AMMINISTRAZIONE CENTRALE AREA AFFARI GENERALI E LEGALI UFFICIO AFFARI GENERALI
AMMINISTRAZIONE CENTRALE AREA AFFARI GENERALI E LEGALI UFFICIO AFFARI GENERALI
Decreto rep. n. 2746/2021 Prot. n. 122186 Anno 2021 Tit. I Cl. 3 Fasc. 5
OGGETTO: Regolamento della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera- Emanazione
IL RETTORE
Premesso che il Senato Accademico, con delibera Repertorio n. 57/2021 del 15/07/2021 ha approvato il Regolamento della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, previo parere del Consiglio di Amministrazione espresso in data 29/06/2021;
Visto lo Statuto di Ateneo;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo
DECRETA
1. di emanare il “Regolamento della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera” il cui testo fa parte integrante del presente decreto in conformità alla delibera citata in premessa;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione;
3. di incaricare l’Ufficio Affari Generali e l’ l’Ufficio Dottorato e Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
Padova, 26 luglio 2021
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005
La Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx | La Dirigente dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Il Direttore Generale Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx |
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA
Indice
3
CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE 3
Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE 4
CAPO II – ORGANI DELLA SCUOLA 4
Articolo 5 – LA COMMISSIONE DIDATTICA 5
CAPO III –REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 5
Articolo 7 – ORDINAMENTO E OFFERTA FORMATIVA 6
Articolo 8 - OBIETTIVI FORMATIVI 6
Articolo 9 – INCARICHI DI INSEGNAMENTO 9
Articolo 10 – VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELLA DIDATTICA 10
TITOLO II – GESTIONE DELLA CARRIERA DEI FARMACISTI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA10
Articolo 11 – AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA 10
Articolo 12 - POSTI IN SOPRANNUMERO 10
Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI CORSI DI STUDI 10
Articolo 14 – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 10
Articolo 15 – ANNO DI CORSO E DURATA 11
Articolo 16 – CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA 11
Articolo 17 – RINUNCIA AGLI STUDI 11
Articolo 18 – TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO 11
Articolo 19 – TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO 11
TITOLO III – NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA
11
CAPO I – BORSE DI STUDIO E INCOMPATIBILITA’ 11
Articolo 20 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON FONDI DI ATENEO O CON FONDI PROVENIENTI DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI 11
CAPO II – IMPEGNO DIDATTICO E ASSENZE 12
Articolo 21 – IMPEGNO DIDATTICO E ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA 12
Articolo 22 – ASSENZE GIUSTIFICATE PER MOTIVI PERSONALI 12
Articolo 23 – ASSENZE INGIUSTIFICATE 12
Articolo 24 – PERIODI DI SOSPENSIONE DELLA CARRIERA E RECUPERO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 13
Articolo 25 - ASSENZE PER MALATTIA 13
Articolo 26 - ASSENZE LEGATE ALLA TUTELA DELLA GRAVIDANZA E DELLA MATERNITÀ 13
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE
14
CAPO I –ATTIVITÀ FORMATIVE E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI 14
Articolo 28 – PROGRAMMA DI FORMAZIONE INDIVIDUALE 14
Articolo 29 – FORMAZIONE ALL’INTERNO DELLA RETE FORMATIVA 14
Articolo 30 – FORMAZIONE FUORI RETE FORMATIVA 15
Articolo 31 – CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE 15
Articolo 32 – TURNI DI GUARDIA 16
Articolo 33 – ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E LIVELLI DI AUTONOMIA 16
Articolo 34 – REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 16
Articolo 36 – VALUTAZIONE ANNUALE 17
Articolo 37 – ESAME DI DIPLOMA 17
TITOLO V – DIRITTI E DOVERI DEGLI SPECIALIZZANDI
18
Articolo 38 – DIRITTI DEI FARMACISTI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA 18
Articolo 39 - DEONTOLOGIA STUDENTESCA 18
Articolo 40 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 18
Articolo 41 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 19
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
19
Articolo 43 – DISPOSIZIONI FINALI 19
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA
TITOLO I – NORME GENERALI
CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 ‐ DEFINIZIONI
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) MUR: il Ministero dell’Università e della Ricerca;
b) DPR 162/1982: il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
c) L 341/1990: la Legge 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
d) DM 29 marzo 2006: DM 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”;
e) Legge 240/2010: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
f) DI 68/2015: il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, “ Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;
g) Statuto di Ateneo: lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova, emanato con D.R. n. 2514 del 5 settembre 2014;
h) Scuola di specializzazione: Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera;
i) Specializzando Farmacista in formazione specialistica: il farmacista i sc r i t t o a l l a s cuo l a in possesso della laurea in Farmacia o Chimica e tecnologie farmaceutiche (ante D.M. 509/1999) o di una laurea specialistica a ciclo unico della classe 14/S - Farmacia e Farmacia industriale (ex D.M. 509/1999) o di una laurea magistrale a ciclo unico della classe LM-13 - Farmacia e Farmacia industriale (ex D.M. 270/04).
j) Contratto di borsa di studi: il contratto stipulato dal farmacista in formazione specialistica con l’Università degli Studi di Padova e la Regione del Veneto. Lo schema tipo del contratto è conforme alla relativa Delibera della Giunta Regionale;
k) Formazione specialistica: il complesso delle attività finalizzate all’acquisizione di conoscenze e competenze necessarie per l’esercizio della professione di farmacista specialista;
l) Offerta formativa: definisce i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) in cui è articolata l’attività didattica della scuola. I SSD sono suddivisi, per ciascun anno di corso, negli ambiti previsti dall’Ordinamento didattico e ad ognuno è attribuito un peso espresso in CFU e assegnata la tipologia (attività teoriche o tirocinio professionalizzante);
m) Piano formativo: il complesso delle attività teoriche e pratiche dei farmacisti in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire, preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici;
n) Programma formativo individuale: il piano formativo riferito al singolo farmacista in formazione specialistica;
o) Rete formativa: l’insieme delle strutture nelle quali si svolgono le attività della Scuola, in possesso dei requisiti minimi generali e specifici di idoneità richiesti dal DM 29 marzo 2006;
p) Sede Formativa: la struttura afferente alla rete formativa alla quale il farmacista in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione sulla base di quanto definito dal piano formativo;
q) Struttura di Riferimento: la Sede Amministrativa della Scuola di specializzazione individuata in ordinamento;
r) Sede amministrativa: la Sede presso la quale la Scuola di specializzazione è attivata (art. 3 comma 7 del DI 68/2015);
r) Scuola di Ateneo: Scuola di Medicina e Chirurgia;
s) Osservatorio Nazionale: l’Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del DLgs 368/1999;
t) Osservatorio di Ateneo: l’Osservatorio per la formazione specialistica dell’Area Sanitaria, istituito ai sensi dello Statuto di Ateneo, art. 28.
Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera a t t i v a t a presso l’Università degli Studi di Padova, riordinata ai sensi del D.I. 68/2015.
2. La Scuola ha lo scopo di formare specialisti che abbiano maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della farmacia clinica, della farmacoterapia e dell’utilizzo delle tecnologie sanitarie, della farmacoeconomia nonché della legislazione sanitaria, con particolare riferimento al settore farmaceutico, utili all’espletamento della professione nell’ambito delle strutture farmaceutiche ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Sono specifici ambiti di competenza la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici, la produzione di farmaci anche a carattere sperimentale, l’informazione e documentazione sul farmaco, la vigilanza sui prodotti sanitari, la vigilanza sull’esercizio farmaceutico.
