ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI COACHING
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI COACHING
1. OGGETTO
1.1 Le presenti condizioni generali disciplinano i termini e le condizioni del servizio di consulenza
"Coaching" da parte della società a clienti singoli e persone fisiche, e aziende.
1.2 Il servizio di Coaching consiste nella fornitura di prestazioni di consulenza personale mirate a sviluppare e far emergere le potenzialità, personali e professionali, di un individuo.
1.3 Il servizio viene fornito al cliente dal Sig. , ovvero da altro coach che collabora con la società .
2. Natura del servizio di Coaching
2.1 Il servizio consiste nella prestazione di un'opera intellettuale effettuata dal Sig. o da altro coach per conto della società _ in favore del cliente con lo scopo di aiutare quest’ultimo ad ottenere risultati ottimali in ambito sia lavorativo che personale.
2.2 Il cliente prende atto e riconosce che il servizio di Coaching non garantisce il raggiungimento dei risultati o degli obiettivi che il cliente si prefigge, ma costituisce unicamente un servizio di consulenza e di supporto al cliente nel valutare, sviluppare e massimizzare le proprie risorse personali.
2.3 La società e/o i coach non potranno pertanto essere ritenuti in alcun modo responsabili per l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi che il cliente si era prefisso con il servizio di Coaching ovvero delle eventuali conseguenze, di qualsiasi natura e specie, derivanti per il cliente da eventuali decisioni sviluppate nel corso del servizio di Coaching.
3. Modalita' di prestazione del servizio di Coaching
3.1 Il servizio di Coaching parte dal presupposto che si sia trovato un'intesa preliminare tra il cliente e la Società circa il progetto da attuare in collaborazione e i tempi previsti.
3.2 Il servizio di Coaching ha inizio in seguito alla firma del presente accordo per accettazione dei termini e condizioni generali, nonché il consenso al trattamento dei dati personali secondo la legge 31 Dicembre 1996 n. 675/96, ed in conseguenza al ricevimento del pagamento del concordato in sede di proposta preventiva.
3.3 Il servizio di Coaching è fornito dal Sig. o da altro coach , come indicato al punto 1.3, al cliente sia con modalità di sessione/colloquio, sia telefonicamente, e comunque nelle forme concordate in fase preventiva.
Nel caso della sessione individuale la durata prevista è di circa 60/90 minuti ad incontro, presso la sede concordata. In caso di colloquio telefonico, il costo delle telefonate è integralmente a carico del cliente e sarà soggetto alle normali tariffe applicate dall'operatore di telecomunicazioni da questo utilizzato; ogni sessione telefonica ha la durata di circa 30/60 minuti.
La fornitura del servizio di Coaching viene prestata in moduli della durata di un mese ciascuno, ciascun modulo comprende 3 sessioni, 2 sessioni individuali e 1 telefonica se non diversamente concordato .
3.4 Ciascuna parte avrà facoltà di richiedere all'altra la modifica dei giorni ed ora in cui vengono effettuate le sessioni. In tale evenienza, le parti faranno quanto possibile per individuare nuovi giorni ed ore in cui effettuare le sessioni.
3.5 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile svolgere una determinata sessione nel corso di un modulo, il coach farà recuperare la stessa nell'ambito del modulo in corso. Nell'eventualità in cui non fosse possibile recuperare la sessione nel modulo in corso, la stessa potrà essere tenuta anche successivamente alla scadenza del relativo mese.
4. Corrispettivi e pagamenti
4.1 Il corrispettivo per il servizio di Coaching è fissato nell'importo di € 350,00 IVA e oneri esclusi, per ciascun modulo.
4.2 Il pagamento del corrispettivo dovrà essere corrisposto anticipatamente entro e non oltre il primo giorno di ciascun mese di durata del rapporto. La società si riserva il diritto di non dare avvio al servizio di Coaching nel caso in cui il cliente non abbia fatto pervenire il pagamento entro detto termine.
4.3 Il pagamento del corrispettivo potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
- con bonifico bancario sul c/c n. , Banca , agenzia CAB
e XXX , intestato a ;
- con assegno circolare intestato a ;
Verrà emessa fattura al ricevimento del corrispettivo pattuito.
4.4 In caso di prematura conclusione del servizio di Coaching o di scioglimento del presente contratto per qualsiasi motivo, il corrispettivo pagato non potrà essere restituito.
4.5 La società si riserva la facoltà, a propria esclusiva discrezione, di non iniziare o non proseguire l'attività di Coaching che le risultasse non gradita. Nel caso la decisione di concludere l'accordo fosse la propria, la società si impegna a darne comunicazione scritta al cliente e a restituire parte del corrispettivo pagato, calcolando il tempo di fornitura del servizio non usufruito.
5. Riservatezza
5.1 Si riconosce che le comunicazioni e le informazioni oggetto di Coaching rivestono contenuto estremamente confidenziale e riservato. Il cliente e la società _ si impegnano pertanto a non divulgare, a nessun titolo e per alcuna ragione, alcun elemento o fatto o informazione emersi durante le conversazioni individuali o telefoniche.
6. Recesso
6.1 Il cliente potrà, a propria sola ed esclusiva discrezione ed in qualsiasi momento, anche, ove applicabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 185, recedere dal contratto e non partecipare alle eventuali sessioni non ancora effettuate nel corso di un determinato modulo. E' tuttavia inteso che in caso di recesso del cliente dal contratto nel corso di un determinato modulo, l'eventuale mancata effettuazione di una o più sessioni nel corso di un dato modulo non daranno in alcun caso luogo a restituzione del corrispettivo pagato per detto modulo.
6.2 In caso di scioglimento del contratto ai sensi del punto precedente, è inteso che, nel caso in cui il cliente abbia pagato anticipatamente più moduli, il corrispettivo pagato per i moduli non iniziati sarà restituito entro 30 giorni dalla data di recesso.
7. Privacy
7.1 I dati personali dei clienti nonché le altre eventuali relative informazioni, sono trattati in forma autorizzata. Titolare del trattamento è il Sig. . Il cliente può esercitare il diritto di correzione, cancellazione, opposizione al trattamento e quant'altro stabilito all'articolo 31, L. 375/96, rivolgendosi al Sig. . La società considera e tratta le informazioni comunicate dal cliente alla stregua della corrispondenza privata.
Il cliente riconosce e concorda che l'elaborazione e il trattamento tecnico delle informazioni è o può essere necessario per: inviare o ricevere tali dati, eseguire le funzioni di pianificazione o programmazione e conformarsi alle specifiche tecniche richieste dai network di connessione di rete.
Il cliente è responsabile in via esclusiva dell'adozione e del rispetto di adeguati mezzi per la sicurezza e tutela dei propri dati, comunicazioni, informazioni e sistemi. La società è autorizzata a trattare ed archiviare nei propri data base il nominativo, il tipo di servizio, i resoconti dell'attività di servizio ed altre informazioni del cliente, che riguardino il presente contratto o il servizio di Coaching fornito in virtù di esso. Il cliente autorizza il trattamento da parte di di tali dati per finalità inerenti l'esecuzione del presente contratto e la prestazione del servizio di Coaching.
8. Foro esclusivamente competente
8.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo verrà definita - nei casi consentiti dalla legge - da un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati i primi due dalle parti contendenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione raccomandata postale contenente i termini della controversia, ed il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, d’accordo fra gli arbitri così eletti. In difetto di accordo il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di , il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non avesse provveduto nei termini suddetti. Il Collegio arbitrale deciderà senza formalità di procedura che non siano tassativamente richieste dalla legge, inappellabilmente come amichevole compositore, dovendosi intendere l’incarico loro affidato un irrevocabile incarico di arbitri irrituali e come tali tenuti a concludere l’accordo in nome e per conto delle parti entro un termine massimo che fin da ora le parti determinano in mesi 6 (sei) dal conferimento dell’incarico stesso. Tutte le spese del giudizio saranno a carico della parte soccombente. Xxx nel termine suindicato di 6 (sei) mesi gli arbitri nominati non avessero portato a conoscenza alcun accordo i medesimi arbitri saranno tenuti, in qualità - da quello stesso termine - di arbitri rituali, a promuovere e concludere giudizio arbitrale nelle forme e modalità previste dal codice di procedura civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. Sig.
Il Cliente
Sig.