Provincia Sassari
SETTORE AMMINISTRATIVO
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 00000 – Ozieri Telefono: Uffici 000 000000 Fax 000 000000 E-Mail: xxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
X.XXX 00247640907
R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE
Parco veicoli
Della Città di OZIERI
redatto dalla “Divisione Enti Pubblici” della
A.M.A. s . a. s .
INSURANCE BROKERS
• Contraente | Pag. | 3 |
• Massimali | Pag. | 3 |
• Durata contrattuale | Pag. | 3 |
• Scadenza | Pag. | 3 |
• Rateizzazione | Pag. | 3 |
• Note | Pag. | 3 |
• Condizioni Generali di Assicurazione: | Pag. | 4 |
• Norme che regolano l’Assicurazione R.C.A. | Pag. | 7 |
• Estensioni varie alla garanzia RCA | Pag. | 9 |
• Allegato tabella A | Pag. | 13 |
CONTRAENTE
Comune di OZIERI
Sede: Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX (XX) P.I.: 00247640907
XXXXXXXXX E SOMME DA ASSICURARE
Come descritti
DURATA CONTRATTUALE
Anni 3 con effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2017
SCADENZA
31.12.2020, senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta
RATEIZZAZIONE
Annuale
NOTE
//
PREMIO LORDO ANNUO
€.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, cosi come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudicheranno il presente contratto di assicurazione.
ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, la Compagnia dichiara che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro il 60° giorno dalla scadenza delle rate o appendici.
Per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento fino al 31/12/2018 la Compagnia dichiara che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara o dalle ore 24 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della gara stessa e il pagamento della stessa avverrà entro 60 giorni dalla data della consegna della polizza.
Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.
Ai sensi dell’Art 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/20008 n° 40, ivi compreso il per iodo di sospensione di 30 giorni di cui all’Art 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art.1898 CC)
ART. 5 - DENUNCIA DI XXXXXXXX
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ove possibile, sul modulo approvato con decreto del Ministro per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge 23/12/1976 n. 857 convertito con modificazioni nella Legge 26/2/1977 n. 39 e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.
La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Compagnia tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza, o al Broker entro 15 (QUINDICI) giorni dal momento in cui il Settore Competente ne sia venuta a conoscenza. Il Comune fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.
ART. 6 – RISARCIMENTO DIRETTO
Come previsto dalla “procedura di risarcimento diretto” di cui all’art. 149 del D.Lgs. n. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e del Regolamento emanato dal D.P.R. n. 254/06, per i sinistri nei quali l’assicurato ritenga che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per lesioni di lieve entità del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla Società, anziché alla Compagnia assicuratrice del responsabile.
La “procedura risarcimento diretto” è operativa a condizione che:
- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A;
- dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e/o alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti;
La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato a mezzo lettera raccomandata A/R, o con consegna a mano, o a mezzo telegramma o telefax, o in via telematica o telefonica.
La richiesta deve contenere:
1) per i danni al veicolo e/o alle cose i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive Società assicuratrici;
d) la descrizione delle circostanza e delle modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) indicazione di eventuale intervento da parte di organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare il danno;
2) nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
b) l’entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all’art. 142 del D. Lgs. N. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private” circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
3) per i danni subiti da terzi trasportati: la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla
Compagnia Assicuratrice del Contraente, ai sensi dell’ art. 141 del D. Lgs. N. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private”.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
ART. 8 – TITOLARIETA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
ART. 9 – COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
ART. 10 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.
ART. 12 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE – RESCINDIBILITA’
La durata del presente contratto, viene stabilita dalle ore 24 del 31/12/2017 alle ore 24 del 31/12/2020 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Sebbene la presente polizza sia stipulata per la durata di anni 3 è in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.
Xxx ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, il rinnovo del contratto di anno in anno o per una durata massima pari a quella originaria, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. La presente polizza non è soggetta a proroga, salvo che sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta del Contraente almeno 90 giorni antecedenti la scadenza.
ART. 13 – CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato in esclusiva l’esecuzione e la gestione della presente polizza alla Società di Brokeraggio A.M.A. S.A.S. CAGLIARI ai sensi del D.Lgs 209/2005. – iscritta al R.U.I. con numero B000100039.
