ARF/FDS GARP SFP
ARF/FDS GARP SFP
Associazione svizzera Gruppo autori, Associazione svizzera
delle realizzatrici e dei registi, produttori dei produttori di film
realizzatori di film
SUISA SUISSIMAGE
Società svizzera per i Cooperativa svizzera per i
diritti degli autori musicali diritti d'autore di opere audiovisive
Note di commento relative al contratto tipo per compositori/ compositrici di musica da film
(contratto per un'opera non ancora esistente)
Osservazione: Per una migliore leggibilità, nel presente testo viene utilizzata solo la forma maschile che si riferisce tuttavia ad entrambi i sessi.
Osservazioni preliminari
Quando si inizia una collaborazione, di norma si stabiliscono gli obiettivi e i mezzi per raggiungerli, nonché le responsabilità di ciascuno. In genere tali accordi avvengono oralmente. Di conseguenza, in una fase successiva, risulterà difficile ricostruire con chiarezza gli intenti iniziali delle parti.
Per evitare situazioni di conflitto, è dunque opportuno fissare per iscritto quanto convenuto. La redazione di una convenzione induce nel contempo le parti a definire con maggiore precisione e chiarezza i contenuti della loro collaborazione; gli accordi presi saranno così messi nero su bianco.
La discussione su contenuto, forma e conseguenze di una collaborazione, così come la stesura degli accordi, s’impongono anche in ambito artistico, in quanto prevengono dissidi e sono segno di professionalità.
Il presente contratto tipo è inteso come modello. Nessuna delle norme riportate qui appresso è vincolante. Anche in questo caso prevale il principio della libertà contrattuale. Le singole disposizioni del presente contratto tipo possono dunque essere omesse, modificate o sostituite. Occorre tuttavia assicurarsi che le norme aggiuntive non entrino in contraddizione con quelle esistenti e che non vengano cancellate disposizioni che potrebbero risultare importanti per i partecipanti. Il contratto tipo proposto intende sostanzialmente mostrare quali punti necessitano di una regolamentazione contrattuale.
Questi contratti tipo sono il frutto di approfondite discussioni tra le parti, sono equilibrati e contribuiscono a salvaguardare l'equilibrio tra gli interessi in causa. Di conseguenza sia le società di gestione SUISA e SUISSIMAGE, l'Associazione svizzera regia e sceneggiatura di film (ARF), l'Associazione svizzera dei produttori di film (SFP) così come anche il Gruppo autori, registi, produttori (GARP) suggeriscono ai propri membri di stipulare una convenzione facsimile.
Il presente contratto tipo per compositori di musica da film è un cosiddetto contratto d’appalto (art. 363 segg. CO). Questo ha conseguenze pratiche fra l’altro sui contributi delle assicurazioni sociali (come l’AVS/AI). Quest’obbligo non sussiste per il produttore qualora il compositore sia iscritto alla cassa di compensazione come lavoratore indipendente e computi il proprio reddito in quanto tale. In tal caso il produttore dovrebbe farsi rilasciare dal compositore una conferma scritta rilasciata dalla cassa di compensazione, per non rischiare l’eventuale pagamento di contributi arretrati.
Vedasi particolari in proposito sul Promemoria Assicurazioni sociali al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx (disponibile in tedesco e francese)
Nel preambolo si indicheranno i nominativi e gli indirizzi delle parti contraenti nonché l'eventuale adesione del compositore ad una società di gestione. Il compositore è considerato una persona fisica. Se l'incarico va ad un gruppo musicale (band), è necessario indicare singolarmente tutti i compositori o gli interpreti che partecipano alla musica da creare. Il produttore può essere sia una persona fisica che giuridica; in questo caso deve firmare un rappresentante con potere di firma. Il contratto vincola solo le due parti firmatarie. Una eventuale coproduzione è ininfluente ai fini dei diritti e dei doveri stabiliti dal presente contratto.
1. Oggetto del contratto
1.1 Indicazioni sul film
Dato che prima dell'ultimazione del film i titoli cambiano spesso, è sufficiente indicare un titolo di lavoro. Anche la menzione del regista avviene con la riserva „è previsto“, in modo tale che nel caso di un cambio di regia la stipula del presente contratto non venga messa in dubbio. Se tuttavia la partecipazione di un determinato regista è fondamentale per il compositore, nel contratto tale punto deve essere fissato come elemento essenziale del contratto.
1.2 Prestazioni del compositore
Il compositore si impegna a fornire le due seguenti prestazioni: da un lato a comporre ed eventualmente ad incidere la musica (cfr. art. 2) e dall'altro a cedere il diritto al produttore di utilizzare la musica come musica da film (cfr. art. 3).
1.3 Obblighi del produttore
Il produttore si impegna a corrispondere al compositore un indennizzo per le due prestazioni (cfr. art. 4).
2. Opera e consegna
Questo articolo definisce la vera e propria prestazione lavorativa del compositore, la creazione della musica.
Parte contraente e decisionale è sempre il produttore, benché il compositore collabori con il regista.
2.1 Condizioni quadro
Qui vengono stabilite le condizioni quadro e la collaborazione con il regista.
Le indicazioni relative alla durata della musica, i testi da mettere in musica, il numero di sequenze, l'orchestrazione, gli interpreti, il budget per l'interpretazione e la registrazione, intendono contribuire a che entrambe le parti partano possibilmente dalle stesse idee per la creazione della futura opera. Un budget del produttore per l'interpretazione e la registrazione deve tuttavia essere previsto solo nella misura in cui il compositore debba consegnare solo partiture (a questo proposito si veda il commento in merito all'art. 2.2 par. 2 qui di seguito), mentre tale voce viene meno, qualora la consegna di un'opera sia prevista sotto forma di un nastro master (commento in merito all'art. 2.2 par. 3).
Questa disposizione è molto significativa nella misura in cui in un secondo tempo, nel caso di controversia, è solo sulla base delle condizioni quadro stipulate che si può stabilire se il contratto è stato regolarmente soddisfatto oppure se sussiste un vizio d'opera. Al fine di evitare successive controversie, vale la pena discutere e fissare in maniera precisa le condizioni quadro.
2.2 Consegna dell'opera
Qui i partecipanti concordano la forma di consegna della musica da parte del compositore.
Se le parti concordano una consegna della composizione sottoforma di partitura, è unicamente il produttore a decidere dove, come e da chi viene incisa la composizione. Se viene concordata solo la consegna di partiture, il compositore deve rispettare i limiti di budget stabiliti in base all'art. 2.1 per la registrazione della musica.
Se la consegna viene concordata sottoforma di supporto sonoro, il compositore deve, accanto all'attività compositiva, provvedere a far incidere la musica. In questo caso i costi per gli interpreti e lo studio di registrazione devono essere elencati − qualora vadano compensati separatamente − alla voce spese (art. 4.1 par. 2 contratto tipo, mentre all'art. 2.1 non è previsto alcun budget a questo scopo). In questo caso eventuali contratti con gli interpreti e lo studio vengono stipulati dal compositore. Con l'art. 3.7 del contratto tipo, i diritti ceduti a quest'ultimo in virtù dei suddetti contratti vengono trasmessi al produttore. È necessario assicurarsi che i contratti degli interpreti siano compatibili con il contratto tipo, perché in caso contrario il compositore può essere tenuto a risarcire i danni nei confronti del produttore visto gli art. 3.1 e 3.7 del contratto tipo. In caso di dubbio è opportuno avvalersi della consultazione giuridica di un professionista.
2.3 Concetto e layout
Le parti concordano entro quale scadenza il compositore deve presentare un concetto per la musica da film e le prime proposte di composizione. Il produttore si impegna, dal canto suo, a prendere posizione in merito alle proposte e a comunicare eventuali proposte di modifica entro una scadenza utile (30 giorni). In questo modo il compositore è tutelato in quanto in mancanza di una presa di posizione da parte del produttore, il concetto ed il layout vengono considerati approvati.
Qualora il produttore dovesse constatare già in questa fase che le sue idee sull'esito del lavoro divergono completamente da quelle del compositore, è possibile recedere anticipatamente dal contratto (art. 377 CO). Il compositore deve comunque essere indennizzato. Il significato concreto di questo indennizzo deve essere verificato caso per caso.
