ETICO
CODICE
ETICO
Approved by the Ansaldo Energia S.p.A. Board of Directors on 19 March 2019 (revision no. 11)
INDICE
1. PREMESSA 4
1.1 DESTINATARI 4
1.2 IL CODICE ETICO 4
1.3 L’APPLICAZIONE NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE 5
2. PRINCIPI GENERALI 5
2.1 CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI 5
2.2 MODELLI E REGOLE DI COMPORTAMENTO 6
2.3 DIFFUSIONE ED OSSERVANZA DEL CODICE ETICO 7
3. RISORSE UMANE E POLITICA DELL’OCCUPAZIONE 7
3.1 LE CONDIZIONI DETERMINANTI 7
3.2 LE POLITICHE DI SELEZIONE 7
3.3 LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ 8
3.4 RISORSE UMANE E CODICE ETICO 8
3.5 AMBIENTE DI LAVORO E TUTELA DELLA PRIVACY 8
4. CONFLITTO DI INTERESSI 10
5. PROCEDURE AZIENDALI E DATI CONTABILI 10
5.1 LE PROCEDURE AZIENDALI 10
5.2 OSSERVANZA DELLE PROCEDURE 11
5.3 TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ 11
6. TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE 11
6.1 CUSTODIA E GESTIONE DELLE RISORSE 11
6.2 OPERAZIONI SULLE AZIONI O SUL CAPITALE 12
6.3 PROPRIETÀ INTELLETTUALE 12
7. RAPPORTI INTERGRUPPO 12
7.1 AUTONOMIA E VALORI ETICI COMUNI 12
7.2 COOPERAZIONE E COMUNICAZIONE INFRAGRUPPO 13
8. RAPPORTI CON L’ESTERNO 13
8.1 RAPPORTI CON AUTORITÀ ED ISTITUZIONI PUBBLICHE ED ALTRI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI COLLETTIVI 13
8.1.1 RAPPORTI CON AUTORITÀ E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 13
8.1.2 RAPPORTI CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 13
8.1.3 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI 14
8.1.4 RAPPORTI CON I CONCORRENTI E CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA .14
8.1.5 TUTELA DEL MERCATO E DELLA LIBERA CONCORRENZA 14
8.1.6 TUTELA DELL’AMBIENTE 14
8.2 RAPPORTI CON I SOCI IN AFFARI 14
8.3 OMAGGI, DAZIONI, BENEFICI E LIBERALITÀ 15
8.4 SPESE DI OSPITALITÀ E DI RAPPRESENTANZA 16
9. INFORMATIVA SOCIETARIA 17
9.1 DISPONIBILITÀ ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 17
9.2 COMUNICAZIONI RILEVANTI E SOLLECITAZIONE DEL MERCATO 17
10. RAPPORTI CON I MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 18
10.1 MODALITÀ DI CONDOTTA 18
10.2 INFORMAZIONI PRICE SENSITIVE 18
10.3 OBBLIGO DI RISERVATEZZA 18
11. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO – SISTEMA SANZIONATORIO 19
11.1 ORGANISMO DI VIGILANZA E FUNZIONE DI CONFORMITÀ
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 19
11.1.1 ATTRIBUZIONI DELL’O.D.V 19
11.1.2 ATTRIBUZIONI DELLA FUNZIONE DI CONFORMITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 19
11.2 SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI 19
12. REVISIONE DEL CODICE ETICO 20
1. PREMESSA
1.1 DESTINATARI
Il presente Xxxxxx (di seguito “Codice Etico” o “Codice”) esprime, in coerenza con i “Valori di Gruppo” vigenti, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con Ansaldo Energia S.p.A. (di seguito “Ansaldo Energia”, “Società” o “Azienda”).
I principi e le disposizioni del presente Codice Etico sono vincolanti per i seguenti Destinatari:
• i componenti del Consiglio di Amministrazione;
• i componenti del Collegio Sindacale;
• i Dirigenti;
• i dipendenti, ancorché distaccati per lo svolgimento dell’attività;
• tutti coloro che intrattengono con la Società rapporti di qualsiasi natura (di seguito “soci in affari”).
Tutti i Xxxxxxxxxxx si impegnano a perseguire i propri obiettivi con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell’assoluto rispetto delle leggi e delle norme vigenti.
1.2 IL CODICE ETICO
Ansaldo Energia ha ritenuto opportuno e necessario adottare ed emanare un Codice Etico che esplicita i valori a cui tutti i Destinatari devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole della cui violazione, anche se da essa non consegue alcuna responsabilità aziendale verso terzi, essi assumono la personale responsabilità verso l’interno e verso l’esterno dell’Azienda.
La conoscenza e l’osservanza del presente Codice Etico da parte di tutti coloro che prestano attività lavorativa in favore di Ansaldo Energia sono, dunque, condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione della Società. Ansaldo Energia, inoltre, si impegna alla diffusione del Codice Etico tra i soci in affari, esigendone la conoscenza ed il rispetto delle regole in esso contenute.
Nell’ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico costituisce strumento di gestione per la condotta etica negli affari aziendali ed elemento effettivo della strategia e dell’organizzazione aziendale ed è parte integrante sia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito “Modello”), sia del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso stabilite adottati da Ansaldo Energia secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01.
Il Codice Etico rappresenta, inoltre, uno degli strumenti attraverso cui la Società promuove il proprio impegno nella lotta alla corruzione ed esprime il rifiuto della corruzione in tutte le sue forme, non distinguendo in tale materia tra funzionari pubblici e persone private, né tra corruzione attiva e passiva.
La responsabilità dell’attuazione del presente Codice Etico, della sua applicazione e del suo aggiornamento è compito dei Destinatari, che ne segnalano le eventuali inadempienze o mancate applicazioni all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (di seguito anche “O.d.V.”), secondo le modalità indicate nel paragrafo 11.2.
1.3 L’APPLICAZIONE NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE
Il raggiungimento degli obiettivi passa anche attraverso l’ottimizzazione delle sinergie che si possono sviluppare se tutti coloro che operano nel Gruppo Ansaldo Energia (di seguito anche “Gruppo”, costituito da Ansaldo Energia e dalle società da questa controllata, sia direttamente che indirettamente) mettono a disposizione le proprie capacità, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità e nel rispetto delle funzioni e responsabilità altrui, sempre in coerenza con le norme vigenti ed i valori individuati nel Codice Etico.
