GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI - 1132 REG.DEC.
GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI - 1132 REG.DEC.
OGGETTO: Accordi per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale finalizzati all’utilizzo del finanziamento statale di cui all’art. 1, c. 278 della L. 30.12.2021, n. 234.
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
L’anno duemilaventidue
il giorno ventinove del mese di DICEMBRE
IL DIRETTORE GENERALE
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente
OGGETTO: Accordi per l’erogazione di prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale finalizzati all’utilizzo del finanziamento statale di cui all’art. 1, c. 278 della L. 30.12.2021, n. 234.
PREMESSO CHE:
- gli artt. 8 – bis, ter, quater e quinquies del d.lgs. n. 502/1992 disciplinano l’autorizzazione, l’accreditamento e gli accordi contrattuali ai fini dell'esercizio, da parte di soggetti privati, di attività sanitarie per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale;
- ex combinato disposto degli artt. 34 e 65 della LR FVG 12.12.2019, n. 22, i soggetti erogatori privati accreditati concorrono alla definizione della rete di assistenza pubblica assicurando funzioni complementari o integrative per il Servizio sanitario regionale sulla base degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992, stipulati dagli enti del SSR territorialmente competenti, sulla base del fabbisogno programmato, al fine dell’erogazione, da parte degli soggetti privati accreditati, di prestazioni per conto e con oneri a carico del SSR;
- con DGR FVG n. 2034 del 16.10.2015 veniva approvato il documento Organizzazione e regole per l’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione dei tempi d’attesa nella regione Friuli Venezia Giulia, con cui viene definito un modello organizzativo di gestione degli accessi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale trasparente ed efficace nel contenimento dei tempi d’attesa;
- con la DGR FVG n. 1037 del 02.07.2021 è stato approvato l’Accordo triennale 2021-2023 tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati FVG, avente ad oggetto l’erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate e sono state quantificate le risorse economiche destinate ai singoli operatori privati per l’attività erogata a favore di utenti regionali;
- con decreto n. 649 dd. 8.07.2022, l’ASUGI ha approvato gli schemi contrattuali con le strutture private accreditate afferenti al territorio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx, aventi ad oggetto l’erogazione di prestazioni di ricovero e/o di specialistica ambulatoriale per l’anno 2022, tra le altre, con le seguenti strutture:
• “Xxxx Xxxxx X.X.X.”, xxx xxxx xx Xxxxxxx (XX) - X. XXX 00000000000;
• Studio Radiologico Catania S.r.l., con sede in Trieste – X. XXX 00000000000;
• Istituto Radiologico Gortan S.r.l., con sede in Trieste – X. XXX 00000000000;
• Studio Radiologico Zucconi S.r.l., con sede in Trieste – X. XXX 00000000000;
• Casa di Cura Sanatorio Triestino S.p.A., con sede in Trieste – P. IVA 00130810328;
- l’ASUGI e le citate strutture private hanno sottoscritto gli accordi di cui al decreto n. 649/2022 impegnandosi pertanto a svolgere le prestazioni indicate nelle rispettive commesse dettagliatamente definite per la sezione denominata “PARTE I” – che si riferisce all’utilizzo delle risorse cosiddette del BUDGET ORDINARIO (stabilito ai sensi della DGR n. 1037/2021) – e per la sezione denominata “PARTE II” – che
invece afferisce alla destinazione di ulteriore finanziamento cosiddetto BUDGET STRAORDINARIO avente ad oggetto la “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa”;
ATTESO CHE:
- con la DGR FVG n. 1810 dd. 24.11.2022 avente ad oggetto “L. 234/2021, art. 1 comma 276. DL 104/2020, art. 29. DL 18/2020, art. 18. Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste d’attesa. Aggiornamento”, è stato disposto di approvare, in attuazione dell’art. 1, comma 276, della legge 30.12.2021,
n. 234, il documento Allegato D – Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del d.l. n. 104/2020 –rimodulazione per l’anno 2022 ex art. 1, comma 276, della l. n. 234/2021 che sostituisce il precedente Piano approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 18.03.2022 correlato all’utilizzo di appositi finanziamenti statali finalizzati al recupero dei volumi e dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie pesantemente condizionati a causa della persistente emergenza sanitaria conseguente all’andamento pandemico da SARS-CoV-2;
- la Regione, nei limiti dell’art. 1, comma 277, della legge n. 234/2021, ha valutato opportuno il coinvolgimento delle Strutture private accreditate nell’attuale gestione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del d.l. n. 104/2020 – rimodulazione per l’anno 2022 ex art. 1, comma 276, della l. n. 234/2021 (approvato con la DGR n. 1810/2022) al fine di valorizzare la capacità produttiva delle stesse nel concorrere al perseguimento degli obiettivi del Piano di cui trattasi;
ACCLARATO CHE:
- la finalizzazione all’acquisto di prestazioni da Strutture private accreditate del finanziamento attribuito all’Azienda Sanitaria è necessariamente oggetto di appositi accordi contrattuali, nei limiti del valore complessivo massimo risultante da quanto indicato alla colonna b della Tabella 15 assommato a quanto indicato alla colonna d della Tabella 13 di cui al citato Piano allegato D alla DGR n. 1810/2022 e rappresenta un’alternativa per l’Azienda medesima da utilizzarsi come strumento possibile per lo svolgimento delle attività necessarie all’attuazione del Piano stesso;
- rientra nella discrezionalità di ogni singola Azienda l’effettiva individuazione, all’interno della tipologia di prestazioni indicate dal Piano approvato con la DGR FVG n. 1810/2022, delle prestazioni e dei relativi volumi oggetto di erogazione da parte del privato accreditato;
- ai sensi dell’art. 1, comma 277, della legge n. 234/2021 le strutture private accreditate richieste ad integrare le prestazioni in base alla ripartizione delle risorse statali straordinarie approvate, con validità di utilizzo dal 25 novembre 2022, in applicazione del medesimo comma, sono tenute a rendicontare entro il 31 gennaio 2023 le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato per l’anno 2022, anche ai fini della valutazione di eventuale deroga ai tetti di spesa;
DATO ATTO CHE, in attuazione di quanto sopra previsto dalle disposizioni nazionali e regionali, l’ASUGI ha individuato e conseguentemente sottoscritto appositi accordi con strutture private accreditate per l’erogazione di prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale finalizzate all’utilizzo del finanziamento statale di cui all’art. 1, c. 278, della L. 30.12.2021, n. 234, nei limiti delle commesse meglio declinate negli accordi stessi e comunque secondo la macro articolazione che segue:
Struttura privata accreditata | Branca specialistica | Budget massimo | Riferimento Accordo sottoscritto |
Studio radiologico Catania | Attività di specialistica ambulatoriale: Diagnostica per immagini di primo livello | 32.305,00 | Prot. GENASUGI - GEN - 2022 - 0117258 / A dd. 12.12.2022 |
Istituto Radiologico Gortan | Attività di specialistica ambulatoriale: Diagnostica per immagini di primo livello | 159.883,00 | Prot. GENASUGI - GEN - 2022 - 0118433 / A dd. 14.12.2022 |
Sanatorio Triestino | Attività di specialistica ambulatoriale: - Chirurgia - Ortopedia - Oculistica - Neurologia - Cardiologia - Gastroenterologia - Terapia del dolore - Radiologia | 191.163,50 | Prot. GENASUGI - GEN - 2022 - 0120810 / A del 21.12.2022 |
Attività di ricovero: Chirurgia generale | 40.560,00 | ||
Studio Radiologico Zucconi | Attività di specialistica ambulatoriale Diagnostica per immagini di primo livello | 45.394,40 | Prot. GENASUGI - GEN - 2022 - 0117571 / A dd. 12.12.2022 |
Nova Salus | Attività di specialistica ambulatoriale: - Ortopedia - Medicina fisica e riabilitativa - Diagnostica per immagini di primo livello | 23.697,00 | Prot. GENASUGI - GEN - 2022 - 0118836 / A dd. 15.12.2022 |
RILEVATO CHE il provvedimento è proposto dal Direttore della GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione;
ATTESO CHE il Direttore Sanitario risulta assente;
VISTO CHE, con decreto n. 942 dd. 28 ottobre 2021, sono state attribuite al xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx le funzioni di sostituto del Direttore Sanitario, nei casi di assenza o impedimento temporaneo dello stesso;
ACQUISITO il parere favorevole del sostituto del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per le materie di propria competenza;
I L D I RE TT O RE G EN E RA LE D E C R E T A
per quanto esposto in narrativa di:
1. prendere atto dell’avvenuta stipula degli accordi, parte integrante del presente decreto come da testi allegati, per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale finalizzate all’utilizzo del finanziamento statale di cui all’art. 1, c. 278 della L. 30.12.2021, n. 234 nei limiti delle commesse meglio declinate negli accordi stessi e comunque secondo la macro articolazione che segue:
Struttura privata accreditata | Branca specialistica | Budget massimo | Riferimento Accordo sottoscritto |
Studio radiologico Catania | Attività di specialistica ambulatoriale: Diagnostica per immagini di primo livello | 32.305,00 | Prot. GENASUGI - GEN - 2022 - 0117258 / A dd. 12.12.2022 |
Istituto Radiologico Gortan | Attività di specialistica ambulatoriale: Diagnostica per immagini di primo livello | 159.883,00 | Prot. GENASUGI - GEN - 2022 - 0118433 / A dd. 14.12.2022 |
Sanatorio Triestino | Attività di specialistica ambulatoriale: - Chirurgia - Ortopedia - Oculistica - Neurologia - Cardiologia - Gastroenterologia - Terapia del dolore - Radiologia | 191.163,50 | Prot. GENASUGI - GEN - 2022 - 0120810 / A del 21.12.2022 |
Attività di ricovero: Chirurgia generale | 40.560,00 | ||
Studio Radiologico Zucconi | Attività di specialistica ambulatoriale Diagnostica per immagini di primo livello | 45.394,40 | Prot. GENASUGI - GEN - 2022 - 0117571 / A dd. 12.12.2022 |
Nova Salus | Attività di specialistica ambulatoriale: - Ortopedia - Medicina fisica e riabilitativa - Diagnostica per immagini di primo livello | 23.697,00 | Prot. GENASUGI - GEN - 2022 - 0118836 / A dd. 15.12.2022 |
2. stabilire che il costo complessivo pari ad Euro 493.002,90 (quattrocentonovantatremiladue/90) derivante dall’adozione del presente provvedimento trova copertura a valere sul finanziamento statale di cui all’art. 1,
c. 278, della L. 30.12.2021, n. 234, recepito con la DGR FVG n. 1810 dd. 24.11.2022, registrato al conto n. 600.100.100.200, viene imputato al Bilancio 2022 secondo l’articolazione che segue:
- Euro 261.279,40 per prestazioni di specialistica ambulatoriale al conto n. 305.100.150.500.40 “Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati”;
- Euro 191.163,50 per prestazioni di specialistica ambulatoriale al conto n. 305.100.150.500.30 “Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private”;
- Euro 40.560,00 per prestazioni di ricovero al conto n. 305.100.350.400.30 “Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private”;
3. trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità.
Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.
IL DIRETTORE GENERALE
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Parere favorevole del sostituto del Direttore Sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Parere favorevole del Direttore Amministrativo xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Parere favorevole del Direttore dei Servizi Sociosanitari
xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/12/2022 12:40:49
IMPRONTA: 30B6BE2A0CF0C40CE0875E03CAD91DBDB8B1789F6B72A0AD282C39E679D646F2 B8B1789F6B72A0AD282C39E679D646F2F65C3E51CEFCD75451ED04A10CD5CD99 F65C3E51CEFCD75451ED04A10CD5CD99E3E8F964B3D13F4DD5F048BBE3ECA534 E3E8F964B3D13F4DD5F048BBE3ECA5340A29891AB95FD4B5719A0F70C54D6FB9
NOME: XXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/12/2022 13:07:02
IMPRONTA: 8FEB10A580766037A00A512D647EAAE389EEA42F9CEA0722EA6D002A6C04A06C 89EEA42F9CEA0722EA6D002A6C04A06CC6978CB4E63E4480181C24C5377DD28F C6978CB4E63E4480181C24C5377DD28F98BC6C9CF26F7D19E106776DCD4CB3CA 98BC6C9CF26F7D19E106776DCD4CB3CA5322B1B0F4AAAC7DF04367000A5088E0
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/12/2022 13:39:47
IMPRONTA: 392EB916472B138C0DBE92327BF08C777B1E8C2EEC57EC716DF7C999A19E6DE0 7B1E8C2EEC57EC716DF7C999A19E6DE080D575682AF6A85AE30799F76748A0C0
80D575682AF6A85AE30799F76748A0C0AA3F5A46241F949FBB030C05629C9AE0 AA3F5A46241F949FBB030C05629C9AE07246977CB5FF5FA34464EF6CA41C94D0
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/12/2022 14:20:02
IMPRONTA: 300FD2BB3BBE902AAA7268289A750A30CD50E6F6C72F741912E019D2F4585279 CD50E6F6C72F741912E019D2F4585279CB1618E8F899FBD6AC83FD1C4D3CF5EE CB1618E8F899FBD6AC83FD1C4D3CF5EEF1214316D01684586B2CDD593047F433 F1214316D01684586B2CDD593047F433E1B755804F19A5AB5322E6C0CE10E48D
Atto n. 1132 del 29/12/2022
GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI - 1132 REG.DEC.
Si dichiara che il presente decreto n. 1132 del 29/12/2022 è conforme all’originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell’Insiel S.P.A. ed è pubblicato all’Albo dell’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX DI TRIESTE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 il su esteso provvedimento è stato pubblicato all’albo telematico dell’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
Dal 30/12/2022 al 13/01/2023 Esecutiva in data 30/12/2022
L’INCARICATO
Xxxxxx Xxxxxx
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente
ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE FINALIZZATE ALL’UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO STATALE DI CUI ALL’ART. 1, C. 278 DELLA LEGGE 30.12.2021, N. 234
(ai sensi dell’art. 1, comma 277, della Legge n. 234/2021 e dell’art. 8
quinquies D.Lgs. 502/92)
L’anno duemilaventidue il giorno del mese di dicembre.