Il compositore non può recedere anticipatamente dal contratto. Prima di stipulare il contratto, deve riflettere attentamente sulla fattibilità di una collaborazione nella relativa produzione o meglio con il relativo produttore e la persona addetta alla regia. Questo risulta dalle regole generali sul contratto d'opera, ma è del tutto ragionevole anche nel presente contratto tipo, dato che un recessione anticipata del compositore dal contratto può comportare dei ritardi non sostenibili nell'intera produzione.
2.4 Scadenze
Mediante la consegna di una prima versione della musica entro una scadenza concordata, si intende evitare spiacevoli sorprese in occasione della consegna della versione definitiva. Possono essere aggiunte anche ulteriori tappe per assicurare un dialogo permanente tra i partecipanti. Il produttore può delegare l'approvazione della presentazione anche al regista, pur rimanendo parte contraente.
2.5 Rielaborazione
Dopo la consegna della versione definitiva, il produttore ha la possibilità di richiedere una rielaborazione dell'opera in singoli punti, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1. Le modifiche richieste devono rientrare nelle condizioni quadro concordate.
2. Le modifiche richieste devono essere ragionevoli, vale a dire per quanto riguarda il contenuto, il dispendio di lavoro e le scadenze e non devono causare spese eccessive al compositore.
2.6 Rifiuto di accettare l'opera
Solo se un'opera anche dopo l'avvenuta rielaborazione ai sensi dell'articolo 2.5 presenta ancora dei considerevoli difetti qualitativi, vale a dire che è del tutto inutilizzabile per il produttore, oppure se le condizioni quadro pattuite all'art. 2.1 non sono soddisfatte, il produttore può rifiutare l'accettazione dell'opera in base all'art. 368 CO e il pagamento dell'onorario. Deve notificare tale rifiuto al compositore entro al più tardi 30 giorni dalla consegna della versione finale rielaborata ai sensi dell'articolo 2.5.
2.7 Rinuncia all'utilizzazione della musica
Questa disposizione non riguarda il caso del rifiuto di accettare l'opera (art. 2.6 contratto tipo/art. 368 CO), ma il caso in cui la musica è stata sì approvata, ma il produttore non la vuole o non la può comunque utilizzare. Può utilizzare solo delle parti ed è libero di utilizzare anche altra musica.
Nell'interesse del compositore il presente contratto modello disciplina le conseguenze di una rinuncia del produttore come qui di seguito indicato:
Se il produttore rinuncia ad utilizzare l’opera consegnata per intero o singole parti da essa indipendenti, tutti i diritti ceduti in forza del presente contratto ritornano al compositore che a sua volta ha la facoltà di utilizzare l’opera o parti di essa senza che ciò comporti una riduzione del compenso pattuito.
Siamo in presenza di una parte d'opera indipendente quando essa si differenzia notevolmente da altre parti della musica creata e può essere utilizzata separatamente da esse, come ad esempio in diversi brani musicali a sé stanti. Non siamo invece in presenza di una parte d'opera indipendente nel momento in cui il produttore utilizza di una composizione di 50 minuti basata su del materiale tematico unitario, soli 20 minuti per il film.
Se il compositore non è d'accordo con la scelta delle singole parti della sua musica da film da parte del produttore, può (in casi estremi) proibire la menzione del nome (art. 3.9 contratto tipo).
Se il produttore non utilizza la musica da film entro due anni dalla consegna della versione finale approvata, si presume che rinunci all'utilizzazione. L'opera si intende „utilizzata“ quando il missaggio del film è concluso.
Come descritto nel paragrafo 2 precedente, i diritti ceduti in virtù del presente contratto ritornano al compositore. Il produttore è comunque tenuto a corrispondere l'intero compenso pattuito in base all'art. 4. Se il produttore vuole evitare la reversibilità dei diritti, può prorogare la scadenza di un anno.
3. Diritti sull'opera
Questo articolo definisce la seconda prestazione del compositore, la cessione dei diritti:
3.1 Garanzia
Grazie a questa disposizione, il produttore ottiene la garanzia che non vi sono terzi (ad esclusione delle società di gestione) a poter rivendicare diritti sull'opera da creare. Se in un secondo tempo risultasse che il compositore non detiene tutti i diritti e venisse così impedita l'utilizzazione del film, il compositore dovrà rispondere del conseguente danno.
