Accordo
Traduzione1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
0.741.619.214
e il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria concernente i trasporti internazionali su strada2
Conchiuso il 30 maggio 1974
Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 ottobre 1974
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria,
desiderosi di agevolare i trasporti stradali di persone e merci tra i due Paesi, come anche in transito attraverso il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente accordo s’applicano ai trasporti di persone e merci in provenienza dal o a destinazione del territorio di una Parte contraente o attraverso questo territorio, eseguiti mediante veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 2 Definizioni
1 Il termine «vettore» designa una persona fisica o giuridica la quale, sia in Svizze- ra, sia nella Repubblica popolare di Bulgaria, è autorizzata ad eseguire trasporti di persone o merci per strada, conformemente alle disposizioni vigenti nel suo Paese.
2 Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica e, se del caso, il rimorchio o il semirimorchio, adibiti al trasporto:
a) di più di otto persone sedute, non compreso il conducente;
b) di merci.
3 Il termine «autorizzazione» designa qualsiasi licenza, concessione o autorizzazio- ne esigibile secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti.
RU 1974 1638
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Mediante note del 21 giugno 1991/23 febbraio/8 marzo/10 aprile 1996, la Svizzera e la Bulgaria hanno esteso il campo d’applicazione dell’Acc. al Principato del Liechtenstein, con effetto dal 23 febbraio 1996 e fintanto che questo Stato è vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale (RS 0.631.112.514 ) (vedi RU 1996 1926).
Art. 3 Trasporti di persone
1 Sono esonerati dall’autorizzazione i trasporti di persone che adempiono le condi- zioni seguenti:
a) trasporto delle stesse persone con il medesimo veicolo durante tutto un viag- gio, i cui punti di partenza e d’arrivo sono situati nel Paese di immatricola- zione del veicolo, senza che siano fatti scendere o presi a bordo altri viag- giatori, né lungo il percorso né alle fermate fuori di detto Paese (circuito chiuso); oppure
b) trasporto di un gruppo di persone da una località del territorio del Paese di immatricolazione del veicolo a una località situata nell’altra Parte contraen- te, con ritorno del veicolo vuoto nel suo Paese d’immatricolazione; oppure
c) viaggi in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente, eccettuate le corse pendolari eseguite regolarmente ad intervalli di meno di 16 giorni; in caso di transito a vuoto, il vettore dovrà giustificare che attraversa a vuoto il territorio dell’altra Parte contraente.
2 I trasporti diversi da quelli di cui al capoverso 1 soggiacciono ad autorizzazione secondo il diritto interno delle Parti contraenti.
Art. 4 Trasporto di merci
1 Qualsiasi vettore di una Parte contraente è autorizzato ad importare temporanea- mente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, allo scopo di trasportare merci:
a) tra qualsiasi luogo del territorio di una Parte contraente e qualsiasi luogo del territorio dell’altra Parte contraente; oppure
b) in partenza dal territorio dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo o in provenienza da un Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; oppure
c) in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.
2 Per i trasporti di cui al capoverso 1 lettera b è necessaria un’autorizzazione sol- tanto nel caso in cui il veicolo non transita attraverso il territorio del Paese nel quale è stato immatricolato.
Art. 5 Applicazione della legislazione nazionale
Per tutte le materie non disciplinate nel presente accordo, i vettori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti dell’altra Parte contraente, quando circolano sul territorio di quest’ultima.
Art. 6 Divieto di eseguire trasporti interni
Nessuna disposizione del presente accordo conferisce ad un vettore di una Parte contraente il diritto di caricare persone o merci all’interno del territorio dell’altra Parte contraente per deporle all’interno del medesimo territorio.
Art. 7 Infrazioni
1 Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affiché i vettori osservi- no le disposizioni del presente accordo.
2 I vettori e i conducenti di veicoli i quali, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente accordo o alle leggi e re- golamenti inerenti ai trasporti stradali o alla circolazione stradale, vigenti su detto territorio, possono, a domanda dell’autorità competente di questo Paese, costituire oggetto dei seguenti provvedimenti, adottabili dalle autorità dei Paese d’imma- tricolazione del veicolo:
a) avvertimento;
b) soppressione temporanea, parziale o totale, del diritto d’eseguire trasporti sul territorio della Parte contraente dove è stata commessa l’infrazione.
Sono riservate le sanzioni applicabili, in virtù della legislazione nazionale, dai tribu- nali e dalle autorità competenti della Parte contraente sul territorio della quale sono state commesse siffatte infrazioni.
3 L’autorità che ha preso un tale provvedimento ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.
Art. 8 Modalità d’applicazione
Le autorità competenti delle Parti contraenti convengono riguardo alle modalità d’applicazione del presente accordo mediante un protocollo compilato simultanea- mente al medesimo.
Art. 9 Commissione mista
L’autorità competente di una Parte contraente può domandare la convocazione di una commissione mista, composta di rappresentanti delle due Parti contraenti, per trattare questioni inerenti all’applicazione del presente accordo; questa commissione è competente per modificare il protocollo menzionato nell’articolo 8.
Art. 10 Entrata in vigore e durata di validità
Il presente accordo entrerà in vigore non appena ciascuna Parte contraente avrà no- tificato all’altra d’essersi conformata alle prescrizioni costituzionali inerenti alla conclusione e alla messa in vigore di accordi internazionali.
L’accordo è valevole per una durata indeterminata; potrà essere disdetto da ciascuna Parte contraente per la fine di un anno civile mediante un preavviso scritto di alme- no tre mesi.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Sofia, il 30 maggio 1974, nelle lingue francese e bulgara, i due testi facenti parimente fede.
Per il Per il
Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica popolare di Bulgaria:
Giorgetti Mutaftchiev
Protocollo
In conformità dell’articolo 8 dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Go- verno della Repubblica popolare di Bulgaria concernente trasporti internazionali su strada, firmato a Sofia il 30 maggio 1974, è convenuto quanto segue:
1. Trasporti di persone (articolo 3)
Ad cpv.2
Le domande d’autorizzazione per i trasporti che non soddisfano le condizioni men- zionate nell’articolo 3 capoverso 1 dell’accordo, ad esempio corse pendolari o en- trate con veicolo vuoto, devono essere presentate per scritto alle autorità competenti dell’altra Parte contraente.
L’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente, trasmettendole una copia del documento rilasciato.
Le autorizzazioni devono trovarsi a bordo dei veicoli ed essere presentate su do- manda degli organi di controllo.
2. Trasporto di merci (articolo 4)
Le disposizioni dell’accordo sono applicabili ai veicoli combinati soltanto nella mi- sura in cui il veicolo trattore è immatricolato in una delle Parti contraenti.
3. Applicazione della legislazione nazionale (articolo 5)
Le Parti contraenti prendono atto che l’articolo 5 dell’accordo si riferisce segnata- mente alla legislazione su i trasporti stradali, la circolazione stradale i pesi e le di- mensioni dei veicoli, la durata del lavoro e del riposo dell’equipaggio dei veicoli e i periodi di guida al volante.
4. Autorità competenti
Le autorità competenti per l’applicazione dell’accordo sono:
– per la Svizzera:
Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, Ufficio dei trasporti, XX-0000 Xxxxx (Telex 33 179 eav ch3), tel. Berna 614111.
3 Ora: telex 912 791 bar ch.
– per la Bulgaria:
Ministero dei trasporti, Dipartimento delle Relazioni internazionali, Xxx Xxxxxx 0, Xxxxx X, Telefono 87 49 42 o 88 03 92, Telex n. 22 553 Mintra nsport
5. Rilascio di visti
Le autorità competenti delle due Parti contraenti rilasciano senza indugi ai condu- centi dei veicoli a motore e al personale in servizio delle imprese eseguenti trasporti internazionali di persone o merci i visti necessari, di una durata prestabilita, valevoli per un numero indeterminato di viaggi.
6. Pesi e dimensioni dei veicoli
In materia di pesi e dimensioni dei veicoli stradali, ciascuna Parte contraente si ob- bliga a non sottoporre i veicoli immatricolati nell’altra Parte contraente a condizioni più restrittive di quelle vigenti per i veicoli immatricolati sul proprio territorio.
Nel caso in cui i veicoli superano i pesi e le dimensioni massime stabilite nella legi- slazione nazionale di ciascuna Parte contraente, sono rispettivamente applicabili le procedure seguenti,
– per la Svizzera:
i veicoli immatricolati in Bulgaria possono penetrare in Svizzera, nella zona adia- cente al confine stabilita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia mediante autorizzazione rilasciata sia dall’Ufficio doganale svizzero, sia dalla Divisione fe- derale di polizia4, servizio della circolazione stradale, Berna.
Per i trasporti oltre detta zona, la Divisione federale di polizia5, servizio della cir- colazione stradale, XX-0000 Xxxxx (telex 32153)6, rilascia autorizzazioni speciali soltanto per merci indivisibili e se le condizioni stradali permettono il rilascio dell’autorizzazione. Le domande devono essere presentate anticipatamente a que- sta autorità.
Il peso totale iscritto nella licenza di circolazione non deve in nessun caso essere superato.
– Per la Bulgaria:
i veicoli immatricolati in Svizzera possono penetrare in Bulgaria mediante auto- rizzazione rilasciata dal Ministero dei trasporti, Dipartimento delle relazioni in- ternazionali, Xxxxx X. Le domande devono essere presentate almeno un mese pri- ma dell’esecuzione del trasporto.
4 Ora: Ufficio federale di polizia.
5 Ora: Ufficio federale di polizia.
6 Ora: telex 912 240 bap ch.
7. Ordinamento doganale
I combustibili e i carburanti contenuti in serbatoi normali dei veicoli importati tem- poraneamente sono ammessi in franchigia di diritti e tasse d’entrata e senza proibi- zioni né restrizioni all’importazione.
I pezzi di ricambio introdotti per riparare un veicolo determinato, già importato tem- poraneamente, sono ammessi temporaneamente in franchigia di diritti e tasse d’en- trata e senza divieti né restrizioni d’importazione. Le Parti contraenti possono esige- re che detti pezzi di ricambio siano scortati da un documento di importazione tempo- ranea. I pezzi sostituiti saranno sdoganati, riesportati o distrutti sotto il controllo do- ganale.
8. Esenzione da diritti e tasse
La legislazione svizzera vigente non sottopone ad alcun diritto o tassa di trasporto o di circolazione i vettori bulgari eseguenti in Svizzera trasporti disciplinati nelle di- sposizioní dell’accordo, mediante veicoli immatricolati in Bulgaria. Per reciprocità, la Bulgaria accorda la stessa esenzione fiscale ai vettori svizzeri eseguenti, sul terri- torio della Bulgaria, trasporti disciplinati nell’accordo, mediante veicoli immatrico- lati in Svizzera.
È riservata la riscossione di tasse di concessione e, se necessario, di diritti intesi ad autorizzare deroghe alla legislazione sulla circolazione stradale, come il supera- mento dei pesi e delle dimensioni dei veicoli o il divieto di circolare la domenica.
Il transito della galleria italo-svizzera del Gran San Xxxxxxxx è sottoposto al paga- mento della tassa ordinaria.
Xxxxx, 00 maggio 1974
Il Capo Il Capo
della delegazione svizzera: della delegazione bulgara:
Giorgetti Mutaftchiev