Contract
1 Principi generali
2 Ordini e loro modifiche
2.5 Se il Fornitore non accetta l’ordine in forma scritta entro 2 (due) settimane di calendario dalla sua ricezione, BOSCH avrà il diritto di annullarlo.
2.6 Le richieste di consegna e/o di fornitura da parte di BOSCH riferite a contratti quadro sono vincolanti per il Fornitore se non rifiutate da quest’ultimo entro 2 (due) giorni lavorativi dalla loro data di ricezione.
3 Consegna dei beni / Fornitura di servizi
3.4 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati ed ancora qualora consegni la merce in luoghi e soggetti diversi da quelli indicatigli da BOSCH, quest’ultima potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà richiedergli l’integrale risarcimento dei danni. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell’art. 1510 cod. civ. il Fornitore non è liberato dall’obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all’ufficio acquisti di BOSCH, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i beni o i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non lo esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell’effettuazione della prestazione.
3.7 Faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da BOSCH in fase di accettazione dei beni.
3.10 In ogni caso il Fornitore, contestualmente all’effettuazione della fornitura, dovrà consegnare a BOSCH tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio e ancora i certificati di garanzia).
3.12 Gli standard di prestazione desiderati da BOSCH, le configurazioni e gli scopi specificati dalla stessa, non esimeranno il Fornitore dal suo obbligo di fornire soluzioni tecnicamente prive di difetti ed economiche. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare BOSCH se gli standard di prestazione, le configurazioni o gli scopi di cui sopra siano in conflitto con tale soluzione, o se modifiche o migliorie nell’oggetto o nello scopo della prestazione siano necessari o appropriati per altri motivi. Servizi aggiuntivi o modifiche eseguiti senza la previa autorizzazione scritta di BOSCH non potranno essere addotti quale fondamento di pretese da parte del Fornitore.
Inoltre BOSCH dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui al Fornitore pervengano eventuali contestazioni provenienti da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni di altri compratori sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni.
3.15 Nell’esecuzione dell’ordine il Fornitore si impegna a rispettare gli interessi di BOSCH, adottando e ponendo in essere tutti i provvedimenti affidati alla sua discrezione (per esempio la scelta dei materiali, degli accessori o delle parti di ricambio) solo in base a un esame obbiettivo. Nei limiti del possibile il Fornitore dovrà utilizzare prodotti facenti parte della gamma a marchio Bosch, o comunque appartenenti a marchi del Gruppo Bosch; nel caso di esecuzione di un ordine di ingegnerizzazione, dovrà fare in modo che tali componenti siano comunque utilizzati.
3.16 Se non diversamente previsto dal contratto, i disegni, le descrizioni, i calcoli e tutto quanto eseguito dal Fornitore o da terzi soggetti cui tali attività sono state subappaltate saranno trasferiti in proprietà a BOSCH al momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest’ultima alcun obbligo di remunerazione, a questo proposito le Parti convengono fin d’ora che il Fornitore ed i terzi soggetti non solo non avranno alcun diritto su tali opere, che diventeranno quindi di piena proprietà di BOSCH, ma ancora che per le stesse quest’ultima non dovrà riconoscere alcun importo al Fornitore, considerato che il compenso per la loro creazione si intende già considerato in quello riconosciuto a favore del Fornitore e di terzi per la loro realizzazione. Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere consegnati a BOSCH in originale non appena realizzati e completati. I documenti messi a disposizione da BOSCH dovranno essere conservati con cura e tenuti in luogo sicuro. Tali documenti ed altri come modelli, disegni, bozze ecc. realizzati o procurati al fine di eseguire l’ordine resteranno di proprietà di BOSCH, cui dovranno essere restituiti al più tardi al completamento dell’ordine. XXXXX si riserva tutti i diritti sui documenti messi a disposizione, anche nel caso in cui sia concesso un brevetto per invenzione o registrato un modello di utilità. E’ escluso ogni diritto di ritenzione da parte del Fornitore.
4 Forza maggiore
4.2 Le previsioni di cui al precedente paragrafo 4.1. si considerano applicabili anche in caso di vertenze sindacali.
5 Avviso di spedizione e fattura
6 Prezzo e passaggio del rischio
7 Termini di pagamento
7.1 Valgono i termini di pagamento presenti nell’ordine/contratto di acquisto. Il pagamento è subordinato al controllo della fattura.
8 Denunzia dei vizi
8.1 L’accettazione dei Prodotti sarà soggetta e subordinata alla ispezione e/o al controllo da parte di BOSCH al fine di verificare l’assenza di vizi e difetti, la completezza e la regolarità della fornitura. BOSCH darà notizia senza indugio di qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito il Fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella notifica dei vizi.
8.2 I Prodotti forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per vizi prevista dall’art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell’appalto e del servizio prestato. Al riguardo le Parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell’art. 1495 cod. civ. il termine per BOSCH per denunciare i vizi al venditore è di quarantacinque giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione
prevista dalla legge Italiana e comunque il Fornitore rinuncia fin d’ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo di BOSCH nella denuncia dei vizi.
9 Reclami per vizi
9.3 Ove fornisca beni o servizi di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore darà a BOSCH piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.
9.5 Qualora il Fornitore adempia l'obbligo di prestazione aggiuntiva fornendo un prodotto sostitutivo, i termini di decadenza e prescrizione della merce consegnata in sostituzione saranno calcolati di nuovo a partire dalla consegna, a meno che – in fase di prestazione aggiuntiva – il Fornitore esprima esplicitamente e idoneamente la riserva che la consegna sostitutiva è stata effettuata per pura dimostrazione di buona volontà, al fine di evitare controversie o nell'interesse della continuazione del rapporto di fornitura.
10 Responsabilità da Prodotto e procedura di richiamo (recall)
10.1 Nel caso in cui venga esercitata contro BOSCH un’azione per responsabilità da prodotto, il Fornitore è obbligato a manlevare e a tenere indenne BOSCH da dette richieste se e nella misura in cui il danno è dovuto a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore. Nel caso di responsabilità derivante da inadempimento, essa – tuttavia – si applicherà soltanto se il Fornitore è inadempiente. Nel caso in cui la causa del danno ricada nell'ambito delle responsabilità del Fornitore, a questi competerà l'onere della prova in tale misura.
10.3 In tutti gli altri casi, si applicheranno le disposizioni di legge.
10.4 Prima di ogni eventuale azione di richiamo dei prodotti dovuta in toto o in parte a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore, BOSCH ne darà comunicazione a detto Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e discuterà con il Fornitore le modalità di conduzione dell'azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non consenta alcuna comunicazione o collaborazione. I costi dell'azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia da attribuire ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore stesso.
11 Diritti di recesso e risoluzione
- il Fornitore ha bloccato la fornitura ai suoi clienti;
- il Fornitore non ha adempiuto alle obbligazioni di cui all’articolo 3.13.
11.4 Qualora BOSCH receda o risolva il contratto di fornitura in virtù dei diritti di recesso e risoluzione di cui ai precedenti paragrafi, il Fornitore è tenuto a ricompensare BOSCH per le perdite o i danni provocati di conseguenza, a meno che il Fornitore non sia responsabile di quanto ha dato vita all’esercizio del diritto di recesso o risoluzione del contratto.
11.5 I diritti ed le azioni previsti per legge non dovranno essere limitati da quanto previsto nel presente Articolo 11.
12 Conduzione delle opere
12.1 Le persone che in esecuzione di un ordine o di un contratto eseguano lavori in uno stabilimento/sede BOSCH dovranno uniformarsi ai relativi regolamenti lavorativi. Fatta salva l’applicazione dell’art. 1229 cod. civ. è esclusa qualsiasi responsabilità di BOSCH per incidenti che si verifichino negli stabilimenti/sedi di BOSCH a danno di dette persone.
13 Fornitura di materiali
Resta inteso che, in rapporto al valore dei componenti di BOSCH rispetto al valore dell’intero prodotto, BOSCH sarà comproprietaria dei beni fabbricati coi suoi materiali e componenti; il Fornitore si impegna a custodire nell’interesse di BOSCH tali prodotti.
13.2 Il Fornitore avrà il diritto di vendere, con riserva della proprietà (artt. 1523 e ss. cod. civ.), i prodotti fabbricati usando i Materiali ad altre Società italiane del gruppo, riconoscendo a Bosch il diritto di esercitare direttamente tutti i propri diritti in relazione ai Materiali.
14 Confidenzialità e riservatezza
14.1 Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da BOSCH (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrano ai fini delle forniture da effettuare a BOSCH. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di BOSCH e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne destinate a BOSCH – senza previa autorizzazione scritta di BOSCH. A richiesta di BOSCH, tutte le informazioni comunicate da BOSCH (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da BOSCH al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a BOSCH (inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.
14.2 I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, allestiti da BOSCH o basati su informazioni confidenziali di BOSCH, nonché beni realizzati con nostri utensili o con utensili modellati sugli stessi, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con BOSCH, né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche agli ordini di BOSCH.
15 Controllo sulle esportazioni e Dogana
- numero di materiale BOSCH;
- paese d'origine dei Prodotti nell’ambito della politica commerciale;
- persona di riferimento all'interno della sua organizzazione in grado di soddisfare qualsiasi richiesta.
Il Fornitore informerà BOSCH senza ingiustificato ritardo di qualsiasi cambiamento nei requisiti di licenza applicabili ai Prodotti forniti a BOSCH, in conseguenza di variazioni tecniche, modifiche di normative o direttive di governo.
16 Conformità a norme e principi (Compliance), Dlgs 231/2001
16.4 Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi a minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull’uomo e sull'ambiente. A tale riguardo, il Fornitore istituirà e svilupperà con continuità per quanto possibile un sistema di qualità basato sulla norma ISO 14001. Inoltre, il Fornitore rispetterà i principi dell'Iniziativa Globale ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminanti nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione. Per ulteriori informazioni sull'Iniziativa Globale dell’ONU, si veda: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
16.5 Nel caso in cui il Fornitore vìoli ripetutamente la legge e/o vìoli la legge nonostante sia stato opportunamente preavvisato, e non sia in grado di dimostrare che a tale violazione ha posto rimedio nei limiti del possibile e che ha adottato le opportune precauzioni per evitare violazioni future, BOSCH si riserva il diritto di recedere o risolvere il contratto di fornitura senza preavviso.
16.6 Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico della Società Bosch alla quale effettua la fornitura, nonché del Code of Business Conduct del Gruppo Bosch, pubblicati sul sito internet xxx.xxxxx.xx o messi a disposizione del Fornitore stesso. Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni contenute nei documenti citati, oltre a verificarne periodicamente eventuali modifiche e/o aggiornamenti in pendenza del rapporto contrattuale. Il Fornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell’organizzazione aziendale di BOSCH e della volontà di quest’ultima di iniziare e mantenere un rapporto contrattuale con il Fornitore. L’inosservanza da parte del
Fornitore di una qualsiasi delle previsioni del Modello, del Codice Etico e del Code of Business Conduct costituisce un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e legittima BOSCH a risolvere il rapporto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.
17 Luogo della prestazione
18 Varie
18.1 L’eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l’invalidità delle altre condizioni. Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l’intento economico.
18.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola previsione del presente contratto ivi incluse le presenti condizioni generali di acquisto di beni e servizi è stata da entrambe le Parti nella propria qualità di operatori professionali ampiamente discussa, concordata ed approvata specificamente, così come ogni singolo paragrafo ed articolo.
Data
Firma Fornitore per accettazione
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 cod. civ., il Fornitore approva specificamente per iscritto le seguenti condizioni: art. 2 (Ordini e loro modifiche), art. 3 (Consegna dei beni/Fornitura di servizi), art. 4 (Forza maggiore), art. 8 (Denunzia dei vizi), art. 9 (Reclami per vizi), art. 10 (Responsabilità da Prodotto e procedura di richiamo (recall)), art. 11 (Diritti di recesso e risoluzione), art. 12 (Conduzione delle opere), art. 14 (Confidenzialità e riservatezza), art. 16 (Conformità a norme e principi (Compliance), Dlgs 231/01), art. 18 (Varie).
Data
Firma Fornitore per accettazione