Articolo 3 – IL CONSIGLIO
1. Alla Scuola è preposto un Consiglio composto da:
a) il Direttore che lo convoca e lo presiede;
b) i Professori e i Ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell’Università di Padova o di altro Ateneo ai quali siano attribuiti incarichi di insegnamento nella Scuola medesima; i Professori e Ricercatori di altro Ateneo non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute;
c) i Dirigenti delle Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o strutture assimilabili del territorio, individuate dall’Ateneo secondo le procedure definite ai sensi dell’art. 3 comma 4 del DI 68/2015 e gli esperti della materia, così come individuati all’art. 23 della L. 240/2010 che abbiano assunto il titolo di “Professori a contratto”;
d) una rappresentanza dei Farmacisti in formazione specialistica, eletti ai sensi del Regolamento generale di Xxxxxx. La rappresentanza dei Farmacisti in formazione specialistica è pari al 15% dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all’intero superiore e comunque in numero non inferiore al numero degli anni di corso che la Scuola prevede;
2. Al Consiglio compete l’organizzazione e la programmazione dell’attività didattica e in particolare:
a) la predisposizione dell’offerta formativa e del piano formativo annuale della Scuola distinti per coorte e la copertura dei relativi insegnamenti; le relative proposte sono trasmesse ai Dipartimenti interessati d’intesa con la Scuola di Ateneo, che ne verifica la sostenibilità, in termini di docenza, di strutture ed esigenze di coordinamento didattico;
b) la presentazione ai Consigli di Dipartimento del piano di sviluppo della Scuola e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;
c) l’individuazione delle strutture da inserire nella rete formativa secondo gli standard e i requisiti definiti dalla normativa vigente;
d) l’approvazione di eventuali richieste da parte del farmacista in formazione specialistica di periodi di frequenza di strutture sanitarie italiane non comprese nella rete formativa o istituzioni estere, secondo le modalità descritte al successivo art. 30 del presente Regolamento;
e) l’elezione del Direttore;
f) la nomina della Commissione Didattica della Scuola, di cui stabilisce i compiti;
k) la predisposizione di un sistema di gestione per la qualità, l’attuazione di azioni di riesame e di valutazione delle attività didattiche, la messa in atto di azioni di miglioramento continuo;
l) l’approvazione del piano finanziario preventivo e il rendiconto consuntivo predisposto dal Direttore;
m) ogni altra attribuzione a esso demandata dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore qualora ne ravvisi la necessità e comunque almeno 2 volte l'anno in presenza, o quando richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.
4. Il Consiglio è di norma convocato, unitamente all’Ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della seduta per posta elettronica.
5. Le riunioni del Consiglio possono aver luogo anche in via telematica, in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano utilizzati strumenti che consentano a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che permettano lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Fanno eccezione le riunioni in cui deve tenersi una votazione a scrutinio segreto, che devono necessariamente svolgersi in presenza e quelle indette in via telematica per le quali vi sia il dissenso esplicito di almeno 1/3 dei suoi componenti.
6. I verbali delle sedute del Consiglio della Scuola sono approvati non oltre la seduta successiva, custoditi presso la Direzione della Scuola, inviati al Dipartimento di afferenza della Scuola e pubblicati sul sito web della Scuola o del Dipartimento di afferenza per 20 giorni, salvo la tutela della privacy.
7. Il numero legale per la validità delle riunioni è rappresentato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. Gli assenti giustificati non sono conteggiati nel numero legale richiesto per la validità della seduta stessa.
8. Alle riunioni del Consiglio che riguardano le proposte di affidamento degli incarichi di insegnamento non partecipano i rappresentanti dei farmacisti in formazione specialistica.
Articolo 4 – IL DIRETTORE
1. La direzione della Scuola è affidata a un professore di ruolo dell’Università degli Studi di Padova membro del Consiglio della Scuola e inquadrato in uno dei settori scientifico disciplinari di riferimento della Scuola compresi nell'Ambito delle discipline specifiche della tipologia della Farmacia Ospedaliera appartenente alla Sede della stessa.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola in composizione limitata ai professori e ricercatori, ai rappresentanti dei farmacisti in formazione specialistica e ai Dirigenti delle Unità Operative di cui all’art. 3 comma 1 lettera c) che concorrono all'elettorato attivo con voto pesato in misura pari al 30% dello stesso.
3. L’elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
4. Le elezioni sono indette dal Direttore uscente o in sua mancanza dal Decano della Scuola di specializzazione, inteso come il professore di 1^ fascia del Consiglio della Scuola di specializzazione o, in mancanza, di 2^ fascia, con la maggiore anzianità nel ruolo, che provvede a indire le elezioni con congruo anticipo rispetto alla data di cessazione dalla carica per scadenza del mandato o dimissioni; lo stesso provvederà alla costituzione del seggio elettorale secondo quanto stabilito all’art. 95 del Regolamento Generale di Ateneo.
5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica un quadriennio accademico e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
6. Il Direttore rappresenta la Scuola di specializzazione, convoca il Consiglio e lo presiede.
7. Il Direttore in situazioni di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio della Scuola di specializzazione, sottoponendoli a ratifica al Consiglio nella prima seduta utile.
8. Il Direttore è coadiuvato da un Vicedirettore da lui scelto tra i professori di ruolo dell’Ateneo facenti parte del Consiglio, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Articolo 5 – LA COMMISSIONE DIDATTICA
1. La Commissione Didattica è costituita, oltre che dal Direttore che la presiede, dal Vicedirettore e da almeno due membri individuati tra i componenti del Consiglio della Scuola, scelti in numero paritario tra i farmacisti in formazione specialistica e tra i docenti strutturati dell’Ateneo titolari di insegnamento.
2. La Commissione Didattica dura in carica per quattro anni, prorogabili per un altro mandato consecutivo.
3. La Commissione Didattica affianca il Direttore nell’organizzazione, nella programmazione e nella valutazione dell’attività didattica e nell’istruzione di ogni altra pratica di competenza del Consiglio. La Commissione Didattica inoltre redige a fine anno una relazione di riesame sulle attività didattiche e formative e sui risultati dei processi di valutazione dei farmacisti in formazione specialistica, dei docenti e della Scuola nel suo insieme, che sottopone all’approvazione al Consiglio della Scuola.
CAPO III –REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Articolo 6 – REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento della Scuola disciplina:
a) gli obiettivi formativi specifici;
b) le attività didattiche e professionalizzanti obbligatorie;
c) le modalità organizzative per l’erogazione delle attività del “tronco comune” di cui all’art. 2, comma 7 del DI 68/2015;
d) il programma e il percorso formativo per ciascun anno di Corso;
e) le rotazioni obbligatorie dei farmacisti in formazione specialistica nelle strutture della rete formativa e l’organizzazione delle attività di guardia tutorata ove previste;
f) le modalità di registrazione e certificazione delle attività formative;
g) i criteri per la valutazione del farmacista in formazione specialistica e per la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello stesso nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola;
h) la gestione delle assenze giustificate dei farmacisti in formazione specialistica;
i) i criteri per l’utilizzo delle risorse finanziare della Scuola e gli approvvigionamenti;
j) le modalità di valutazione della qualità della Scuola.
Articolo 7 – ORDINAMENTO E OFFERTA FORMATIVA
1. Il Consiglio della Scuola redige l’offerta formativa secondo l’ordinamento didattico approvato dal MUR ai sensi dell’articolo 11 della L 341/1990 ed emanato con Decreto Rettorale. La sua entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.
2. L’ordinamento didattico indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, funzionali al conseguimento del titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei, identificati dai settori scientifico disciplinari.
3. Con la stessa procedura sono approvate le successive, eventuali, modifiche.
Articolo 8 - OBIETTIVI FORMATIVI
Obiettivi formativi integrati (ovvero tronco comune): lo specializzando deve acquisire una soddisfacente conoscenza teorica e competenza professionale nell’ambito delle discipline che contribuiscono alla definizione della classe di Area Farmaceutica con particolare riguardo a quelle ricomprese nei SSD Chimica farmaceutica, Farmaceutico tecnologico applicato, Farmacologia, Chimica degli alimenti, Biochimica, Patologia clinica e Microbiologia e Microbiologia clinica. Egli deve conoscere gli aspetti di responsabilità professionale legati al ruolo di farmacista, i principi ispiratori della legislazione farmaceutica ed i doveri professionali ad essa connessi; inoltre, deve acquisire conoscenze riguardanti l’organizzazione dei servizi, i principi che sottendono la gestione dei servizi farmaceutici e la programmazione degli interventi specifici, inerenti la salute. Lo specializzando deve acquisire le conoscenze necessarie ad organizzare e gestire la propria attività di farmacista in rapporto alle caratteristiche delle strutture e del territorio in cui è tenuto ad operare.
Obiettivi formativi di base: l’acquisizione di conoscenze nelle discipline biologiche e mediche attinenti l’organismo umano, sia in condizioni normali che patologiche che permettano la completa valutazione della farmacoterapia in generale, con particolare riferimento alla efficacia ed appropriatezza degli interventi terapeutici, e lo svolgimento di attività di Farmacovigilanza, con particolare riferimento alla farmaco-tossicocinetica, alla valutazione del rischio/beneficio dei trattamenti farmacologici, alle interazioni tra biomolecole e farmaci; l’acquisizione di conoscenze sia delle metodologie statistiche e statistico-epidemiologiche che degli aspetti applicativi delle stesse con particolare riguardo all’area della farmacoepidemiologia; l’acquisizione di conoscenze specifiche nelle discipline tecnologiche dei medicinali, con particolare riferimento alla produzione galenica dei medicinali, al loro controllo ed alla relativa impiantistica, secondo i principi delle norme di buona preparazione e fabbricazione; l’acquisizione di conoscenze ed approfondimento delle problematiche inerenti la galenica clinica, in particolare per quanto riguarda la formulazione dei medicinali e le tecniche di allestimento di terapie iniettabili in dose unitaria personalizzata, ivi inclusi i radiofarmaci, secondo i principi delle norme di buona dispensazione; l’acquisizione di conoscenze attinenti la preparazione, fabbricazione, conservazione ed utilizzo dei prodotti della salute (dispositivi medici, diagnostici e dietetici); l’acquisizione di conoscenze necessarie alla gestione dei gas medicinali.
Sono obiettivi formativi della tipologia della Scuola: l’acquisizione di specifiche competenze finalizzate alla ricerca, identificazione ed archiviazione dell’informazione biomedica, clinicamente rilevante, attraverso l’utilizzo di banche dati al fine di applicare le metodologie della EvidenceBased Medicine, della Evidence-Based Health Care e dell’Health Technology Assessment (HTA) nello specifico ambito di competenza (definizione e aggiornamento di prontuari
terapeutici, partecipazione alla predisposizione di linee guida e percorsi diagnostico terapeutici in particolari aree della terapia, verifica della efficacia, sicurezza, costi delle tecnologie, quali medicinali, dispositivi medici e materiale diagnostico utilizzati per l’assistenza sanitaria); l’acquisizione di conoscenze nel campo della Sperimentazione Clinica, con particolare riguardo agli aspetti normativi e di valutazione dei protocolli sperimentali; l’acquisizione di conoscenze nel campo del Governo Clinico: l’acquisizione di conoscenze approfondite ed integrate, che permettano di ricavare, dalla struttura del principio attivo e dalla sua formulazione, informazioni specifiche da utilizzare nella interpretazione razionale e molecolare dei processi farmacocinetici e farmacodinamici, sia sul piano farmacologico che su quello tossicologico. Questo allo scopo di utilizzare, in modo appropriato, le metodologie orientate: alla Informazione e Documentazione sul farmaco e sulle tecnologie sanitarie in genere; alla educazione sanitaria ed alla conoscenza degli impieghi terapeutici dei medicinali; alla variabilità di risposta in rapporto a fattori genetici e fisiopatologici; alle interazioni farmacologiche ed ai criteri di definizione dei piani terapeutici. le conoscenze delle metodiche analitiche applicabili ai principi attivi ed ai medicinali; l’acquisizione di specifiche conoscenze sulla nutrizione che permettano di informare, documentare e vigilare sui prodotti dietetici; l’acquisizione di conoscenze che permettano di valutare eventuali interferenze dei farmaci sulle analisi chimicocliniche; la conoscenza in materia di gestione dei sistemi di qualità, delle tecniche di controllo di qualità analitico e microbiologico e la loro applicazione alle materie prime, agli imballaggi ed ai prodotti finiti preparati nella farmacia ospedaliera; la conoscenza dei fondamenti e dell’utilizzazione dei sistemi di elaborazione dei dati e l’acquisizione di competenze, atte a impostare processi di rilevazione ed analisi dei dati, attraverso i quali pervenire alla realizzazione di studi di Farmacoutilizzazione, Farmacoepidemiologia, Farmacovigilanza e Farmacoeconomia, finalizzati al monitoraggio della prescrizione e al management della spesa farmaceutica; l’acquisizione di conoscenze nel campo della Nutrizione artificiale finalizzate alla valutazione/allestimento delle terapie personalizzate di Nutrizione Parenterale ed Enterale; l’acquisizione di conoscenze specifiche nel campo delle terapie oncologiche e di supporto finalizzate allo sviluppo della farmacia oncologica; l’acquisizione di conoscenze specifiche nel campo della terapia del dolore; le conoscenze riguardanti le normative nazionali e comunitarie che regolano le varie attività del settore farmaceutico.
Sono obiettivi affini o integrativi: lo specialista in area farmaceutica deve altresì: - conoscere i fondamenti nell’ambito del management sanitario, con particolare riguardo alla gestione delle risorse; - conoscere le norme legislative che regolano l’organizzazione sanitaria, con particolare approfondimento sulle norme che regolano l’esercizio farmaceutico;
- acquisire competenze informatiche, utili alla gestione dei sistemi informativi dei servizi farmaceutici; - conoscere la lingua inglese ad un livello che consenta la comprensione della letteratura internazionale e l’aggiornamento. Sono attività professionalizzanti obbligatorie: la formazione dello specializzando deve prevedere la partecipazione guidata ed assistita a tutte le attività che si svolgono presso le strutture Farmaceutiche Ospedaliere e Territoriali del SSN. Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia Farmacia Ospedaliera: Informazione e documentazione scientifica Interrogazione di banche dati ed altre fonti informative, reperimento di voci bibliografiche, interpretazione dei dati di lavori clinici, revisioni sistematiche, metanalisi, per almeno 100 ore. Attività di informazione passiva: 100 ore con elaborazione di almeno 50 risposte a quesiti specifici; Attività di informazione attiva: partecipazione alla elaborazione di almeno 2 progetti con produzione di testi rivolti a sanitari o pazienti/cittadini; Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici Partecipazione alle attività di raccolta, analisi e monitoraggio delle segnalazioni di reazioni avverse da farmaci, incidenti/mancati incidenti conseguenti all’impiego di dispositivi medici per un totale di 200 ore. Gestione dei flussi informativi inerenti il sistema di farmacovigilanza, quali la segnalazione spontanea delle ADRs, il sistema nazionale di registrazione, i principali siti informativi, il sistema di allerta nazionale e locale: 100 ore. Produzione di almeno 2 reports informativi di feed-back destinati ai medici ed operatori sanitari; Partecipazione allo sviluppo di almeno un progetto di farmacovigilanza attiva. Partecipazione a n. 10 interventi di vigilanza ispettiva agli armadi farmaceutici di reparto. Sono attività professionalizzanti obbligatorie nell’ambito della Farmacia Ospedaliera: a. Gestione del farmaco e dei dispositivi medici: - Partecipazione alle attività di approvvigionamento e alla predisposizione di capitolati tecnici per l’acquisizione dei materiali sanitari ed alle successive fasi di valutazione dei prodotti nell’ambito delle procedure d’acquisto, per un totale di almeno 80 ore. - Partecipazione alle attività di gestione del Prontuario Terapeutico e del Repertorio dei Dispositivi medici e applicazione principi HTA (Health Technology Assessment) comprendenti le valutazioni di almeno 10 richieste di inserimento di nuovi farmaci e 5 dispositivi medici, per un totale di almeno 350 ore. - Partecipazione alla gestione del Rischio clinico e prevenzione degli errori in terapia per un totale di almeno 50 ore. - Attività di counseling al paziente in sede di dispensazione dei farmaci per un totale di almeno 50 ore. - Partecipazione ad almeno 6 riunioni della Commissione