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Direzione o Agenzia della Società Assicuratrice Delegataria oppure alla Società di Brokeraggio A.M.A.
S.A.S. - Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 419 – 09123 CAGLIARI.
Pertanto, agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Compagnia/Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta a tutti gli effetti alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato stesso..
Il contratto, a scelta del Contraente d’intesa con il Broker, sarà affidato per la gestione a Gerenza o Agenzia della Compagnia delegataria.
La misura del compenso provvigionale, a carico dell’Agenzia, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti.
Al solo fine di garantire la “par condicio” delle Società offerenti e la determinazione delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker come segue:
una provvigione pari al 5% calcolate sul premio imponibile richiesto dalla Compagnia aggiudicatrice.
Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
ART. 14 - FORO COMPETENTE
Foro competente, è esclusivamente quello della Sede del Contraente/Assicurato.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE
ART. 15 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E MASSIMALI
Premesso che:
• l’intero parco veicoli a motore dell’Ente è descritto in allegato
• i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, nonché
1. potenza fiscale per il parco autovetture;
2. peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri, macchine operatrici e macchine agricole;
3. cilindrata per il parco motocarri;
4. numero posti autobus
• viene riportato lo stato dei sinistri relativa alla classe di destinazione indicando:
1. classe di bonus/malus per le autovetture e autocarri;
2. presenza di pejus per gli autocarri e autobus;
3. eventuali dati variabili di merito per gli altri mezzi
si assicura l’intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro così individuato :
✓ €. 8.000.000,00 Massimale Unico.
✓ €. 12.000.000,00 Massimale Unico per gli scuolabus
ART. 16 - TIPOLOGIA DI POLIZZA E DEL RISCHIO R.C.A.
Il contratto di assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (L. n 990/1969 e successive modificazioni), dalle condizioni ANIA, integrate dalle condizioni di seguito previste.
• Garanzie Base :
rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria), derivanti dalla circolazione sia su area pubblica che privata, intendendosi per circolazione sia il movimento quanto la sosta o la fermata.
• Forma Tariffaria :
✓ Bonus Malus per le autovetture e motocicli ;
✓ Xxxxxxx Xxxxx o a classi di merito per autocarri e motocarri;
✓ Tariffa Fissa per gli altri veicoli.
I mezzi da assicurare sono descritti all’Allegato al capitolato.
La formula del contratto consiste preferibilmente in una unica polizza amministrata con libro matricola; tuttavia, ferme restando le condizioni contrattuali previste, saranno ammesse anche polizze singole.
ART. 17 – VARIAZIONE PARCO AUTOMEZZI
I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza.
Per i mezzi soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni, a condizione che l’inclusione e l’esclusione siano effettuate simultaneamente, avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito.
ART. 18 – REGOLAZIONE DEL PREMIO
Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati verranno comunicati dall’Assicurato al loro verificarsi.
La Compagnia di Assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.
La differenza (attiva o passiva) risultante dall’appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti dalle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione.
ART. 19 - SINISTRI
La Società si impegna a fornire, dietro richiesta del Contraente e con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti dati:
- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell’iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati.
ART. 20 - RINUNCIA ALLA RIVALSA DELL’ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL’INOPPONIBILITA’ AL TERZO
l’ Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:
1) dell'Ente o Società proprietaria o del conducente del veicolo assicurato:
a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
b) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 ( guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L.30/4/92 n.285 del codice della strada, relativo Regolamento e successive modifiche;
c) se il Conducente e' in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo; L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o la Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.
d) se il Conducente e' in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.
Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente.
2) del solo Ente o Società proprietaria del veicolo assicurato:
e) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o la Società proprietaria o fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa
ART. 21 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell’Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Xxxxxxxxxxxx , della Croazia e della Repubblica di Cipro.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della “Carta Verde”, le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.
