PROTOCOLLO DI ACCORDO
tra
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, Dipartimento/Centro di … con sede in … Via … n. … (C.F. e P. IVA …) in persona di … (di seguito “Unipg”)
e
- LA SOCIETA’ …, con sede in … Via … n. … (C.F. e P. IVA …), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig./Dott. … (di seguito “Società”)
[coerentemente con l’Avviso è possibile indicare più partner di impresa]
(di seguito, per brevità, “Parte” e/o “Parti”)
premesso
- che le Parti sono intenzionate a sviluppare in collaborazione un Programma di Ricerca, come descritto nell’Allegato A al presente Accordo;
- che Unipg intende presentare richiesta di finanziamento per l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca, della durata di 12 mesi per un costo pari a euro 24.000,00, per la realizzazione del suddetto Programma di ricerca nell’ambito dell’Avviso pubblico (di seguito “Avviso”) per la presentazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica a supporto della competitività dell’Umbria (POR FSE Umbria 2014-2020 - Asse 3 – Priorità di investimento 10.3 - Attivazione di “assegni di ricerca” annualità 2018-2019, di cui alla D.D. n. 3806 del 20/4/2018 della Direzione Regionale Attività produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione della Regione Umbria);
- che il Programma di Ricerca è relativo all’ambito/ambiti di ricerca … di cui all’art. 7 dell’Avviso;
- che le Parti perseguono i seguenti obiettivi comuni dell’Attività di Ricerca:
…
…
…
- che l’Avviso prevede, quale requisito propedeutico e necessario alla partecipazione alla misura di cui trattasi, la costruzione di un partenariato di scopo stabile tra le Parti, mediante la stipula di un protocollo di accordo, già in essere o definito ad hoc, come nel caso di cui trattasi, vigente alla data di presentazione della domanda di finanziamento e valido con riferimento all’intero periodo di realizzazione del Programma di Ricerca concordato tra le Parti;
- che, in caso di ammissione a finanziamento del Programma di Ricerca, le Parti accettano sin da ora di accettare le previsioni di cui all’Avviso e ai relativi allegati, tra cui il Manuale Generale delle Operazioni (Ge. O) e s.m.i. e il Xx.Xx.Xx. e s.m.i.;
- che, in caso di ammissione a finanziamento del Programma di Ricerca, Unipg, quale soggetto beneficiario del finanziamento riconosciuto dalla Regione Umbria in relazione al Programma di Ricerca, dovrà sottoscrivere l’atto unilaterale di impegno, dare avvio alle attività di ricerca successivamente alla notifica di approvazione del finanziamento sul BUR e provvedere alla stipula della polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e all’apertura di un’apposita posizione assicurativa (INAIL) sul rischio legato all’attività svolta dal destinatario dell’assegno di ricerca per la durata del Programma di Ricerca.
Tutto ciò premesso e considerato,
le Parti convengono quanto segue
ART. 1 – OGGETTO
1.1 - Il presente Accordo ha lo scopo di consolidare e sviluppare le relazioni fra le Parti, attraverso la realizzazione del Programma di Ricerca, di cui all’Allegato A, avente quali finalità primarie (i) la promozione ed il sostegno alla qualificazione, in senso industriale e produttivo, delle attività di ricerca scientifica di Unipg, e (ii) l’innovazione di prodotti, processi e modelli produttivi, anche nella prospettiva dell’internazionalizzazione, del trasferimento tecnologico e della crescita efficace degli investimenti effettuati dalla Società in R&ST, nell’ambito/ambiti … [come riportato in terza premessa].
1.2 - Le Parti, in esecuzione del presente Accordo, si impegnano, in caso di ammissione a finanziamento, a svolgere la parte del Programma di Ricerca di propria competenza e a conferire le risorse, i materiali, e/o i contributi per il loro acquisto, le strutture e le attrezzature di competenza, secondo quanto previsto nell’Allegato A al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
ART. 2 - DEFINIZIONI
2.1 - Ai fini del presente Accordo, i termini in maiuscolo hanno il seguente significato:
- per Programma di ricerca, si intende il progetto articolato in una serie di attività delle Parti, descritte nell’Allegato A.
- per Conoscenze e Risultati derivanti dal Programma di Ricerca si intende qualsiasi invenzione, scoperta, opera dell’ingegno, software, informazioni o dati, etc. tutelabili o non tutelabili, che siano stati sviluppati/scoperti/realizzati in esecuzione del Programma di Ricerca.
