Direzione Servizi Sociali Servizio Sociale Amministrativo
Direzione Servizi Sociali Servizio Sociale Amministrativo
Procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento del servizio prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati di cui all’accordo procedimentale collaborativo tra Comune di Firenze e Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze del 19/11/2021 e successivi atti di proroga.
Lotto unico, CIG: 9467412389
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Art. 1 – Oggetto
Il presente appalto ha per oggetto l’erogazione del servizio di prima accoglienza per minori stranieri non
accompagnati di cui all’accordo procedimentale collaborativo tra Comune di Firenze e Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze del 19/11/2021 e successivi atti di proroga (di seguito: “servizio di prima accoglienza per MSNA”).
L’appalto comprende l’erogazione dei servizi di accoglienza ai minori stranieri non accompagnati di età non inferiore agli anni quattordici, nelle strutture temporanee di cui all’art. 19 comma 3 bis del D. Lgs. 142/2015, di capacità ricettiva massima pari a cinquanta posti cadauna, per un totale di 61 posti di accoglienza.
Si precisa che, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa, l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente procedura, l’eventuale aggiudicazione ovvero di recedere dal contratto, rimodularlo o ridurlo, in caso di mutato apprezzamento dell’interesse pubblico perseguito nonché di mutamento delle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento della sua pubblicazione, con particolare riferimento all’avvio sul territorio di servizi di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati nell’ambito del bando FAMI di cui all’Avviso pubblico, pubblicato in data 4/08/2022 dal Ministero dell’Interno “per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 1. Asilo – Misura di attuazione 1.b) – Ambito di applicazione
1.e) - Intervento h) – ‘Potenziamento dei servizi a favore dei MSNA’”.
Art. 2 – Divisione in lotti
L’appalto non è suddiviso in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di un unico
blocco di prestazioni omogenee destinate ad un’unica categoria di beneficiari, per il quale è prioritario garantire la necessaria uniformità di realizzazione dei servizi e l’assolvimento delle prescrizioni amministrative e di rendicontazione di cui all’art. 4, lett. b).
Art. 3 – Normativa
La normativa di riferimento del presente appalto ferma restando l’applicabilità della rilevante legislazione
comunitaria e nazionale, è costituita, specificatamente, da:
• D. Lgs. 50/2016 (“Codici dei contratti pubblici”);
• D. Lgs. 142/2015 (“Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”);
• L. 47/2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”);
• art. 3 L. 184/1982 (“Diritto del minore a una famiglia”);
• art. 00 xxx x.X.X. 000/0000.
Art. 4 – Servizi minimi, personale e organizzazione generale del servizio
Il servizio di prima accoglienza MSNA si svolge nel pieno rispetto delle modalità di accoglienza di cui all’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 142/2015.
Il servizio di prima accoglienza MSNA comprende prestazioni di assistenza materiale, gestione amministrativa, mediazione linguistico-culturale, orientamento e assistenza legale, alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, consulenza psicologica e sanitaria.
Il servizio prevede l’impiego di figure professionali, specializzate nell’ambito dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, impiegate per un monte ore mensile tale da garantire una copertura del servizio durante l’arco delle ventiquattro ore.
In particolare, per l’erogazione del servizio di prima accoglienza devono essere almeno garantite:
- un numero ore di supervisione generale, prestata da un coordinatore del servizio, non inferiore a 38 ore su base mensile per 61 minori;
- un numero ore di attività educativa, prestata da parte di educatori professionisti, non inferiore a 166 ore su base mensile per 61 minori;
- un numero ore di attività di sorveglianza dei minori e di servizi generali, prestata da operatori, non inferiore a 346 ore su base mensile per 61 minori;
- un numero ore di attività di assistenza e supporto legale, prestata da uno o più giuristi esperti nella materia del diritto dell’immigrazione, non inferiore a 20 ore su base mensile, per 61 minori;
- un numero ore di mediazione linguistico-culturale, prestata da uno o più mediatori, non inferiore a 8 ore su base mensile, per 61 minori;
- un numero ore di consulenza psicologica, prestata da uno o più psicologi, non inferiore a 2 ore su base mensile, per 61 minori;
- un numero ore di attività amministrativa generale, con specifico riferimento agli obblighi di rendicontazione delle spese, prestata da personale dotato delle qualifiche necessari, non inferiori a 28 ore su base mensile, per 61 minori.
Il numero di ore specificato è, in ogni caso, suscettibile di rimodulazione qualora la presenza dei minori stranieri non accompagnati dovesse variare sensibilmente.
