CONTRATTO DI APPALTO TIPO
CONTRATTO DI APPALTO TIPO
Tra il condominio …..................... sito in …............................. via n.
…................ cap …..................... codice fiscale .........................., censito alla partita catastale x. xxxxxx n. ..............., in persona dell'Amministratore …..................
E
la ditta …..................
con sede in via
cap …............ Città ….............. P. IVA , rappresentata dal legale rappresentante
sig. …................... in seguito denominato "Appaltatore", i quali convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
Dichiarazioni preliminari e verifica della documentazione
L'Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità:
-di disporre di organizzazione di mezzi necessari e di personale idoneo, con gestione a proprio rischio;
-di compiere l'obbligazione (completa realizzazione dell'opera), osservando tutte le disposizioni in materia di edilizia, urbanistica e di sicurezza sul lavoro vigenti;
-di rispettare, in base agli articoli 3c e 8 del D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e s.m.i ora trasfuso nel T.U.S., D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, le previsioni del d.P.R. 6 gennaio 2001 n. 380, in modo particolare quanto stabilito all'art. 3 in materia di tipologia e di interventi edilizi, delle relative pratiche autorizzative da espletarsi anche nel rispetto del D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 in materia di risparmio energetico);
- di essere iscritto alla Camera di commercio di …......................... , REA come da
certificato che si allegato, con data non anteriore a mesi sei rispetto alla data odierna;
-di essere iscritto alla Cassa Edile della provincia di ;
-che l'organico medio annuo della propria impresa é quello indicato nell'allegata pianta organica nella quale sono esplicitate le relative mansioni e qualifiche nella quale viene specificato il "contratto collettivo di categoria applicato ai lavoratori dipendenti" in accordo con le disposizioni del comma 8 dell'art. 3 del D. Lgs. 494/96, ora TUS;
-che i lavoratori impiegati sono iscritti all'INPS e all'INAIL come da certificazione che si allega;
-che la propria posizione assicurativa e previdenziale é quella risultante dal DURC rilasciato in data non antecedente a giorni 90 rispetto alla data odierna, che si allega;
-di essere assicurato per la RCT/ RCO con polizza assicurativa n. ….......... emessa dalla Compagnia …............... in data …................, con scadenza successiva alla durata dei lavori commissionati con l'odierno contratto e con clausola di manleva e tutela del committente;
-che per quel che riguarda la RCT l'assicurazione é prestata con massimale minimo per sinistro non inferiore ad € 258.228,44 e franchigia non superiore ad € 500,00;
-che per quel che riguarda la Responsabilità civile verso i prestatori d'opera, l'assicurazione é prestata con massimale non inferiore ad € ;
-che per quel che riguarda la responsabilità per furto con effrazione dovuto alla presenza del ponteggio, l'assicurazione é prestata con massimale di € …....... e franchigia non superiore ad € 100,00;
-di impegnarsi, nell'eventualità di stipula di altra diversa polizza assicurativa nel corso della durata del presente contratto, a darne immediata comunicazione al committente a mezzo lettera raccomandata a.r..
-di accollarsi sotto il profilo economico la predisposizione dell'allacciamento degli impianti di cantiere messi a disposizione dal committente, eseguendo a sua cura e spese la verifica degli impianti e l'esecuzione dell'allaccio mediante impiantista in possesso dei requisiti richiesta dalla L. 46/1990 oggi TUS D. Lgs. 81/2008;
-di assumersi l'onere economico derivante dalla necessità di utilizzare eventuali spazi condominiali, previa richiesta scritta al committente e valutato l'inserimento di detti spazi nel POS come stabiliti dagli artt. 2 e 9 D. Lgs. 494/96 e D. Lgs. 19 novembre 1999 n. 528 e art. 4 D. Lgs. 19 settembre
1994 n. 626 e s. m. i. ora TUS; all'uopo le parti individuano le parti comuni condominiali che saranno utilizzate dall'appaltatore, così come individuate nella planimetria allegata evidenziate in rosso;
-di assumersi l'onere economico, ivi compresa la richiesta alle Pubbliche Autorità, per l'eventuale occupazione del suolo pubblico sulle seguenti Vie ….............................. per metri quadri
….............;
-di farsi carico della disponibilità di acqua, energia elettrica e di idonei stazio del cantiere all'interno delle parti comuni, garantendo la sicurezza e l'incolumità di tutti.
ART. 2
Oggetto del contratto
L'appaltatore si obbliga ad eseguire a regola d'arte (in conformità della legislazione vigente e rispettando le regole della buona tecnica), l'esecuzione di quanto meglio specificato nel capitolato che viene allegato al presente atto, nell'eventuale progetto esecutivo e relativa relazione tecnica di specifica, Tali documenti allegati al contratto e sottoscritti dalle parti né formano parte integrante ovvero: si impegna a realizzare le seguenti opere …..................
ART. 3
Oneri a carico dell'appaltatore
L'appaltatore è obbligato a fornire i lavori a regola d'arte ed è responsabile dei danni arrecati a persone e a proprietà anche di terzi, per causa propria o dei suoi dipendenti,in conseguenza dei lavori appaltati, rendendo in tutti i casi il direttore dei lavori (D.L) e il committente indenni da qualsiasi responsabilità. Ha inoltre i seguenti obblighi:
a) obbligo di affiggere in cantiere in luogo visibile cartello, di misure regolamentari, con l'indicazione dell'autorizzazione edilizia, la ragione sociale dell'appaltatore, nome e recapito del progettista e direttore dei lavori (D.L.), così come stabilito dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;
b) fornire tutto quanto necessario per effettuare tracciamenti, rilievi, misurazioni che si renderanno necessarie per verificare e consegnare finiti i lavori;
d) sostenere gli oneri economici per eseguire prove su materiali impiegati e/o la (D. L) dovesse richiedere per rispettare quanto la legge vigente richiede;
e) effettuare opere di recinzione del cantiere dei lavori e segnalarlo luminosamente durante le ore notturne; 1
f) adempiere agli obblighi previdenziali e assicurativi per i dipendenti;
g) effettuare gli allacciamenti tecnologici per il cantiere rispettando le leggi vigenti;
h) adempiere a tutti gli obblighi di legge previsti dai D. Lgs. 626/94, 494/96, 528/99 ora TUS D. Lgs. 81/2008;
i) obbligo di redigere il giornale di cantiere quotidianamente e custodirlo nel luogo del cantiere; l) effettuare le campionature della tipologia dei materiali che la (D. L.) dovesse richiedere;
m) curare la pulizia e decoro del cantiere durante il periodo dei lavori e trasporto alla pubblica discarica di tutti i materiali da risulta al termine dei lavori;
L' appaltatore si obbliga a svolgere tutte le attività di direzione del cantiere personalmente o tramite persona individuata nel sig. , qualifica , recapito
tel.
L'appaltatore anche con la nomina di persona di sua fiducia e comunicata al committente prima dell'inizio dei lavori non è esonerato da responsabilità nei confronti del committente.