Sono attività professionalizzanti obbligatorie: la formazione dello specializzando deve prevedere la partecipazione guidata ed assistita a tutte le attività che si svolgono presso le strutture Farmaceutiche Ospedaliere e Territoriali del SSN. Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia Farmacia Ospedaliera: Informazione e documentazione scientifica Interrogazione di banche dati ed altre fonti informative, reperimento di voci bibliografiche, interpretazione dei dati di lavori clinici, revisioni sistematiche, metanalisi, per almeno 100 ore. Attività di informazione passiva: 100 ore con elaborazione di almeno 50 risposte a quesiti specifici; Attività di informazione attiva: partecipazione alla elaborazione di almeno 2 progetti con produzione di testi rivolti a sanitari o pazienti/cittadini; Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici Partecipazione alle attività di raccolta, analisi e monitoraggio delle segnalazioni di reazioni avverse da farmaci, incidenti/mancati incidenti conseguenti all’impiego di dispositivi medici per un totale di 200 ore. Gestione dei flussi informativi inerenti il sistema di farmacovigilanza, quali la segnalazione spontanea delle ADRs, il sistema nazionale di registrazione, i principali siti informativi, il sistema di allerta nazionale e locale: 100 ore. Produzione di almeno 2 reports informativi di feed-back destinati ai medici ed operatori sanitari; Partecipazione allo sviluppo di almeno un progetto di farmacovigilanza attiva. Partecipazione a n. 10 interventi di vigilanza ispettiva agli armadi farmaceutici di reparto. Sono attività professionalizzanti obbligatorie nell’ambito della Farmacia Ospedaliera: a. Gestione del farmaco e dei dispositivi medici: - Partecipazione alle attività di approvvigionamento e alla predisposizione di capitolati tecnici per l’acquisizione dei materiali sanitari ed alle successive fasi di valutazione dei prodotti nell’ambito delle procedure d’acquisto, per un totale di almeno 80 ore. - Partecipazione alle attività di gestione del Prontuario Terapeutico e del Repertorio dei Dispositivi medici e applicazione principi HTA (Health Technology Assessment) comprendenti le valutazioni di almeno 10 richieste di inserimento di nuovi farmaci e 5 dispositivi medici, per un totale di almeno 350 ore. - Partecipazione alla gestione del Rischio clinico e prevenzione degli errori in terapia per un totale di almeno 50 ore. - Attività di counseling al paziente in sede di dispensazione dei farmaci per un totale di almeno 50 ore. - Partecipazione ad almeno 6 riunioni della Commissione Terapeutica Locale e delle commissioni per i Dispositivi Medici. - Valutazione delle richieste dei prodotti in fase di distribuzione, con particolare riferimento alle prescrizioni di farmaci personalizzate e gestione in fase di distribuzione delle richieste/prescrizioni personalizzate e dei farmaci stupefacenti e psicotropi per un totale di almeno 200 ore. - Partecipazione alle attività di analisi della prescrizione farmaceutica in ambito ospedaliero con elaborazione di almeno 3 report di farmacoutilizzazione e/o di valutazione dell’impiego clinico di dispositivi medici ad elevata tecnologia. - Attività di monitoraggio finalizzata al controllo direzionale per centri di costo per un totale di almeno n. 200 ore ed elaborazione di almeno 3 reports. - Partecipazione alle attività di programmazione e pianificazione, correlate al processo di definizione del budget aziendale, per almeno n. 100 ore. b. Sperimentazione Clinica: - Partecipazione alle attività di Segreteria Scientifica dei Comitati Etici. - Valutazione di almeno 50 protocolli di sperimentazione, comprendenti la valutazione metodologica dello studio, la valutazione della documentazione necessaria ai fini della valutazione da parte dei comitati etici, le modalità di inserimento dei dati nell’osservatorio del Ministero della Salute. Nei protocolli devono essere comprese le seguenti tipologie: sperimentazioni con farmaci, sperimentazioni con dispositivi medici e altre tecnologie, studi epidemiologico-osservazionali; gestione dei campioni sperimentali (ricezione, contabilità, visite del monitor, restituzione etc.) per almeno 10 sperimentazioni; - Aver assistito alla gestione della randomizzazione/allestimento del farmaco sperimentale o aver effettuato visite in reparto, per la verifica del rispetto delle Good Clinical Practices, da parte degli sperimentatori per almeno una sperimentazione; - Aver prodotto almeno un esempio di report di attività di un comitato etico, relativamente agli indicatori principali degli studi. c. Preparazione dei medicinali in farmacia secondo F.U.: - Programmazione e produzione di preparati magistrali e officinali non sterili, comprendente la valutazione della prescrizione medica, della formulazione tecnica (studio di fattibilità, scelta dei materiali e delle metodiche di allestimento) e dei controlli di qualità da effettuare per almeno n. 100 preparazioni/lotti. - Produzione di preparati magistrali obbligatoriamente sterili, terapie nutrizionali, antiblastiche e di supporto, medicinali sperimentali e radiofarmaci, comprendente la valutazione ed interpretazione dei dati della prescrizione, la valutazione della fattibilità tecnica della preparazione, l’elaborazione della formulazione, la conoscenza delle tecniche di allestimento anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati ed altre attrezzature dedicate, le operazioni di verifica sul prodotto finito previste dalla FU., per almeno n. 350 preparazioni. - Compilazione ed archiviazione della tracciabilità e documentazione relativa alle attività dei processi di produzione di medi- 154 cinali riguardante ambienti, attrezzature, materie prime e preparazioni magistrali ed officinali, per almeno n. 50 preparazioni/lotti. - Valutazione, programmazione e, in alcuni casi, esecuzione dei controlli su ambienti, attrezzature ed eventuali punti critici delle operazioni di preparazione, in rispondenza a quanto prescritto dalla FU., per almeno n. 20 lotti di officinali. - Partecipazione all’attività di monitoraggio dei pazienti trattati con terapie personalizzate, comprendente la raccolta, l’inserimento e l’elaborazione dei dati, attraverso procedure informatiche specifiche, per almeno 50 pazienti/casi ed elaborazione di almeno 3 reports di analisi
dei pazienti trattati. - Partecipazione ad almeno 2 riunioni di commissioni e/o gruppi di lavoro multidisciplinari quali i Team Nutrizionali, Oncologici, Progetto Ospedale Senza Dolore, ecc. da cui viene svolta attività di consulenza, di indirizzo e di verifica in ambiti specifici. - Partecipazione alla stesura, revisione ed applicazione di procedure e protocolli operativi relativi alle diverse fasi dei processi di produzione, in accordo con le NBP ed il Sistema Qualità, per almeno n. 2 procedure/Istruzioni operative). Sono attività professionalizzanti obbligatorie nell’ambito della Farmaceutica territoriale
- Partecipazione a interventi di vigilanza ispettiva, inerenti il servizio prestato dalle farmacie e il commercio dei medicinali, con particolare riferimento a ispezioni ordinarie, straordinarie, commercio dei medicinali veterinari, distribuzione all’ingrosso dei medicinali, per almeno n. 10 ispezioni. - Partecipazione ad attività inerenti i controlli tecnici svolti sulle prestazioni rese dalle farmacie aperte al pubblico, in regime convenzionale SSN, con riferimento all’assistenza farmaceutica, protesica/integrativa ed ai compiti assegnati alle commissioni arbitrali previste dall’Accordo nazionale, per almeno n. 100 ore. - Partecipazione ad attività inerenti l’erogazione agli utenti del SSN di medicinali ed altro materiale sanitario afferenti alle aree della continuità assistenziale, ADI, assistenza protesica integrativa. Monitoraggio delle prescrizioni e verifiche di appropriatezza, per almeno n. 300 ore. - Partecipazione e/o analisi dei percorsi riguardanti i procedimenti istruttori degli Atti amministrativi in tema di farmacie e distribuzione all’ingrosso dei medicinali, assunti dagli organi competenti (A.USL, Sindaco, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx), xxx xxxxxx x. 00 ore. - Monitoraggio dei dati di prescrizione attraverso l’interrogazione di banche dati. Analisi mirate, orientate alla verifica di appropriatezza dei comportamenti prescrittivi in Medicina generale. Analisi della reportistica, per almeno n. 300 ore. - Analisi di alcuni esempi della costruzione e monitoraggio dei progetti obiettivo per il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva e la razionalizzazione della spesa farmaceutica in Medicina generale, per almeno n. 200 ore. Sono infine attività professionalizzanti obbligatorie: - La partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari, dimostrazioni, conferenze e congressi con tematiche direttamente pertinenti o comunque di completamento al percorso formativo, accreditati dal Ministero della Salute per l’Educazione Continua in Medicina; - La partecipazione ad almeno uno studio multicentrico, in particolare nell’ambito della farmacoepidemiologia e farmacoeconomia. Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti. Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche della tipologia della Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l’assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione.
Articolo 9 – INCARICHI DI INSEGNAMENTO
1. Il Consiglio della Scuola approva il piano formativo e la copertura dei relativi insegnamenti. Ai fini della gestione della programmazione didattica e del computo dell’impegno dei docenti, l’anno accademico di riferimento è quello reale, indipendentemente dall’anno di attivazione della carriera del farmacista in formazione specialistica, in applicazione al bando di ammissione.
2. Gli insegnamenti possono essere affidati ai docenti dell’Università di Padova o di altro Ateneo, ai dirigenti farmacisti del Servizio Sanitario e ad esperti esterni.
3. Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del DI 68/2015, l’Ateneo assicura a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni convenzionate del Servizio Sanitario assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio sanitario.
4. L'Università emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti delle Unità Operativa ( delle Strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio; il reclutamento avviene previa delibera degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica, come definiti dalla normativa vigente.
5. L'Università e la Struttura sanitaria di riferimento, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario all'attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti Organi accademici. I Dirigenti di cui al presente comma assumono il titolo di "Professore a contratto" ai sensi della normativa vigente e in quanto tali sono anche responsabili della certificazione del tirocinio svolto dai farmacisti in formazione specialistica.
6. L’attività di didattica frontale svolta dal personale del Servizio Sanitario presso la sede della Scuola è subordinata al rilascio del nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale.
7. Ai fini della verifica dell’assolvimento dei doveri didattici dei docenti universitari, l’anno di riferimento è l’anno accademico reale.
Articolo 10 – VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELLA DIDATTICA
1. La Scuola di specializzazione si dota di un sistema di gestione e certificazione della qualità finalizzato all’ottenimento del pieno governo di tutti i processi che concorrono alla gestione della Scuola.
2. Il sistema di gestione per la qualità deve consentire di governare in modo chiaro, dichiarato, controllato e dinamico tutte le attività della Scuola e deve prevedere azioni di miglioramento volte a garantire il massimo livello qualitativo, assicurando nel contempo il pieno rispetto di quanto previsto dal D.I. n. 68/2015 e norme concorrenti.
3. Il Consiglio della Scuola di specializzazione attua azioni di riesame rispetto all’attività didattica e ai percorsi di addestramento professionalizzante, tenendo conto anche dei dati sulle carriere dei farmacisti in formazione specialistica, dell’opinione espressa dagli stessi negli appositi questionari, delle relazioni sulla didattica predisposte dai Dipartimenti di afferenza, dei rapporti del nucleo di valutazione dell’Ateneo e degli organi accademici.
4. Sarà cura del Consiglio trasmettere all’Osservatorio di Ateneo il rapporto di riesame e gli esiti della valutazione espressa dai farmacisti in formazione specialistica negli appositi questionari, che verranno resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web della Scuola.
TITOLO II – GESTIONE DELLA CARRIERA DEI FARMACISTI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
Articolo 11 – AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA
1. L’ammissione alla Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera avviene in conformità alla normativa vigente, recepita nel bando annuale di ammissione.
2. L'ammissione alla Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera è riservata a coloro che, entro i termini per la presentazione della domanda di ammissione, sono in possesso della laurea in Farmacia o Chimica e tecnologie farmaceutiche (ante D.M. 509/1999) o di una laurea specialistica a ciclo unico della classe 14/S - Farmacia e Farmacia industriale (ex D.M. 509/1999) o di una laurea magistrale a ciclo unico della classe LM-13 - Farmacia e Farmacia industriale (ex D.M. 270/04).
3. È richiesto il possesso dell’ abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e l’iscrizione, alla data di inizio delle attività didattiche, a uno degli Ordini provinciali dei Farmacisti.
4. La Scuola annualmente reperisce i finanziamenti necessari per l’assegnazione di una o più borse di studio ai candidati che si collocano in posizione utile nella graduatoria generale di merito, in relazione al numero di posti messi a bando.
I criteri per l’assegnazione delle borse di studio sono declinati nel relativo bando di ammissione.
Articolo 12 - POSTI IN SOPRANNUMERO
1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 2 del DPR n. 162/82 è previsto un numero di posti in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% dei posti a statuto, per il personale titolare di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 431 della legge 205/17, presso le strutture facenti parte la rete formativa della Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera, che operi nel settore cui afferisce la Scuola medesima.
2. Per essere ammessi ai suddetti posti aggiuntivi, oltre ad avere superato la prova prevista per l’accesso, i candidati devono averne fatta espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.
3. I requisiti dichiarati devono permanere per l’intera durata della formazione specialistica.
Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI CORSI DI STUDI
L’iscrizione alla Scuola è incompatibile con l’iscrizione a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master universitari e dottorato.
Articolo 14 – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
1. Coloro che hanno acquisito il diritto all’ammissione sono tenuti a immatricolarsi alla Scuola di specializzazione presentando la documentazione richiesta entro il termine indicato nel bando di ammissione, pena la decadenza.
2. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il superamento della valutazione annuale.
Articolo 15 – ANNO DI CORSO E DURATA
Il corso di specializzazione ha la durata di 4 anni accademici.
Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative.
Articolo 16 – CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA
1. Il farmacista in formazione specialistica è tenuto a versare un contributo annuale, oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo secondo il Prospetto tasse e contributi per gli iscritti alle scuole di specializzazione annualmente approvato dagli Organi di Ateneo.
2. Il farmacista in formazione specialistica che non sia in regola con l’iscrizione o con il pagamento della contribuzione non può ottenere il rilascio di alcuna certificazione, né può essere ammesso a sostenere le valutazioni annuali e/o l’esame di diploma.
Articolo 17 – RINUNCIA AGLI STUDI
Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Direzione della Scuola e al competente ufficio dell'amministrazione centrale, indicando la data di cessazione dell'attività.
Articolo 18 – TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO
1. Il trasferimento in entrata deve essere comunicato dal richiedente alla Direzione della Scuola dell’Ateneo di Padova e al competente ufficio dell'amministrazione tra cinque e tre mesi dalla conclusione dell’anno di corso cui è iscritto.
2. La domanda deve essere corredata del “nulla osta” rilasciato dall’Università di provenienza.
3. Il trasferimento è consentito esclusivamente a conclusione di ciascun anno di corso; non è contemplato il trasferimento in corso d’anno.
4. La modulistica e le scadenze per la presentazione della domanda di trasferimento sono pubblicate sulle pagine web del sito di Ateneo dedicate alle Scuole di specializzazione.
Articolo 19 – TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO
1. Il trasferimento in xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx da parte del C onsiglio della Scuola di specializzazione in presenza di documentati e gravi motivi, intervenuti successivamente alla immatricolazione.
2. La domanda di trasferimento, previa verifica da parte del richiedente della capacità ricettiva della Scuola dell’Ateneo prescelto, deve essere presentata al competente ufficio dell'amministrazione centrale tra cinque e tre mesi dalla conclusione dell’anno di corso.
3. il trasferimento è consentito esclusivamente a conclusione di ciascun anno di corso; non è contemplato il trasferimento in corso d’anno.
4. La modulistica e le scadenze per la presentazione della domanda di trasferimento sono pubblicate sulle pagine web del sito di Ateneo dedicate alle Scuole di specializzazione.
TITOLO III – NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA
CAPO I – BORSE DI STUDIO E INCOMPATIBILITA’
Articolo 20 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON FONDI DI ATENEO O CON FONDI PROVENIENTI DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI
1. All’atto dell’immatricolazione il farmacista in formazione specialistica, aggiudicatario dei posti finanziati con fondi di Ateneo o con finanziamenti pubblici o privati, ove previsti, deve essere in possesso dei requisiti indicati nei bandi di ammissione, in ottemperanza a quanto sancito nei rispettivi accordi convenzionali o nelle deliberazioni degli Enti finanziatori.
Il finanziamento della borsa di studio, ove previsto, è annuale ed è automaticamente rinnovato di anno in anno per tutta la durata della Scuola di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti.
2. Il finanziamento della borsa di studio, ove previsto, è finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle competenze professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la partecipazione alle attività didattiche frontali e assistenziali di tirocinio funzionali alla progressiva acquisizione di autonomia e responsabilità, come previsto dall’ordinamento e dal regolamento didattico della Scuola di specializzazione.
3. Il finanziamento della borsa di studio non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del SSN e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
4. I periodi di formazione dei farmacisti in formazione specialistica presso le strutture del SSN non danno luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti per la borsa di studio.
5. Il farmacista in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione individuale svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente.
6. Sono causa di decadenza:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del farmacista in formazione specialistica;
b) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
7. in caso di perdita del diritto alla attribuzione della borsa di studio, si rimanda alle disposizioni richiamate nel bando di ammissione.
8. L’Azienda sanitaria, presso la quale il farmacista in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal farmacista medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
CAPO II – IMPEGNO DIDATTICO E ASSENZE
Articolo 21 – IMPEGNO DIDATTICO E ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA
1. La frequenza alle attività formative della Scuola di specializzazione è obbligatoria.
2. La presenza del farmacista in formazione specialistica è accertata mediante controlli, di norma, di tipo automatico. Al farmacista in formazione specialistica viene assegnato un badge magnetico di rilevazione delle presenze, che è strettamente personale. La registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente a opera dell’interessato.
