COLLEGIO DI TORINO
COLLEGIO DI TORINO
composto dai signori:
(TO) XXXXXXXX XXXXXXXXX Presidente
(TO) XXXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE XXXXXXXXX Xxxxxx di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXX XXXXXXXX
Seduta del 12/11/2019
FATTO
La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - il 01.03.11 ha sottoscritto con l’intermediario un contratto di mutuo con connessa polizza vita contestuale; - la banca, con lettera raccomandata del 14.11.2016, ha risolto di diritto il contratto di mutuo con effetto immediato, procedendo con atto di precetto e pignoramento dell'immobile in proprietà dell’istante posto a garanzia del suddetto mutuo; - con sollecito del 21.06.18 chiedeva all’assicurazione il rimborso proporzionale della quota non goduta della polizza vita, a decorrere dalla data del 14.11.2016; - ritiene che «le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa»; - l'accordo ABI - ANIA del 22 ottobre 2008 prevede espressamente che «Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica
..., il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato»; - le medesime conclusioni valgono per l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/201 («Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/ assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato
relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria»); - l'assicurazione si rendeva in un primo momento disponibile al rimborso, salvo poi non provvedervi e non riscontrare neppure la successiva richiesta di risarcimento; - l’intermediario, in conseguenza della risoluzione del contratto di mutuo, deve restituire al cliente le somme percepite a titolo di polizza vita per la quota non goduta.
La parte ricorrente, a seguito di reclamo, non riscontrato dall’intermediario, ha proposto ricorso all’ABF chiedendo la restituzione della somma di € 16.352,00 a titolo di “assicurazione vita/commissioni”, oltre al pagamento delle spese legali, quantificate in €
2.500 00 «o in quella minore o maggiore somma ritenuta giusta».
Costituitosi chiedendo il rigetto del ricorso, l’intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate tramite il Conciliatore bancario con nota del 11/10/2019, in particolare ha illustrato quanto segue: - il ricorrente chiede la restituzione di importi che non ha effettivamente versato; - è dubbio che possa trovare applicazione il principio "pro rata temporis", previsto per il diverso caso di estinzione anticipata volontaria; - il premio assicurativo vita non è stato versato al momento della conclusione del contratto ma addebitato pro-quota annualmente sull’estratto conto del cliente; - il cliente versava, anno per anno, la quota parte del premio di € 75,00 nel mese di marzo per la polizza danni (causale: «rata succ mult Abitazione») e la quota di € 580,00 nel mese di giugno per la parte polizza vita con causale «Recupero Salute Light Pol.xxx375» (come da estratti conto allegati); - con la risoluzione del contratto di mutuo ipotecario dell’11/11/2016 la Banca ha cessato di addebitare i costi relativi alla copertura vita, «continuando invece ad addebitare la sola quota parte di costi legati al ramo danni (…) in quanto l'immobile al momento è ancora nella disponibilità del ricorrente»; - «la copertura in questione … è ancora attiva in quanto tutela entrambi i contraenti per i rischi derivanti dal danneggiamento o perimento del bene»; - il 01/06/2018 il credito sottostante al mutuo è stato ceduto ad un SPV, «che ha provveduto a dare notizia … mediante avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale»; - in ragione della cessione dal giugno 2018 non risultano più evidenze contabili relative al «rapporto sofferenziale»; - il ricorrente non ha fornito alcuna prova del pagamento degli importi di cui oggi richiede la restituzione.
Nelle repliche, pervenute con nota del 21/10/2019, il ricorrente espone quanto segue: - per quanto attiene al pagamento del premio assicurativo, ha allegato copia della contabile emessa dalla banca resistente, attestante il pagamento della somma pari ad € 20.159,99 effettuato in data 01.03.2011 con riguardo ai premi assicurativi (identificativo operazione “172 premi assicurativi”); - dall’analisi del documento si evincono, quali ulteriori costi connessi all’operazione, € 750,00 a spese di istruttoria ed € 550,39 per imposta; - nel modulo di adesione viene specificato il n. di polizza / n. di adesione xxx272, «mentre la Banca nel proprio scritto difensivo indica e produce contabile del 26.06.2018 con un numero di adesione differente (il n. xxx359) che si riferisce evidentemente ad altra polizza»; - nel predetto modulo di adesione si evince anche la ripartizione dei costi di polizza, di cui € 4.960,99 importo premio danni ed € 15.199,72 importo premio vita.
L’intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Parte ricorrente assume che la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento comporti gli stessi effetti dell’estinzione anticipata, per quanto concerne l’obbligo di restituzione della quota di premio relativa alla copertura non goduta.
Sul punto, a prescindere dall’analisi della fondatezza dell’assunto, può rilevarsi quanto segue: - dal modulo di adesione alle polizze, le stesse vengono identificate con la dicitura “CPI mutuo banco”; - non sono state versate in atto le C.G.A. delle polizze sottoscritte,
ragion per cui non è dato sapere quale sia l’estensione e l’ambito della copertura assicurativa; - tale circostanza non permette di verificare se la copertura potesse spiegare effetti anche in maniera indipendente rispetto al normale ammortamento del mutuo; - l’immobile di proprietà del ricorrente offerto in garanzia cui, dalle dichiarazioni dell’intermediario, sembra potersi riferire la polizza danni, è attualmente oggetto di pignoramento ed è affidato al mutuatario; - come noto, il pignoramento, in sé, non incide sulla proprietà del bene, ma produce l'effetto di rendere inopponibili al creditore procedente e agli altri creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati.
Si osserva che l’intermediario ha dichiarato di avere ceduto il credito sottostante al mutuo del ricorrente ad una società SPV con avviso di cessione pubblicato sulla G.U. n. 65 del 7 giungo 2018, motivo per cui non constano evidenze contabili successive a tale data.
Con riguardo, più specificatamente, alla possibilità di applicare al mutuo una disciplina sostanzialmente analoga a quella prevista dall’art. 125-sexies TUB, attinente ad una fattispecie diversa (credito ai consumatori, laddove nel caso in esame si verte in tema di mutuo ipotecario), i Xxxxxxx si sono espressi in senso favorevole allorquando si verta in tema di estinzione anticipata del finanziamento, con l’accortezza tuttavia di verificare l’effettivo venir meno della copertura offerta dalla polizza di volta in volta dedotta nel ricorso (ex multis Collegio di Napoli, decisione n. 2931/2019).
Nella vicenda in esame, tuttavia, si verte nella diversa ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento e decadenza dal beneficio del termine.
Non sussistono pertanto i presupposti per estendere la disciplina del 125-sexies TUB al mutuo ipotecario in oggetto, vertendosi in quest’ultimo caso nell’inadempimento del debitore e successiva risoluzione del contratto, ipotesi che nulla ha a che fare con la logica giuridico-economica che presiede l’ipotesi dell’estinzione anticipata del credito su richiesta volontaria del debitore. Diversi sono gli interessi tutelati, differenti le fattispecie, nulla in comune le logiche che presiedono le due modalità di scioglimento del rapporto di finanziamento, tanto più laddove si consideri per un verso il carattere di autotutela dei propri interessi creditori, quale elemento tipico della risoluzione per inadempimento su richiesta del finanziatore e per l’altro che non sono state versate in atto le C.G.A. delle polizze sottoscritte, ragion per cui non è dato sapere quale sia l’estensione e l’ambito della copertura assicurativa.
Peraltro, nelle repliche, il ricorrente afferma che gli addebiti indicati dall’intermediario di giugno 2018 potrebbero riferirsi ad altra polizza: ciò sul rilievo che nel modulo di adesione si rinviene un numero di polizza/di adesione xxx272, differente dal n. xxx359 riportato nella contabile allegata dalla banca. Tale aspetto della vicenda, tuttavia, alla luce di quanto sopra appena esposto, non ha rilievo in questa sede ai fini della risoluzione della controversia in esame.
Non risulta infine fondata la richiesta avanzata da parte ricorrente di rifusione delle spese legali, mancandone i presupposti.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
P.Q.M.
IL PRESIDENTE
firma 1