L’Impresa su richiesta del Contraente/Assicurato è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
ART. 22 – ESTENSIONI VARIE ALLA GARANZIA RCA
Le garanzie RCA si intendono estese:
- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l’abilitazione del personale dipendente, in tal caso l’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida , tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente;
- agli autoveicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione
- agli autoveicoli tutti nell’interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell’Assicurato/Contraente, nonchè per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli:
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell’apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli,
- per fatti dolosi commessi da persone per le quali l’Assicurato debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile;
- ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all’interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti del Contraente e in forza di specifico contratto d’appalto.
- Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonchè i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d’uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.
22.A . Ricorso Terzi da Incendio
L’impresa, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di €. 300.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato.
22.B Spese di recupero
Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, eventi socio-politici, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, purchè documentate, fino alla concorrenza di €. 2.500,,00 per sinistro.
Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di Euro 1.500,00 sopra citato.
22.C Responsabilità Civile dei trasportati
L’impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente arrecati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati.
22.D Imbrattamento della Tappezzeria
L’Impresa rimborsa all’Assicurato , purchè documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso a vittime della strada.
22.E Rottura cristalli
L’impresa rimborsa le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi fino a €. 260,00 per evento.
22.F Spese di immatricolazione, spese di assicurazione R.C.A. – Tassa di proprietà
Le garanzie operano in tutti i casi in cui l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.
L’Impresa rimborsa:
✓ le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino a €. 300,00 per evento;
✓ la quota parte di premio R.C.A., al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell’evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
✓ la quota parte dell’importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell’evento e la data di scadenza di validità in atto.
22.G Carico e scarico con mezzi meccanici
Si intende assicurata la responsabilità del Contraente, del Conducente e, se persona diversa, del Committente, per i danni involontariamente causati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo assicurato e viceversa effettuate con l’impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso, esclusi in ogni caso i danni alle cose trasportate o sollevate, nonché i danni a mezzi sotto carico e scarico. Le persone trasportate sul veicolo stesso che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Sono comunque esclusi i danni subiti dall’Assicurato, dal Contraente, dal Conducente o dal proprietario e i danni da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell’Assicurato nonché quelli già coperti dalla polizza dell’Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile.
22.H Ripristino Airbag
ART. 23 - RISCHIO INCENDIO, FURTO ED EVENTI SPECIALI
La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati come da elenco allegato e solamente per quelli che prevedano la garanzia conseguenti a:
a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nel tentativo, nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
c) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
d) inondazioni, trombe d’aria, caduta di xxxxxxxx, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine, purchè il veicolo sia assicurato per la garanzia incendio.
Tutte le garanzie ad eccezione del punto a) sono prestate con una applicazione del 10% di scoperto e un minimo non indennizzabile di €. 258,00 sull’ammontare del danno stesso e un massimo risarcimento per il punto d) pari a €. 2.600,00 .
L’impresa s’impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo premio.
Capitolato per la Copertura del Rischio “R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE” Pagina N. 10
ART. 24- PRECISAZIONI DI GARANZIA PER IL RISCHIO FURTO
Rischio Furto
La Società risponde inoltre dei danni diretti e materiali al mezzo conseguenti a:
- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli;
- effrazione o scasso subiti dal mezzo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all’interno del mezzo;
- appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione;
È condizione essenziale per il diritto all’indennizzo:
• che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
• che l’Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
• che il reato sia stato denunciato all’Autorità.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall’apposito elenco, fermo restando che l’importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l’eventuale recupero.
Sono compresi in garanzia optional, accessori, impianti (compresi quelli fonoaudiovisivi), dispositivi vari non di serie ed eventuali altre attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato.
ART. 26 – ESCLUSIONE RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO , FURTO
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
a) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.
b) se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge e comunque non dipendenti dalla Contraente;
c) se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
ART. 27 - RIPARAZIONE – SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
ART. 28 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Salvo il disposto dell’art. 26 il danno viene liquidato nei seguenti modi:
Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro, dedotto l’eventuale recupero.
Danno parziale: liquidazione con degrado d’uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici ed elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d’uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).
Indennizzo IVA : qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.
In ogni caso il risarcimento non potrà superare il valore assicurato.
ART. 29 - DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE
ART. 30 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’Art. 1916 C.C. nei confronti delle persone che detengano legittimamente il veicolo.
ART. 31– TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA