CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E LA “LIBERA ASSOCIAZIONE GENITORI” (LAG)
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E LA “LIBERA ASSOCIAZIONE GENITORI” (LAG)
Il giorno del mese di dell’anno duemilatredici in Vignola, presso la sede Municipale, la Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx nata a Pavullo nel Frignano (MO) il 02.03.1969 la quale interviene nella sua qualità di Dirigente della Direzione “Rapporti con la Città” del Comune di Vignola, con sede in Vignola, via Bellucci n. 1,
C.F. 00179790365, a ciò espressamente autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. del
.12.2012, di seguito denominato anche “Comune”;
E
l’Associazione LAG - Libera Associazione Genitori, C.F. 9445150367, con sede legale in Vignola, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 0, in quest’atto legalmente rappresentata dalla Presidente Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Modena (MO) il 02.06.1964, residente a Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (XX) xx Xxxxxxxxxx x. 0/X, di seguito denominata anche “Associazione”;
PREMESSO
Che l’Amministrazione Comunale si propone di promuovere la Biblioteca come centro delle attività culturali di Vignola attraverso il coinvolgimento positivo e propositivo dei diversi attori culturali del territorio, negli ambiti di una politica culturale partecipata dai cittadini, dalle associazioni e dalle scuole;
Che per realizzare questo progetto, la Biblioteca è stata progettata e arredata in modo da consentire la possibilità di ospitare un calendario di attività e laboratori promossi da diversi soggetti;
Che l’Amministrazione Comunale ha individuato come obiettivo prioritario la costruzione e la realizzazione di un percorso che prevede lo svolgimento di diverse iniziative promosse dalle associazioni all’interno della Biblioteca, garantendo, tra l’altro, un orario di apertura per i cittadini che vada oltre a quello tradizionalmente concepito, con aperture serali e domenicali;
Che l’Amministrazione è disponibile a concedere in uso alle Associazioni gli spazi della Biblioteca, previa valutazione e approvazione delle attività proposte;
Che si è ritenuto necessario individuare Associazioni che garantissero la sorveglianza della struttura e la fruizione di una serie di servizi minimi durante l’utilizzo da parte di soggetti esterni degli spazi della Biblioteca stessa, o comunque in momenti d’apertura al pubblico in cui non fosse presente personale dell’Amministrazione;
Tutto ciò premesso, tra il Comune di Vignola e l’Associazione LAG si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti derivanti dall’affidamento della sorveglianza sugli spazi della Biblioteca Comunale di Vignola, e di una serie di servizi minimi rientranti nella definizione di “aggiuntivi” ai sensi della L.R. 18/2000, durante l’utilizzo della struttura da parte di soggetti esterni per l’organizzazione di attività culturali, ricreative e per il tempo libero rivolte alla cittadinanza, o comunque in momenti d’apertura al pubblico in cui non sia presente personale dell’Amministrazione.
Art. 2 – Impegni dell’Associazione
L’Associazione si impegna a:
1. Provvedere con proprio personale al controllo e alla vigilanza della struttura e del patrimonio che durante le attività promosse da soggetti esterni resterà, di norma, aperta al pubblico in tutti gli spazi a ciò adibiti salvo contraria disposizione da parte del Comune;
2. Assicurarsi che gli utenti mantengano un atteggiamento confacente alla natura e alle finalità della struttura;
3. Condurre tutte le operazioni necessarie all’apertura e chiusura della struttura, quali attivazione degli allarmi, controllo delle uscite di sicurezza, etc., come specificato, per iscritto in apposito prontuario, dal Comune;
4. Garantire, salvo diversa disposizione da parte del Comune, la presenza di un responsabile della sicurezza per i casi di incendio e primo soccorso, secondo la normativa vigente;
5. Attivare l’apparecchiatura per l’autoprestito all’apertura della struttura e disattivarla alla chiusura;
6. Attivare le postazioni internet e quelle per la consultazione dei cataloghi e disattivarle alla chiusura;
7. Predisporre il funzionamento delle apparecchiature della Sala Conferenze, in caso di attività organizzata da un soggetto esterno, e risistemare la sala stessa nelle condizioni originarie, terminata l’attività.
8. Indicare ai responsabili della struttura gli eventuali danneggiamenti presenti su arredi o altro al momento della presa in consegna della struttura stessa;
9. Segnalare tempestivamente al Comune ogni danneggiamento o furto avvenuto durante l’uso dei locali della struttura dedicati al pubblico e di cui alla presente convenzione;
10. Mantenere sulla struttura un numero di unità qualitativamente e quantitativamente necessario all’adempimento degli obblighi inerenti alla gestione secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza.
Per l’esecuzione dei compiti, oggetto della presente convenzione, l’Associazione si avvarrà prevalentemente del lavoro volontario dei propri associati e/o di altre risorse umane altrimenti disponibili, sostenendone i relativi oneri ed esonerando il Comune da ogni responsabilità.
Qualora si avvalga di lavoro subordinato, dovranno essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi. L’Associazione, in tal caso, ha pure l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.
Il Comune può richiedere l’allontanamento del Socio o la sostituzione di unità lavorative che abbiano suscitato problemi sul piano comportamentale.
