CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO RELATIVO AL COMUNE DI VILLA MINOZZO
CIG: Z18333789F
Indice
Art. 1. - Oggetto del servizio 2
Art. 3. - Durata e decorrenza dell’incarico 4
Art. 5. - Svolgimento dell’incarico 5
Art. 6. - Obblighi in capo all’affidatario 6
Art. 7. - Responsabilità del broker 6
Art. 8. - Obblighi di riservatezza e segretezza 7
Art. 11. - Obblighi in capo al Comune 9
Art. 12. - Prerogative del Comune 9
Art. 13. - Pagamento dei premi assicurativi 9
Art. 14. - Recesso e risoluzione del contratto 10
Art. 15. - Subappalto e cessione del contratto 11
Art. 16. -Trattamento dei dati personali 11
Art. 17. - Disposizioni particolari 11
Art. 18. - Spese contrattuali 11
Art. 1. - Oggetto del servizio
L’affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del Comune di Villa Minozzo finalizzato all’individuazione delle coperture assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di garantire i rischi, l’assistenza in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi.
Il servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:
− dal presente capitolato e dalle offerte tecnica ed economica presentate;
− dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
− dal Codice Civile;
− dal D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.;
− dai Regolamenti IVASS vigenti;
− da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia in ambito comunale, regionale e statale, inerente al servizio in oggetto al presente capitolato e le attività ad esso connesse.
Il presente capitolato disciplina l’incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 106 e seguenti del D.Lgs. n. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore del Comune di Villa Minozzo.
Art. 2. - Prestazioni
L’aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come “broker”, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) assistenza nei processi di risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sull’Ente assicurato ed eventualmente da assicurare, relativamente alle attività esercitate, al patrimonio ecc.;
2) analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all’ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico dell’Ente;
3) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell’Ente, anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti;
4) effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti;
5) assistenza nelle procedure di scelta del contraente: elaborazione dei capitolati speciali per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Ente ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara (es.: controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte, nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo, ecc.);
6) collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell’incarico;
7) assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune di Villa Minozzo dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
8) assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati di regolazione premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, ecc.);
9) intermediazione dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione: a tal fine si precisa che il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell’incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker (indicatario attivo di pagamento), il quale percepirà il pagamento del premio dall’Ente contraente e lo verserà nei termini previsti dagli accordi di collaborazione vigenti con gli specifici assicuratori, provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti così effettuati. Resta intesa a favore del Contraente Pubblico, la piena efficacia liberatoria per quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs 209/2005 “adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi” - anche a termine dell’art. 1901 c.c. “mancato pagamento del premio” – del pagamento così effettuato;
10) gestione di sinistri attivi e passivi: trattazione per conto e nell’interesse del Comune di Villa Minozzo delle pratiche relative ai sinistri in fase di definizione durante il periodo contrattuale, finalizzata ad ottenere il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti;
11) assistenza telefonica, telematica e on line e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso l’Ente, consistenti:
a) nell’assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
b) nella gestione dei sinistri;
c) nella gestione stragiudiziale dei sinistri del Comune di Villa Minozzo, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine conseguire nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
d) nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni;
e) nell’analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
12) valutazione semestrale dell’andamento dei sinistri in cui è coinvolto l’ente, con produzione di un report contenente tutte le informazioni identificative dei sinistri e del loro stato, distinto per singole polizze;
13) indicazione semestrale al Comune dello stato delle franchigie in modo da fornire gli elementi necessari per i relativi impegni di spesa;
14) elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del Programma Assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.
15) corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dell’Ente addetto alla gestione delle polizze, sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa e le derivanti conseguenze economiche e di responsabilità;
16) strumenti informatici da mettere a disposizione per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri.
Il Broker è tenuto a collaborare alla gestione delle polizze assicurative in essere a partire dalla data di decorrenza dell’esecuzione delle prestazioni. Detta collaborazione include, senza alcun onere aggiuntivo specifico per il Comune, la gestione dei sinistri denunciati prima dell’inizio dell’incarico di cui al presente capitolato tecnico e non ancora chiusi, nonché la gestione dei sinistri occorsi ma non ancora denunciati alla data di decorrenza dell'incarico. Il Broker entrante è pertanto tenuto ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune, assumendosi l’impegno di collaborare con il Broker con incarico in scadenza per un completo ed efficace trasferimento delle competenze, in conformità ai principi della deontologia professionale.
Art. 3. - Durata e decorrenza dell’incarico
L’Incarico avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula del contratto. Le parti hanno la facoltà di rinnovare il servizio, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e/o integrazioni per un periodo di anni 1 (uno) alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, a condizione che in tale momento ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi.
Su richiesta del Comune di Villa Minozzo dovrà essere garantito il servizio successivamente alla scadenza del contratto, alle medesime condizioni in essere, per il tempo necessario all’espletamento della nuova procedura di gara e relativo affidamento del servizio, fermo restando che quest’ultimo periodo non potrà comunque superare i 6 (sei) mesi.
Il servizio cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione al Registro Unico di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7.9.2005, n. 209.
Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno.
Art. 4. - Corrispettivo
Il servizio di cui al presente capitolato non comporta per il Comune di Villa Minozzo alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio) o già vigenti alla data di decorrenza del servizio.
Il corrispettivo dell’appalto consiste, pertanto, nel diritto del Broker di introitare dalle compagnie assicurative le provvigioni offerte in sede di gara.
Il Comune di Villa Minozzo non risponderà in alcun modo degli eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle compagnie di assicurazione.
Art. 5. - Svolgimento dell’incarico
Il Broker dovrà eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente capitolato con diligenza e nell’esclusivo interesse del Comune di Villa Minozzo; dovrà assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’Amministrazione garantendo, altresì, trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi.
Il Broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, sarà inoltre suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l’impegno dell’Ente di mettere a disposizione copia dei testi delle polizze in corso ed i dati necessari, se già disponibili. Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.
È esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Villa Minozzo l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obbligazioni precedentemente assunte.
Entro i limiti di cui al comma precedente, il Comune di Villa Minozzo autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Stazione Appaltante, né è in grado di impegnare il Comune di Villa Minozzo se non previa esplicita autorizzazione scritta.
Art. 6. - Obblighi in capo all’affidatario
Il Broker:
a) dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell’Ente, come indicato ai sensi del presente Capitolato Speciale d’Appalto. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi in tale data;
b) svolgerà l’incarico nell’interesse esclusivo del Comune di Villa Minozzo, osservando tutte le indicazioni e richieste che l’Ente stesso fornirà;
c) è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre l’Ente rimane sollevato dall’obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;
d) dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio ed assicurare e la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari all’amministrazione dell’Ente;
e) dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso l’Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
f) garantirà, su richiesta, la presenza di proprio personale presso le sedi dell’Ente;
g) individuerà un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell’organizzazione del servizio medesimo.
Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa, quale referente dell’Ente per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo a riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’Ente, con la disponibilità ad incontri presso gli uffici dell’Ente stesso. Il broker dovrà comunicare contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa.
Art. 7. - Responsabilità del broker
a) Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a definire ed a fare stipulare, modificare o integrare al Comune di Villa Minozzo e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento dell’incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
b) Il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti.
c) Il Broker risponde, altresì, degli eventuali danni provocati a causa di negligenze, errori ed omissioni durante la vigenza dell’incarico di cui al presente capitolato.
d) Il Broker è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume, a suo carico, tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). L’impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n.81/2008.
e) Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all’art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e
s.m.i. nonché a stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle medesime norme, ed in particolare dell'art. 110 del D.lgs. 209/2005, con massimali non inferiori agli importi stabiliti annualmente dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) a garanzia della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, dell’impresa di brokeraggio verso terzi, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell’incarico; copia della polizza dovrà essere consegnata all’atto della stipula del contratto.
f) L'Ente ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.
g) I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza il diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti dell'Ente.
h) Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.
i) Qualora dovesse venire meno, per qualsiasi fatto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il contratto si risolverà di diritto. Resta comunque ferma la responsabilità del Broker anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra.
j) Xxx xx Xxxxxx non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative sopra descritte, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di garanzia definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Il Broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. 8. - Obblighi di riservatezza e segretezza
É fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell’Ente. In particolare il broker deve:
a) mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
b) non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale.
Il Comune di Villa Minozzo, autorizza esclusivamente l’utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR).
Art. 9. - Cauzione
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice D.Lgs n.50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il broker è tenuto a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del Codice D.Lgs n.50/2016.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile,
c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza alcun onere probatorio per la stessa.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune.
La garanzia deve essere presentata/costituita prima della formale sottoscrizione del contratto, l'atto di avvenuta costituzione deve essere presentato in originale all'amministrazione aggiudicatrice.
Nel caso in cui il broker non ottemperi a quanto sopra previsto il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
La cauzione definitiva è svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.
Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto di concessione. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente capitolato.
Art. 10. - Penali
In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel contratto, nel presente capitolato speciale ovvero nell’offerta tecnica del Broker, il Comune provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta, con diffida ad adempiere, a mezzo posta elettronica certificata, assegnando al Broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.
In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell’Amministrazione, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:
a) € 200,00 (euro duecento/00), salvo l’eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
b) € 100,00 (euro cento/00), per ogni giorno di ritardo nell’adempimento rispetto ai termini indicati all’Ente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro. La valutazione della gravità dell’inadempimento è di esclusiva competenza del Funzionario competente e, pertanto, il Broker non potrà sollevare alcuna eccezione di merito. Le penali dovranno essere
versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui il Funzionario competente dell’Ente ha comunicato con pec l’infrazione, decorso tale termine, si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all’incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all’ammontare della penale comminata. É fatto comunque salvo il diritto dell’Ente al risarcimento del maggior danno.
Art. 11. - Obblighi in capo al Comune
Il Comune di Villa Minozzo si impegna a:
a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che la gestione del contratto e delle relative polizze è affidata al broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Villa Minozzo, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
b) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del broker, peraltro non vincolante per il Comune di Villa Minozzo;
c) fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.
Art. 12. - Prerogative del Comune
Restano di esclusiva competenza del Comune di Villa Minozzo:
a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
c) l’adozione degli atti amministrativi e dei Capitolati Speciali di Appalto da utilizzare per l’appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l’Ente;
d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
Art. 13. - Pagamento dei premi assicurativi
Il pagamento da parte dell'Ente dei premi relativi ai contratti assicurativi in essere con la presenza della clausola Broker, nonché a quelli stipulati, prorogati e/o negoziati con l’assistenza e la collaborazione del Broker ai sensi del contratto, avverrà per il tramite del Broker stesso. Quest’ultimo si obbliga a versarli alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Ente, entro la data di scadenza delle polizze.
Ai fini del pagamento, l'Ente effettua nei confronti del Broker le verifiche di conformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nei casi in cui le citate verifiche abbiano esito non positivo, il Comune previa formale comunicazione al Broker e alle Compagnie di assicurazione interessate – provvederà a versare direttamente a dette Compagnie i premi relativi ai contratti assicurativi.
Il versamento al Broker dei premi assicurativi sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato che lo stesso comunicherà al Comune ed il pagamento al Broker produce effetto liberatorio per il Comune.
Il Broker si impegna ad accettare la seguente clausola, che dovrà dallo stesso essere inserita nei capitolati tecnici: “La comunicazione al Broker delle determinazioni di impegno liquidazione effettuata dal Comune a titolo di pagamento delle polizze assicurative ha valore di quietanza liberatoria per il Comune nei confronti della Compagnia”.
Art. 14. - Recesso e risoluzione del contratto
Data la particolare natura fiduciaria del servizio oggetto di affidamento, il Comune di Villa Minozzo si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al broker, riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del broker per il recesso.
In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nel presente Capitolato, nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il Comune di Villa Minozzo provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro le scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo.
In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. In particolare il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni prevista dal presente Capitolato.
Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile:
a) la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005;
b) la cessione dell’impresa o del contratto oppure il concordato preventivo, il fallimento e gli atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
c) l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio;
d) la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente;
e) la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato;
f) l’interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
g) l’applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
h) sospensione o interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
i) qualora il broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.
Art. 15. - Subappalto e cessione del contratto
Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.
Art. 16. -Trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell’eventuale stipulazione del contratto ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR).
Art. 17. - Disposizioni particolari
Il Broker aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare al Comune di Villa Minozzo ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o la rappresentanza della stessa.
Art. 18. - Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti la stipula del contratto (ove richieste) sono a carico dell’affidatario.
Art. 19. - Controversie
Eventuali controversie, inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del presente affidamento di brokeraggio assicurativo, qualora non sia possibile comporle in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx Xxxxxx.
Art. 20. - Rinvio
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente, in particolare in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. n. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.