3. L’accertamento della frequenza è demandato al Direttore dell’U.O. presso la quale il farmacista in formazione specialistica svolge le attività formative, mediante adeguati strumenti di verifica (badge, registro cartaceo).
4. Il controllo della frequenza, secondo le prescrizioni del Consiglio della Scuola di specializzazione, è svolto dal Direttore della Scuola o da un suo delegato.
Articolo 22 – ASSENZE GIUSTIFICATE PER MOTIVI PERSONALI
1. Le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate dal Direttore della Scuola di specializzazione o da un suo delegato che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi, non determinano interruzione della formazione specialistica e non devono essere recuperate. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico, ove previsto.
Articolo 23 – ASSENZE INGIUSTIFICATE
1. Sono ingiustificate le assenze del farmacista in formazione specialistica che non rientrino nella fattispecie richiamate all’art. 23 del presente regolamento.
2. Le assenze ingiustificate devono essere recuperate entro l’anno di corso in cui si sono verificate con modalità definite dal Consiglio della Scuola.
3. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la decadenza e la cessazione dell’erogazione del finanziamento di borsa di studio, ove prevista.
4. Si considera prolungata assenza ingiustificata l’assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi nell’anno di corso, anche non consecutivi.
5. L’assenza ingiustificata che si prolunga oltre quindici giorni viene segnalata agli uffici amministrativi dell’Ateneo per i provvedimenti conseguenti.
Articolo 24 – PERIODI DI SOSPENSIONE DELLA CARRIERA E RECUPERO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
1. La formazione è sospesa esclusivamente per gravidanza o malattia la cui durata superi i quaranta giorni lavorativi consecutivi. Il periodo di sospensione deve essere recuperato prima del passaggio all’anno di corso successivo a quello della sospensione, con conseguente differimento dell’esame di passaggio d’anno o di diploma.
2. Durante i periodi di sospensione della formazione come sopra definita, al farmacista in formazione specialistica compete esclusivamente la “parte fissa” del trattamento economico, ove previsto, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso.
3. Durante i periodi di sospensione il farmacista in formazione non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie.
Articolo 25 - ASSENZE PER MALATTIA
1. In caso di malattia il farmacista in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico.
2. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, conteggiati su cinque giorni lavorativi alla settimana.
3. Decorsi quaranta giorni consecutivi di malattia, o quando dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni, la Direzione della Scuola è tenuta a comunicare l'assenza del farmacista in formazione specialistica alla Segreteria amministrativa che provvederà a sospendere la formazione e modificare l'importo del trattamento economico, ove previsto, in ottemperanza agli accordi convenzionali in essere o alle disposizioni contenute nelle delibere degli Enti finanziatori.
4. Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che per loro durata non hanno comportato la sospensione della formazione specialistica.
Articolo 26 - ASSENZE LEGATE ALLA TUTELA DELLA GRAVIDANZA E DELLA MATERNITÀ
1. L’iscritta alla scuola di specializzazione è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza al Servizio di medicina preventiva dei lavoratori universitari, alla Direzione della Scuola, al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione e alla segreteria amministrativa, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro e della gestante.
2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi dovute allo stato di gravidanza che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.
3. La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione dai due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di cinque mesi.
4. Resta ferma l'applicazione alla formazione specialistica delle misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto previste dal d.lgs. 151/2001 e richiamate dal Regolamento di Ateneo per la frequenza dei laboratori da parte delle studentesse in stato di gravidanza, emanato con D.R. n. 3711 del 28 dicembre 2010.
5. L'interdizione dal lavoro, al di fuori del periodo di congedo per maternità, è subordinata alla valutazione individuale dei rischi e alla messa in atto delle eventuali misure di protezione necessarie, che sarà effettuata dal Consiglio della Scuola in collaborazione con i servizi competenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione.
6. Nel caso in cui nel programma formativo della specializzanda sia prevista l'esecuzione di attività formative vietate, il Consiglio della Scuola potrà provvedere, laddove sia possibile, ad una rimodulazione del programma formativo della specializzanda. Nel caso in cui non sia possibile la rimodulazione del programma formativo, sarà disposta la sospensione della formazione specialistica per tutta la durata della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.
7. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola e alla segreteria amministrativa entro il quindicesimo giorno precedente la data di inizio della sospensione stessa unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
8. La specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D.lgs. 151/2001, sospendendo la formazione per il periodo corrispondente, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e alla Segreteria
amministrativa con l'indicazione della data di ripresa della formazione. Ai farmacisti in formazione specialistica è consentito inoltre di fruire del congedo parentale in modo frazionato, con il limite che sia richiesto per periodi non inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi, di modo che il congedo stesso si traduca in una sospensione della formazione specialistica, da recuperare.
9. I riposi per allattamento non comportano la sospensione della formazione specialistica e sono consentiti previo accordo con la direzione della Scuola sulle modalità di recupero degli obblighi formativi non assolti.
10. La facoltà di usufruire del congedo di paternità e della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre farmacista in formazione specialistica, secondo le disposizioni vigenti in materia.
11. Resta ferma l'applicazione alla formazione farmaceutico-specialistica delle disposizioni di cui all'art. 53 del d.lgs. 151/2001, in merito al lavoro notturno.
Articolo 27 – MISSIONI
1. I farmacisti in formazione specialistica possono partecipare a congressi e convegni organizzati da Università, Società Scientifiche o altre Istituzioni, sia all’interno del territorio italiano che all’estero, che siano considerati utili ai fini del completamento della loro formazione.
2. La missione deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola di specializzazione ed essere accompagnata da una breve relazione che espliciti obiettivi e finalità.
3. Le spese sostenute dal farmacista in formazione specialistica per la missione possono essere rimborsate a piè di lista dal Dipartimento di afferenza.
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE
CAPO I –ATTIVITÀ FORMATIVE E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI
Articolo 28 – PROGRAMMA DI FORMAZIONE INDIVIDUALE
1. All’inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola di specializzazione definisce il programma di formazione individuale. Nel corso dell’anno, tale programma può essere modificato e reso più funzionale alle esigenze formative del farmacista in formazione specialistica, a seguito di eventuali verifiche in itinere e/o sulla base di pareri espressi dai docenti, dai tutor e dallo stesso farmacista in formazione.
2. Nel programma di formazione individuale devono essere indicati:
a) gli obiettivi formativi;
b) la specifica e il numero minimo delle attività assistenziali che il farmacista in formazione è tenuto a svolgere, indicando al contempo il relativo grado di autonomia consentito. A tal fine è indispensabile una concertazione e un coordinamento preventivo con le strutture facenti parte dell’intera rete formativa;
c) la frequenza e la relativa durata presso la struttura di sede e le strutture facenti parte la rete formativa;
d) l’eventuale frequenza presso strutture sanitarie od ospedaliere esterne alla rete formativa, in Italia o all’estero legate a esigenze particolari inerenti la formazione specifica del farmacista in formazione specialistica.
3. Le attività previste nel piano formativo individuale sono oggetto di intesa tra il Consiglio della Scuola, la Direzione Sanitaria e i Direttori responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.
4. Il farmacista in formazione è tenuto a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, aziendali e del codice etico e a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dal piano di studi.
Articolo 29 – FORMAZIONE ALL’INTERNO DELLA RETE FORMATIVA
1. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della Scuola di specializzazione.
2. La rete formativa è costituita ai sensi del DM 29 marzo 2006.
3. Sono parte della rete formativa prioritariamente le “strutture di sede” della Scuola di specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell’area sanitaria, nonché la gestione delle relative attività e il coordinamento e la direzione delle stesse.
4. Sono “strutture collegate” le strutture della rete formativa della Scuola di specializzazione convenzionate per raggiungere o completare l’attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria che extra‐universitaria, sia dell’Azienda Ospedaliera di riferimento che di altre strutture sanitarie.
5. Sono “strutture complementari” le strutture convenzionate di supporto, di specialità diversa da quella della struttura di sede, cui afferiscono servizi, attività e laboratori non presenti nelle strutture di sede e/o collegate; tali strutture possono anche non essere accreditate.
6. Ciascuna convenzione finalizzata ad inserire una struttura collegata o complementare nella rete formativa della Scuola di specializzazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione.
7. Nell’ambito della definizione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica, il Consiglio della Scuola di specializzazione stabilisce anche la rotazione del farmacista in formazione specialistica nelle strutture inserite nella rete formativa in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi tra università e aziende ospedaliero‐universitarie, aziende sanitarie e/o strutture del SSN.
