2. Alla scadenza del presente contratto, ACI Informatica si riserva la facoltà di richiedere che il servizio venga prorogato nella misura massima di sei mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Articolo 5 – Modalità di affidamento e dimensionamento delle attività
1. Nell’ambito delle attività descritte al precedente art. 2, gli incarichi delle attività all’impresa verranno articolati in singoli affidamenti.
ACI Informatica procederà al conferimento dei singoli affidamenti attraverso Verbali di Affidamento nei quali verranno indicati le professionalità messe a disposizione e il numero di giorni/persona stimato per ciascuna di esse, i tempi previsti per l’esecuzione, la documentazione che ACI Informatica metterà a disposizione e i prodotti che l’Impresa si impegna a rilasciare al termine delle attività.
2. Il valore economico di ciascun affidamento verrà stimato sulla base delle professionalità messe a disposizione e del numero di giorni persona che verranno stimati per ciascuna di esse. Tale valore verrà riportato nel Verbale di affidamento e rideterminato in occasione di eventuali richieste di modifiche in corso d’opera.
3. Per quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia al Capitolato tecnico.
Articolo 6 – Estensione del servizio
1. ACI Informatica si riserva la facoltà, nel periodo di validità del presente Contratto, in relazione alle proprie esigenze organizzative di richiedere ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. un aumento, fino alla concorrenza del quinto, del valore della fornitura alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.
2. ACI Informatica si riserva, altresì, la facoltà di apportare modifiche e varianti senza una nuova procedura di gara nei limiti ed alle specifiche condizioni dettate dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tali ipotesi, variazioni e modifiche saranno disciplinate da appositi atti aggiuntivi.
3. Nel caso in cui l’Impresa non ottemperi alle richieste di cui al presente articolo, ACI Informatica si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Articolo 7 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo art. 16, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività, e agli adempimenti necessari all’integrale esecuzione delle attività e servizi oggetto del contratto.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l’Impresa dichiara di essere in possesso di tutte le certificazioni, omologazioni richieste e di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che l’attività
oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. L’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’ Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ACI Informatica.
4. L’Impresa consente ad ACI Informatica di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ACI
Informatica, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
7. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 8 - Obblighi specifici a carico dell’Impresa
1. Per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l’Impresa si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale specializzato, avente la capacità professionale per espletare le attività stesse secondo le condizioni minime previste dal Capitolato Tecnico. L’Impresa risponderà direttamente e integralmente dell’operato del personale utilizzato.
2. L’impresa prende atto che dovrà impiegare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato.
3. Per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, di cui al precedente art. 2, l’Impresa metterà a disposizione le risorse, di cui ai curricula indicati in sede di offerta, in conformità a quanto previsto nei Verbali di affidamento, in termini di figure professionali richieste, adeguate a garantire il raggiungimento dei risultati attesi nei tempi concordati.
In particolare, le risorse professionali richieste, il cui profilo professionale è descritto nel Capitolato Tecnico al quale si rinvia, sono
le seguenti:
a) N. 1 Supervisor
b) N. 1 Senior Consultant
4. Le figure professionali descritte nel precedente comma 3, devono essere in possesso delle conoscenze e delle competenze tecniche richieste nel capitolo 10 del Capitolato Tecnico.
ACI Informatica si riserva la facoltà di esaminare, mediante appositi colloqui, le risorse messe a disposizione, di cui ai curricula presentati, per verificare la corrispondenza tra le conoscenze e le esperienze maturate e i requisiti richiesti e la generale idoneità a lavorare nell’ambito del progetto, così come previsto nel citato capitolo 10 del capitolato tecnico. In caso di esito negativo per discordanza tra quanto rappresentato nei curricula e le conoscenze/esperienze effettive, ACI Informatica non procederà alla stipula del contratto.
5. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici di ACI Informatica/ACI dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. In tal caso, l’Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di ACI Informatica continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di ACI Informatica e/o di terzi autorizzati.
6. Il personale preposto all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto potrà accedere presso gli uffici salvaguardando le relative esigenze e quelle di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all‘attività lavorativa in atto, e nel rispetto di tutte le relative
prescrizioni di sicurezza e accesso.