- per Informazioni Confidenziali si intendono le informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, i risultati delle ricerche ed ogni altra conoscenza, trasmessi verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, messi a disposizione della Parte Ricevente dalla Parte Informatrice nell’ambito del presente Accordo, non pubblicamente accessibili, a condizione che tali informazioni:
• non siano già di dominio pubblico, ovvero oggetto di pubblicazione prima della trasmissione;
• non siano state già disvelate a terzi senza alcun obbligo di riservatezza;
• non siano già in possesso della Parte Ricevente senza alcun obbligo di riservatezza;
• non siano state sviluppate dalla Parte Ricevente indipendentemente dal presente Programma di Ricerca;
• non riguardino potenziali rischi connessi con l'esecuzione del Programma di Ricerca di cui al presente Accordo e non si tratti di informazioni la cui divulgazione sia imposta dall’osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall’attuazione di un provvedimento di pubblica autorità, purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione.
ART. 3 - DURATA
3.1 – Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e s’intenderà automaticamente risolto, senza bisogno di formalità o adempimento alcuno, nei seguenti casi:
- qualora, all’esito della procedura di selezione, il Programma di Ricerca non sia ritenuto ammissibile a finanziamento da parte della Regione Umbria;
- in caso di ammissione a finanziamento del Programma di Ricerca, alla data di conclusione del Programma di ricerca, che dovrà avvenire entro il 31/12/2019, fatti salvi gli effetti delle eventuali proroghe concesse dalla Regione Umbria, coerentemente con quanto previsto dall’Avviso.
ART. 4 - IMPEGNO ECONOMICO
4.1 - Ciascuna Parte è responsabile delle spese relative alle proprie attività di ricerca, secondo quanto previsto nel Programma di Ricerca.
ART. 5 – ATTIVITA’ E RISORSE
5.1 - Le Parti garantiscono la realizzazione delle attività di cui risultano responsabili ai sensi del Programma di Ricerca, secondo quanto descritto nell’Allegato A.
5.2 - Le attività oggetto del presente Accordo sono svolte in parte presso il Dipartimento di … di Unipg, e in parte presso la sede di … della Società, che mette a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per la realizzazione del Programma di Ricerca.
5.3 - Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo, si concede l’accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili scientifici, di cui al successivo art. 6, e al personale delle Parti coinvolto nelle attività.
5.4 – Ciascuna Parte si impegna a trasmettere all’altra Parte i risultati parziali o finali del Programma di Ricerca (ad es.: relazioni, campioni, etc.) con cadenza mensile (o trimestrale, ecc…), mediante relazione scritta da inoltrarsi:
per Unipg a …
per la Società a …
ART. 6 - GOVERNANCE DEL PROGETTO DI RICERCA
6.1 – Unipg designa, ai fini del presente Accordo, quale Responsabile scientifico e referente per la direzione delle attività nell'ambito del Programma di Ricerca, il Prof./Dott. …. Il Responsabile scientifico di Unipg avrà anche il ruolo di tutor del destinatario dell’assegno di ricerca previsto dal Programma di Ricerca.
6.2 - La Società designa, ai fini del presente Accordo, quale Responsabile scientifico e referente per la direzione delle attività nell'ambito del Programma di Ricerca, il Dott. … .
6.3 - L’eventuale sostituzione del Responsabile scientifico di una Parte dovrà essere comunicata all’altra Parte per iscritto e con un ragionevole preavviso.
6.4 – Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili scientifici potranno concordare per iscritto eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività, che si rendano opportuni e necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che derivino dalla natura dei risultati conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare l’Allegato A al presente Accordo ed, eventualmente, a concordare, sempre per iscritto, la modifica dei relativi impegni economici.
ART. 7 – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
7.1 – La parte che riceve le Informazioni confidenziali (“Parte Ricevente”) dall’altra parte (“Parte Informatrice”) si obbliga a mantenere per esse lo stesso grado di riservatezza adottato per le proprie informazioni confidenziali e, in ogni caso, mai al di sotto di un ragionevole grado di riservatezza. La Parte Ricevente non utilizzerà le Informazioni confidenziali ricevute dalla Parte Informatrice, se non in relazione al Programma di Ricerca. La Parte Xxxxxxxxx si impegna a non divulgare a terzi le Informazioni confidenziali e a non utilizzare le stesse, senza il preventivo consenso scritto della Parte Informatrice, per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo. La Parte Ricevente garantisce, inoltre, che trasferirà le Informazioni confidenziali ricevute dalla Parte Informatrice esclusivamente ai suoi dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività di ricerca, al solo fine di consentire lo svolgimento delle attività previste dal Programma di Ricerca.
7.2 – Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza per ulteriori … anni dalla scadenza o risoluzione anticipata del presente Accordo.
Alla scadenza o risoluzione anticipata del presente Accordo, la Parte Ricevente, su richiesta scritta della Parte Informatrice, dovrà restituire o distruggere (a discrezione della Parte Informatrice) tutte le Informazioni confidenziali ricevute e ancora in suo possesso e tutte le copie delle stesse.
ART. 8 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE E RISULTATI DELLA RICERCA
8.1 - Ciascuna Parte è e resta unica proprietaria delle conoscenze e delle informazioni detenute dalla stessa alla data della sottoscrizione del presente Accordo, o acquisite durante lo svolgimento del Programma di Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, oltre che dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale.