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra
1) la dott.ssa nata a il C.F che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (ASU GI) con sede legale in Trieste alla via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx ed
autorizzata alla sottoscrizione del presente contratto giusto decreto n. 271 dd. 1.04.2021;
E
2) il dott. nato a il C.F. che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante pro tempore dello Studio radiologico Zucconi S.r.l., con sede in Trieste, xxx Xxxxxxxx x. 0, Partita IVA 01031620329, indirizzo PEC: , debitamente autorizzato alla presente sottoscrizione ed il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento o decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità a contrattare con la P.A.
PREMESSO CHE:
1) l’art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati e che l’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies,, del medesimo D.Lgs prevede che l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del
S.S.N. sia sospeso in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali;
2) l’art. 65 della LR FVG n. 22 del 12.12.2019 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006” prevede che la stipula di accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative delle strutture private e di accordi aziendali con le strutture accreditate per l’erogazione di prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale siano definiti in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi;
3) con la DGR FVG n. 1037 del 02.07.2021 è stato approvato l’Accordo triennale 2021-2023 tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati FVG, avente ad oggetto l’erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate e sono state quantificate le risorse economiche destinate ai singoli operatori privati per l’attività erogata a favore di
utenti regionali, ricalcolando gli importi sul budget storico 2011 rivalutato ai sensi del decreto legge 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni ,dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157;
4) con la citata DGR FVG n. 1037/2021, la Regione ha definito:
✓ un ulteriore finanziamento per le branche specialistiche individuate dalla DGR FVG n. 1763/2019 ripartito tra le strutture già accreditate e le strutture di nuovo accreditamento;
✓ una “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” finalizzata all’erogazione di specifiche prestazioni identificando risorse economiche aggiuntive destinate alle singole strutture private accreditate;
✓ la destinazione di tale ulteriore finanziamento agli erogatori privati accreditati sulla base di accordi aventi ad oggetto apposita “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” finalizzata all’erogazione di specifiche prestazioni identificando le apposite commesse e le correlate risorse economiche aggiuntive destinate
alle singole strutture private accreditate. Tali progettualità soggiacciono a specifiche modalità di verifica, hanno valore esclusivamente per il periodo di riferimento e non possono costituire storicizzazione del budget che potrà altresì essere rimodulato di anno in anno in relazione agli esiti delle verifiche effettuate;
✓ che, nelle more della definizione degli Accordi fra le Regioni, l’attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso le altre Regioni deve rispettare il tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fare
riferimento all’erogato 2011; che gli Accordi regionali hanno durata triennale e ricomprendono le prestazioni rese nei confronti dell’Azienda sanitaria dal 01/01/2021, nelle more del perfezionamento degli stessi Accordi;
5) con DGR FVG n. 321 dell’11 marzo 2022 sono state approvate, in via definitiva, le Linee per la gestione del SSR 2022, con le quali sono stati identificati gli obiettivi per l’anno 2022, i vincoli gestionali e le risorse disponibili. In particolare, al punto 2.1.13 “Erogatori Privati” é stata prevista la disponibilità di specifiche e aggiuntive risorse finanziarie destinate a facilitare l’attività di incremento delle prestazioni sanitarie di cui alla citata DGR n. 1037/2021 (linee 48 e 49 della Tabella 2 – Finanziamento attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (c.d. “Sovraziendale”) dell’Allegato alla DGR n. 321/2022);
6) con decreto del Direttore Generale n. 649 dell’8 luglio 2022 è stato approvato lo schema contrattuale con le strutture private accreditate afferenti al territorio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx, avente ad oggetto nella sezione denominata “PARTE I” l’acquisto e l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da porre a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione – ANNO 2022,” nella sezione denominata “PARTE II” l’acquisto e l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, delle due specifiche linee di attività finalizzate- c.d. sovraziendali-, distinte per l’attività di ricovero e per l’attività ambulatoriale, da utilizzarsi allo scopo di
recuperare i volumi di prestazioni sanitarie oggetto di fuga extraregionale in attuazione della DGR 1037/2021- ANNO 2022;
7. l’Azienda sanitaria e lo Studio Radiologico Zucconi s.r.l hanno stipulato in data 18.07.2022 l’Accordo per l’anno 2022 sulla base dello schema contrattuale approvato con il succitato decreto n. 649/2022 ed, in particolare, la Struttura si è impegnata a svolgere le prestazioni indicate nelle rispettive commesse dettagliatamente definite per la sezione denominata “PARTE I” – che si riferisce all’utilizzo delle risorse cosiddette del BUDGET ORDINARIO (stabilito ai sensi della DGR n. 1037/2021)
– e per la sezione denominata “PARTE II” – che invece afferisce alla destinazione di ulteriore finanziamento cosiddetto BUDGET STRAORDINARIO avente ad oggetto la “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa”;
8) lo schema contrattuale approvato e di conseguenza l’Accordo stipulato tra le parti sopra menzionate prevede modalità specifiche e distinte sia per l’utilizzo sia per la rendicontazione delle prestazioni afferenti ai due budget che hanno finalità diverse, come precisato nell’ambito delle disposizioni pattuite per l’anno 2022;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1810 dd. 24.11.2022 avente ad oggetto “L 234/2021, art. 1 comma 276. DL 104/2020, art. 29. DL 18/2020, art. 18. Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste d’attesa. Aggiornamento” con cui è stato disposto di approvare, in attuazione dell’art. 1, comma 276, della legge 30.12.2021, n. 234 e per le motivazioni indicate nel medesimo provvedimento giuntale il documento Allegato D – Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del
d.l. n. 104/2020 –rimodulazione per l’anno 2022 ex art. 1, comma 276, della
l. n. 234/2021 che sostituisce il precedente Piano approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 18.03.2022 correlato all’utilizzo di appositi finanziamenti statali finalizzati al recupero dei volumi e dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie pesantemente condizionati a causa della persistente emergenza sanitaria conseguente all’andamento pandemico da SARS-CoV-2;
CONSIDERATO CHE con la medesima DGR FVG n. 1810/2022 si è ritenuto di approvare una redistribuzione regionale del finanziamento statale già assegnato, ma non ancora impiegato, tra i vari enti del SSR, prendendo atto delle proposte avanzate dalle medesime amministrazioni che hanno manifestato una maggiore potenziale capacità di svolgimento di attività nel rimanente periodo dell’anno 2022;
ATTESO CHE l’art. 1 della legge n. 234/2021 al comma 277 prevede che, per garantire la piena attuazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste d’attesa, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga al comma 15, comma 14, primo periodo, del decreto legge 6.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.08.2012, n. 135;
RILEVATO CHE la Regione ha valutato opportuno il coinvolgimento delle Strutture private accreditate nell’attuale gestione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del d.l. n. 104/2020 –rimodulazione per l’anno 2022 ex art. 1, comma 276, della l. n. 234/2021 (approvato con la DGR n. 1810/2022) al fine di valorizzare la capacità produttiva delle stesse nel concorrere al perseguimento degli
obiettivi del Piano di cui trattasi;
RAMMENTATO CHE la finalizzazione all’acquisto di prestazioni da Strutture private accreditate del finanziamento attribuito all’Azienda Sanitaria, nei limiti del valore complessivo massimo risultante da quanto indicato alla colonna b della Tabella 15 assommato a quanto indicato alla colonna d della Tabella 13 di cui al citato Piano allegato D alla DGR n. 1810/2022, rappresenta una alternativa per l’Azienda medesima da utilizzarsi come strumento possibile per lo svolgimento delle attività necessarie all’attuazione del Piano stesso;
RAMMENTATO inoltre che i valori destinabili dall’Azienda per l’integrazione degli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato accreditato debbono essere oggetto di apposito accordo contrattuale tra la stessa il singolo erogatore privato accreditato;
DATO ATTO altresì che l’Allegato D alla DGR n. 1810/2022 contiene, tra l’altro, le seguenti prescrizioni:
- nell’utilizzo del finanziamento in esame, in ragione della sua natura di risorse straordinarie statali e della sua destinazione a servizio della generalità degli assistiti regionali senza riferimento, quindi, all’ambito territoriale e aziendale di residenza dell’assistito nella Regione, non è ammessa operazione contabile volta ad imputare o addebitare ad altre Aziende costi la cui copertura sia già assicurata dal finanziamento in discorso. Tale principio, in particolare, trova diretta applicazione anche per quanto riguarda costi o spese a fronte di fatturazioni e addebiti operati da Strutture private accreditate per prestazioni erogate a residenti in territori di Aziende diverse dall’Azienda con la quale sia in vigore
l’accordo contrattuale integrativo ex comma 277 dell’art. 1 della l. n. 234/2021 che costituisce titolo per l’erogazione retribuita delle prestazioni in parola;
- la ripartizione delle risorse disponibili dell’art. 1, comma 278, della legge n. 234/2021, così come disposta nella Tabella 16 del citato Allegato D, per l’acquisto di prestazioni da privati accreditati è stata disposta dalla Regione a decorrere dal 25 novembre 2022 e tali risorse sono utilizzabili entro il 31.12.2022;
- rientra nella discrezionalità di ogni singola Azienda l’effettiva individuazione, all’interno della tipologia di prestazioni indicate dal Piano approvato con la DGR FVG n. 1810/2022, delle prestazioni e dei relativi volumi oggetto di erogazione da parte del privato accreditato, fermo restando la stipula di apposito accordo contrattuale;
- le prestazioni sanitarie erogabili nell’anno 2022 in applicazione dell’art. 1, commi 276 e 277, della legge n. 234/2021 sono indicate nell’Allegato D al punto 7 “Direttive impartite agli enti in relazione alla selezione delle tipologie di prestazioni sanitarie oggetto dell’attività di recupero delle liste d’attesa” con particolare dettaglio nel punto 7.1 a cui si fa integrale rinvio;
- le prestazioni sanitarie che possono essere affidate per l’erogazione alle Strutture private accreditate sono le medesime erogabili in via diretta, con proprio personale, dalle Aziende;
- nello svolgimento delle attività va accordata la massima priorità all’erogazione delle prestazioni, di ricovero e specialistica ambulatoriale, per il trattamento e la diagnosi – in cui vanno ricomprese anche le attività
di screening di II livello – delle patologie oncologiche;
- ai sensi dell’art. 1, comma 277, della legge n. 234/2021 le strutture private accreditate richieste ad integrare le prestazioni in base alla ripartizione delle risorse statali straordinarie approvate, con validità di utilizzo dal 25 novembre 2022, in applicazione del medesimo comma, sono tenute a rendicontare entro il 31 gennaio 2023 le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato per l’anno 2022, anche ai fini della valutazione di eventuale deroga ai tetti di spesa;
ACCERTATO CHE:
- lo Studio Radiologico Zucconi s.r.l., di seguito Struttura, è autorizzato all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento Prot. 28319- 18/GEN.IV.1.D.6, dd. 28.05.2018, rilasciato dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, visto il parere positivo della Commissione di Vigilanza (prot. 2568-18/T/GEN.IV.1.D.6);
- la Struttura è accreditata a pieno titolo con Decreto n. 3749/GRFVG dd. 10.06.2022 della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del SSR, nelle seguenti branche specialistiche:
Diagnostica delle immagini
VISTI:
- il Decreto del Ministero della Salute del 09.12.2015 recante le “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”, che definisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale che possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario,
solo nel rispetto di determinate condizioni di erogabilità riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrittore, all’esito delle procedure o accertamenti pregressi;
- il DPCM 12.01.2017 che definisce ed aggiorna i Livelli essenziali di assistenza LEA, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 502/1992;
- la DGR FVG 22.09.2017 n. 1783 avente ad oggetto “DPCM 12.01.2017 – Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extraLEA)”, che dispone l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza - LEA – e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra-LEA);
- la DGR FVG n. 1680 del 14.09.2018 e s.m.i. e il relativo nomenclatore tariffario regionale che definisce le tariffe attualmente vigenti per la specialistica ambulatoriale ed applicate nel presente accordo, salvo successive modifiche;
- le DGR FVG n. 2034 del 16.10.2015 e n. 1815 del 25.10.2019 che
definiscono, rispettivamente, l’organizzazione e le regole per l’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione delle liste di attesa al fine di assicurare in maniera omogenea sull’intero territorio regionale il sistema dell’offerta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
DATO ATTO CHE il presente Accordo, debitamente sottoscritto dalle parti, verrà altresì formalmente recepito con apposito decreto del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Univeristaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e sottoscrivono il presente contratto, avente ad oggetto l’acquisto e l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da porre a carico del finanziamento statale di cui all’art. 1, comma 278, della legge 30.12.2021,
n. 234, da utilizzarsi allo scopo di recuperare i volumi di prestazioni sanitarie oggetto di riduzione delle liste d’attesa in attuazione della DGR 1810/2022, con decorrenza dal 25 novembre 2022 e scadenza al 31 dicembre 2022.
Articolo 1 – Oggetto del contratto
1. In conformità e nei limiti del finanziamento specifico di cui alla DGR FVG n. 1810 dd. 24.11.2022, cui si fa integrale rinvio ad ogni effetto anche applicativo del presente Accordo, esso è finalizzato al recupero delle liste d’attesa a favore degli utenti del S.S.R. FVG in attuazione della medesima DGR e del relativo Allegato D – Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del d.l. n. 104/2020 –rimodulazione per l’anno 2022 ex art. 1, comma 276, della l. n. 234/2021. Detta finalità viene realizzata mediante l’ampliamento dell’offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale secondo l’incremento dell’offerta di cui al successivo art. 2.
2. La Struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore della generalità degli assistiti regionali senza riferimento, quindi, all’ambito territoriale e aziendale di residenza dell’assistito nella Regione, nella propria sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le
prestazioni inerenti alle seguenti branche specialistiche previste dal Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa per il triennio 2019-2021, recepito dalla Regione, nelle classi di priorità B-Breve e D-Differita, che sono state valutate, su proposta dell’Azienda, per procedere alla rimodulazione per l’anno 2022 del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste d’attesa approvato con DGR n. 1810/2022:
Diagnostica per immagini di primo livello
✓ ECOGRAFIA
✓ RISONANZA MAGNETICA
✓ TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA
Articolo 2 - Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa
1. Il budget assegnato alla Struttura per le prestazioni di cui al precedente art. 1 a valere sul finanziamento statale di cui all’art. 1, comma 278, della legge 30.12.2021, n. 234, da utilizzarsi allo scopo di recuperare i volumi di prestazioni sanitarie oggetto di riduzione delle liste d’attesa in attuazione della DGR 1810/2022 e, pertanto, con decorrenza dal 25 novembre 2022 e scadenza al 31 dicembre 2022, è di complessivi € 45.394,40.
2. Il valore economico destinato ai sensi del comma 1 alla Struttura per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale con il presente Accordo contrattuale costituisce il tetto massimo utilizzabile di quota di finanziamento statale sopracitato ed è aggiuntivo a quanto già attribuito per l’anno 2022 alla medesima Struttura con l’Accordo stipulato sulla base dello schema contrattuale approvato con decreto del Direttore generale di ASUGI n. 649/2022.
3. La Struttura si impegna a utilizzare il budget di cui al comma 1 per realizzare i volumi di attività di seguito indicati:
FINANZIAMENTO STATALE DAL 25 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022
Branca | Prestazione | n° prestazion i* (volume max) | BUDGET |
Diagnostica per immagini | Ecografie (tiroide, capo-collo, addome) | 45 | 45.394,40 EURO |
TC torace, addome e cervello con e senza mdc | 86 (10 con mdc) | ||
RMN rachide con e senza mdc | 100 |
*ESCUSIVAMENTE priorità B e D
4. La Struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni.
5. La Struttura applica le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore, approvato con DGR n. 1680 del 14.09.2018 e successive modifiche ed integrazioni, al netto del ticket.
Articolo 3 - Divieto di erogazione di prestazioni a residenti extra regione
1. Nell’utilizzo del finanziamento in esame, in ragione della sua natura di risorse straordinarie statali e della sua destinazione a servizio della generalità degli assistiti regionali, non saranno riconosciute le
prestazioni erogate a residenti extra regione per la realizzazione dei volumi quanti-qualitativi definiti nella commessa di cui all’art. 2.
Articolo 4 - Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie
1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Articolo 5 - Accesso utenza
1. L’accesso dell’utenza alle prestazioni erogate dalla Struttura avviene tramite proposta motivata del medico di fiducia dell’Assistito su ricettario
S.S.N. o altro specialista autorizzato all’utilizzo del ricettario regionale. La Struttura garantisce la parità di trattamento tra utenti, senza alcuna discriminazione tra esenti e non esenti ticket, prevedendo una distribuzione dell’offerta nell’arco di validità temporale del presente Accordo. Al fine di semplificare l'accesso dei cittadini alle prestazioni ambulatoriali, la Struttura si impegna ad attivare e mantenere aggiornata la propria offerta a CUPweb e la disponibilità della prenotazione a Call Center regionale.
2. La Struttura è tenuta ad effettuare i controlli sulla regolarità delle prescrizioni mediche, in conformità alle norme in materia di quota di compartecipazione ed esenzioni, e a verificare e documentare la residenza dell’assistito (con codice fiscale alfanumerico), rilevandola opportunamente nei sistemi informativi. Non possono essere accettate in esenzione prescrizioni senza l’evidente identificazione del codice di esenzione riportato sulla ricetta dal medico prescrittore. Eventuali errori nelle prescrizioni saranno segnalati all’Azienda per gli adempimenti di pertinenza.
3. Le agende sono predisposte dall’Azienda in modo da consentire la
prenotazione delle prestazioni che rientrano nella commessa riportata all’art. 2 nell’arco temporale definito in base alle disposizioni della DGR 1810/2022 e, precisamente, dal 25 novembre al 31 dicembre 2022. Le agende devono risultare sempre aperte con disponibilità erogativa sino alla concorrenza del tetto massimo del budget definito al precedente art. 2. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione sanitaria, deve essere comunicato alla Direzione dell’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità, secondo i criteri generali della D.G.R. n. 1815/2019 - Piano regionale di governo delle liste d’attesa - paragrafo 3.5.
4. Le agende per l’erogazione delle prestazioni di cui al presente Accordo devono essere articolate per classe di priorità B-Breve e D-Differita come definito dalla D.G.R. 1815/2019 “Piano regionale di governo delle liste d’attesa”, assicurando adeguati livelli di collaborazione per il conseguimento degli obiettivi aziendali che prevedono la garanzia erogativa nei tempi previsti per il 90% delle prenotazioni.
Articolo 6 - Controlli e debito informativo
1. La struttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall’INSIEL, per alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate entro il giorno 5 del mese successivo.
2. L’Azienda, in attuazione della DGR 20.02.2015, n. 299, si attiva per mettere a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di
specialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all’autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP.
3. Le modalità di prescrizione e prenotazione delle visite/prestazioni di controllo, di cui all’art. 3 piè di pagina, saranno rese esecutive a seguito dell’installazione dell’interfaccia con Insiel (G2-G3).
4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere; il mancato adempimento dopo il decorso del termine indicato nella diffida può essere causa di risoluzione anticipata del contratto.
5. I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l’interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della Struttura.
6. L’Azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l’effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa sull’attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321, come revisionata con DGR 02.02.2018, n. 182.
7. Gli importi recuperati con i controlli non rimangono agli erogatori per l’effettuazione di nuove prestazioni e vengono trattenuti nel saldo finale relativo all’annualità 2022.
8. Le contestazioni sull’appropriatezza effettuate dall’azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull’anno di esercizio nel quale è effettuata la
contestazione.
9. Qualora l’ufficio Gestione reclami dell’URP ricevesse una segnalazione o un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trattamento della segnalazione/reclamo resta di competenza dell’Azienda e la Struttura Privata Accreditata invierà, entro i termini richiesti, una relazione sui fatti oggetto di contestazione alla struttura aziendale preposta.
Articolo 7 - Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi
1. Non sono oggetto di remunerazione alcuna e vengono escluse dalla determinazione dei corrispettivi oggetto del presente Accordo in quanto non comprese nel budget assegnato all’art. 2:
- le prestazioni erogate a cittadini non residenti nella Regione FVG;
- le prestazioni non comprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali ricomprese e previste specificatamente all’art. 2 del presente Accordo;
- le prestazioni nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali ricomprese e previste specificatamente all’art. 2 del presente Accordo erogate in periodo antecedente al 25 novembre 2022;
- le prestazioni nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali ricomprese e previste specificatamente all’art. 2 del presente Accordo che superano per il valore economico il budget concretamente attribuito al citato art. 2;
- le prestazioni non rendicontate secondo le specifiche modalità di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo;
- le prestazioni rientranti nelle commesse di cui all’Accordo stipulato
dalle parti in applicazione del decreto del Direttore generale n. 649/2022 nelle rispettive commesse dettagliatamente definite per la sezione denominata “PARTE I” – che si riferisce all’utilizzo delle risorse cosiddette del BUDGET ORDINARIO (stabilito ai sensi della DGR n. 1037/2021)
– e per la sezione denominata “PARTE II” – che invece afferisce alla destinazione dell’ulteriore finanziamento cosiddetto BUDGET STRAORDINARIO relativo alla “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” oggetto di eventuale storno per essere remunerato con l’utilizzo del finanziamento statale assegnato con DGR n. 1810/2022.
2. In conformità alla DGR n. 1810/2022, le prestazioni di cui all’art. 2 sono oggetto di apposita separata e analitica rendicontazione rispetto all’utilizzo del finanziamento statale specifico finalizzato al recupero delle liste d’attesa per i residenti in FVG ed entro i limiti del budget massimo individuato al medesimo art. 2.
3. Ai fini della corretta determinazione e imputazione dei costi, degli stessi va data separata evidenza in sede di svolgimento e rendicontazione con evidenziazione analitica della riferibilità delle prestazioni rese di cui alla commessa indicata all’art. 2, dettagliate per tipologia e relativi volumi erogati. La Struttura s’impegna entro il 5 gennaio 2023 a fornire all’Azienda apposita rendicontazione analitica delle prestazioni effettuate di cui all’art. 2.
4. Sulla base dei dati derivanti dalle rendicontazioni, l’Azienda provvede a verificare la congruità delle prestazioni erogate rispetto alle condizioni stabilite nel presente Accordo.
5. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda con fatturazione
dalla quale emerga il costo delle prestazioni erogate e suddivise per ciascuna prestazione specialistica e allegata rendicontazione analitica e dettagliata e separata come previsto ai precedenti commi.
6. Le fatture a saldo delle prestazioni erogate dal 25 novembre al 31 dicembre 2022 saranno liquidate entro 90 giorni dal loro ricevimento.
7. Le fatturazioni di cui al comma 6 saranno trasmesse all’Azienda entro e non oltre il 15 marzo 2023.
Articolo 8 - Durata e decorrenza
1. Il presente Accordo decorre a partire dal 25 novembre 2022 e scade il 31 dicembre 2022.
2. Le clausole del presente Accordo possono essere modificate per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale.
3. La validità del presente contratto è condizionata alla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura.
4. Il presente contratto è redatto in duplice copia, una per la Struttura e l’altra per l’Azienda, che ne trasmetterà una copia telematica alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.
Articolo 9 - Risoluzione anticipata del contratto
1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.
2. Il contratto si intende risolto, previa diffida dell’Azienda, qualora la Struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
- mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi del comma 1,
dell’art. 6 “Controlli e debito informativo” del presente Accordo;
- inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
- impedimento ai controlli esercitati dall’Azienda, ai sensi dell’art. 6 “Controlli e debito informativo” del presente contratto;
- mancato mantenimento dei livelli erogativi programmati con garanzia dell’accessibilità alle prestazioni da parte dell’utenza;
- in tutti i casi in cui la risoluzione è prevista da disposizioni normative di settore.
3. L’inadempimento della Struttura determina il diritto dell’Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.
Articolo 10 - Tutela privacy
1. La Struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Nell’effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e sanitari correlate all’erogazione delle prestazioni nell’ambito dei compiti assegnati, quali in particolare previsti dagli artt. 5 (Accesso utenza) e 6 (Controlli e debito informativo) la Struttura è nominata Responsabile al Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. In particolare, tenendo conto delle particolari esigenze ed obblighi di tutela dei dati sensibili concernenti la salute, si impegna ad adottare le misure di sicurezza, idonee a custodire e controllare i dati, in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta come di seguito precisato con riferimento agli adempimenti di cui ai citati artt.5 e 6 del presente atto:
a) a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
b) a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) ad adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/69 per il Responsabile;
d) a non ricorrere ad un altro ulteriore responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche;
e) tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del medesimo Regolamento;
f) ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo contodella natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del
responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che non ne sia prevista la conservazione a norma di legge;
4. Nell’ipotesi che la Struttura ricorra a un ulteriore responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento dovrà imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679. Qualora l'ulteriore responsabile del
trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, la Struttura conserva nei confronti di ASUGI, titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
5. In ogni caso la struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento senza preventivo consenso, anche all'estero o mediante Internet.
6. La struttura assume invece la veste di titolare autonomo del trattamento dei dati personali con riferimento ai compiti relativamente ai quali assume decisioni e ne definisce l’organizzazione in piena autonomia, quali in particolare quelli previsti dagli artt. 5 (Accesso utenza), ed a tal fine dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 679/2016. Il dato di contatto del RPD di ASUGI è l’indirizzo di PEC xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Il nominativo e i dati di contatto del RPD della
Struttura saranno comunicati separatamente ad ASUGI, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.
Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono registrati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed
effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010).
2. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).
Articolo 12 - Incompatibilità
1. E’ fatto divieto alle strutture private accreditate di avere nel proprio organico o a livelli di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità ex art.4, comma 7, della L n. 412 del 31.12.1991 e art. 1 della L. n. 662 del 23.12.1996.
2. La Struttura si impegna a fornire all’Azienda l’elenco aggiornato del personale di cui si avvale a qualsiasi titolo, comunicando semestralmente le variazioni intervenute.
3. A seguito dei controlli, l’accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nonché la segnalazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per l’adozione delle determinazioni conseguenti.
Articolo 13 - Incedibilità del contratto e cessione dei crediti
1. La Struttura si impegna ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto del presente Accordo e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte.
2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito
del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento.
3. L’eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto ha efficacia dalla sua notificazione all’Azienda ai sensi dell’art. 1264 c.c. Articolo 14 - Registrazione e altri adempimenti
1. Sono a carico della Struttura tutti gli oneri relativi alla stipula del presente Accordo. Il soggetto che beneficia dello stesso si accollerà l'imposta di bollo rimborsando all'Azienda il relativo importo. L'Azienda provvede ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale - Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trieste n. 173/2020 del 2 gennaio 2020.
2. In relazione alla registrazione in caso d'uso l'onere è a carico di chi vi ricorre.
Articolo 15 - Foro competente
1. Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.
Articolo 16 - Norma di rinvio
1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore della Struttura Complessa Convenzioni, Affari generali e Xxxxxx (per delega del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Per la Struttura
Il legale rappresentante p.t.
Le parti, letti e condivisi, accettano espressamente i contenuti degli artt. 9 e 13.
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore della Struttura Complessa Convenzioni, Affari generali e Xxxxxx (per delega del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Per la Struttura
Il legale rappresentante p.t.
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/12/2022 12:41:02
IMPRONTA: 5FC782131E2FAA3EB5BD00594BB4B185181724A6BE7275409B58DEB0D3EE4473 181724A6BE7275409B58DEB0D3EE4473890B3491586AC483EB41F401624CAE09
890B3491586AC483EB41F401624CAE096D045E196254C4E1C1F999606A8891CF
6D045E196254C4E1C1F999606A8891CFE4999DF2E9CF0BB06310E717CB3F2D5D
NOME: XXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/12/2022 13:07:17
IMPRONTA: F54424719E4065534AF6A7ED0A26D27E208BE08C8220E8E65D753ABD948BE9F7 208BE08C8220E8E65D753ABD948BE9F7B9035DD66BC28E9EE3464A512F8B5CA4 B9035DD66BC28E9EE3464A512F8B5CA44BE461A7F5A04F021AB8CF1BE56CF8F7 4BE461A7F5A04F021AB8CF1BE56CF8F7EC29E5C4FE47BC882E964C7F609A6196
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/12/2022 13:40:00
IMPRONTA: 34CE93A1492CBEFD07683BD133C453C76BEFECEA4CED9EE64BED493292DD20B4 6BEFECEA4CED9EE64BED493292DD20B4FDC413204F0AEDBE3555A8277BA8D7F9 FDC413204F0AEDBE3555A8277BA8D7F928F5DCDC1DAF96188968B457C4AAD0B7 28F5DCDC1DAF96188968B457C4AAD0B7B37491222239EF2942F35AA98B01AA62
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/12/2022 14:20:25
IMPRONTA: 6B845B2AA63082B26AEE913A09A3C6E0AA20F1EFDBFD6BBD7A0B274708C4D9FF AA20F1EFDBFD6BBD7A0B274708C4D9FFB46EE29E3B8FBDE7D0A05735E3802871 B46EE29E3B8FBDE7D0A05735E3802871066290AD4E79B7B7516072E46B5FFBB4 066290AD4E79B7B7516072E46B5FFBB4EAA22F4AB7A6CC7B72C9F72392944608
Atto n. 1132 del 29/12/2022
ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE FINALIZZATE ALL’UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO STATALE DI CUI ALL’ART. 1, C. 278 DELLA LEGGE 30.12.2021, N. 234
(ai sensi dell’art. 1, comma 277, della Legge n. 234/2021 e dell’art. 8
quinquies D.Lgs. 502/92)
L’anno duemilaventidue il giorno del mese di dicembre.
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra
1) la dott.ssa nata il C.F che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (ASU GI) con sede legale in Trieste alla via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx ed
autorizzata alla sottoscrizione del presente contratto giusto decreto n. 271 dd. 1.04.2021;
E
2) il dott. nato a il C.F. che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante pro tempore dello Studio radiologico Catania S.r.l., con sede in Trieste, via Trento n. 18, Partita IVA 01171000324, indirizzo PEC: , debitamente autorizzato alla presente sottoscrizione ed il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento o decreto penale di condanna) per reati che comportano
l’incapacità a contrattare con la P.A.
PREMESSO CHE:
1) l’art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati e che l’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies,, del medesimo D.Lgs prevede che l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del
S.S.N. sia sospeso in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali;
2) l’art. 65 della LR FVG n. 22 del 12.12.2019 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006” prevede che la stipula di accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative delle strutture private e di accordi aziendali con le strutture accreditate per l’erogazione di prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale siano definiti in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi;
3) con la DGR FVG n. 1037 del 02.07.2021 è stato approvato l’Accordo triennale 2021-2023 tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati FVG, avente ad oggetto l’erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate e sono state quantificate le risorse economiche destina-
te ai singoli operatori privati per l’attività erogata a favore di utenti regionali, ricalcolando gli importi sul budget storico 2011 rivalutato ai sensi del decreto legge 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni
,dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157;
4) con la citata DGR FVG n. 1037/2021, la Regione ha definito:
✓ un ulteriore finanziamento per le branche specialistiche individuate dalla DGR FVG n. 1763/2019 ripartito tra le strutture già accreditate e le strutture di nuovo accreditamento;
✓ una “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” finalizzata all’erogazione di specifiche prestazioni identificando risorse economiche aggiuntive destinate alle singole strutture private accreditate;
✓ la destinazione di tale ulteriore finanziamento agli erogatori privati accreditati sulla base di accordi aventi ad oggetto apposita “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” finalizzata all’erogazione di specifiche prestazioni identificando le apposite commesse e le correlate risorse economiche aggiuntive destinate
alle singole strutture private accreditate. Tali progettualità soggiacciono a specifiche modalità di verifica, hanno valore esclusivamente per il periodo di riferimento e non possono costituire storicizzazione del budget che potrà altresì essere rimodulato di anno in anno in relazione agli esiti delle verifiche effettuate;
✓ che, nelle more della definizione degli Accordi fra le Regioni, l’attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso le altre Regioni deve rispettare il tetto economico
fissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fare riferimento all’erogato 2011; che gli Accordi regionali hanno durata triennale e ricomprendono le prestazioni rese nei confronti dell’Azienda sanitaria dal 01/01/2021, nelle more del perfezionamento degli stessi Accordi;
5) con DGR FVG n. 321 dell’11 marzo 2022 sono state approvate, in via definitiva, le Linee per la gestione del SSR 2022, con le quali sono stati identificati gli obiettivi per l’anno 2022, i vincoli gestionali e le risorse disponibili. In particolare, al punto 2.1.13 “Erogatori Privati” é stata prevista la disponibilità di specifiche e aggiuntive risorse finanziarie destinate a facilitare l’attività di incremento delle prestazioni sanitarie di cui alla citata DGR n. 1037/2021 (linee 48 e 49 della Tabella 2 – Finanziamento attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (c.d. “Sovraziendale”) dell’Allegato alla DGR n. 321/2022);
6) con decreto del Direttore Generale n. 649 dell’8 luglio 2022 è stato approvato lo schema contrattuale con le strutture private accreditate afferenti al territorio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx, avente ad oggetto nella sezione denominata “PARTE I” l’acquisto e l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da porre a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione – ANNO 2022,” nella sezione denominata “PARTE II” l’acquisto e l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, delle due specifiche linee di attività finalizzate- c.d. sovraziendali-, distinte per l’attività di rico-
vero e per l’attività ambulatoriale, da utilizzarsi allo scopo di recuperare i volumi di prestazioni sanitarie oggetto di fuga extraregionale in attuazione della DGR 1037/2021- ANNO 2022;
7) l’Azienda sanitaria e lo Studio Radiologico Catania s.r.l hanno stipulato in data 18.07.2022 l’Accordo per l’anno 2022 sulla base dello schema contrattuale approvato con il succitato decreto n. 649/2022 ed, in particolare, la Struttura si è impegnata a svolgere le prestazioni indicate nelle rispettive commesse dettagliatamente definite per la sezione denominata “PARTE I” – che si riferisce all’utilizzo delle risorse cosiddette del BUDGET ORDINARIO (stabilito ai sensi della DGR n. 1037/2021)
– e per la sezione denominata “PARTE II” – che invece afferisce alla destinazione di ulteriore finanziamento cosiddetto BUDGET STRAORDINARIO avente ad oggetto la “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa”;
8) lo schema contrattuale approvato e di conseguenza l’Accordo stipulato tra le parti sopra menzionate prevede modalità specifiche e distinte sia per l’utilizzo sia per la rendicontazione delle prestazioni afferenti ai due budget che hanno finalità diverse, come precisato nell’ambito delle disposizioni pattuite per l’anno 2022;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1810 dd. 24.11.2022 avente ad oggetto “L 234/2021, art. 1 comma 276. DL 104/2020, art. 29. DL 18/2020, art. 18. Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste d’attesa. Aggiornamento” con cui è stato disposto di approvare, in attuazione dell’art. 1, comma 276, della legge 30.12.2021, n. 234 e per le motivazioni indicate nel medesimo provvedimento giuntale il documento Allegato D – Piano
Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del
d.l. n. 104/2020 –rimodulazione per l’anno 2022 ex art. 1, comma 276, della
l. n. 234/2021 che sostituisce il precedente Piano approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 18.03.2022 correlato all’utilizzo di appositi finanziamenti statali finalizzati al recupero dei volumi e dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie pesantemente condizionati a causa della persistente emergenza sanitaria conseguente all’andamento pandemico da SARS-CoV-2;
CONSIDERATO CHE con la medesima DGR FVG n. 1810/2022 si è ritenuto di approvare una redistribuzione regionale del finanziamento statale già assegnato, ma non ancora impiegato, tra i vari enti del SSR, prendendo atto delle proposte avanzate dalle medesime amministrazioni che hanno manifestato una maggiore potenziale capacità di svolgimento di attività nel rimanente periodo dell’anno 2022;
ATTESO CHE l’art. 1 della legge n. 234/2021 al comma 277 prevede che, per garantire la piena attuazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste d’attesa, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga al comma 15, comma 14, primo periodo, del decreto legge 6.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.08.2012, n. 135;
RILEVATO CHE la Regione ha valutato opportuno il coinvolgimento delle Strutture private accreditate nell’attuale gestione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del d.l. n. 104/2020 –rimodulazione per l’anno 2022 ex art. 1, comma 276, della l. n. 234/2021 (approvato con la DGR n. 1810/2022) al fine di valorizzare la capa-
acità produttiva delle stesse nel concorrere al perseguimento degli obiettivi del Piano di cui trattasi;
RAMMENTATO CHE la finalizzazione all’acquisto di prestazioni da Strutture private accreditate del finanziamento attribuito all’Azienda Sanitaria, nei limiti del valore complessivo massimo risultante da quanto indicato alla colonna b della Tabella 15 assommato a quanto indicato alla colonna d della Tabella 13 di cui al citato Piano allegato D alla DGR n. 1810/2022, rappresenta una alternativa per l’Azienda medesima da utilizzarsi come strumento possibile per lo svolgimento delle attività necessarie all’attuazione del Piano stesso;
RAMMENTATO inoltre che i valori destinabili dall’Azienda per l’integrazione degli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato accreditato debbono essere oggetto di apposito accordo contrattuale tra la stessa il singolo erogatore privato accreditato;
DATO ATTO altresì che l’Allegato D alla DGR n. 1810/2022 contiene, tra l’altro, le seguenti prescrizioni:
- nell’utilizzo del finanziamento in esame, in ragione della sua natura di risorse straordinarie statali e della sua destinazione a servizio della generalità degli assistiti regionali senza riferimento, quindi, all’ambito territoriale e aziendale di residenza dell’assistito nella Regione, non è ammessa operazione contabile volta ad imputare o addebitare ad altre Aziende costi la cui copertura sia già assicurata dal finanziamento in discorso. Tale principio, in particolare, trova diretta applicazione anche per quanto riguarda costi o spese a fronte di fatturazioni e addebiti operati da Strutture private accreditate per prestazioni erogate a residenti in
territori di Aziende diverse dall’Azienda con la quale sia in vigore l’accordo contrattuale integrativo ex comma 277 dell’art. 1 della l. n. 234/2021 che costituisce titolo per l’erogazione retribuita delle prestazioni in parola;
- la ripartizione delle risorse disponibili dell’art. 1, comma 278, della legge n. 234/2021, così come disposta nella Tabella 16 del citato Allegato D, per l’acquisto di prestazioni da privati accreditati è stata disposta dalla Regione a decorrere dal 25 novembre 2022 e tali risorse sono utilizzabili entro il 31.12.2022;
- rientra nella discrezionalità di ogni singola Azienda l’effettiva individuazione, all’interno della tipologia di prestazioni indicate dal Piano approvato con la DGR FVG n. 1810/2022, delle prestazioni e dei relativi volumi oggetto di erogazione da parte del privato accreditato, fermo restando la stipula di apposito accordo contrattuale;
- le prestazioni sanitarie erogabili nell’anno 2022 in applicazione dell’art. 1, commi 276 e 277, della legge n. 234/2021 sono indicate nell’Allegato D al punto 7 “Direttive impartite agli enti in relazione alla selezione delle tipologie di prestazioni sanitarie oggetto dell’attività di recupero delle liste d’attesa” con particolare dettaglio nel punto 7.1 a cui si fa integrale rinvio;
- le prestazioni sanitarie che possono essere affidate per l’erogazione alle Strutture private accreditate sono le medesime erogabili in via diretta, con proprio personale, dalle Aziende;
- nello svolgimento delle attività va accordata la massima priorità all’erogazione delle prestazioni, di ricovero e specialistica ambulatoriale,
per il trattamento e la diagnosi – in cui vanno ricomprese anche le attività di screening di II livello – delle patologie oncologiche;
- ai sensi dell’art. 1, comma 277, della legge n. 234/2021 le strutture private accreditate richieste ad integrare le prestazioni in base alla ripartizione delle risorse statali straordinarie approvate, con validità di utilizzo dal 25 novembre 2022, in applicazione del medesimo comma, sono tenute a rendicontare entro il 31 gennaio 2023 le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato per l’anno 2022, anche ai fini della valutazione di eventuale deroga ai tetti di spesa;
ACCERTATO CHE:
- lo Studio Radiologico Catania s.r.l., di seguito Struttura, è autorizzato all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento prot. 18594/T.GEN.IV.1.D.6, dd. 02.03.2021, rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASUGI;
- la Struttura è accreditata a pieno titolo con decreto n. 240/SPS del 23/2/2022 e integrato con decreto n. 2930/GRFVG del 25/5/2022 della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del SSR, nelle seguenti branche specialistiche:
- Diagnostica delle immagini
VISTI:
- il Decreto del Ministero della Salute del 09.12.2015 recante le “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”, che definisce le prestazioni di specialistica
ambulatoriale che possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario, solo nel rispetto di determinate condizioni di erogabilità riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrittore, all’esito delle procedure o accertamenti pregressi;
- il DPCM 12.01.2017 che definisce ed aggiorna i Livelli essenziali di assistenza LEA, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 502/1992;
- la DGR FVG 22.09.2017 n. 1783 avente ad oggetto “DPCM 12.01.2017 – Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extraLEA)”, che dispone l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza - LEA – e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra-LEA);
- la DGR FVG n. 1680 del 14.09.2018 e s.m.i. e il relativo nomenclatore tariffario regionale che definisce le tariffe attualmente vigenti per la specialistica ambulatoriale ed applicate nel presente accordo, salvo successive modifiche;
- le DGR FVG n. 2034 del 16.10.2015 e n. 1815 del 25.10.2019 che
definiscono, rispettivamente, l’organizzazione e le regole per l’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione delle liste di attesa al fine di assicurare in maniera omogenea sull’intero territorio regionale il sistema dell’offerta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
DATO ATTO CHE il presente Accordo, debitamente sottoscritto dalle parti, verrà altresì formalmente recepito con apposito decreto del Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Univeristaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e sottoscrivono il presente contratto, avente ad oggetto l’acquisto e l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da porre a carico del finanziamento statale di cui all’art. 1, comma 278, della legge 30.12.2021,
n. 234, da utilizzarsi allo scopo di recuperare i volumi di prestazioni sanitarie oggetto di riduzione delle liste d’attesa in attuazione della DGR 1810/2022, con decorrenza dal 25 novembre 2022 e scadenza al 31 dicembre 2022.
Articolo 1 – Oggetto del contratto
1. In conformità e nei limiti del finanziamento specifico di cui alla DGR FVG n. 1810 dd. 24.11.2022, cui si fa integrale rinvio ad ogni effetto anche applicativo del presente Accordo, esso è finalizzato al recupero delle liste d’attesa a favore degli utenti del S.S.R. FVG in attuazione della medesima DGR e del relativo Allegato D – Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del d.l. n. 104/2020 –rimodulazione per l’anno 2022 ex art. 1, comma 276, della l. n. 234/2021. Detta finalità viene realizzata mediante l’ampliamento dell’offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale secondo l’incremento dell’offerta di cui al successivo art. 2.
2. La Struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore della generalità degli assistiti regionali senza riferimento, quindi, all’ambito territoriale e aziendale di residenza dell’assistito nella Regione, nella propria sede
indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alle seguenti branche specialistiche previste dal Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa per il triennio 2019-2021, recepito dalla Regione, nelle classi di priorità B-Breve e D-Differita, che sono state valutate, su proposta dell’Azienda, per procedere alla rimodulazione per l’anno 2022 del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste d’attesa approvato con DGR n. 1810/2022:
Diagnostica per immagini di primo livello
• Ecografia
• Risonanza magnetica nucleare
• Tomografia computerizzata
Articolo 2 - Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa
1. Il budget assegnato alla Struttura per le prestazioni di cui al precedente art. 1 a valere sul finanziamento statale di cui all’art. 1, comma 278, della legge 30.12.2021, n. 234, da utilizzarsi allo scopo di recuperare i volumi di prestazioni sanitarie oggetto di riduzione delle liste d’attesa in attuazione della DGR 1810/2022 e, pertanto, con decorrenza dal 25 novembre 2022 e scadenza al 31 dicembre 2022, è di complessivi € 32.305,00.
2. Il valore economico destinato ai sensi del comma 1 alla Struttura per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale con il presente Accordo contrattuale costituisce il tetto massimo utilizzabile di quota di finanziamento statale sopracitato ed è aggiuntivo a quanto già attribuito per l’anno 2022 alla medesima Struttura con l’Accordo stipulato sulla base dello schema contrattuale approvato con decreto del Direttore generale di
ASUGI n. 649/2022.
3. La Struttura si impegna a utilizzare il budget di cui al comma 1 per realizzare i volumi di attività di seguito indicati:
FINANZIAMENTO STATALE DAL 25 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022
Branca
Prestazione
Ecografie (tiroide, capo- collo, addome)
n° prestazioni* (volumi massimi)
100
BUDGET
RADIOLOGIA
TC (torace, addome
30
cervello) con e senza mdc
RMN Cervello con e senza
30
mdc
32.305,00
EURO
RMN rachide con e senza
30
mdc
*ESCLUSIVAMENTE priorità B e D.
4. La Struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni.
5. La Struttura applica le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore, approvato con DGR n. 1680 del 14.09.2018 e successive modifiche ed integrazioni, al netto del ticket.
Articolo 3 - Divieto di erogazione di prestazioni a residenti extra regione
1. Nell’utilizzo del finanziamento in esame, in ragione della sua natura di risorse straordinarie statali e della sua destinazione a servizio della generalità degli assistiti regionali, non saranno riconosciute le prestazioni erogate a residenti extra regione per la realizzazione dei
volumi quanti-qualitativi definiti nella commessa di cui all’art. 2.
Articolo 4 - Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie
1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute,
Politiche sociali e Disabilità i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Articolo 5 - Accesso utenza
1. L’accesso dell’utenza alle prestazioni erogate dalla Struttura avviene tramite proposta motivata del medico di fiducia dell’Assistito su ricettario
S.S.N. o altro specialista autorizzato all’utilizzo del ricettario regionale. La Struttura garantisce la parità di trattamento tra utenti, senza alcuna discriminazione tra esenti e non esenti ticket, prevedendo una distribuzione dell’offerta nell’arco di validità temporale del presente Accordo. Al fine di semplificare l'accesso dei cittadini alle prestazioni ambulatoriali, la Struttura si impegna ad attivare e mantenere aggiornata la propria offerta a CUPweb e la disponibilità della prenotazione a Call Center regionale.
2. La Struttura è tenuta ad effettuare i controlli sulla regolarità delle prescrizioni mediche, in conformità alle norme in materia di quota di compartecipazione ed esenzioni, e a verificare e documentare la residenza dell’assistito (con codice fiscale alfanumerico), rilevandola opportunamente nei sistemi informativi. Non possono essere accettate in esenzione prescrizioni senza l’evidente identificazione del codice di esenzione riportato sulla ricetta dal medico prescrittore. Eventuali errori nelle prescrizioni saranno segnalati all’Azienda per gli adempimenti di pertinenza.
3. Le agende sono predisposte dall’Azienda in modo da consentire la prenotazione delle prestazioni che rientrano nella commessa riportata
all’art. 2 nell’arco temporale definito in base alle disposizioni della DGR 1810/2022 e, precisamente, dal 25 novembre al 31 dicembre 2022. Le agende devono risultare sempre aperte con disponibilità erogativa sino alla concorrenza del tetto massimo del budget definito al precedente art. 2. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione sanitaria, deve essere comunicato alla Direzione dell’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità, secondo i criteri generali della D.G.R. n. 1815/2019 - Piano regionale di governo delle liste d’attesa - paragrafo 3.5.
4. Le agende per l’erogazione delle prestazioni di cui al presente Accordo devono essere articolate per classe di priorità B-Breve e D-Differita come definito dalla D.G.R. 1815/2019 “Piano regionale di governo delle liste d’attesa”, assicurando adeguati livelli di collaborazione per il conseguimento degli obiettivi aziendali che prevedono la garanzia erogativa nei tempi previsti per il 90% delle prenotazioni.
Articolo 6 - Controlli e debito informativo
1. La struttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall’INSIEL, per alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate entro il giorno 5 del mese successivo.
2. L’Azienda, in attuazione della DGR 20.02.2015, n. 299, si attiva per mettere a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le
prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all’autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP.
3. Le modalità di prescrizione e prenotazione delle visite/prestazioni di controllo, di cui all’art. 3 piè di pagina, saranno rese esecutive a seguito dell’installazione dell’interfaccia con Insiel (G2-G3).
4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere; il mancato adempimento dopo il decorso del termine indicato nella diffida può essere causa di risoluzione anticipata del contratto.
5. I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l’interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della Struttura.
6. L’Azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l’effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa sull’attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321, come revisionata con DGR 02.02.2018, n. 182.
7. Gli importi recuperati con i controlli non rimangono agli erogatori per l’effettuazione di nuove prestazioni e vengono trattenuti nel saldo finale relativo all’annualità 2022.
8. Le contestazioni sull’appropriatezza effettuate dall’azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull’anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione.
9. Qualora l’ufficio Gestione reclami dell’URP ricevesse una segnalazione o un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trattamento della segnalazione/reclamo resta di competenza dell’Azienda e la Struttura Privata Accreditata invierà, entro i termini richiesti, una relazione sui fatti oggetto di contestazione alla struttura aziendale preposta.
Articolo 7 - Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi
1. Non sono oggetto di remunerazione alcuna e vengono escluse dalla determinazione dei corrispettivi oggetto del presente Accordo in quanto non comprese nel budget assegnato all’art. 2:
- le prestazioni erogate a cittadini non residenti nella Regione FVG;
- le prestazioni non comprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali ricomprese e previste specificatamente all’art. 2 del presente Accordo;
- le prestazioni nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali ricomprese e previste specificatamente all’art. 2 del presente Accordo erogate in periodo antecedente al 25 novembre 2022;
- le prestazioni nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali ricomprese e previste specificatamente all’art. 2 del presente Accordo che superano per il valore economico il budget concretamente attribuito al citato art. 2;
- le prestazioni non rendicontate secondo le specifiche modalità di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo;
- le prestazioni rientranti nelle commesse di cui all’Accordo stipulato dalle parti in applicazione del decreto del Direttore generale n. 649/2022
nelle rispettive commesse dettagliatamente definite per la sezione denominata “PARTE I” – che si riferisce all’utilizzo delle risorse cosiddette del BUDGET ORDINARIO (stabilito ai sensi della DGR n. 1037/2021)
– e per la sezione denominata “PARTE II” – che invece afferisce alla destinazione dell’ulteriore finanziamento cosiddetto BUDGET STRAORDINARIO relativo alla “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” oggetto di eventuale storno per essere remunerato con l’utilizzo del finanziamento statale assegnato con DGR n. 1810/2022.
2. In conformità alla DGR n. 1810/2022, le prestazioni di cui all’art. 2 sono oggetto di apposita separata e analitica rendicontazione rispetto all’utilizzo del finanziamento statale specifico finalizzato al recupero delle liste d’attesa per i residenti in FVG ed entro i limiti del budget massimo individuato al medesimo art. 2.
3. Ai fini della corretta determinazione e imputazione dei costi, degli stessi va data separata evidenza in sede di svolgimento e rendicontazione con evidenziazione analitica della riferibilità delle prestazioni rese di cui alla commessa indicata all’art. 2, dettagliate per tipologia e relativi volumi erogati. La Struttura s’impegna entro il 5 gennaio 2023 a fornire all’Azienda apposita rendicontazione analitica delle prestazioni effettuate di cui all’art. 2.
4. Sulla base dei dati derivanti dalle rendicontazioni, l’Azienda provvede a verificare la congruità delle prestazioni erogate rispetto alle condizioni stabilite nel presente Accordo.
5. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda con fatturazione dalla quale emerga il costo delle prestazioni erogate e suddivise per
ciascuna prestazione specialistica e allegata rendicontazione analitica e dettagliata e separata come previsto ai precedenti commi.
6. Le fatture a saldo delle prestazioni erogate dal 25 novembre al 31 dicembre 2022 saranno liquidate entro 90 giorni dal loro ricevimento.
7. Le fatturazioni di cui al comma 6 saranno trasmesse all’Azienda entro e non oltre il 15 marzo 2023.
Articolo 8 - Durata e decorrenza
1. Il presente Accordo decorre a partire dal 25 novembre 2022 e scade il 31 dicembre 2022.
2. Le clausole del presente Accordo possono essere modificate per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale.
3. La validità del presente contratto è condizionata alla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura.
4. Il presente contratto è redatto in duplice copia, una per la Struttura e l’altra per l’Azienda, che ne trasmetterà una copia telematica alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.
Articolo 9 - Risoluzione anticipata del contratto
1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.
2. Il contratto si intende risolto, previa diffida dell’Azienda, qualora la Struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
- mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi del comma 1, dell’art. 6 “Controlli e debito informativo” del presente Accordo;
- inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
- impedimento ai controlli esercitati dall’Azienda, ai sensi dell’art. 6 “Controlli e debito informativo” del presente contratto;
- mancato mantenimento dei livelli erogativi programmati con garanzia dell’accessibilità alle prestazioni da parte dell’utenza;
- in tutti i casi in cui la risoluzione è prevista da disposizioni normative di settore.
3. L’inadempimento della Struttura determina il diritto dell’Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.
Articolo 10 - Tutela privacy
1. La Struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Nell’effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e sanitari correlate all’erogazione delle prestazioni nell’ambito dei compiti assegnati, quali in particolare previsti dagli artt. 5 (Accesso utenza) e 6 (Controlli e debito informativo) la Struttura è nominata Responsabile al Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. In particolare, tenendo conto delle particolari esigenze ed obblighi di tutela dei dati sensibili concernenti la salute, si impegna ad adottare le misure di sicurezza, idonee a custodire e controllare i dati, in manieratale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta come di seguito precisato con riferimento agli adempimenti di cui ai citati artt.5 e 6 del presente atto:
a) a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
b) a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) ad adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/69 per il Responsabile;
d) a non ricorrere ad un altro ulteriore responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche;
e) tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del medesimo Regolamento;
f) ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che non ne sia prevista la conservazione a norma di legge;
4. Nell’ipotesi che la Struttura ricorra a un ulteriore responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento dovrà imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679. Qualora l'ulteriore responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione
dei dati, la Struttura conserva nei confronti di ASUGI, titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
5. In ogni caso la struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento senza preventivo consenso, anche all'estero o mediante Internet.
6. La struttura assume invece la veste di titolare autonomo del trattamento dei dati personali con riferimento ai compiti relativamente ai quali assume decisioni e ne definisce l’organizzazione in piena autonomia, quali in particolare quelli previsti dagli artt. 5 (Accesso utenza), ed a tal fine dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 679/2016. Il dato di contatto del RPD di ASUGI è l’indirizzo di PEC xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Il nominativo e i dati di contatto del RPD della
Struttura saranno comunicati separatamente ad ASUGI, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.
Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono registrati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma
1, legge n. 136/2010).
2. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).
Articolo 12 - Incompatibilità
1. E’ fatto divieto alle strutture private accreditate di avere nel proprio organico o a livelli di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità ex art.4, comma 7, della L n. 412 del 31.12.1991 e art. 1 della L. n. 662 del 23.12.1996.
2. La Struttura si impegna a fornire all’Azienda l’elenco aggiornato del personale di cui si avvale a qualsiasi titolo, comunicando semestralmente le variazioni intervenute.
3. A seguito dei controlli, l’accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nonché la segnalazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per l’adozione delle determinazioni conseguenti.
Articolo 13 - Incedibilità del contratto e cessione dei crediti
1. La Struttura si impegna ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto del presente Accordo e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte.
2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamen-
to, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento.
3. L’eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto ha efficacia dalla sua notificazione all’Azienda ai sensi dell’art. 1264 c.c. Articolo 14 - Registrazione e altri adempimenti
1. Sono a carico della Struttura tutti gli oneri relativi alla stipula del presente Accordo. Il soggetto che beneficia dello stesso si accollerà l'imposta di bollo rimborsando all'Azienda il relativo importo. L'Azienda provvede ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale - Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trieste n. 173/2020 del 2 gennaio 2020.
2. In relazione alla registrazione in caso d'uso l'onere è a carico di chi vi ricorre.
Articolo 15 - Foro competente
Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.
Articolo 16 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore della Struttura Complessa Convenzioni, Affari generali e Legali
(per delega del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Per la Struttura
Il legale rappresentante p.t. dott.
Le parti, letti e condivisi, accettano espressamente i contenuti degli artt. 9 e 13.
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore della Struttura Complessa Convenzioni, Affari generali e Legali
(per delega del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Per la Struttura
Il legale rappresentante p.t. xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/12/2022 12:40:51
IMPRONTA: B116287663B366A5C50766CCF777E4EE1266272E4A026404E6A323DA90A0AF16 1266272E4A026404E6A323DA90A0AF16758B42A3CA00C2BBFB6605464DED07CD
758B42A3CA00C2BBFB6605464DED07CDB0B0A001FC697A8F134BD76B41F0C5EF B0B0A001FC697A8F134BD76B41F0C5EFDFFAB56757B75135E4E013B61BE016F0
NOME: XXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/12/2022 13:07:04
IMPRONTA: C0BF16E815D9EE86331FEECCE90BFA27E422CD185883776454F816C795EF3B71 E422CD185883776454F816C795EF3B7172288B4FDE30592D6CAA9915AAD974BF 72288B4FDE30592D6CAA9915AAD974BFAF413479334C3F2C94A2D155C68C2ABB AF413479334C3F2C94A2D155C68C2ABB3FD1B545971A28347A9FB9E43E7A6CF3
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/12/2022 13:39:49
IMPRONTA: 47A45E086B690E4553F56327E2C2D0559917EBC92BBD9524A8105774F9C9B261 0000XXX00XXX0000X0000000X0X0X000XX000000XX00XX00X0000X00X00X00XX XX000000XX00XX00X0000X00X00X00XXXX00000X00XXX0000X00000X000X00X0 XX00000X00XXX0000X00000X000X00X0XX0X00X00X00XX00X0X0XX0X00X00000
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/12/2022 14:20:07
IMPRONTA: 3DCDD5C2436428EC8E694D42B9DCD2D684B976CD1D5814AEEF4FB6822FFAB7B1 84B976CD1D5814AEEF4FB6822FFAB7B1EBFABC514B5B4D5A66545B46EEAFA921 XXXXXX000X0X0X0X00000X00XXXXX000X0X0X0X0000XX000XX000X00X0XX0X00 X0X0X0X0000XX000XX000X00X0XX0X0000X0XX0000XX0X00XX0XXX0XX00XXX00
Atto n. 1132 del 29/12/2022
ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE FINALIZZATE ALL’UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO STATALE DI CUI ALL’ART. 1, C. 278 DELLA LEGGE 30.12.2021, N. 234
(ai sensi dell’art. 1, comma 277, della Legge n. 234/2021 e dell’art. 8
quinquies D.Lgs. 502/92)
L’anno duemilaventidue il giorno del mese di dicembre.
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra
1) la dott.ssa nata a il C.F. che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (ASU GI) con sede legale in Trieste alla via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx ed
autorizzata alla sottoscrizione del presente contratto giusto decreto n. 271 dd. 1.04.2021;
E
2) il dott. nato a il C.F. che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale lega- le rappresentante pro tempore dell’Istituto radiologico Gortan S.r.l., con sede in Trieste, via Beccaria n. 8, Partita IVA 00659050322, indirizzo PEC: debitamente autorizzato alla presente sottoscrizione ed il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sen- tenza anche a seguito di patteggiamento o decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità a contrattare con la P.A.
PREMESSO CHE:
1) l’art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati e che l’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies,, del medesimo D.Lgs prevede che l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del
S.S.N. sia sospeso in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali;
2) l’art. 65 della LR FVG n. 22 del 12.12.2019 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006” prevede che la stipula di accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative delle strutture private e di accordi aziendali con le strutture accreditate per l’erogazione di prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale siano definiti in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi;
3) con la DGR FVG n. 1037 del 02.07.2021 è stato approvato l’Accordo triennale 2021-2023 tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati FVG, avente ad oggetto l’erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate e sono state quantificate le risorse economiche destinate ai singoli operatori privati per l’attività erogata a favore di
utenti regionali, ricalcolando gli importi sul budget storico 2011 rivalutato ai sensi del decreto legge 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni ,dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157;
4) con la citata DGR FVG n. 1037/2021, la Regione ha definito:
✓ un ulteriore finanziamento per le branche specialistiche individuate dalla DGR FVG n. 1763/2019 ripartito tra le strutture già accreditate e le strutture di nuovo accreditamento;
✓ una “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” finalizzata all’erogazione di specifiche prestazioni identificando risorse economiche aggiuntive destinate alle singole strutture private accreditate;
✓ la destinazione di tale ulteriore finanziamento agli erogatori privati accreditati sulla base di accordi aventi ad oggetto apposita “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” finalizzata all’erogazione di specifiche prestazioni identificando le
apposite commesse e le correlate risorse economiche aggiuntive destinate alle singole strutture private accreditate. Tali progettualità soggiacciono a specifiche modalità di verifica, hanno valore esclusivamente per il periodo di riferimento e non possono costituire storicizzazione del budget che potrà altresì essere rimodulato di anno in anno in relazione agli esiti delle verifiche effettuate;
✓ che, nelle more della definizione degli Accordi fra le Regioni, l’attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso le altre Regioni deve rispettare il tetto economico
fissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fare riferimento all’erogato 2011; che gli Accordi regionali hanno durata triennale e ricomprendono le prestazioni rese nei confronti dell’Azienda sanitaria dal 01/01/2021, nelle more del perfezionamento degli stessi Accordi;
5) con DGR FVG n. 321 dell’11 marzo 2022 sono state approvate, in via definitiva, le Linee per la gestione del SSR 2022, con le quali sono stati identificati gli obiettivi per l’anno 2022, i vincoli gestionali e le risorse disponibili. In particolare, al punto 2.1.13 “Erogatori Privati” é stata prevista la disponibilità di specifiche e aggiuntive risorse finanziarie destinate a facilitare l’attività di incremento delle prestazioni sanitarie di cui alla citata DGR n. 1037/2021 (linee 48 e 49 della Tabella 2 – Finanziamento attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (c.d. “Sovraziendale”) dell’Allegato alla DGR n. 321/2022);
6) con decreto del Direttore Generale n. 649 dell’8 luglio 2022 è stato approvato lo schema contrattuale con le strutture private accreditate afferenti al territorio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx, avente ad oggetto nella sezione denominata “PARTE I” l’acquisto e l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da porre a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione – ANNO 2022,” nella sezione denominata “PARTE II” l’acquisto e l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, delle due specifiche linee di attività finalizzate- c.d. sovraziendali-, distinte per l’attività di
ricovero e per l’attività ambulatoriale, da utilizzarsi allo scopo di recuperare i volumi di prestazioni sanitarie oggetto di fuga extraregionale in attuazione della DGR 1037/2021- ANNO 2022;
7) l’Azienda sanitaria e l’Istituto Radiologico Gortan s.r.l hanno stipulato in data 18.07.2022 l’Accordo per l’anno 2022 sulla base dello schema contrattuale approvato con il succitato decreto n. 649/2022 ed, in particolare, la Struttura si è impegnata a svolgere le prestazioni indicate nelle rispettive commesse dettagliatamente definite per la sezione denominata “PARTE I” – che si riferisce all’utilizzo delle risorse cosiddette del BUDGET ORDINARIO (stabilito ai sensi della DGR n. 1037/2021)
– e per la sezione denominata “PARTE II” – che invece afferisce alla destinazione di ulteriore finanziamento cosiddetto BUDGET STRAORDINARIO avente ad oggetto la “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa”;
8) lo schema contrattuale approvato e di conseguenza l’Accordo stipulato tra le parti sopra menzionate prevede modalità specifiche e distinte sia per l’utilizzo sia per la rendicontazione delle prestazioni afferenti ai due budget che hanno finalità diverse, come precisato nell’ambito delle disposizioni pattuite per l’anno 2022;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1810 dd. 24.11.2022 avente ad oggetto “L 234/2021, art. 1 comma 276. DL 104/2020, art. 29. DL 18/2020, art. 18. Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste d’attesa. Aggiornamento” con cui è stato disposto di approvare, in attuazione dell’art. 1, comma 276, della legge 30.12.2021, n. 234 e per le motivazioni indicate nel medesimo provvedimento giuntale il documento Allegato D – Piano
Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del
d.l. n. 104/2020 –rimodulazione per l’anno 2022 ex art. 1, comma 276, della
l. n. 234/2021 che sostituisce il precedente Piano approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 18.03.2022 correlato all’utilizzo di appositi finanziamenti statali finalizzati al recupero dei volumi e dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie pesantemente condizionati a causa della persistente emergenza sanitaria conseguente all’andamento pandemico da SARS-CoV-2;
CONSIDERATO CHE con la medesima DGR FVG n. 1810/2022 si è ritenuto di approvare una redistribuzione regionale del finanziamento statale già assegnato, ma non ancora impiegato, tra i vari enti del SSR, prendendo atto delle proposte avanzate dalle medesime amministrazioni che hanno manifestato una maggiore potenziale capacità di svolgimento di attività nel rimanente periodo dell’anno 2022;
ATTESO CHE l’art. 1 della legge n. 234/2021 al comma 277 prevede che, per garantire la piena attuazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste d’attesa, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga al comma 15, comma 14, primo periodo, del decreto legge 6.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.08.2012, n. 135;
RILEVATO CHE la Regione ha valutato opportuno il coinvolgimento delle Strutture private accreditate nell’attuale gestione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del d.l. n. 104/2020 –rimodulazione per l’anno 2022 ex art. 1, comma 276, della l. n. 234/2021 (approvato con la DGR n. 1810/2022) al fine di valorizzare la
capacità produttiva delle stesse nel concorrere al perseguimento degli obiettivi del Piano di cui trattasi;
RAMMENTATO CHE la finalizzazione all’acquisto di prestazioni da Strutture private accreditate del finanziamento attribuito all’Azienda Sanitaria, nei limiti del valore complessivo massimo risultante da quanto indicato alla colonna b della Tabella 15 assommato a quanto indicato alla colonna d della Tabella 13 di cui al citato Piano allegato D alla DGR n. 1810/2022, rappresenta una alternativa per l’Azienda medesima da utilizzarsi come strumento possibile per lo svolgimento delle attività necessarie all’attuazione del Piano stesso;
RAMMENTATO inoltre che i valori destinabili dall’Azienda per l’integrazione degli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato accreditato debbono essere oggetto di apposito accordo contrattuale tra la stessa il singolo erogatore privato accreditato;
DATO ATTO altresì che l’Allegato D alla DGR n. 1810/2022 contiene, tra l’altro, le seguenti prescrizioni:
- nell’utilizzo del finanziamento in esame, in ragione della sua natura di risorse straordinarie statali e della sua destinazione a servizio della generalità degli assistiti regionali senza riferimento, quindi, all’ambito territoriale e aziendale di residenza dell’assistito nella Regione, non è ammessa operazione contabile volta ad imputare o addebitare ad altre Aziende costi la cui copertura sia già assicurata dal finanziamento in discorso. Tale principio, in particolare, trova diretta applicazione anche per quanto riguarda costi o spese a fronte di fatturazioni e addebiti operati da Strutture private accreditate per prestazioni erogate a residenti in
territori di Aziende diverse dall’Azienda con la quale sia in vigore l’accordo contrattuale integrativo ex comma 277 dell’art. 1 della l. n. 234/2021 che costituisce titolo per l’erogazione retribuita delle prestazioni in parola;
- la ripartizione delle risorse disponibili dell’art. 1, comma 278, della legge n. 234/2021, così come disposta nella Tabella 16 del citato Allegato D, per l’acquisto di prestazioni da privati accreditati è stata disposta dalla Regione a decorrere dal 25 novembre 2022 e tali risorse sono utilizzabili entro il 31.12.2022;
- rientra nella discrezionalità di ogni singola Azienda l’effettiva individuazione, all’interno della tipologia di prestazioni indicate dal Piano approvato con la DGR FVG n. 1810/2022, delle prestazioni e dei relativi volumi oggetto di erogazione da parte del privato accreditato, fermo restando la stipula di apposito accordo contrattuale;
- le prestazioni sanitarie erogabili nell’anno 2022 in applicazione dell’art. 1, commi 276 e 277, della legge n. 234/2021 sono indicate nell’Allegato D al punto 7 “Direttive impartite agli enti in relazione alla selezione delle tipologie di prestazioni sanitarie oggetto dell’attività di recupero delle liste d’attesa” con particolare dettaglio nel punto 7.1 a cui si fa integrale rinvio;
- le prestazioni sanitarie che possono essere affidate per l’erogazione alle Strutture private accreditate sono le medesime erogabili in via diretta, con proprio personale, dalle Aziende;
- nello svolgimento delle attività va accordata la massima priorità all’erogazione delle prestazioni, di ricovero e specialistica ambulatoriale,
per il trattamento e la diagnosi – in cui vanno ricomprese anche le attività di screening di II livello – delle patologie oncologiche;
- ai sensi dell’art. 1, comma 277, della legge n. 234/2021 le strutture private accreditate richieste ad integrare le prestazioni in base alla ripartizione delle risorse statali straordinarie approvate, con validità di utilizzo dal 25 novembre 2022, in applicazione del medesimo comma, sono tenute a rendicontare entro il 31 gennaio 2023 le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato per l’anno 2022, anche ai fini della valutazione di eventuale deroga ai tetti di spesa;
ACCERTATO CHE:
- l’Istituto Radiologico Gortan s.r.l., di seguito Struttura, è autorizzato all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento prot. 61961/GEN.IV.1.D.6 dd 07/10/2019 rilasciato dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste;
- alla predetta struttura è stato concesso il rinnovo dell’accreditamento a pieno titolo per la durata di anni 3, a decorrere dal 30.06.2022 sino al 30.06.2025, di cui al Decreto n. 2012/GRFVG dd. 9.05.2022 della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità, per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del SSR, nelle seguenti branche specialistiche:
- Diagnostica delle immagini
VISTI:
- il Decreto del Ministero della Salute del 09.12.2015 recante le “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittivadelle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale”, che definisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale che possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario, solo nel rispetto di determinate condizioni di erogabilità riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrittore, all’esito delle procedure o accertamenti pregressi;
- il DPCM 12.01.2017 che definisce ed aggiorna i Livelli essenziali di assistenza LEA, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 502/1992;
- la DGR FVG 22.09.2017 n. 1783 avente ad oggetto “DPCM 12.01.2017 – Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extraLEA)”, che dispone l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza - LEA – e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra-LEA);
- la DGR FVG n. 1680 del 14.09.2018 e s.m.i. e il relativo nomenclatore tariffario regionale che definisce le tariffe attualmente vigenti per la specialistica ambulatoriale ed applicate nel presente accordo, salvo successive modifiche;
- le DGR FVG n. 2034 del 16.10.2015 e n. 1815 del 25.10.2019 che
definiscono, rispettivamente, l’organizzazione e le regole per l’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione delle liste di attesa al fine di assicurare in maniera omogenea sull’intero territorio regionale il sistema dell’offerta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
DATO ATTO CHE il presente Accordo, debitamente sottoscritto dalle parti,
verrà altresì formalmente recepito con apposito decreto del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Univeristaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e sottoscrivono il presente contratto, avente ad oggetto l’acquisto e l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da porre a carico del finanziamento statale di cui all’art. 1, comma 278, della legge 30.12.2021,
n. 234, da utilizzarsi allo scopo di recuperare i volumi di prestazioni sanitarie oggetto di riduzione delle liste d’attesa in attuazione della DGR 1810/2022, con decorrenza dal 25 novembre 2022 e scadenza al 31 dicembre 2022.
Articolo 1 – Oggetto del contratto
1. In conformità e nei limiti del finanziamento specifico di cui alla DGR FVG n. 1810 dd. 24.11.2022, cui si fa integrale rinvio ad ogni effetto anche applicativo del presente Accordo, esso è finalizzato al recupero delle liste d’attesa a favore degli utenti del S.S.R. FVG in attuazione della medesima DGR e del relativo Allegato D – Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del d.l. n. 104/2020 –rimodulazione per l’anno 2022 ex art. 1, comma 276, della l. n. 234/2021. Detta finalità viene realizzata mediante l’ampliamento dell’offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale secondo l’incremento dell’offerta di cui al successivo art. 2.
2. La Struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore della generalità degli assistiti regionali senza riferimento, quindi, all’ambito territoriale e
aziendale di residenza dell’assistito nella Regione, nella propria sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alle seguenti branche specialistiche previste dal Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa per il triennio 2019-2021, recepito dalla Regione, nelle classi di priorità B-Breve e D-Differita, che sono state valutate, su proposta dell’Azienda, per procedere alla rimodulazione per l’anno 2022 del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste d’attesa approvato con DGR n. 1810/2022:
Diagnostica per immagini di primo livello
• Ecografia
• Risonanza magnetica nucleare
• Tomografia computerizzata
Articolo 2 - Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa
1. Il budget assegnato alla Struttura per le prestazioni di cui al precedente art. 1 a valere sul finanziamento statale di cui all’art. 1, comma 278, della legge 30.12.2021, n. 234, da utilizzarsi allo scopo di recuperare i volumi di prestazioni sanitarie oggetto di riduzione delle liste d’attesa in attuazione della DGR 1810/2022 e, pertanto, con decorrenza dal 25 novembre 2022 e scadenza al 31 dicembre 2022, è di complessivi € 159.883,00.
2. Il valore economico destinato ai sensi del comma 1 alla Struttura per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale con il presente Accordo contrattuale costituisce il tetto massimo utilizzabile di quota di finanziamento statale sopracitato ed è aggiuntivo a quanto già attribuitoper l’anno 2022 alla medesima Struttura con l’Accordo stipulato sulla base dello
schema contrattuale approvato con decreto del Direttore generale di ASUGI n. 649/2022.
3. La Struttura si impegna a utilizzare il budget di cui al comma 1 per realizzare i volumi di attività di seguito indicati:
Branca | Prestazione | n° prestazioni*(volumi massimi) | BUDGET |
RADIOLOGIA | Ecografie (tiroide, capo collo, ad- dome) | 200 | 159.883,00 EURO |
TC (torace, addome cervello) con e senza mdc | 150 | ||
RMN Cervello con e senza mdc | 150 | ||
RMN rachide con e senza mdc | 260 |
FINANZIAMENTO STATALE DAL 25 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022
*ESCLUSIVAMENTE priorità B e D.
4. La Struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni.
5. La Struttura applica le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore, approvato con DGR n. 1680 del 14.09.2018 e successive modifiche ed integrazioni, al netto del ticket.
Articolo 3 - Divieto di erogazione di prestazioni a residenti extra regione
1. Nell’utilizzo del finanziamento in esame, in ragione della sua natura di risorse straordinarie statali e della sua destinazione a servizio della generalità degli assistiti regionali, non saranno riconosciute le prestazioni erogate a residenti extra regione per la realizzazione dei volumi quanti-qualitativi definiti nella commessa di cui all’art. 2. Articolo 4 - Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di
accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Articolo 5 - Accesso utenza
1. L’accesso dell’utenza alle prestazioni erogate dalla Struttura avviene tramite proposta motivata del medico di fiducia dell’Assistito su ricettario
S.S.N. o altro specialista autorizzato all’utilizzo del ricettario regionale. La Struttura garantisce la parità di trattamento tra utenti, senza alcuna discriminazione tra esenti e non esenti ticket, prevedendo una distribuzione dell’offerta nell’arco di validità temporale del presente Accordo. Al fine di semplificare l'accesso dei cittadini alle prestazioni ambulatoriali, la Struttura si impegna ad attivare e mantenere aggiornata la propria offerta a CUPweb e la disponibilità della prenotazione a Call Center regionale.
2. La Struttura è tenuta ad effettuare i controlli sulla regolarità delle prescrizioni mediche, in conformità alle norme in materia di quota di compartecipazione ed esenzioni, e a verificare e documentare la residenza dell’assistito (con codice fiscale alfanumerico), rilevandola opportunamente nei sistemi informativi. Non possono essere accettate in esenzione prescrizioni senza l’evidente identificazione del codice di esenzione riportato sulla ricetta dal medico prescrittore. Eventuali errori nelle prescrizioni saranno segnalati all’Azienda per gli adempimenti di pertinenza.
3. Le agende sono predisposte dall’Azienda in modo da consentire la prenotazione delle prestazioni che rientrano nella commessa riportata all’art. 2 nell’arco temporale definito in base alle disposizioni della DGR 1810/2022 e, precisamente, dal 25 novembre al 31 dicembre 2022. Le agende devono risultare sempre aperte con disponibilità erogativa sino alla concorrenza del tetto massimo del budget definito al precedente art. 2. Il
verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione sanitaria, deve essere comunicato alla Direzione dell’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità, secondo i criteri generali della D.G.R. n. 1815/2019 - Piano regionale di governo delle liste d’attesa - paragrafo 3.5.
4. Le agende per l’erogazione delle prestazioni di cui al presente Accordo devono essere articolate per classe di priorità B-Breve e D-Differita come definito dalla D.G.R. 1815/2019 “Piano regionale di governo delle liste d’attesa”, assicurando adeguati livelli di collaborazione per il conseguimento degli obiettivi aziendali che prevedono la garanzia erogativa nei tempi previsti per il 90% delle prenotazioni.
Articolo 6 - Controlli e debito informativo
1. La struttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall’INSIEL, per alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate entro il giorno 5 del mese successivo.
2. L’Azienda, in attuazione della DGR 20.02.2015, n. 299, si attiva per mettere a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all’autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP.
3. Le modalità di prescrizione e prenotazione delle visite/prestazioni di
controllo, di cui all’art. 3 piè di pagina, saranno rese esecutive a seguito dell’installazione dell’interfaccia con Insiel (G2-G3).
4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere; il mancato adempimento dopo il decorso del termine indicato nella diffida può essere causa di risoluzione anticipata del contratto.
5. I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l’interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della Struttura.
6. L’Azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l’effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa sull’attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321, come revisionata con DGR 02.02.2018, n. 182.
7. Gli importi recuperati con i controlli non rimangono agli erogatori per l’effettuazione di nuove prestazioni e vengono trattenuti nel saldo finale relativo all’annualità 2022.
8. Le contestazioni sull’appropriatezza effettuate dall’azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull’anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione.
9. Qualora l’ufficio Gestione reclami dell’URP ricevesse una segnalazione o un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trattamento della segnalazione/reclamo resta di competenza dell’Azienda e la Struttura Privata Accreditata invierà, entro i termini richiesti, una
relazione sui fatti oggetto di contestazione alla struttura aziendale preposta.
Articolo 7 - Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi
1. Non sono oggetto di remunerazione alcuna e vengono escluse dalla determinazione dei corrispettivi oggetto del presente Accordo in quanto non comprese nel budget assegnato all’art. 2:
- le prestazioni erogate a cittadini non residenti nella Regione FVG;
- le prestazioni non comprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali ricomprese e previste specificatamente all’art. 2 del presente Accordo;
- le prestazioni nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali ricomprese e previste specificatamente all’art. 2 del presente Accordo erogate in periodo antecedente al 25 novembre 2022;
- le prestazioni nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali ricomprese e previste specificatamente all’art. 2 del presente Accordo che superano per il valore economico il budget concretamente attribuito al citato art. 2;
- le prestazioni non rendicontate secondo le specifiche modalità di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo;
- le prestazioni rientranti nelle commesse di cui all’Accordo stipulato dalle parti in applicazione del decreto del Direttore generale n. 649/2022 nelle rispettive commesse dettagliatamente definite per la sezione denominata “PARTE I” – che si riferisce all’utilizzo delle risorse cosiddette del BUDGET ORDINARIO (stabilito ai sensi della DGR n. 1037/2021)
– e per la sezione denominata “PARTE II” – che invece afferisce alla
destinazione dell’ulteriore finanziamento cosiddetto BUDGET STRAORDINARIO relativo alla “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” oggetto di eventuale storno per essere remunerato con l’utilizzo del finanziamento statale assegnato con DGR n. 1810/2022.
2. In conformità alla DGR n. 1810/2022, le prestazioni di cui all’art. 2 sono oggetto di apposita separata e analitica rendicontazione rispetto all’utilizzo del finanziamento statale specifico finalizzato al recupero delle liste d’attesa per i residenti in FVG ed entro i limiti del budget massimo individuato al medesimo art. 2.
3. Ai fini della corretta determinazione e imputazione dei costi, degli stessi va data separata evidenza in sede di svolgimento e rendicontazione con evidenziazione analitica della riferibilità delle prestazioni rese di cui alla commessa indicata all’art. 2, dettagliate per tipologia e relativi volumi erogati. La Struttura s’impegna entro il 5 gennaio 2023 a fornire all’Azienda apposita rendicontazione analitica delle prestazioni effettuate di cui all’art. 2.
4. Sulla base dei dati derivanti dalle rendicontazioni, l’Azienda provvede a verificare la congruità delle prestazioni erogate rispetto alle condizioni stabilite nel presente Accordo.
5. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda con fatturazione dalla quale emerga il costo delle prestazioni erogate e suddivise per ciascuna prestazione specialistica e allegata rendicontazione analitica e dettagliata e separata come previsto ai precedenti commi.
6. Le fatture a saldo delle prestazioni erogate dal 25 novembre al 31 dicembre 2022 saranno liquidate entro 90 giorni dal loro ricevimento.
7. Le fatturazioni di cui al comma 6 saranno trasmesse all’Azienda entro e non oltre il 15 marzo 2023.
Articolo 8 - Durata e decorrenza
1. Il presente Accordo decorre a partire dal 25 novembre 2022 e scade il 31 dicembre 2022.
2. Le clausole del presente Accordo possono essere modificate per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale.
3. La validità del presente contratto è condizionata alla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura.
4. Il presente contratto è redatto in duplice copia, una per la Struttura e l’altra per l’Azienda, che ne trasmetterà una copia telematica alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.
Articolo 9 - Risoluzione anticipata del contratto
1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.
2. Il contratto si intende risolto, previa diffida dell’Azienda, qualora la Struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
- mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi del comma 1, dell’art. 6 “Controlli e debito informativo” del presente Accordo;
- inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
- impedimento ai controlli esercitati dall’Azienda, ai sensi dell’art. 6 “Controlli e debito informativo” del presente contratto;
- mancato mantenimento dei livelli erogativi programmati con garanzia dell’accessibilità alle prestazioni da parte dell’utenza;
- in tutti i casi in cui la risoluzione è prevista da disposizioni normative di settore.
3. L’inadempimento della Struttura determina il diritto dell’Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.
Articolo 10 - Tutela privacy
1. La Struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Nell’effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e sanitari correlate all’erogazione delle prestazioni nell’ambito dei compiti assegnati, quali in particolare previsti dagli artt. 5 (Accesso utenza) e 6 (Controlli e debito informativo) la Struttura è nominata Responsabile al Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. In particolare, tenendo conto delle particolari esigenze ed obblighi di tutela dei dati sensibili concernenti la salute, si impegna ad adottare le misure di sicurezza, idonee a custodire e controllare i dati, in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta come di seguito precisato con riferimento agli adempimenti di cui ai citati artt.5 e 6 del presente atto:a) a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
b) a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) ad adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/69 per il Responsabile;
d) a non ricorrere ad un altro ulteriore responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche;
e) tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del medesimo Regolamento;
f) ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che non ne sia prevista la conservazione a norma di legge;
h) a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le
4. Nell’ipotesi che la Struttura ricorra a un ulteriore responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento dovrà imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679. Qualora l'ulteriore responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, la Struttura conserva nei confronti di XXXXX, titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
5. In ogni caso la struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al
trattamento senza preventivo consenso, anche all'estero o mediante Internet.
6. La struttura assume invece la veste di titolare autonomo del trattamento dei dati personali con riferimento ai compiti relativamente ai quali assume decisioni e ne definisce l’organizzazione in piena autonomia, quali in particolare quelli previsti dagli artt. 5 (Accesso utenza), ed a tal fine dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 679/2016. Il dato di contatto del RPD di ASUGI è l’indirizzo di PEC xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Il nominativo e i dati di contatto del RPD della
Struttura saranno comunicati separatamente ad ASUGI, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.
Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono registrati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010).
2. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi
(art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).
Articolo 12 - Incompatibilità
1. E’ fatto divieto alle strutture private accreditate di avere nel proprio organico o a livelli di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità ex art.4, comma 7, della L n. 412 del 31.12.1991 e art. 1 della L. n. 662 del 23.12.1996.
2. La Struttura si impegna a fornire all’Azienda l’elenco aggiornato del personale di cui si avvale a qualsiasi titolo, comunicando semestralmente le variazioni intervenute.
3. A seguito dei controlli, l’accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nonché la segnalazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per l’adozione delle determinazioni conseguenti.
Articolo 13 - Incedibilità del contratto e cessione dei crediti
1. La Struttura si impegna ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto del presente Accordo e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte.
2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento.
3. L’eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto ha efficacia dalla sua notificazione all’Azienda ai sensi dell’art. 1264 c.c.
Articolo 14 - Registrazione e altri adempimenti
1. Sono a carico della Struttura tutti gli oneri relativi alla stipula del presente Accordo. Il soggetto che beneficia dello stesso si accollerà l'imposta di bollo rimborsando all'Azienda il relativo importo. L'Azienda provvede ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale - Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trieste n. 173/2020 del 2 gennaio 2020.
2. In relazione alla registrazione in caso d'uso l'onere è a carico di chi vi ricorre.
Articolo 15 - Foro competente
Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.
Articolo 16 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore della Struttura Complessa Convenzioni, Affari generali e Xxxxxx (per delega del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Per la Struttura
Il legale rappresentante p.t.
Le parti, letti e condivisi, accettano espressamente i contenuti degli artt. 9 e 13.
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore della Struttura Complessa Convenzioni, Affari generali e Xxxxxx (per delega del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Per la Struttura
Il legale rappresentante p.t.
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/12/2022 12:40:54
IMPRONTA: 4A0529950167FAFCF5FA85FC724E58C69E2DC0E83F699889F61329003B514330 9E2DC0E83F699889F61329003B514330C66BCADF7018AFCC8E2C0E1F368E2384 C66BCADF7018AFCC8E2C0E1F368E23849B7305A80383035EF4C1A4060071DCBD 9B7305A80383035EF4C1A4060071DCBD51FEE9F85AB1AF533C5DE7C66FE32630
NOME: XXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/12/2022 13:07:07
IMPRONTA: E37A0EB5B44C85FB7830073D58C271E358325976A7BC657A3307D323D3D0537A 58325976A7BC657A3307D323D3D0537AF05504EB3EBE3316E5B0C4FFD11F9E77 F05504EB3EBE3316E5B0C4FFD11F9E7767D885C8FAD29FF89B373312E9402DEF 67D885C8FAD29FF89B373312E9402DEFB2C9666AA1F8CACB56D61F7C63842C5F
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/12/2022 13:39:52
IMPRONTA: BD4E1DB25C728112D6AFCD8BA0C87335523E8647B3B70A58D00EDD2ABB9E9266 523E8647B3B70A58D00EDD2ABB9E92664A7EA8C10BAD4FFE0F69C2A94F42E0D3
4A7EA8C10BAD4FFE0F69C2A94F42E0D349CCA8A236A12CB086A5050889513659
49CCA8A236A12CB086A5050889513659D1C2EDAABEABC849B01788801DA7DCFC
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/12/2022 14:20:12
IMPRONTA: 1F1F7A88384719E061D49A53B6FDFAB735EFE2ED7686AF06F4A8A7AC6398825D 35EFE2ED7686AF06F4A8A7AC6398825DDE79B9A62005717B43A81614F5AF2B09 DE79B9A62005717B43A81614F5AF2B09F7C6A58C59D0A8974341321E9D00FA0B F7C6A58C59D0A8974341321E9D00FA0BDFE76CCE4F57FFEB5327FAEF5E3A62CA
Atto n. 1132 del 29/12/2022
ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE FINALIZZATE ALL’UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO STATALE DI CUI ALL’ART. 1, C. 278 DELLA LEGGE 30.12.2021, N. 234
(ai sensi dell’art. 1, comma 277, della Legge n. 234/2021 e dell’art. 8
quinquies D.Lgs. 502/92)
L’anno duemilaventidue il giorno del mese di dicembre.
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra
1) la dott.ssa nata a il C.F. che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (ASU GI) con sede legale in Trieste alla via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx ed
autorizzata alla sottoscrizione del presente contratto giusto decreto n. 271 dd. 1.04.2021;
E
2) nato a il C.F. che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante pro tempore di Nova Salus S.R.L., con sede in Gorizia, via Cascino n. 8, Partita IVA 00379040314, indirizzo PEC: , debitamente autorizzato alla presente sottoscrizione ed il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento o decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità a contrattare con la P.A.
PREMESSO CHE:
1) l’art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati e che l’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies,, del medesimo D.Lgs prevede che l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del
S.S.N. sia sospeso in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali;
2) l’art. 65 della LR FVG n. 22 del 12.12.2019 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006” prevede che la stipula di accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative delle strutture private e di accordi aziendali con le strutture accreditate per l’erogazione di prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale siano definiti in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi;
3) con la DGR FVG n. 1037 del 02.07.2021 è stato approvato l’Accordo triennale 2021-2023 tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati FVG, avente ad oggetto l’erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate e sono state quantificate le risorse economichedestinate ai singoli operatori privati per l’attività erogata a favore di
utenti regionali, ricalcolando gli importi sul budget storico 2011 rivalutato ai sensi del decreto legge 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni ,dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157;
4) con la citata DGR FVG n. 1037/2021, la Regione ha definito:
✓ un ulteriore finanziamento per le branche specialistiche individuate dalla DGR FVG n. 1763/2019 ripartito tra le strutture già accreditate e le strutture di nuovo accreditamento;
✓ una “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” finalizzata all’erogazione di specifiche prestazioni identificando risorse economiche aggiuntive destinate alle singole strutture private accreditate;
✓ la destinazione di tale ulteriore finanziamento agli erogatori privati accreditati sulla base di accordi aventi ad oggetto apposita “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” finalizzata all’erogazione di specifiche prestazioni identificando le apposite commesse e le correlate risorse economiche aggiuntive destinate
alle singole strutture private accreditate. Tali progettualità soggiacciono a specifiche modalità di verifica, hanno valore esclusivamente per il periodo di riferimento e non possono costituire storicizzazione del budget che potrà altresì essere rimodulato di anno in anno in relazione agli esiti delle verifiche effettuate;
✓ che, nelle more della definizione degli Accordi fra le Regioni, l’attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso le altre Regioni deve rispettare il tetto economicofissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fare
riferimento all’erogato 2011; che gli Accordi regionali hanno durata triennale e ricomprendono le prestazioni rese nei confronti dell’Azienda sanitaria dal 01/01/2021, nelle more del perfezionamento degli stessi Accordi;
5) con DGR FVG n. 321 dell’11 marzo 2022 sono state approvate, in via definitiva, le Linee per la gestione del SSR 2022, con le quali sono stati identificati gli obiettivi per l’anno 2022, i vincoli gestionali e le risorse disponibili. In particolare, al punto 2.1.13 “Erogatori Privati” é stata prevista la disponibilità di specifiche e aggiuntive risorse finanziarie destinate a facilitare l’attività di incremento delle prestazioni sanitarie di cui alla citata DGR n. 1037/2021 (linee 48 e 49 della Tabella 2 – Finanziamento attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (c.d. “Sovraziendale”) dell’Allegato alla DGR n. 321/2022);
6) con decreto del Direttore Generale n. 649 dell’8 luglio 2022 è stato approvato lo schema contrattuale con le strutture private accreditate afferenti al territorio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx, avente ad oggetto nella sezione denominata “PARTE I” l’acquisto e l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da porre a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione – ANNO 2022,” nella sezione denominata “PARTE II” l’acquisto e l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, delle due specifiche linee di attività finalizzate- c.d. sovraziendali-, distinte per l’attività diricovero e per l’attività ambulatoriale, da utilizzarsi allo scopo di
recuperare i volumi di prestazioni sanitarie oggetto di fuga extraregionale in attuazione della DGR 1037/2021- ANNO 2022;
7) l’Azienda sanitaria e la Struttura Sanitaria “NOVA SALUS” s.r.l hanno stipulato in data 18.07.2022 l’Accordo per l’anno 2022 sulla base dello schema contrattuale approvato con il succitato decreto n. 649/2022 ed, in particolare, la Struttura si è impegnata a svolgere le prestazioni indicate nelle rispettive commesse dettagliatamente definite per la sezione denominata “PARTE I” – che si riferisce all’utilizzo delle risorse cosiddette del BUDGET ORDINARIO (stabilito ai sensi della DGR n. 1037/2021)
– e per la sezione denominata “PARTE II” – che invece afferisce alla destinazione di ulteriore finanziamento cosiddetto BUDGET STRAORDINARIO avente ad oggetto la “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa”;
8) lo schema contrattuale approvato e di conseguenza l’Accordo stipulato tra le parti sopra menzionate prevede modalità specifiche e distinte sia per l’utilizzo sia per la rendicontazione delle prestazioni afferenti ai due budget che hanno finalità diverse, come precisato nell’ambito delle disposizioni pattuite per l’anno 2022;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1810 dd. 24.11.2022 avente ad oggetto “L 234/2021, art. 1 comma 276. DL 104/2020, art. 29. DL 18/2020, art. 18. Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste d’attesa. Aggiornamento” con cui è stato disposto di approvare, in attuazione dell’art. 1, comma 276, della legge 30.12.2021, n. 234 e per le motivazioni indicate nel medesimo provvedimento giuntale il documento Allegato D – Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del
d.l. n. 104/2020 –rimodulazione per l’anno 2022 ex art. 1, comma 276, della
l. n. 234/2021 che sostituisce il precedente Piano approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 18.03.2022 correlato all’utilizzo di appositi finanziamenti statali finalizzati al recupero dei volumi e dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie pesantemente condizionati a causa della persistente emergenza sanitaria conseguente all’andamento pandemico da SARS-CoV-2;
CONSIDERATO CHE con la medesima DGR FVG n. 1810/2022 si è ritenuto di approvare una redistribuzione regionale del finanziamento statale già assegnato, ma non ancora impiegato, tra i vari enti del SSR, prendendo atto delle proposte avanzate dalle medesime amministrazioni che hanno manifestato una maggiore potenziale capacità di svolgimento di attività nel rimanente periodo dell’anno 2022;
ATTESO CHE l’art. 1 della legge n. 234/2021 al comma 277 prevede che, per garantire la piena attuazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste d’attesa, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga al comma 15, comma 14, primo periodo, del decreto legge 6.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.08.2012, n. 135;
RILEVATO CHE la Regione ha valutato opportuno il coinvolgimento delle Strutture private accreditate nell’attuale gestione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del d.l. n. 104/2020 –rimodulazione per l’anno 2022 ex art. 1, comma 276, della l. n. 234/2021 (approvato con la DGR n. 1810/2022) al fine di valorizzare lacapacità produttiva delle stesse nel concorrere al perseguimento degli
obiettivi del Piano di cui trattasi;
RAMMENTATO CHE la finalizzazione all’acquisto di prestazioni da Strutture private accreditate del finanziamento attribuito all’Azienda Sanitaria, nei limiti del valore complessivo massimo risultante da quanto indicato alla colonna b della Tabella 15 assommato a quanto indicato alla colonna d della Tabella 13 di cui al citato Piano allegato D alla DGR n. 1810/2022, rappresenta una alternativa per l’Azienda medesima da utilizzarsi come strumento possibile per lo svolgimento delle attività necessarie all’attuazione del Piano stesso;
RAMMENTATO inoltre che i valori destinabili dall’Azienda per l’integrazione degli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato accreditato debbono essere oggetto di apposito accordo contrattuale tra la stessa il singolo erogatore privato accreditato;
DATO ATTO altresì che l’Allegato D alla DGR n. 1810/2022 contiene, tra l’altro, le seguenti prescrizioni:
- nell’utilizzo del finanziamento in esame, in ragione della sua natura di risorse straordinarie statali e della sua destinazione a servizio della generalità degli assistiti regionali senza riferimento, quindi, all’ambito territoriale e aziendale di residenza dell’assistito nella Regione, non è ammessa operazione contabile volta ad imputare o addebitare ad altre Aziende costi la cui copertura sia già assicurata dal finanziamento in discorso. Tale principio, in particolare, trova diretta applicazione anche per quanto riguarda costi o spese a fronte di fatturazioni e addebiti operati da Strutture private accreditate per prestazioni erogate a residenti in territori di Aziende diverse dall’Azienda con la quale sia in vigore