Il servizio di prima accoglienza MSNA deve comprendere la fornitura dei seguenti beni e/o servizi:
A) Accoglienza materiale
• non meno di tre pasti giornalieri, nel rispetto di esigenze sanitarie, religiose e culturali;
• un kit di primo ingresso, contenente vestiario, biancheria e calzature;
• effetti letterecci;
• prodotti per l’igiene personale;
• farmaci e dispositivi di protezione individuale ove necessari;
B) Gestione amministrativa
• registrazione del minore straniero e tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici, e le altre informazioni relative all’ingresso e alle dimissioni dal centro, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia;
• corretto e completo assolvimento del debito informativo previsto dal “Portale immigrazione” del Ministero dell’Interno;
• attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del D. lgs. 25/2008, nonché all’eventuale assistenza per il colloquio con la Commissione territoriale;
• attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante il minore straniero;
C) Prestazioni specialistiche
• mediazione linguistico-culturale relativa alle aree linguistiche di provenienza dei minori stranieri non accompagnati;
• informazione e orientamento legale con specifico riferimento alle problematiche inerenti lo status di minore straniero non accompagnato;
• alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, anche mediante l’uso di volontari e/o servizi del territorio;
• consulenza psicologica, con specifico riferimento ai minori stranieri che presentino situazioni di particolare vulnerabilità;
• consulenza sanitaria e orientamento all’accesso ai servizi territoriali.
Il gestore affidatario garantisce il corretto assolvimento di quanto previsto all’art. 3 L. 184/1983 in relazione all’esercizio pro tempore dell’ufficio tutelare sul minore, fino alla nomina del tutore da parte del competente Tribunale per i minorenni.
Art. 5 – Posti di accoglienza
I posti di accoglienza, la cui attivazione deve essere garantita dall’aggiudicatario a partire dal giorno
19/11/2022, sono in numero pari a 61, salvo l’esercizio dell’eventuale opzione di aumento dei posti.
Art. 6 – Strutture di accoglienza
Il servizio deve svolgersi in immobili, di cui sia garantita la piena e immediata disponibilità sulla base di
idoneo titolo, in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative per le civili abitazioni ovvero per foresterie e studentati, nonché in possesso della certificazione di conformità degli impianti e il rispetto della normativa sulla prevenzione antincendi, aventi capienza massima di cinquanta posti ciascuno.
Le strutture di accoglienza devono insistere sul territorio del Comune di Firenze ovvero dei comuni confinanti.
L’attivazione, l’eventuale sostituzione delle strutture di accoglienza, il trasferimento dei beneficiari e/o la variazione di capacità delle stesse sono tempestivamente comunicate al Comune di Firenze, che provvede a informare la Prefettura – UTG di Firenze.
L’aggiudicatario è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, nonché agli esborsi per ogni altra eventuale spesa di gestione dell’immobile destinato all’esecuzione del servizio di prima accoglienza.
Il personale del Comune di Firenze accede in qualsiasi momento ai locali per accertare lo stato degli stessi, effettuare le indagini e i controlli reputati necessari, dettare eventuali prescrizioni di conformazione e adeguamento degli stessi.
Art. 7 – Durata dell’appalto e opzioni
Il servizio di prima accoglienza MSNA ha una durata iniziale pari a 62 giorni, decorrenti dal giorno
19/11/2022 fino al giorno 19/01/2023.
Fatta salva la comunicazione di una diversa data da parte della stazione appaltante, l’aggiudicatario è tenuto a dare avvio al servizio dal giorno 19/11/2022, garantendo altresì il collocamento dei minori nelle strutture in tempo utile per l’avvio del servizio in tale data.
Al termine di tale periodo iniziale di durata del contratto, qualora la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze decidano di prolungare la durata dell’accordo procedimentale collaborativo, i risultati dell’appalto siano stati soddisfacenti e sia accertato il pubblico interesse nonché la convenienza al rinnovo del rapporto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di negoziare con l’aggiudicatario la ripetizione del servizio per ulteriori 62 giorni, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di proroga dell’accordo procedimentale collaborativo e di indizione di nuove procedure di scelta del contraente, la durata del contratto potrà essere prorogata (cd. “proroga tecnica” – art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016) per un periodo non superiore a 30 giorni. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero altre più favorevoli per il Comune di Firenze.
L’Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di esercitare un’opzione di aumento dei posti di accoglienza previsti (art. 106, c.1 lett. a del D.Lgs. 50/2016), fino ad un massimo di n.12 posti aggiuntivi per l’intera durata potenziale dell’appalto, da attivarsi in caso di ulteriore aumento dei flussi di MSNA sul territorio.
Art. 8 – Corrispettivo e valore globale stimato
Il corrispettivo massimo per lo svolgimento del servizio, fissato dalla Prefettura – UTG di Firenze, previsto per il presente appalto è pari a € 57,14 pro capite pro die, oltre IVA, se dovuta, detratto l’eventuale ribasso offerto in sede di gara.
L’importo massimo per la realizzazione del servizio per la durata iniziale del servizio è stimato, pertanto, in € 216.103,48 oltre IVA, se dovuta, come specificato nel progetto sintetico di servizio allegato.
Sulla base di tale corrispettivo massimo e dei 61 posti di accoglienza da garantire, la stima del valore globale dell’appalto, comprensivo dell’opzione di aumento dei posti (fino a complessivi n. 73 posti), ripetizione del servizio e di proroga tecnica, è pertanto pari € 642.367,88 oltre IVA, se dovuta.
Il corrispettivo è versato in un’unica soluzione al termine del servizio, previa erogazione delle somme necessarie da parte della Prefettura – UTG di Firenze al Comune di Firenze, in conseguenza del riconoscimento degli importi dovuti all’appaltatore a seguito di inserimento e della certificazione dei dati necessari sul “Portale migranti”. Eventuali importi non riconosciuti dalla Prefettura e che determinino un minore rimborso al Comune da parte della Prefettura stessa saranno detratti da corrispettivo riconosciuto all’appaltatore ai sensi del presente articolo.
Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, xxxxx Xx Xxxxxx, 00, Xxxxxxx, con le seguenti indicazioni:
• il codice IPA: W3UPXG;
• il codice CIG di riferimento;
• il numero dell’impegno o degli impegni di spesa;
• il numero della determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno;
• altri elementi obbligatori anche ai fini del versamento dell’IVA (se dovuta).
Art. 9 – Trattamento fiscale
I corrispettivi sono soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti.
Ogni onere fiscale si intende a carico dell’aggiudicatario, ivi incluse le spese e gli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto relativo al presente appalto.
Art. 10 – Cessione del credito e cessione del contratto
L’aggiudicatario ha facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, previa autorizzazione dei
competenti uffici del Comune di Firenze. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 11 del presente capitolato speciale.
È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto di appalto, fatte salvo quanto disposto all’art. 106 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all’art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate. La violazione del predetto obbligo di legge costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto di appalto del servizio, come disposto dall’art. 3 comma 8 della L. 136/2010.
Tutte le transazioni finanziarie relative al presente appalto avvengono sul conto corrente dedicato comunicato dall’aggiudicatario all’avvio del servizio e recano il relativo codice identificativo gara.
Il Comune di Firenze verifica, in occasione di ogni pagamento nei confronti dell’appaltatore, che gli stessi siano disposti sul conto corrente dedicato indicato ai sensi della normativa richiamata.
Art. 12 - Clausola sociale
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principî dell’Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del servizio è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore uscente, come previsto dall’articolo 50 del D. Lgs. 50/2016, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore.
Art. 13 – Tutela dei dati e privacy
L’aggiudicatario è responsabile esclusivo dell’esatta osservanza, da parte del proprio personale, del rispetto
dell’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, xxx comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente appalto. L’aggiudicatario è, inoltre, tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto di tale obbligo di riservatezza e, in generale, della normativa sulla privacy.
L’aggiudicatario si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai dati personali dei minori accolti, affinché il proprio personale non diffonda ovvero comunichi ovvero ceda informazioni di cui venga in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, nonché delle norme in materia di segreto professionale.
L’aggiudicatario rispetta e si attiene altresì alle disposizioni che il Comune di Firenze impartisce in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario indica il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e, in mancanza di tale indicazione, le funzioni sono svolte dal rappresentante legale dello stesso.
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il soggetto indicato ovvero, in mancanza, il legale rappresentante dell’aggiudicatario, viene nominato “responsabile esterno del trattamento dei dati personali” connessi all’attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.
Art. 14 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento
Gli obblighi previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici” approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/0000-00/Xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx- Comune-Firenze2021.pdf ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, vengono estesi, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’aggiudicatario del servizio.
La violazione da parte di questi del predetto regolamento è causa di risoluzione di diritto del contratto di appalto.