Il presente Codice Etico esprime, dunque, i valori guida cui deve ispirarsi l’operatività delle società del Gruppo Ansaldo Energia. Pertanto, Ansaldo Energia, nell’esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, provvede alla diffusione del presente Codice Etico tra le società direttamente o indirettamente controllate, affinché queste – previa la sua eventuale integrazione e/o modifica - lo adottino formalmente quale strumento di gestione ed elemento effettivo della strategia e dell’organizzazione aziendale. Per effetto di questa diffusione, i principi etici fissati nel presente Codice Etico sono propri di tutte le società controllate da Ansaldo Energia.
2. PRINCIPI GENERALI
2.1 CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI
Ansaldo Energia opera nell’assoluto rispetto delle leggi e delle norme vigenti nei Paesi in cui svolge la propria attività, in conformità ai principi fissati nel presente Codice Etico ed alle procedure aziendali.
L’integrità morale è un dovere costante di tutti i Destinatari. Quest’ultimi devono impegnarsi affinché qualsiasi profitto sia acquisito attraverso operazioni compiute nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge.
I Destinatari sono pertanto tenuti, nell’ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la Società opera. In tale contesto rientra anche l’attenzione ed il rispetto della normativa antitrust nazionale, europea e dei Paesi in cui Ansaldo Energia opera. I rapporti con le Autorità ed Istituzioni pubbliche dei Destinatari devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto delle leggi e delle norme e delle loro funzioni istituzionali.
Con specifico riferimento alla corruzione, Ansaldo Energia la vieta in tutte le sue forme, proibendo il ricorso a qualsiasi pagamento/incasso illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di:
• trarre un vantaggio nelle relazioni con gli Stakeholder 1 ;
•accelerare prestazioni comunque già dovute da parte di soggetti suoi interlocutori, privati o pubblici che siano.
Il divieto è esteso ai Destinatari che, in virtù del ruolo e delle attività svolte nella Società, intendano accettare e/o richiedere tangenti a beneficio di se stessi o di loro familiari, conoscenti o, comunque, persone ad essi riconducibili.
1 Come indicato nel paragrafo A.3.4 del Modello, la Società ha individuato i seguenti Stakeholder: abitanti delle comunità locali e loro aggregazioni (comitati, associazioni, ecc.); autorità e pub- bliche amministrazioni; azionisti; clienti; concorrenti; dipendenti; fornitori; istituzioni finanziarie; promotori commerciali.
Pertanto, Ansaldo Energia vieta di:
• offrire, promettere, dare, autorizzare qualcuno a dare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un privato (corruzione attiva);
• accettare richieste da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da chiunque (corruzione passiva).
In caso di promessa, offerta o richiesta di tangenti/facilitazioni, i Destinatari sono tenuti a darne comunicazione all’O.d.V., tramite le modalità indicate nel paragrafo 11.2. Allo stesso modo, la Società incoraggia gli Stakeholder a segnalare eventuali promesse/offerte/richieste di tangenti da parte di Destinatari.
2.2 MODELLI E REGOLE DI COMPORTAMENTO
Tutte le attività poste in essere dai Destinatari devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l’immagine dell’Azienda.
I comportamenti ed i rapporti di tutti i Destinatari, all’interno ed all’esterno della Società, devono essere ispirati a trasparenza, buonafede, correttezza, reciproco rispetto e cooperazione con gli Stakeholders. In tale contesto gli amministratori ed i dirigenti devono per primi rappresentare con il loro operato un esempio per tutte le risorse umane di Ansaldo Energia, attenendosi, nello svolgimento delle proprie funzioni, ai principi ispiratori del presente Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti aziendali, curandone la diffusione tra i dipendenti e sollecitandoli a presentare richieste di chiarimenti o proposte di aggiornamento, ove necessario.
Con particolare riferimento agli amministratori ed ai dirigenti, inoltre, Ansaldo Energia richiede che questi si adoperino attivamente al fine di proporre e realizzare i progetti, gli investimenti e le azioni industriali, commerciali e gestionali utili a conservare ed accrescere il patrimonio economico, tecnologico e professionale dell’Azienda. Ansaldo Energia garantisce, altresì, con riferimento alle scelte aziendali, la disponibilità di un supporto informativo tale da consentire alle Funzioni Centrali, alle Strutture Operative ed agli organi societari, agli enti di revisione contabile e di controllo interno, nonché alle autorità di vigilanza, di svolgere la più ampia ed efficace attività di controllo.
L’utilizzo degli strumenti informatici e telematici deve essere caratterizzato dal rispetto dei principi di correttezza, tutela del segreto della corrispondenza e della privacy, e in modo da garantire l’integrità dei sistemi informatici e telematici, nonché l’integrità e la genuinità dei dati trattati, a tutela degli interessi della Società e dei terzi, con particolare riferimento alle Autorità ed Istituzioni pubbliche.
Ansaldo Energia adotta misure idonee ad assicurare che l’accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nell’assoluto rispetto delle norme vigenti e della privacy dei soggetti eventualmente coinvolti, in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e far sì che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati, impedendo indebite intromissioni.
Ansaldo Energia, infine, si impegna a definire adeguate policy volte alla gestione degli strumenti informatici e telematici e a sviluppare adeguati sistemi volti ad evitare la realizzazione dei reati informatici.
2.3 DIFFUSIONE ED OSSERVANZA DEL CODICE ETICO
Ansaldo Energia promuove la conoscenza e l’osservanza del Codice Etico tra tutti i Destinatari, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.
I Destinatari sono pertanto tenuti a conoscere il contenuto del presente Xxxxxx Xxxxx – chiedendo e ricevendo dalle Funzioni Centrali / Strutture Operative preposte gli opportuni chiarimenti in merito alle interpretazioni del contenuto -, osservarlo e contribuire alla sua attuazione, segnalando eventuali carenze e violazioni (o anche solo tentativi di violazione) di cui siano venuti a conoscenza, secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 11.2.
Ansaldo Energia, inoltre, promuove e incoraggia la collaborazione dei Destinatari nel far rispettare, conoscere ed attuare il Codice Etico e, nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni, le procedure aziendali. A tale scopo Ansaldo Energia prevede specifici programmi formativi nei confronti dei dipendenti, elaborati in base alle diverse esigenze e responsabilità dei vari fruitori.