Articolo 30 – FORMAZIONE FUORI RETE FORMATIVA
1. La formazione fuori rete formativa è consentita ai farmacisti in formazione specialistica iscritti agli anni di corso successivi al primo o a conclusione del primo anno di frequenza a seguito di trasferimento da altro Ateneo per un massimo di diciotto mesi per tutta la durata legale del corso di specializzazione.
2. Il farmacista in formazione che intenda trascorrere un periodo di studio fuori rete formativa deve farne domanda al Consiglio della Scuola per la prevista approvazione unitamente al progetto formativo, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola di specializzazione di appartenenza e con il programma di formazione individuale annuale, l’indicazione del tutor e l’accettazione formale della struttura ospitante.
3. I periodi di formazione presso strutture italiane non appartenenti alla rete formativa sono subordinati inoltre al parere favorevole dell’Osservatorio di Ateneo, previa richiesta del Consiglio della Scuola, e alla stipula della convenzione individuale con la struttura ospitante.
4. I periodi formativi da svolgersi presso strutture sanitarie estere, a prescindere della natura giuridica delle stesse, sono da definirsi con specifici accordi o lettere di intenti e devono essere comunicati all’Osservatorio di Ateneo per la sola presa d’atto.
5. Le coperture assicurative sia per responsabilità civile contro terzi, sia per i rischi professionali sono a carico della struttura ospitante, o dello stesso farmacista in formazione in caso di indisponibilità di quest’ultima.
6. Il farmacista in formazione specialistica, a fine periodo, dovrà presentare idonea attestazione dell’attività formativa svolta e del giudizio complessivo espresso dal tutor di riferimento.
Articolo 31 – CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE
1. La formazione specialistica implica la partecipazione alle attività teoriche e pratiche previste dall’ordinamento didattico.
2. Il programma generale di formazione della Scuola di specializzazione e quello individuale sono portati a conoscenza del farmacista in formazione specialistica all’inizio del periodo di formazione e possono essere aggiornati, quando necessario, in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso farmacista in formazione specialistica.
3. Ogni attività formativa professionalizzante del farmacista in formazione specialistica si svolge sotto la guida di docenti e/o di tutor, afferenti a unità operative di Aziende ospedaliero‐universitarie, di Aziende sanitarie o di qualunque altra struttura del SSN inserita nella rete formativa presso la quale il farmacista in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione. L’assegnazione del farmacista in formazione alle strutture della rete formativa da parte del Consiglio della Scuola di specializzazione deve essere preventivamente concordata, ed esplicitamente formalizzata, tra il Direttore della Scuola di specializzazione e il Direttore e/o il tutor dell’unità operativa alla quale viene assegnato e deve essere ratificata dalla direzione sanitaria della struttura ospitante.
4. Il farmacista in formazione specialistica deve assumere una graduale responsabilità operativa ed assistenziale, secondo gli obiettivi di cui all’Art. 8 del presente regolamento secondo le modalità individuate dal tutor, d’intesa con il Direttore della Scuola di specializzazione e con i Direttori responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione. La graduale assunzione di responsabilità deve tenere conto delle specifiche capacità del farmacista in formazione specialistica desumibili dalle valutazioni dei docenti e dei tutor.
5. In nessun caso l’attività del farmacista in formazione specialistica è sostitutiva dell’attività del personale di ruolo.
Articolo 32 – TURNI DI GUARDIA
1. I turni di guardia notturni e festivi effettuati dai farmacisti in formazione specialistica, intesi come turni di dodici ore consecutive, non devono essere superiori a sei per mese e devono essere stabiliti in accordo con i Direttori delle U.O. in ottemperanza alla normativa vigente analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.
2. I turni di pronta disponibilità (reperibilità) devono essere limitati a periodi notturni e festivi. Qualora tali turni abbiano durata di dodici ore e comportino presenza attiva presso la struttura sanitaria, danno diritto al farmacista in formazione specialistica ad un turno di riposo compensativo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.
Articolo 33 – ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E LIVELLI DI AUTONOMIA
1. Nell’ambito del programma personale di formazione, il Consiglio della Scuola di specializzazione deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni farmacista in formazione specialistica nel corso dell’iter formativo. Il grado di coinvolgimento del farmacista in formazione nell’esercizio delle attività assistenziali deve essere modulato dalla semplice attività di affiancamento ai dirigenti strutturati nello svolgimento delle loro attività ad una autonomia vincolata nell’esecuzione della prestazione assistenziale erogata; il coinvolgimento del farmacista in formazione specialistica può variare per le singole attività in funzione delle attitudini personali e del percorso formativo assegnatogli.
2. L’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo farmacista in formazione specialistica e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.
3. Le attività assistenziali, relative alla formazione specialistica, sono distinte in almeno tre livelli di autonomia:
a. attività assistenziale “senza autonomia”: il farmacista in formazione è direttamente coinvolto nelle attività assistenziali, negli atti farmaceutici e nelle decisioni cliniche, sempre con supervisione diretta da parte del farmacista strutturato presente;
b. attività assistenziale “in autonomia tutorata”: il farmacista in formazione può eseguire attività assistenziali, atti farmaceutici e prendere decisioni cliniche in autonomia, potendo ricorrere alla supervisione immediata del farmacista strutturato presente.
c. attività assistenziale “in autonomia”: il farmacista in formazione può eseguire attività assistenziali, atti farmaceutici e prendere decisioni cliniche in autonomia, potendo, a proprio giudizio, ricorrere al farmacista strutturato disponibile.
4. Spetta al Consiglio della Scuola individuare le attività sulle quali graduare, in relazione alla tipologia e complessità, i diversi livelli di autonomia/responsabilità del farmacista in formazione specialistica, che andranno concordati con le Direzioni sanitarie delle strutture della rete formativa e formalizzati in appositi documenti/procedure.
Articolo 34 – REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
1. Le attività del farmacista in formazione specialistica sono concordate dal Consiglio della scuola con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione e sono certificate su un apposito libretto diario personale a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa.
Articolo 35 –TUTOR
1. Il Consiglio della Scuola di specializzazione individua annualmente i tutor tutte le attività formative e assistenziali dei farmacisti in formazione specialistica.
2. I Tutor sono quella figura, universitaria o del SSN, che la Scuola di specializzazione identifica quali supervisori delle attività formative e del percorso dei farmacisti in formazione specialistica nonché deputati alla loro valutazione ai fini dell’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità nelle attività assistenziali.
3. Le funzioni di tutorato sono affidate al personale universitario strutturato o al personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, e costituiscono parte integrante dell'orario di servizio.
4. La Scuola deve garantire che a ciascun tutor non siano affidati più di tre farmacisti in formazione specialistica per ciascuna attività formativa.
Articolo 36 – VALUTAZIONE ANNUALE
1. La Scuola di specializzazione deve mettere in atto un sistema di valutazione in cui, periodicamente e in maniera documentata, il farmacista in formazione specialistica venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificatamente, sui livelli di autonomia raggiunti.
2. La valutazione delle competenze deve essere fatta tenendo conto del giudizio dei Tutor coi quali il farmacista ha svolto la sua formazione certificata, utilizzando strumenti di valutazione formalizzati e condivisi.
3. La Scuola di specializzazione adotta un sistema di valutazione in itinere, con particolare riferimento alla verifica delle conoscenze, competenze e grado di autonomia acquisiti nelle attività formative professionalizzanti registrate nel libretto personale di formazione. I risultati delle valutazioni in itinere sono conservati agli atti della Scuola e di essi si tiene conto nell’ambito della valutazione annuale.
4. Tutte le valutazioni riguardanti il singolo farmacista in formazione specialistica devono poi essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dal Consiglio della Scuola, che si fa garante del processo di valutazione e dell'attribuzione dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consente al farmacista in formazione specialistica il passaggio all'anno successivo o l'ammissione all’esame di diploma.
5. L’esito dei processi di valutazione deve essere comunicato singolarmente e verbalmente dalla Direzione della Scuola al farmacista in formazione specialistica, rilevando i punti di forza e le aree di miglioramento che hanno determinato la formulazione del giudizio.
6. Qualora il processo di valutazione preveda un esame finale, l’assenza del farmacista in formazione specialistica dall’appello d’esame è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In tali casi, il candidato è ammesso a un appello straordinario previa presentazione di certificazione.
7. Con il conseguimento di una valutazione positiva, il farmacista in formazione specialistica acquisisce i crediti formativi universitari previsti per ciascuna attività. La non ammissione o il mancato superamento della valutazione annuale comporta la possibilità di ripetere l’anno una sola volta per anno di corso, con relativa perdita della borsa di studio, ove assegnata.
8. La valutazione annuale è sintetizzata in un voto espresso in trentesimi. Il passaggio all’anno di corso successivo o l’ammissione all’esame di diploma è consentito se la valutazione non è inferiore a diciotto. Può essere conferita la lode.
9. L’esito della valutazione annuale deve essere registrato e trasmesso alla segreteria amministrativa non oltre quindici giorni prima della data di conclusione dell’anno di corso cui si è iscritti.
Articolo 37 – ESAME DI DIPLOMA
1. Il Consiglio della Scuola di specializzazione stabilisce la data dell’esame di diploma di specializzazione e la comunica alla segreteria amministrativa almeno due mesi prima del suo svolgimento.
2. La data dell’appello deve essere fissata entro 3 mesi dalla conclusione delle attività formative.
3. Per essere ammesso a sostenere l’esame di diploma, il farmacista in formazione specialistica deve avere conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti, dall’Ordinamento Didattico della Scuola.
4. In caso di esito negativo dell’esame o di assenza giustificata del candidato, l’esame può essere ripetuto una sola volta nell’appello immediatamente successivo.
5. Il farmacista in formazione specialistica deve presentare la domanda per sostenere l’esame di diploma almeno trenta giorni prima della data stabilita per l’appello.
6. Il farmacista in formazione specialistica propone l’argomento della tesi in uno dei settori scientifico disciplinari tra quelli previsti dall’Ordinamento Didattico della Scuola di specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della stessa Scuola e sotto la guida di un relatore, che deve essere un docente facente, parte del Consiglio della Scuola.
7. L’esame di diploma consiste nella discussione della tesi di specializzazione e la valutazione finale deve tenere conto dei risultati delle valutazioni annuali. La tesi può essere redatta anche in una delle lingue veicolari, con obbligo di abstract in italiano.
8. La Commissione giudicatrice per l'esame di diploma, nominata dal Consiglio della Scuola, è composta da cinque membri facenti parte del Consiglio della Scuola e presieduta dal Direttore della Scuola o dal suo vice.
9. La votazione è definita collegialmente dai membri della Commissione in centodecimi. L’esame di diploma è superato se la votazione finale non è inferiore a sessantasei. La Commissione, all’unanimità, può conferire la lode.
10. La Commissione redige apposito verbale dello svolgimento e dell’esito dell’esame di predisposto dalla segreteria amministrativa.
TITOLO V – DIRITTI E DOVERI DEGLI SPECIALIZZANDI
Articolo 38 – DIRITTI DEI FARMACISTI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
1. I farmacisti in formazione specialistica hanno il diritto di usufruire di servizi didattici efficienti e continui da parte dell'Università.
2. I farmacisti in formazione specialistica hanno diritto a un'informazione corretta, tempestiva ed esauriente relativamente al percorso formativo intrapreso e alle relative procedure.
3. I farmacisti in formazione specialistica, come singoli e come gruppi, hanno il diritto di manifestare liberamente il loro pensiero nell'ambito dell’Ateneo, nel rispetto dei fini istituzionali e della libertà altrui.
4. I farmacisti in formazione specialistica hanno il diritto di riunione negli ambienti universitari da esercitare nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti di Ateneo, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, in forme tali da non ostacolare il diritto degli altri studenti alla fruizione dei servizi universitari o il lavoro del personale in servizio.
5. E' diritto di ogni farmacista in formazione specialistica richiedere e ottenere dagli uffici competenti le informazioni che lo riguardano.
6. Per avere consulenza e assistenza nell'esercizio dei propri diritti ogni farmacista in formazione specialistica può rivolgersi anche al Difensore civico.
7. Fermo restando il potere di impugnativa in sede giurisdizionale, ogni farmacista in formazione specialistica può presentare reclamo al Rettore nel caso di presunte irregolarità negli atti che lo riguardano, nel rispetto dei limiti temporali previsti. Il reclamo è deciso dal Rettore o dalla struttura didattica o ufficio a ciò delegato entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo.
Articolo 39 - DEONTOLOGIA STUDENTESCA
1. I farmacisti in formazione specialistica hanno il dovere di concorrere attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.
2. I farmacisti in formazione specialistica hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dall'Università e di mantenerne la funzionalità e il decoro. Coloro che con dolo o colpa grave danneggiano i beni dell'Università, sono tenuti al risarcimento nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le manomissioni del documento di riconoscimento, la sostituzione di persona e tutti i comportamenti messi in atto farmacista in formazione specialistica in violazione della normativa vigente sono puniti con provvedimento disciplinare.
4. I farmacisti in formazione specialistica hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione agli altri studenti.
5. I farmacisti in formazione specialistica con disabilità e dislessia che richiedono servizi specializzati in supporto alla carriera universitaria sono tenuti a utilizzare il servizio fornito nel rispetto dei regolamenti previsti per ciascuna tipologia di servizio.
6. La violazione dei doveri di comportamento previsti dal presente articolo comporta una responsabilità disciplinare.
Articolo 40 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. La potestà disciplinare nei confronti degli studenti spetta al Rettore e al Senato Accademico, secondo i rispettivi ambiti di competenza, coadiuvati, nell’attività istruttoria, da una Commissione all’uopo preposta.
2. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da sette membri:
a) il Rettore o un suo delegato, con funzione di presidente;
b) i tre Direttori nominati nell’Osservatorio di Ateneo per la formazione specialistica di area sanitaria, per l’area medica, chirurgica e dei servizi clinici;
c) il Dirigente dell’Area Didattica o suo delegato;
d) due rappresentanti degli specializzandi scelti tra i membri dell’Osservatorio di Ateneo ;
3. La Commissione è coadiuvata per la mera attività istruttoria dal responsabile del procedimento o da persona dallo stesso delegata e da un componente dell’Ufficio legale con compiti di consulenza tecnica.
4. I provvedimenti disciplinari applicabili sono:
a) l’ammonizione;
b) l’interdizione temporanea da una o più attività formative;
c) l’esclusione dalle verifiche di profitto per uno o più mesi;
d) la sospensione temporanea dall’Università.
Il provvedimento di cui alla lettera a) è disposto dal Rettore, sentite le difese del farmacista in formazione specialistica. I provvedimenti di cui alle lett. b), c), e d) dal Senato Accademico in seguito a proposta del Rettore.
5. La Commissione disciplinare, nel caso in cui reputi necessario un parere tecnico, può sentire il Coordinatore della Commissione di garanzia in seno all’Osservatorio di Ateneo per la formazione specialistica di area sanitaria.
6. L’azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento e le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità dei fatti, assumendo rilevanza, agli effetti della valutazione di gravità, anche la loro reiterazione, nonché l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
7. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono registrati nella carriera del farmacista in formazione specialistica.
Articolo 41 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti, effettuata dal responsabile del procedimento istruttorio, da notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo di residenza o il domicilio del farmacista in formazione specialistica o a mezzo pec.
2. La contestazione deve essere notificata non oltre trenta giorni dalla notizia dei fatti e deve contenere la loro descrizione, la tipologia dei doveri violati nonché l'indicazione del responsabile del procedimento istruttorio.
3. Entro cinque giorni dalla notifica della contestazione il farmacista in formazione specialistica, o il difensore su espressa delega, può prendere visione e chiedere copia degli atti contenuti nel fascicolo istruttorio.
4. Entro dieci giorni dalla notifica della contestazione il farmacista in formazione specialistica, direttamente o tramite un difensore delegato, può presentare scritti o memorie difensive che il responsabile del procedimento istruttorio ha l'obbligo di valutare.
5. Il farmacista in formazione specialistica, personalmente o tramite un difensore, può chiedere di essere udito dall'organo accademico competente a decidere sul procedimento.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito, decorsi i quali senza una decisione dell'Organo competente il procedimento si estingue.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 42 – EMANAZIONE
1. Il presente Regolamento è approvato dagli Organi dell’Ateneo ai sensi dell’art. 9 comma 7 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 10, comma 10 dello Statuto.
Articolo 43 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché quanto eventualmente disposto da accordi e convenzioni sottoscritti dall’Università di Padova con gli Atenei aggregati, enti e strutture coinvolte.