STATUTO
Fondo pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese
STATUTO
(ultimo aggiornamento derivante dall’accordo sindacale del 4/12/2020)
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo
PARTE II – CARATTERE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica Art. 5 - Associati e Destinatari
Art. 6 - Scelte di investimento nella Sezione I Art. 7 - Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione nella Sezione I
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale nella Sezione I Art. 10 - Prestazioni pensionistiche nella Sezione I
Art. 10 bis - Prestazioni pensionistiche nella Sezione II Art. 11 - Erogazione della rendita nella Sezione I
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale nella Sezione I Art. 13 - Anticipazioni nella Sezione I
Art. 13 bis - Prestazioni accessorie nella Sezione I
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni
Art. 20 bis - Elezione delle cariche del Consiglio di Amministrazione
Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 - Presidente e Vice Presidente
Art. 23 - Responsabile del Fondo
Art. 24 - Collegio dei Revisori dei conti - Criteri di costituzione Art. 25 - Collegio dei Revisori dei conti - Attribuzioni
Art. 26 - Collegio dei Revisori dei conti - Modalità di funzionamento e responsabilità
B) PATRIMONIO DEL FONDO E GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 - Patrimonio del Fondo
Art. 27 bis - Patrimonio ed entrate della Sezione II Art. 27 ter - Incarichi di gestione
Art. 28 - Banca Depositaria Art. 29 - Conflitti di interesse
Art. 30 - Gestione amministrativa
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione alla Sezione I
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti alla Sezione I Art. 35 - Clausola compromissoria
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
Art. 37 - Cause di scioglimento della Sezione I del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 38 - Rinvio
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
1. Il Fondo Pensione denominato “Trattamento pensionistico complementare per il personale di Deltas S.p.A.", iscritto all’Albo dei Fondi Pensione – III Sezione Speciale, con il n. 9090 (in seguito denominato Fondo originario), istituito in esecuzione dell'accordo aziendale del 30 aprile 1984, viene configurato in ente associativo con personalità giuridica, in attuazione dell’accordo aziendale del 5 ottobre 2001, senza soluzione di continuità, con la denominazione di "Fondo pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese" (in seguito denominato Fondo). Il Fondo è finalizzato a proseguire, senza soluzione di continuità, i trattamenti pensionistici complementari che attualmente fanno capo ai diversi Fondi Pensione istituiti presso le Aziende del Gruppo, mantenendo le relative garanzie maturate e acquisite per tutti gli iscritti, nonché a realizzare trattamenti pensionistici complementari per i dipendenti delle Società del Gruppo che attualmente ne sono privi. Il Fondo acquisisce la titolarità dei patrimoni esistenti e subentra nell’universalità dei rapporti del Fondo originario e dei Fondi iscritti in essere presso le Società del Gruppo relativamente alle sezioni a contribuzione definita. Ciascun interessato dal trasferimento mantiene, senza soluzione di continuità, l'intera posizione precedentemente maturata. Le norme del presente Statuto e dell’allegato Regolamento d’attuazione attuano le clausole degli Accordi aziendali del 1994 e seguenti, intervenuti fra i rappresentanti della Società Deltas S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali.
2. A far data dal 31 dicembre 2020 e in attuazione dell’Accordo sindacale di Gruppo del 4 dicembre 2020 (di seguito “Accordo Fondi interni”) il Fondo ha, inoltre, la finalità di perseguire i trattamenti di pensione previsti dai Regolamenti e dagli accordi istitutivi delle forme pensionistiche aziendali complementari a prestazione definita e prive di personalità giuridica (di seguito “ex Fondi interni”) costituite all’interno del bilancio del Creval S.p.A. di seguito elencate:
a. Fondo Pensione per il Personale del Credito Valtellinese, iscritto all’Albo Covip, Sezione III, n. 9138;
b. Fondo Pensione per i Dipendenti del Credito Artigiano iscritto all’Albo Covip, Sezione III, n. 9105;
c. Fondo Pensione per il Personale di Bankadati Servizi Informatici iscritto all’Albo Covip, Sezione III, n. 9091.
3. Limitatamente ai trattamenti a prestazioni definite di cui al precedente comma 2, Creval S.p.A. - in conformità alle disposizioni dell’Accordo Fondi interni - è solidalmente responsabile rispetto alle obbligazioni statutarie del Fondo verso gli aderenti alla Sezione II (pensionati diretti, indiretti, di reversibilità, “differiti” e attivi).
4. L’Accordo Fondi interni nonché i Regolamenti e gli accordi istitutivi dei Fondi interni costituiscono parte integrante del presente Statuto (allegati A, B e C).
5. La durata del Fondo è fissata a tempo indeterminato.
6. Il Fondo ha sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, 00.
Art. 2 - Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
Art. 3 - Scopo
1. Per gli iscritti alla Sezione I il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.
A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare, nonché delle prestazioni accessorie di cui all’Art. 13-bis.
2. Per gli iscritti alla Sezione II il Fondo ha lo scopo di erogare i trattamenti di pensione integrativa secondo il regime della prestazione definita previsti dai Regolamenti e dagli accordi istitutivi degli ex Fondi interni (allegati A, B e C).
3. Il Fondo non ha scopo di lucro.
Parte II - CARATTERE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
1. Il Fondo è articolato in due Sezioni distinte:
a) la Sezione I opera in regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione;
b) la Sezione II rappresenta l'impegno, già facente capo agli ex Fondi interni, ad erogare prestazioni definite ai sensi dei Regolamenti e degli accordi istitutivi dei Fondi interni (allegati A, B e C), compatibilmente con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
Art. 5 - Associati e Destinatari
1. Possono associarsi alla Sezione I del Fondo:
a. tutte le Società appartenenti al Gruppo bancario Credito Valtellinese, intendendosi a riguardo le Società controllate direttamente o indirettamente dalla banca Credito Valtellinese S.p.A.;
b. i lavoratori dipendenti delle Società associate.
2. La richiesta di associazione da parte di Società del Gruppo è subordinata all'esistenza di specifico regolamento aziendale o accordo con le parti sindacali, che sia pienamente compatibile con le norme del presente Statuto e deve essere avanzata al Consiglio di Amministrazione del Fondo. La delibera con la quale il Consiglio accoglie la domanda di partecipazione deve essere assunta entro 30 giorni dalla data della richiesta.
3. Le stesse Società decadono dalla condizione di Associate alla Sezione I del Fondo, venendo meno
i requisiti di cui al comma 1 del presente Articolo.
4. Ha diritto di iscrizione alla Sezione I del Fondo tutto il personale assunto dalle Società associate con contratto a tempo indeterminato, nonché con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a diciotto mesi, sempreché abbia superato il periodo di prova. Sono associati al fondo anche coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR.
5. Il Consiglio di Amministrazione esamina l’opportunità di iscrivere alla Sezione I altri soggetti la cui tipologia del rapporto di lavoro non rientri tra quelle indicate nel comma 4 del presente articolo, alla luce dell’evolversi della disciplina legislativa in materia.
6. L'iscrizione alla Sezione I è subordinata all’adesione esplicita del lavoratore, attuata mediante sottoscrizione di apposito modulo, e decorrerà secondo quanto previsto dall’Art. 33.
7. Sono iscritti alla Sezione I del Fondo i lavoratori in servizio ex dipendenti del Credito Artigiano, già iscritti al Fondo Pensione per i Dipendenti del Credito Artigiano che abbiano esercitato l’opzione di trasformazione del regime previdenziale da prestazione definita a contribuzione definita di cui all’Accordo Fondi interni, ai sensi e secondo le modalità ivi previste.
8. Sono iscritti alla Sezione II del Fondo:
a) i pensionati diretti, indiretti, di reversibilità e i “differiti” titolari delle prestazioni pensionistiche integrative di cui agli allegati A, B e C;
b) i lavoratori in servizio ex dipendenti del Credito Artigiano, già iscritti al Fondo Pensione per i Dipendenti del Credito Artigiano che non abbiano esercitato l’opzione di trasformazione del regime previdenziale da prestazione definita a contribuzione definita, come previsto dall’Accordo Fondi interni.
Art. 6 - Scelte di investimento nella Sezione I
1. La Sezione I del Fondo è strutturata, secondo una gestione multicomparto, differenziata per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. Nell’ambito della Sezione I è, inoltre, previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma. L’aderente può successivamente variare il comparto di investimento nel rispetto minimo di permanenza di almeno un anno.
3. L’aderente alla Sezione I, all’atto dell’adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso un comparto identificato dal Fondo.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
5. Per gli aderenti alla Sezione I, in caso di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa, salvo diversa scelta
dell’aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
Art. 7 - Spese
1. Sono a carico delle Società Associate gli oneri relativi al funzionamento e alla gestione della Sezione I del Fondo, salvo quelli attinenti la gestione finanziaria e di impiego delle risorse, comprese eventuali gestioni assicurative multigaranzia o gestioni finanziarie di unit linked multicomparto.
2. Sono a carico del Creval S.p.A. gli oneri relativi al funzionamento e alla gestione della Sezione II del Fondo, salvo quelli attinenti la gestione finanziaria e di impiego delle risorse, comprese eventuali gestioni assicurative multigaranzia o gestioni finanziarie di unit linked multicomparto.
PARTE III - CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione nella Sezione I
1. Il finanziamento della Sezione I del Fondo può essere attuato mediante contributi a carico del lavoratore, i contributi del datore di lavoro e il TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’Art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente alla Sezione I determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. Per gli aderenti alla Sezione I del Fondo è prevista la destinazione del TFR maturando al Fondo in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. E’ comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente alla Sezione I ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L’aderente alla Sezione I può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione
che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa in assenza di retribuzione, l’iscritto alla Sezione I resta associato al Fondo e la relativa contribuzione a carico dell’azienda e del lavoratore è sospesa, fermo restando la possibilità di effettuare la contribuzione volontaria.
9. L’obbligo contributivo è assunto dalle Società associate esclusivamente nei confronti dei lavoratori aderenti alla Sezione I. La contribuzione, pertanto, non è dovuta per gli aderenti alla Sezione II.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale nella Sezione I
1. La posizione individuale nella Sezione I consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. La posizione individuale nella Sezione I viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso periodo considerato.
3. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
4. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche nella Sezione I
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisisti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell’Art. 7 del presente Statuto ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle posizioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L’aderente alla Sezione I, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) con un anticipo massimo di
cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L’aderente alla Sezione I, che abbia cessato l’attività lavorativa e sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha la facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell’erogazione della XXXX l’aderente alla Sezione I può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX l’aderente alla Sezione I ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
8. L’aderente alla Sezione I ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
9. L’aderente alla Sezione I che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
10. Le prestazioni pensionistiche corrisposte in favore degli aderenti alla Sezione I sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L’aderente alla Sezione I che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12, commi 6 e 7.
Art. 10 bis - Prestazioni pensionistiche nella Sezione II
1. Per gli aderenti alla Sezione II continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei Regolamenti e Accordi istitutivi di cui agli allegati A, B e C, compatibilmente con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
2. Le prestazioni pensionistiche corrisposte in favore degli aderenti alla Sezione II sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli
istituti di previdenza obbligatoria.
Art. 11 - Erogazione della rendita nella Sezione I
1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita in favore degli aderenti alla Sezione I, il Fondo può provvedere direttamente oppure può stipulare, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’Art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di erogazione diretta delle prestazioni pensionistiche, a seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione stessa, il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene trasferito alla sezione pensionati, che erogherà una rendita vitalizia immediata, come previsto dalla normativa vigente.
3. In caso di erogazione delle prestazioni pensionistiche tramite un’impresa di assicurazione, a seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione stessa, il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
4. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale nella Sezione I
1. L’aderente alla Sezione I, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente alla Sezione I che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c. riscattare l’intera posizione individuale maturata nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d. riscattare l’intera posizione individuale con gli effetti fiscali di cui all’Art. 14, comma 5 del Decreto e successive modificazioni e integrazioni;
e. mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. Gli iscritti alla Sezione I che risolvono il rapporto di lavoro e contestualmente instaurano un nuovo rapporto di lavoro con altra Società del Gruppo associata al Fondo possono mantenere l’iscrizione al Fondo.
4. In caso di decesso dell’aderente alla Sezione I prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano esse persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente alla Sezione I con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 13 - Anticipazioni nella Sezione I
1. L’aderente alla Sezione I può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge e ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’Art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate nel Regolamento anticipazioni.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente alla Sezione I e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
Art. 13 bis - Prestazioni accessorie nella Sezione I
1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza degli aderenti alla Sezione I del Fondo, secondo le previsioni delle fonti istitutive.
2. L’adesione alle suddette prestazioni consegue all’iscrizione alla Sezione I del Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.
3. L’erogazione delle suddette prestazioni può avvenire mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO Art. 14 - Organi del Fondo
1. Sono Organi del Fondo:
a. l'Assemblea dei Delegati;
b. il Consiglio di Amministrazione;
c. il Responsabile del Fondo;
d. il Presidente e il Vicepresidente;
e. il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori negli organi del Fondo è disciplinata secondo il principio della pariteticità.
3. Nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile del Fondo, il Collegio dei Revisori non devono sussistere cause di ineleggibilità e di decadenza previste dagli Artt. 2382 e 2399 del Codice civile. La perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla Legge o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e di decadenza comportano la decadenza dall’incarico.
Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione
1. L'Assemblea è l’organo deliberativo del Fondo.
2. Essa è costituita da 42 Delegati, dei quali metà eletti in rappresentanza dei lavoratori e dei pensionati iscritti al Fondo e metà nominati dalla società Capogruppo in rappresentanza delle Società associate al Fondo.
3. L’elezione dei Delegati che rappresentano i lavoratori e i pensionati iscritti al Fondo avviene in base alle norme contenute nel Regolamento elettorale che è allegato al presente Statuto.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ai quali non spetta il diritto di voto in Assemblea; in assenza di ambedue, sarà presieduta dal membro più anziano per età del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente nomina un segretario che redige il verbale della riunione e, se lo ritiene opportuno, nomina due scrutatori.
6. I Delegati dell’Assemblea durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
7. L’Assemblea si svolge presso la sede del Fondo ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.
Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
1. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.
2. L'Assemblea Ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie:
a. indirizzi di gestione del Fondo proposti dal Consiglio di Amministrazione;
b. approvazione del bilancio annuale della gestione del Fondo, con i relativi allegati, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
c. approvazione delle modifiche al Regolamento di attuazione del Fondo e al Regolamento elettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
d. eventuale scelta della società di revisione o di un Revisore dei conti esterno su proposta del Consiglio di Amministrazione sentito il Responsabile del Fondo;
e. su tutto quanto sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea Straordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie:
a. modifiche allo Statuto sulla base del testo proposto dal Consiglio di Amministrazione, previo specifico Accordo aziendale, secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, lettera b;
b. scioglimento del Fondo e conseguente nomina dei liquidatori, con attribuzione dei relativi poteri, ovvero sulla sua trasformazione, concentrazione o scorporo, previa informativa alle fonti istitutive;
c. responsabilità del Consiglio di Amministrazione, del Responsabile del Fondo e del Collegio dei Revisori, nonché, nei casi gravi di imprudente e di negligente gestione, sulla loro revoca.
Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio annuale.
2. L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, può essere convocata:
a. dal Consiglio di Amministrazione ogni volta ne riconosca la necessità;
b. dal Collegio dei Revisori dei Conti in caso di inadempienza del Consiglio o per sottoporre all'Assemblea censure all'operato del Consiglio;
c. da almeno 1/3 dei Delegati.
3. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo la richiesta, contenente l'indicazione dei motivi e del conseguente ordine del giorno, va inoltrata per iscritto al Presidente del Fondo; il Consiglio di Amministrazione, dopo aver verificato la validità formale della richiesta,
convoca l'Assemblea entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa.
4. Le firme apposte dai delegati sull'atto col quale si chiede la convocazione dell'Assemblea ai sensi del comma 2 lettera c) del presente articolo devono essere accompagnate da copia fotostatica di documento di identità.
5. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta di certa ricezione da inviare almeno 10 giorni prima della riunione. L'avviso, oltre all'ordine del giorno, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, in prima e seconda convocazione. In casi di particolare urgenza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Presidente, è ammessa la convocazione, contenente in ogni caso l’ordine del giorno, da inviare almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.
6. Ciascun Delegato può farsi eccezionalmente rappresentare da un altro Delegato per non più di due volte nel corso del proprio mandato. Ogni Delegato può essere portatore di una sola delega.
7. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti devono essere conservati dal Consiglio di Amministrazione.
8. La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all’avviso di convocazione ma non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
9. Le Assemblee in seduta Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste per le associazioni riconosciute dall'Art. 21 del Codice civile; l'Assemblea svolta per corrispondenza, nei casi ammessi, si considera come tenuta in seconda convocazione.
10. Le modifiche dello Statuto, di competenza dell’Assemblea Straordinaria, sono validamente deliberate con l’espressione di voto di almeno i 2/3 degli aventi diritto.
11. Il Presidente constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea ed il diritto di ciascun Delegato a parteciparvi.
12. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto processo verbale, da trascrivere su apposito registro, firmato dal Presidente e dal segretario.
13. Il Consiglio d'Amministrazione può proporre all’Assemblea di dotarsi di un Regolamento per il funzionamento della stessa.
14. Le riunioni dell’Assemblea possono essere tenute anche a mezzo di collegamento in videoconferenza o aula virtuale. Nel caso previsto dal comma 1 dell’Art. 17, la votazione può avvenire anche per corrispondenza o con mezzi telematici in grado di garantire la segretezza del voto, solo se tale modalità sia espressamente prevista nella lettera di convocazione.
15. Costituiscono motivi di decadenza della carica di Delegato la perdita dei requisiti di eleggibilità indicati dal Regolamento elettorale, la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione e la reiterata assenza non giustificata di cui al comma 6.
16. Qualora nel corso del triennio venga a cessare dalla carica uno dei Delegati dei lavoratori, per decadenza, per dimissioni, per morte o per impedimento fisico, subentra nella carica il soggetto risultante averne diritto ai sensi del Regolamento elettorale.
17. I subentranti restano in carica fino al completamento del mandato originario dell’Assemblea.
18. Qualora, per effetto della cessazione dalla carica di vari Delegati, non possa più essere garantita la regolare composizione dell’Assemblea per mancanza dei sostituti di cui al comma 2, si procederà anticipatamente all’elezione per il rinnovo dell’intera Assemblea dei Delegati, secondo le modalità stabilite nel Regolamento elettorale.
Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di Costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 12 membri ad un numero massimo di 16 membri, dei quali:
a. 50% dei Consiglieri nominati dalla Capogruppo in rappresentanza delle Società associate;
b. 50% dei Consiglieri eletti dagli iscritti in rappresentanza degli iscritti.
2. Il numero dei membri del Consiglio viene proposto dal Consiglio di Amministrazione uscente all’Assemblea dei delegati entro tre mesi dalla scadenza del mandato sulla base di possibili rilevanti variazioni strutturali relative alle Società associate.
3. I rappresentanti dei lavoratori in seno al Consiglio di Amministrazione vengono eletti, in attuazione del principio di pariteticità, secondo le modalità stabilite dall’allegato Regolamento elettorale.
4. I Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti e i Consiglieri nominati in rappresentanza delle società associate costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell’interesse del Fondo.
5. I membri del Consiglio e il Responsabile del Fondo devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti o nominati per non più di tre mandati consecutivi.
7. In caso di protrazione del mandato oltre la scadenza per cause di forza maggiore, il Consiglio di Amministrazione dovrà limitare la sua attività alla gestione dei compiti di ordinaria Amministrazione.
8. I Consiglieri eletti tra i Delegati decadono dalla carica di Delegati in seno all’Assemblea.
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora, nel corso del mandato, uno o più Amministratori vengano a cessare per decadenza, dimissioni, decesso o altra causa, subentra nella carica il primo candidato non eletto, come indicato nel Regolamento elettorale.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto della nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Revisori dei conti, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria Amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo per 2 riunioni consecutive decadono dall’incarico.
Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito, nel rispetto degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo. In particolare il Consiglio:
a. elegge il Presidente, il Vice Presidente, rispettivamente e alternativamente tra i componenti del Consiglio rappresentanti le Società associate e i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori iscritti al Fondo, nonché provvede alla nomina del Responsabile del Fondo, in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità, a cui demanda le funzioni di cui al successivo art. 23, scegliendolo tra i nominativi indicati dalla Capogruppo;
b. elabora il testo delle eventuali modifiche dello Statuto e, dopo averne disposto la comunicazione agli iscritti nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, sottopone dette modifiche all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Delegati;
c. apporta le modifiche allo Statuto che si rendano necessarie a seguito di sopravvenute disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP. Tali modifiche vengono apportate con atto pubblico e sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile;
d. elabora le modifiche e gli aggiornamenti al Regolamento d’attuazione del Fondo; dette modifiche saranno immediatamente esecutive, ma andranno comunque sottoposte all’ approvazione dell'Assemblea in occasione della sua prima convocazione, da tenersi entro e non oltre sei mesi;
e. delibera in merito alla domanda di partecipazione al Fondo avanzata dal Consiglio di Amministrazione di Società appartenenti al Gruppo bancario Credito Valtellinese, previo accordo intervenuto tra le fonti istitutive;
f. delibera in merito alle variazioni della Nota informativa del Fondo;
g. fissa gli indirizzi per l'organizzazione funzionale, amministrativa e gestionale del Fondo, la cui esecuzione e controllo sono demandate al Responsabile del Fondo;
h. decide con il voto favorevole di 2/3 dei componenti i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse, di politiche di investimento in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nella Nota informativa;
i. può adottare una politica di investimento che sia realizzata mediante l’utilizzo di strumenti assicurativi, quali, per esempio, gestioni di tipo assicurativo multigaranzia o gestioni finanziarie unit linked multicomparto, per mezzo di una convenzione con una primaria compagnia assicurativa;
j. sceglie le imprese di Assicurazione, aventi i requisiti di Xxxxx, con le quali stipulare eventualmente le convenzioni per l’erogazione delle prestazioni complementari agli iscritti;
k. sceglie le imprese di Assicurazione, aventi i requisiti di Legge, con le quali stipulare le convenzioni per l’erogazione delle prestazioni accessorie di cui al all’articolo 13 bis del presente Statuto;
l. esercita il diritto di voto relativo ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, anche attraverso il conferimento di una apposita delega;
m. decide in merito all'investimento delle risorse e, ove se ne ravvisi l'opportunità, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, delibera di rinunciare alla gestione diretta del Fondo e, di conseguenza, stipula convenzioni con i soggetti indicati all'Art. 6 del Decreto, e successive modifiche e integrazioni, ponendo in essere altresì tutti gli adempimenti previsti dalla Legge;
n. adotta le scritture contabili richieste dalla Legge nonché compie ogni altro adempimento amministrativo;
o. adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, misure per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenute opportune e comunque in conformità ai criteri elaborati dalla Commissione di Vigilanza;
p. segnala alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio del Fondo ai sensi dell’Art. 15 del Decreto;
q. assegna al Responsabile del Fondo, previa delega espressa, nei casi in cui il Presidente non possa ottemperarvi, il compito di tenere i rapporti con gli Organismi esterni e di Vigilanza trasmettendo, in particolare, le informazioni e le documentazioni di cui agli Artt. 30 e 31;
r. sottopone il bilancio annuale, con l’allegata relazione illustrativa, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, alla ratifica dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio in conformità alle disposizioni tempo per tempo emanate dalla Commissione di Vigilanza;
s. propone all’Assemblea l’attribuzione della funzione di controllo contabile a soggetti esterni (revisore contabile o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia), nonché sull’eventuale scioglimento del contratto;
x. xxxxxxx, con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, i soggetti gestori e individua la Banca depositaria delle risorse del Fondo, in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito negli Artt. 27, 28 e 30 definendo i contenuti delle convenzioni;
u. sceglie il soggetto incaricato della gestione amministrativa, con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, definendo i contenuti della convenzione, nonché procede alla sua revoca previo parere del Responsabile del Fondo;
v. attribuisce deleghe ai singoli Consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;
x. attribuisce al Responsabile del Fondo deleghe relative alla firma della corrispondenza ordinaria;
x. definisce, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni;
y. determina le modalità di reintegro della posizione individuale nei casi di accesso all’anticipazione prevista dall’Art. 13;
z. propone all’Assemblea dei delegati l’eventuale compenso da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti e del Responsabile del Fondo;
aa. valuta l’opportunità di iscrivere altre categorie di lavoratori al Fondo secondo quanto sancito dall’Art. 5;
bb. verifica la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti e del Responsabile del Fondo;
cc. nomina una o più commissioni ristrette e paritetiche per lo studio di specifiche problematiche.
Art. 20 bis- Elezione delle cariche del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio, presieduto dal membro più anziano di età, come primo atto dopo il suo insediamento, elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, secondo la regola dell'alternanza fra Consiglieri di rappresentanza delle Società associate e i Consiglieri rappresentanti i lavoratori iscritti, fermo restando che il Vice Presidente deve appartenere alla parte che nel corso dello stesso mandato non esprime il Presidente.
2. Per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Responsabile è necessaria una maggioranza rappresentata da almeno 2/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Se entro 60 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, non sono risultati eletti il Presidente e il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione resta in carica per l'ordinaria Amministrazione e indice entro 30 giorni le nuove elezioni.
Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno 6 componenti e comunque almeno una volta all'anno, entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per la predisposizione del bilancio.
2. La convocazione del Consiglio avviene con comunicazione scritta di certa ricezione, con preavviso di almeno 10 giorni riducibili a 5 in caso di motivata urgenza.
3. Le riunioni del Consiglio, in caso di motivata richiesta e in via del tutto eccezionale, possono essere tenute anche a mezzo di collegamento in videoconferenza.
4. Le deliberazioni del Consiglio, salvo che per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, di cui almeno tre di nomina elettiva, e del voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.
5. In assenza del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano d'età.
6. Il Consiglio, in occasione della trattazione di particolari materie, può invitare alle sue riunioni anche persone esterne, senza diritto di voto, che abbiano comprovate competenze specifiche sulla materia trattata.
7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto palese, salvo che almeno 6 Consiglieri richiedano il voto segreto.
8. Le deliberazioni del Consiglio, redatte a cura del Responsabile del Fondo, sono riportate sul libro dei verbali e sono sottoscritte da chi lo ha presieduto e dal Responsabile del Fondo.
9. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla Legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
10. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 2391, comma 1, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2629-bis del Codice civile.
Art. 22 - Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente dura in carica 18 mesi.
2. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelle rappresentanti i lavoratori.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta in giudizio nei confronti dei terzi e delle pubbliche amministrazioni.
4. Il Presidente del Fondo:
a. convoca e presiede le sedute dell’Assemblea;
b. indice le elezioni dei Delegati per la composizione dell’Assemblea secondo le procedure e le modalità temporali previste nel Regolamento elettorale;
c. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
d. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
e. salvo diversa delega del Consiglio al Responsabile del Fondo, tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di Vigilanza trasmettendo, in particolare, alla Commissione di Vigilanza ogni variazione e innovazione della fonte istitutiva corredata da nota descrittiva del relativo contenuto;
f. assume, in caso di improrogabile urgenza, sentito il Vice Presidente, le determinazioni che giudichi indispensabili, eccettuate quelle attinenti all'approvazione del bilancio, sottoponendole, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza.
Art. 23 - Responsabile del Fondo
1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio d’Amministrazione in ottemperanza all’Art. 20.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’Art. 2396 del Codice civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
a. verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
b. vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
c. inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie
sull’attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
x. xxxxxxxx sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
e. redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dare attuazione alle delibere del Consiglio stesso;
f. dirigere il corretto svolgimento della gestione amministrativa del Fondo di cui all’Art. 30;
g. adempiere a funzioni di monitoraggio e di controllo circa l’attività svolta dal gestore amministrativo esterno, relazionandone il Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile;
h. provvedere ovvero promuovere la stesura del bilancio annuale, coincidente con l’anno solare, da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione;
i. assicurare l’autonomia della gestione finanziaria e assicurativa assolvendo a funzioni di vigilanza comunicando al Consiglio avvenimenti che valuti opportuno segnalare;
j. coadiuvare il Consiglio di Amministrazione circa gli obblighi di informazione nei confronti degli iscritti, adottando in caso di urgenza ogni iniziativa utile per il corretto svolgimento del rapporto con gli iscritti;
k. svolgere un’attività di supporto al Consiglio di Amministrazione circa i rapporti con gli enti di vigilanza, nonché in caso di delega espressa del Consiglio, tenere i rapporti con gli Organismi esterni e di Vigilanza trasmettendo, in particolare, le informazioni e le documentazioni di cui all’Art. 30;
l. sottoporre al Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri individuati dallo stesso e al quale è riservata comunque la scelta, le proposte delle imprese di Assicurazione con le quali stipulare eventualmente le convenzioni per l’erogazione delle prestazioni complementari agli iscritti, nonché per l’erogazione delle prestazioni accessorie di cui all’Art. 13-bis del presente statuto;
m. assolvere ad ogni altro compito o incarico di volta in volta affidatogli dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il Responsabile del Fondo ha l’obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 24 - Collegio dei Revisori dei conti - Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti dei quali:
• metà nominati dalla Capogruppo in rappresentanza delle Società associate;
• metà eletti in rappresentanza degli iscritti.
2. I rappresentanti dei lavoratori in seno al Collegio dei Revisori vengono eletti, in attuazione del principio di pariteticità, secondo le modalità stabilite dall’allegato Regolamento elettorale.
3. I Revisori eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti e i Revisori nominati in rappresentanza delle società associate costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell’interesse del Fondo.
4. Tutti i componenti il Collegio, iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
5. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente, nell’ambito della componente che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dura in carica 18 mesi.
6. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica per massimo di tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo; sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato, nell’ambito della relativa componente.
La prima Assemblea successiva provvederà alla validazione della sostituzione.
Art. 25 - Collegio dei Revisori dei conti – Attribuzioni
1. Al Collegio spettano i compiti e i poteri previsti dall'Art. 2403 e seguenti del Codice civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività con il suo scopo previdenziale, con le disposizioni statutarie, regolamentari e le relative disposizioni di legge.
Il Collegio dei Revisori dei conti deve accertare la regolare tenuta della contabilità del Fondo, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione per la valorizzazione del patrimonio.
Il Collegio ha l'obbligo di comunicare alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ogni eventuale irregolarità riscontrata, inviando copia della comunicazione al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente del Fondo.
2. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta Amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché ai sensi dell’Art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 26 - Collegio dei Revisori dei conti – Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni ed ogniqualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o almeno due componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni sono fatte a mezzo fax oppure e-mail, da spedire ai componenti il Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima della data della riunione, e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Responsabile del Fondo Pensione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo fax o e-mail da spedire almeno cinque giorni prima della riunione. E’ consentita ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti la partecipazione a distanza alle riunioni del collegio stesso mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire
in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto verbale.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono valide con la presenza della maggioranza dei Revisori e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Revisori dei conti che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, o a due riunioni consiliari consecutive, ovvero a due Assemblee consecutive, decadono dall’incarico.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Revisori dei conti che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunione consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall’incarico.
6. I Revisori dei conti devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili delle verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
B) PATRIMONIO DEL FONDO E GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 - Patrimonio del Fondo
1. A seguito dell’Accordo Fondi interni, nell'ambito del patrimonio del Fondo sono costituite due Sezioni:
a) Sezione I a contribuzione definita che corrisponde alla sommatoria delle posizioni individuali degli aderenti a tale Sezione;
b) la Sezione II a prestazione definita, che corrisponde alla riserva matematica dei pensionati diretti, indiretti, di reversibilità, “differiti” e attivi che non hanno esercitato l’opzione di trasformazione del trattamento integrativo dal regime di prestazione definita al regime di contribuzione definita di cui all’Accordo Fondi interni.
2. Il patrimonio del Fondo è costituito, inoltre, da ogni altro bene o credito che, a qualsiasi titolo, affluisca allo stesso, compatibilmente con la normativa tempo per tempo vigente e con le disposizioni del presente Statuto.
Art. 27 bis - Patrimonio ed entrate della Sezione II
1. Il patrimonio della Sezione II è costituito, in fase di avvio, a seguito dell’Accordo Fondi interni, dall'ammontare delle riserve matematiche trasferite da Creval S.p.A. a copertura delle obbligazioni contratte con la platea dei destinatari del regime a prestazioni definite.
2. La Sezione II del Fondo è alimentata attraverso:
a. i proventi della gestione delle risorse patrimoniali;
b. gli apporti straordinari a carico di Creval S.p.A. a copertura di eventuali disavanzi tecnici rilevati in sede di valutazione attuariale, a norma del successivo comma 3.
3. Il Fondo provvede, nei limiti delle normative vigenti, al mantenimento della riserva della Sezione II ad un livello adeguato per le prestazioni da erogare determinato ogni anno sulla base di un apposito bilancio tecnico. In caso di situazioni di squilibrio della Sezione II Creval S.p.A. provvede, in ottemperanza all’Accordo Fondi interni, a trasferire al Fondo medesimo le risorse necessarie all'assorbimento del deficit tecnico.
Art. 27 ter - Incarichi di Gestione
1. Il patrimonio del Fondo può essere integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'Art. 6, del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lettera d) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall’Art. 6, comma 13, del Decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti per i fondi preesistenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP previste per i Fondi preesistenti.
5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto delle delibere assunte in materia di politica di investimento perseguendo l’obbiettivo della diversificazione degli investimenti, della efficiente gestione del portafoglio e della diversificazione del rischio contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento del Fondo e massimizzando i rendimenti, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto. Tali contenuti e indicazioni sono presenti nel Regolamento di Attuazione.
Nella convenzione devono essere espressamente previste:
a. la durata della convenzione;
b. le modalità di controllo dei risultati ottenuti dal gestore prevedendo i periodi ed i relativi indici di riferimento;
c. la definizione del portafoglio di riferimento e le modalità con cui potrà essere modificato;
d. le apposite clausole di recesso nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione valuti insoddisfacente l’andamento dei rendimenti misurato da specifici indici.
6. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
Art. 28 - Banca depositaria
1. Il Fondo deposita tutte le risorse e le liquidità necessarie per finanziare le spese correnti presso la Banca depositaria.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla Banca depositaria.
3. La convenzione con la Banca depositaria deve sancire un termine di durata e deve comunque prevedere il recesso delle parti disciplinandone tempi e modalità.
4. La Banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo e degli iscritti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi di cui alla convenzione predetta.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di Banca depositaria.
6. La Banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del Fondo ove non siano contrarie alla Legge o alle disposizioni del presente Statuto.
Art. 29 - Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente applicata ai fondi preesistenti in materia di conflitti di interesse.
Art. 30 - Gestione Amministrativa
1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la sua gestione amministrativa e, in particolare:
a) tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e la Banca depositaria;
b) tenuta della contabilità;
c) raccolta e gestione delle adesioni;
d) verifica delle posizioni contributive individuali dei lavoratori associati alla Sezione I del Fondo;
e) gestione delle prestazioni;
f) predisposizione delle documentazioni da inviare alle autorità di controllo;
g) predisposizione della modulistica, della rendicontazione, e delle comunicazioni periodiche ai lavoratori associati;
h) adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, mediante apposita convenzione per la fornitura dei servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione in base a criteri di affidabilità, esperienza e professionalità. La delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Nell’ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il rapporto tra il Fondo e gli iscritti è improntato alla massima trasparenza ed è finalizzato al costante aggiornamento sull’andamento amministrativo e finanziario, secondo le modalità indicate dall’Art. 1 del Regolamento d’attuazione del Fondo.
3. In ogni caso, la predisposizione delle misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti è effettuata in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza.
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Xxxxxxxx è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Revisori e eventualmente dalla relazione dei soggetti di cui all’art. 16, comma d).
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 – Modalità di adesione alla Sezione I
1. Il lavoratore manifesta la propria volontà di aderire alla Sezione I del Fondo alla Società del Gruppo di appartenenza.
2. A seguito dell’adesione, il lavoratore e la società presso la quale lo stesso svolge la propria attività lavorativa assumono l’obbligo di versare i contributi nella misura determinata dalla fonte istitutiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata manifestata validamente la volontà di aderire. L’adesione è condizionata al versamento da parte del lavoratore e della Società associata del primo contributo. L’adesione contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a suo carico.
3. La Società associata è tenuta a trasmettere al Fondo le adesioni entro la fine del mese successivo a quello nel corso del quale le ha raccolte.
4. In tutti i casi l’adesione alla Sezione I del Fondo richiede l’integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole della previdenza complementare definite dalle fonti istitutive.
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti alla Sezione I
1. Alla costituzione del rapporto di lavoro al lavoratore deve essere consegnata l’informativa indicata, anche nei contenuti, dalla Autorità di Xxxxxxxxx.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente alla Sezione I una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull’andamento della gestione.
3. Per lo scambio di flussi informativi e per la loro gestione, il Fondo e le Società associate si attengono alle disposizioni previste dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 35 - Clausola compromissoria
1. Tutte le eventuali controversie tra iscritti e tra questi ed il Fondo o i suoi organi e che non siano riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano, ad istanza della parte più diligente.
2. Il Presidente del Tribunale di Milano provvederà inoltre alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla richiesta dell'altra parte.
3. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto senza formalità di procedura.
PARTE VI – NORME FINALI
Art. 36 – Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea Straordinaria del Fondo e sottoposte all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP. Le modifiche vengono apportate con atto pubblico.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dei dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.
Art. 37 - Cause di scioglimento della Sezione I del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente ed in via preventiva all’Assemblea, alle Organizzazioni sindacali nonché alla Commissione di Vigilanza tutti gli elementi che lasciano presumere la necessità di scioglimento della Sezione I del Fondo.
2. Lo scioglimento della Sezione I del Fondo è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di tre quarti dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta, oltre per cause derivanti da disposizioni di Xxxxx, sussistano situazioni sopravvenienti o
eventi che rendano impossibili gli scopi ovvero il funzionamento del Fondo.
3. In caso di liquidazione della Sezione I del Fondo, l’Assemblea Straordinaria procede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori in adempimento delle disposizioni di Xxxxx in materia il cui operato dovrà tenere in particolare considerazione la necessità di consentire la prosecuzione delle prestazioni agli aventi diritto.
Art. 38 - Rinvio
Per quanto non espressamente regolamentato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di Legge e ai regolamenti vigenti in materia.