3. RISORSE UMANE E POLITICA DELL’OCCUPAZIONE
3.1 LE CONDIZIONI DETERMINANTI
Le risorse umane, gestite nel rispetto della Legge, del Modello e delle procedure aziendali, sono un elemento indispensabile per l’esistenza dell’Azienda ed un fattore critico per competere con successo sul mercato.
L’onestà, la lealtà, la capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione tecnica e la dedizione rientrano pertanto tra le condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della Società e rappresentano le caratteristiche richieste da Ansaldo Energia ai propri amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori a vario titolo.
Ansaldo Energia si adopera per il superamento di ogni sorta di discriminazione, corruzione, sfruttamento del lavoro minorile o forzato e, più in generale, per la promozione della dignità, salute, libertà ed uguaglianza dei lavoratori, nel rispetto della Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite, delle Convenzioni fondamentali dell’International Labour Organization (ILO) e delle Linee Guida dell’OCSE.
3.2 LE POLITICHE DI SELEZIONE
Al fine di contribuire allo sviluppo degli obiettivi di impresa ed assicurare che tali obiettivi siano da tutti perseguiti nel rispetto dei principi etici e dei valori cui Ansaldo Energia si ispira, la politica aziendale è volta a selezionare ciascun dipendente e collaboratore a vario titolo, secondo i valori e le caratteristiche sopra enunciate. Ansaldo Energia offre, pertanto, pari opportunità di lavoro, garantendo un trattamento equo sulla base delle competenze e delle capacità individuali.
Nell’ambito della selezione – condotta senza discriminazione alcuna sulla sfera privata e sulle opinioni dei candidati – Ansaldo Energia opera affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta, ed ispirando la propria scelta esclusivamente a criteri di professionalità e competenza.
Il personale di Ansaldo Energia è assunto con regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi, ai contratti collettivi e alle norme vigenti. In particolare, la Società non consente e non tollera l’instaurazione di rapporti di lavoro – anche ad opera di soci in affari – in violazione delle norme vigenti in materia di lavoro minorile, femminile e di immigrati e di tutela contro le pratiche di sfruttamento del lavoro.
In tale contesto, la Società si impegna affinché:
• ogni assunzione sia conseguente ad una reale esigenza lavorativa, comprovata dalle richieste/ valutazioni/autorizzazioni previste dalla procedura aziendale;
• l’iter di selezione sia ispirato a principi di correttezza ed imparzialità, prevedendo più passaggi di valutazione da parte di differenti soggetti.
3.3 LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ
Nell’evoluzione del rapporto di lavoro, Xxxxxxx Energia si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascuno possano ulteriormente ampliarsi nel rispetto di tali valori, seguendo una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità, e prevedendo specifici programmi volti all’aggiornamento professionale ed all’acquisizione di maggiori competenze.
In ragione di ciò, al dipendente è richiesto di coltivare e sollecitare l’acquisizione di nuove competenze, capacità e conoscenze, mentre i responsabili delle Unità organizzative devono porre la massima attenzione nel valorizzare ed accrescere la professionalità dei propri collaboratori, creando le condizioni per lo sviluppo delle loro capacità e la realizzazione delle loro potenzialità.
La gestione del personale deve essere ispirata a principi di correttezza ed imparzialità, evitando favoritismi o discriminazioni, nel rispetto della professionalità e delle competenze del lavoratore.
Nel perseguimento degli obiettivi aziendali, il lavoratore deve comunque operare nella consapevolezza che l’etica rappresenta un interesse di primario rilievo per Ansaldo Energia e che, pertanto, non saranno tollerati comportamenti che pur apparendo astrattamente tesi a favorire la Società o il Gruppo, risultino in contrasto con la legge, le norme vigenti, il Modello o il presente Codice Etico.
3.4 RISORSE UMANE E CODICE ETICO
Attraverso proprie Funzioni Centrali, le Strutture Operative e le risorse dedicate, Ansaldo Energia promuove e cura costantemente la conoscenza del Codice Etico, nonché delle aree di attività, dei compiti e delle linee di dipendenza gerarchica delle diverse Funzioni Centrali e Strutture Operative.
L’informazione e la conoscenza del presente Codice Etico a tutti i dipendenti avviene in primo luogo tramite pubblicazione nella intranet della Società. Il personale dell’Azienda potrà, comunque, in qualsiasi momento, chiedere ai propri superiori consigli e chiarimenti sui contenuti del Codice Etico e delle procedure aziendali e sulle mansioni ad essi attribuite.
In occasione della costituzione di nuovi rapporti di lavoro e/o collaborazione, Ansaldo Energia fornirà tempestivamente le informazioni necessarie ad una adeguata conoscenzadel Codice Etico e delle procedure aziendali, con particolare riferimento a quelle attinenti alle specifiche competenze.
3.5 AMBIENTE DI LAVORO E TUTELA DELLA PRIVACY
Ansaldo Energia si impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca a tutti i Destinatari ed in particolar modo ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e di qualsiasi livello, condizioni rispettose della salute, della sicurezza e della dignità personale e nel quale le caratteristiche dei singoli non possano dare luogo a discriminazioni o condizionamenti.
Ansaldo Energia esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti.
8 ANSALDO ENERGIA GROUP › CODICE ETICO
Ansaldo Energia, nel rispetto delle disposizioni vigenti, tra cui, in particolare, del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) e di ogni altra disposizione normativa in materia, si impegna a tutelare la salute dei lavoratori, approntando tutte le misure necessarie ed opportune, alla stregua delle migliori conoscenze tecnico-scientifiche, in vista della garanzia della assoluta conformità dei luoghi di lavoro ai più elevati standard in materia di sicurezza ed igiene.
La Società, inoltre, diffonde e consolida una cultura della sicurezza, a tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e/o collaboratori. Più in particolare i principi fondamentali cui si ispira Ansaldo Energia nel prendere le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono quelli di:
• evitare i rischi, ponendo particolare attenzione nel valutare i rischi che non possono essere evitati;
• combattere i rischi alla fonte e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
• ottimizzare le condizioni di lavoro, per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare, per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
• tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
• attenuare se non ridurre il profilo della rischiosità e del pericolo;
•programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
• dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
• sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
• limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
• utilizzare limitatamente gli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
• effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
•allontanare i lavoratori dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la loro persona e adibirli, ove, possibile ad altra mansione;
•informare, formare e addestrare adeguatamente i lavoratori, i dirigenti ed i preposti;
• effettuare la regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;
• programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Ansaldo Energia, inoltre, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della norma posta a tutela della privacy di tutti i Destinatari e, più in generale, di tutti coloro che abbiano a qualsiasi titolo contatti con la Società, adotta apposite regole dirette a prevedere, in particolare, il divieto di indebita comunicazione e/o diffusione di dati personali in assenza del previo consenso dell’interessato.
In particolare, il rispetto della dignità del lavoratore dovrà essere assicurato anche attraverso il rispetto della privacy nella corrispondenza e nelle relazioni interpersonali tra dipendenti, attraverso il divieto di interferenze illecite in conferenze o dialoghi e attraverso il divieto di intromissioni o forme di controllo illecite.
Ansaldo Energia si impegna a tutelare l’integrità morale di tutti i dipendenti e/o collaboratori non subordinati, garantendo loro il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona ed il pieno esercizio dei diritti sindacali e politici.
Ansaldo Energia salvaguarda i lavoratori da atti di stalking, violenza, anche psicologica, o di mobbing, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni ed inclinazioni. È fatto, in particolare, assoluto divieto di fare ricorso, nelle relazioni di lavoro, a molestie di qualsiasi natura o, più in generale, di porre in essere comportamenti idonei a compromettere il sereno svolgimento delle funzioni assegnate e comunque lesivi della dignità del lavoratore.
Ansaldo Energia si impegna a far rispettare ai propri fornitori (mediante apposite sanzioni contrattuali che possono arrivare sino alla risoluzione contrattuale) ed alle società controllate la norma vigente in materia del lavoro, con particolare riferimento al rispetto delle regole sul lavoro minorile e a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ansaldo Energia, inoltre, adotta adeguate misure ed iniziative volte a garantire la sicurezza, l’integrità, il corretto utilizzo e funzionamento dei sistemi, programmi o dati informatici o telematici della Società o di terzi, tutelando altresì i diritti di proprietà intellettuale relativi all’utilizzo di programmi e dati informatici e telematici e, più in generale, di opere dell’ingegno e l’integrità delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet.
4. CONFLITTO DI INTERESSI
Tra Ansaldo Energia ed i propri amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori a vario titolo sussiste un rapporto di piena fiducia, nell’ambito del quale è loro dovere primario utilizzare i beni dell’impresa e le proprie capacità lavorative per la realizzazione dell’interesse societario, in conformità ai principi fissati nel presente Codice Etico, che rappresentano i valori cui Ansaldo Energia si ispira.
In tale prospettiva, gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo di Ansaldo Energia devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale – diretto o indiretto – a quelli dell’Azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo,
decisioni nell’interesse della Società. Il verificarsi di situazioni di conflitto d’interessi, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge e con i principi fissati nel presente Codice Etico, risulta pregiudizievole per l’immagine e l’integrità aziendale.
I Destinatari sopra indicati devono, quindi, escludere ogni possibilità di sovrapporre o, comunque, incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni che svolgono o ricoprono all’interno della Società. Eventuali situazioni di conflitto, ancorché potenziale, dovranno essere tempestivamente e dettagliatamente comunicate alla Società nella figura del superiore gerarchico.
E’, pertanto, fatto obbligo al soggetto in potenziale conflitto, di astenersi dal compimento
o dalla partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio alla Società o a terzi ovvero anche comprometterne l’immagine. Parimenti, anche i soci in affari devono assumere specifici impegni volti ad evitare situazioni di conflitto di interessi, astenendosi altresì dall’utilizzare, in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, l’attività svolta per conto della Società per conseguire, per sé o per altri, vantaggi indebiti.
5. PROCEDURE AZIENDALI E DATI CONTABILI
5.1 LE PROCEDURE AZIENDALI
Le procedure aziendali, volte a prevenire eventi pregiudizievoli e conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione aziendale, sono ispirate dal presente Codice Etico e sono predisposte – o opportunamente integrate e modificate – a seguito dell’analisi del contesto aziendale, volta ad evidenziare i rischi, anche in tema di corruzione,
gravanti sull’Azienda ed il sistema di controllo esistente, nonché la sua effettiva adeguatezza
Le procedure aziendali vanno seguite – da parte di tutti coloro che a qualunque titolo intervengono nel processo operativo – nei termini e nelle modalità appositamente previste e descritte dalle competenti Funzioni Centrali e dalle Strutture Operative di Ansaldo Energia. La loro corretta attuazione garantisce la possibilità di identificare i soggetti aziendali responsabili del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni: a tal fine – secondo il principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti – è necessario che le singole operazioni siano svolte nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui competenze siano chiaramente definite e conosciute all’interno dell’organizzazione, in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a singoli soggetti. Deve, inoltre, essere garantita la tracciabilità di ogni processo attinente l’attività aziendale, in modo da poter sempre ricostruire ex post le motivazioni poste alla base delle scelte operate, i soggetti responsabili ed ogni eventuale dato rilevante ai fini della valutazione della correttezza delle scelte operative.
5.2 OSSERVANZA DELLE PROCEDURE
I Destinatari, nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono pertanto tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure. In particolare, le procedure aziendali devono regolamentare lo svolgimento delle operazioni e transazioni, di cui devono potersi rilevare, la legittimità, l’autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità, anche sotto il profilo dell’utilizzo delle risorse finanziarie. Ogni operazione dovrà, quindi, essere supportata da adeguata, chiara e completa documentazione da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell’operazione e la precisa individuazione di chi, nelle diverse fasi, l’ha autorizzata, effettuata, registrata e verificata. Il rispetto delle indicazioni previste dalle procedure aziendali in merito al flusso da osservare sulla formazione, decisione e registrazione dei fenomeni aziendali e dei relativi effetti, consente tra l’altro di diffondere e stimolare a tutti i livelli aziendali la cultura del controllo, che contribuisce al miglioramento dell’efficienza gestionale e costituisce uno strumento di supporto all’azione manageriale.
5.3 TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ
Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni elementari rappresentano le condizioni necessarie che permettono un’attività di trasparente registrazione contabile e costituiscono un valore fondamentale per Ansaldo Energia, anche al fine di garantire agli azionisti e ai terzi la possibilità di avere un’immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Affinché tale valore possa essere rispettato, è in primo luogo necessario che la documentazione dei fatti elementari, da riportare in contabilità a supporto della registrazione, sia completa, chiara, veritiera, accurata e valida, e venga mantenuta agli atti per ogni opportuna verifica. Tali caratteristiche devono essere riflesse nella connessa registrazione contabile.
Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e congruità, illustrando con chiarezza nella relativa documentazione i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene.
6. TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE
6.1 CUSTODIA E GESTIONE DELLE RISORSE
Ansaldo Energia si adopera affinché l’utilizzo delle risorse disponibili – effettuato in conformità alle norme vigenti ed ai contenuti dello statuto, ed in linea con i valori del presente Codice Etico
– sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il patrimonio aziendale, a tutela della Società stessa,
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degli azionisti, dei creditori e del mercato. Pertanto, l’utilizzo di beni aziendali deve avvenire nel rispetto della legge e delle norme vigenti e in conformità alle procedure operative.
6.2 OPERAZIONI SULLE AZIONI O SUL CAPITALE
A tutela dell’integrità del patrimonio sociale è in particolare fatto divieto, fuori dai casi in cui lo consenta la legge, di restituire in qualsiasi forma i conferimenti o liberare gli azionisti dall’obbligo di eseguirli; di ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve non distribuibili per legge; acquistare o sottoscrivere azioni o quote della società o di società controllate; effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni violando le norme poste a tutela dei creditori; formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale; soddisfare, in caso di liquidazione, le pretese degli azionisti in danno dei creditori sociali.
6.3 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Ansaldo Energia adotta adeguate misure ed iniziative volte a garantire il corretto funzionamento di sistemi, programmi o dati informatici o telematici di terzi, nonché la sicurezza, l’integrità, il corretto utilizzo e funzionamento dei sistemi, programmi o dati informatici o telematici della Società, tutelando, altresì, i diritti di proprietà intellettuale relativi all’utilizzo di programmi e dati informatici e telematici, e l’integrità delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet.
Ansaldo Energia utilizza solamente ideazioni o elaborazioni creative (quali, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, testi, bozzetti, illustrazioni, disegni, denominazioni,
marchi, ecc.) di esclusiva proprietà e/o il cui utilizzo rientra nella disponibilità della Società attraverso un legittimo titolo all’uso.
In particolare, nell’ambito dei rapporti con i fornitori, quando la composizione di beni o marchi da utilizzare per le forniture non sono indicati o forniti da Ansaldo Energia, la Società implementa adeguati presidi affinché il fornitore assicuri e garantisca che i beni e la loro destinazione d'uso non violino diritti di terzi concernenti la proprietà industriale (marchi e brevetti). In tali rapporti, la Società adotta adeguate misure di manleva per qualsiasi rivendicazione, azione legale e richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da terzi dovute ad atti di concorrenza sleale, violazione di brevetti o di richieste di brevetto, di marchi o di modelli depositati e di diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a materie prime, semilavorati, prodotti finiti, servizi acquistati da terzi.
6.4 SISTEMI INFORMATICI
Ansaldo Energia sancisce il divieto assoluto in capo ai Destinatari del presente Codice di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi
contenuti in uno dei suddetti sistemi. In particolare, tutti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare le disposizioni normative in vigore, le condizioni dei contratti di licenza sottoscritti da Ansaldo Energia e le procedure aziendali di riferimento.
7. RAPPORTI INTERGRUPPO
7.1 AUTONOMIA E VALORI ETICI COMUNI
Ansaldo Energia rispetta l’autonomia delle società del Gruppo, alle quali richiede di uniformarsi ai valori espressi nel presente Codice Etico, e promuove la collaborazione leale volta al perseguimento degli obiettivi, nell’assoluto rispetto della legge e delle norme vigenti.
Ansaldo Energia si astiene da comportamenti che risultino pregiudizievoli per l’integrità,
12 ANSALDO ENERGIA GROUP › CODICE ETICO
l’autonomia o l’immagine di altre società del Gruppo.
7.2 COOPERAZIONE E COMUNICAZIONE INFRAGRUPPO
Chi riveste, su designazione di Ansaldo Energia, cariche sociali all’interno del Gruppo ha il dovere di partecipare assiduamente alle riunioni cui è invitato ad intervenire, di espletare gli incarichi attribuiti con lealtà e correttezza, di favorire la comunicazione tra le aziende del Gruppo Ansaldo Energia, di sollecitare ed utilizzare le sinergie infragruppo cooperando nell’interesse degli obiettivi comuni.
La circolazione delle informazioni all’interno del Gruppo, in particolare ai fini della redazione del bilancio e di altre comunicazioni, deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, lealtà, correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, congruità, nel rispetto dell’autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività.
Gli eventuali rapporti negoziali in essere tra le società del Gruppo devono essere debitamente formalizzati e svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza, effettività e tutela dei rispettivi interessi, ponendo particolare attenzione agli aspetti relativi allacircolazione delle risorse economiche.
8. RAPPORTI CON L’ESTERNO
8.1 RAPPORTI CON AUTORITÀ ED ISTITUZIONI PUBBLICHE ED ALTRI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI COLLETTIVI
8.1.1 RAPPORTI CON AUTORITÀ E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
I rapporti attinenti all’attività della Società intrattenuti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio, nonché con partner privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell’assoluto rispetto delle leggi e delle norme vigenti, dei principi fissati nel presente Codice Etico e nelle procedure aziendali e dalle persone specificamente autorizzate, in modo da non compromettere l’integrità e la reputazione di entrambe le parti.
Nel contesto dei rapporti con le Istituzioni italiane ed estere, Xxxxxxx Energia si impegna a rappresentare i propri interessi e a manifestare le proprie esigenze in maniera corretta e trasparente, nel rigoroso rispetto dei principi di indipendenza ed imparzialità delle scelte della Pubblica Amministrazione ed in modo da non indurla in errore o fuorviarne le determinazioni.
Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori della pubblica amministrazione sono intrattenuti esclusivamente dai soggetti a ciò autorizzati e con modalità tali da garantire la correttezza del contatto.
8.1.2 RAPPORTI CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Ansaldo Energia agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia.
Nello svolgimento della propria attività, opera in modo lecito e corretto, collaborando con i rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria, le Forze dell’Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi, favorendo il corretto espletamento dell’attività processuale contro tutte le indebite interferenze.
In particolare è fatto divieto di:
13 ANSALDO ENERGIA GROUP › CODICE ETICO
• esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
• aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.
8.1.3 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
Ansaldo Energia non favorisce né discrimina, direttamente o indirettamente, alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale.
L’Azienda si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge.
8.1.4 RAPPORTI CON I CONCORRENTI E CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Nei rapporti con i concorrenti Ansaldo Energia si ispira ai principi di effettiva, piena e leale concorrenza. L’Azienda e i Destinatari si astengono dall’intrattenere con le imprese concorrenti rapporti volti ad eliminare o ridurre il confronto competitivo con le stesse. I rapporti con le associazioni di categoria si ispirano alla piena trasparenza e devono essere tenuti esclusivamente dal personale espressamente autorizzato.
8.1.5 TUTELA DEL MERCATO E DELLA LIBERA CONCORRENZA
Ansaldo Energia garantisce il pieno rispetto della normativa antitrust nazionale ed europea, imponendo ai propri dipendenti di:
• astenersi dal porre in essere delle condotte suscettibili di alterare il regolare funzionamento del mercato;
• adempiere agli obblighi di formazione e al rispetto delle istruzioni impartite e delle procedure istituite dalla Società nell’ambito del programma di compliance antitrust.
8.1.6 TUTELA DELL’AMBIENTE
Ansaldo Energia riconosce l’ambiente come un bene primario da salvaguardare e a tal fine programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed imprescindibili esigenze di tutela dell’ambiente.
8.2 RAPPORTI CON I SOCI IN AFFARI
Nei rapporti con i soci in affari, Xxxxxxx Energia si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, rispetto della legge e dei valori espressi nel presente Codice Etico ed apertura al mercato, ed esige da loro analogo comportamento, prestando a tal fine particolare attenzione nella scelta degli stessi.
La Società si astiene dall’intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia, o si abbia ragione di sospettare, operino non rispettando la legge ovvero facciano parte o svolgano in Italia o all’estero attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani, o al traffico delle armi, o allo sfruttamento del lavoro minorile, o che assumono personale in maniera irregolare o che, comunque, operino in violazione delle leggi e delle norme in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo.
Particolare attenzione deve essere dedicata nel contesto dei rapporti con soggetti operanti in Paesi in cui non esiste una legislazione che tuteli sufficientemente i lavoratori, sotto il profilo del lavoro minorile, femminile e degli immigrati, accertando la concreta ricorrenza di sufficienti condizioni igienico sanitarie e di sicurezza.
I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo:
• devono evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza;
• si impegnano a rispettare le procedure aziendali che prevedono di verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative ai soci in affari per appurare la loro
rispettabilità e la legittimità della loro attività.
Al contempo i soci in affari dovranno operare in maniera tale da rispettare la legge, evitando implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il compimento di reati.
Particolare attenzione deve, altresì, essere dedicata ai rapporti che comportino ricezione o trasferimento di somme di denaro o altre utilità: Ansaldo Energia, al fine di prevenire il rischio di compiere, ancorché in modo involontario o inconsapevole, operazioni di qualsiasi natura aventi ad oggetto denaro, beni o altre utilità che siano frutto della commissione di reati, si astiene dal percepire a qualsiasi titolo pagamenti in denaro contante, titoli al portatore, ovvero per tramite di intermediari non abilitati o attraverso l’interposizione di soggetti terzi, in modo da rendere impossibile l’individuazione del soggetto erogante, ovvero dall’avere rapporti con soggetti aventi sede o comunque operanti in Paesi che non garantiscono la trasparenza societaria e, più in generale, dal compiere operazioni tali da impedire la ricostruzione del flusso finanziario.
La selezione dei soci in affari deve avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi del Modello, del presente Codice Etico e delle procedure previste. In ogni caso la selezione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali l’effettività, la qualità, la convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza, l’efficienza ed in presenza di adeguate garanzie in ordine alla correttezza del socio in affari.
Con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai promotori commerciali o allo sviluppo di iniziative nella forma di associazioni temporanee di imprese, consorzi e simili devono essere instaurati e proseguiti rapporti solo con soggetti che presentino adeguati requisiti di moralità e professionalità, dopo l’effettuazione di opportuni controlli volti a verificare in via preventiva le informazioni disponibili per appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività.
Nelle transazioni commerciali è richiesta ed imposta, anche in conformità alle procedure aziendali, particolare accortezza nella ricezione e spendita di monete, banconote, titoli di credito e valori in genere al fine di evitare il pericolo di immissione tra il pubblico di valori contraffatti o alterati.
8.3 OMAGGI, DAZIONI, BENEFICI E LIBERALITÀ
Ansaldo Energia vieta a tutti i Destinatari di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente (vale a dire attraverso familiari o persone fisiche o giuridiche) alcuna forma di regalo e/o omaggio eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o, comunque, rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività. I regali e gli omaggi promessi/effettuati dalla Società e quelli ricevuti dai Destinatari o a loro promessi devono essere:
• d’importo esiguo, ovvero commisurato alle circostanze ed alla natura del destinatario, e non frequenti. Inoltre, non devono consistere in un pagamento in contanti o altri valori equivalenti (es. coupon di acquisto);
• xxxxxxxx/accettati in buona fede e secondo finalità legittime;
• gestiti, autorizzati e documentati secondo le procedure aziendali ed i principi del presente Codice Etico.
I principi sopra evidenziati devono essere tassativamente rispettati, anche qualora un Destinatario corrisponda o riceva regali o omaggi mediante l’utilizzo di risorse economiche personali.
Con riferimento a regali/omaggi effettuati dalla Società, questi devono essere iscritti in un “Registro regali/omaggi in uscita” dove per ciascun regalo omaggio concesso sono indicati:
• descrizione;
• costo;
• indicazione del nominativo, del titolo e/o ruolo e della eventuale società/ente di appartenenza del beneficiario.
Eventuali richieste di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o regali di non modico valore) formulate indebitamente a coloro che operano per conto di Ansaldo Energia in contesti pubblici e privati, devono essere portate immediatamente a conoscenza dell’O.d.V..
Il Destinatario cui è offerto o che riceve un regalo/omaggio deve verificare la coerenza dello stesso con i requisiti indicati nel presente paragrafo. Se a seguito di tale valutazione
il regalo/omaggio:
• può essere considerato come atto di cortesia commerciale e non eccede il valore esiguo, ovvero è commisurato alle circostanze, il Destinatario può tenere quanto ricevuto senza necessità di effettuare ulteriori attività;
. non può essere considerato come atto di cortesia commerciale, il Destinatario deve rifiutarlo ed informarne l’O.d.V..
Per quel che riguarda le liberalità (intese anche come contributi di beneficenza e donazioni), queste possono essere effettuate solo se Ansaldo Energia non riceve (né dà l’impressione di ricevere) alcun beneficio in cambio. Affinché tali spese possano essere sostenute:
• devono rientrare nella sfera delle iniziative volte all’esclusivo fine di migliorare l’immagine o la reputazione della Società;
• il socio in affari a cui la liberalità, il contributo o la donazione viene concesso, deve essere oggetto di una preventiva valutazione sulla sua affidabilità;
• deve essere garantita un’adeguata tracciabilità di quanto erogato;
• il soggetto beneficiario, di xxxxx non persona fisica, salvo casi eccezionali debitamente documentati, motivati ed autorizzati, deve impegnarsi a rispettare le prescrizioni delle Leggi Anticorruzione vigenti, del presente Codice Etico e del Modello della Società;
• non devono generare situazioni di conflitto di interesse.
8.4 SPESE DI OSPITALITÀ E DI RAPPRESENTANZA
Ansaldo Energia vieta a tutti i Destinatari di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente (vale a dire attraverso familiari o persone fisiche o giuridiche) spese di ospitalità e/o di rappresentanza che:
• possano compromettere l’integrità e/o la reputazione di una delle parti;
• non rientrino nell’ambito di un atto di cortesia commerciale senza secondi fini;
• siano tali da poter essere interpretate come finalizzate a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio.
Tali spese non devono essere sostenute, salvo casi eccezionali e debitamente motivati ed autorizzati, a vantaggio di chi accompagni:
un invitato ad un incontro d’affari/evento organizzato da Ansaldo Energia;
• un Destinatario invitato ad un incontro d’affari/evento organizzato da un socio in affari.
Le spese di ospitalità/rappresentanza offerte da Ansaldo Energia, devono essere registrate in maniera accurata e supportate da adeguata documentazione giustificativa per individuare il nome dei beneficiari, nonché la finalità della spesa.
Nel caso in cui un Destinatario riceva l’offerta di una spesa di ospitalità/rappresentanza, deve verificare la coerenza della stessa con i requisiti indicati nel presente Codice Etico.
Se a seguito di tale valutazione la spesa di ospitalità/rappresentanza:
• rispetta i principi sopra evidenziati, il Destinatario può fruire di tale spesa senza necessità di effettuare ulteriori attività;
• non rispetta i principi sopra evidenziati, il Destinatario deve rifiutarla ed informarne l’O.d.V..
9. INFORMATIVA SOCIETARIA
9.1 DISPONIBILITÀ ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Ansaldo Energia, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti da azionisti, clienti, fornitori, autorità pubbliche di vigilanza, istituzioni, organi, enti ed altri Stakeholders nello svolgimento delle rispettive funzioni.
Ogni informazione societaria rilevante deve essere comunicata con assoluta tempestività sia agli Organi Societari deputati al controllo sulla gestione sociale, sia alle autorità di vigilanza.
Una esaustiva e chiara comunicazione societaria costituisce garanzia, tra l’altro, della correttezza dei rapporti con:
• gli azionisti, che devono poter agevolmente, in accordo con le norme vigenti, accedere ai dati informativi;
• i terzi che vengono in contatto con l’Azienda, che devono poter avere una rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa;
• le autorità di vigilanza, gli organi di revisione contabile e di controllo interno che devono svolgere in modo efficace le attività di controllo, a tutela non solo dei soci, ma di tutto il mercato;
• le altre società del Gruppo, anche ai fini della redazione del bilancio e di altre comunicazioni della Società.
9.2 COMUNICAZIONI RILEVANTI E SOLLECITAZIONE DEL MERCATO
Ansaldo Energia persegue la propria missione assicurando la piena trasparenza delle scelte effettuate e offrendo al mercato tutte le informazioni necessarie affinché le decisioni degli investitori possano essere basate su informazioni complete e corrette.
Pertanto, tutte le comunicazioni del Gruppo sono caratterizzate non solo dal rigido rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, ma anche dal linguaggio comprensibile, dall’esaustività dell’informazione, dalla tempestività e dalla simmetria informativa nei confronti di tutti gli investitori. La comunicazione all’esterno delle informazioni afferenti il Gruppo deve avvenire esclusivamente ad opera delle Funzioni Centrali e delle Strutture Operative a ciò preposte ed in conformità alle procedure aziendali vigenti, dirette a garantire la veridicità e la corretta diffusione delle stesse.
Specifica attenzione è posta nella diffusione di comunicazioni inerenti operazioni straordinarie poste in essere da società del Gruppo, sollecitazioni all’investimento, ammissione alla quotazione, Offerte Pubbliche di Acquisto e Offerte Pubbliche di Scambio, ovvero iniziative, trattative e accordi commerciali di particolare rilievo.
In proposito, le procedure aziendali devono prevedere elementi di verifica e controllo, affinché le comunicazioni sociali previste per legge, le informazioni dirette agli azionisti o al pubblico sulla situazione aziendale e sulla attesa evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale (sia della Società che del Gruppo), i prospetti richiesti ai fini della sollecitazione di investimento e i documenti da pubblicare in occasione di Offerte Pubbliche di Acquisto o di Scambio debbano sempre essere veritieri, privi di omissioni ed espongano fatti, ancorché oggetto di valutazioni, rispondenti al vero, in modo da non indurre in errore i destinatari delle informative.
Parimenti, le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, quotati e non, poste in essere per conto o, comunque, nell’interesse di Ansaldo Energia, devono essere ispirate ai principi di correttezza, rispetto delle leggi e norme vigenti, effettività e trasparenza, in modo da consentire a coloro che operano sul mercato la piena e corretta comprensione dell’operazione e delle ragioni che la supportano, in vista di un orientamento consapevole delle scelte di investimento e della tutela del risparmio.
10. RAPPORTI CON I MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
10.1 MODALITÀ DI CONDOTTA
I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione sono improntati al rispetto del diritto all’informazione e alla tutela del mercato e degli interessi degli Stakeholders.
La diffusione di notizie relative a Ansaldo Energia compete in via esclusiva ai soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure o regolamentazioni adottate dalla Società. Qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e informazione ricevuta dal personale di Ansaldo Energia deve essere comunicata ai soggetti responsabili della comunicazione verso l’esterno, prima di assumere qualsivoglia impegno a rispondere alla richiesta.
La comunicazione verso l’esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, congruità e deve essere volta a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e progetti della Società. I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della legge, del presente Codice Etico, delle procedure aziendali e dei principi già delineati con riferimento ai rapporti con le istituzioni pubbliche e con l’obiettivo di tutelare l’immagine della Società.
10.2 INFORMAZIONI PRICE SENSITIVE
È rigorosamente vietata ogni forma di investimento, diretto o per interposta persona, che trovi la sua fonte in notizie privilegiate, ossia non di dominio pubblico ed idonee, se diffuse, ad influenzare il prezzo di strumenti finanziari, apprese in ragione dell’attività svolta nel contesto del Gruppo. È, inoltre, vietata la comunicazione o diffusione in qualsiasi forma e al di fuori del normale esercizio delle funzioni assegnate, di dette informazioni. Ansaldo Energia, in conformità alle indicazioni provenienti dalle Autorità di Vigilanza, appronta adeguate misure a tutela delle informazioni price sensitive in modo da inibirne l’accesso o il trattamento da parte di soggetti a ciò non legittimati o in modo indebito.
10.3 OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Per le specificità e la rilevanza delle aree di attività presidiate dall’Azienda, tutti i Destinatari sono tenuti a mantenere la massima riservatezza - e quindi a non divulgare o richiedere indebitamente notizie - sui documenti, sul know how, sui progetti di ricerca, sulle operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.
In particolare, costituiscono informazioni riservate o segrete quelle oggetto di specifiche norme o regolamentazioni in quanto attinenti, ad esempio, ad invenzioni, scoperte scientifiche, tecnologie protette o nuove applicazioni industriali, nonché quelle contrattualmente riservate. Costituiscono, inoltre, informazioni riservate tutte le notizie apprese nello svolgimento di attività lavorative, o comunque in occasione di esse, la cui diffusione ed utilizzazione possa provocare un pericolo o un danno all’Azienda e/o un indebito guadagno del dipendente.
11. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO – SISTEMA SANZIONATORIO
11.1. ORGANISMO DI VIGILANZA E FUNZIONE DI CONFORMITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
11.1.1 ATTRIBUZIONI DELL’O.D.V.
Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e del Codice Etico, che ne è parte integrante, è affidato, dal Consiglio di Amministrazione all’O.d.V., che è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
L’O.d.V. opera con imparzialità, autorità, continuità, professionalità, autonomia con ampia discrezionalità e con il completo appoggio dei vertici di Ansaldo Energia, con i quali collabora in assoluta indipendenza.
11.1.2 ATTRIBUZIONI DELLA FUNZIONE DI CONFORMITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La Funzione Centrale Compliance and Internal Auditing è la struttura della Società che ha la responsabilità di supervisionare il funzionamento del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione dell’Azienda. Più in particolare è compito della Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione:
• supervisionare la progettazione e l’attuazione da parte della Società del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (di seguito “Sistema”), assicurando che lo stesso sia conforme alla legge ed ai requisiti della ISO 37001:2016;
• fornire consulenza ed orientamento per il personale sul Sistema e sulle questioni relative alla corruzione in generale. A tal proposito tutti coloro che avessero dubbi interpretativi in merito al Sistema, ovvero volessero chiarimenti sulle tematiche connesse con la corruzione, possono rivolgersi a tale Funzione;
• valutare in modo continuo se il Sistema è:
- adeguato per gestire efficacemente i rischi di corruzione che deve affrontare la Società;
- efficacemente attuato;
• coordinarsi con l’O.d.V. per quel che riguarda le attività di vigilanza sul Modello e di verifica delle segnalazioni che riguardano tematiche connesse con la corruzione.
11.2 SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI
La Società richiede ai Destinatari di:
• riferire all’O.d.V., in buona fede o in base ad una ragionevole convinzione,qualsiasi violazione o debolezza del Modello;
• collaborare con l’O.d.V. / la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione e qualsiasi altro soggetto coinvolto nella verifica delle possibili violazioni;
• segnalare all’O.d.V. eventuali presunte ritorsioni, discriminazioni o ingiuste penalizzazioni subite a seguito di comunicazioni di violazioni del Modello.
Le segnalazioni devono essere indirizzate a “Organismo di Vigilanza Ansaldo Energia S.p.A.”, presso Ansaldo Energia, xxx Xxxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx o all’indirizzo e-mail odv.dlgs231-01@ xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
L’O.d.V. ha il compito attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell’ambito della propria attività.
11.3 SISTEMA SANZIONATORIO
La violazione del Modello e del suo allegato Codice Etico, compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i Destinatari.
Tali violazioni saranno, dunque, perseguite dalla Società incisivamente, attraverso provvedimenti disciplinari/contrattuali adeguati e proporzionati.
L’iter di applicazione delle sanzioni e le sanzioni sono specificate nella Parte Generale del Modello.
12. REVISIONE DEL CODICE ETICO
Ansaldo Energia effettua modifiche ed integrazioni al Codice Etico al fine di mantenerlo sempre aggiornato, ovvero accoglie e valuta eventuali proposte per sanarne eventuali carenze, ovvero per adeguarlo e/o migliorarlo in conformità all’evoluzione della sensibilità civile e delle norme di volta in volta vigenti. La revisione del Codice è approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Disclaimer for public documents:
All information contained in this document is the property of Ansaldo Energia S.p.A. and/or all its controlled companies, whether directly or indirectly (hereafter “Ansaldo Energia Group”).
No part of this document may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of Ansaldo Energia Group.