AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, REALIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO- ORGANIZZATIVA DELLA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO DA SVOLGERSI NELLA PORZIONE DI PIAZZA NAPOLEONE, LATO SUD, LUCCA.
C O M U N E D I L U C C A
SCHEMA DI CONTRATTO
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, REALIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO- ORGANIZZATIVA DELLA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO DA SVOLGERSI NELLA PORZIONE DI XXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXX, XXXXX.
CIG: 6482154AB1
L’anno duemilaquindici e questo giorno ( ) del mese di
nella sede comunale, si procede alla stipula della presente convenzione, in forma di scrittura privata, da valersi per ogni effetto di legge
SONO COMPARSI
- il COMUNE DI LUCCA in persona del Dott. nato a il , domiciliato per la qualifica in Lucca presso gli la sede comunale, il quale interviene al presente atto nell’interesse dell’Ente, ai sensi dell’art. 107, co. 3 lett.
c) del D.Lgs 267/00 e xx.xx., nella sua qualità di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - “Promozione e Tutela del Territorio” del Comune di Lucca, con sede in Xxx X. Xxxxxxxx x. 0, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00378210462, che in seguito per brevità sarà denominato “Concedente”;
E
- IL CONCESSIONARIO in persona del Sig. , nato a il , residente in via , che interviene in qualità di (legale rappresentante, procuratore generale/speciale) della Ditta , con sede in , via/piazza C.F. e Partita IVA , che di seguito per brevità sarà nominato "Concessionario".
[se procuratore aggiungere] domiciliato per il presente atto presso la sede della
Società giusta procura (generale/speciale) conferita ***con atto a rogito del notaio di , n. di Repertorio del (oppure) ***con scrittura privata autenticata, in atti al fascicolo.
[in caso di raggruppamento aggiungere] La società interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (in seguito indicato come “Raggruppamento”) costituito, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 con atto a rogito del Notaio di in data Rep. n. , registrato all’Agenzia delle Entrate di il al n. serie (agli atti del fascicolo), fra la medesima in qualità di capogruppo e le società:
- con sede legale a , Via/Piazza , codice fiscale e Partita I.V.A. (mandante)
- con sede legale a , Via/Piazza , codice fiscale e Partita I.V.A. , (mandante).
PREMESSO che:
– con determinazione a contrarre n. del è stata indetta, mediante avviso pubblico, una gara informale ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento in concessione del servizio di allestimento, realizzazione e gestione tecnico-organizzativa della pista di pattinaggio su ghiaccio da svolgersi nella porzione di Piazza Xxxxxxxxx lato sud, Lucca, secondo le condizioni contenute nell'avviso pubblico, nella scheda tecnica allegata al medesimo avviso e nello schema di contratto;
- che non è stato redatto il D.U.V.R.I in quanto è stata fatta ad opera del Rup una valutazione dalla quale è risultata l’assenza di rischi da interferenza e pertanto non ci sono costi per i rischi derivanti;
- la presente concessione non prevede oneri a carico del bilancio comunale ;
- successivamente all'aggiudicazione provvisoria sono stati effettuati a carico del concessionario, con esito regolare, i controlli previsti dal D.Lgs.n. 163/06 e
xx.xx., dal D.P.R. n. 207/2010 in merito al Durc riferito alla data di presentazione dell'offerta e dalla LRT n. 38/07 relativamente al requisito di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 16 della medesima legge regionale;
- si è ottemperato in materia di documentazione antimafia a quanto stabilito dal X.Xxx. n. 159 del 6.9.2011 integrato e corretto dal D.Lgs. 15.11.2012 n. 218;
- che con determinazione dirigenziale n... del … la concessione è stata aggiudicata alla ditta che ha presentato la migliore offerta in termini di canone di concessione annuale a fronte di un rialzo del …. da applicare su quello posto a base di gara par ad Euro 5.500,00.= al netto dell'IVA al 22%, subordinandone l'efficacia all'esito favorevole dei controlli sui requisiti previsti;
- si è provveduto, ai sensi dell'art.79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006, alle comunicazioni di aggiudicazione definitiva ancorchè non efficace;
- è decorso il termine di trenta giorni dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni;
- successivamente all'aggiudicazione definitiva, sono stati effettuati a carico del concessionario, con esito regolare, i controlli previsti in merito ai requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale e pertanto la relativa determinazione dirigenziale sopra indicata è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
– Tutto ciò premesso, le parti così come sopra descritte convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale e hanno ad ogni effetto valore di patti.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Lucca e per esso il Dott. , Dirigente del Settore , affida all’impresa , con sede in , rappresentata come in premessa, che accetta, il servizio di allestimento, realizzazione e gestione tecnico-organizzativa della pista di pattinaggio su ghiaccio da svolgersi nella porzione di Piazza Xxxxxxxxx lato sud, Lucca, nell'area individuata nella planimetria allegata alla scheda tecnica facente parte integrante del presente contratto.
