CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
Oggi,
Xxxxx, xxx Xxxxxxxx,00
FRA
AD PERSONAM- Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma, con sede in Parma – via Cavestro n. 14 C.F. e P. IVA n. 02447070349, rappresentata dal Direttore generale, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
E
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RICHIAMATO
L’atto n. ….. del …….con la quale l’Azienda ha approvato il presente contratto di locazione ad uso non abitativo.
PREMESSO
- che AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI
PARMA è proprietaria dell’immobile sito in Parma, in P.le Corte d’Appello n. 3,
- che ……………è risultato aggiudicatario dell’asta pubblica relativa alla locazione ad uso non abitativo dei locali posti al…. Piano dell’immobile in oggetto, indetta in data………….
- che le parti si danno reciprocamente atto che la locazione, oggetto del presente contratto, non è ricompresa nella fattispecie di cui all’art. 27 comma 1, nn. 1 e 2, della L. 392/78.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Oggetto:
AD PERSONAM - Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma (più oltre denominata locatore) concede in locazione ad uso non abitativo i locali posti al ….piano dell’immobile sito in P.le Corte d’Appello n. 3 a con sede
in …………….C.F. … P.I…… (di seguito denominato conduttore) che a mezzo del suo legale rappresentante…….nato……residente…… CF accetta.
2. Destinazione
L’immobile, non ammobiliato, si concede in locazione per lo svolgimento della seguente attività professionale: ………………………………………… con divieto di ogni altra diversa destinazione.
3. Durata
Il presente contratto ha durata iniziale di anni sei a decorrere dal ….. fino al……… Il contratto si rinnoverà tacitamente di sei anni in sei anni, a meno che non sopravvenga disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 12 mesi prima della scadenza. Il diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza è consentito al locatore ai sensi dell’art. 29 della L. 392/78.
Il conduttore potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata, qualora ricorrano gravi motivi.
4. Consegna e conservazione dell’immobile
Il conduttore accetta i locali nello stato di fatto in cui si trovano e si obbliga a provvedere a proprie cure e spese all’esecuzione di tutti quei lavori necessari ai fini dell’esercizio dell’attività da svolgervi, nel rispetto della normativa vigente, previa autorizzazione scritta del locatore, e senza nulla pretendere alla scadenza del contratto. Il conduttore si obbliga altresì ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso stabilito. I locali saranno riconsegnati al termine della locazione in buono stato, salvo il normale deperimento d’uso.
5. Pagamenti
Il canone di locazione pari ad € al netto di tasse, dovrà essere versato al locatore in
rate mensili anticipate, entro il giorno 5 di ogni mese presso la Tesoreria dell’Ente. Le spese del bonifico saranno a carico del conduttore. Il conduttore non potrà per alcun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento del canone stesso. Saranno dovuti gli interessi legali per ogni ritardato pagamento senza necessità che il locatore proceda a costituire in mora il conduttore.
In caso di ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, qualora non fosse rinnovata la locazione, il conduttore dovrà corrispondere una somma, a titolo di indennità di occupazione, pari ad
€ (l’equivalente di una mensilità ) per ogni mese di ritardo.
Il canone verrà aggiornato annualmente, a partire dal primo giorno del mese di inizio di ogni annualità, per eventuali variazioni del potere di acquisto dell’euro, tali variazioni, comunque, non potranno essere superiori al 75% di quelle accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
6.Responsabilità.
Il conduttore è responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a terzi od alla proprietà in dipendenza della locazione ed a suo carico sarà il rimborso per intero dei danni a qualsiasi titolo.
7. Garanzie
A garanzia degli obblighi contrattuali il conduttore presta la cauzione previsto nell’invito a presentare offerta per la locazione ad uso diverso da abitazione dell’immobile in oggetto pari a 3 mensilità mediante la consegna di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, riportante l’espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Ente. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale. La cauzione sarà restituita al conduttore a finita locazione previo accertamento dell’esatto adempimento di quanto previsto dal presente contratto a carico del conduttore.
8. Sublocazione e cessione del contratto
La sublocazione e la cessione del contratto sono vietate e comporteranno la risoluzione dello stesso.
9. Risoluzione del contratto
L’inosservanza da parte del conduttore degli obblighi stabiliti nel presente contratto darà diritto alla proprietà di chiedere la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.
10. Privacy
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione.
11.Pattuizioni varie
Le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramento prodotto dall’uso dell’immobile locato restano ad esclusivo carico del conduttore. Sono pure a carico del conduttore tutte le spese di gestione dei vari servizi: riscaldamento, acqua, luce, gas, pertanto, dovrà provvedere alla stipulazione di contratti per le dette forniture.
Per quanto riguarda le spese relative all’uso delle parti comuni, il locatore provvederà ad effettuare la ripartizione secondo le usuali regole vigenti per la ripartizione delle spese condominiali.
12. Spese contrattuali
Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico del conduttore. La registrazione del presente contratto avverrà a cura del locatore, con obbligo del conduttore di rimborsare la metà della spesa sostenuta.
13. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti richiamano le norme del codice civile e la normativa relativa alle locazioni di immobili storici.
Letto, approvato, sottoscritto.
Il Locatore Il Conduttore