ACCORDO DI PROGRAMMA
ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
IL COMUNE DI TONARA E
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TONARA
PER GARANTIRE L’EFFETTIVA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
Sottoscritto in Tonara in data
(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 042 del 28/11/09 )
Pagina 1 di 6
D:\docs\Comune\Governo Locale e Partecipazione\Consiglio Comunale\2009\CC042 del 28 Novembre 2009 Allegato A Accordo di programma Comune Tonara e IC Tonara interventi assistenza alunni portatori handicap.doc
SOMMARIO
Art. 1 – Finalità dell’accordo 4
Art. 2 – Impegni dei sottoscrittori 4
Art. 3 - Modalità di realizzazione degli interventi 5
Art. 4 – Mansionario degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione 5
Art. 5 – Validità temporale dell’accordo 6
ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
IL COMUNE DI TONARA: sito in Tonara in Xxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0 – codice fiscale 00162960918, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Xxxxxx Xxxx, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Tonara
E
L’ISTITUTO COMPRENSIVO TONARA, sito in via Sant’Xxxxxxx n. 1 a Tonara – codice fiscale 90003160919 rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx domiciliata per la sua carica in via Sant’Xxxxxxx n. 1 a Tonara
PER GARANTIRE L’EFFETTIVA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
PREMESSO:
• CHE i soggetti portatori di handicap e le loro famiglie, con le loro specifiche necessità e richieste, costituiscono il baricentro e il metro di giudizio di una rete di servizi che vanno garantiti in modo coordinato e globale, superando le attuali rigidità o accavallamenti tra competenze di enti e istituzioni diverse, per raggiungere il doveroso risultato di seguire coerentemente tutto il percorso vitale di educazione e di inserimento sociale delle persone disabili;
• CHE solo il lavoro congiunto tra servizi sociali, sanitari ed educativi può portare alla comune definizione delle priorità degli interventi da avviare;
• CHE l’art. 13, comma 3, della legge 05.02.1992, n. 104, dispone l’obbligo per gli Enti Locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali mediante attività di sostegno tramite l’assegnazione di docenti specializzati;
• CHE l’art. 40 della suddetta legge prevede che i Comuni attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla stessa legge nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma di cui all’art. 17 della legge 08.06.1990, n. 142 (ora art. 34 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti;
• CHE al fine del conseguimento del suddetto accordo, il Sindaco del Comune di Tonara, con nota del 17.09.2009, ha comunicato all’Istituto comprensivo di Tonara che l’Amministrazione ha stanziato nel proprio bilancio la somma di euro 12.500,00 destinata agli interventi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con handicap invitando l’Istituto comprensivo ad un lavoro congiunto alla definizione di un protocollo d’intesa che sancisca gli accordi interistituzionali necessari per la realizzazione degli interventi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap;
• CHE in data 17.11.2009, presso i locali del Comune di Tonara, si è tenuto un incontro tra il Dirigente scolastico e l’insegnante di sostegno dell’Istituto comprensivo di Tonara, il Sindaco, il Segretario comunale e l’Assistente sociale del Comune di Tonara con la fattiva collaborazione del medico specialista della Azienda USL di Nuoro, distretto di Sorgono,
competente in materia di neuropsichiatria infantile nel quale sono state definite le reciproche competenze al fine di garantire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione del portatore di handicap grave;
• CHE in attesa della definizione più ampia del problema che coinvolga in maniera coordinata tutti i soggetti istituzionali del territorio si è reso indispensabile intervenire con un accordo limitato al solo territorio comunale onde realizzare nel minor tempo possibile gli interventi necessari per garantire l’autonomia e la comunicazione degli alunni con handicap;
• CHE in futuro è auspicabile che nell’accordo di programma sia coinvolta come partner anche l’Azienda USL di Nuoro affinchè la stessa, in riferimento ai Piani Educativi Individualizzati di alunni frequentanti la scuola dell’infanzia che prevedano fabbisogni di assistenza sanitaria, secondo la legislazione vigente, si impegni a corrispondere al Comune una quota del costo sostenuto per tali azioni;
• che, al termine di un’ampia discussione, nella data odierna si è pervenuti al consenso tra il Comune di Tonara e l’Istituto comprensivo di Tonara sull’oggetto dell’accordo;
TUTTO QUANTO PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Finalità dell’accordo
Il presente accordo di programma è finalizzato al coordinamento delle azioni necessarie alla realizzazione degli interventi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione a favore degli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado di Tonara.
Art. 2 – Impegni dei sottoscrittori
L’Istituto comprensivo di Tonara, subito dopo l’iscrizione degli alunni, convocherà il gruppo di lavoro interistituzionale sul caso (GLH Operativo) per la formulazione del profilo dinamico e del Piano Educativo individualizzato ai sensi dell’art 12, comma 5, della legge n. 104/92 e predisporrà il progetto didattico personalizzato ai fini della richiesta di assistenti per l’autonomia e la comunicazione di cui all’art 13, comma 3, della legge n. 104/92, che debbono essere forniti dal Comune.
In particolare, spetta alla Scuola:
• convocare i Gruppi di Lavoro H al fine di definire i progetti educativi individualizzati;
• Integrare le attività dell’assistente con quelle del personale ausiliario e del corpo docente per l’attuazione del Progetto Educativo Individualizzato per le attività programmate;
• garantire all’interno dei plessi scolastici spazi adeguati per lo svolgimento delle attività di assistenza;
• segnalare al Comune la necessità di acquistare attrezzature e ausili specifici a favore degli alunni portatori di handicap;
• segnalare eventuali disservizi;
• controllare e attestare le presenze dell’assistente per l’attività svolta all’interno della scuola.
L’Amministrazione Comunale, si impegna a:
• organizzare e gestire il servizio in questione tramite soggetti esterni dotati di personale specializzato per la realizzazione degli interventi a favore dell’autonomia e della comunicazione richiesti e segnalati dalla scuola;
• acquistare le attrezzature scolastiche e gli ausili specifici richiesti dalla scuola e indispensabili al fine di garantire e favorire l’autonomia e la comunicazione degli alunni portatori di handicap;
• controllare, attraverso i fogli di presenza, le prestazioni rese dagli assistenti anche al di fuori dell’ambito scolastico per la realizzazione delle attività programmate.
Art. 3 - Modalità di realizzazione degli interventi
Sulla base delle richieste pervenute dalla scuola, come specificate al precedente art. 2, e della propria disponibilità di bilancio, il Comune definirà le ore di assistenza complessivamente assegnate e acquisterà le attrezzature scolastiche indispensabili al fine di garantire e favorire l’autonomia e la comunicazione degli alunni portatori di handicap.
Ogni eventuale necessità di variazione del monte ore di assistenza complessivamente assegnato che si dovesse verificare in corso d’anno (sia in aumento che in diminuzione) dovrà essere sottoposta per iscritto dalla scuola al Servizio Sociale del Comune. Nessuna variazione di questo tipo sarà da ritenersi effettiva se non espressamente autorizzata dal Servizio stesso.
Per ciò che concerne, invece, l’articolazione dell’orario di servizio dell’assistente, questo sarà concordato all’inizio dell’anno scolastico tra il Servizio Sociale comunale e la scuola, in considerazione delle esigenze dell’alunno nonché dei bisogni organizzativi della scuola stessa.
Sono di massima da evitarsi sovrapposizione di orario tra insegnante di sostegno ed assistente.
Art. 4 – Mansionario degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione
Data l’assenza di un profilo professionale ufficiale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione le parti concordano nel definire quanto appresso.
La figura professionale dell’Assistente per l’autonomia e la comunicazione (in breve Asacom) va distinta sia da quella del personale docente che da quella di personale con mansioni assistenziali di base (ASA) e/o infermieristico.
Compete all’istituzione scolastica garantire l’assistenza di base agli alunni disabili.
Compete al Comune assicurare l’assistenza specialistica agli alunni disabili da svolgersi con personale qualificato.
Pertanto, le mansioni dell’Ascom sono finalizzate all’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni in condizione di handicap iscritti nelle scuole dell’infanzia e nella scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché all’effettiva integrazione scolastica e sociale degli stessi.
All’interno dell’istituzione scolastica l’Asacom, nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, collabora con gli insegnanti ed il personale della scuola per l’effettiva partecipazione attiva dello studente in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano dell’Offerta Formativa.
Nell’ambito della realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), inoltre, l’Asacom accompagna l’alunno in situazione di handicap, nelle uscite e nelle attività programmate e
autorizzate, dove non sia eventualmente prevista la presenza alternativa dell’insegnante, avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell’ambito dell’autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture. In particolare l’Asacom partecipa, a sostegno delle necessità degli alunni in situazione di handicap, ai viaggi d’istruzione programmati e realizzati dalla scuola .
Si precisa inoltre che l’Asacom è tenuto a presentare al Comune una relazione conclusiva al termine dell’anno scolastico.
In corso d’anno, è comunque compito del Coordinatore Asacom mantenere aggiornato l’ufficio comunale di riferimento circa possibili evoluzioni delle situazioni seguite.
Eventuali richieste della scuola di poter disporre della relazione finale predisposta dall’Asacom vanno indirizzate direttamente all’Ufficio Sociale del Comune. Medesima procedura andrà seguita nel caso la scuola ritenga di dover richiedere all’Asacom in corso d’anno verifiche scritte della situazione dell’alunno assistito.
Art. 5 – Validità temporale dell’accordo
Il presenta accordo ha carattere provvisorio ed è indispensabile al fine di realizzare nel minor tempo possibile gli interventi necessari a favore degli alunni portatori di handicap in attesa di una più ambia definizione degli accordi in ambito territoriale con il coinvolgimento delle altre amministrazioni comunali, delle istituzioni scolastiche e dell’Azienda USL di Nuoro.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL COMUNE DI TONARA
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TONARA
Luogo e data