AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 324 del 28-05-2021
Proposta n. 604 del 2021
Oggetto: ACCORDO DI RISERVATEZZA DA SOTTOSCRIVERE CON L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI PRELIMINARE A POSSIBILE FUTURO STUDIO CLINICO – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO
Dirigente: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Struttura Dirigente: AFFARI GENERALI E SVILUPPO
Delibera del Direttore Generale n. 324 firmata digitalmente il 28-05-2021
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Studio clinico |
Contenuto | ACCORDO DI RISERVATEZZA DA SOTTOSCRIVERE CON L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI PRELIMINARE A POSSIBILE FUTURO STUDIO CLINICO – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI GENERALI E SVILUPPO |
Direttore della Struttura | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | NO |
Conti Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 11 |
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n.92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’AOU Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
Su proposta del Responsabile della S.O.C. Affari Generali e Sviluppo Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Premesso che questa Azienda, tra le proprie finalità istituzionali, promuove la ricerca scientifica con lo scopo di raggiungere risultati di eccellenza nella cura in campo pediatrico e che talune proposte di ricerca, prima del loro avvio, necessitano di una fase preliminare atta ad esplorarne la fattibilità presso le proprie strutture;
Considerato che l’Istituto Ortopedico Rizzoli ha manifestato il proprio interesse in un settore della ricerca pediatrica sulle malattie rare delle ossa che coinvolge anche la genetica e che è nelle intenzioni di questa Azienda esplorare la possibilità di un eventuale studio clinico;
Stabilito che è, altresì, nell’interesse di questa Azienda garantire la valorizzazione della ricerca pediatrica e, pertanto, scambiare con l’Istituto Ortopedico Rizzoli, attraverso apposito Accordo di riservatezza, talune informazioni riservate necessarie per esaminare l’opportunità e la realizzabilità di uno studio clinico;
Verificato che dall’Accordo di cui sopra non derivano oneri economici a carico dell’AOU Xxxxx;
Ritenuto pertanto di stipulare l’Accordo di riservatezza con l’Istituto Ortopedico Rizzoli, allegato N. 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, per la disciplina delle condizioni normative ed operative per la tutela delle informazioni confidenziali scambiate tra le parti dell’Accordo per esplorare la fattibilità di uno studio clinico;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;
Vista la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1. Di approvare lo schema di Accordo di riservatezza da stipulare con l’Istituto Ortopedico Rizzoli che, allegato N. 1 al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che dall’Accordo non derivano oneri economici a carico dell’AOU Xxxxx.
3. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
ACCORDO DI RISERVATEZZA
Tra
L’Istituto Ortopedico Rizzoli (di seguito denominata “IOR“), con sede legale in Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 Xxxxxxx – Codice Fiscale e Partita IVA 00302030374, in questo atto rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Bologna il 02.05.1967, Direttore ad interim dell’Amministrazione della Ricerca ai sensi del PG IOR nr. 400 del 10.01.2020, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto e
Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx (di seguito “AOU Meyer”), con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx – P.IVA/C.F. 02175680483, nella persona del Rappresentante Legale e Direttore Generale Dr Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa;
ciascuno di seguito denominato Parte e congiuntamente denominate Parti e ciascuna parte identificata come “Trasferente”/”Ricevente” a seconda dei casi
1. Oggetto e scopo
1.1 Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza a cui sono tenute le Parti rispetto alle informazioni, i dati e le conoscenze riservati, così come definiti ai sensi del presente Accordo, che siano scambiati o di cui le Parti vengano a conoscenza nel perseguire lo scopo
di cui al punto 1.2;
1.2 Le Parti intendono scambiarsi Informazioni Riservate allo scopo di determinare l’interesse reciproco per la condivisione di informazioni relative allo Studio dal titolo: “MCDS Therapy” tra professionisti, al fine di contattare i pazienti potenzialmente arruolabili per proporre loro la partecipazione allo studio in argomento;
1.3 Responsabile Scientifico per il presente Accordo è:
- per IOR il xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx, Direttore Struttura Complessa Malattie Rare Scheletriche; il Responsabile Scientifico di IOR sarà supportato da un Gruppo di Ricerca costituito da: Dr.ssa Xxxxx Xxxxx, Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx ed Xxxxxxx Xxxxxxx;
- per l’AOU Meyer, la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, in servizio presso la SOC Genetica Medica.
2. Informazioni Riservate
2.1 Ai fini del presente accordo, per Informazioni Riservate si intendono tutte le informazioni, i dati e le conoscenza trasmessi da una Parte a ciascuna della altre Parti in forma scritta, grafica orale o comunque intelligibile, ed identificati come di natura confidenziale, mediante l’apposizione su di essi del termine “Riservato”;
2.2 Le Informazioni Riservate comprendono a titolo solo esemplificativo, tutte le informazioni i dati e le conoscenze trasmessi dalle Parti in forma orale, scritta, grafica o
comunque intelligibile ed identificati come di natura riservata. L’informazione ed i documenti riservati comprendono tra l’altro: informazioni scientifiche, tecniche, tecnologiche, prove, disegni, grafici, xxxxxxx, schede, modelli, campioni, formule, marchi, procedimenti, metodi, dati nonché tutte le analisi, valutazioni ed elaborati o altri documenti che contengano, riproducano o derivino in tutto o in parte dalle informazioni suddette e/o ritenute comunque confidenziali dalla Parti;
2.3 In aggiunta a quanto sopra espresso, anche eventuali trattative che si stanno svolgendo e gli incontri stessi – e tutto quanto espresso in forma scritta e orale anche negli incontri e trattative precedenti - tra le Parti saranno considerate Informazione Riservata.
3. Obblighi di Riservatezza
3.1 Le Parti si impegnano a non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi per qualsivoglia scopo o ragione qualsiasi Informazione Riservata reciprocamente trasmessa durante lo svolgimento delle trattative.
3.2Le informazioni Riservate potranno tuttavia essere divulgate ai dipendenti ed ai consulenti delle Parti che abbiano necessità di conoscerle purché siano vincolati dalle Parti agli stessi obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo, comunque rispondendone le Parti in caso di violazioni.
3.3 Nessuna delle Informazioni Riservate potrà essere utilizzata dalle Parti per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo.
3.4 Le Parti non potranno utilizzare, copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate reciprocamente trasmesse, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Accordo.
3.5 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni Riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo leso il carattere della loro riservatezza. Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente per iscritto all’altra ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione delle Informazioni Riservate di cui giunga a conoscenza e fornirà tutta la ragionevole assistenza per far cessare tale uso e/o divulgazione non autorizzati.
3.6 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo si intendono estesi a qualsiasi persona fisica o giuridica in qualsiasi modo collegata con una delle Parti e che viene a conoscenza delle stesse nell’ambito dell’oggetto e dello scopo descritti all’art. 1 di questo Accordo.
4. Restituzione delle Informazioni Riservate
4.1 Ciascuna Parte potrà richiedere in ogni momento, dandone
comunicazione scritta all’altra, che qualsiasi documento contenente le Informazioni Riservate e/o ogni copia dello stesso e/o qualsiasi altro documento o materiale che si basi o includa Informazioni Riservate, vengano restituiti oppure distrutti e l’altra Parte dovrà soddisfare tale richiesta entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa, fornendo dichiarazione scritta attestante tale attività alla Parte richiedente.
5. Informazioni Escluse
5.1 Le obbligazioni previste dal presente Accordo non si applicano alle Informazioni Riservate che:
- al momento della comunicazione siano già note alla Parte che le riceve, purché tale precedente conoscenza possa essere adeguatamente provata;
- al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o che dopo la comunicazione, siano divenute di pubblico dominio per fatti diversi dall’inadempimento del presente Accordo; ovvero che, al momento della comunicazione, siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore o che, dopo la comunicazione, siano divenute facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;
- siano divulgate secondo quanto previsto da leggi, regolamenti o da ordini di autorità giudiziarie o amministrative o di altri Enti Pubblici;
- siano comunicate ad una delle Parti da terzi che diano
prova di esserne in possesso legalmente e/o di poterne disporre senza violare i diritti delle Parti.
In tali casi, la Parte che ne abbia avuto notizia dovrà darne preventiva comunicazione scritta all’altra parte. Le Parti collaboreranno per dimostrare che, con riguardo ai tempi, alle modalità, alle finalità ed al contenuto, tali Informazioni Riservate non erano soggette ad obblighi di riservatezza.
6. Durata
6.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso e terminerà dopo 3 (tre) anni, per qualsiasi Informazione Riservata, fino a quando tale Informazione Riservata resti tale si sensi degli art. 1 e 4 del presente Accordo.
7. Divieto di Cessione
7.1 Nessuna delle Parti potrà cedere o trasferire i propri diritti o obbligazioni ai sensi del presente Accordo senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
8. Titolarità e Proprietà Intellettuale
8.1 Tutte le Informazioni Riservate e tutti i materiali, prodotti od opere da esse derivate e tutti i relativi diritti di proprietà industriale o intellettuale sono e resteranno di piena ed esclusiva proprietà della Parte comunicante.
8.2 Il presente accordo non costituisce a favore delle Parti alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di
utilizzo di brevetti, marchi o modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.
9. Trattamento dei dati
9.1 IOR provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modifiche ed integrazioni, e del Regolamento EU nr. 679 del 2016 (GDPR).
9.2 L’AOU Xxxxx si impegna a trattare, ai sensi della normativa vigente, i dati personali provenienti da IOR unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto.
9.3 Ciascuna parte, come sopra individuata, denominata e domiciliata, sarà autonomo titolare dei dati dalla stessa forniti sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale.
9.4 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti dalle stesse, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto.
9.5 Referente del Trattamento per IOR sarà il Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx - Responsabile Scientifico e del presente accordo
di riservatezza per IOR. Referente del trattamento dell’XXX Xxxxx xxxx la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, che sarà anche responsabile del presente accordo di riservatezza.
10. Anticorruzione
10.1 Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente la disciplina normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, di cui rispettivamente alla L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in ogni caso, ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia vietato dalle norme nazionali o da altre norme contro la corruzione applicabili (di seguito collettivamente “Norme contro la corruzione”). A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le parti si asterranno dall’effettuare o promettere qualsiasi pagamento o dal prestare o promettere altro bene o utilità, in favore di qualsiasi dirigente, funzionario o dipendente pubblico, membro di partito politico o candidato ad elezioni politiche o amministrative o in favore di qualsiasi altra terza parte rispetto al presente contratto che possa comportare la violazione delle Norme contro la corruzione.
10.2 L’AOU Xxxxx dichiara di aver preso visione del Piano
Triennale di prevenzione della Corruzione e del “Codice di comportamento dello IOR” in esso contenuto, adottato da IOR, disponibile sul sito istituzionaleall’indirizzo: xxxx://xxx.xxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-
della-corruzione-e-della- trasparenza e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.
IOR dichiara di aver preso visione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e del Codice di comportamento dell’AOU Meyer xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente.
10.3 Le Parti riconoscono ed accettano reciprocamente che il puntuale rispetto della normativa anticorruzione riveste carattere essenziale e che qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente articolo autorizzerà la Parte adempiente a tali obblighi a risolvere unilateralmente il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
11. Vincolo dell’Accordo
11.1 Il presente Accordo non vincola le Parti a concludere qualsiasi patto o accordo commerciale relativo a progetti comuni.
11.2 Le Parti intendono vincolarsi legalmente in relazione ad una eventuale licenza di brevetto esclusivamente mediante la sottoscrizione di un ulteriore Accordo scritto.
11.3 Col presente Accordo le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione, agenzia, joint-venture o altra forma di stabile organizzazione.
12. Risoluzione delle Controversie
12.1 In ogni caso il presente Accordo sarà soggetto alla giurisdizione, governato ed interpretato secondo le leggi
della Repubblica Italiana;
12.2 Per ogni disputa e/o controversia che dovesse sorgere tra le Parti, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle relative all’interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il foro della parte convenuta in giudizio.
13. Miscellanea
13.1 Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate tramite i seguenti contatti di riferimento delle Parti.
AOU Meyer: Responsabile Scientifico: Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, e-mail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx, telefono 000 0000000; Responsabile Amministrativo: Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx, telefono 000 0000000. IOR: Responsabile scientifico: Responsabile Scientifico: Xxxx.Xxxx Xxxxxxxxx, e-mail: xxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx; telefono 0000000000. Responsabile Amministrativo: Amministrazione della Ricerca, e-mail: xxxx@xxx.xx; Pec: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx; telefono: x00 0000000000.
13.2 Il presente Contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86. Le spese inerenti al presente Contratto sono suddivise tra le Parti al 50%. L’AOU Xxxxx assolverà virtualmente l’imposta di bollo per l’intero di euro 48,00 giusta autorizzazione
dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 67617 del 03.07.2020 (ad estensione Prot. n. 57270 del 10.06.2014) - con richiesta di rimborso a IOR del 50 %. Il presente Xxxxxxxxx viene redatto in unico esemplare a valere ad un solo effetto e firmato in modalità digitale.
13.3 Con la sottoscrizione del presente contratto le Parti dichiarano che il suo contenuto è stato congiuntamente predisposto e negoziato in ogni sua parte.
Istituto Ortopedico Rizzoli Azienda Ospedaliero-
Universitaria Xxxxx
Data: Data:
Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Direttore ad interim Amministrazione della Ricerca
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Legale Rappresentante e Direttore Generale