3.2 Opera preesistente
Previa autorizzazione del produttore, è possibile utilizzare per la musica da film un'opera preesistente (altri brani musicali oppure un testo di una canzone). Ciò è ugualmente valido nel caso in cui vengano utilizzate registrazioni preesistenti. In questo caso è compito del produttore richiedere le autorizzazioni necessarie agli aventi diritto. Deve essere raggiunto un accordo anche per quanto riguarda l'onere delle spese. È necessario chiarire se i relativi costi sono già contenuti alla voce spese (4.1 par. 2) oppure se sono ulteriormente a carico del produttore.
3.3 Diritto all'utilizzazione come musica da film
Il produttore acquisisce qui il diritto di utilizzare la musica per la produzione del film. Tale diritto viene generalmente definito come diritto di sincronizzazione o diritto di produzione cinematografica. Questo termine non deve essere confuso con il termine sincronizzazione utilizzato nel settore del film (produzione di un'altra versione linguistica).
Questa concessione dei diritti, risp. questa autorizzazione, è illimitata nel tempo e nello spazio, vale a dire per tutta la durata di protezione (70 anni dopo la morte dell'autore) e in tutto il mondo. L'autorizzazione di sincronizzazione contempla tutte le possibili utilizzazioni del film creato. Sono ammessi anche l'arrangiamento della musica da film nonché la sua utilizzazione per scopi pubblicitari per il film e per un eventuale supporto sonoro abbinato al film (colonna sonora), fermo restando il vero e proprio indennizzo dei diritti. Il produttore detiene così il diritto di arrangiamento necessario per la produzione di diverse versioni del film (ad es. versioni brevi o versioni per la TV).
La cessione dei diritti avviene ai sensi della „tutela dei diritti morali dell'autore“. Con i cosiddetti
diritti morali dell'autore si intende ad esempio il diritto alla menzione del nome (cfr. art. 3.9) e la tutela dalla mutilazione dell'opera. L’autore resta in ogni caso detentore dei diritti morali.
Rimangono inoltre riservati tutti i diritti che il compositore di una società di gestione ha ceduto (cfr. art. 3.4 e 3.5). Il produttore deve compensare tali diritti sulla base delle tariffe applicabili.
3.4 Possibilità di scelta in merito al compenso dei diritti
Con la presente regolamentazione le associazioni dei produttori e la SUISA hanno trovato una soluzione ad una delle questioni più controverse tra produttori di film e compositori.
Con l'adesione alla SUISA i compositori cedono i loro diritti relativamente alle opere già create e a quelle future interamente alla SUISA. Nell'art. 3.4 del contratto tipo, le parti possono scegliere, per quanto riguarda la musica da film creata su commissione del produttore di film, se tutti i diritti sulla musica da film debbano essere compensati collettivamente tramite la SUISA oppure se accanto al diritto di sincronizzazione (art. 3.3) debba essere escluso dalla gestione da parte della SUISA anche il diritto alla registrazione e alla riproduzione di supporti che non vengono rilasciati al pubblico per i suoi scopi privati (Tariffa SUISA VN). In quest'ultimo caso, deve essere stipulato il contratto supplementare al contratto di tutela della SUISA in merito alla musica da film.
Se il compositore è membro della SUISA, il contratto tipo offre alle parti le seguenti due varianti da selezionare:
Variante a): il suddetto diritto deve continuare ad essere amministrato dalla società di gestione. Può trattarsi anche di un'organizzazione straniera. In questo caso il produttore o un terzo che utilizza il film, deve notificare la relativa utilizzazione della musica da film alla società di gestione competente e compensarla in base al diritto applicabile (cfr. art. 3.5);
oppure
Variante b): il compositore può escludere tale diritto mediante il „Contratto supplementare al contratto di tutela“ dalla gestione da parte della SUISA. Questo tuttavia non vale a livello generale, bensì è sempre possibile solo in riferimento ad una determinata produzione di un determinato produttore:
solo per composizioni su commissione create ex novo (vale a dire non per composizioni musicali già esistenti),
non per film prodotti a scopi pubblicitari e di sponsorizzazione.