8.2 - La proprietà delle Conoscenze e dei Risultati derivanti dal Programma di Ricerca, anche se conseguite nel periodo di tempo massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla conclusione dello stesso, e dei relativi diritti di proprietà intellettuale, fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti agli inventori in base alla legislazione vigente, spetterà in uguale misura alle Parti, sebbene qualsiasi spesa brevettuale e/o legata alla protezione dei predetti risultati sarà interamente a carico della Società.
8.3 - E’ inoltre previsto, in favore della Società, un diritto di opzione sull’acquisto della quota del 50% di comproprietà di Unipg su qualsiasi brevetto conseguito a seguito del Programma di Ricerca, da esercitarsi a cura della Società - mediante invio ad Unipg di raccomandata a/r recante l’intenzione di acquistare la predetta quota - entro 12 mesi dal deposito di ciascuna domanda di brevetto.
8.4 - Per ogni domanda di brevetto per cui risulta ceduta la quota del 50% di Unipg alla Società a seguito dell’esercizio, da parte di quest’ultima, del diritto di opzione di cui al precedente comma 3, la Società si impegna sin d’ora a riconoscere a Unipg una royalty pari al …% [inserire un valore negoziato tra le Parti compreso tra il 3 e il 6%] sul fatturato generato dallo sfruttamento commerciale del prodotto oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, la cui quota di comproprietà sia stata venduta da Unipg ai sensi dello stesso comma che precede.
8.5 Le Parti concordano, sin da ora, che la gestione commerciale e lo sfruttamento delle Conoscenze e dei Risultati derivanti dal Programma di Ricerca, che possono costituire oggetto di domanda/e di brevetto, saranno disciplinati in successivi e separati accordi, da stipularsi prima del deposito dell’eventuale domanda di priorità.
ART. 9 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
9.1 - Nell’ipotesi di Conoscenze e Risultati derivanti dal Programma di Ricerca realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei e non oggettivamente distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Le pubblicazioni dovranno sempre riportare il nominativo degli autori/inventori.
9.2 - Nell’ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati delle proprie attività di ricerca, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte e chiedendone la preventiva autorizzazione alla pubblicazione per iscritto. La suddetta autorizzazione non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
9.3 – Qualsivoglia divulgazione a terzi, scritta o orale e con ogni altro mezzo, concernente le Conoscenze e i Risultati del Programma di Ricerca, dovrà sempre menzionare la collaborazione tra le Parti ai sensi del presente Accordo e il cofinanziamento del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’attuazione del POR, nel rispetto delle linee guida per la comunicazione e pubblicizzazione delle attività finanziate dal FSE 2014-2020, approvate con DGR n 195 del 6 marzo 2018 della Regione e richiamate all’art. 19 dell’Avviso.
ART. 10 – CLAUSOLE FINALI E FORO COMPETENTE
10.1 – Nessuna delle Parti potrà cedere i propri diritti e/o obblighi derivanti dal presente Accordo senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.
10.2 – Il presente Accordo, unitamente al suo Allegato, costituisce l’unico e completo accordo tra le Parti per quanto concerne il suo oggetto e annulla e sostituisce tutti gli eventuali accordi e i patti precedentemente intercorsi tra le Parti, sia scritti che orali.
Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Accordo al di fuori di quelle effettuate in forma scritta dalle Parti.
10.3 – Il presente Accordo è governato dalla legge Italiana.
Tutte le controversie relative alla sua interpretazione e/o esecuzione saranno affidate in via esclusiva al Foro di Perugia.
10.4 – Quand'anche una qualsiasi disposizione del presente Accordo si rivelasse nulla, le altre pattuizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, fermo restando che le Parti convengono sin d’ora l’impegno a negoziare in buona fede nuove disposizioni sostitutive valide ed efficaci.
10.5 – Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile dell’inadempimento delle obbligazioni di cui al presente Accordo qualora la mancata o inesatta esecuzione della prestazione sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
10.6 – Le previsioni di cui agli artt. 4, 5, 7, 8, 9 avranno efficacia anche alla scadenza del presente Accordo.
ART. 11 – COMUNICAZIONI
11.1 - Tutte le comunicazioni da inviarsi ai sensi del presente Accordo dovranno essere formulate per iscritto (trasmesse a mezzo fax, e-mail, raccomandata, PEC etc.) e dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
per Unipg: …
per la Società: …
11.2 - Ognuna delle Parti, a mezzo di comunicazione scritta inviata all’altra parte con i mezzi di cui sopra, potrà indicare un diverso domicilio eletto.
ART. 12 – IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E BOLLO
12.1 - Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo fin dall’origine. Le spese di bollo sono a carico di ….
12.2 - Il presente Accordo è assoggettato a registrazione in caso d’uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Luogo e data
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di … |
La Società … |
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Allegato A
Programma di Ricerca
[riprendere e dettagliare i contenuti previsti dalla scheda C di presentazione del programma di ricerca]
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