REGIONE TOSCANA
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 00000 Xxxxxxx
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
Numero del Provvedimento | 493 |
Data del Provvedimento | 31-08-2022 |
Oggetto | ACCORDO TRA AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA CAREGGI E I RAPPRESENTANTI DELLE COMUNITA' RELIGIOSE E NON RELIGIOSE E FEDI VIVENTI PER L'ASSISTENZA SPIRITUAL E\O MORALE A PERSONE NON CATTOLICHE E NON CREDENTI |
Struttura Proponente | AFFARI GENERALI |
Direttore della Struttura | XXXXXXXXXX XXXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXX |
Immediata Esecutività | NO |
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale
IL DIRETTORE SANITARIO
Richiamato il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 del 5 febbraio 2021 Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi . Nomina del Direttore Generale;
Richiamato il Provvedimento n. 236 del 16.04.2021 con il quale la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx viene nominata Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;
Visto l’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria s.m.i. ove si prevede che “In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età”;
Preso atto della temporanea assenza del Direttore Generale;
Richiamata la lettera del Direttore Generale Prot. AOUC_FI 00/18102 del 14/07/2022 con la quale il Direttore Sanitario, Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx è stata incaricata di svolgere temporaneamente le funzioni del Direttore Generale;
Premesso:
- che il diritto alla libertà religiosa - sancita dalla Costituzione della Repubblica Italiana quale diritto fondamentale e inviolabile in quanto preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini - ed il principio costituzionale di uguaglianza impongono il rispetto della coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza;
- che l'ordinamento giuridico riconosce al paziente il diritto ad "essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose" (art. 1 del D.P.C.M. 19 maggio 1995 "Schema generale di riferimento per la Carta dei servizi pubblici sanitari");
- che le aziende sanitarie, nello svolgimento delle attività di diagnosi e cura, perseguono le proprie finalità nel generale rispetto dei diritti che l’ordinamento riconosce al paziente, conformando l’ordinamento interno dei servizi ospedalieri in modo da assicurare l’assistenza religiosa e spirituale e tutelare il rispetto delle convinzioni religiose in tutte le fasi dei percorsi assistenziali, sia mediante l’erogazione delle prestazioni in aderenza alle convinzioni religiose dei singoli utenti, sia per ciò che riguarda i servizi di cura e di ristorazione, sia per quanto attiene al bisogno di conforto o di sacramento al letto tramite i ministri di culto delle diverse confessioni religiose, sia, infine, nell’ambito dei servizi necroscopici,
Ritenuto che l’effettivo godimento del diritto di libertà religiosa (libertà nella religione) richieda azioni positive per la tutela della libertà di coscienza, come “primigenia” libertà del singolo, correlata alla protezione delle convinzioni filosofiche e del sentimento religioso riconosciuto anche all’ateo (libertà dalla religione);
Ritenuto necessario - per la rilevanza del valore che questa Azienda attribuisce alla presenza nelle strutture aziendali di diagnosi e cura di pazienti aderenti anche a confessioni religiose diverse da quella cattolica ed a convinzioni morali non religiose - predisporre e rendere disponibile un apposito luogo aperto a chiunque ritenga di aver bisogno di soffermarsi in silenzio per riflettere, meditare o pregare, indipendentemente dalla provenienza, dall’ideologia, dalla religione e dalla condizione fisica;
Dato atto che, a tal fine, è stata individuata ed approntata in prossimità del grande atrio del DEAS (padiglione 12 blocco E) nel locale 12E-170 del proprio presidio ospedaliero una sala denominata “Sala di preghiera e del silenzio” ed è stato stipulato nel 2016 un accordo con 14 confessioni religiose, non religiose e fedi viventi;
Ritenuto, stante la scadenza del citato Accordo, provvedere al suo rinnovo approvandone uno schema che, opportunamente pubblicato tramite i canali istituzionali, ne consentirà l’adesione ai soggetti che presentano i requisiti richiesti, per assicurare, su richiesta e senza intenti di proselitismo, il servizio di assistenza spirituale e/o morale in favore dei ricoverati presso l’AOU Careggi e dei familiari che li assistono, credenti non cattolici e non credenti, tramite i propri ministri o assistenti morali e religiosi, utilizzando la suddetta sala, nel rispetto delle libertà e dei diritti costituzionalmente garantiti e nel riconoscimento e nel rispetto delle differenti religioni e convinzioni morali e filosofiche presenti all’interno dell’AOU Careggi;
Precisato che, in forza del suddetto Accordo, i rappresentanti delle varie religioni e convinzioni morali non religiose e l’Azienda attivano anche una collaborazione per attività di consulenza e mediazione su problematiche di convivenza concreta, dovute a differenze di usi e tradizioni religiose e non religiose;
Evidenziato che:
- nessun onere economico, o riconoscimento d’altro titolo, può essere concesso o richiesto dalle parti, o da loro incaricati, per l'attività prestata,
- il servizio di assistenza in parola è, per i destinatari, totalmente gratuito,
- nessun compenso è dovuto dall’AOUC ai ministri e agli assistenti morali;
Dato anche atto che l’Accordo, aperto all’adesione di confessioni religiose, associazioni di non credenti e delle altre fedi viventi che presentino forme stabili e riconosciute di rappresentanza sul territorio regionale, sulla base di generali criteri di diffusione e riconoscimento sociale, religioso e\o spirituale del soggetto richiedente quali:
- intesa con lo Stato italiano o
- partecipazione ad organismi di dialogo ecumenico od interreligioso o
- costituzione giuridica come ONLUS o almeno Ente morale e no-profit o
- iscrizione a registri pubblici o altri eventuali riconoscimenti da Enti pubblici locali; entra in vigore all’atto della firma consensuale e avrà durata sino al 31 dicembre 2027, indipendentemente dalla data di adesione;
Vista la L.R.T. n. 40/05 e s.m.i.;
Visto l’Atto aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 6 agosto 2014 e s.m.i.;
con il parere favorevole del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza;
DISPONE
1. Di approvare lo schema di Accordo (allegato al presente provvedimento) da stipulare con i rappresentanti delle comunità religiose, non religiose e fedi viventi per l’assistenza spirituale e\o morale a persone non cattoliche e non credenti, che ne facciano richiesta ed in possesso dei requisiti descritti in premessa;
2. Di dare atto che il servizio di assistenza oggetto dell’Accordo di cui al punto 1) è per i destinatari totalmente gratuito, che nessun compenso è dovuto dall’AOUC ai ministri e agli assistenti morali e che, comunque, nessun onere economico a carico del bilancio aziendale deriva dalla sua sottoscrizione.
3. Di inviare copia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e smi., al Collegio Sindacale.
Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx
Per parere:
il Direttore Amministrativo : Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Il Dirigente Proponente: Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale
ACCORDO TRA
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA CAREGGI E I RAPPRESENTANTI DELLE COMUNITA' RELIGIOSE
E NON RELIGIOSE E FEDI VIVENTI PER L'ASSISTENZA
SPIRITUALE E\O MORALE A PERSONE NON CATTOLICHE E NON CREDENTI
Premesso che
L’accordo nasce dal riconoscere il valore delle differenze culturali e confessionali, considerato il continuo aumento in ospedale del numero di cittadini aderenti a religioni diverse da quella cattolica o non appartenenti ad alcuna confessione, e dalla consapevolezza che il concetto di salute interessa tutti gli aspetti, bio-psico-sociali della persona, compresa la dimensione morale e spirituale.
Nel percorrere la strada del dialogo con altre culture/religioni ci troviamo in ambiti di incontro e di confronto molto diversi, che richiedono differenti modalità di approccio, con alla base una cultura dell’umanizzazione delle cure. In linea con il modello di accoglienza e di assistenza al cittadino adottato dall’azienda, questo accordo ha il fine di:
- migliorare la qualità dell’assistenza e dell’accoglienza ai pazienti e loro familiari tenendo conto delle differenze e specificità culturali o religiose;
- favorire il dialogo e la conoscenza di culture e tradizioni, in una prospettiva di integrazione e di arricchimento reciproco;
- intercettare al meglio le necessità dell'utenza per offrire un servizio attento alla specificità delle regole e delle ritualità in momenti peculiari del percorso assistenziale, come la nascita, la degenza, il fine vita, il lutto.
1. OGGETTO
L’AOUC intende offrire all’utenza un servizio rispettoso delle diverse confessioni religiose, o culture, tradizioni spirituali e convinzioni morali non religiose, in particolare:
• mette a disposizione uno spazio, denominato Sala di preghiera e del silenzio, ubicata in prossimità del grande atrio del DEAS, padiglione 12 blocco E (codice ambiente: 12 E-170) dell’Azienda. La sala è aperta a chiunque nel rispetto di chi la frequenta. E’ un luogo di raccoglimento, di preghiera, dove è possibile esprimere la propria spiritualità.
• rende disponibile l’elenco delle figure di riferimento delle diverse comunità culturali o religiose che hanno aderito all’accordo in modo da garantire, ove richiesto, l’assistenza spirituale o religiosa durante la degenza.
• tiene conto delle differenze culturali e religiose in ambito sanitario con particolare riferimento alle norme alimentari da rispettare nei menù.
• si impegna a verificare annualmente, con i soggetti coinvolti, il buon andamento delle attività concordate col presente atto.
2. MODALITA’ DI ADESIONE
Il presente accordo è aperto all'adesione di confessioni religiose, associazioni di non credenti e delle altre fedi viventi riconosciute sul territorio regionale.
L'istanza di adesione sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione/UGPP (Ufficio Gestione Percorsi di Partecipazione) verrà effettuata sulla base di generali criteri di diffusione e riconoscimento sociale, religioso o spirituale del soggetto richiedente quali:
- intesa con lo Stato italiano o
- partecipazione ad organismi di dialogo ecumenico od interreligioso o
- costituzione giuridica come ONLUS/ODV o almeno Ente morale e no-profit
- iscrizione a registri pubblici o altri riconoscimenti da Enti pubblici locali.
3. IMPEGNI DEL FIRMATARIO
Il firmatario del presente accordo, o i soggetti rappresentati delegati, si impegna ad adempiere agli obblighi in esso previsti e, contestualmente, può rendere note le necessità relative al proprio credo/cultura dei propri assistiti, nel rispetto delle libertà e dei diritti costituzionalmente garantiti, degli spazi comuni e senza intenti di proselitismo.
Nessun compenso è dovuto dall'AOUC per l’attività dei ministri di culto e degli assistenti morali.
In particolare, il firmatario si attiva su richiesta dell'utenza e/o dei loro familiari e congiunti o del personale dell’azienda inpegnandosi a:
- riconoscere e rispettare le differenti confessioni, culti, tradizioni spirituali e fedi viventi presenti in AOUC;
- comunicare ì nominativi dei propri rappresentanti o delegati, i loro contatti e ogni eventuale variazione;
- collaborare con il personale sanitario per garantire il supporto e l’assistenza spirituale o religiosa durante la degenza;
- osservare i regolamenti aziendali e per l’utilizzo della sala di preghiera e del silenzio;
- partecipare a eventuali incontri programmati o richiesti dall’azienda, collaborando alla realizzazione delle attività da svolgere nella sala del silenzio.
- prestare attività di consulenza e mediazione per problematiche di convivenza concreta dovute a differenze di usi e tradizioni religiose e non religiose.
- diffondere ai propri referenti la conoscenza delle regole e degli obblighi contenuti nei regolamenti aziendali, con particolare riguardo alla privacy, alle norme igienico sanitarie vigenti nel presidio ospedaliero, alla sicurezza e protezione ex D.Lgs n° 81/2008 e smi, al pari delle associazioni di volontariato accreditate con l’azienda. Quest’ultima si impegna a distribuire tra i soggetti rappresentati il relativo “materiale informativo” per darne diffusione.
Ogni attività ulteriore rispetto a quelle sopra elencate deve essere preventivamente concordata con la Direzione/UGPP.
4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA: DIRITTI E DOVERI DEI RAPPRESENTANTI\ASSISTENTI
L'assistenza religiosa o morale, viene assicurata presso l'AOUC da almeno un rappresentante\assistente indicato dalle confessioni religiose, dalle fedi viventi o delle comunità\associazioni firmatarie del presente accordo.
Il rappresentante del culto\assistente morale deve essere dotato di un apposito cartellino individuale di riconoscimento riportante il cognome, il nome e la qualifica, da indossare nello svolgimento delle
attività.
L'attività religiosa e morale svolta nei confronti dei ricoverati e dei loro familiari dal proprio rappresentante del culto\assistente morale, dipende dall'Autorità della comunità\associazione di riferimento che vi provvede nell'assoluto rispetto dell'organizzazione clinico-assistenziale dell'AOUC, rapportandosi, per eventuali esigenze, all’UGPP dell’azienda, seguendo le indicazioni tecnico organizzative fornite dalla stessa.
Qualora i ricoverati o i loro congiunti richiedano l'intervento del rappresentante del culto\assistente morale, questo può essere consentito, fatte salve particolari e motivate esigenze terapeutiche e clinico assistenziali a tutela della salute dei pazienti, impegnandosi a non interferire nel lavoro del personale sanitario e addetto all'assistenza dei pazienti la cui presa in carico è di esclusiva pertinenza dell'AOUC.
La Direzione/UGPP dispone le modalità operative per la tempestiva trasmissione al rappresentante del culto\assistente morale delle richieste urgenti di assistenza presentate dai ricoverati, consentendo loro l'accesso ai reparti di degenza, salvo i luoghi dove lo stesso è interdetto al personale diverso da quello sanitario.
I rappresentanti del culto\assistenti morali presenti presso l'AOUC sono obbligati ad osservare tutte le norma interne di cui al punto 3 “impegni del firmatario”.
Non avendo l'Azienda, tra le proprie finalità istituzionali, quella di fornire direttamente assistenza religiosa o morale, quanto piuttosto quella di consentire agli interessati di riceverla, gli assistenti religiosi e gli assistenti morali non possono essere qualificati come persone autorizzate al trattamento dei dati in riferimento alla titolarità dell'Azienda; essi, pertanto, assumono in proprio la titolarità della finalità di assistenza e del correlato trattamento, responsabilizzandosi personalmente nell’esercitarla garantendo il rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia, ed assicurando il diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali tanto dell'interessato che degli altri pazienti.
5. ASSICURAZIONE
La copertura assicurativa per infortuni è garantita ai rappresentanti del culto/assistenti morali dall’Associazione/Comunità religiosa di riferimento.
6. DURATA
Il presente accordo entra in vigore dal momento della sottoscrizione sino al 31 dicembre 2027.
Per AOUC Per Comunità………
Il Direttore Generale Rappresentante …..
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx …………..