Il Concessionario dichiara di accettare l'affidamento del servizio senza riserva alcuna e si impegna a svolgerli alle condizioni previste nell'avviso pubblico, nella propria offerta economica presentata in sede di gara e nel presente contratto.
ART. 3 NATURA E CONTENUTI DEL SERVIZIO
Il concessionario si impegna a garantire annualmente i seguenti servizi, installare una pista con dimensioni adeguate allo spazio concesso;
• garantire un sistema di refrigerazione compatibile con la pista installata;
• prevedere a compensare eventuali difetti di planarità e proteggere la pavimentazione sottostante dall'azione del ghiaccio;
• delimitare l'area concessa e gli accessi alla pista con con barriere /transenne con modalità tali da risultare compatibili con il necessario rispetto del decoro della Piazza;
• posizionare moduli prefabbricati con funzioni di cassa e di deposito pattini con modalità tali da risultare compatibili con il necessario rispetto del decoro della Piazza;
• apporre materiale antiscivolo sul piano di calpestio lungo il perimetro della pista;
• dotarsi un impianto di illuminazione su struttura autoportante;
• installare barriere verdi in vaso a delimitazione delle aree tecniche con modalità tali da risultare compatibili con il necessario rispetto del decoro della Piazza;
ART. 4 – DURATA
La concessione avrà durata di anni (due) a decorrere dall'anno 2015 per il periodo 8 dicembre / fine febbraio di ciascun anno o diversa data da concordare con l'Amministrazione Comunale.
ART. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE
Il corrispettivo delle prestazioni previste nella presente convenzione consiste nel diritto per l'aggiudicatario di gestire economicamente l'attività e quindi di introitare interamente i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti per l'accesso alla pista e il noleggio dei pattini.
Non è prevista l'erogazione di alcun contributo a carico dell'Amministrazione concedente. Il concessionario è tenuto a corrispondere entro il 31 gennaio di ciascun anno un canone d'uso annuale pari ad € .= (Euro /00), oltre IVA al 22%, come risulta dall’offerta economica presentata in gara.
Dopo il primo anno di servizio il corrispettivo annuale è aggiornato sulla base dell'indice ISTAT “Indice nazionale al consumo per l'intera collettività” (Ricreazione, spettacoli e cultura).
ART. 6 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. A tal fine, le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010.
Art. 7 – PAGAMENTO DEL CANONE
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e xx.xx., tutti i pagamenti da parte del Concessionario, saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato al COMUNE, aperto presso il Tesoriere – istituto bancario BANCO POPOLARE - Agenzia di n. IBAN:
La società dichiara che le persone delegate ad operare sul/i conto/i sopra indicato/i è/sono il/i Sig. /Xxxx. nato/i il residente/i in codice fiscale
Il Concessionario è tenuto a comunicare eventuali variazioni relative al/i conto/i corrente e ai soggetti delegati ad operare sul/i conto/i corrente sopra indicati.
Il pagamento verrà effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
ART. 8 ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Oltre al pagamento del canone annuale indicato al precedente articolo della convenzione, sono a carico del concessionario i seguenti oneri ed obblighi:
– mantenere e pulire lo spazio concesso garantendo il rispetto del decoro e dell’immagine della Piazza;
– mantenere efficienti le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate;
– fornire personale dotato di professionalità adeguate allo svolgimento corretto dell’attività;
– assicurare una adeguata formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e
protezione da adottare, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di incendi e sulle procedure da attuare in caso di incendio;
– provvedere all'assicurazione per responsabilità civile per danni causati a terzi con massimale non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00), al fine di sollevare l'Amministrazione concedente da ogni pretesa di rivalsa da parte di terzi;
– sostenere le spese relative al personale occorrente per l'allestimento e lo smontaggio;
– sostenere le spese per consumi di acqua ed energia elettrica limitatamente al periodo di utilizzo dello spazio.
– versare le imposte di legge in qualità di beneficiario degli incassi;
– assumere “la gestione della sicurezza” secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
– prestare assistenza, con personale qualificato, agli alunni delle scuole aventi sede nel territorio comunale, cui l’accesso alla pista e il noleggio dei pattini dovrà essere riservato, a titolo gratuito, per un periodo di almeno 14 xxxxxxx xxxxxxx in orario 8,30 – 13,30, secondo le indicazioni e le date comunicate dall'Ufficio Sport dell’amministrazione comunale;
– dotarsi di licenza di Polizia Amministrativa e di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività. In particolare: a) la collocazione di pannelli o mezzi pubblicitari è subordinata all’ottenimento della specifica autorizzazione del Comune e della soprintendenza per i beni culturali di Lucca; b) il generatore elettrico utilizzato per il congelamento della pista dovrà rispettare i limiti di emissione sonora previsti dal regolamento comunale. Non saranno rilasciate deroghe alle emissioni
sonore; c) il progetto complessivo di allestimento della pista di pattinaggio, oltre ad ottenere il parere favorevole della commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, dovrà ottenere il parere favorevole della soprintendenza per i beni culturali di Lucca e dell’ufficio “immagine della Città” e della commissione comunale per il paesaggio.
– fornire, entro il 15 aprile di ogni anno una relazione annuale dalla quale risulti l’utile netto di gestione derivante dall’attività data in concessione;
ART. 9 OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
Il Concedente, limitatamente al periodo di utilizzo della pista di ghiaccio, concede l’uso di una porzione di piazza Xxxxxxxxx come individuata dalla
planimetria della Piazza.
ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario, ha costituito secondo quanto previsto all'art. 13 comma a) dell'avviso pubblico apposita cauzione definitiva mediante idonea polizza assicurativa (*** fidejussione bancaria) n. emessa in data e rilasciata dalla società (*** istituto) - agenzia (***filiale) di per l'importo di € .= ( Euro /00) pari al % dell'importo del presente contratto.
La suddetta garanzia ha validità temporale pari alla durata della convenzione e per i successivi tre mesi, fatta salva, ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..la emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il Concedente richiede al Concessionario la reintegrazione della cauzione prestata, che dovrà essere effettuata entro un termine di 10 gg. lavorativi dal
ricevimento della richiesta, ogni qualvolta il Concedente abbia proceduto alla escussione della garanzia, anche parziale, ai sensi della presente convenzione.
ART. 11 – RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO - INFORTUNI DANNI E XXXXXXX
Il concessionario è responsabile dell'uso della porzione della piazza concessa che deve essere utilizzata per lo scopo della presente convenzione, nonché della custodia e vigilanza riguardo all'accesso a detta area nel corso dell'attività.
E’ altresì a carico del Concessionario l’eslclusiva responsabilità, con totale esonero del Concedente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno o infortunio, causati a terzi in occasione dell’esercizio dell’attività economica. In considerazione del completo esonero del Concedente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni o infortuni di cui sopra, il Concessionario ai sensi dell'art. 8 del presente contratto, ha stipulato apposita polizza a copertura dei rischi individuati nel medesimo n. del rilasciate da – Agenzia di . Tale polizza, che in originale si trovano in atti al fascicolo, sono state ritenute idonee dal Responsabile del Procedimento che ne ha preso visione.
ART. 12 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI
Il Concessionario è obbligato ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell’esecuzione della presente convenzione condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i servizi, e a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale.
Il Concessionario è obbligato, altresì, a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza.
ART. 13 -. SUBCONCESSIONE
Non è ammessa la sub concessione della presente convenzione.
ART. 14 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE
E’ assolutamente vietata la cessione, ai sensi dell’art. 118 co. 1 del D.Lgs. 163/2006, sotto forma di tutto o di parte della convenzione, salvo quanto previsto dall’art. 116 del medesimo decreto, sotto pena di rescissione della convenzione stessa e di perdita del deposito cauzionale, fatte salve le azioni per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
ART. 15 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il Concedente, ai fini della gestione della presente convenzione, individua nella persona di , nato a il e residente/domiciliato in via (qualifica) , il Direttore dell’esecuzione , cui spetteranno tutti i compiti previsti dalla normativa vigente.
ART. 16 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Concessionario ha indicato il sig. quale responsabile che interagirà con il Concedente, in nome e per conto del Concessionario medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto. Per quanto riguarda i compiti che deve assolvere si rinvia a quanto previsto al medesimo articolo sopra indicato.
ART. 17 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Il presente contratto è soggetto ad attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010, al fine di accertare che le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità e termini
nel medesimo stabilite. Secondo quanto dispone l'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 9 ottobre 2012 n. 231 modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 la suddetta procedura non potrà avere durata superiore ai 30 giorni dalla data di esecuzione del servizio.
ART. 18 - PENALI
In caso di inadempienza rispetto alle modalità di svolgimento e ai termini di esecuzione della convenzione tali comunque da non determinare la risoluzione della convenzione, si applicheranno le seguenti penali:
– per ogni giorno di interruzione ingiustificata del servizio fino alla seconda € 200,00 e a partire dalla terza € 300,00. Il ritardo nel montaggio della pista rispetto alla data concordata per l’inizio dell’attività, viene considerato come interruzione del servizio.
Le penali sono applicate mediante la decurtazione dei crediti vantati dal concessionario nei confronti dell'Amministrazione comunale oppure in mancanza di tali crediti o di loro insufficienza, mediante escussione della cauzione definitiva, con conseguente obbligo del concessionario di provvedere nel termine massimo di 10 (dieci ) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale alla reintegrazione del suddetto deposito.
L'applicazione delle predette penali non pregiudica l'azione di risarcimento per ulteriori danni subiti dall'Amministrazione concedente.
ART. 19 - RISOLUZIONE
In analogia a quanto previsto per i contratti di appalto il Concedente attiverà le procedure per la risoluzione della convenzione nelle ipotesi previste agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità ivi contenute.
Il Concedente ha il diritto di procedere alla risoluzione della convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subconcessione non autorizzata, associazione in partecipazione, cessione anche parziale della convenzione, mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente; perdita, da parte del Concessionario dei requisiti morali che costituiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte del Concessionario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento del Concedente, adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx.; nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto, nel caso di interruzione completa del servizio e di grave violazione degli oneri e degli obblighi previsti all'articolo 8 della presente convenzione.
In caso di risoluzione il Concedente procederà all’escussione della cauzione definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni.
ART. 20 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE
Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto.
Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte,
interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Concedente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il Concessionario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il Concedente , ai sensi di quanto previsto all'art. 37 comma 18 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con altra impresa che sia designata mandataria, purchè in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire ovvero di recedere dalla convenzione, qualora non sussistano tali condizioni.
In caso di fallimento di un'impresa mandante ovvero qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'impresa mandataria, ai sensi di quanto previsto all'art. 37 comma 19 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo di altre imprese mandanti, purchè queste siano in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire.
In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Concedente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per il completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto
migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 21 - RECESSO
Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso il Concessionario rinuncia espressamente ora per allora a qualsiasi pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
Il Concedente ha diritto, altresì, a recedere dal contratto nelle ipotesi indicate all'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, secondo le modalità ivi previste.
E’ fatto divieto al Concessionario di recedere dal contratto.
ART. 22 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
Il Concessionario consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Concedente, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.
Il Concessionario altresì, osserva e fa osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento del Concedente già richiamato al precedente articolo 16, dando atto che il predetto codice – pur non venendo materialmente allegato alla convenzione – è nella piena disponibilità del concessionario in quanto pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all'apposito link .
Il Concedente verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine di 10 gg. per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Concedente procederà alla risoluzione del contratto .
ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Salvo quanto previsto dall’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e xx.xx., tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno deferite alla Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è quello di Lucca. Non è ammesso l’arbitrato.
ART. 24 - SPESE STIPULA – TRATTAMENTO FISCALE
Le spese del presente atto e le altre ad esso inerenti e conseguenti sono a totale carico del Concessionario.
Ai fini fiscali si dichiara Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a spese del Concessionario.
Ai fini fiscali si dichiara che è soggetto all'imposta di registro in misura fissa,secondo le disposizioni vigenti in materia, tenuto conto che il canone di concessione è soggetto ad IVA.
ART. 25 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario elegge speciale domicilio in Lucca presso …....
…..................................................................................................................,
ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e xx.xx., il Concedente informa che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto, esclusivamente per le finalità e con le modalità connesse all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lucca; il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del settore Dipartimentale 6 - “Promozione e Tutela del territorio
ART. 27 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO
Per quanto non previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
ART. 28 - ALLEGATI AL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 207/2010 il seguente documento materialmente allegato, fa parte integrante del contratto:
scheda tecnica con allegata planimetria.
I seguenti documenti controfirmati dalle parti, ancorchè non allegati, fanno parte integrante e sostanziale del contratto:
- l’offerta della ditta presentata in sede di gara;
- le polizze fidejussorie ed assicurative;
Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs n. 163/2006, così come modificato dal D.L.18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e in modalità elettronica.
Le parti, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, dichiarano di conoscere ed approvare le disposizioni contenute negli artt. 7 (Pagamento del canone), 18 (Penali), 19 (Risoluzione del contratto), 21 (Recesso dal contratto) e 23 (Definizione delle controversie).
Xxxxx, approvato e sottoscritto IL DIRIGENTE (Dott.Arch ) IL CONCESSIONARIO (Sig. )