ART. 4
Oneri a carico del committente1
Sono a carico del committente:
- le imposte di bollo e di registro eventualmente dovute in relazione alla stipulazione del Contratto d'Appalto, in quanto non diversamente disposto da norme inderogabili di legge;
- ogni altra tassa, imposta o diritto, onere o importo (anche per eventuali sanzioni) a qualsiasi titolo dovute a Xxxxx, nessuno escluso, incluso ad esempio le Pubbliche Amministrazioni consequenziali, connesse o dipendenti dal contratto e/o sopravvenienti;
- tutte le pratiche di carattere tecnico ed amministrativo e relativi oneri/costi;
- la fornitura di acqua, energia elettrica, inclusa F. M. per le esigenze inerenti ai lavori in oggetto, ad esclusione di quella necessaria all'eventuale impiego di ponteggi mobili; qualora tali allacciamenti no fossero possibili, il committente darà pronta comunicazione per iscritto all'Appaltatore e quest'ultimo, a propria cura, dovrà provvedere;
- le spese di verifica, controllo e consegna dell'opera;
- diritti, oneri e canoni, permessi ed autorizzazioni connessi all'occupazione e rottura di suolo pubblico o di area condominiale o di terzi privati, necessarie alla formazione del cantiere e/o all'esecuzione delle impalcature e/o per passo; eventuali soprattasse, interessi e sanzioni in caso di ritardi e violazioni; presentazione delle relative domande e documentazione presso gli uffici competenti;
-adottare (ovvero fare adottare dagli occupanti dell'immobile) tutte le precauzioni idonee ad impedire i furti ed evitare (o far evitare) comunque la presenza di beni di particolare valore all'interno dell'immobile durante i lavori appaltati.
-laddove nomini il direttore dei lavori, anche se detta nomina non sia obbligatoria per legge per la natura dei lavori, ne comunicherà il nominativo all'appaltatore prima dell'inizio dei lavori.
ART. 5
Obbligo di custodia
L'appaltatore si impegna a custodire il cantiere durante le pre lavorative ed é responsabile per danni da furti commessi all'interno dell'edificio con l'utilizzo dei ponteggi, quando abbia omesso o violato le più elementari regole di prudenza e diligenza nell'erigere e mantenere i ponteggi stessi.
Il committente può delegare espressamente (sentenza Cass. penale n. 29l49 del 10/8/2006) al responsabile dei lavori gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei. Resta la responsabilità connessa alla verifica degli adempimenti; quindi la designazione del (C. S. P) e del (C. S. E), non esonerano il committente dalle responsabilità per la verifica e adempimenti e obblighi per: a) invio notifica preliminare; b) verificare che il (C.S.P.) effettui il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo tecnico; e) verifica che il (C. S. E.), durante il periodo del lavoro controlli: d) l'idoneità del piano operativo di sicurezza (P.OS) e che le imprese esecutrici adeguino i propri (P.O.S.), organizzi e coordini i vari datori di lavoro, coordini i vari (R.L.S.) responsabili dei lavoratori per la sicurezza valutando eventuali proposte delle ditte esecutrici per migliorare la sicurezza di cantiere.
ART. 6
Variazioni del progetto
L'appaltatore non può effettuare variazioni a quanto previsto nel contratto né alle modalità di esecuzione dell'opera, salvo accordo scritto preventivo del committente ai sensi dell'art. 1664 c.c.
In mancanza di diversa pattuizione scritta, l'appaltatore non potrà richiedere ulteriori compensi al prezzo stabilito inizialmente per l'intera opera
ART. 7
Difformità e vizi dell'opera
L'appaltatore assume l'impegno di eseguire i lavori secondo le migliori tecniche e con i migliori materiali utilizzando personale di adeguata specializzazione e con la supervisione di un tecnico provvisto di idonea professionalità garantendo l'efficacia degli interventi per almeno dieci anni e comunque almeno secondo quanto disposto dal codice civile dagli articoli 1655-1677 e dagli artt. dal 1667 al 1673, riguardo la difformità e dei vizi dell'opera.
L'appaltatore dovrà effettuare su ogni intervento un adeguato numero di foto, ante intervento e post intervento, al fine di evidenziare in modo inconfutabile i lavori realmente effettuati, con stralcio percentuale dell'importo in relazione alla percentuale dei lavori contestati rispetto al totale dei lavori.
ART. 8 FONDO DI GARANZIA
A garanzia della completa e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con il Contratto di Appalto, sarà accantonata una quota pari al 10% dell'importo totale del contratto, da trattenersi in occasione dell'erogazione di ogni singolo acconto. Tale fondo dovrà essere corrisposto all'Appaltatore dopo l'accettazione dei lavori. Non sarà effettuato alcun accantonamento nel caso in cui la forma di pagamento prevista dalle parti preveda rate scadenti oltre la data fissata per la verifica finale.
Se durante l'esecuzione dell'opera, a seguito di eventi imprevedibili e non imputabili alle parti, si rende necessario apportare delle modificazioni o integrazioni, le parti concorderanno per iscritto come modificare il contratto con tempi di esecuzione e corrispettivo.
Se non si raggiunge l'accordo entro l5 giorni dall'evento si consiglia di procedere alla composizione della vertenza a far nominare un esperto (nominato dalla Camera di Commercio, dal Collegio dei costruttori della Provincia ovvero anche un Consulente Tecnico del Tribunale).
Se l'importo delle variazioni è (superiore/inferiore) ad un decimo della cifra complessiva iniziale l'appaltatore può recedere dal contratto e pretendere, una indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto comunicando per iscritto all'appaltatore fissando un congruo preavviso e deve corrispondere un giusto indennizzo, secondo lo stato di avanzamento delle opere effettuate dall'appaltatore.
Se non si trova l'accordo tra le parti il compenso verrà determinato dall'esperto sopraindicato.
ART. 9
PREZZO PATTUITO E TERMINI DI PAGAMENTO
Le parti convengono che il prezzo dell'appalto é determinato a corpo (oppure a misura), avendo stabilito i prezzi unitari unitamente e rilevato le misure dei lavori effettuati.
L'importo complessivo dei lavori del presente appalto é stabilito tra le parti in € + IVA
vigente e sono comprensivi di ogni onere e magistero e di quant'altro occorra per dare i lavori realizzati a regola d'arte, oltre agli oneri della sicurezza pari ad e …..............
Tra le parti si conviene la seguente forma di pagamento:
stati di avanzamento (S.A.L.) sui quali verrà defalcato, per ciascun SAL, una ritenuta a garanzia pari al 10%; globalmente la garanzia, al termine dei lavori, dovrà essere pari al 10% dei lavori eseguiti.
ART. 10
TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI
L'Appaltatore si impegnerà ad iniziare i lavori a seguito del rilascio di autorizzazioni e comunicazioni necessari e comunque entro il …..............
I lavori dovranno terminare entro il dall'effettivo inizio, escluso interruzioni per cause
di forza maggiore (condizioni metereologiche avverse, o altre motivazioni non dipendenti dall'appaltatore).
Per ogni giorno di ritardo ingiustificato sul termine dei lavori di cui al precedente comma, l'Appaltatore sempreché il ritardo sia a lui imputabile dovrà corrispondere al Condominio una penale peri ad e per ogni giorno di ritardo valutato e comunque fino ad un massimale pari al
20 % dell'importo lavori.
ART. 11 SUBAPPALTO
L'appaltatore senza autorizzazione scritta preventiva del committente non può affidare in subappalto né in parte né tutta l'esecuzione delle opere oggetto del contratto, rimanendo comunque sempre responsabile sul risultato dei lavori la ditta Appaltatrice.
ART. 12
Clausola compromissoria
Per qualsiasi controversia che possa insorgere per l’esecuzione dei lavori o per l’interpretazione delle norme da applicarsi al presente contratto, le parti demandano la risoluzione ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal Committente, il secondo nominato dall'Appaltatore ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo tra i due arbitri designati dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Pescara.
Il Collegio deciderà irritualmente, senza alcun vincolo di procedura e con valore puramente negoziale e transattivo per le parti.
ART. 13
Registrazione del contratto
Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso, a spese della parte che con la propria inadempienza avra resa necessaria la registrazione.
ART. 24
Clausole finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.
Letto confermato e sottoscritto in …............ addì …..............
Il Committente L'Appaltatore