11. Gli impegni dell’Associazione, come indicato nel presente articolo, si intendono relativi alle giornate e per i periodi di seguito elencati:
- dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 14 settembre al 31 dicembre: due sere la settimana (lunedì e mercoledì dalle 20.30 alle 23.00); sabato pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00); domenica pomeriggio (dalle 15.00 alle 19.00);
- dal 1° maggio al 30 giugno: due sere la settimana (lunedì e mercoledì dalle 20.30 alle 23.00); sabato pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00);
- dal 1° al 31 luglio: apertura garantita nelle serate in cui sono previste iniziative in biblioteca (da concordare almeno 15 giorni prima della data programmata per lo svolgimento dell’iniziativa);
Non sono previste aperture aggiuntive a cura dell’Associazione per tutto il mese di agosto fino al 13 settembre, nonché in concomitanza con le chiusure programmate della biblioteca e in occasione delle festività, ossia per l’anno 2013: 1-6 gennaio, 30-31 marzo e 1° aprile (sabato, domenica e lunedì di Pasqua), mercoledì 24 aprile, mercoledì 1° maggio, sabato 1° giugno, dal 1° agosto al 13 settembre, 12-
13 ottobre, 2-3 novembre, 7-8 dicembre, 21-31 dicembre.
A seguito di verifiche congiunte, potrà essere concordata col Comune una modifica sia delle fasce orarie che delle giornate d’attività qui indicate, senza richiedere una variazione della presente convenzione.
Art. 3 – Impegni del Comune
Il Comune, come qui rappresentato, si impegna:
1. A garantire la formazione dei responsabili, scelti dall’Associazione, per la sicurezza, primo soccorso e norme anti-incendio, secondo le normative vigenti;
2. A garantire la formazione dei responsabili, scelti dall’Associazione, riguardo al funzionamento della struttura prevedendo almeno 2 incontri annuali; in particolare, il Comune si impegna a redigere, per iscritto, un apposito prontuario con l’elenco delle procedure da seguire per procedere alla sua apertura e chiusura (attivazione degli allarmi, controllo delle uscite di sicurezza, etc.).
3. A garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante all’Associazione in occasione dello svolgimento delle attività previste nonché per furto e incendio a favore delle cose di proprietà dell’Associazione e giacenti presso la Biblioteca.
4. Ad erogare a favore dell’Associazione una somma pari ad Euro 7.000,00 quale rimborso forfetario onnicomprensivo delle spese che dovrà sostenere (assicurazione dei volontari, spese organizzative, rimborsi spese ai volontari, ecc.).
5. A liquidare la somma di cui al precedente punto 4) in tre tranche: la prima, pari al 30% del totale, entro il 15.02.2013; la seconda, corrispondente al 40% del totale a maggio 2013; il restante 30% al termine del periodo di validità della presente convenzione, previa presentazione delle relative note contabili.
Art. 4 – Personale e rapporti di lavoro
Il Comune non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ad eventuali rapporti di lavoro tra l’Associazione e suoi dipendenti o prestatori d’opera, che dovranno essere regolamentati secondo le norme specifiche in materia di rapporti di lavoro.
Art. 5 – Accertamenti e controlli sull’attività
Il Comune si riserva la più ampia facoltà di controllo e ispezione sull’attività svolta dall’Associazione all’interno della struttura, nonché rispetto alla gestione della struttura stessa, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo, tramite un proprio rappresentante.
Art. 6 – Durata della convenzione
La presente convenzione viene stipulata per un periodo indicativo di un anno decorrente dal momento della stipula, e comunque fino al 31.12.2013. Al termine, la presente convenzione potrà essere rinnovata previo eventuale adeguamento delle condizioni che si rendessero opportune.
Art. 7 – Revoca della presente convenzione
L’affidamento della sorveglianza sugli spazi della Biblioteca Comunale di Vignola, in occasione di attività culturali, ricreative e per il tempo libero rivolte alla cittadinanza al di fuori dell’orario d’apertura della struttura, o comunque quando non sia presente personale dell’Amministrazione, può essere revocato dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, per ragioni di opportunità e organizzazione oppure qualora gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto. In caso di revoca il contributo di cui all’art. 3, punto 4, verrà liquidato in proporzione al servizio effettivamente prestato.
Art. 8 – Risoluzione della convenzione
Il rapporto di cui alla presente convenzione è risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, in qualsiasi momento prima della scadenza, in caso di grave inadempienza, negligenza, o gravi violazioni di legge (in materia di ordine pubblico, igiene e sicurezza) o degli obblighi assunti. In tal caso, l’Associazione nulla avrà a pretendere, da parte del Comune, riguardo alle tranche non liquidate del contributo di cui all’art. 3, punto 4.
Art. 9 – Recesso dalla convenzione
L’Associazione può recedere anticipatamente dal rapporto in qualsiasi momento, previa disdetta da comunicarsi per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso. In tal caso, l’Associazione nulla avrà a pretendere, da parte del Comune, riguardo alle tranche non liquidate del contributo di cui all’art. 3, punto 4.
Art. 10 – Controversie e foro competente
Le parti concordano che in tutti i casi in cui si dovessero verificare delle controversie potrà essere attivata da ciascuna un tentativo di bonario componimento. Nel caso in cui tali tentativi dovessero risultare infruttuosi, la controversia potrà essere demandata al Giudice Ordinario del Foro di Modena.
Art. 11 – Disposizioni finali
Il presente accordo è concluso in base alle norme di legge in esso richiamate e contenute nella deliberazione di approvazione. Allo stesso si applicano le disposizioni del codice civile che riguardano le obbligazioni e i contratti.