Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. “FORMULA SICURA – TOURING CLUB ITALIANO 01/19”
Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019 ed è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx – Italia, Codice Fiscale e numero d’iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. x0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell’impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a
€ 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.
Sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx nella Sezione Investor Relations al seguente link (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/XxxxXxxx.xxxx?xxXxxxx00&xxXxxx000&xxXxxx000) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l’indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.
Che cosa è assicurato? | |
SEZIONE FURTO | Premesso che l’assicurazione vale solo per i fabbricati adibiti a “dimora abituale”, l’Impresa si obbliga ad indennizzare, i danni materiali e diretti causati da: - Furto delle cose assicurate, anche se commesso od agevolato dal personale domestico, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, sia meccaniche che elettroniche, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale ad uso di chiavi false l’uso di chiave vera anche se fraudolento); b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Per furto con introduzione clandestina si intende: furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone che si trovano nei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi. - Rapina delle cose assicurate quando la stessa è avvenuta all’interno dei locali dell’abitazione e anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. - Atti vandalici commessi dall’autore del furto o della rapina (consumati o tentati). - Guasti ai locali ed agli infissi, e cioè quelli che, in occasione di furto o rapina (consumati o tentati) siano causati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi. - Sostituzione serrature dell’abitazione con altre uguali oppure equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’assicurato, ai familiari conviventi, al personale domestico od agli eventuali ospiti. |
- Duplicazione documenti personali sottratti all’assicurato od ai componenti il nucleo familiare con lui conviventi. - Xxxxxx, furto e rapina degli effetti personali trasportati: si intendono garantiti gli effetti personali trasportati, ivi compresi gli indumenti, incluse pellicce, gli oggetti pregiati, preziosi e denaro per uso personale (esclusi pertanto quelli relativi ad ogni attività lavorativa) contro: a) la rapina; b) il furto, strappando le cose suddette di mano o di dosso (scippo); c) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore, commessi sulle persone dell’Assicurato e dei familiari con lui conviventi mentre si trovano all’esterno dell’abitazione descritta in polizza, ovunque nel mondo, e portano su di sé o hanno a portata di mano le suddette cose. | |
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE | L’Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente ed i familiari con lui conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata. L’assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante agli assicurati per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da: a) FIGLI MINORI, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano affidati al coniuge separato o divorziato, oppure temporaneamente ad altri familiari. La responsabilità delle predette persone, anche se non conviventi con il Contraente, si intende in questo caso assicurata; b) MINORI e PERSONE “ALLA PARI”, temporaneamente ospiti degli assicurati; BABY SITTER e ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI, anche se prestatori d’opera occasionali; c) INCAPACI DI INTENDERE E VOLERE (art. 2047 del Codice Civile) in tutela agli assicurati. Inoltre, per quanto relativo alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Impresa si obbliga, nei limiti del massimale assicurato. a) a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (capitali, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/65, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dagli addetti ai servizi domestici assicurati presso l’Inail per gli infortuni sul lavoro; b) al risarcimento delle somme che gli assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali subìti dagli addetti ai servizi domestici, “personale a ore”, “baby sitter” e “persone alla pari”, non soggetti all’obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124. La garanzia opera anche per: a) proprietà ed uso di apparecchi domestici, compresi fonoaudiovisivi e limitatamente alle lesioni corporali – i danni a terzi derivanti da incendio, scoppio ed esplosione degli stessi; b) intossicazione ed avvelenamenti causati agli ospiti da cibi o bevande avariati; c) utenza della strada in qualità di pedone; d) proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; l’assicurazione si estende anche ai mezzi provvisti di motore, purché aventi caratteristiche di giocattolo, nonché a biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozzette elettriche per disabili, ma esclusi tutti i rischi assicurabili secondo quanto disciplinato dalla legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche; e) pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito, compresi i danni derivanti da incendio, scoppio, esplosione, ma esclusi tutti i rischi assicurabili secondo quanto disciplinato dalla legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche; f) partecipazione del Contraente o dei Familiari conviventi, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, intendendosi altresì compresa la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza; g) proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavole con o senza vela; h) esercizio di attività ricreative non retribuite, escluse la pratica dell’aeromodellismo e l’attività venatoria; i) esercizio di sport in qualità di dilettante, esclusi il paracadutismo, gli sport aerei in genere e quelli motoristici; j) proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro “a segno” e “a volo”, ma escluso l’uso delle stesse per l’attività venatoria; k) uso o guida da parte dei figli minori di veicoli o natanti a motore, non in usufrutto o di proprietà degli assicurati, od agli stessi locati, nel caso di azione di rivalsa della società assicuratrice di tali mezzi; l) proprietà, uso o possesso di animali domestici, esclusi i cani ed i rischi derivanti dalla proprietà dei cavalli. |
Infine l’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. | |
AVVERTENZA: per ciascuna delle sezioni sopra descritte l’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza). | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO | |
Non sono previste opzioni con riduzione del premio. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non sono previste opzioni con pagamento di premio aggiuntivo. |
Che cosa NON è assicurato? | |
RISCHI ESCLUSI | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Sono previste le seguenti Esclusioni | Sezione Furto Sono esclusi i danni: a) determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione; b) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche; c) causati con dolo dell’assicurato o del Contraente; d) verificatisi in occasione di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane; e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai preziosi ed al denaro l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno; f) da sottrazione di “dati” presenti nel sistema informatico dell’Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato. |
Sezione Responsabilità Civile L’assicurazione non comprende i danni derivanti da: a) conduzione dei locali costituenti la dimora, abituale e/o saltuaria, del Contraente, compresa l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione nonché, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi; b) danni derivanti da spargimento d’acqua conseguenti alla conduzione dei locali di cui al punto precedente; c) esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale o di qualsiasi altra attività comunque retribuita; d) inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale; e) furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio delle cose degli assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo eccettuati, per i danni da incendio, quelli avvenuti durante la pratica del campeggio svolto come indicato al precedente punto “Che cosa è assicurato?”; f) proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato al precedente a punto “Che cosa è assicurato?”; g) pratica dell’aeromodellismo, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall’esercizio dell’attività venatoria; h) proprietà di immobili; i) espletamento, compresa la committenza, di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 494/96; |
j) proprietà, uso e possesso di cani o di animali non domestici, nonché dalla proprietà di cavalli; k) contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS); inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; l) trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). L’assicurazione non comprende, inoltre, i danni a cose ed animali che gli assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. L’assicurazione non vale per i danni: - da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di “dati personali” non pubblici; - da alterazione, cancellazione o danneggiamento di “dati” presenti nel “sistema informatico” dell’Assicurato compresi i “supporti dati”, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato. | |
Limiti di copertura | Sezione Furto Sezione Responsabilità Civile |
Garanzia o bene colpito da sinistro | Scoperto (per sinistro, | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento |
(se assicurato in base a | salvo diversa | (per anno assicurativo, salvo | |
quanto risulta in polizza) | indicazione) | diversa Indicazione) |
Preziosi | Non previsto | Non prevista | Euro 500 |
Denaro | Non previsto | Non prevista | Euro 250 |
Dipendenze | Non previsto | Non prevista | Euro 300 |
Atti vandalici commessi dall’autore del furto o della rapina | Non previsto | Non prevista | Euro 1.000 |
Sostituzione delle serrature dell’abitazione | Non previsto | Non prevista | Euro 300 |
Duplicazione documenti | Non previsto | Non prevista | Euro 150 |
Xxxxxx, furto e rapina degli oggetti personali trasportati | Non previsto | Non prevista | Euro 250 |
Guasti ai locali ed agli infissi | Non previsto | Non prevista | Euro 1.000 |
Locali di villeggiatura, alberghi e pensioni | Non previsto | Non prevista | Euro 250 |
Caratteristiche costruttive dei locali difformi da laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza) | 25% | Non prevista | Non previsto |
Mezzi di chiusura dei locali insufficienti | 25% | Non prevista | Non previsto |
Danni a cose | Non previsto | Euro 500 | Non previsto |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro I sinistri devono essere denunciati alla Direzione dell’Impresa o all’Agenzia presso cui è stata stipulata la polizza entro 5 giorni da quando il Contraente ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione della data dell’evento e allegando la documentazione indicata. L’assicurato deve: a) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa; b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. |
Assistenza diretta/in convenzione Non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione. | |
Gestione da parte di altre imprese Non prevista. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell’art. 2952 C.C. Relativamente alle garanzie previste dalla sezione Responsabilità Civile Verso Terzi i diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Tale termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Pagamento del sinistro - Furto L’Impresa deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. - Responsabilità Civile Verificata l’operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il DANNO, l’IMPRESA provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l’apposito atto di transazione e quietanza. L’Impresa paga il risarcimento concordato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell’atto stesso. Se in relazione al SINISTRO è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, l’IMPRESA si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento È prevista la possibilità di pagare con frazionamento annuale o semestrale senza aumento di premio. - Adeguamento Non previsto. |
Rimborso | In caso di recesso anticipato da parte dell’Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premio non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell’Impresa. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Il presente contratto prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 1901 del Codice Civile. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
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A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 23,97%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, n. 2 – 00000 Xxxxxx (fax 02/00.00.00.00 – email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; |
b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Xxx X.X. Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxx; d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00000 Xxxx – Italia. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link xxx.xxxx.xx/XXXXXXXXXXX/Xxxxxxxxxx.xxxx. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. |
Negoziazione assistita | È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.