Contract
2020
Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 20)
Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 20)
tra l’Associazione Svizzera dei Banchieri («ASB») da una parte e
le sottoscritte banche («banche») dall’altra parte del 13 giugno 2018
Art. 1 Campo di applicazione 10
Art. 3 Commento sulla Convenzione di diligenza 11
Capitolo 2 : Identificazione del contraente 12
Sezione 1 Disposizioni generali 12
Art. 4 Identificazione del contraente 12
Art. 5 Libretti di risparmio al portatore 13
Art. 6 Obbligo di identificazione a prescindere dal limite minimo 13
Art. 7 Indicazioni da documentare 13
Art. 8 Identificazione in altro modo adeguato 14
Art. 9 Identificazione quando il contraente si presenta di persona 14
Art. 10 Identificazione in caso di apertura per corrispondenza della relazione
Art. 11 Soggetti preposti al rilascio di attestazioni di autenticità 15
Sezione 3 Persone giuridiche e società di persone 15
Art. 12 Identificazione in caso di iscrizione nel registro di commercio svizzero
o in un registro estero equivalente 15
Art. 13 Identificazione senza iscrizione nel registro di commercio svizzero
o in un registro estero equivalente nonché identificazione di autorità 16
Art. 14 Attualità dell’estratto del registro di commercio o di un attestato
Art. 15 Verifica dell’identità delle persone che aprono la relazione e presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure 16
Art. 16 Identificazione per le società semplici, le società in fase di costituzione
Art. 17 Persone giuridiche generalmente conosciute, società di persone e autorità 18
Sezione 4 Forme particolari di identificazione 18
Art. 18 Titolari di conto minorenni e conti per garanzia di locazione 18
Art. 19 Identificazione interna a un gruppo 19
Capitolo 3 : Accertamento dell’avente diritto economico su persone
giuridiche e società di persone attive sul piano operativo 20
Sezione 1 Disposizioni generali 20
Art. 20 Accertamento dei detentori del controllo 20
Art. 21 Indicazioni da documentare 21
Sezione 2 Deroghe all’obbligo di accertamento 22
Art. 22 Società quotate in borsa 22
Art. 24 Banche e altri intermediari finanziari come contraenti 22
Art. 25 Ulteriori deroghe all’obbligo di accertamento 22
Art. 26 Comunioni di comproprietari per piani e comunioni di comproprietari 23
Capitolo 4 : Accertamento dell’avente diritto economico sui
Sezione 1 Disposizioni generali 24
Art. 27 Accertamento dell’avente diritto economico 24
Art. 28 Indicazioni da documentare 25
Sezione 2 Deroghe all’obbligo di accertamento 26
Art. 30 Persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo e
Art. 31 Società quotate in borsa 26
Art. 33 Banche e altri intermediari finanziari come contraenti 27
Art. 35 Comunioni di comproprietari per piani e comunioni di comproprietari 28
Art. 36 Persone soggette al segreto professionale 28
Sezione 3 Obblighi di accertamento particolari 29
Art. 37 Conti e depositi collettivi 29
Art. 38 Veicoli di investimento collettivo e società di partecipazione 30
Art. 42 Assicurazione sulla vita con tenuta di conto / di deposito separata
Capitolo 5 : Delega e disposizioni in materia di monitoraggio 34
Art. 43 Delega per quanto concerne l’identificazione del contraente, l’accertamento del detentore del controllo e la determinazione
dell’avente diritto economico 34
Sezione 2 Obblighi di documentazione 35
Art. 44 Obbligo di garanzia 35
Art. 45 Tempistica di adempimento dell’obbligo di documentazione 35
Sezione 3 Obblighi di ripetizione 36
Art. 46 Ripetizione degli obblighi di diligenza previsti dalla presente
Convenzione in caso di dubbi 36
Capitolo 6 : Divieto di assistenza attiva alla fuga di capitali 38
Art. 48 Concetto di fuga di capitali 38
Art. 49 Trasferimento di capitali all’estero 38
Art. 50 Forme di assistenza attiva 38
Art. 51 Visite ai clienti all’estero 39
Art. 52 Accettazione di valori patrimoniali in Svizzera 39
Capitolo 7 : Divieto di assistenza attiva all’evasione fiscale e a pratiche
Attestazioni realizzate a un determinato scopo e relative modifiche | ||
Capitolo 8 : Disposizioni d procedurali e di verifica 42
Art. 59 Controllo da parte della società di audit 42
Art. 60 Procedura d’indagine 43
Art. 61 Procedimento sanzionatorio 44
Art. 62 Procedura abbreviata 44
Sezione 2 Disposizioni in materia di sanzioni 46
Art. 63 Casi di lieve entità 46
Art. 64 Infrazione della Convenzione di diligenza 47
Art. 65 Prescrizione estintiva 47
Art. 66 Commissione di sorveglianza 47
Sezione 4 Procedura arbitrale 50
Art. 68 Procedura arbitrale 50
Capitolo 9 : Disposizioni finali 52
Art. 70 Disposizioni transitorie 52
Preambolo
a) Allo scopo di salvaguardare la buona reputazione della piazza finanziaria svizzera all’interno e all’estero,
b) nell’intento di concretizzare gli obblighi di diligenza ai sensi del diritto bancario concernenti l’identificazione del contraente, l’accertamento del detentore del controllo e la determinazione dell’avente diritto economico,
c) con la volontà di fornire un apporto efficiente alla lotta contro il riciclag- gio di denaro e il finanziamento del terrorismo,
la banca si impegna nei confronti dell’ASB, nella sua qualità di organizzazione mantello incaricata di salvaguardare gli interessi e la reputazione della piazza finanziaria svizzera, al rispetto della presente Convenzione di diligenza.
Capitolo 1 : Introduzione
Art. 1 Campo di applicazione
1 Sottostanno alla Convenzione di diligenza le banche e i commercianti di valori mobiliari con tutte le loro sedi, filiali e agenzie stabilite in Svizzera, ma non le loro succursali, rappresentanze e società affiliate stabilite all’estero (cfr. tuttavia gli articoli 11, 19 e 43).
2 Le banche non possono ricorrere abusivamente alle loro succursali estere o a società estere del proprio gruppo attive nel settore bancario o finanziario per eludere la presente Convenzione di diligenza.
3 Le disposizioni della presente Convenzione di diligenza si applicano senza limitazione alcuna ai conti, ai libretti, ai depositi e alle cassette di sicurezza tenuti sotto cifra o sotto sigla.
Art. 2 Delimitazione
1 Nella Convenzione di diligenza sono definite in modo vincolante le regole di una gestione bancaria conforme a principi etici. Esse mirano a concretizzare determinati doveri di diligenza regolamentati nell’ambito della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD, articoli 3 –5) così come il concetto di «diligenza richiesta dalle circostanze» nell’accettazione di valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 305ter del Codice penale svizzero (CP).
2 Gli obblighi particolari di chiarimento nell’ambito di relazioni d’affari o di transazioni che comportano un rischio superiore sono oggetto dell’Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA).
3 L’applicazione per analogia della CDB agli emittenti delle carte di credito è disciplinata a parte da specifiche regole.
4 Se la banca opera nell’ambito del leasing, per tale attività essa può applicare direttamente le disposizioni agevolate del regolamento di autodisciplina OAD / ASSL.
Art. 3 Commento sulla Convenzione di diligenza
La CDB è corredata da un commento sui singoli articoli redatto a cura dell’ASB. Tale commento deve essere tenuto in considerazione come mate- riale di riferimento ai fini dell’interpretazione della Convenzione di diligenza.
Capitolo 2 : Identificazione del contraente
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 4 Identificazione del contraente
1 La banca è obbligata a identificare il contraente al momento dell’apertura dei rapporti d’affari con lui.
2 Questo vale per:
a) l’apertura di conti o di libretti;
b) l’apertura di depositi;
c) l’espletamento di operazioni fiduciarie;
d) la locazione di cassette di sicurezza;
e) l’accettazione di mandati per amministrare patrimoni depositati presso terze persone;
f) l’esecuzione di affari commerciali tramite titoli, divise così come metalli preziosi e altre merci (commodities);
g) le operazioni di cassa di importo superiore a 15.000 franchi ;
3 Se una persona è stata identificata correttamente nell’ambito di una rela- zione in essere non è necessario procedere a una nuova identificazione in caso di estensioni del rapporto d’affari esistente.
Art. 5 Libretti di risparmio al portatore
L’apertura di nuovi libretti di risparmio al portatore è vietata. I libretti esistenti devono essere disdetti al momento della loro prima presentazione fisica. Per i libretti al portatore è inoltre necessario verificare l’identità di chi effettua i prelievi; i versamenti non possono più essere accettati.
Art. 6 Obbligo di identificazione a prescindere dal limite minimo
1 Il contraente deve essere identificato anche quando esegue operazioni per importi inferiori ai limiti minimi previsti (articolo 4 capoverso 2, lettera g), qualora egli cerchi palesemente di eludere l’obbligo di identificazione ripartendo gli importi in diverse transazioni (cosiddetto «smurfing»).
2 Qualora sussista il fondato sospetto che i valori patrimoniali possano avere origine dalle fonti definite nell’articolo 9 capoverso 1 LRD, il contraente deve essere identificato a prescindere dai limiti minimi o dalle deroghe in materia di identificazione formale.
Art. 7 Indicazioni da documentare
1 Per le persone fisiche, è necessario accertare con modalità adeguate i seguenti elementi: cognome, nome, data di nascita, nazionalità e indirizzo di domicilio effettivo, nonché mezzi sulla base dei quali è stata effettuata la verifica dell’identità.
2 Per le persone giuridiche e le società di persone, è necessario accertare con modalità adeguate i seguenti elementi: ragione sociale e indirizzo effettivo della sede, nonché mezzi sulla base dei quali è stata effettuata la verifica dell’identità.
3 In caso di contraenti provenienti da paesi in cui data di nascita o indirizzo di domicilio non vengono utilizzati, tali indicazioni sono superflue.
Art. 8 Identificazione in altro modo adeguato
Qualora, in via eccezionale, non risulti possibile procedere all’identificazione del contraente secondo le modalità prescritte, ad esempio perché una persona non dispone di alcun documento d’identità oppure perché non è presente la documentazione necessaria relativa a una corporazione o a un istituto di diritto pubblico, la banca può effettuare l’identificazione in altro modo adeguato prendendo visione di altri documenti con carattere probato- rio o richiedendo al contraente la presentazione di opportune conferme emesse da uffici pubblici ovvero, nel caso di una persona giuridica, l’ultimo attestato di una società di audit riconosciuta. I certificati e le copie di documenti sostitutivi vanno messi agli atti; inoltre, la circostanza eccezionale deve essere specificata in una nota informativa.
Sezione 2 Persone fisiche
Art. 9 Identificazione quando il contraente si presenta di persona
1 Qualora il contraente si presenti di persona, la banca ne accerta l’identità prendendo visione di un documento di legittimazione ufficiale munito di una fotografia (passaporto, carta d’identità, licenza di condurre o documenti analoghi), e acquisisce agli atti una copia di tale documento
2 All’identificazione che si esegue quando il contraente si presenta di persona, è equiparata l’identificazione a mezzo video conformemente alle disposizioni della FINMA al momento in vigore.
Art. 10 Identificazione in caso di apertura per corrispondenza della relazione d’affari
1 Qualora la relazione d’affari venga aperta per corrispondenza oppure via Internet, la banca identifica il contraente richiedendo una copia autentificata di un documento di identificazione ai sensi dell’articolo 9 e verificando inoltre
l’indirizzo di domicilio del contraente stesso mediante l’invio di corrispon- denza o altro mezzo equivalente.
2 All’identificazione in caso di apertura della relazione d’affari per corrispon- denza è equiparata l’identificazione online conformemente alle disposizioni della FINMA al momento in vigore.
Art. 11 Soggetti preposti al rilascio di attestazioni di autenticità
1 L’autenticità della copia del documento di identificazione può essere attestata da
a) auna succursale, una rappresentanza o una società associata della banca;
b) una banca corrispondente, un altro intermediario finanziario o un avvocato abilitato in Svizzera, appositamente riconosciuto a tale scopo dalla banca emittente;
c) un notaio o un altro ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attestazioni di autenticità;
2 Come attestazione di autenticità valida è riconosciuta anche la copia di un documento di legittimazione attinta dalla banca dati di un offerente di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della Legge federale sulla firma elettro- nica (FiEle), in combinazione con un’autenticazione elettronica del cliente.
Sezione 3 Persone giuridiche e società di persone
Art. 12 Identificazione in caso di iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente
Qualora venga avviata una relazione d’affari con una persona giuridica o una società di persone iscritta nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente, la banca identifica il contraente attraverso un estratto rilasciato dall’ente che amministra il registro stesso, oppure mediante un estratto scritto tratto da una banca dati gestita dall’autorità di registro stessa, da un’autorità di sorveglianza o da un soggetto privato di comprovata affidabilità.
Art. 13 Identificazione senza iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente nonché identificazione di autorità
1 Le persone giuridiche o le società di persone non iscritte nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente devono essere identificate sulla base di un estratto scritto tratto da una banca dati gestita da un’autorità di vigilanza o da un soggetto privato di comprovata affidabi- lità, oppure sulla base degli statuti societari o di altri documenti equivalenti.
2 Le autorità devono essere identificate sulla base di uno statuto idoneo / di una delibera idonea, ovvero mediante altri documenti o fonti di valore equivalente.
Art. 14 Attualità dell’estratto del registro di commercio o di un attestato equivalente
La data di emissione dell’estratto del registro di commercio oppure del documento equivalente non deve essere anteriore di oltre dodici mesi. Un eventuale documento rilasciato in data antecedente a tale termine può essere utilizzato unitamente a un attestato emesso dalla società di audit, a sua volta non anteriore di oltre dodici mesi.
Art. 15 Verifica dell’identità delle persone che aprono la relazione e presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure
1 Per le persone giuridiche o le società di persone è necessario verificare l’identità delle persone fisiche che effettuano concretamente l’apertura della relazione d’affari. Tale accertamento può essere effettuato attraverso la copia di un documento ai sensi dell’articolo 9, ovvero mediante una copia autenti- cata di un documento di legittimazione ai sensi dell’articolo 10.
2 L’identità delle persone che effettuano l’apertura può essere verificata anche mediante l’autenticazione delle rispettive firme, la quale può essere rilasciata dalle persone / istituzioni di cui all’articolo 11.
3 In caso di apertura di relazioni d’affari con persone giuridiche, la banca deve inoltre prendere atto e documentare le disposizioni del contraente in materia di procure.
4 In caso di relazioni d’affari con intermediari finanziari ai sensi degli articoli 24 rispettivamente 33, in luogo della procedura di cui ai capoversi 1–3 è possibile lo scambio di registri di firme, chiavi elettroniche o altri supporti comunemente utilizzati nelle attività operative.
5 Qualora la verifica dell’identità delle persone che effettuano l’apertura o la presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure sia già stata effettuata nel contesto di una relazione in essere, tali operazioni non devono essere nuovamente ripetute.
Art. 16 Identificazione per le società semplici, le società in fase di costituzione e i trustee
1 Per le società semplici, ai fini dell’apertura della relazione d’affari è necessario identificare a scelta le seguenti persone:
a) tutti i soci; oppure
b) almeno un socio, nonché le persone titolari di diritto di firma nei confronti della banca; oppure
c) per le società semplici che perseguono lo scopo di salvaguardare mediante un’azione comune gli interessi dei propri membri o dei propri beneficiari, oppure che si propongono un fine politico, religioso, scienti- fico, artistico, benefico, ricreativo o di natura simile, soltanto le persone titolari di diritto di firma nei confronti della banca.
2 Per le società in fase di costituzione, devono essere identificate le persone che effettuano l’apertura della relazione d’affari.
3 Per le relazioni di trust deve essere identificato il trustee. Inoltre, il trustee è tenuto a confermare per iscritto di essere autorizzato ad aprire per conto del trust una relazione d’affari presso la banca.
Art. 17 Persone giuridiche generalmente conosciute, società di persone e autorità
1 Qualora l’identità di una persona giuridica, di una società di persone o di un’autorità come controparte sia generalmente nota, in luogo della proce- dura di cui agli articoli 12–15 è possibile registrare agli atti che l’identità è comunemente conosciuta. L’identità è da ritenere come generalmente conosciuta soprattutto quando il contraente è una società aperta al pubblico oppure risulta legato in modo diretto o indiretto a una società di questo tipo.
2 La procedura semplificata ai sensi del capoverso 1 è inammissibile per società di sede, salvo laddove queste non siano legate in modo diretto o indiretto a una società aperta al pubblico.
Sezione 4 Forme particolari di identificazione
Art. 18 Titolari di conto minorenni e conti per garanzia di locazione
Non è necessario procedere all’identificazione del contraente in caso di apertura di:
a) un conto, un deposito o un libretto a nome di un minorenne da parte di una persona terza maggiorenne; in questo caso va invece accertata l’identità della persona maggiorenne che richiede l’apertura; l’articolo 7 è applicabile per analogia. L’identità del minorenne deve essere accertata qualora sia egli stesso a effettuare l’apertura di un conto, deposito o libretto;
b) di un conto per garanzia di locazione relativo a un oggetto di locazione situato in Svizzera.
Art. 19 Identificazione interna a un gruppo
Se l’identità del contraente è già stata accertata all’interno del gruppo in maniera equivalente, ovvero applicando uno standard di diligenza conforme alla presente Convenzione, non è necessario ripetere la procedura secondo gli articoli 9–16. In questi casi, le unità del gruppo direttamente interessate devono disporre delle copie dei documenti originali d’identificazione. Sono fatti salvi i casi in cui le disposizioni legali non consentono questo trasferi- mento di dati.
Capitolo 3 : Accertamento dell’avente diritto economico su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 20 Accertamento dei detentori del controllo
1 Se una persona giuridica o una società di persone attiva sul piano operativo ha detentori del controllo con una partecipazione al capitale o ai diritti di voto pari o superiore al 25 %, gli stessi devono essere accertati per iscritto.
2 In linea di principio, come detentori del controllo devono essere designate delle persone fisiche.
3 Qualora non siano presenti detentori di controllo secondo la definizione del capoverso 1, è necessario determinare le persone fisiche che in un altro modo, agilmente individuabile, esercitano il controllo sulla società.
4 Qualora non siano presenti detentori di controllo secondo le definizioni dei capoversi 1 e 3, deve essere determinata in loro vece, quale sostituta, la persona incaricata della direzione operativa.
5 Questo vale per:
a) l’apertura di conti o di libretti;
b) l’apertura di depositi;
c) l’espletamento di operazioni fiduciarie;
d) l’accettazione di mandati per amministrare patrimoni depositati presso terze persone;
e) l’esecuzione di affari commerciali tramite titoli, divise così come metalli preziosi e altre merci (commodities). È esclusa l’esecuzione di transazioni commerciali per conto di controparti per le quali la banca non opera come istituto depositario, laddove le operazioni di pagamento e di consegna passino attraverso un’altra banca;
f) operazioni di cassa per importi superiori a 15.000 franchi.5
6 Rimangono riservate le disposizioni derogatorie riportate nella seconda sezione del terzo capitolo (articoli 22–26).
Art. 21 Indicazioni da documentare
1 Il contraente è tenuto a confermare mediante dichiarazione scritta il cognome, nome e indirizzo di domicilio effettivo del detentore di controllo, ovvero deve accertare tali generalità attraverso il formulario K.
2 Nel caso di un detentore di controllo proveniente da un paese in cui l’indi- xxxxx di domicilio non viene utilizzato, tale indicazione risulta superflua.
3 In via eccezionale, i dati necessari sul detentore del controllo possono essere forniti anche mediante fotocopia semplice di documenti di identificazione, oppure mediante fotocopia semplice di altri documenti ufficiali ai sensi degli articoli 9 e segg. In questi casi, sul formulario K e /o sulla dichiarazione scritta devono essere indicati almeno il cognome e il nome ovvero la ragione sociale del detentore del controllo.
4 Il formulario K è riportato in allegato alla presente Convenzione di diligenza. La banca ha la facoltà di elaborare un proprio formulario che soddisfi le sue particolari esigenze. Tale formulario deve presentare un contenuto equiva- lente al modello.
5 La dichiarazione del contraente circa il detentore del controllo può essere presentata anche mediante l’applicazione di una procedura conforme alle
disposizioni della FINMA in materia di identificazione a mezzo video e online al momento in vigore.
Sezione 2 Deroghe all’obbligo di accertamento Art. 22 Società quotate in borsa
Le società quotate in borsa non devono presentare alcuna dichiarazione circa i detentori di controllo. Rimane riservato salvo quanto disposto all’articolo 24 capoverso 2.
Art. 23 Autorità
Le autorità non sono tenute a presentare alcuna dichiarazione circa i deten- tori di controllo.
Art. 24 Banche e altri intermediari finanziari come contraenti
1 Le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni di fondi d’investi- mento, le società di assicurazione sulla vita, le società di investimento LICol e i gestori patrimoniali LICol, nonché gli istituti di previdenza professionale esonerati dall’obbligo fiscale con sede in Svizzera non devono presentare alcuna dichiarazione circa i detentori del controllo.
2 Banche, commercianti di valori mobiliari nonché ulteriori intermediari finanziari con sede e / o domicilio all’estero sono tenuti a presentare una dichiarazione circa i detentori del controllo qualora non siano assoggettati ad una vigilanza prudenziale e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Art. 25 Ulteriori deroghe all’obbligo di accertamento
1 Le società e le associazioni che perseguono lo scopo di salvaguardare
mediante un’azione comune gli interessi dei propri membri o dei propri beneficiari, oppure che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico, ricreativo (o di natura simile), non sono tenute a presen- tare una dichiarazione circa i detentori del controllo, nella misura in cui esse perseguano unicamente i suddetti obiettivi e non presentino alcun legame riconoscibile con paesi a richio elevato.
2 Le società semplici non sono tenute a presentare alcuna dichiarazione circa i detentori di controllo.
Art. 26 Comunioni di comproprietari per piani e comunioni di comproprietari
Non occorre accertare i detentori di controllo delle comunioni di comproprie- tari per piani, le comunioni di comproprietari iscritte nel registro fondiario e le ulteriori comunioni con finalità analoghe.
Capitolo 4 : Accertamento dell’avente diritto economico sui valori patrimoniali
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 27 Accertamento dell’avente diritto economico
1 La banca richiede al contraente una dichiarazione circa l’identità dei soggetti aventi diritto economico sui valori patrimoniali.
2 Come aventi diritto economico sui valori patrimoniali devono essere determi- nate in linea di principio delle persone fisiche.
3 Questo vale per:
a) l’apertura di conti o di libretti;
b) l’apertura di depositi;
c) l’espletamento di operazioni fiduciarie;
d) l’accettazione di mandati per amministrare patrimoni depositati presso terze persone;
e) l’esecuzione di affari commerciali tramite titoli, divise così come metalli preziosi e altre merci (commodities). È esclusa l’esecuzione di transazioni commerciali per conto di controparti per le quali la banca non opera come istituto depositario, laddove le operazioni di pagamento e di consegna passino attraverso un’altra banca;
f) le operazioni di cassa di importo superiore a 15.000 franchi7.
4 Se una relazione d’affari con una persona fisica viene aperta per corrispon- denza è necessario in ogni caso richiedere la dichiarazione di cui al formula- rio A. Sono esentati da tale obbligo i casi speciali di cui all’articolo 18.
5 Rimangono riservate le disposizioni derogatorie riportate nella seconda sezione del quarto capitolo (articoli 29 –36).
Art. 28 Indicazioni da documentare
1 Se il contraente dichiara che l’avente diritto economico è un soggetto terzo, deve annotarne il nome, il cognome, la data di nascita, la nazionalità nonché l’indirizzo di domicilio effettivo, ovvero, se si tratta di una persona giuridica, la ragione sociale nonché l’indirizzo e lo stato in cui è ubicata sede, utiliz- zando il formulario A.
2 Qualora un avente diritto economico provenga da un paese in cui data di nascita o indirizzo di domicilio non vengono utilizzati, tali indicazioni sono superflue.
3 Se la banca dispone dei dati di cui al capoverso 1, essa può registrarli in via eccezionale in una nota informativa, rinunciando al formulario A. Un’ecce- zione si configura in particolare se il contraente non può essere contattato in tempi brevi o risulta difficile rintracciarlo per ottenere tempestivamente il formulario A, oppure nel caso in cui egli intrattenga già un’altra relazione d’affari con la banca.
4 In via eccezionale, i dati necessari riguardo l’avente diritto economico possono essere forniti anche mediante fotocopia semplice dei documenti di identificazione, oppure mediante fotocopia semplice di un altro documento emesso da un’autorità ufficiale ai sensi degli articoli 9 e segg. In questi casi, sul formulario A devono essere indicati almeno il cognome e il nome o la ragione sociale dell’avente diritto economico.
5 Il formulario A è riportato in allegato alla presente Convenzione di diligenza. La banca ha la facoltà di elaborare un proprio formulario che soddisfi le proprie particolari esigenze. Tale formulario deve tuttavia presentare un contenuto equivalente al modello.
6 La dichiarazione del contraente circa l’avente diritto economico può essere presentata anche mediante l’applicazione di una procedura conforme alle disposizioni della FINMA in materia di identificazione a mezzo video e online al momento in vigore.
7 La banca può riportare i numeri di conto / di deposito su un formulario già compilato e firmato anche in un secondo tempo.
8 I capoversi 1, 2, nonché da 4 a 7 sono applicabili per analogia ai formulari I, S e T.
Sezione 2 Deroghe all’obbligo di accertamento Art. 29 Persone fisiche
Qualora la banca non nutra dubbi circa il fatto che il contraente è identico all’avente diritto economico, essa è esonerata dall’obbligo di accertamento ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1. La banca deve attestata tale circostanza in modo adeguato.
Art. 30 Persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo e non quotate in borsa
La banca deve richiedere alle persone giuridiche e alle società di persone attive sul piano operativo e non quotate in borsa la dichiarazione sugli aventi diritto economico dei valori patrimoniali soltanto se le stesse dichiarano di detenere i valori patrimoniati depositati presso la banca per conto di un determinato soggetto terzo.
Art. 31 Società quotate in borsa
Le società quotate in borsa non devono fornire alcuna dichiarazione sull’avente diritto economico. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 33, capoversi 2 e 3.
Le autorità non sono tenute a presentare alcuna dichiarazione sull’avente diritto economico.
Art. 33 Banche e altri intermediari finanziari come contraenti
1 Le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni di fondi d’investi- mento, le società di assicurazione sulla vita (fatto salvo quanto disposto all’articolo 42), le società di investimento LICol e i gestori patrimoniali LICol, nonché gli istituti di previdenza professionale esonerati dall’obbligo fiscale con sede in Svizzera non devono presentare alcuna dichiarazione circa gli aventi diritto economico.
2 Le banche e i commercianti di valori mobiliari con sede rispettivamente domicilio all’estero sono tenuti a presentare una dichiarazione circa gli aventi diritto economico qualora detengano sottoconti a favore di clienti non nominati e non siano assoggettati a un’adeguata vigilanza e regolamenta- zione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
3 Gli ulteriori intermediari finanziari con sede rispettivamente domicilio all’estero sono tenuti a presentare una dichiarazione circa gli aventi diritto economico qualora non siano assoggettati a una vigilanza prudenziale e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
4 Qualora risultino indicazioni circa abusi da parte di una banca, di un commer- ciante di valori mobiliari o di un altro intermediario finanziario, oppure esistano avvisi generali dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o dell’ASB su singoli istituti o su istituti di un determinato paese, è necessario richiedere anche a quest’ultimi dichiarazioni circa la titolarità del diritto economico oppure adottare altri provvedimenti.
1 Qualora in una relazione d’affari con soci di una società semplice
i soci stessi siano gli aventi diritto economico, non è necessario ottenere alcuna dichiarazione circa gli aventi diritto economico laddove l’identifica- zione dei soci sia stata effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 16 capoverso 1 lettera a e la qualità di avente diritto economico dei soci della società semplice venga accertata per iscritto.
2 Nel caso delle società semplici con più di quattro soci, le quali perseguono lo scopo di salvaguardare mediante un’azione comune gli interessi dei propri membri o dei propri beneficiari, oppure si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico, ricreativo o di natura simile, la titolarità del diritto economico non deve essere accertata a condizione che tali soggetti perseguano esclusivamente gli scopi suindicati e non presentino alcuna legame riconoscibile con paesi a rischio elevato.
3 Qualora la società semplice dichiari di detenere per conto di un soggetto terzo i valori patrimoniali depositati presso la banca, tale soggetto terzo deve essere accertato come avente diritto economico ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1.
Art. 35 Comunioni di comproprietari per piani e comunioni di comproprietari
Per le comunioni di comproprietari per piani, le comunioni di comproprietari iscritte nel registro fondiario e le ulteriori comunioni con finalità analoghe non è necessario procedere all’accertamento degli aventi diritto economico.
Art. 36 Persone soggette al segreto professionale
1 La banca può rinunciare all’accertamento dell’avente diritto economico per conti o depositi aperti a nome di avvocati e notai autorizzati ad esercitare in Svizzera o di studi legali e notarli organizzati in forma societaria, per conto di clienti, se gli stessi confermano per iscritto nei confronti della banca che
a) non sono essi stessi gli aventi diritto economico sui valori patrimoniali; e
b) sono assoggettati in qualità di avvocato o notaio alla rispettiva legisla- zione cantonale e federale in materia; e
c) sono assoggettati al segreto professionale previsto dalla legge (articolo 321 CP) per quanto concerne i valori patrimoniali depositati; e
d) il conto / deposito serve esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di avvocatura rispettivamente notarile.
2 La conferma scritta deve essere effettuata mediante il formulario R.
3 Qualora la banca constati che tale dichiarazione è stata utilizzata in modo indebito, deve esigere dal contraente la dichiarazione per l’accertamento dell’avente diritto economico, tramite il formulario A. Se la dichiarazione riguardante l’avente diritto economico non viene fornita, è necessario interrompere le relazioni d’affari.
Sezione 3 Obblighi di accertamento particolari Art. 37 Conti e depositi collettivi
1 Per i conti e i depositi collettivi, il contraente è tenuto a consegnare alla banca un elenco completo degli aventi diritto economico sui valori patrimo- niali, completo delle indicazioni previste all’articolo 28, comunicandole tempestivamente ogni cambiamento a tale riguardo.
2 Non sono considerati conti collettivi le relazioni di società attive sul piano operativo attraverso le quali vengono svolte transazioni in relazione a servizi professionali. La banca è comunque tenuta a mettere agli atti tale circostanza.
Art. 38 Veicoli di investimento collettivo e società di partecipazione
1 Se il contraente è un veicolo collettivo d’investimento o una società di partecipazione con un numero pari o inferiore a 20 investitori, la banca è tenuta a richiedere una dichiarazione circa le persone aventi diritto economico.
2 Se il contraente è un veicolo di investimento collettivo o una società di partecipazione con un numero superiore a 20 investitori, la banca deve richiedere una dichiarazione sugli aventi diritto economico soltanto se tale veicolo d’investimento collettivo o società di partecipazione non è assogget- tato / a ad una forma di vigilanza e regolamentazione adeguata in materia di la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
3 Sono considerati come non assoggettati a un’adeguata vigilanza e regola- mentazione in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanzia- mento del terrorismo ai sensi del capoverso 2 i veicoli di investimento collettivo o le società di partecipazione con domicilio in paesi a rischio elevato e in paesi non cooperativi ai sensi della definizione GAFI.
4 I veicoli di investimento collettivo e le società di partecipazione quotate in borsa non sono tenuti a rilasciare alcuna dichiarazione sugli aventi diritto economico.
5 Allo stesso modo, la banca può rinunciare all’accertamento dell’avente diritto economico qualora per un veicolo d’investimento collettivo o una società di partecipazioni operi un intermediario finanziario, ai sensi dell’articolo 33, in veste di promotore o sponsor, e sia possibile dimostrare l’assoggettamento ad una regolamentazione adeguata in materia di la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Art. 39 Società di sede
1 Per le società di sede, con riserva del capoverso 4 e degli articoli 40 e 41, è necessario ottenere dal contraente mediante il formulario A una dichiarazione circa l’identità dei soggetti aventi diritto economico sui valori patrimoniali.
2 Ai sensi della presente Convenzione di diligenza, con riserva del capoverso 4, con il concetto di società di sede si intendono tutte le persone giuridiche svizzere o estere, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust / società fiduciarie e tutte le formazioni analoghe che non svolgono attività sul piano operativo.
3 Sono considerati indizi per l’esistenza di una società di sede
a) l’assenza di uffici propri (ad esempio indirizzo c / o, sede presso un avvocato, una società fiduciaria o una banca); oppure
b) l’assenza di personale proprio impiegato.
Qualora la banca non classifichi il contraente come società di sede nono- stante la presenza di uno o di entrambi gli indizi, è necessario mettere agli atti i motivi alla base di tale decisione.
4 Non sono considerate società di sede le società che
a) perseguono lo scopo di salvaguardare mediante un’azione comune gli interessi dei propri membri o dei propri beneficiari, oppure si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico, ricreativo o di natura simile. Esse non sono pertanto tenute a presentare una dichiara- zione sugli aventi diritto economico, a condizione che perseguano esclusivamente gli obiettivi suindicati;
b) detengono una quota maggioritaria in una o più società che svolgono un’attività operativa, e il cui scopo non consiste prevalentemente nell’amministrazione di patrimoni di terzi (holding).
5 Le società di sede quotate in borsa non sono tenute a presentare alcuna dichiarazione circa la titolarità del diritto economico.
6 Se la banca conosce l’avente diritto economico e dispone degli estremi secondo l’articolo 28, può astenersi dal far ricorso al formulario X. Xxxx deve però annotare le sue informazioni.
1 Le indicazioni necessarie in relazione alle fondazioni devono essere accertate dal contraente mediante un’apposita dichiarazione scritta o un formulario S. Tale dichiarazione deve presentare un contenuto equivalente al modello.
2 Le associazioni di persone e le entità patrimoniali prive di un avente diritto economico specifico devono essere gestite in analogia alle fondazioni ai sensi del capoverso 1.
3 I detentori di controllo delle fondazioni attive sul piano operativo, devono essere accertati ai sensi degli articoli 20 segg.
Art. 41 Trust
Le indicazioni necessarie in relazione al trust devono essere accertate dal contraente mediante un’apposita dichiarazione scritta o un formulario T. Tale dichiarazione deve presentare un contenuto equivalente al modello.
Art. 42 Assicurazione sulla vita con tenuta di conto / di deposito separata (insurance wrapper)
1 Nei seguenti quattro casi, l’assicurazione sulla vita, quale contraente, deve accertare lo stipulante e, in caso di non coincidenza con lo stesso, anche il pagatore effettivo del premio:
a) i valori patrimoniali apportati nell’assicurazione provengono da un rapporto contrattuale immediatamente pregresso tra la singola banca e lo stipulante rispettivamente il pagatore effettivo del premio, ovvero da un rapporto contrattuale di cui questi era il beneficiario economico; oppure
b) lo stipulante rispettivamente il pagatore effettivo del premio detiene una procura o un diritto di informazione sul deposito d’investimento; oppure
c) i valori patrimoniali apportati nell’assicurazione vengono amministrati conformemente a una strategia d’investimento concordata tra la singola banca e lo stipulante rispettivamente il pagatore effettivo del premio; oppure
d) l’impresa di assicurazione non attesta che il prodotto assicurativo è conforme ai requisiti posti a un’assicurazione sulla vita vigenti nel paese di imposizione fiscale o di domicilio dello stipulante, ivi inclusi i requisiti concernenti i rischi biometrici.
2 L’accertamento dello stipulante rispettivamente del pagatore effettivo del premio deve essere effettuato mediante il formulario I.
3 Se la banca apre una relazione sulla base di una conferma dell’impresa di assicurazione secondo cui non è presente nessuno dei casi di cui al capoverso 1, tale conferma deve contenere anche una descrizione delle caratteristiche del prodotto assicurativo in relazione alle lettere da a– d soprariportate.
4 Qualora nel corso della durata della relazione d’affari la banca constati che lo stipulante rispettivamente il pagatore effettivo del premio è in grado di influenzare direttamente o indirettamente in altro modo le decisioni d’inve- stimento individuali, lo stipulante rispettivamente il pagatore effettivo del premio devono essere accertati per iscritto.
Capitolo 5 : Delega e disposizioni in materia di monitoraggio
Sezione 1 Delega
Art. 43 Delega per quanto concerne l’identificazione del contraente, l’accertamento del detentore del controllo e la determina- zione dell’avente diritto economico
1 La banca può delegare a persone o società le procedure di identificazione del contraente, l’accertamento del detentore del controllo come anche la determinazione dell’avente diritto economico mediante un apposito accordo scritto se
a) ha debitamente istruito queste ultime sui compiti da svolgere; e
b) è in grado di controllare se le procedure di identificazione del contraente, accertamento del detentore del controllo e determinazione dell’avente diritto economico vengono svolte correttamente.
2 La persona incaricata è tenuta a trasmettere alla banca la documentazione relativa all’identificazione ed eventualmente al detentore del controllo o all’avente diritto economico, confermando che le copie inoltrate sono conformi con gli originali.
3 Il mandatario non può subdelegare il suo incarico e nemmeno può procedere ad un’apertura per corrispondenza.
4 All’interno di un gruppo di imprese nonché in caso di delega a un altro intermediario finanziario, ai sensi dell’articolo 33, laddove questi sia assog- gettato ad una vigilanza prudenziale e ad una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrori- smo, le operazioni di identificazione del contraente ovvero di accertamento del detentore del controllo o determinazione dell’avente diritto economico possono essere delegate anche senza particolari indicazioni in forma scritta.
Sezione 2 Obblighi di documentazione
Art. 44 Obbligo di garanzia
1 La banca è tenuta a garantire che l’espletamento della procedura di identifi- cazione del contraente, l’accertamento del detentore del controllo e la determinazione dell’avente diritto economico siano correttamente documen- tati. I necessari atti di identificazione devono essere debitamente conservati.
2 L’obbligo di garanzia prevede anche che la ricezione dei documenti da parte della banca, o la loro disponibilità nel suo sistema, siamo registrate in maniera comprensibile.
Art. 45 Tempistica di adempimento dell’obbligo di documentazione
1 Prima che un conto possa essere utilizzato, integralmente e nella forma richiesta, tutti i documenti necessari all’identificazione del contraente, all’accertamento del detentore del controllo e alla determinazione dell’avente diritto economico.
2 Quale momento di apertura del conto vale quello a partire dal quale diventa tecnicamente possibile effettuare su di esso operazioni contabili. Pertanto, sino a che il conto resta bloccato e non è possibile registrarvi operazioni in entrata e in uscita, esso deve essere considerato ancora come non aperto.
3 In via eccezionale, qualora sia necessario per non interrompere l’operatività ordinaria, un conto può essere comunque utilizzato laddove manchino soltanto singoli dati e / o documenti ovvero singoli documenti non siano formalmente in regola e l’applicazione della presente disposizione in deroga sia reputata appropriata in base ad una valutazione basata sul rischio. A tale riguardo, occorre che siano comunque presenti indicazioni sufficienti circa l’identità del contraente, nonché circa l’avente diritto economico e / o il detentore del controllo.
4 Le indicazioni e / o i documenti mancanti devono essere integrati nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre un termine di 30 giorni dalla data di apertura del conto. Se non vi riesce, la banca blocca la relazione di conto per tutti i movimenti in entrata e in uscita e decide circa il prosieguo in funzione del rischio inerente. La relazione d’affari deve essere in ogni caso estinta se le indicazioni e / o i documenti mancanti non possono essere reperiti. Gli artt. 9 e segg. LRD prevalgono sulla presente disposizione.
Sezione 3 Obblighi di ripetizione
Art. 46 Ripetizione degli obblighi di diligenza previsti dalla presente Convenzione in caso di dubbi
1 La banca è tenuta a ripetere l’identificazione del contraente nonché la constatazione del detentore del controllo o dell’avente diritto economico, qualora sussistano dubbi
a) riguardanti l’esattezza delle indicazioni date sull’identità del contraente;
b) se il detentore del controllo è ancora lo stesso;
c) se l’avente diritto economico è ancora lo stesso;
d) se le dichiarazioni presentate mediante i formulari A, I, K, R, S e T sono corrette
e non sia stato possibile eliminare tali dubbi mediante opportuni chiarimenti ulteriori.
2 La banca è tenuta a interrompere quanto prima le relazioni d’affari in essere con il contraente qualora constati che è stata ingannata in sede di identifica- zione del contraente o che le sono state fornite scientemente indicazioni errate circa il detentore del controllo o l’avente diritto economico, ovvero qualora anche dopo lo svolgimento della procedura ai sensi del capoverso 1 sussistano ancora dubbi in merito alle indicazioni fornite dal contraente.
3 La relazione d’affari con il contraente non può più essere interrotta qualora fossero adempiute le condizioni dell’obbligo di comunicazione (articolo 9 LRD).
Capitolo 6 : Divieto di assistenza attiva alla fuga di capitali
Art. 47 Fuga di capitali
La banca non può prestare alcuna assistenza attiva al trasferimento di capitali da paesi la cui legislazione ne limita il collocamento all’estero.
Art. 48 Concetto di fuga di capitali
1 La fuga di capitali è un trasferimento non autorizzato di capitali sotto forma di divise, banconote o cartevalori, da un paese che vieta o limita a carico dei residenti tale trasferimento all’estero.
2 Il semplice obbligo di notifica relativo all’esportazione di valuta non è considerato una limitazione alla circolazione dei capitali.
Art. 49 Trasferimento di capitali all’estero
L’articolo 47 non trova applicazione per il trasferimento di capitali dalla Svizzera all’estero.
Art. 50 Forme di assistenza attiva
Sono considerate forme di assistenza attiva:
a) l’organizzazione di incontri con clienti all’estero, fuori dai locali della banca, allo scopo di ricevere fondi;
b) la partecipazione all’organizzazione all’estero di operazioni di compensa- zione, quando la banca sa, o dovrebbe sapere in base alle circostanze complessive, che la compensazione è strumentale alla fuga di capitali;
c) la collaborazione attiva con persone e società che organizzano per conto di terzi la fuga di capitali, o prestano servizi a questo fine mediante
ii. promessa di provvigioni;
iii. tenuta dei loro conti quando alla banca è noto che le persone e le società in questione utilizzano tali conti allo scopo professionale di aiutare la fuga di capitali;
d) il fatto di dare al contraente informazioni sulle persone e società di cui alla lettera c.
Art. 51 Visite ai clienti all’estero
Le visite ai clienti all’estero sono autorizzate, purché l’incaricato della banca non accetti fondi il cui trasferimento è vietato, non dia consigli per il trasferi- mento illegale dei capitali, né partecipi a operazioni di compensazione.
Art. 52 Accettazione di valori patrimoniali in Svizzera
Per il resto, in Svizzera i valori patrimoniali dei clienti esteri possono essere regolarmente accettati.
Capitolo 7 : Divieto di assistenza attiva all’evasione fiscale e a pratiche analoghe
Art. 53 Evasione fiscale e pratiche analoghe
La banca non può favorire le manovre fraudolente dei propri contraenti nei confronti delle autorità svizzere o straniere, in particolare verso le autorità fiscali, mediante attestazioni incomplete o che in altro modo possano indurre in errore.
Art. 54 Attestazioni incomplete o fuorvianti
1 È vietato il rilascio di attestazioni incomplete, o che in altro modo possano indurre in errore, al contraente stesso ovvero, dietro sua richiesta, diretta- mente ad autorità svizzere o straniere.
2 Per autorità si intendono in particolare le autorità fiscali, gli uffici doganali, le autorità valutarie e di vigilanza sulle banche come pure le autorità incaricate dell’istruzione del procedimento penale.
Art. 55 Attestazioni realizzate a un determinato scopo e relative modifiche
1 Sono soggette al divieto le attestazioni particolari che il contraente richiede allo scopo di presentare alle autorità.
2 Le attestazioni consuete, quali gli estratti conto e di deposito, gli avvisi di accredito e di addebito, i conteggi per operazioni in divise, i conteggi per le cedole e per le operazioni di borsa, non devono essere modificati dalla banca in modo da consentire manovre fraudolente.
Art. 56 Concetto di attestazione incompleta
1 Le attestazioni sono incomplete quando, allo scopo di ingannare le autorità, vengono omessi fatti rilevanti, ad esempio quando la banca, a richiesta del contraente, omette una o più posizioni in una attestazione speciale o in un estratto conto o di deposito.
2 Negli estratti conto o di deposito non è necessario indicare che per il medesimo contraente sono in essere altri conti o depositi.
Art. 57 Concetto di attestazione fuorviante
Le attestazioni possono indurre in errore quando, allo scopo di ingannare le autorità, si espongono fatti in forma non vera ad esempio mediante:
a) date false, importi falsi, corsi fittizi o indicazione falsa dei destinatari di accrediti rispettivamente di addebiti;
b) attestazioni di crediti o debiti fittizi (indipendentemente dal fatto che l’attestazione corrisponda o meno alla contabilità della banca);
c) messa a disposizione di conti di proprietà della banca, laddove ciò si traduca per il contraente in una riduzione degli oneri fiscali dovuti.
Capitolo 8 : Disposizioni d procedurali e di verifica
Art. 58 Applicabilità
Con la sottoscrizione della presente convezione di diligenza, la banca dichiara di assoggettarsi alle disposizioni procedurali e di verifica di seguito riportate.
Sezione 1 Procedimento
Art. 59 Controllo da parte della società di audit
1 Attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione di diligenza, la banca incarica e autorizza la propria società di audit a verificare, nell’ambito della revisione obbligatoria ai sensi della Circolare FINMA 13 / 3, il rispetto della Convenzione stessa ai sensi del capoverso 2, nonché a notificare la constata- zione dell’eventuale violazione della Convenzione secondo le modalità di cui ai capoversi 3 e 4.
2 Il controllo circa il rispetto della presente Convenzione di diligenza viene effettuato sulla base di verifiche con ampiezza di audit «audit» (Circolare FINMA 13 / 3). Sono oggetto di dette verifiche le relazioni d’affari di nuova apertura rispetto al momento della verifica dell’audit precedente. Ai fini della definizione del volume dei controlli a campione, così come ai fini dell’audit stesso, deve essere applicato un approccio orientato al rischio. A tale scopo, vanno presi in considerazione in particolare la tipologia dell’attività operativa, nonché il numero e la portata delle relazioni d’affari di nuova apertura rispetto al momento dell’ultimo audit. Le attività di verifica sono coordinate con l’audit interno della banca. La società di audit è tenuta a vagliare almeno la metà del volume delle prove a campione.
3 Qualora vengano constatati casi di lieve entità ai sensi dell’articolo 63, la società di audit impone alla banca un termine di ripristino di durata massima pari a sei mesi a partire dal momento della comunicazione. Dietro richiesta debitamente motivata, tale termine può essere esteso una sola volta. Qualora la carenza riscontrata non venga eliminata entro il termine previsto, la società di audit è tenuta a darne notifica alla commissione di sorveglianza nonché alla FINMA. Detta notifica deve essere effettuata entro un mese dopo la scadenza del termine di ripristino.
4 Qualora la società di audit rilevi violazioni contro le prescrizioni della Conven- zione di diligenza non classificabili come casi di lieve entità ai sensi dell’arti- colo 63, è tenuta a darne notifica alla commissione di sorveglianza nonché alla FINMA. Detta notifica deve essere effettuata entro un mese dalla constatazione della violazione.
Art. 60 Procedura d’indagine
1 In caso di sospetto delle violazioni contrattuali, l’inquirente conduce su incarico della commissione di sorveglianza le necessarie indagini e sottopone all’attenzione della commissione stessa una proposta di apertura di una procedura sanzionatoria e / o per l’archiviazione integrale o parziale dell’inda- gine. Unitamente alla suddetta proposta, l’inquirente inoltra alla commis- sione di vigilanza anche gli atti relativi alla procedura d’indagine.
2 L’inquirente accerta se le disposizioni della CDB sono state violate, ma non è di sua competenza chiarire in via pregiudiziale se sussiste una violazione delle disposizioni dell’ORD-FINMA.
3 Nella sua richiesta di informazioni, l’inquirente deve comunicare chiaramente alla banca per quale motivo essa è coinvolta nell’indagine.
4 In presenza di casi di lieve entità ai sensi dell’articolo 63, l’inquirente è autorizzato ad archiviare la procedura di indagine se la banca riconosce la presenza di una violazione della Convenzione di diligenza, si impegna a rimuovere la carenza riscontrata entro sei mesi e a farsi carico dei costi dell’indagine. Dietro richiesta debitamente motivata, tale termine può essere esteso una sola volta. Qualora la carenza riscontrata non venga eliminata
entro il suddetto termine, il procedimento viene portato avanti. L’interruzione di un’indagine deve essere motivata per iscritto e comunicata sia alla banca interessata che alla commissione di sorveglianza.
5 L’ASB disciplina nell’ambito di un apposito regolamento la procedura di indagine, la posizione degli inquirenti e quella delle banche sotto indagine.
Art. 61 Procedimento sanzionatorio
1 La commissione di sorveglianza è competente per accertare e sanzionare le violazioni della presente Convenzione di diligenza. Essa conduce il procedi- mento sanzionatorio e in presenza di una violazione determina la pena convenzionale adeguata in applicazione dell’articolo 64 e / o archivia del tutto o in parte il procedimento stesso.
2 Qualora una banca rifiuti di collaborare alle indagini della commissione di sorveglianza o di un inquirente, la commissione stessa può comminare una pena convenzionale ai sensi dell’articolo 64.
3 La commissione di sorveglianza comunica le proprie decisioni alla FINMA.
4 Se la banca rea dell’infrazione si sottomette alla decisione della commissione di sorveglianza, il procedimento si conclude. In caso contrario, è necessario avviare e svolgere la procedura arbitrale ai sensi dell’articolo 68.
5 La commissione di sorveglianza disciplina la procedura di sua competenza mediante un apposito regolamento, determinando inoltre le modalità di accollo dei costi. L’incasso delle spese procedurali e dei costi di indagine compete alla commissione di sorveglianza.
Art. 62 Procedura abbreviata
1 Nei casi che presentano una configurazione semplice, la banca può richiedere una procedura abbreviata attraverso un’autodenuncia alla commissione di sorveglianza.
2 L’attuazione della procedura abbreviata presuppone che, unitamente all’autodenuncia, la banca presenti gli atti completi e un rapporto di una società di audit. Tale rapporto dovrà, in particolare, descrivere la fattispecie su cui si fonda l’autodenuncia e indicare le disposizioni della Convenzione di diligenza che concernono la violazione.
3 Il presidente della commissione di sorveglianza decide circa l’attuazione della procedura abbreviata.
4 Se la banca non è d’accordo con la decisione del presidente, il giudizio viene demandato in via definitiva alla commissione di sorveglianza.
5 Qualora venga attuata una procedura abbreviata, la commissione di sorve- glianza stabilisce un’adeguata pena convenzionale in applicazione dell’arti- colo 64 e / o archivia del tutto o in parte il procedimento stesso. Nella sua decisione, la commissione di sorveglianza si esprime anche in merito ai costi della procedura.
6 Laddove la banca richieda una motivazione scritta della decisione emanata dalla commissione di sorveglianza, oltre alle spese procedurali verrà aggiunta una tassa relativa a tale incombenza.
Sezione 2 Disposizioni in materia di sanzioni
Art. 63 Casi di lieve entità
Nei casi di lieve entità la procedura a carico della banca che ha commesso l’infrazione deve essere archiviata senza la comminazione di sanzioni. Un caso di lieve entità si configura in particolare quando, nonostante l’esistenza di carenze formali, viene comunque raggiunto lo scopo della Convenzione di diligenza ossia l’identificazione del contraente, l’accertamento del detentore del controllo e la determinazione della titolarità del diritto economico. Si è in presenza di un caso di lieve entità ad esempio
a) quando per l’identificazione di una persona giuridica o di una società di persone vengono utilizzati documenti la cui emissione risale a oltre dodici mesi prima;
b) se è stato utilizzato un formulario A incompleto o non correttamente compilato, nella misura in cui cognome e nome (rispettivamente ragione sociale) dell’avente diritto economico siano comunque correttamente riportati e il contraente abbia firmato il documento; la stessa disposizione trova applicazione per analogia ai formulari I, K, S e T compilati in modo incompleto;
c) se i valori patrimoniali registrati nella relazione in questione non superano l’importo di 25 000 franchi;
d) se l’esistenza di una fattispecie non è stata accertata in modo adeguato rispettivamente non è stata messa correttamente agli atti, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia;
e) se mancano singoli dati e / o documenti oppure singoli documenti non sono formalmente in regola, laddove tale carenza sia stata riscontrata solo dopo l’apertura del conto e la banca vi ha posto rimedio entro 30 giorni.
Art. 64 Infrazione della Convenzione di diligenza
1 In caso di infrazione della Convenzione di diligenza, alla banca che l’ha commessa può essere comminata una pena convenzionale a favore dell’ASB per un importo fino a dieci milioni di franchi. Nel determinare la pena convenzionale viene tenuto debitamente conto della gravità dell’infrazione, del grado di colpa e della situazione finanziaria della banca. Oltre a ciò si deve tenere conto dei provvedimenti sanzionati da altre istanze nello stesso caso. L’ammontare della pena convenzionale viene stabilito secondo la procedura prevista all’articolo 61 ed eventualmente secondo quella di cui all’articolo 62.
2 In caso di violazioni degli articoli da 46 a 57, viene comminata una sanzione soltanto se tali infrazioni sono state commesse intenzionalmente.
3 Previa copertura dell’eventuale disavanzo risultante dal consuntivo dei costi, l’ASB devolve l’ammontare della pena convenzionale per scopi di pubblica utilità di sua scelta.
Art. 65 Prescrizione estintiva
Le infrazione alla Convenzione di diligenza che risalgono a oltre cinque anni non sono più perseguibili. Durante la procedura il decorso del termine di prescrizione resta sospeso.
Sezione 3 Organizzazione
Art. 66 Commissione di sorveglianza
1 Per stabilire e punire le infrazioni alla presente Convenzione di diligenza ai sensi dell’articolo 61, l’ASB istituisce una commissione di sorveglianza, composta almeno da cinque persone. La maggioranza dei membri della commissione di sorveglianza deve essere indipendente.
2 La commissione di sorveglianza elegge uno o più segretari e ne definisce i compiti.
3 La durata del mandato è pari a cinque anni. La durata del mandato può essere prolungata di un anno da parte del Consiglio di amministrazione dell’ASB. Il rinnovo del mandato è consentito. Sono eleggibili come membri della commissione di sorveglianza e come segretari soltanto le persone che non abbiano ancora compiuto il 70 ° anno di età. Qualora vengano compiuti 70 anni nel corso della durata del mandato, l’incarico può essere concluso.
4 In qualità di mandatari ai sensi dell’articolo 47 LBCR, i membri della commis- sione di vigilanza e i segretari devono mantenere il più stretto riserbo sulle fattispecie di cui sono venuti a conoscenza durante il procedimento di indagine e sanzionatorio. La banca non può far valere il segreto bancario nei confronti della commissione di sorveglianza.
5 La commissione di sorveglianza, nel rispetto del segreto bancario e commer- ciale, informa periodicamente le banche e l’opinione pubblica circa la prassi adottata nelle sue delibere.
6 La commissione di sorveglianza può, d’intesa con il consiglio di amministra- zione dell’ASB, emanare all’attenzione delle banche apposite norme interpre- tative relative alla Convenzione di diligenza. Le banche presentano le relative domande all’ASB.
1 L’ASB designa uno o più inquirenti, i quali in caso di sospetto di violazione convenzionale conducono le necessarie indagini e ai sensi dell’articolo 60 propongono alla commissione di sorveglianza l’apertura di una procedura sanzionatoria, oppure interrompono il procedimento di propria iniziativa.
2 La durata del mandato è pari a cinque anni. La durata del mandato può essere prolungata di un anno da parte del Consiglio di amministrazione dell’ASB. Il rinnovo del mandato è consentito. Sono eleggibili soltanto le persone che non abbiano ancora compiuto il 70 ° anno di età. Qualora vengano compiuti 70 anni nel corso della durata del mandato, l’incarico può essere concluso.
3 In qualità di mandatari ai sensi dell’articolo 47 LBCR, gli inquirenti devono mantenere il più stretto riserbo sulle fattispecie di cui sono venuti a cono- scenza durante il procedimento di indagine e sanzionatorio. Le banche non possono far valere il segreto bancario nei confronti degli inquirenti.
Sezione 4 Procedura arbitrale
Art. 68 Procedura arbitrale
1 Se la pena convenzionale, fissata in modo adeguato dalla commissione di sorveglianza, non è pagata nel termine stabilito, un tribunale arbitrale con sede a Basilea, su denuncia dell’ASB nei confronti della banca in questione, decide definitivamente circa l’esistenza di una trasgressione della Conven- zione di diligenza e, ove necessario, sulla pena convenzionale da comminare. Per questo scopo le banche eleggono il foro giudiziario a Basilea.
2 L’ASB e la banca designano ciascuna un giudice arbitrale. Successivamente i due giudici arbitrali così eletti designano insieme il presidente del tribunale arbitrale.
3 La procedura arbitrale è aperta con la designazione da parte dell’ASB del giudice arbitrale di sua competenza.
4 Qualora la banca in questione non abbia designato il proprio giudice arbitrale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell’ASB riguardante l’apertura della procedura arbitrale, ovvero nel caso in cui i due giudici arbitrali non si accordino sulla scelta del presidente del tribunale arbitrale entro trenta giorni dall’accettazione del mandato di giudice arbi- trale, su istanza di una delle parti sarà il Tribunale di appello («Appellation- sgericht») del Cantone Basilea-Città a provvedere alla nomina.
5 Qualora un giudice arbitrale risulti impossibilitato a esercitare le sue funzioni per una qualsiasi ragione, la parte che lo ha designato dovrà nominare un nuovo giudice arbitrale entro un periodo di trenta giorni. Altrimenti, su istanza dell’altra parte, a tale nomina provvederà il Tribunale di appello del Cantone Basilea-Città.
6 Qualora il presidente del tribunale arbitrale risulti impossibilitato a esercitare le sue funzioni per una qualsiasi ragione, i giudici arbitrali dovranno desi- gnare un nuovo presidente entro un periodo di trenta giorni. Altrimenti, su istanza di una parte, a tale nomina provvederà il Tribunale di appello del Cantone di Basilea-Città.
7 In caso di sostituzione di un giudice arbitrale conformemente ai capoversi 5 e 6 precedenti, gli atti procedurali ai quali ha partecipato il giudice arbitrale sostituito permarranno validi.
8 Fatte salve le norme imperative contrarie del Codice di procedura civile svizzero, si applicano le disposizioni ivi dettate, a meno che le parti, o in loro difetto il tribunale arbitrale, non abbiano stabilito regole procedurali di diverso tenore.
9 In qualità di mandatari ai sensi dell’articolo 47 LBCR, i giudici arbitrali devono mantenere il più stretto riserbo sulle fattispecie di cui sono venuti a cono- scenza durante la procedura arbitrale. Le banche non possono far valere il segreto bancario nei confronti dei giudici arbitrali.
Capitolo 9 : Disposizioni finali
Art. 69 Entrata in vigore
1 La presente Convenzione di diligenza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2 L’ASB e ciascuna banca firmataria possono recedere dalla Convenzione di diligenza rispettando un termine di preavviso di tre mesi per la fine di ogni anno contrattuale, ma non prima del 31 dicembre 2020.
3 Previo accordo con la FINMA o su richiesta della stessa, l’ASB si riserva il diritto di notificare alle banche eventuali disposizioni integrative per l’intera durata della Convenzione.
4 L’ASB si riserva il diritto di modificare unilateralmente o di abrogare il sistema delle sanzioni (articoli da 58 a 68), qualora nuove disposizioni legali o l’evoluzione del diritto dovessero condurre a punire le medesime fattispecie con più sanzioni e in modo iniquo.
Art. 70 Disposizioni transitorie
1 Per le relazioni d’affari in essere non è necessario sostituire i precedenti formulari.
2 Le prescrizioni della presente Convenzione relativa all’obbligo di diligenza si applicano alle relazioni d’affari aperte dopo l’entrata in vigore della Conven- zione stessa, oppure nel caso in cui venga effettuata una ripetizione degli obblighi di diligenza ai sensi dell’articolo 46.
3 Le violazioni delle versioni precedenti della «Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche» vengono giudicate in conformità alle disposizioni in materia di prescrizione e alle procedure della presente Convenzione.
A Determinazione dell’avente diritto economico
Numero di conto / di deposito: Contraente:
Eventuale rubrica:
In conformità all’articolo 27 della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 20), il contraente dichiara che la / e persona / e di seguito riportata / e è / sono l’avente / gli aventi diritto economico per i valori patrimoniali contabilizzati sotto la relazione summenzionata. Qualora il contraente stesso sia avente diritto economico su tali valori patrimoniali, di seguito devono essere constatate le sue generalità personali:
Cognome/i, nome/i / ragione sociale:
Data di nascita: Nazionalità:
Indirizzo effettivo di domicilio / della sede (incl. paese):
Il contraente si impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche intervenute.
Data Firma / e
L’indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penal- mente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell’articolo 251 del Codice penale svizzero).
I Informazioni sulle assicurazione sulla vita con tenuta di conto / di deposito separata (c.d. insurance wrapper)
Numero di conto / di deposito: Contraente:
Eventuale rubrica:
Ai sensi dell’articolo 42 della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 20), con la presente il contraente dichiara di essere un’impresa di assicurazione autorizzata e soggetta a regola- mentazione statale e di aver depositato i valori patrimoniali contabilizzati sulla relazione suindicata in combinazione con una determinata polizza assicurativa.
In relazione alla suddetta polizza assicurativa, il contraente fornisce inoltre le seguenti indicazioni aggiuntive:
1. Stipulante
Cognome/i, nome/i / ragione sociale:
Data di nascita: Nazionalità:
Indirizzo effettivo di domicilio / della sede (incl. paese):
2. Pagatori effettivi (non a titolo fiduciario) del premio della polizza (da compilare laddove non identici con il punto 1 sopra):
Cognome/i, nome/i / ragione sociale:
Data di nascita: Nazionalità:
Indirizzo effettivo di domicilio / della sede:
Il contraente si impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche intervenute. Egli dichiara inoltre di aver ricevuto dalle persone soprariportate l’autorizzazione alla trasmissione dei dati alla banca.
Data Firma / e
L’indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penal- mente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell’articolo 251 del Codice penale svizzero).
K Determinazione del detentore del controllo su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo e non quotate in borsa
(in caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo che agiscono in veste di contraente nonché, per analogia, in caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano giuridico che agiscono in veste di aventi diritto economico)
Numero di conto / di deposito: Contraente:
Eventuale rubrica:
In conformità all’articolo 20 della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 20), con il presente documento il contraente dichiara (barrare ciò che fa al caso):
🞎 che la / e persona / e di seguito indicata / e detiene / detengono quote (quote di capitale o dei diritti di voto) pari o superiori al 25% del soggetto contraente; oppure
🞎 che, laddove non sussistono quote di capitale o dei diritti di voto pari o superiori al 25%, la / e persona / e di seguito indicata / e esercita / no in altro modo il controllo sul soggetto contra- ente; oppure
🞎 che, laddove non sia / no presente / i alcuna / e persona / e che esercita / no in altro modo il controllo sul soggetto contraente, la / le persona / e di seguito riportata / e esercita / no un’attività di direzione operativa.
Cognome/i, nome/i / ragione sociale:
Indirizzo effettivo di domicilio / della sede (incl. paese):
Detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali
Una persona terza è l’avente diritto economico sui valori patrimoniali contibilizzati sulla relazione suindicata?
🞎 No
🞎 Sì. Le indicazioni relative alla titolarità del diritto economico devono essere rilevate attraverso la compilazione di un formulario A, S o T separato.
Il / I contraente / i si impegna / no a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche intervenute.
Data Firma / e
L’indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penal- mente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell’articolo 251 del Codice penale svizzero).
S Fondazioni (e strutture analoghe)
Numero di conto / di deposito: Contraente:
Eventuale rubrica:
Ai sensi dell’articolo 40 della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 20), con la presente il / i sottoscritto / i dichiara / no di essere membro / i del consiglio di fondazione o membro / i dell’organo di controllo supremo di una società subordinata a una fondazione, con la seguente denominazione:
In tale funzione comunica / no alla banca al meglio delle proprie conoscenze le seguenti informazioni:
1. Indicazioni sulla fondazione (per le caratteristiche a) e b) si prega di barrare ciò che fa al caso):
a) Tipo di fondazione: b) Revocabilità
🞎 Fondazione discrezionale Fondazione revocabile
🞎 Fondazione non discrezionale Fondazione irrevocabile
2. Indicazioni sul disponente / fondatore (effettivo, non a titolo fiduciario) (singola / e persona / e o società):
Cognome/i, nome/i / ragione sociale:
Indirizzo effettivo di domicilio / della sede (incl. paese):
Data di nascita: Nazionalità: Data di morte (in caso di decesso avvenuto):
In caso di fondazione revocabile: il disponente / il fondatore ha il diritto di revocare la fondazione?
🞎 Sì No
3. Se la fondazione è nata dalla ristrutturazione di una fondazione preesistente (re-settlement) o da un accorpamento di fondazioni preesistenti (merger), è necessario comunicare le seguenti indicazioni circa il / i disponente / i / fondatore / i (effettivo / i, non a titolo fiduciario) della / e fondazione / i precedente / i:
Cognome/i, nome/i / ragione sociale:
Indirizzo effettivo di domicilio / della sede (incl. paese):
Data di nascita: Nazionalità: Data di morte (in caso di decesso avvenuto):
4. Indicazioni
a) sul / sui beneficiario / i designato / i al momento della firma del presente formulario: Cognome/i, nome/i / ragione sociale:
Indirizzo effettivo di domicilio / della sede (incl. paese):
Data di nascita: Nazionalità:
Il / I beneficiario / i ha / hanno un diritto fisso a distribuzioni?
🞎 Sì No
b) e, inoltre, indicazioni su determinati beneficiari o, se non è stato designato alcun beneficiario specifico / se non sono stati designati beneficiari specifici, sul / sui gruppo / i di beneficiari (ad es. figli del disponente / fondatore) che risulta / no noto / i al momento della firma del presente formulario:
5. Indicazioni su ulteriore / i persona / e che ha / hanno il diritto di designare o di nominare rappresentanti della fondazione (ad es. membri del consiglio di fondazione), a condizione che tali rappresentanti possano disporre dei valori patrimoniali o abbiano il diritto di modificare l’attribuzione degli stessi o la designazione dei beneficiari:
Cognome/i, nome/i / ragione sociale:
Indirizzo effettivo di domicilio / della sede (incl. paese):
Data di nascita: Nazionalità:
In caso di fondazione revocabile: questa / e ulteriore / i persona / e ha / hanno il diritto di revocare la fondazione?
🞎 Sì No
Il / I contraente/i si impegna/no a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche intervenute.
Data Firma / e
L’indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penal- mente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell’articolo 251 del Codice penale svizzero).
T Dichiarazione per trust
Numero di conto / di deposito: Contraente:
Eventuale rubrica:
Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 20), con la presente il / i sottoscritto / i dichiara / no di essere trustee o membro / i dell’organo di controllo supremo di una società subordinata a un trust, con la seguente denominazione:
In tale funzione comunica / no alla banca al meglio delle proprie conoscenze le seguenti informazioni:
1. Indicazioni sul trust (per le caratteristiche a) e b) si prega di barrare ciò che fa al caso):
a) Tipologia di trust: b) Revocabilità
🞎 Trust discrezionale Trust revocabile
🞎 Trust non discrezionale Trust irrevocabile
2. Indicazioni sul settlor (effettivo, non a titolo fiduciario) del trust (singola / e persona / e o società): Cognome/i, nome/i / ragione sociale:
Indirizzo effettivo di domicilio / della sede (incl. paese):
Data di nascita: Nazionalità: Data di morte (in caso di decesso avvenuto):
In caso di trust revocabile: il settlor ha il diritto di revocare il trust?
🞎 Sì No
3. Se il trust è nato dalla ristrutturazione di un trust preesistente (re-settlement) o da un accorpamento di trust preesistenti (merger), è necessario comunicare le seguenti indicazioni circa il / i settor (effettivo / i, non a titolo fiduciario) del / dei trust precedente / i:
Cognome/i, nome/i / ragione sociale:
Indirizzo effettivo di domicilio / della sede (incl. paese):
Data di nascita: Nazionalità: Data di morte (in caso di decesso avvenuto):
4. Indicazioni
a) sul / sui beneficiario / i designato / i al momento della firma del presente formulario: Cognome/i, nome/i / ragione sociale:
Indirizzo effettivo di domicilio / della sede (incl. paese):
Data di nascita: Nazionalità:
Il / i beneficiario / i ha / hanno un diritto fisso a distribuzioni?
🞎 Sì No
b) e, inoltre, indicazioni su determinati beneficiari o, se non è stato designato alcun beneficiario specifico / se non sono stati designati beneficiari specifici, sul / sui gruppo / i di beneficiari (ad es. figli del settlor) che risulta / no noto / i al momento della firma del presente formulario:
5. Indicazione concernenti il / i protettore / i nonché ulteriori persone che detengono un diritto di revoca in relazione al trust (per trust revocabili), oppure che hanno il diritto di designare il trustee di un trust:
a) Indicazioni relative al protettore / ai protettori
Cognome/i, nome/i / ragione sociale:
Indirizzo effettivo di domicilio / della sede (incl. paese):
Data di nascita: Nazionalità:
In caso di trust revocabile: il protettore ha il diritto di revocare il trust?
🞎 Sì No
b) Indicazioni su ulteriori persone
Cognome/i, nome/i / ragione sociale:
Indirizzo effettivo di domicilio / della sede (incl. paese):
Data / e di nascita: Nazionalità:
In caso di trust revocabile: questa / e ulteriore / i persona / e ha / hanno il diritto di revocare il trust?
🞎 Sì No
Il / I sottoscrito / i conferma / no di essere titolare / i del diritto di procedere all’apertura di un conto bancario per conto del trust suindicato, ovvero della sua società sottostante.
Il/I contraente/i si impegna/no altresì a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche intervenute.
Data Firma / e
L’indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penal- mente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell’articolo 251 del Codice penale svizzero).
Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers Associazione Svizzera dei Banchieri Swiss Bankers Association
Xxxxxxxxxxxx 0
Xxxx xxxxxxx 0000 XX-0000 Xxxx
x00 00 000 00 00
xxxxxx@xxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx