TRA
XXXXXXX XXXXX PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO SCHEMA DI CONTRATTO
OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI.
* * * * *
L'anno duemiladiciotto il giorno del mese di
TRA
- il Dott. nato a il nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, con sede legale in Cagliari alla Via Is Mirrionis n. 195, (C.F. 92028890926), nel prosieguo indicata come “ASPAL”
E
- il Sig. , nato a il che partecipa al presente atto nella sua qualità di Rappresentante Legale della società
con sede in , Via , (Codice Fiscale:
– Partita IVA: , nel prosieguo indicata come "Ditta":
PREMESSO CHE
• Con Determinazione del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili ed immobili n. 1276/ASPAL del 20/07/2018 è stata autorizzata la pubblicazione di una RDI (Richiesta di Informazioni)
sulla piattaforma SardegnaCAT finalizzata all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati interessati ad essere invitati alla successiva RDO, da espletarsi sulla piattaforma
SardegnaCAT, per l’affidamento del servizio di Responsabile Protezione dati per un importo a base d’asta pari ad € 33.000,00 ed, al contempo, sono stati approvati i relativi allegati, ovvero lo schema di “Avviso di manifestazione di interesse” ed il “Modello per le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici concorrenti in ordine ai possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale”;
• Che, in esecuzione della suddetta Determinazione n. 1276/ASPAL del
20/07/2018 è stata pubblicata in data 24/07/2018 la RDI n. 728 sulla piattaforma SardegnaCAT rivolta a tutti gli operatori economici registrati ed iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT nella categoria merceologica “AL31 – Servizi in materia di protezione dei dati ( responsabile protezione dati – RPD )” ed in possesso dei requisiti indicati all’articolo 6 dell’Avviso, che ha previsto quale termine per la richiesta di chiarimenti il 01/08/2018 alle ore 12.00 e, quale termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il 03/08/2018 alle ore 12.00;
• DATO ATTO che, alla scadenza del termine suddetto del 03/08/2018 ore
12:00 sono pervenute n.6. manifestazioni di interesse;
• DATO ATTO che, così come previsto dall’art. 7 dell’Avviso, l'invito sarebbe stato rivolto a cinque (5) operatori economici, regolarmente iscritti alla categoria AL31, se sussistenti in tale numero quali aspiranti idonei, e che laddove il numero di operatori che avessero
manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura fosse stato superiore, i soggetti da invitare sarebbero stati scelti mediante
sorteggio da effettuarsi tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT;
• ATTESO che non è stata effettuata estrazione in quanto gli operatori economici ammessi alla fase successiva di richiesta di invito ( RDI n.728
) sono risultate pari a cinque perché una è stata esclusa;
• Che, con Determinazione Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili ed immobili n. 1732/ASPAL del
27/09/2018 è stata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, una RDO n.324094 per l’espletamento di una procedura negoziata volta all’affidamento del servizio di Responsabile Protezione dati per un importo a base d’asta pari ad € 33.000,00, da espletarsi in un unico lotto di aggiudicazione sulla piattaforma telematica di SardegnaCAT, e da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, in favore della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara pari a complessivi € 33.000,00 (IVA esclusa);
• Che, con la medesima Determinazione sono stati approvati:
• Allegato 1: verbale n. 1 del 06.08.2018 della RDI n.728;
• All.2 Disciplinare di Gara e propri allegati [All A(Istruzioni Sardegna CAT), All. B2 (DGUE) All. C (Lettera di invito) All.D (Modello offerta economica);
• All. 3 Capitolato Tecnico;
• All. 4 Schema di contratto e proprio allegato.
• con Determinazione del D.G. n ………../ASPAL del ……….., è stata nominata la
Commissione di gara preposta ai lavori di aggiudicazione del servizio in argomento;
• con Determinazione del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture
e manutenzioni dei beni mobili ed immobili n. …………../ASPAL del si
procedeva all'approvazione dei verbali di gara n ed
all’aggiudicazione del servizio in argomento in favore della Ditta ,
subordinando l’efficacia del medesimo provvedimento all’esito positivo dei controlli di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
• con nota prot. ASPAL n. ………. del …………… il Direttore del Servizio
Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzione di beni mobili e immobili ha comunicato l'aggiudicazione, subordinata all’esito positivo dei controlli di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura del servizio in oggetto in favore della Ditta
……………………………;
Tutto quanto premesso, le parti come sopra costituite previa conferma e ratifica della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Normativa e atti di riferimento
La Ditta ………………………., come in atti rappresentata, con il presente contratto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire la fornitura di cui all’oggetto, nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal codice civile), di quanto previsto dagli atti di gara, dalla
lettera d’invito e dal Capitolato tecnico, nonché dall'Offerta economica presentata dalla Ditta nella Busta Economica caricata a sistema, che si allega al presente contratto sotto 1) per farne parte integrante e sostanziale.
