Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti
Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti
Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gare per Lavori e Servizi Tecnici immobiliari
Prot. 9526 del 12.9.2022
Procedura aperta per l’acquisizione di un accordo quadro triennale per l’affidamento di interventi edili manutentivi non programmabili, anche aventi carattere di urgenza, presso gli immobili in uso all’Agenzia delle Entrate.
Pubblicazione chiarimenti di interesse generale.
AVVISO N.2
Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, di cui al Bando di gara prot. 9194 del 26.8.2022
– Gara ASP Consip n. 3144179 giusta Determina a Contrarre prot. 4250/2022, in conformità a quanto previsto al punto 2.2 (CHIARIMENTI) del Disciplinare di gara, si fornisce il seguente avviso di interesse generale.
Quesito n. 25: Spett.le Agenzia delle Entrate, con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:
1. REQUISITI DI IDONEITA'
- l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Cat. 5 Cl. F, 10A Cl.E e 10B Cl.E è un requisito di idoneità, che in caso di ATI può essere posseduto anche da una sola mandante. La suddetta mandante potrà partecipare alla composizione dell'ATI esclusivamente per le lavorazioni riguardanti la propria iscrizione all'Albo. Ne consegue che l'impresa designata non dovrà necessariamente essere in possesso di attestazione SOA (in caso di requisito già soddisfatto da altre mandanti)?
2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
- relativamente al punto D6 (etica dell'anticorruzione) la scrivente non è in possesso di certificazione ISO 37001 ma è in possesso di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato con un organo di vigilanza esterno.
Si chiede se il MOG, che impone procedure operative, può essere accettato ai fini del conseguimento del punteggio;
- relativamente al punto D2 (modalità sostenibile) si chiede se c'è un numero minimo e un numero massimo di mezzi da mettere a disposizione dell’A.Q., a prescindere dalla tipologia di mezzo selezionato;
- relativamente al criterio "Misure in materia di sicurezza" oltre le certificazioni XX XXXXX 00000 o uni iso 45001, si chiede quali siano le altre certificazioni conformi alle linee guida UNI INAIL ritenute idonee ai fini dell'ottenimento del punteggio.
Distinti saluti
Chiarimento: In relazione al primo quesito si rinvia al punto 7.4 del Disciplinare ove vengono puntualmente descritte le modalità di possesso e comprova dei requisiti di partecipazione indicati in caso di raggruppamenti. Tanto vale sia con riguardo all’Iscrizione ANGA, sia con riguardo alle SOA. Fermo quanto indicato in Disciplinare, vale il principio generale secondo il quale, in ogni caso, l’attività oggetto dell’attestazione (ANGA o SOA) potrà esser svolta unicamente da imprese in possesso della attestazione stessa.
Relativamente al primo punto del secondo quesito, premettendo che trattasi di elementi premiali e non di partecipazione, la risposta è negativa: il MOG non è stato inteso quale sistema alternativo al possesso della certificazione ISO 37001.
Relativamente al secondo punto del secondo quesito, non è previsto un numero minimo o un numero massimo di mezzi da tenere a disposizione. E’ necessario, però, che in fase esecutiva tutti i mezzi impiegati rispondano alle caratteristiche offerte in gara dal concorrente.
Per quanto attiene al terzo punto del secondo quesito, si segnala che è compito del partecipante identificare non solo “certificazioni” ma anche “sistemi” gestionali conformi alle Linee Guida UNI-INAIL. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il MOGC ex D.lgs. 231/2001 con parte speciale in SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (conforme alle linee guida UNI-INAIL) oppure il certificato di asseverazione del modello organizzativo di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e in conformità alla UNI/TR 11709:2018, rilasciato da un organismo paritetico in conformità a quanto prescritto dall’art.51 comma 3bis del D.Lgs.81/08, sono utili all’ulteriore assegnazione di punti.
Quesito n. 26: Xx chiede il seguente chiarimento in merito al seguente punto relativo all'offerta tecnica:
D3 Abbigliamento da lavoro Ecolabel
Rispetto di tutti i criteri stabiliti per l’ottenimento dell’Ecolabel Europeo (Decisione 2009/567/CE) o altra etichetta ambientale di Tipo I (conformi alla norma ISO 14024) ovvero possesso della certificazione OEKO-TEX® Standard 100 o "Confidence in textiles" per le divise del personale o altra certificazione equivalente. La comprova da parte dell’offerente avviene presentando prima della stipula del contratto idonee certificazioni attestante il rispetto dei requisiti di cui sopra. Tutti i prodotti muniti dell’etichetta ecologica appropriata per i prodotti tessili sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
Si chiede di chiarire come dimostrare il possesso di tale requisito, nel senso che basta presentare prima della stipula del contratto di avere acquistato e di utilizzare un Abbigliamento da lavoro conforme alle norme indicate e muniti di etichetta ecologica. Eventualmente chiarire meglio come poter dimostrare tale requisito.
Grazie
Chiarimento: "La comprova da parte dell’offerente avviene presentando prima della stipula del contratto idonee certificazioni attestante il rispetto dei requisiti di cui sopra. Tutti i prodotti muniti dell’etichetta ecologica appropriata per i prodotti tessili sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto." Le modalità per comprovare tale requisito, quindi, sono già state correttamente individuate dal concorrente nella sua domanda: bisogna esibire, prima della stipula eventuale, la dimostrazione che gli indumenti impiegati siano debitamente certificati. Ciò vale per l'intera durata dell'accordo quadro.
Quesito n. 27: Con la presente, la sottoscritta impresa chiede le seguenti delucidazioni:
1) In merito ai requisiti di idoneità lettera b (Iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali), chiediamo se tale requisiti in caso di partecipazione in ATI e/o ATI mista, possono essere posseduti solo dall'impresa Capogruppo.
2) In caso di partecipazione a più lotti bisogna avere la categoria dell'importo più alto o bisogna fare la somma di tutti i lotti?
Chiarimento: In relazione al primo quesito, la risposta è affermativa (vedasi x.xx 7.4 del Disciplinare), fermo restando che l’attività oggetto dell’attestazione potrà esser svolta unicamente dall’impresa in possesso della attestazione stessa, ovvero nel caso prospettato nella vs. domanda, dalla capogruppo.
In relazione al secondo xxxxxxx, si rinvia al Disciplinare – x.xx 7.2 a) ove si rappresenta che “Il concorrente che intenda partecipare a più Xxxxx dovrà possedere la SOA con la fascia di classificazione richiesta con riferimento al lotto di maggior importo.”. Fermo resta il x.xx 13.1 del Disciplinare ovvero che in caso di aggiudicazione di più Lotti, il concorrente dovrà dimostrare “il possesso cumulativo dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale richiesti per tutti i lotti aggiudicati”.
Quesito n. 28: Si chiede di chiarire cosa si richiede al sub criterio C2) Misure in materia di sicurezza - Altro sistema conforme alla linee guida UNI-INAIL. Inoltre si chiede come i concorrenti devono dimostrare tale richiesta.
Al punto D3) Abbigliamento da lavoro Ecolabel, si chiede come i concorrenti devono dimostrare tale richiesta, in considerazione del fatto che tali certificazioni possono essere in possesso esclusivamente a ditte produttrici di abbigliamento.
Chiarimento: Per quanto attiene al primo della richiesta di chiarimenti, si segnala che è compito del partecipante identificare non solo “certificazioni” ma anche “sistemi” gestionali conformi alle Linee Guida UNI-INAIL. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il MOGC ex D.lgs. 231/2001 con parte speciale in SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (conforme alle linee guida UNI-INAIL) oppure il certificato di asseverazione del modello organizzativo di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e in conformità alla UNI/TR 11709:2018, rilasciato da un organismo paritetico in conformità a quanto prescritto dall’art.51 comma 3bis del D.Lgs.81/08, sono utili all’ulteriore assegnazione di punti.
In relazione al secondo xxxxxxx, dispone il Disciplinare che "La comprova da parte dell’offerente avviene presentando prima della stipula del contratto idonee certificazioni attestante il rispetto dei requisiti di cui sopra. Tutti i prodotti muniti dell’etichetta ecologica appropriata per i prodotti tessili sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto." Pertanto, bisogna esibire, prima della stipula eventuale, la dimostrazione che gli indumenti impiegati per la commessa siano debitamente certificati. A tanto può contribuire il contratto di acquisto o noleggio/comodato. Ciò vale per l'intera durata dell'accordo quadro e, quindi, in fase esecutiva la DL sarà tenuta ad accertare il permanere delle condizioni di cui all’offerta tecnica.
Quesito n. 29: Sulla base di quanto previsto all'Art.5 del Disciplinare di gara il quale cita "Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma
2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;" chiediamo conferma della possibilità di partecipazione di consorzi a cascata.
Chiarimento: Si rinvia oltre che al Disciplinare di gara, alle indicazioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato ed integrato dalla L. 120/2020, art. 8 c. 5 per la quale il riformato c.7 art. 48 del D.Lgs. 50/2016 recita: “…I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.”.
Tanto determina che se in sede di gara partecipano consorzi fra società cooperative o consorzi artigiani (lett. b. art. 45) o consorzi stabili (lett. c. art. 45) questi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. La novella stabilisce che qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio fra soc. cooperative o un consorzio di artigiani, è tenuto anch’esso a indicare in sede di offerta i consorziati per i quali concorre, ammettendosi quindi la possibilità di consorzi a cascata, ma della specifica fattispecie indicata all’art. 45 lett.b e lett. c.
Quesito n. 30: Buongiorno, chiediamo gentilmente se è requisito necessario e motivo di esclusione non essere iscritto nella cd. White list poiché la nostra azienda per l'attività che esercita non è assoggettata a tale iscrizione.
Chiarimento: I requisiti soggettivi di partecipazione, a pena di esclusione in caso di non possesso, sono indicati dal Disciplinare di gara. Tra questi si prevede, alla data di scadenza del presente bando, o il possesso dell’iscrizione in White List in almeno una delle categorie indicate in Disciplinare al x.xx 6 o l’avvenuta richiesta di iscrizione relativa. Pur comprendendo che l’ambito entro cui Codesto Operatore normalmente opera non richieda tale iscrizione, si segnala che, ai fini della presente gara e delle prestazioni ivi previste, ricorrono invece tali presupposti e che, pertanto, il disciplinare ha fissato tale requisito come escludente in caso di non possesso.
Quesito n. 31: Buongiorno, per quanto riguarda la forma singola di partecipazione, chiediamo se per la partecipazione a più lotti la domanda di ammissione è unica citando ogni singolo lotto e il DGUE anche oppure bisogna produrre tante domande e DGUE per quanti lotti si partecipa?
Attendiamo vostro riscontro
Chiarimento: Si rinvia al x.xx 7.3 del Disciplinare di gara: tante domande distinte e tanti DGUE distinti per quanti Xxxxx si intenda partecipare.
Quesito n. 32: In riferimento alla presente procedura, al punto 6 Requisiti Generali del disciplinare di gara, viene indicato che sono esclusi gli operatori economici che risultano non iscritti o che non abbiano richiesto l'iscrizione nell'elenco dei fornitori
c.s. White List per almeno una delle sezioni B) C) D) E); premesso che la ns. impresa è iscritta alla W.L. per altre sezioni, siamo a chiedere se il presente requisito sia comunque obbligatorio per partecipare alla procedura oppure se possiamo indicare l'impegno di subappaltare le lavorazioni riferite alle sezioni B)
C) D) E) ad imprese in possesso dell'iscrizione alla WL appunto alle sezioni B) C)
D) E).
Inoltre, chiediamo se il Requisito di Idoneità "iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali" sia un requisito obbligatorio per l'impresa partecipante oppure se può essere indicato come subappaltabile ad imprese in possesso di tale idoneità per le lavorazioni di riferimento.
In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo Distinti saluti
Chiarimento: Con riferimento alla prima domanda si segnala che i requisiti soggettivi (o generali) di partecipazione, a pena di esclusione in caso di non possesso, sono indicati dal Disciplinare di gara al x.xx 6. Tra questi si prevede, alla data di scadenza del presente bando, o il possesso dell’iscrizione in White List in almeno una delle categorie indicate in Disciplinare al x.xx 6 [B, C, D, E] o l’avvenuta richiesta di iscrizione relativa. Pur comprendendo che Codesto Operatore possa risultare iscritto per altre categorie, si segnala che, ai fini della presente gara e delle prestazioni ivi previste, ricorrono invece i presupposti specifici identificati dalla Stazione Appaltante e che, pertanto, il disciplinare ha fissato tale requisito come escludente in caso di non possesso. Ulteriori iscrizioni non possono ritenersi sostitutive di quanto previsto dal Disciplinare al x.xx 6. In relazione alla presupposta possibilità di subappaltare ad altri operatori in possesso delle previste iscrizioni le citate prestazioni, si segnala che ciò non è possibile per almeno due ordini di motivazioni. Il primo attiene all’obbligo di eseguire in proprio la categoria SOA prevalente (non subappaltabile a differenza della scorporabile a qualificazione obbligatoria) e quindi si contravverrebbe ad altra disposizione della lex specialis. Il secondo poiché non è ammissibile il subappalto cd. qualificante in favore dei
requisiti soggettivi o generali ovvero attinenti alla sfera giuridica soggettiva dell’operatore economico.
Con riferimento al secondo quesito, trattandosi invece di requisiti non soggettivi, ma di idoneità, è possibile ricorrere al cd. subappalto qualificante (o necessario) per l’iscrizione ANGA: nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, previsto dal x.xx 7.1 lett.b) del Disciplinare (iscrizione nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. “necessario” o “qualificante” ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l’affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell’Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. “necessario”, tutti restanti obblighi e limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L’istituto del subappalto “necessario” si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021].
Quesito n. 33: Buongiorno, la certificazione SR8000 può essere equiparata in sede di offerta tecnica alla SA8000 essendo entrambi certificazioni di responsabilità sociale?
Chiarimento: Social Accountability o Resposanabilità Sociale indicano la medesima certificazione. La nomenclatura corretta è quella di SA8000, ovvero corrispondente alla declaratoria internazionale istitutiva.
Quesito n. 34: Xxxxxxxxxx, con la presente si chiede quanto segue:
- l'istanza di partecipazione e le cauzioni provvisorie sono da produrre per ogni singolo lotto oppure è possibile produrre un'unica istanza e un'unica cauzione provvisoria, con l'indicazione dei lotti a cui si desidera partecipare?
Si resta in attesa di un vs cortese riscontro?
Chiarimento: Si rinvia al x.xx 7.3 del Disciplinare di gara: tante domande distinte e tanti DGUE distinti per quanti Xxxxx si intenda partecipare. Lo stesso dicasi per la costituzione delle singole garanzie provvisorie che devono essere tante quante i singoli di partecipazione e commisurati alla base d’asta di ciascun singolo Lotto.
Quesito n. 35: Buongiorno, una società non in possesso di categoria SOA OG2 può partecipare come impresa singola al Lotto Lombardia, dichiarando il subappalto al 100% per tale categoria?
Chiarimento: In relazione al quesito si rinvia al x.xx 9 del Disciplinare di gara, laddove è riportato che: “…Attesa la natura, l’organizzazione territoriale e la dotazione organica interna della Stazione Appaltante nonché considerata la necessità di garantire una gestione esecutiva del contratto che sia efficiente ed efficace nella durata complessiva dell’Accordo Quadro, si rende necessario garantire all’Amministrazione che i lavori di cui alle categorie SOA prevalenti siano integralmente eseguite dall’aggiudicatario. Ferma resta la possibilità di subappaltare, senza limite di soglia in ragione delle previsioni dell’art. 105 del Codice, le lavorazioni proprie delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, secondo quanto definito nella tabella che segue…”.
Il subappalto di tipo qualificante deve essere esplicitamente indicato come tale in sede di partecipazione alla gara, atteso l’obbligo di comprovare il possesso integrale dei requisiti di partecipazione sin dalla domanda.
Quesito n. 36: Buongiorno, in riferimento alla procedura di gara, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) in riferimento al requisito richiesto per la categoria OG2, si chiede se è possibile soddisfare tale requisito utilizzando Certificati Esecuzione Lavori (C.E.L.) con la presenza della categoria OG2 rilasciati a codesta società;
2) in riferimento all'offerta tecnica punto D2 (mobilità sostenibile), si chiede se bisogna presentare l'impegno formale ad utilizzare autoveicoli alimentati secondo i criteri richiesti (elettrica - ibrida - Euro6) oppure tali veicoli devono essere già in disponibilità dell'azienda e pertanto bisogna allegare i relativi libretti di circolazione.
In attesa di Vs. riscontro si ringrazia della collaborazione. Cordiali Saluti
Chiarimento: In relazione al primo quesito, è previsto il possesso esplicito dell’attestazione SOA. Il possesso del CEL è di per sé utile alla sola comprova dei lavori cd. analoghi ex art. 90 c.1 lett. a), b) e c) del Dpr 207/2010 e s.m.i. laddove non sia previsto l’obbligo della SOA. Si segnala che il possesso dei CEL non implica automaticamente la futura attestazione SOA, atteso che le Società di Attestazione
prima di rilasciare le certificazioni relative, sono tenute a verificare anche altri requisiti condizionanti per l’esito finale dell’istruttoria di qualificazione
In relazione al secondo punto si segnala che non è previsto né un numero minimo né un numero massimo di mezzi da tenere a disposizione della Stazione Appaltante. E’ necessario, però, che in fase esecutiva tutti i mezzi impiegati rispondano alle caratteristiche offerte in gara dal concorrente. Pertanto, trattasi di un requisito che, se offerto in sede di gara, dovrà essere garantito all’avvio del contratto.
Quesito n. 37: Xxxxxxxxxx, la presente per chiedere cortesemente i seguenti chiarimenti:
1. In caso di partecipazione a più lotti, confermate che occorre produrre una sola domanda di partecipazione riferita a tutti i lotti di interesse?
2. Data la sostanziale identità di contenuti, in caso di partecipazione a più lotti è possibile produrre un solo DGUE riportante l’indicazione di tutti i lotti cui si intende partecipare?
3. Occorre un generare un PassOE distinto per ciascun lotto di partecipazione o è sufficiente una sola componente PassOE riferita a tutti i lotti di interesse?
4. Per quanto riguarda i contributi ANAC, è possibile caricare a sistema una cartella .zip contenente tutte le ricevute di pagamento firmate digitalmente?
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti.
Chiarimento: In riferimento al primo, secondo e terzo quesito si rinvia al x.xx 7.3 del Disciplinare: sono necessarie tante domande di partecipazione quanti sono i Lotti cui si intende partecipare. Lo stesso vale per i DGUE, per i PassOE e per le garanzie provvisorie.
Con riferimento alla quarta domanda, la risposta è negativa: andrà caricato un PassOE in ciascun Lotto per il quale si intende partecipare, in maniera distinta.
Quesito n. 38: Spett.le Ente,
1. premesso che il disciplinare all’art. 7.1. lettera b) prevede "l'iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per le categorie di rifiuto di diretta applicabilità delle lavorazioni previste dal Capitolato Speciale di appalto", si chiede conferma che tale requisito possa essere posseduto dall’O.E. mediante dichiarazione di subappalto necessario
senza necessità, in fase di presentazione offerta, dell’indicazione del subappaltatore che effettuerà il servizio.
