Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale.
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Autorizzazione n. 2016/1700 del 11/01/2016
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PREMESSO che:
1. con Deliberazione 29 dicembre 1999, n. VI/47508 la Giunta Regionale ha, fra l’altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l’ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;
2. l’art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;
3. l’art. 15, LR n. 33/2009 come modificato dalla LR 23/2015, regolamenta l’autorizzazione, l’accreditamento e la contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie;
4. l’art 15, comma 6, della LR 33/2009 e s.m.i. prevede che “la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performance, è subordinata all’accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla
Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate”;
5. costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una condanna divenuta definitiva e irrevocabile, ai sensi dell’art.80 del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50;
6. con DGR 28 dicembre 2012, n. IX/4606, che sostituisce integralmente l’Allegato 1 alla DGR 25 luglio 2012, n. IX/3856, successivamente integrata dalla DGR 16 marzo 2015, n. X/3275 sono stati stabiliti i requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato con la Pubblica Amministrazione, alle quali si rimanda integralmente;
7. ATS è tenuta a richiedere all’ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art.1, comma 39, della L. n.243/2004 nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al DLgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
8. ai sensi dell’art. 22, comma 1 della LR n. 33/2009 gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nell’ambito del progetto CRS-SISS;
9. ai sensi dell’art. 15, comma 7 della LR 33/2009 sono tenuti a garantire la piena applicazione della Legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di pubblicità nell’esercizio delle professioni, reso nell’ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale, di conversione, con modificazione, del DL n.223 del 2006, di cui in particolare all’art.2.
10. con DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046 la Giunta Regionale ha confermato che il contratto in essere per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori, sia integrato relativamente all’esercizio 2019, con l’indicazione delle valorizzazioni relative alle prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale, psichiatria e neuropsichiatria infantile nonché delle modalità di applicazione delle
regressioni tariffarie laddove previste come indicato dalla DGR stessa;
11. in data 28/03/2008 tra l’ASL della Provincia di Varese, confluita nella ATS dell’Insubria, e l’Ente Studio Medico Sportivo Varesino Sas di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxx per la Struttura Ambulatoriale denominata Medsport Studio Medico Sportivo Varesino s.a.s. è stato stipulato un contratto conforme allo schema tipo di cui sopra per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, denominato “contratto base”.
Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella già citata DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046 ne hanno condiviso le regole procedurali nonché le modalità applicative della negoziazione.
Tutto ciò premesso
tra
Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria
e
l’Ente "Studio Medico Sportivo Varesino Sas di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxx " di Varese per la Struttura Ambulatoriale denominata "Medsport Studio Medico Sportivo Varesino s.a.s." di Varese con sede legale nel comune di Varese Piazza Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, 15 nella persona del Legale Rappresentante si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto stipulato in data 28/03/2008 , le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.14, integrano il contratto già stipulato tra l’ASL della Provincia di Varese e l’ Ente Studio Medico Sportivo Varesino Sas di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxx per la Struttura Ambulatoriale denominata Medsport Studio Medico
Sportivo Varesino s.a.s. in data 28/03/2008, con riferimento agli assetti rappresentati nell’applicativo regionale dedicato A.S.A.N., per come aggiornati durante il periodo di validità del presente contratto.
Art. 2 - Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale erogate dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell’Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e agli stranieri, ad esclusione degli oneri 7 e 9 (non Comunitari Senza Copertura Sanitaria – CSCS). Tutte le prestazioni erogate per pazienti residenti extra regione verranno remunerate secondo il Tariffario Unico Convenzionale (TUC) approvato nell'ultimo accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria. Queste prestazioni dovranno essere erogate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità sia per i residenti in Regione Lombardia sia per gli assistiti extraregionali. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che, per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali, sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell' 01.01.2019.
Art. 3 - Valorizzazione per le attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale
Per le attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, la quota di risorse assegnata è pari a Euro 207.904,00.=, corrispondente al 97% dell’importo finanziato nel 2018 (al netto di ticket, super ticket e controlli NOC), ad esclusione delle prestazioni di screening.
La quota sopra individuata, relativa alle attività garantite ai cittadini residenti in Lombardia e agli stranieri ad esclusione degli oneri 7 e 9 (non CSCS), è comprensiva
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di una quota pari al 3% assegnabile sulla base di specifici obiettivi, come richiamato dall’art.4 del presente contratto.
Tra il 97% e il 103% del contratto sarà applicato alle valorizzazioni prodotte un abbattimento fino al 30% (60% per la branca di laboratorio analisi) e tra il 103% e il 106% fino al 60%. L’impegno a erogare prestazioni a carico del servizio sanitario regionale vale fino a questa quota. Oltre il 106% non viene garantita la remunerazione delle risorse se non a fronte, su base ATS o Regionale, di una dimostrata ulteriore disponibilità di risorse.
Art. 4 – Obiettivi legati all’assegnazione della quota variabile (3%) All’Ente è destinata una quota di risorse pari a Euro 6.430,00.= relativa alle attività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale assegnata sulla base di specifici obiettivi (allegato 1 al presente contratto) aventi la finalità di ridurre i tempi di attesa delle prestazioni, favorire l’accessibilità, superare gli squilibri territoriali domanda/offerta e promuovere obiettivi strategici e di qualità in ambito sia locale sia regionale, sulla base di precise valutazioni di tipo clinico epidemiologico e di particolari specificità territoriali. La predetta quota è subordinata alla valutazione del raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi definiti dall’allegato del presente contratto.
Art. 5 Tariffe ed oneri del personale
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Ente Gestore ha valutato che il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall’applicazione ai propri dipendenti delle condizioni previste nei CCNL di categoria e negli accordi integrativi locali, vigenti per tempo, nonché di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo di svolgimento del servizio.
Art. 6 – Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di specialistica ambulatoriale sarà valutato applicando, ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2019, le tariffe in vigore alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo. Le parti concordano altresì che le tariffe relative alla specialistica ambulatoriale tengono conto delle disposizioni normative vigenti, relative ai rinnovi contrattuali, nonché dell’ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema. L’Ente si impegna a programmare l’erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo durante tutto l’arco dell’anno, ad esclusione delle prestazioni di medicina dello sport soggette a peculiare produzione stagionale.
Art. 7 – Controllo dell’applicazione dei contenuti del contratto
Le attività dei Nuclei Operativi di Controllo ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sui controlli, saranno orientate anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni ambulatoriali per cui, sulla base del DPCM 12.1.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del DL 30.12.1992,
N. 502”, siano previste limitazioni di accesso. Le parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall’esito dei controlli, al termine della procedura amministrativa di risoluzione del contenzioso, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.
Art. 8 – Pagamenti
L’ATS dell’Insubria si impegna a riconoscere all’Ente rimesse mensili pari al 95%
del valore delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, erogate, rendicontate e certificate dal Legale Rappresentate mediante l’utilizzo del portale dedicato. Tale importo non potrà comunque superare il 95% dell’importo mensile previsto a contratto. L’ATS dell’Insubria si impegna inoltre a riconoscere all’erogatore rimesse mensili pari all’80% del valore delle prestazioni erogate a favore di cittadini extraregione, rendicontate e certificate dal Legale Rappresentate mediante l’utilizzo del portale dedicato. Tale importo non potrà comunque superare, per le prestazioni ad alta complessità, l’80% dell’importo mensile del validato riferito all’anno precedente, ovvero, per le prestazioni a bassa complessità l’80% dell’importo definito all’art.3 del presente contratto.
Per la particolare natura ed oggetto del contratto, le parti, pur nel consapevole rispetto del disposto cui all’art. 7 del DLgs n. 231/2002, concordano di prevedere, per il pagamento del saldo, un termine superiore e diverso da quello normalmente previsto, ovvero coincidente con il momento della validazione, così come disposta dai competenti Uffici Regionali. Le parti concordano inderogabilmente che, per il recupero di eventuali somme che risultassero non dovute, anche a seguito degli esiti dei controlli NOC relativi ad anni precedenti, l’ATS dell’Insubria determinerà gli eventuali importi che potranno essere ripetuti tramite compensazione, con quanto dovuto dall’ATS ai sensi del presente contratto. Pertanto l’avvenuto saldo non potrà pregiudicare la ripetizione di somme che, sulla base di controlli sull’attività erogata, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
In relazione al pagamento delle prestazioni ambulatoriali erogate a cittadini stranieri (STP – regime erogazione 9), l’Ente procederà alla fatturazione alla ATS dell’Insubria, secondo le modalità operative in uso. ATS dell’Insubria effettuerà gli opportuni controlli per la verifica dell’ammissibilità al pagamento. I pagamenti
avverranno sulla base delle rimesse effettive che perverranno dal Ministero della Salute e contestualmente trasferite da Regione alle ATS.
Art. 9 – Obblighi informativi e di comportamento
L’Agenzia e l’Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l’osservanza dei precetti in materia di Codice dei dipendente pubblici (DPR 16 APRILE 2013, N. 62) e Codice di Comportamento aziendale (DELIBERAZIONE N. 129 DEL 15.03.2018), in materia di prevenzione della corruzione (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) nonché rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse (ART. 2-BIS, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, LINEE GUIDA ANAC N. 1134/2017).
L’Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: Disposizioni Generali \ Atti Generali \ Codice disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali \ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tal senso, l’Ente si impegna a consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l’Agenzia ne curerà l’aggiornamento.
L’inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti dell’Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all’Ente.
Art. 10- Tutela dei dati personali
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione
ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
• utilizzare i dati personali degli assistiti necessari all’instaurazione dei flussi informativi tra l’Ente e l’Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
• assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Xxxxx, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
• ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con
riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati (art. 37), all’adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all’Autorità di Controllo (art. 33).
• assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l’identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell’art. 33 e 34 del Regolamento UE;
• rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell’art. 32 del Regolamento UE e verificare che
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le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
L’Ente inoltre:
• raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell’interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria;
• prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l’informativa agli interessati, ai sensi degli’artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
Art. 11– Controversie
Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, dovrà essere imprescindibilmente deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo, in mancanza di accordo, dal Gruppo di Lavoro Regionale per l’Autorizzazione, l’Accreditamento, l’Appropriatezza e la codifica delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, senza alcun onere in capo alle parti.
Art. 12 – Validità e Clausola Risolutiva espressa
Il presente contratto integrativo ha validità esclusivamente per il periodo 01.01.2019
– 31.12.2019, fatta salva la facoltà di recesso di cui all’art. 11 dello schema-tipo di contratto approvato con DGR 29 dicembre 1999, x.XX/00000. Le parti danno espressamente atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato, integrato, per l’effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell’adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stesso. Costituisce causa risolutiva del contratto il venir meno di tutti i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.
Art. 13– Norma conclusiva
Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto “base” sottoscritto tra le stesse Parti in data 28/03/2008 ed a quanto dettagliato nella DGR 17 dicembre 2018,
n. XI/1046, precisando che la presente integrazione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso, con oneri a carico dell’Ente erogatore delle prestazioni. Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro modo, essere apposta o rivendicata dall’Ente, se non previa approvazione scritta da parte dell’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria e, per quanto di competenza, da parte di Regione Lombardia. In tal senso conseguentemente, è da ritenersi irricevibile ed inammissibile qualsivoglia contestuale o postuma istanza apposta o rivendicata dal soggetto erogatore al sotteso predetto rapporto giuridico economico.
Previa lettura il presente contratto, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.
Varese, 30 maggio 2019
Per Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
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Per l’Ente "Studio Medico Sportivo Varesino Sas di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxx "
Il Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Art. 14- Approvazione specifica
A norma degli artt. 1341 e 1342 c. c., le parti dichiarano espressamente di aver letto e di approvare integralmente le clausole contenute nel presente contratto e nei documenti ed atti ivi richiamati, con particolare riferimento ai seguenti articoli: art. 3, art. 4, art. 5, art.6, art.7, art.8, art. 9, art.11, art 12, art.13 nonché tutte le disposizioni di cui all’epigrafata premessa.
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Per Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
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Per l’Ente "Studio Medico Sportivo Varesino Sas di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxx "
Il Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
OBIETTIVO DI QUOTA VARIABILE | |||
Quota 3% | € 6.430,00 | ||
CORRETTA RENDICONTAZIONE FLUSSI | Peso | Indicatore di valutazione | Quota economica |
PROGETTO AMBULATORI APERTI: prosecuzione del progetto ambulatori aperti e rendicontazione delle relative prestazioni nel flusso 28 SAN mediante apposizione della lettera "J" Pubblicazione delle informazioni relative al progetto ambulatori aperti (orari, prestazioni offerte, etc…) sul sito web della struttura (bacheca in struttura laddove non presente sito web) | 5 | Verifica di congruenza tra quanto presentato nel progetto e quanto rendicontato nel flusso 28/SAN | 321,50 |
5 | Verifica dell'avvenuta pubblicazione delle informazioni relative al progetto ambulatori aperti (orari, prestazioni offerte, etc…) | 321,50 | |
Miglioramento/mantenimento qualità flussi informativi (flusso AMB) | 80 | TEMPESTIVITA' di rendicontazione: l'obiettivo si ritiene raggiunto qualora lo scostamento del numero di record verificato trimestralmente in quattro rilevazioni, sia < del 2% in occasione del primo confronto e < dell'1% nei confronti successivi (escluse le correzioni): 1^ confronto: rilevazione dello scostamento tra n. record relativi a 1^ trimestre (verificati ad aprile) e n. di record relativi allo stesso trimestre verificati a luglio; 2^ confronto: rilevazione dello scostamento tra n. record relativi al 1^ trimestre (verificati ad aprile) e n. di record relativi allo stesso trimestre verificati a ottobre; 3^ confronto: rilevazione dello scostamento tra n. record relativi al 1^ trimestre (verificati ad aprile) e n. di record relativi allo stesso trimestre verificati a gennaio dell'anno successivo; 4^ confronto: rilevazione dello scostamento tra n. record relativi al 1^ trimestre (verificati ad aprile) e n. di record relativi allo stesso trimestre verificati a febbraio dell'anno successivo; Corrispondente verifica verrà fatta per i trimestri successivi. Valutazione proporzionale al n° di scostamenti risultati entro range, tra i 10 previsti. Qualora si riscontri, in occasione dell'ultima rilevazione uno scostamento superiore al 5% rispetto alla rilevazione precedente si prevede una decurtazione della % di raggiungimento dell'obiettivo, pari al 10% VEDERE TABELLA SINOTTICA IN CALCE | 5.144,00 |
"Portale strutture" - Pagamenti | 10 | caricamento dei dati di produzione entro i termini previsti, disponibili e aggiornati mensilmente in "Portale strutture". Periodo di rilevazione II semestre 2019. (Valutazione proporzionale per percentuali superiori al 60%) | 643,00 |
100 | |||
TABELLA SINOTTICA MIGLIORAMENTO/MANTENIMENTO QUALITA' FLUSSI INFORMATIVI |
Controlli ATS Dati inseriti da strutture in SMAF | Aprile 2019 | Luglio 2019 | Ottobre 2019 | Gennaio 2020 | Febbraio 2020 (su validato solo per AMB) |
Dati I trimestre | I rilevazione (I trimestre) | Scostamento < 2% | Ulteriori scostamenti < 1% | Ulteriori scostamenti < 1% | Ulteriori scostamenti < 1% |
Dati II trimestre | - | I rilevazione (II trimestre) | Scostamento < 2% | Ulteriori scostamenti < 1% | Ulteriori scostamenti < 1% |
Dati III trimestre | - | - | I rilevazione (III trimestre) | Scostamento < 2% | Ulteriori scostamenti < 1% |
Dati IV trimestre | - | - | - | I rilevazione (IV trimestre) | Scostamento < 2% |
Studio Medico Sportivo Varesino Sas di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxx