Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi di beni strumentali oggetto di contratto di leasing.
Zurich Leasing Strumentale
Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi di beni strumentali oggetto di contratto di leasing.
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Zurich Leasing Strumentale
P.0230.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 1
I n d i c e
Glossario | pag. | 1 di 1 |
Glossario assicurativo | pag. | 1 di 1 |
Condizioni di Assicurazione | pag. | 1 di 7 |
Condizioni generali | pag. | 1 di 7 |
• Premessa | pag. | 1 di 7 |
• Sezione I - Danni alle cose | pag. | 1 di 7 |
• Sezione II - Responsabilità civile verso terzi | pag. | 3 di 7 |
• Condizioni valide per entrambe le Sezioni | pag. | 4 di 7 |
• Condizioni particolari | pag. | 5 di 7 |
• Garanzie aggiuntive | pag. | 6 di 7 |
Allegato 1: modulo di denuncia Sinistro | pag. | 1 di 1 |
Glossario
Glossario assicurativo
Assicurato/Locatore: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Beni strumentali: i beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio e che il Locatore dà in locazio- ne finanziaria al Locatario.
Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insu- rance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contraente/Locatario: il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Franchigia: l’importo che viene detratto dall’Indennizzo do- vuto e che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Si- nistro.
Polizza: il documento che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assicu- razione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficia- rio e il danneggiato.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richie- ste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarci- mento danni o di esecuzione del contratto.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto: la percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
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Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2019
Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali
Premessa
La Compagnia nei confronti del Contraente ed in favore del- l’Assicurato, nei termini ed alle condizioni di Polizza e dietro il pagamento anticipato del Premio, indennizza l’Assicurato per i danni ai Beni strumentali, e lo tiene indenne dalle con- seguenze della responsabilità civile che gravino su di lui per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale provocato dai Beni strumentali. Sono comunque esclusi dall’ Assicurazione: natanti e cose su di essi installate, aeromobili e cose su di essi installate, autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers.
Sezione I - Danni alle cose
Articolo 1
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da un even- to improvviso e accidentale, qualunque ne sia la causa, non espressamente escluso dall’art. 2.
Articolo 2 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) di deperimento, logoramento, che siano conseguenza na- turale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, cor- rosione, incrostazione, limitatamente alla parte diretta- mente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
b) a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione;
c) attribuibili a difetti che, all’atto della stipulazione della Polizza, erano noti all’Assicurato o ai suoi dirigenti;
d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il co- struttore, venditore e/o fornitore delle cose assicurate;
f) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di in- ventario o di verifiche periodiche;
g) verificatisi o causati in occasione di carico, scarico, tra- sporto, trasferimento, montaggio e smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite nel luogo indicato in Polizza;
h) verificatisi in occasione di terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
i) dovuti all’inosservanza delle precisazioni per la manuten- zione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
j) ai beni a noleggio;
k) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente ed al blocco incudine dei battipali e delle perforatrici a percus- sione, alle benne, agli utensili, agli accessori ed alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di can- tiere;
l) i danni a macchinari e attrezzature di cantiere su natan- te conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
m)le spese per il recupero e/o la rimessa in funzione dei mac- chinari e attrezzature di cantiere, ancorché conseguenti ad un evento coperto; rimangono peraltro indennizzabili le spese necessarie per la riparazione dei danni, causati dall’evento stesso, all’integrità fisica dei macchinari e at- trezzature;
n) i danni a natanti, aeromobili nonché a macchinari ed at- trezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
o) perdita o distruzione totale apparecchi audio-fono-visivi installati su mezzo assicurato.
p) danni dovuti a difetti fabbricazione e/o di materiale.
q) i costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.
Articolo 3 Somme assicurate
La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia del prezzo di listino, com- prese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una co- sa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico. Il Contraente o in sua vece l’Assi- curato deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascuna cosa ogni qualvolta si verifichino aumenti del costo di rimpiazzo della cosa stessa.
Articolo 4
Ispezione delle cose assicurate
La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicu- rate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Articolo 5
Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il dan- no, ottemperando alle disposizioni della Compagnia pri- ma della riparazione; le relative spese sono a carico della Compagnia ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
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b) darne avviso all’Intermediario assicurativo alla quale è assegnata la Polizza, mediante lettera raccomandata o te- lefax, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di incendio, furto, rapina o di Sinistro presumibil-
mente doloso, fare nei cinque giorni successivi, dichiara- zione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia indi- cando il momento e la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimata del danno. Copia di tale dichiara- zione deve essere trasmessa alla Compagnia mediante let- tera raccomandata o telefax;
d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liqui- dazione del danno senza avere, per questo, diritto ad in- dennità alcuna. La Compagnia si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Compagnia, l’Assicurato decade dal diritto dell’Indennizzo;
e) fornire dimostrazioni del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tut- tavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, se non nella misura stret- tamente necessaria per la continuazione dell’attività; se ta- le ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato non avviene entro otto giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure ne- cessarie. Avvenuto il Sinistro, l’Assicurazione resta sospe- sa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione defini- tiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Articolo 6
Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’am- montare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Articolo 7
Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti moda- lità:
a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
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b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra lo- ro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Pe- rito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre per- sone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peri- tali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomi- ne, anche su istanza di una sola delle Parti, sono deman- date al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il
Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Articolo 8 Mandato dei Periti I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del Sinistro, esisteva- no circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fosse- ro state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Articolo 5;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose as- sicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di va- lutazione di cui all’Articolo 3;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni di Polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti con- cordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le sti- me dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai pun- ti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, er- rore, violenza o di violazione dei patti contrattuali impre- giudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni for- malità giudiziaria.
Articolo 9
Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:
A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) Si stima il costo di rimpiazzo al momento del Sinistro, delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 3;
2) si stima l’importo totale delle spese valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristina- re la cosa danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
3) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
Per il calcolo dell’Indennizzo si detrae dall’importo stima- to come in A2) quello stimato in A3).
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo, al momento del Sinistro, delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 3;
2) si stima il valore della cosa danneggiata al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
3) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.
Per il calcolo dell’Indennizzo si detrae dall’importo stima- to come in B2) quello stimato come in B3).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quan- do le spese di riparazione calcolate come in A2) eguagliano o superano il valore del bene calcolato come in B2). Se la som- ma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del Sinistro, l’Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensa- zione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applica tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma ini- zialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applica solo per l’eccedenza del predetto 20%. Dall’Indennizzo calcolato co- me ai precedenti commi sono detratte le Franchigie fissate in Polizza. Sono escluse dall’Indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande ve- locità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal Sinistro.
Articolo 10
Limite massimo dell’Indennizzo
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile, per ciascuna cosa assicurata la Compagnia, per nessun titolo, è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Articolo 11
Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ri- cevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il paga- mento è eseguito solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2 d).
Sezione II - Responsabilità civile verso terzi
Articolo 12 Rischi assicurativi
La Compagnia nei limiti stabiliti in Polizza tiene indenne l’Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarci- mento (capitale, interesse e spese) per danni a lui imputa- bili, involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose as- sicurate concesse in locazione finanziaria al Contraente. L’Assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.
Articolo 13
Delimitazione dell’Assicurazione
Non sono considerati terzi:
i) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e
gli amministratori dell’Assicurato e le persone che si tro- vino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
ii) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l’Assicurato o siano in rapporto di dipen- denza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
L’Assicurazione non comprende:
a) i danni di cui debba rispondere il Contraente in dipen- denza dell’uso delle cose assicurate;
b) i danni alle cose date in locazione dall’Assicurato;
c) i danni da furto;
d) tutti i rischi di Responsabilità civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l’assicurazione;
e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall’Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamen- te dalle leggi in vigore;
f) i danni da inquinamento in genere;
g) i danni dovuti a responsabilità facenti capo all’Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assi- curate;
h) i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi di particelle ato- miche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assi- curati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle ato- miche.
Articolo 14
Obblighi del Contraente e dell’Assicurato in caso di Sini- stro
In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:
a) darne avviso, preceduto da lettera raccomandata o telefax per i sinistri mortali o di notevole gravità, all’Intermedia- rio assicurativo cui è assegnata la Polizza o alla Compa- gnia entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l’indicazione dei giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, l’in- dicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del Sini- stro;
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b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i do- cumenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adope- randosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Compagnia lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. Il Contraente e l’Assicurato sono responsabili di ogni pregiudizio derivante dall’inosser- vanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dal di- ritto all’Indennizzo.
Articolo 15
Gestione delle controversie e spese legali
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la ge- stione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudi- ziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato,
designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tut- ti i diritti spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione pro- mossa contro l’Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in Polizza, per il danno al quale si riferisce la do- manda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Compagnia fintanto che non vengano a cessare gli interessi di quest’ultima. La Compagnia non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non sia- no da essa designati e non risponde di multe o ammende.
Condizioni valide per entrambe le Sezioni
Articolo 16
Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla va- lutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo 17
Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pa- gati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamen- to. I Premi devono essere pagati all’Intermediario assicurativo cui è assegnata la Polizza oppure alla sede della Compagnia. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive sca- denze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Articolo 18
Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere pro- vate per iscritto.
Articolo 19 Aggravamento del Rischio
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Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli ag- gravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Com- pagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicu- razione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Articolo 20
Cessazione dell’Assicurazione
L’Assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assi- curate da parte del Contraente o al momento della risolu- zione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi
motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in Polizza.
In caso di cessazione dell’Assicurazione per estinzione antici- pata del contratto di leasing, la Compagnia rimborsa la parte di Premio al netto delle imposte, relativa al periodo di Ri- schio non corso; il rimborso verrà corrisposto solo in presen- za di lettera di svincolo da parte dell’istituto erogante il finanziamento.
Articolo 21
Limitazione dell’Assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al momento del Sinistro esistono altra o altre assicurazio- ni stipulate dall’Assicurato, dal Contraente o da altri per conto suo sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, l’As- sicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno ecceden- te l’ammontare che risulta pagato da tale altra o tali altre assicurazioni.
Articolo 22 Onere di prova
In tutti i casi in cui la Compagnia rileva la non indennizza- bilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l’onere della pro- va che tale danno rientra nella garanzia è a carico del Con- traente o dell’Assicurato, il quale intende far valere un diritto all’Indennizzo.
Articolo 23
Pagamento dell’indennità - Franchigia
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ri- cevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il paga- mento è eseguito solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2 d). Il pagamento dell’Indennizzo o risarcimento liquidato a termini di Poliz- za è effettuato previa detrazione, rispettivamente quale Franchigia o quale Scoperto, dell’importo o della percentuale dell’Indennizzo indicati nella corrispondente Sezione di Po- lizza.
Articolo 24
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione, salvo il ca- so di dolo, nei confronti del Contraente, in deroga a quanto previsto dall’art. 1916 del Codice Civile.
Articolo 25
Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiu- to dell’Indennizzo, la Compagnia può recedere dall’Assicura- zione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di Rischio non corso.
Articolo 26
Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non
possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Com- pagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli at- ti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termini di Xxxxxxx non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assi- curato, con l’intervento del Contraente all’atto del paga- mento.
Articolo 27
Conservazione delle cose assicurate
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cu- ra e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, né sot- toposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnica- mente ammesse.
Articolo 28 Esclusioni
La Compagnia non rimborsa i danni:
a) verificatesi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di po- tenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurre- zione, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, atti vandalici e dolosi, oc- cupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o altra autorità anche locale di diritto o di fat- to, atti di persone che agiscono per conto o per connes- sione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o di sabotaggi, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sinistro non ha al- cun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive;
c) indiretti da qualsiasi causa originati.
Articolo 29 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 30
Foro competente
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpre- tazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Mila- no. Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia de-
rivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva com- petenza del foro di residenza o domicilio elettivo del con- sumatore.
Articolo 31
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Articolo 32 Estensione territoriale
L’Assicurazione è operante esclusivamente nell’ambito del Territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
Limitatamente ai beni definiti ad “Impiego mobile” le garan- zie sono estese agli Stati dell’Unione Europea.
Articolo 33
Durata dell’Assicurazione e rescindibilità
L’Assicurazione ha una durata pari a quella indicata in Polizza.
In caso di durata poliennale, è data facoltà alle Parti di re- cedere dall’Assicurazione, ad ogni scadenza annuale, me- diante lettera raccomandata inviata almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.
Condizioni particolari
(sempre operanti)
1) Danni da furto (operante esclusivamente per beni posti sottotetto)
Relativamente ai danni da furto e rapina, nel caso in cui ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate non sia protetta dai mezzi di chiusura di seguito descritti o questi non risultino messi in funzione, l’Inden- nizzo avviene previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 25% del danno indennizzabile con il mi- nimo di 250,00 euro.
Mezzi di chiusura:
a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro, metallo e/o lega metallica, altri si- mili materiali comunemente impiegati nell’edilizia: il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei conge- gni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall’interno) oppure con serrature x xxxxxxxxx;
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b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri.
Se il furto o la rapina sono commessi durante l’orario di apertura al pubblico in presenza di addetti, o durante l’in- tervallo di chiusura diurna, o risultino operanti i suddetti mezzi di chiusura, l’Indennizzo avviene previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 10% del danno
indennizzabile con il minimo di 250,00 euro. Tale con- dizione particolare è operante solo per beni ubicati sotto- tetto; diversamente opera la Franchigia indicata nel frontespizio di Polizza o quella indicata espressamente per i beni assicurati.
2) Delimitazione del Rischio assicurato
La Compagnia non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lam- pade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguen- za diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una deter- minata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di tra- smissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatesi ad altre parti delle cose as- sicurate;
d) a macchine, impianti e attrezzature di cantiere.
3) Impianti di protezione e stabilizzazione di corrente (U.P.S.)
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elet- trica di alimentazione, o da cause elettriche e/o magneti- che esterne, sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di prote- zione e stabilizzazione e che la variazione di tensione ab- bia danneggiato, congiuntamente all’impianto assicurato, anche la predetta apparecchiatura di protezio- ne e stabilizzazione; tale obbligo non è operante per le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.
Relativamente agli impianti ed apparecchiature elettroni- che ad uso fisso e sottotetto, qualora non siano protette da impianto U.P.S. o qualora l’impianto U.P.S. non risulti danneggiato, l’Indennizzo avviene previa detrazione per singolo Sinistro di un importo del 25% del danno inden- nizzabile con il minimo di 500,00 euro.
4) Vincolo
La Polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell’Assi- curato o di chi indicato in Polizza quale vincolatario, e pertanto la Compagnia si obbliga a:
a) riconoscere detto vincolo come l’unico ad essa dichia- rato e da essa riconosciuto al momento della sua appo- sizione;
b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
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c) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto dell’Assicurato o del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
d) comunicare tempestivamente all’Assicurato o al Vin- colatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale mancato pagamento del Pre- mio o delle rate di Premio e considerare valida a tutti
gli effetti l’Assicurazione sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta;
e) accettare l’eventuale pagamento del Premio o della rata di Premio da parte dell’Assicurato o del Vincolatario;
f ) non apportare alla Polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto dell’Assicurato o del Vincola- tario nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomi o possa menomare la validità dell’Assi- curazione.
5) Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile Qualora sia esplicitamente indicato nella descrizione della partita assicurata ed a condizione che l’apparec- chiatura per sua natura possa essere usata in luoghi di- versi, è valida la seguente garanzia aggiuntiva: “Ferme le delimitazioni di Polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italia- no, purché per la loro particolare natura possano esse- re utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località. Per ogni singolo Sinistro causato da furto è fissato uno Scoperto del 25% (procento) del- l’Indennizzo dovuto. Qualora detti apparecchi o im- pianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00, purché i cristalli dell’autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in un rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono es- sere provvisti di capote rigida”.
Garanzie aggiuntive
(valide solo se espressamente richiamate nella scheda di Po- lizza)
A) Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi
A parziale deroga dell’art. 28 a) Condizioni generali, la Compagnia risponde dei danni, materiali e diretti, cau- sati alla cose assicurate in occasione di scioperi, som- mosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme re- stando le altre esclusioni dell’art. 28 a). La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con que- sta garanzia complementare mediante preavviso di tren- ta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Com- pagnia, questa provvede al rimborso della parte del Pre- mio netto pagata e non goduta, relativamente a questa garanzia. Resta convenuto, ai fini di questa garanzia, che il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, previa detrazione dello Scoperto 25%
(procento) sull’ammontare del danno con un minimo di 250,00 euro. Il limite massimo di risarcimento relativo a questa garanzia, sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l’annualità assicurativa, è pari al 70% della somma assicurata.
B) Property risk
A deroga dell’art. 1 Condizioni generali di Assicurazione, la Compagnia risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aero- mobili, tromba d’aria o marina, uragano, bufera, tempe- sta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.
C) Terremoto
A parziale deroga dell’art. 2 comma h Condizioni gene- rali di Assicurazione, la Compagnia è obbligata, per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale sommovimento bru- sco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause en-
dogene. Il limite massimo di Indennizzo relativo a que- sta garanzia, sia per uno che per tutti i Sinistri che pos- sono verificarsi durante l’annualità assicurativa, è pari al 50% della somma assicurata globale di Polizza. Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazio- ne per singolo Sinistro di un importo pari al 3% della somma assicurata in Polizza. Si precisa che ogni Sini- stro da terremoto si intende riferito ad un singolo even- to e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero avere luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registra- ta dalla stazione sismografica più vicina. La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garan- zia prestata con questa clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomanda- ta. In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di Premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con questa clausola.
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Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2019
Allegato 1:
modulo di denuncia Sinistro
Gentile cliente,
abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquida- zione del danno.
La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o xxx xxx, xx suo Intermediario as- sicurativo entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
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Le ricordiamo inoltre che, in caso di Furto o di Incendio, Rapina o Sinistro di sospetta origine dolosa, occorrerà in- viare anche la denuncia all’Autorità giudiziaria effettuata entro 5 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.
Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza
URGENTE
Pagine: 1 + . . .
Intermediario assicurativo
Spett.le .............................................................................................................
Fax: ......................................................................................................................
Sig. .......................................................................................................................
DA:
(Assicurato)
....................................................................................................................................
Sig. .......................................................................................................................
(Persona da contattare)
Tel. .........................................................................................................................
Fax ........................................................................................................................
Denuncia Sinistro: Accaduto il ............................................................................... Polizza n° ......................................................................................................
Luogo .............................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Con la presente denunciamo il Sinistro come sopra, occorso per la seguente causale:
Evento Atmosferico
Terremoto Inondazione, Allagamento, Alluvione
Guasto intrinseco (Azione involont.)
Atto doloso di terzi Fenomeno elettrico
Furto e/o Rapina
Incendio
E che ha colpito
le seguenti Partite Assicurate
1) ..........................................................................................................................................................
(descrizione)
2) ..........................................................................................................................................................
(descrizione)
3) ..........................................................................................................................................................
(descrizione)
Per gli importi presumibili in Migliaia di euro
< 5 fra 5 e 25 fra 25 e 50 oltre 50
I dati sopra riferiti sono suscettibili di modifiche ed integrazioni e, pertanto, hanno – allo stato – carattere indicativo.
In allegato Vi trasmettiamo: - Copia Denuncia alle Autorità
- Nome di Terzi coinvolti
Breve descrizione Cause/Modalità/Effetti del Sinistro:
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(prosegue in allegato)
Manteniamo inalterato luogo ed effetti del Sinistro (salvo per le opere strettamente necessarie per la limitazione del danno) a Vostra disposizione, conformemente agli artt. 5 e 14 delle Condizioni generali di Assicurazione.
Cordiali saluti.
Firma
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: X. Xxxxxxxxxx
Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
modello P.0230.CGA - xx. 00.0000