Art. 15 – Divieti per i dipendenti della PA
Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, l’aggiudicatario attesta e dichiara di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, o del diverso comune in cui la struttura è situata, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti dell’aggiudicatario stesso.
Art. 16 – Sicurezza sul lavoro e DUVRI
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, con
particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e alle direttive a carattere generale o speciale, eventualmente impartite dal Comune di Firenze.
L’aggiudicatario garantisce a tutti i soggetti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto le tutele previste dalla normativa richiamata, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo al Comune di Firenze].
L’aggiudicatario è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.
Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell’ente gestore per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio.
Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
Nel caso del servizio di cui al presente appalto, la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (cosiddetto DUVRI) non è necessaria, in quanto nell’esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente Comune di Firenze e quello dell’aggiudicatario. Qualora tale documento si rendesse necessario nello svolgimento del servizio, per avvenimenti imprevisti che dovessero intervenire, l’aggiudicatario e il Comune di Firenze si impegnano a provvedere all’elaborazione del DUVRI.
Art. 17 – Responsabilità, coperture assicurative e obbligo di manleva
L’aggiudicatario è responsabile in via esclusiva degli infortuni subiti dai minori accolti nelle proprie strutture nonché dei danni a cose o persone che gli stessi procurino all’interno ovvero all’esterno delle strutture. L’aggiudicatario stipula una polizza assicurativa a copertura di tali eventualità e si impegna a mantenere la copertura assicurativa per i fatti accaduti durante la vigenza del servizio.
Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai minori accolti nonché da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dai predetti minori.
L’aggiudicatario è responsabile in via esclusiva per qualunque danno cagionato a persone, ivi inclusi terzi, il proprio personale a qualunque titolo impiegato e il personale del Comune di Firenze, nonché dei danni cagionati a beni di terzi o del Comune di Firenze, che si verifichino nell’esecuzione del servizio
Il Comune di Firenze è, conseguentemente, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi, per fatti cagionati nell’esecuzione del servizio. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
L’aggiudicatario deve stipulare idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del servizio stesso, provvedendo al rinnovo in caso di proroga e/o ripetizione, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente:
a) Polizza RCT, riservata alle attività dell’appalto, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato fra il novero dei terzi, avente massimale non inferiore a euro € 2.500.000,00;
b) Polizza RCO, riservata alle attività e alle prestazioni dell’appalto, avente massimale non inferiore a euro € 1.000.000,00.
Nelle polizze deve essere prevista espressamente la rinuncia all’azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività e delle prestazioni di cui al presente capitolato d’appalto.
Art. 18 – Garanzia definitiva
Fermo restando quanto disposto all’art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020, convertito in legge con L. 120/2020 e
ss.mm.ii., all’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare garanzia definitiva, come previsto all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nella misura stabilità dallo stesso art. 103 comma 1 ovvero, ove applicabile, dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 19 – Esecuzione anticipata del contratto
Nelle more di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e della stipula
del contratto, il Comune di Firenze ricorre, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in legge con modificazioni dalla L. 120/2020, all’esecuzione anticipata del contratto, con avvio dello stesso in data 19/11/2022.
Art. 20 - Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici
In virtù della “intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti
pubblici”, il cui schema è stato approvato dalla Giunta comunale di Firenze con deliberazione n. 347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune e dalla Prefettura di Firenze, il contratto di cui al presente appalto conterrà le seguenti clausole obbligatorie, alla cui accettazione l’affidatario si impegna:
Xxxxxxxx x. 0
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all’art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l’importo
delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio.
Art. 21 – Penali
Il Comune di Firenze, in caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato e
di cui all’offerta tecnica presentata in sede di gara, applica una penale, da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 2.500,00 e comunque per un importo commisurato alla gravità dell’inadempimento riscontrato, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 del codice civile.
Il Comune di Firenze, in caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto, applica una penale di importo commisurato alla gravità dell’inadempimento riscontrato, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 del codice civile.
Nell’ipotesi di cui al precedente periodo, il Comune di Firenze, tramite gli uffici competenti, contesta gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali con PEC indirizzata al legale rappresentante dell’aggiudicatario inadempiente, il quale ha un termine di dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.
Il Comune di Firenze la penale se ritiene le controdeduzioni infondate, se non siano state presentate controdeduzioni ovvero se le stesse non siano state presentate entro il termine.
Qualora la stessa tipologia di inadempimento dovesse verificarsi più di una volta nell’arco del servizio, l’importo previsto a titolo di penale è raddoppiato.
Il Comune di Firenze, oltre all’applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto oltre alla richiesta di risarcimento danni.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o in caso di loro insufficienza, mediante escussione della garanzia definitiva prestata ai sensi dell’art. 18 del presente capitolato.
Art. 22 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa
Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, il
presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:
a) Violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell’aggiudicatario, del “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021;
b) Attribuzione d’incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei confronti dell’aggiudicatario in applicazione del divieto di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;
c) Comunicazione della informazione antimafia interdittiva di cui all’art. 91 D. Lgs. 159/2011, ai sensi dell’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico del soggetto oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs
n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
d) Xxxxx e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria;
- l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura – UTG Firenze di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;
f) Applicazione di misura cautelare o disposizione di rinvio a giudizio per i delitti di cui agli artt. 317; 318; 319 bis; 319 ter; 319 quater; 320; 322; 322 bis; 346 bis; 353; 353 bis del codice penale nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti;
g) Violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 11 del presente capitolato;
h) Mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
i) Mancato pagamento degli stipendi o di altri emolumenti agli operatori impiegati per l’esecuzione del servizio oltre 90 giorni o ritardo superiorea 30 giorni ripetuto per più di tre volte;
j) Applicazione di penali per un ammontare pari o superiore al 15% dell’importo complessivo del contratto;
k) Cessione dell’azienda o del contratto, in violazione di quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 10 del presente capitolato;
l) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
m) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dagli atti di gara;
n) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
o) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;
p) DURC non regolare per due volte consecutive;
q) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione del contratto;
r) Mancata stipula, da parte dell’aggiudicatario, del contratto di appalto entro sessanta giorni dall’affidamento, salvo il differimento espressamente concordato con la stazione appaltante;
s) sentenza giurisdizionale di annullamento dell’aggiudicazione del servizio con prescrizione, diretta o indiretta, di stipulare il contratto con altro soggetto;
Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, resta esclusa qualsiasi pretesa di indennizzo, di richiesta di danni diretti, indiretti e/o di mancato guadagno da parte dell’aggiudicatario e dai suoi aventi causa. L’aggiudicatario appaltatore rinuncia espressamente a ogni richiesta di risarcimento del danno.
Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze corrisponde soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettivamente eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso.
Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicatario appaltatore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune di Firenze.
Il Comune di Firenze conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla garanzia prestata ai sensi dell’art. 18 del presente capitolato. Per il risarcimento dei danni, il Comune di Firenze può del pari valersi sulla suddetta garanzia e, ove questa non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del soggetto affidatario senza pregiudizio dei diritti del Comune di Firenze sui beni del soggetto affidatario stesso.
Art. 23 – Recesso
Fatto salvo l’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Comune di Firenze può recedere, per giusta causa, in
tutto o in parte dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all’appaltatore tramite PEC, in caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull’esecuzione del contratto ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto. Tra i motivi di cui sopra rientra anche l’avvio sul territorio di servizi di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati nell’ambito del bando FAMI citato nelle premesse dell’Avviso di raccolta di manifestazioni d’interesse preliminare alla procedura negoziata. In caso di recesso per giusta causa, l’appaltatore ha esclusivamente diritto al pagamento di quanto correttamente
eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente contratto, al netto di eventuali penali.
Il Comune di Firenze, qualora l’appaltatore receda anticipatamente dal contratto, richiede il risarcimento dei danni subiti, ivi incluse le maggiori spesi derivanti dalla eventuale riassegnazione del servizio.
Art. 24 – Comunicazioni
L’aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione della propria ragione
sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all’amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto.
Qualora l’erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal relativo progetto, per documentate cause di forza maggiore o cause eccezionali non imputabili al soggetto aggiudicatario, quest’ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso all’esecuzione dell’appalto, nonché per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.
L’aggiudicatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l’esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato.
Tutte le comunicazioni relative all’appalto devono avvenire tramite posta elettronica certificata, da indirizzarsi a: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx.
Art. 25 – Elezione foro competente
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal dal D. Lgs. 104/2010.
Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR per la Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, tel. 000 000000, nei termini indicati dall’art. 120 comma 5 del citato D. Lgs.
Ai sensi dell’art. 209 del D. Lgs. 50/2016 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 26 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio a quanto previsto nell’avviso
pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzato all’affidamento di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, di cui all’accordo tra Comune di Firenze e Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze del 19/11/2021 e successive proroghe, nonché alla normativa applicabile in materia e alle disposizioni contenute nel codice civile in quanto compatibili.
XXXXXXXX XXXXXXX 08.11.2022
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