«NULLA IMPEDISCE CHE LA FONTE ISTITUTIVA DI UN FONDO PENSIONE POSSA ESSERE ANCHE UN CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE, SOTTOLINEANDO IL PRINCIPIO DI LIBERTÀ DI SCELTA DEL SINGOLO LAVORATORE»
PREMIO DI RISULTATO & PREVIDENZA COMPLEMENTARE
DI COSA PARLEREMO
LA CONTRATTAZIONE NELLA STORIA DI SOLIDARIETÀ VENETO
LE NOVITÀ LEGISLATIVE: FACCIAMO I CONTI
OPPORTUNITÀ DI CONTRATTAZIONE
LA CONTRATTAZIONE NELLA STORIA DI SOLIDARIETÀ VENETO
CENTRALITÀ DELLA CONTRATTAZIONE A TUTTI I LIVELLI
(Nazionale, Territoriale, Aziendale)
ACCORDO TERRITORIALE BILATERALE
Parere di legittimità Xxxx Xxxxxx
Parere di legittimità Xxxxxx Xxxxxxxx
«NULLA IMPEDISCE CHE LA FONTE ISTITUTIVA DI UN FONDO PENSIONE POSSA ESSERE ANCHE UN CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE, SOTTOLINEANDO IL PRINCIPIO DI LIBERTÀ DI SCELTA DEL SINGOLO LAVORATORE»
CHI STABILISCE LA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE?
LA FONTE ISTITUTIVA
Nel caso di Solidarietà Veneto, la Fonte Istitutiva è l'Accordo dell'11 maggio 1999. In merito alla contribuzione, stabilisce che:
Di conseguenza, la contribuzione prevista dai singoli CCNL è applicata, in egual misura, anche al fondo pensione territoriale contrattuale.
Una posizione confermata anche dalla Covip stessa, in una risposta ad un quesito dell'agosto 2009
Da ciò discende che, ogni rinnovo contrattuale che preveda una modifica della contribuzione alla previdenza complementare contrattuale sia applicabile, immediatamente, anche al fondo pensione territoriale, anche se non espressamente citato nel testo del CCNL stesso.
ACCORDI AZIENDALI
Alcune aziende operanti nel settore del commercio hanno sottoscritto accordi collettivi in collaborazione con la rappresentanza dei dipendenti.
In questo modo la contrattazione aziendale permette l’adesione a Solidarietà Veneto quale fondo pensione negoziale
NOVITÀ LEGISLATIVE: FACCIAMO I CONTI
Welfare, P.d.r e Previdenza complementare
LEGGE DI STABILITÀ 2017
Il welfare diventa un elemento di gestione
dei rapporti con i lavoratori sempre più interessante
Erogare una parte della retribuzione in servizi anziché in forma monetaria
• abbatte il cuneo contributivo e fiscale per datore e lavoratore
• è una leva importante di engagement dei dipendenti nella vita aziendale
Azienda 100 dip. - RAL 26.000 €. - Valore € 3.000
in busta in Welfare | in Fondo P. | ||
€ 3.880 | € 3.000 | € 3.300 | |
(1) € 880 | € 0 | € 300 | |
€ 3.000 € 3.000 | € 3.000 |
Aumento Costo azienda
INPS carico azienda
Lordo previdenziale
(2)
INPS carico dipendente
Lordo fiscale
Fiscalità
Netto lavoratore
€ 290
€ 2.710
€ 780
€ 1.930
€ 0 € 0
€ 3.000 € 3.000
€ 0 € 360 (3)
€ 3.000 € 2.640
Diff. Costo azi-netto € 1.950 € 0 € 660
(1) Aliquota complessiva INPS carico azienda al netto delle riduzioni: 29,36%
(2) Contributo di Solidarietà ex Art. 16 D.Lgs. 252/05 (10%)
(3) Anzianità finale nel Fondo: 25. Aliquota di uscita 12%
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
POSSIBILITÀ DI DESTINARE IL PREMIO AL FONDO PENSIONE CONTRATTUALE NAZIONALE O TERRITORIALE SCELTO DAL LAVORATORE
- ACCORDO SINDACALE
- TETTO REDDITO: 80.000
LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017‐2019. (16G00242)
(GU n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57)
Vigente al: 1‐1‐2017
Art.1
Comma 160. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 182, le parole: «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro»;
b) al comma 184 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182»;
c) dopo il comma 184 e' inserito il seguente:
«184‐bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;
Premio. Busta, welfare o Fondo?
