CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
Nome scuola, con sede in …., …… , codice fiscale ……, d’ora in poi denominato “Istituzione scolastica” o “soggetto promotore”, rappresentato dal ……, nato a ….. il ….. , codice fiscale
…………..;
E
Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Venezia, Dorsoduro 3246, codice fiscale 80007720271, d’ora in poi denominato “Soggetto ospitante” oppure “Ateneo” o “Università”, rappresentato dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a San Xxxx al Tagliamento (PN), il 18/02/1962, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
congiuntamente denominate “le parti”
Premesso che
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”
- ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica co-me parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
Si conviene quanto segue:
Art. 1.
Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti da concordare nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento su proposta dell’istituzione scolastica.
Art. 2.
1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente inserito nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L’attività di formazione ed orientamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.
6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
Art. 3.
1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso, da parte dello studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento;
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.
Art. 4
1. Durante lo svolgimento del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
Art. 5
1. L’Istituzione Scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi;
• informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
• designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
Art. 6
1. Il soggetto ospitante si impegna a:
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
Art. 7
1. La presente convenzione ha durata triennale.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà a entrambe le parti di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
Art. 8
Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata a.r. o PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi sei mesi dalla notifica dello stesso.
Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.
Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l’obbligo delle parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.
Art. 9
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 (“Regolamento”) entrambe le parti, in qualità di titolari del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti e dei referenti dell’accordo verranno trattati esclusivamente per l’esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente convenzione e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l’attività di gestione dell’accordo stesso. Le parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti e referenti dell’accordo. La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6.1.b) del Regolamento (“adempimento del contratto”). I dati verranno conservati per tutta la durata dell’accordo e per i successivi 10 anni.
Art. 10
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e a spese della parte richiedente.
L’imposta di bollo è a carico del Soggetto Promotore.
Art. 11
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.
Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell’art. 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, la giurisdizione esclusiva spetta al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.
Per il Soggetto ospitante Per il Soggetto promotore Rettore pro tempore Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx (legale rappresentante)