7. L’impresa è tenuta a dettare le norme disciplinari e comportamentali alle quali il proprio personale dovrà attenersi nell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, e a garantire il rispetto, da parte del personale stesso, delle disposizioni interne di ACI Informatica.
8. In ogni caso, il personale impiegato per l’espletamento delle attività contrattuali potrà essere sostituito solamente in casi eccezionali e con adeguata motivazione preventivamente comunicata ad ACI Informatica. Il personale sostituito deve essere affiancato dal nuovo personale per almeno 15 giorni lavorativi senza alcun onere per ACI Informatica.
9. L’impresa si obbliga ad effettuare mensilmente la rendicontazione delle attività erogate in cui sarà riportato lo stato dell’arte e l’impegno effettivamente erogato; l’impresa dovrà provvedere alla redazione di un report mensile su tutte le attività di supporto svolte.
10. Ai fini della gestione e del controllo dello stato di avanzamento dell’appalto, ACI Informatica si riserva la facoltà di effettuare ogni mese stati di avanzamento circa le attività svolte dall’Impresa.
11. Tutti i prodotti dell’affidamento dovranno essere consegnati dall’impresa secondo le modalità che verranno indicate all’atto dell’affidamento ed entro le date stabilite nel Verbale stesso. Alle date di consegna dei prodotti, ACI Informatica nel rispetto delle scadenze di progetto, provvederà ad eseguire un esame finalizzato a verificare la completa corrispondenza dei prodotti consegnati dall’Impresa con quanto previsto. Al termine dell’esame, ACI Informatica provvederà a comunicare all’Impresa l’esito dello stesso ai fini dell’accettazione o di
una eventuale revisione.
12. Alla scadenza del contratto, l’impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali eventualmente messe a disposizione da ACI Informatica
13. ACI Informatica si riserva il diritto di richiedere alla Impresa di apportare modifiche in corso d’opera ai prodotti previsti in ciascun affidamento.
14. In tale evenienza, l’ACI Informatica e la Impresa definiranno di comune accordo l’impegno necessario per attuare dette variazioni, che potranno anche comportare una variazione del numero di giorni persona o delle risorse umane da impiegare e la ridefinizione delle date di consegna dei prodotti.
15. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Rispetto degli obblighi contributivi
1. L’Impresa garantisce di ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale e verso gli addetti e incaricati utilizzati nell’esecuzione del presente Contratto, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendosi – in via esclusiva e integrale - ogni onere o responsabilità in relazione agli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi verso il proprio personale e i collaboratori,
addetti, ausiliari e incaricati di cui dovesse avvalersi ai fini del presente Contratto, e mantenendo libera e del tutto indenne ACI Informatica da ogni e qualsiasi rapporto, onere e responsabilità giuridici ed economici con tali operatori.
2. L’Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti utilizzati nelle attività oggetto del presente Contratto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività oggetto del Contratto stesso, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai precedenti commi del presente articolo, vincolano l’Impresa anche nel caso in cui l’Impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. L’Impresa dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Articolo 10 - Obblighi di riservatezza
1. L’Impresa prende atto che, ai fini di esecuzione del presente Contratto, acquisisce dati e conoscenze che costituiscono patrimonio istituzionale
e aziendale di ACI Informatica, che non sono di dominio pubblico, e che
– se divulgati – possono recare danni ad ACI Informatica. Rientrano in tale tipologia tutte le informazioni, verbali o scritte, anche in formato elettronico, acquisibili nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, e non pubblicamente note e ritenute riservate. L’Impresa si impegna a non divulgare a terzi i suddetti dati e informazioni, ad adottare ogni misura necessaria a mantenere tali dati e informazioni nella massima riservatezza, e ad evitare ogni utilizzo di tali dati e informazioni per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle attività oggetto del Contratto stesso, e nei limiti delle attività strettamente necessarie a tali finalità. L’Impresa, con la cessazione del presente Contratto, si impegna a restituire ad ACI Informatica tutta la documentazione relativa ai suddetti dati e informazioni oppure a distruggerla, secondo le indicazioni ricevute dalla stessa ACI Informatica.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza dei dati e delle informazioni
acquisiti da ACI Informatica sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. È esclusa, in ogni caso, la duplicazione o riproduzione o qualsiasi libero e autonomo utilizzo di documentazione di ACI Informatica anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente Contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare e appalti e, comunque, previa approvazione di ACI Informatica. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza, da parte
del proprio personale, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa ACI Informatica.
Articolo 11 – Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro
1. L’Impresa, nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, e relative circolari esplicative in vigore, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di validità del Contratto stesso.
Articolo 12 – Referente/Responsabile del Contratto
1. L’Impresa, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, nominerà un proprio referente per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali.
2. Il referente di ACI Informatica è il Direttore dell’esecuzione del presente contratto indicato nel precedente art. 1, comma 7.
3. Per ragioni di opportunità tecnica emergenti in corso di esecuzione, i referenti potranno concordare modifiche e varianti alle attività previste, purché detti interventi siano coerenti con quanto previsto e non comportino aumenti dei corrispettivi pattuiti.
Articolo 13 - Assicurazione
1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto, ed è altresì responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati dai propri dipendenti, consulenti e risorse, ad ACI Informatica, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
2. L’Impresa, in considerazione delle responsabilità e dei rischi assunti con la sottoscrizione del presente Contratto, ha stipulato con primaria Compagnia, e si impegna a mantenere a proprie spese per l’intero periodo di validità del Contratto stesso, una polizza assicurativa – per i valori e i massimali previsti negli atti di gara - a copertura del rischio da responsabilità civile e professionale in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Contratto, e per tutti i rischi e le responsabilità correlati all’esecuzione del Contratto stesso, anche per danni procurati da terzi e a terzi. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente comma è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di dare evidenza e di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, anche attraverso dichiarazione di assicurazione a ogni rinnovo e fino alla scadenza del presente Contratto, il presente Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di risarcimento ad ACI Informatica del maggior danno subito.
Articolo 14 - Revisione dei prezzi- Rinunce
1. Per l’intera durata del rapporto contrattuale non si procederà ad alcuna revisione dei prezzi.
2. L’Impresa rinuncia a chiedere la risoluzione del presente Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, di cui all’art. 1467 del Codice Civile, e la revisione del corrispettivo, di cui all’art. 1664 del Codice Civile.
Articolo 15 - Penali
1. Per gli inadempimenti di seguito specificati saranno poste a carico dell'Impresa le penali così quantificate:
A) Xxxxxxx nella consegna delle attività
Per ogni giorno, o frazione di giorno di ritardo nella consegna delle attività rispetto ai tempi previsti nel Verbale di affidamento di cui al capitolo 8 del Capitolato tecnico, si applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,2% (zerovirgoladue per cento) del valore dell’affidamento.
B) Mancata rendicontazione mensile
In caso di mancata rendicontazione mensile delle attività, di cui al capitolo 8 del Capitolato tecnico, si applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno per cento) rispetto al valore mensile delle attività da rendicontare.
2. Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate ad ACI Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.
3. ACI Informatica si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, oltre a
chiedere il risarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:
• qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga nel periodo di un mese la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo maturato nel periodo;
• qualora l’ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell’intera fornitura di cui all’art. 16, comma 2.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla ACI Informatica l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’Impresa stesso.
7. ACI Informatica, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 20, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare finanziariamente il credito
con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
Articolo 16 - Corrispettivo
1. All’Impresa saranno remunerate le sole attività svolte secondo i seguenti prezzi unitari:
a) Servizi professionali
- Euro per ogni Giorno/persona per la figura
professionale del Supervisor:
- Euro per ogni Giorno/Persona per la figura
professionale del Senior Consultant.
b) Trasferte
- Euro per singola trasferta connessa allo svolgimento di eventi.
2. In relazione ai prezzi unitari di cui al precedente comma 1, alla stima del giorni/persona richiesti per ciascuna figura professionale, il corrispettivo massimo complessivo omnicomprensivo, per tutte le prestazioni di cui al presente contratto e per gli obblighi in esso assunti, per il periodo contrattuale di 24 mesi è di €
( /00).
3. L’impresa prende atto che il corrispettivo maturato sarà determinato secondo i prezzi unitari e sulla base delle professionalità messe a disposizione e dell’impegno effettivamente erogato per ciascuna attività, previa accettazione dei prodotti rilasciati.
4. Il costo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non sono presenti rischi da interferenza che richiederebbero l’adozione da parte
dell’Impresa di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per eliminare o ridurre tali rischi. Pertanto, l’Impresa non dovrà sostenere ulteriori costi per la sicurezza, rispetto a quelli propri, per far fronte a specifiche necessità derivanti dal presente Contratto.
5. Resta fermo e inteso che tutti gli obblighi e oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del presente Contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo previsto dal Contratto stesso.
6. I corrispettivi di cui al presente articolo sono accettati dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, e l’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo previsto dal presente Contratto.
7. I corrispettivi, pertanto, sono remunerativi di tutte – nessuna esclusa - le attività che sono oggetto del presente Contratto. Resta, comunque, escluso il diritto al corrispettivo per prestazioni non esattamente e non correttamente eseguite.
8. In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ai limiti di legge, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all’Agente della riscossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.
Articolo 17 - Fatturazione e pagamento
1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 16 sarà fatturato mensilmente in relazione alle attività effettivamente espletate nei periodi di riferimento e riscontrabili anche con la rendicontazione mensile e gli stati di avanzamento delle attività di cui ai capitoli 8 e 9 del Capitolato tecnico.
2. Trattandosi di servizi affidati in giorni persona, il pagamento sarà effettuato, a seguito dell’accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltrechè sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti.
3. Ciascuna fattura dovrà (i) indicare espressamente la causale del pagamento, (ii) contenere i riferimenti al presente Contratto relativi al numero, alla data, e al codice CIG (Codice Identificativo Gara), (iii) essere intestate ad ACI Informatica, Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxx, P. IVA 00883311003, ed (iv) essere inviate per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo, e comunque ove vi siano fatture in pagamento che dovranno (i) indicare espressamente la causale del
pagamento, (ii) contenere i riferimenti al presente Contratto relativi al numero, alla data, e al codice CIG (Codice Identificativo Gara), (iii) essere intestate ad ACI Informatica, Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxx, P. IVA 00883311003, ed (iv) essere inviate per la liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx., ACI Informatica procederà, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente, ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente comma, non venga corrisposta da ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.
5. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs.
231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente Contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle fatture di cui al comma 1 del presente articolo sarà bonificato a 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a , i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187, così come meglio specificato al successivo articolo 24.
6. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del presente Contratto.
7. ACI Informatica rientra tra i soggetti nei confronti dei quali si applica la scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1bis, del DPR 633/72, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
n. 148 del 16/10/2017. Pertanto le fatture emesse nei confronti di ACI Informatica, a partire dal 1° gennaio 2018, dovranno riportare la dicitura “fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72”.
Articolo 18 - Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
.
< … ovvero, in alternativa, se il concorrente ha dichiarato di non ricorrere al subappalto, inserire il successivo comma 2.>
2. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto del presente Contratto.
3. Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalsa, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi del presente articolo.
4. L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ACI
Informatica o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività oggetto del presente Contratto.
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti di ACI Informatica, della perfetta esecuzione del presente Contratto anche per la parte subappaltata.
6. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate ai subappaltatori stessi.
7. L’Impresa si impegna a depositare presso ACI Informatica, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza nei confronti del subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
8. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
9. Nel caso di mancato deposito dei documenti necessari entro il termine previsto, ACI Informatica procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
10. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da ACI Informatica inadempimenti dell’Impresa subappaltatrice; in tal caso, l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI Informatica né al differimento dei termini di esecuzione contrattuale.
12. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, non è previsto il pagamento diretto di ACI Informatica al subappaltatore, ad eccezione dell’ipotesi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa o in caso di
inadempimento da parte dell’appaltatore.
13. L’Impresa aggiudicatrice si obbliga, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a praticare, per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
14. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. L’impresa dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica effettuata da ACI Informatica abbia dimostrato l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
16. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui al presente articolo, ACI Informatica può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ACI Informatica annullerà l’autorizzazione al subappalto.
18. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui al presente articolo, ACI Informatica può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.
19. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35
della Legge n. 248/2006.
Articolo 19 - Disposizioni antimafia
1. L’Impresa prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di validità del Contratto stesso. In particolare, nei confronti del rappresentante legale, dei componenti dell’organo di amministrazione dell’Impresa, dei membri del Collegio Sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del Codice Civile, del Sindaco, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Articolo 20 - Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, costituita mediante
emessa da
, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto stesso secondo quanto stabilito dallo stesso art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa deduzione di crediti di ACI Informatica verso l’Impresa.
2. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la polizza di cui al precedente comma del presente articolo, mediante rinnovi e proroghe, per tutto il periodo di validità del presente Contratto e, comunque, fino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto stesso, pena la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ACI Informatica.
4. ACI Informatica ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente Contratto e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa ACI Informatica di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della stessa ACI Informatica.
6. In caso di inadempimento all’obbligo di cui al precedente comma 5 del presente articolo ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
7. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
Articolo 21 – Divieto di cessione del Contratto e dei crediti
1. È fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto all’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del Codice Civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente Contratto, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione di ACI Informatica.
3. È, altresì, fatto divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, ACI Informatica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Articolo 22 – Risoluzione
1. In caso di grave e reiterato inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, ACI Informatica, mediante posta elettronica certificata, assegnerà all’Impresa, ex art. 1454 del Codice Civile, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, ACI Informatica potrà, in relazione a specifiche circostanze e a propria esclusiva discrezione, assegnare un termine ulteriore, decorso il quale, qualora l’inadempimento non sia stato sanato, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto e, in relazione a tale risoluzione di diritto, ACI Informatica ha la facoltà di
incamerare la cauzione, ove la cauzione stessa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che ACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, e fermo il diritto al risarcimento del danno subito, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI Informatica ai sensi del precedente art. 20;
c) mancata copertura dei rischi durante l’intero periodo di validità del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 13;
d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 6 Estensione del servizio; 7 Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa; 8 Obblighi specifici a carico dell’Impresa; 10 Obblighi di riservatezza; 13
Assicurazione; 15 Penali; 18 Subappalto: 20 Cauzione; 21
Divieto di cessione del contratto e dei crediti; 24 Tracciabilità dei flussi finanziari; 26 Codice etico e Patto di Integrità; 28 Condizioni
particolari di risoluzione.
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con lettera raccomandata a.r..
3. ACI Informatica ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con posta elettronica certificata.
4. Tenuto conto che le attività oggetto del presente Contratto sono inserite in un progetto svolto nell’ambito del rapporto istituzionale che ACI Informatica ha nei confronti dell’Automobile Club d’Italia (ACI), qualora tale progetto dovesse essere dall’ACI interrotto e/o sospeso, ACI Informatica ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di far cessare e/o sospendere gli effetti del presente Contratto.
5. Dalla data di efficacia dell’interruzione/sospensione di cui ai precedenti commi del presente articolo, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ACI Informatica.
6. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte in esecuzione del presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal Contratto stesso.
7. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
8. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o
l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ACI Informatica ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione del Contratto stesso, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte in esecuzione del presente Contratto, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti dal Contratto stesso, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 23 - Recesso
1. ACI Informatica ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con posta elettronica certificata.
2. Tenuto conto che le attività oggetto del presente Contratto sono inserite in un progetto svolto nell’ambito del rapporto istituzionale che ACI Informatica ha nei confronti dell’Automobile Club d’Italia (ACI), qualora tale progetto dovesse essere dall’ACI interrotto e/o sospeso, ACI Informatica ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di far cessare e/o sospendere gli effetti del presente Contratto.
3. Dalla data di efficacia dell’interruzione/sospensione di cui ai precedenti
commi del presente articolo, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ACI Informatica.
4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte in esecuzione del presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal Contratto stesso.
5. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
6. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ACI Informatica ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione del Contratto stesso, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte in esecuzione del presente Contratto, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti dal Contratto stesso, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 così come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione del servizio oggetto del presente Contratto devono essere registrati dall’Impresa su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd “obbligo di tracciabilità”), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio, il Codice CIG – Codice Identificativo Gara - della commessa, da indicare nella causale delle fatture emesse, unitamente al riferimento al presente Contratto).
2. L’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma del presente articolo determina la nullità assoluta del presente Contratto ai sensi dell’art. 1418 del Codice Civile.
3. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del presente Contratto.
4. L’Impresa provvederà altresì a comunicare ad ACI Informatica – nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010 - gli estremi identificativi (Codice IBAN) del conto corrente dedicato intestato all’Impresa stessa, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. L’Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L’Impresa dichiara inoltre che il predetto conto corrente è conforme a quanto previsto dalla L. 136/2010 ‘Piano straordinario contro le mafie, nonché Delega al Governo in materia di normativa antimafia’ e s.m.i.. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad ACI Informatica le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le Parti rinviano alla disciplina dettata dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 25 – Fallimento. Cessione. Trasformazione. Scissione.
Acquisizione
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Impresa, il presente Contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore di ACI Informatica. In tal caso ACI Informatica si riserva anche il ricorso alla procedura di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. La cessione di azienda e gli atti di fusione, acquisizione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti di ACI Informatica fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, acquisizione, fusione o scissione non abbia
documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.
3. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta cessione di azienda, fusione, acquisizione, scissione e trasformazione, ACI Informatica può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.
Articolo 26 – Codice Etico e Patto di Integrità
1. L’Impresa dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell’Impresa stessa, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, e nel Codice Etico adottato da ACI Informatica ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pubblicato sul sito di ACI Informatica xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx, nella sezione Trasparenza. L’inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà inadempienza agli obblighi del presente Contratto, e legittimerà ACI Informatica a valutare l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
2. L’Impresa dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell’Impresa stessa, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel “Patto di integrità” pubblicato sul sito di ACI Informatica xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx, nella sezione trasparenza, all’interno del Codice Etico, la cui inosservanza legittimerà ACI
Informatica a valutare l’adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del presente Contratto e la segnalazione dei fatti all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Articolo 27 - Consenso al trattamento dei dati
1. L’Impresa presta il consenso al trattamento dei propri dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto.
Articolo 28 - Condizioni particolari di risoluzione
1. Atteso che alla stipula del presente Contratto si è addivenuti in via d’urgenza, qualora successivamente alla stipula del Contratto stesso sia accertata la sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nell’allegato 1) al D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ACI Informatica può recedere dal presente Contratto.
2. L’Impresa prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il presente Contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà di ACI Informatica di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Articolo 29 – Tolleranza. Validità
1. L'eventuale tolleranza all’inadempimento a una o più clausole del presente Contratto, e il mancato esercizio anche di un solo diritto o di una facoltà dettagliati nel Contratto stesso, non potranno essere considerati come rinuncia all’esercizio dei diritti o delle facoltà da essi derivanti, e non precluderanno all’avente diritto la possibilità di esercitare successivamente tali diritti o facoltà, né la possibilità di ottenere il risarcimento per il danno subito dalla violazione degli obblighi di cui al presente Contratto.
2. La nullità o invalidità di una o alcune delle disposizioni del presente Contratto non pregiudica la validità delle altre clausole, che restano pienamente valide ed efficaci. La validità del Contratto stesso non è inficiata dalla nullità, inefficacia, o ineseguibilità di una delle clausole in essi contenute, che viene sostituita nel modo più adeguato dalle norme vigenti.
Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, a eccezione di quelli che fanno carico ad ACI Informatica per legge.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Impresa.
Articolo 31 - Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma, lì
ACI Informatica S.p.A. L’Impresa
Il Direttore Generale Xx
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx
Dichiarazione dell’Impresa annessa al contratto
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 - Oggetto
Articolo 3 – Luogo di esecuzione delle attività Articolo 4 – Durata - Proroga
Articolo 5 – Modalità di affidamento e dimensionamento delle attività Articolo 6 – Estensione del servizio
Articolo 7 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa Articolo 8 - Obblighi specifici a carico dell’Impresa
Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Rispetto degli obblighi contributivi’;
Articolo 10 - Obblighi di riservatezza
Articolo 11 –Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro Articolo 13 - Assicurazione
Articolo 14 – Revisione dei prezzi – rinunce Articolo 15 - Penali
Articolo 18 - Subappalto
Articolo 19 - Disposizioni antimafia Articolo 20 - Cauzione;
Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti Articolo 22 - Risoluzione
Articolo 23 - Recesso
Articolo 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 25 – Fallimento – Cessione - Trasformazione – Scissione- Acquisizione
Articolo 26 - Codice Etico e Patto di Integrità Articolo 27 - Consenso al trattamento dei dati Articolo 28 - Condizioni particolari di risoluzione Articolo 31 - Foro competente
Roma, lì
L’Impresa
Il legale rapp.te pro tempore