2. Si chiede di voler confermare che entrambe le misure di seguito indicate rappresentano “Altro sistema conforme alle linee guida UNI-INAIL” ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico di cui alla lettera c) MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA:
- l’adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 con parte speciale in SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (conforme alle linee guida UNI-INAIL);
- il certificato di asseverazione del modello organizzativo di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e in conformità alla UNI/TR 11709:2018, rilasciato da un organismo paritetico in conformità a quanto prescritto dall’art.51 comma 3bis del D.Lgs.81/08.
Distinti Saluti.
Chiarimento: In riferimento al primo quesito, la risposta è affermativa. Si ricorda che il subappalto di tipo qualificante deve essere esplicitato come tale dal partecipante sin dalla fase di partecipazione alla gara.
In riferimento al secondo quesito la risposta è affermativa.
Quesito n. 39: Buongiorno, al punto 3 della pagina 7 del FACSIMILE di domanda di partecipazione viene richiesto di essere iscritti all'albo nazionale dei gestori ambientali con una categoria specialistica appartenente alla categoria OG12 e non OG1 come da bando. Noi siamo in possesso della categoria di iscrizione all'albo n. 2-bis pertanto vi chiediamo se per la partecipazione alla gara è necessario costituire un ATI con una impresa in possesso della categoria OG12 o dichiarare il subappalto?
Attendiamo vs. riscontro in merito.
Chiarimento: In riferimento al quesito si segnala che il possesso del requisito ANGA come articolato al x.xx 7.1 lett.b) del Disciplinare di gara è requisito distinto dalla certificazione SOA, pertanto non si comprende il nesso delineato da Codesto Operatore. Giova però rappresentare che, trattandosi di requisiti non soggettivi, ma di idoneità, è possibile ricorrere al cd. subappalto qualificante (o necessario) per l’iscrizione ANGA: nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, previsto dal x.xx 7.1 lett.b) del Disciplinare (iscrizione nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. “necessario” o “qualificante”
ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l’affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell’Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. “necessario”, tutti restanti obblighi e limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L’istituto del subappalto “necessario” si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021]. Il subappalto qualificante deve essere indicato come tale in sede di partecipazione alla gara, atteso che l’operatore dovrà comprovare il possesso dei requisiti previsti a pena di esclusione sin dalla fase iniziale della procedura di partecipazione.
Quesito n. 40: Con riferimento alle procedure di gara in oggetto e al fine di garantire il principio del favor partecipationis negli appalti pubblici si chiede se il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 7.1 lettera b) del Disciplinare di Gara può essere soddisfatto dall'operatore economico che ne è sprovvisto attraverso la dichiarazione con la quale lo stesso manifesta la volontà di subappaltare le attività di trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti di cui alle Categorie 5 - 10A e 10B ad imprese specializzate in possesso dei predetti requisiti..
Chiarimento: In riferimento al quesito posto, trattandosi di requisiti non soggettivi, ma di idoneità, è possibile ricorrere al cd. subappalto qualificante (o necessario) per l’iscrizione ANGA: nel caso di mancato possesso del predetto Requisito di Idoneità Professionale, previsto dal x.xx 7.1 lett.b) del Disciplinare (iscrizione nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Torino – Sez.II – n.94 del 17.1.2018, oltre C.d.S. n. 3679/2017), è ammesso il ricorso al subappalto cd. “necessario” o “qualificante” ovvero il predetto requisito di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l’affidamento dei servizi/lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell’Albo per la categoria richiesta e che sia esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara. Permangono, in caso di subappalto cd. “necessario”, tutti restanti obblighi e limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 9. del Disciplinare di gara. L’istituto del subappalto “necessario” si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi [cfr. Tar Calabria - Sentenza n. 878/2021]. Il subappalto qualificante deve essere indicato come tale in sede di partecipazione
alla gara, atteso che l’operatore dovrà comprovare il possesso dei requisiti previsti a pena di esclusione sin dalla fase iniziale della procedura di partecipazione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Xxxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente
L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente