VIAGGI TOUR OPERATOR
Tessera n° TBF034481
VIAGGI TOUR OPERATOR
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD. 10377/2 Ed 01/05/2020
Assistenza medica – Rimborso Spese Mediche – Assicurazione bagaglio – Spese di Annullamento Viaggio
L’operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SpA
Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l’infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme [1] che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali [2].
Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Xxxxxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx o via mail a XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti finalità assicurative:
svolgere l’attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l’attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi alla salute dovrà fornire il Suo consenso;
svolgere l’attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali ha prestato consenso o relativi a condanne penali e reati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l’attività per le finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.
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Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni [3], utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l’ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.
Per le finalità assicurative Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa [4].
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.
Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo.) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.
In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali
Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
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se il trattamento che ha posto in essere Europ Assistance Italia si basa sul Suo consenso, per revocare il consenso prestato in qualunque momento fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato con il Suo consenso prima della revoca.
può scrivere a:
Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx,
anche via mail: XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.
[1] Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
[2] Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy
[3] Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e
certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
[4] Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. La persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea o in Svizzera, che ha acquistato un pacchetto/servizio turistico presso il Contraente.
Le persone fisiche residenti in uno dei Paesi non aderenti all’Unione Europea si intendono assicurati qualora abbiano acquistato un pacchetto turistico presso il Contraente che abbia esclusivamente come destinazione un Paese aderente all’Unione Europea o alla Svizzera.
Contraente: l’operatore turistico, con sede legale e fiscale in Italia, che sottoscrive la polizza a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A., Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Franchigia: l’importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia: l’assicurazione, diversa dall’assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo.
Massimale: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Prestazioni: le assistenze erogate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in caso di sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la prestazione/garanzia assicurativa.
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Struttura Organizzativa: la Struttura di Europ Assistance Service SpA - X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA
Viaggio:
Per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in Svizzera:
- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraente;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, ad oltre 50 km. dal luogo di residenza in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea o in Svizzera.
Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all’Unione Europea:
- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del viaggio;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, al passaggio della frontiera e della dogana di uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea o della Svizzera.
Art.1. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del viaggio/soggiorno e avrà vigore sino alla fine dello stesso.
La durata massima della copertura nel periodo di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni consecutivi.
La garanzia "Annullamento viaggio e locazione" è in vigore dal giorno di iscrizione/conferma al viaggio/locazione e ha durata sino al giorno di inizio del viaggio/locazione stesso intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l’Assicurato si sarebbe dovuto
presentare alla stazione di partenza o per locazioni il giorno di inizio del soggiorno.
Art.2. ESTENSIONE TERRITORIALE
Per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in Svizzera si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite.
Si dividono in tre gruppi:
A) Italia; Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino;
B) tutti i Paesi europei ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia;
C) tutti i Paesi del mondo.
Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all’Unione Europea: si intendono i Paesi aderenti all’Unione Europea o la Svizzera.
Art.3. DELIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELLE GARANZIE
Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio.
Le garanzie “Assicurazione Rimborso Spese Mediche”, “Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali”, “Assicurazione Spese di Annullamento Viaggio” (qualora riportata nelle presenti “Condizioni di Assicurazione”) potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo restando che l’importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
Art.4. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A..
Art.5. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Art.6. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.
Art.7. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.
Art.8. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiamo adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art..9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati relativi alla salute. A tal fine, potrà sottoporre all’interessato la seguente formulazione di consenso: “Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.”
SANZIONI INTERNAZIONALI
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l’Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio espone Europ Assistance Italia S.p.A. a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione. Al seguente link trovi l’elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxxx.xxx/xx/xxx-xx-xxx/xxxxxxxxxxxxx- regulatory-information
La polizza non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran e Venezuela e in Crimea.
Attenzione!
Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.
Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l’assistenza e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA
DEFINIZIONI PARTICOLARI
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Art. 10.OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL'ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza, di seguito elencate, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.
PRESTAZIONI
1. CONSULENZA MEDICA
Qualora l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare sul luogo dell’evento uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.
La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.
4. RIENTRO SANITARIO
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa l'Assicurato in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l'aereo sanitario
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo ed esclusivamente per gli Assicurati residenti in Italia e purché il sinistro avvenga in Paesi europei e Paesi del Bacino Mediterraneo.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un trasferimento fino al più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di cura, o di un trasferimento verso un Istituto di cura adeguato al trattamento della patologia, trovandosi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della patologia stessa, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento, con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
In questo caso Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 7.500,00.
In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel Paese di residenza.
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per Assicurato; se tale prestazione comportasse un esborso maggiore Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie, in relazione al pagamento delle eccedenze.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
5. RIENTRO CON UN FAMILIARE ASSICURATO
Qualora, nell’ organizzazione della prestazione di “Rientro Sanitario”, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
6. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Qualora, successivamente alla prestazione di “Rientro Sanitario”, le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata.
7. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di Cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare
8. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI
Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
9. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.
10. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo.
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di 3 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 40,00 giornaliere per Assicurato ammalato o infortunato.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
11. INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL’ESTERO
(valida solo per gli Assicurati residenti in Italia)
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto.
12. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.
I costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.
13. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' (valide solo per gli Assicurati residenti in Italia)
Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5.000,00.
Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 150,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- i casi avvenuti nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
14. RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove avverrà la sepoltura o dove si trova ricoverato.
Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l'Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale.
15. ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO (valide solo per gli Assicurati residenti in Italia)
Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.
Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 15.000,00. L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 15.000,00. La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto garanzie bancarie.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- i casi avvenuti nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
16. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE ALL’ESTERO
Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’Assicurato compatibilmente con le disponibilità locali.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- tutti i costi derivanti dall’intervento del legale rimarranno a totale carico dell’Assicurato.
La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.
17. INVIO DI XXXXXXXX XXXXXXX
Qualora l’Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, fosse impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.
La Struttura Organizzativa non è responsabile dei messaggi trasmessi.
Art.9. ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
a. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
b. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
x. xxxx dell'Assicurato o colpa grave;
e. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
f. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
g. malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all’inizio del viaggio;
x. xxxxxxxx e/o trapianto di organi;
i. abuso di alcolici o psicofarmaci;
j. uso di stupefacenti e di allucinogeni;
x. tentato suicidio o suicidio;
l. sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kite- surfing, immersioni con autorespiratore, sports comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
m. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx- xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
Art.10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro coperto dall'Assicurazione assistenza, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art.11. SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.
Art.12. PERSONE NON ASSICURABILI
SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.
DEFINIZIONI PARTICOLARI
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.
Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.
Art.13. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto nel Modulo di Polizza e riportato nella tabella in calce, considerando il massimale maggiore tra quello previsto per il Paese di provenienza e quello per il Paese di destinazione.
Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso.
Massimale
Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso, fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza e riportato nella tabella in calce, considerando il massimale maggiore tra quello previsto per il Paese di provenienza e quello per il Paese di destinazione. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 35,00.
Nei massimali indicati sono comprese:
- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 200,00 al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio,
fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio,
fino a Euro 100,00 per Assicurato. Art.14. ESCLUSIONI
Sono escluse dalla garanzia:
- tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- le spese di trasporto e/o trasferimento verso l’Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell’Assicurato.
La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:
- malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi
paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, kite surfing, atti di temerarietà nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
- espianto e/o trapianto di organi;
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio.
Art.15. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Rimborso Spese Mediche" e inviando via posta:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell’Assicurato;
- le circostanze dell’accaduto;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.
Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Art.16. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.
Art.17. SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.
Art.18. PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.
SEZIONE III - ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI
DEFINIZIONI PARTICOLARI
Avaria: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell’aeromobile.
Bagaglio: la valigia, il baule e gli oggetti d’uso personale in essi contenuti che l’Assicurato porta con sé in viaggio.
Art.19. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. XXXXXXXX ED EFFETTI PERSONALI
Qualora l’Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all’inizio del viaggio, Europ Assistance provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto nel Modulo di Polizza e riportato nella tabella in calce.
Per viaggi effettuati in aereo, treno, bus o nave, la garanzia è operante:
- per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in Svizzera dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraente;
- per gli Assicurati residenti nei Paesi non aderenti all’Unione Europea dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del viaggio.
La garanzia è prestata con estensione territoriale e fino alla concorrenza della somma così come previsto nel Modulo di Polizza e riportato nella tabella in calce.
Xxxxx i massimali indicati in precedenza l’indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l’importo di Euro 150,00.
I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.
In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di Euro 50,00.
Scoperto
Sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile; radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica; strumenti musicali; armi da difesa personale e/o da caccia; attrezzatura subacquea; occhiali da vista o da sole.
Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari; gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi.
La garanzia è operante solo se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo.
La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:
- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
- furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave non visibile dall’esterno;
- furto dell'intero veicolo,
- furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.
2. RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Qualora l’Assicurato a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati e voli charter, dovesse sostenere spese impreviste per l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederà al loro rimborso fino alla concorrenza della somma massima di Euro 150,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
Art.20. ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia “Bagaglio ed effetti personali”:
a. denaro, xxxxxxx, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;
b. tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
c. i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
d. i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
e. il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
f. il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;
g. il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;
h. gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili).
Sono esclusi dalla garanzia “Spese per ritardata consegna del bagaglio”:
i. il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell’aeroporto della città di partenza all’inizio del viaggio;
j. tutte le spese sostenute dall’Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.
Le garanzie “Bagaglio ed effetti personali” e “Spese per ritardata consegna del bagaglio” non sono altresì dovute per i sinistri provocati o dipendenti da:
k. alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
l. guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
m. dolo dell'Assicurato.
Art.21. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Per la garanzia “Bagaglio ed effetti personali”, in caso di sinistro l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
dandone avviso scritto Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Bagaglio" e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro inviando via posta:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell’Assicurato;
- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
- copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
- le circostanze dell'accaduto;
- l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
- copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore eventualmente responsabile;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- copie di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore occorre allegare alla richiesta di rimborso:
- copia della denuncia effettuata immediatamente presso l’Ufficio specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Per la garanzia “Spese per ritardata consegna del Bagaglio in caso di sinistro l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure,
dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Bagaglio" presentando:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell’Assicurato;
- una dichiarazione della Società di gestione aeroportuale o del vettore che attesti l’avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l’ora dell’avvenuta consegna;
- copie di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Art.22. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Per la garanzia “Bagaglio ed effetti personali”, il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore responsabile o dall'albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance.
In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.
In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura.
In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO O LOCAZIONE
(qualora espressamente indicata nel Modulo di Polizza) DEFINIZIONI PARTICOLARI
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.
Art.23. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora all’Assicurato, a fronte della modifica o dell’annullamento prima dell’inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall’organizzazione viaggi, una penale, Europ Assistance rimborserà per intero detta penale esclusi i costi di gestione pratica e con esclusione, in caso di acquisto di biglietteria aerea delle tasse aeroportuali rimborsabili dal vettore aereo.). La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:
a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), o decesso :
- dell’Assicurato;
- del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo grado, dei cognati o del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato o del diretto superiore dell’Assicurato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;
- di eventuali accompagnatori, purché assicurati e iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.
In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
c) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio.
Art.24. ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:
a. infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente al momento della prenotazione;
b. malattia preesistente alla prenotazione del viaggio;
c. malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
d. stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;
e. motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
f. i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio e/o locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;
x. xxxxx, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;
h. i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto f) cade successivamente alla data di inizio del viaggio e/o locazione. La garanzia non è altresì dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:
i. alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
x. xxxxxx, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
k. dolo dell’Assicurato.
Art.25. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l’Assicurato dovrà effettuare, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio viaggio, una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
dovrà inviare tramite telegramma o fax al n° 00.00.00.00.00, una denuncia scritta indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance;
- la causa dell'annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell’Assicurato.
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone di cui al punto a) dell’Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, la denuncia dovrà inoltre riportare:
- l'indirizzo ove sono reperibili tali persone;
- il tipo di patologia;
- l’ inizio e il termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:
- copia della tessera Europ Assistance se in possesso dell’Assicurato;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall’Organizzazione/Xxxxxxx Xxxxxx;
- - fattura dell'Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.
Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Art.26. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Europ Assistance rimborserà per intero detta penale esclusi i costi di gestione pratica e con esclusione, in caso di acquisto di biglietteria aerea delle tasse aeroportuali rimborsabili dal vettore aereo, fino alla concorrenza del valore del viaggio previsto nel contratto con l’Organizzazione di viaggio, per Assicurato e per la destinazione del viaggio e/o riportato dal Tour Operator nei propri cataloghi.
Detto massimale non potrà comunque mai essere superiore a Euro 5.000,00 per Assicurato. Per quanto previsto alla lettera a) dell’Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro.
Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:
1. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l’applicazione di alcun scoperto.
2. in caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al
20% dell’ammontare della penale stessa; qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su quest’ultimo.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali esistenti alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il
soggiorno successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.
Art.27. SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:
00.00.00.00.00
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- numero di tessera Europ Assistance;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 00.00000000 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; fax 00.00.00.00.00 – pec xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx..
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno.
In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche
In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all’arbitrato previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali in caso di trattamento di dati relativi alla salute, del suo consenso. Pertanto, l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali relativi alla salute, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.