La Ditta si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 Approvato con Determinazione
n. 104/ASPAL del 31/01/2018, pubblicato sul sito dell’ASPAL sezione Amministrazione Trasparente, finalizzato anche alla prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
La Ditta dichiara, inoltre, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 161/2001 come modificato dall’art. 42 della Legge n. 190/2012 e di accettare il Patto di Integrità, allegato B, al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 approvato con Determinazione n. 3/ARL del 29/01/2016, che si allega al presente contratto sotto 2) per farne parte integrante e sostanziale.
Si da atto che tutti i documenti sopra citati, seppur non tutti materialmente allegati al contratto, si intendono integralmente richiamati, conosciuti ed accettati dalle parti contraenti e che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2 - Ordine di validità dei documenti
Nel caso di discordanza tra i documenti relativi al contratto, nell'interpretazione delle norme avranno prevalenza nell'ordine i seguenti
documenti:
- Contratto;
- Disciplinare di gara
- Capitolato Tecnico
- Offerta presentata dalla Ditta.
Nel caso di possibili diverse interpretazioni delle condizioni di fornitura,
prevarrà l'interpretazione più favorevole all’ASPAL.
Articolo 3 - Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto le seguenti prestazioni:
Costituisce oggetto dell’appalto la realizzazione del seguente servizio
suddiviso in fasi:
Fase di attivazione:
assessment del livello di conformità alla normativa in materia di protezione dei dati;
pianificazione delle azioni.
Fase di erogazione del servizio al Titolare e al referente interno: attività a supporto del Titolare, del referente interno e del gruppo di lavoro.
Consulenza sul bilanciamento con le disposizioni vigenti in tema di trasparenza e accessibilità amministrativa;
Supporto alla sorveglianza dell’osservanza del GDPR, nonché delle policy di
protezione dei dati personali;
Supporto nella redazione di pareri e nella sorveglianza della valutazione d'impatto privacy richiesta;
supporto e consulenza per i rapporti con gli interessati e con il Garante Privacy;
assistenza nella predisposizione della regolamentazione dell’Agenzia sul
trattamento dei dati personali;
supporto nella somministrazione di formazione continua e specifica sulle tematiche della protezione dei dati;
formazione specifica o workshop progettuale di almeno 30 giornate per il referente interno e per il gruppo di lavoro;
supporto nella predisposizione di linee guida, disposizioni operative, modulistica e policy applicative relative alla protezione dei dati personali.
L’adempimento delle attività descritte, per le quali si richiede il supporto dell’Affidatario, dovrà essere:
in linea con gli adempimenti richiesti dal GDPR e successivi provvedimenti, pareri, linee guida emanate dall'Autorità Garante privacy riguardo il trattamento dei dati personali effettuato dalle strutture;
orientato ad uniformare standard operativi e documentali in tutte le strutture;
in grado di assicurare al cittadino la riservatezza, il controllo, la chiarezza e la sicurezza necessari nel rapporto con le strutture;
in grado di responsabilizzare il management aziendale, i dirigenti di struttura e il personale addetto sulle responsabilità connesse con la sicurezza e protezione dei dati mediante specifica formazione;
in grado di supportare il Referente Aziendale Privacy con apposite verifiche sull’efficacia e l’effettiva adozione delle misure proposte e con attività di consulto per singole problematiche.
Per le attività oggetto del servizio il concorrente deve garantire la presenza on site per un minimo di 2 giorni al mese, anche non consecutive, da concordare con il referente interno, al netto delle giornate dedicate alla formazione specifica o workshop progettuali.
Articolo 4 - Caratteristiche generali e tecniche dei servizi
La Ditta dovrà svolgere i servizi oggetto del presente contratto secondo quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato tecnico, nei chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante, nonché nell’offerta tecnica e nel dettaglio dell’offerta economica presentate dalla medesima in sede di gara.
Articolo 5 – Modalità di espletamento del servizio
Il servizio sarà espletato secondo quanto dettagliatamente descritto all’art.2 del Capitolato tecnico, a cui si rimanda comunque integralmente per l’espletamento del servizio nel suo complesso.
Articolo 6 – Durata del contratto
L’esecuzione dell’appalto avrà decorrenza dalla data dell’ordine di fornitura del servizio fino alla conclusione degli adempimenti connessi all’espletamento dello stesso descritto nell’art. 2 del presente capitolato tecnico. Si precisa che la prestazione del servizio dovrà essere interamente eseguita secondo le modalità che saranno definite nel contratto.
Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle
norme proprie delle Stazioni Appaltanti, ai sensi del comma 12 dell’art. 32
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 7 - Ammontare del contratto
Il valore complessivo del servizio di Responsabile Protezione Dati ammonta ad Euro ………. XXX xxxxxxx (diconsi euro ……………../…….) pari a € IVA
inclusa (diconsi ………………../….).
L’ASPAL si riserva, per sopravvenute esigenze organizzative, la facoltà di estendere e/o diminuire la fornitura per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, fermo restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la Ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La fornitura in questo caso dovrà essere eseguita dalla Ditta alle stesse condizioni economiche indicate in offerta anche per quantitativi superiori o inferiori, non costituendo tali eventuali variazioni motivi per la risoluzione anticipata del contratto da parte della medesima.
Articolo 8 - Prezzi e condizioni economiche della fornitura
La Ditta si obbliga ad eseguire la fornitura alle condizioni economiche indicate nell’offerta economica presentata in sede di gara, che si allega al presente contratto sotto 1) agli effetti formali e sostanziali.
I prezzi offerti sono sempre vincolanti per l’aggiudicatario e sono intesi
onnicomprensivi ad esclusione dell'IVA (ove dovuta).
I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata della fornitura.
Articolo 9 – Obblighi della Ditta aggiudicataria
La Ditta si obbliga a fornire per tutta la durata contrattuale i servizi di richiesti secondo quanto previsto nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico e relativo allegato, nonché alle condizioni tecniche ed economiche offerte dalla Ditta in sede di gara.
In particolare la Ditta si impegna:
…………………………
Articolo 10 – Referente del contratto
Il Referente del presente contratto è il Sig. ……………………., quale figura di
collegamento tra la Ditta e l’ASPAL.
La Ditta si impegna in caso di temporaneo impedimento del Referente alla sua sostituzione con altro soggetto di cui dovranno essere comunicati all’Agenzia i dati identificativi.
Articolo 11 - Responsabilità e Penalità
La Ditta è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio.
Qualora la Ditta incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito nel presente contratto, l’Agenzia procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora della medesima assegnando un congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. La Ditta può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Agenzia entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione; decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute adeguate, verrà
applicata la penale.
Per inadempimenti connessi al ritardo nell’erogazione dei servizi ordinati, la penale è comminata nella misura dello 0,5 per mille, iva esclusa, dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, per inadempimenti connessi a ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel Capitolato o nell’offerta tecnica, ovvero diversamente concordata con il committente, la penale è comminata nella misura dello 0,3 per mille, iva esclusa, dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo 5.
Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda
all’art. 26 del Disciplinare di gara.
Articolo 12 - Risoluzione e Recesso del contratto
Il presente contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso da parte dell'ASPAL nei casi e secondo le modalità espressamente indicate nell'art. 29 del Disciplinare di gara ed all’art. 8 del capitolato Tecnico.
2. L’ASPAL inoltre si riserva la possibilità di recedere dal contratto, anche per causa non imputabile alla Ditta, in qualsiasi momento prima della scadenza naturale del medesimo con semplice preavviso di 60 giorni, senza che la medesima possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo qualora si decidesse l’interruzione e/o la soppressione del servizio oggetto del presente contratto.
Articolo 13 - Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni
La Ditta non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.
Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’ASPAL e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene aver diritto.
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti
La Ditta dovrà emettere fattura secondo le modalità indicate nell'art. 28 del Disciplinare di gara.
I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo in entrata della fattura e in subordine dall’accertamento della regolarità della fornitura (verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data del verbale di verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. 192/2012.
Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative ai servizi oggetto del presente contratto a favore dell’ASPAL, interrompono i termini di pagamento dei servizi oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema.
La Ditta si obbliga a non sospendere i servizi oggetto del presente contratto in caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, e qualora la medesima si rendesse inadempiente di tale obbligo, l’Agenzia potrà, previa contestazione, procedere all’applicazione delle penali previste in caso di inadempimento, all’acquisto sul mercato dei prodotti non consegnati o alla risoluzione del presente contratto nei casi più gravi, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 15 - Adempimenti della Ditta relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari
La Ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dello stesso articolo 3.
La Ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal DL
n. 187/2010 convertito con legge 217/2010, Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dello stesso articolo 3.
Il conto corrente bancario o postale dedicato (o gli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) comunicato dalla Ditta relativamente al presente contratto è il seguente:
Le persone delegate a operare sullo stesso sono:
La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente alla ASPAL ogni modifica intervenuta nei dati succitati.
Articolo 16 - Codice Identificativo di Gara
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, gli strumenti di pagamento relativi al presente contratto, con riferimento a ciascun movimento finanziario posto in essere dalla stazione appaltante, dovranno riportare il CIG: ZC7250426B
Articolo 17 - Verifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
L'ASPAL, tramite il proprio settore Bilancio e con interventi di controllo ulteriori, verificherà in occasione di ogni pagamento a favore della Ditta, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 18 - Direttore dell'esecuzione
Il Direttore dell’esecuzione del presente contratto, a supporto del RUP, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, è il Sig. …………….
Articolo 19 - Garanzie
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto la Ditta costituisce, secondo quanto previsto dall'art. 25 del Disciplinare di gara, cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.
, rilasciata il dalla , dell'importo di Euro , pari al 10 % dell’importo netto della fornitura, che si allega al presente contratto sotto 3) per farne parte integrante e sostanziale.
Articolo 20 - Cessione e modifica del contratto
Secondo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto previsto nel comma 4 del citato articolo e nell'articolo 106, comma 1, lettera d).
Articolo 21 - Cessione del credito
Alla Ditta aggiudicataria è vietato procedere alla cessione del credito senza parere favorevole dell’ASPAL e senza che questa abbia espresso parere favorevole.
Articolo 22 - Trattamento dei Dati
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679, i dati personali trattati nell’ambito della procedura di cui al presente capitolato saranno raccolti presso la Direzione generale dell’ASPAL.
Il Titolare del trattamento è l’ASPAL in persona del Direttore Generale pro
tempore.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Il dott. Xxxxxxxxxx Xx- xxxxxxxx nominato responsabile della protezione dei dati per l’Amministrazione regionale.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.Per quanto non espressamente previsto
dal presente articolo si rimanda all’art. 34 del Disciplinare di gara.
Articolo 23 - Foro competente
Qualunque controversia relativa all’applicazione ed interpretazione del
presente contratto sarà devoluta alla competenza del Foro di Cagliari.
Nelle more di un eventuale giudizio la Ditta non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario l’ASPAL potrà rivalersi senza alcuna formalità sulla cauzione disponibile ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.
Articolo 24 - Registrazione e spese contratto
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta che, agli effetti della registrazione, potrà avvalersi del Disposto art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.
Il presente atto, quale documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate, bollato nei modi di legge ed integrato a tutti gli effetti dagli allegati 1), 2), 3) viene dalle parti così sottoscritto.
Per la Ditta Per l’ASPAL
Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale
…………………………………… ……………………………………
(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente) Allegati:
1) Offerta economica
2) Patto di integrità
3) Cauzione definitiva
SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
(Art. 1, commi 5, lett. a) e 9 della legge 6 novembre 2012, n.190)
Approvato con DETERMINAZIONE n. 3/ARL del 29/01/2016
Allegato B Patto di integrità
PATTO DI INTEGRITÀ
Art. 1
Ambito di applicazione
1) Il Patto di integrità è lo strumento che la Regione Sardegna adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno alla Regione Autonoma della Sardegna ed al Sistema Regione di cui alla L.R. 24 /2014 nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/2006.
2) Il patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico regionale “SardegnaCAT” e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all’accettazione vincolante del Patto di integrità.
5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.
6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.
Art. 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante
1) L’operatore economico:
a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
Patto di integrità pag. 1 di 5
c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all’aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
e) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto;
f) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna;
g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.
Art. 3
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
1) L’Amministrazione aggiudicatrice Agenzia regionale per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna:
a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
Patto di integrità pag. 2 di 5
b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna;
f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna;
g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
h) si impegna all’atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
Patto di integrità pag. 3 di 5
2) L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.
Art. 4
Violazione del Patto di integrità
1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2. può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;
b) la risoluzione di diritto del contratto;
c) l’escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
d) l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.
2) L’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contradditorio dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
3) Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
4) In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla
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medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
5) L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. c) del presente articolo.
6) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche dell’ufficio appaltante le stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle linee guida sul whistelblowing di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 16/06/2015 e le sanzioni saranno applicate dall’organismo ad esso direttamente superiore.
Art. 5
Efficacia del Patto di integrità
Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni.
Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Autonoma della Sardegna.
Cagliari, / /
L’operatore economico L’Amministrazione aggiudicatrice
L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell’art. 2 e nell’art. 4 c. 3 della presente scrittura.
Cagliari, / /
L’operatore economico
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