Se le parti decidono di scegliere la variante b), entrambe devono firmare il formulario ‚Dichiarazione di una produzione di film alla SUISA’ (cfr. annesso). La responsabilità per un tempestivo inoltro del formulario compete unicamente al produttore. Se una tale notifica arriva alla SUISA e il compositore non ha ancora firmato il contratto supplementare, la SUISA gli spedisce automaticamente un contratto supplementare da firmare.
Per compositori che non sono membri della SUISA, si applica automaticamente la variante a), sempre a patto che siano membri di una società di gestione.
3.5 Diritti ceduti ad una società di gestione
Qui vengono elencati tutti i diritti del compositore che lui ha ceduto alla SUISA oltre ai diritti di compenso previsti dalla legge e che non sono stati esclusi in via eccezionale dalla gestione di quest'ultima in base alla cifra 3.4 variante b). Per questo motivo il produttore nonché ogni terzo che utilizza il film deve compensare tali diritti in base alle relative tariffe applicabili.
3.6 Nessuna cessione ad una società di gestione
Se il compositore non ha ceduto alcun diritto ad una società di gestione (cfr. art. 3.5), i diritti d'autore in questione vengono ceduti al produttore in maniera illimitata nel tempo e nello spazio. Questo trapasso di diritti è valido anche nel caso di un'eventuale cessione di diritti alla SUISA in riferimento a quei paesi nei quali nessuna società consorella della SUISA eserciti i diritti a lei ceduti.
3.7 Diritti di protezione affini
Questa clausola trova applicazione solo nel caso in cui il compositore si sia impegnato a consegnare una registrazione (supporto sonoro). In questo caso vengono ceduti al produttore tutti i diritti di protezione affini sulla prestazione e sulla registrazione in maniera illimitata nel tempo e nello spazio, ad esclusione dei diritti al compenso legali esercitati dalle società di gestione.
3.8 Restanti diritti
Questa disposizione stabilisce il principio della cosiddetta „Zweckübertragungstheorie“ in base a cui tutti i diritti non ceduti esplicitamente al produttore, restano al compositore.
3.9 Menzione del nome
L’autore di un'opera ha diritto al riconoscimento della propria qualifica professionale (diritto di paternità), che consiste nel diritto di essere menzionato. Il produttore è pertanto tenuto a menzionare il compositore nel film nella forma in uso nel settore. È dunque opportuno prevedere nel dettaglio la menzione del nominativo del regista, ad esempio nelle disposizioni particolari in calce al contratto stesso.
Il compositore ha anche il diritto di vietare la menzione del nome. Di questa facoltà può eventualmente avvalersi nel momento in cui la sua musica sia stata arrangiata in maniera così incisiva oppure sia stata utilizzata solo in parte per il film, così da non potersi più identificare con il risultato. Contro la vera e propria mutilazione della sua opera, può difendersi tuttavia sempre in virtù dei suoi diritti morali in qualità di autore (vedi art. 2.7 e 3.3).
4. Retribuzione
In questo articolo viene descritta la prestazione del produttore, il versamento di un compenso, nonché un'eventuale partecipazione del compositore ai proventi dello sfruttamento dell'opera.
4.1 Ammontare e scadenze
L'ammontare del compenso e le scadenze di pagamento possono essere pattuiti liberamente. Nel contratto tipo si propone di indicare chiaramente quale importo parziale dell'intero compenso sia da considerare come onorario e quale come compenso dei diritti.
Per le spese è determinante se nell'art. 2.2 è prevista la consegna della composizione sottoforma di partitura o di una registrazione musicale completata. Nel secondo caso è necessario inserire nell'art. 4.1 capoverso 2 lett. a le spese per gli interpreti, per lo studio e l'assistenza tecnica.
Inoltre, alla lett. b e c devono essere regolati eventuali ulteriori costi per l'utilizzazione di altra musica nonché le spese.
4.2 Partecipazione all'utilizzazione
Qui viene regolata la partecipazione del compositore all'utilizzazione dell'opera, a patto che in base all'art. 3.6 vengano concessi al produttore tutti i diritti. In questi casi il compositore non è affatto membro di una società di gestione e all'estero suddetti diritti non vengono amministrati da nessuna società di gestione.
Si può scegliere tra due varianti:
una partecipazione percentuale ai proventi di utilizzo dell'opera oppure,
un compenso forfetario
in occasione della pubblicazione su supporti audiovisivi (video, DVD, ecc.) e/o supporti sonori (colonne sonore, compilation), che vengono messi in vendita, nonché altre utilizzazioni dell'opera, risp. della rappresentazione (in particolare sfruttamento cinematografico e televisivo).
Nella partecipazione percentuale, è dovuta una percentuale sul prezzo di vendita al dettagliante da definire per ogni supporto sonoro o audiovisivo; per le altre utilizzazioni è dovuta una percentuale sui proventi al netto del produttore proveniente dal relativo impiego (vale a dire su tutti i proventi dedotte le spese che si riferiscono al relativo impiego, e non dedotte tutte le spese della produzione cinematografica e il suo impiego). Per quanto riguarda il compenso forfetario, per ogni singola utilizzazione viene concordato un importo fisso.
4.3 Conteggio
Il compositore ha diritto ad un conteggio sulle entrate e uscite realizzate. Per quanto riguarda la partecipazione percentuale del compositore, il produttore allestisce alla fine di ogni anno civile un relativo conteggio che presenterà spontaneamente al compositore.
Inoltre il compositore oppure un fiduciario designato da quest'ultimo ha diritto a prendere visione dei libri contabili e delle pezze giustificative. Nel caso di una partecipazione sotto forma di un compenso forfetario, i relativi importi sono esigibili dopo tre mesi dal verificarsi dell'evento (ad es. messa in vendita).
4.4 Premi e premiazioni
È di fondamentale importanza definire preventivamente con chiarezza la questione relativa a premi e premiazioni. Anche in questo caso le parti sono libere di regolare tale aspetto come meglio credono. Solitamente tuttavia le premiazioni e i premi spettano al compositore.
5. Ulteriori disposizioni
5.1 Cessione della produzione prima della consegna della musica da film
Qui si tratta di una disposizione cautelativa a favore del compositore. Nel caso in cui il compositore non fosse d'accordo con la cessione della produzione da parte del produttore ad una società terza, può rescindere il contratto, a patto che la musica da film non sia ancora stata consegnata. Un recesso di questo genere non deve essere motivato.
Per quanto riguarda il compenso, è determinante a che punto si trova il lavoro del compositore: se non è ancora stata presentata nessuna versione, non è dovuta alcuna indennità. Qualora invece sia già stata presentata una versione o addirittura la musica sia già stata portata a termine, è dovuta un'indennità pari ad un quarto o ad una quota da stabilire dell'indennità concordata all'art. 4.
5.2 Cessione dopo ultimazione del film
Una volta ultimato il film, la situazione è diversa. Il produttore ha il diritto di cedere tutti i diritti relativamente al film ad una terza persona senza che vi sia bisogno dell'autorizzazione del compositore. Vengono contemporaneamente trasmessi anche tutti gli obblighi nei confronti del compositore derivanti dal contratto. Il produttore è tenuto ad informare il compositore tempestivamente nel caso di una simile vendita dell'intera produzione del film.
5.3 Mutua assistenza
La reciproca messa a disposizione dei documenti risulterà utile nel caso di un processo promosso da una parte contraente nel confronto di terzi.
5.4 Modifiche del contratto
Per essere giuridicamente valida, qualsiasi modifica al presente contratto deve essere messa per iscritto.
5.5 Diritto suppletivo
Come menzionato nell'introduzione, il contratto tipo è un contratto d'opera ai sensi dell'art. 363 ss. CO. Nel caso in cui il contratto non preveda una propria regolamentazione, si fa riferimento alle relative disposizioni di legge.
5.6 Foro competente
Il foro competente è il luogo presso il cui tribunale le parti possono rivendicare i propri diritti nel caso di controversia. Si consiglia di scegliere come foro competente il luogo della parte convenuta, a patto che in modo tale venga costituito un foro competente svizzero. Un accordo extragiudiziale è comunque da preferirsi ad una causa. I segretariati associativi, SUISSIMAGE e la SUISA sono volentieri a vostra disposizione per consigliarvi.
Firma
Infine il contratto deve essere firmato da tutte le parti con indicazione di luogo e data. È inoltre opportuno apporre le iniziali su ogni pagina del contratto in calce a destra. In modo tale le parti confermano di aver letto e verificato tutte le disposizioni del contratto.
Giugno 2008/Giugno 2009
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