Azienda 100 dip. - RAL 26.000 €. - Valore € 3.000
in busta in Welfare | in Fondo P. | ||
€ 3.880 | € 3.000 | € 3.300 | |
(1) € 880 | € 0 | € 300 | |
€ 3.000 € 3.000 | € 3.000 |
Aumento Costo azienda
INPS carico azienda
Lordo previdenziale
(2)
INPS carico dipendente
Lordo fiscale
Fiscalità
Netto lavoratore
€ 290
€ 2.710
€ 270
€ 2.440
€ 0 € 0
€ 3.000 € 3.000
€ 0 € 0 (3)
€ 3.000 € 3.000
Diff. C.azi - netto € 1.440 € 0 € 300
(1) Aliquota complessiva INPS carico azienda al netto delle riduzioni: 29,36%
(2) Contributo di Solidarietà ex Art. 16 D.Lgs. 252/05 (10%)
(3) Ipotizzato prelievo per Prestazione pensionistica complementare
OPPORTUNITÀ DI CONTRATTAZIONE
AUMENTARE IL VALORE PERCEPITO
FIDELIZZARE I DIPENDENTI
DARE VALORE ALLA CONTRATTAZIONE
COPERTURE ACCESSORIE
Solidarietà Veneto propone un’offerta previdenziale completa
grazie alle coperture assicurative in caso di:
INVALIDITÀ PERMANENTE
DECESSO
INTEGRANO i mancati versamenti al fondo
a seguito di invalidità o decesso dell’iscritto.
Decesso/Invalidità
Versamenti Completamento del percorso nel fondo pensione
Agli eredi
POSIZIONE COMPLETA
14% della REDDITO LORDO ANNUO
ISCRITTO
RAL
26.000 €
ETÀ DELL’EVENTO
40 ANNI
72.800 €
14% DEL CAPITALE ASSICURATO
PER OGNI ANNO FINO AL 60°
100% WELFARE
VALORE AGGIUNTO PER LA SINGOLA PERSONA E PER TUTTA LA SUA FAMIGLIA
LA CONTRATTAZIONE RAGGIUNGE DA VICINO LA SFERA PERSONALE E NE CAPISCE LE NUOVE ESIGENZE
NON PARLIAMO PIÙ DI SOLDI, MA DI MODELLO DI VITA
Con la XXXX: utilizzi il tuo fondo pensione per anticipare la pensione e non subire un'eccessiva riduzione della pensione INPS
XXXX
Xxxxx 232/16
Art.1, commi 188-193
Ruolo sempre più decisivo
della previdenza complementare nell'impianto
di welfare del nostro Paese.
RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA
63 ANNI ETÀ (NON PIÙ DI 3 ANNI 7 MESI A PENS. VECCHIAIA
20 ANNI DI CONTRIBUZIONE
PENSIONE INPS PREVISTA ALMENO 702
PERIODO SPERIMENTALE
OPZIONE ESERCITABILE
DAL 1° MAGGIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018
QUALIFICAZIONE GIURIDICA AUTONOMA
Inclusi: lav. Sett. privato, autonomi, iscritti gestione separata. Lavoratori del pubblico impiego.
Esclusi: assicurati presso le casse libero professionali
MECCANISMO PREMORIENZA
SI COLLOCA AL DI FUORI DEL 252/2005
SIGNIFICATO |
REQUISITI |
TEMPI |
NATURA GIURIDICA |
CHI LA PUO’ OTTENERE |
DECESSO |
PENSIONE ANTICIPATA
63 ANNI
REQUISITO FORNERO
67 ANNI
NECESSARIA «CERTIFICAZIONE APE» EROGAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL FONDO IMPORTO DETERMINATO DALL'ISCRITTO TASSAZIONE AGEVOLATA
IRREVOCABILITÀ DELLA SCELTA EROGAZIONE FRAZIONATA
RISPARMIO GLI «INTERESSI» DELL’APE
CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO, MA…
PRESTAZIONE DAL FONDO PENSIONE
PENSIONE INPS + PRESTAZIONE RESIDUA F.P.
Con la XXXX: utilizzi il tuo fondo pensione per anticipare la pensione e non subire un'eccessiva riduzione della pensione INPS
63 ANNI
67 ANNI
PENSIONE ANTICIPATA REQUISITO FORNERO
PRESTAZIONE DAL FONDO PENSIONE
PENSIONE INPS + PRESTAZIONE RESIDUA FONDO PENSIONE