Contratto di assicurazione CVT Ciclomotori
LA PARISIENNE ASSURANCES S.A
FASCICOLO INFORMATIVO
Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010
Contratto di assicurazione CVT Ciclomotori
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
▪ Nota Informativa
▪ Glossario
▪ Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Copertina fascicolo informativo (CVT Ciclomotori) Edizione 31 Gennaio 2016
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto
non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
❖ INFORMAZIONI GENERALI:
LA PARISIENNE ASSURANCES S.A
000-000 xxx Xxxxxxx - 00000 Xxxxx - Xxxxxx
x00 000000000 - xxx.xx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx xxx-xxxxxxxxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xx
LA PARISIENNE ASSURANCES S.A non appartiene ad un gruppo.
LA PARISIENNE ASSURANCES S.A è autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (iscrizione elenco annesso all’Albo delle imprese di Assicurazione numero II.01133, la consultazione del suddetto elenco consente di verificare la regolarità dell’abilitazione all’esercizio dell’attività) ed è sottoposta al controllo dell’Autorité de Contrôle Xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, 00 xxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
❖ INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA COMPAGNIA:
Patrimonio netto: 22 milioni di euro
-di cui capitale sociale: 4,4 milioni di euro
-di cui riserve patrimoniali: 17,6 milioni di euro Indice di solvibilità ramo danni: 408%
L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
❖ DURATA DEL CONTRATTO;
Il contratto è della durata di un anno ed è stipulato senza tacito rinnovo, pertanto non necessita di disdetta.
❖ PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO:
Il contratto si conclude nel momento in cui la Compagnia rilascia la polizza. L'assicurazione sarà operante dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio assicurativo sia stato pagato; in caso contrario l'assicurazione resterà sospesa sino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga il premio dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901, comma 1, C.C..
AVVERTENZA La Compagnia provvederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal contraente in sede di preventivo. Nel caso in cui le dichiarazioni rese in preventivo non dovessero trovare conferma, la Compagnia potrà richiedere al contraente l’invio della documentazione necessaria alle dovute verifiche. In tal caso la stipula del contratto resterà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione nel rispetto delle tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, cui sono tenute per legge tutte le Compagnie di Assicurazione.
AVVERTENZA Qualora i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del proprietario del veicolo) siano acquisiti direttamente dalla Compagnia tramite le Banche Dati Pubbliche, il contraente sarà tenuto a verificarne l’esattezza e ad attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate.
AVVERTENZA In caso di collocamento del contratto di assicurazione a distanza, la Compagnia richiederà al contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto inviato dalla Compagnia stessa su supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel
rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 2005 n. 82.
❖ DIRITTO DI RIPENSAMENTO:
AVVERTENZA Per i contratti conclusi a distanza il contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, ha il diritto di recedere dal contratto stipulato. Il contraente avrà diritto alla restituzione della frazione di premio pagato relativa al periodo non goduto (in ragione di 1/360 di premio annuo per giorni di garanzia non usufruita), al netto dell’imposta e degli altri oneri posti a carico del contraente per legge. Si rinvia all’art. 21 della Sezione 2 di polizza per gli aspetti di dettaglio.
❖ MODALITA’ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE NEI CONTRATTI A DISTANZA:
Il contraente può scegliere se ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o via mail. In ogni caso il contraente ha il diritto di modificare successivamente la sua scelta.
❖ DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITA’:
AVVERTENZA Eventuali dichiarazioni false o reticenti su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione, nonché sulla perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo sino alla cessazione del contratto ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., come meglio specificato all’ art. 2 della Sezione 2 della polizza.
❖ AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO:
AVVERTENZA Il contraente e/o l’assicurato devono informare la Compagnia, per iscritto e senza indugio, in ordine a tutte le circostanze che possono comportare un aggravamento del rischio e, in ogni caso, ogni variazione intervenuta nel rapporto contrattuale durante il corso di validità del contratto. In caso di inadempimento agli
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LA PARISIENNE | Tél. x00 000000000 | Registre du Commerce | Autorisée en Italie en liberté |
ASSURANCES S.A. | Fax x00 (0)000000000 | De Paris 562 177 085 | xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx |
000-000 xxx Xxxxxxx | XXX: FR 59562117085 | (inscription à la liste jointe au |
obblighi di cui alla presente clausola, la Compagnia potrà negare o ridurre l’indennizzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 C.C. (Es. Garanzia Furto/Incendio - Trasferimento di residenza in Zona di rischio più elevata). Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 5 della Sezione 2 di polizza.
❖ DIMINUZIONE DEL RISCHIO:
Se il contraente e/o l’assicurato comunicano alla Compagnia comprovate circostanze che comportino una diminuzione del rischio tali per cui, se conosciute al momento della conclusione del contratto di assicurazione, avrebbero portato alla determinazione di un premio minore, la Compagnia, a decorrere dalla scadenza del premio, provvederà conseguentemente a ridurre il premio, fatto salvo il diritto della Compagnia di recedere dall’assicurazione entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione, ai sensi dell’art. 1897 C.C..
❖ PREMIO:
Il premio è annuale e deve essere pagato in un’unica soluzione in contanti oppure con assegno, bonifico o carta di credito. Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle
provvigioni riconosciute dalla Compagnia agli intermediari.
❖ PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO:
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione ed il diritto al risarcimento del danno si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi degli artt. 2947 e 2952 C.C..
❖ REGIME FISCALE:
Il contratto di assicurazione è sottoposto ad oneri fiscali imposti dalla legge italiana a carico del contraente. L’aliquota impositiva potrà subire variazioni in ragione dell’autonomia impositiva riconosciuta alle Province come stabilito dal D.Lgs. 68/2011.
❖ LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO:
Ai sensi dell'art. 180 del decreto legislativo n. 209/05 la legge applicabile è quella italiana. Le parti potranno convenire per iscritto di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana; in tal caso dovranno essere comunque fatti salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali, fatta salva la prevalenza delle eventuali disposizioni specifiche previste dall'ordinamento italiano.
COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
AVVERTENZA Le coperture assicurative offerte sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza. AVVERTENZA Le coperture assicurative offerte prevedono massimali, franchigie o scoperti che vengono applicati per sinistro/evento.
GARANZIA FURTO: La garanzia copre la perdita del possesso del Ciclomotore a seguito del reato consumato di Furto, così come definito dal codice penale italiano, senza ritrovamento decorsi 60 (sessanta giorni) dalla data di denuncia presentata alla pubblica autorità competente
Indennizzo | Scoperto | Principali Limitazioni |
La Compagnia liquiderà all’Assicurato il Valore Commerciale del Ciclomotore al momento del Sinistro, come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE alla data del Sinistro, al netto dello scoperto applicabile e nei limiti della somma assicurata. L’Indennizzo per Xxxxx non potrà mai essere cumulato con l’indennizzo per Incendio. | Per ogni singolo Sinistro, la Compagnia applicherà i seguenti scoperti – con i relativi minimi - in relazione alla ripartizione territoriale di cui all’art. 7) della Sezione 3 di polizza: a) Zona 1: Scoperto 10%, con un minimo a carico dell’Assicurato di 250€; b) Zona 2: Scoperto 15%, con un minimo a carico dell’Assicurato di 250€; c) Zona 3: Scoperto 20%, con un minimo a carico dell’ Assicurato di 250€; d) Zona 4: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell’Assicurato di 250€; e) Zona 5: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell’ Assicurato di 250€. | La garanzia Furto non è operante nei seguenti casi: a) Furto commesso con destrezza o agevolato da dolo o colpa grave dell’Assicurato, del conducente del Ciclomotore o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge; b) Furto commesso mentre il Ciclomotore era in custodia di terzi soggetti; c) Rapina, come definito dall’art. 628 c.p.; d)Appropriazione Indebita, come definito dall’art. 646 c.p.; e) tentativo di Furto o Rapina; f) Furto parziale; g)assenza di un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Ciclomotore, durante la sosta su area pubblica (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena anti- furto o altri sistemi antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul veicolo). La garanzia Furto non copre i beni che si trovavano sul Ciclomotore oggetto di Furto. A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia Furto non copre: a)Eventuali optionals del Ciclomotore; b) eventuali beni che si trovavano sul Ciclomotore al momento del Furto, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso |
Nota Informativa (CVT Ciclomotori) Pagina 2 di 4
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000-000 xxx Xxxxxxx | XXX: FR 59562117085 | (inscription à la liste jointe au |
del Contraente o dell’Assicurato. La garanzia Furto non copre i danni subiti o arrecati dal Ciclomotore allo scopo di perpetrare il Furto o durante la circolazione successiva al Furto. |
GARANZIA INCENDIO: La garanzia copre la distruzione del Ciclomotore a seguito di Incendio, per effetto di combustione con fiamma, con conseguente demolizione del relitto. Si ha distruzione quando i danni subiti dal Ciclomotore a seguito di Incendio superano l’80% del Valore Commerciale del Ciclomotore al momento del Sinistro, come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE alla data del Sinistro al netto degli scoperti applicabili.
Indennizzo | Scoperto | Principali Limitazioni |
La Compagnia liquiderà all’Assicurato il Valore Commerciale del Ciclomotore al momento del Sinistro, come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE alla data del Sinistro al netto dello scoperto applicabile e nei limiti della somma assicurata. L’Indennizzo per Incendio non potrà mai essere cumulato con l’Indennizzo per Furto. | Per ogni singolo Sinistro, la Compagnia applicherà i seguenti scoperti – con i relativi minimi - in relazione alla ripartizione territoriale di cui all’art. 7) della Sezione 3 di polizza: a) Zona 1: Scoperto 10%, con un minimo a carico dell’Assicurato di 250€; b) Zona 2: Scoperto 15%, con un minimo a carico dell’ Assicurato di 250€; c) Zona 3: Scoperto20%, con un minimo a carico dell’ Assicurato di 250€; d) Zona 4: Scoperto25%, con un minimo a carico dell’ Assicurato di 250€; e) Zona 5: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell’ Assicurato di 250€. | La garanzia Incendio non copre i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da Incendio. La garanzia Incendio non copre altresì i beni che si trovavano sul Ciclomotore al momento dell’Incendio. A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia Incendio non copre: a)Eventuali optionals del Ciclomotore; b) eventuali beni che si trovavano sul Ciclomotore al momento dell’ Incendio, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato La garanzia Incendio non comprende la copertura per ricorso terzi da incendio. |
❖ ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E SOSPENSIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE ACCESSORIE:
AVVERTENZA Le coperture assicurative offerte prevedono limitazioni ed esclusioni e condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo, come meglio specificato nella Sezione 3 “Furto/Incendio” agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6.
AVVERTENZA La copertura assicurativa Furto/Incendio
non è operante per i seguenti Ciclomotori: Ciclomotori utilizzati professionalmente in attività di noleggio, moto taxi, autoscuole, consegne a domicilio o per servizio pubblico; Ciclomotori costruiti in kit, con motori o meccanica elaborati, prototipi sperimentali, oggetto di tuning; Ciclomotori utilizzati in prove sportive, corse, prove di velocità o competizioni di qualsiasi tipo; Quad e Sidecar.
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
❖ LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZA La Compagnia ha designato quale Società di Gestione dei Sinistri: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Xxx X. Xxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx (XX).
AVVERTENZA L’Assicurato deve dare avviso alla Società di Gestione dei Sinistri entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, mediante invio della denuncia di sinistro contenente la descrizione dei fatti e integrata dalla documentazione indicata negli artt. 8 e 10 della Sezione 3 “Furto/Incendio”.
AVVERTENZA L’inadempimento all’obbligo di avviso può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
❖ RECLAMI:
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere presentati secondo le
seguenti modalità: via mail a: lpa-partenariats@la- xxxxxxxxxx.xx, via fax al numero x00 (0)000000000, per posta ordinaria a LA PARISIENNE ASSURANCES S.A.- 120-122 rue
Réaumur - TSA 60235 - 75083 Paris Cedex 02 - France, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore,
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ASSURANCES S.A. | Fax x00 (0)000000000 | De Paris 562 177 085 | xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx |
000-000 xxx Xxxxxxx | XXX: FR 59562117085 | (inscription à la liste jointe au |
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (fax: 06-42.133.745 - 00.00.000.000 o via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito xxx.xxxxx.xx/xxxx presentare un reclamo, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all’Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d’Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto
(rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/ fin- net/members_en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria con espressa avvertenza che, in caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è previsto,
come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Il procedimento s’introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente. In caso di controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto è previsto, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, il previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita di cui all’art. 3, co.1,
D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162. La procedura ha inizio con l’invito del difensore della parte che intende agire all’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati. Ulteriori informazioni in merito a come presentare reclami sono consultabili al seguente indirizzo del sito web della Compagnia xxxx://xx.xx-xxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx. aspx
LA PARISIENNE ASSURANCES S.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale
Dr. Xxxxx Xxxxxxx 31 Gennaio 2016
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I termini riportati nel presente contratto in MAIUSCOLO CORSIVO si riferiscono interamente ed esclusivamente alle seguenti definizioni:
1) ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’ASSICURAZIONE.
2) ASSICURAZIONE: Il presente contratto di assicurazione.
3) COMPAGNIA: LA PARISIENNE ASSURANCES S.A., 120-122 rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Xxxxx Xxxxx 00 – France.
4) CONDUCENTE: Il soggetto alla guida del MEZZO ASSICURATO al momento del SINISTRO
5) CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l’ASSICURAZIONE.
6) FRANCHIGIA: Parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'ASSICURATO.
7) FURTO: Il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, consumato con esclusione del semplice tentativo, avente ad oggetto il MEZZO ASSICURATO, commesso da chiunque se ne impossessi, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
8) INCENDIO: Si intende l’incendio del MEZZO ASSICURATO per effetto di combustione con fiamma, con conseguente demolizione del relitto. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.
9) INTERMEDIARIO: L’intermediario dell’ASSICURAZIONE.
10) LEGGE: Normativa vigente in materia.
11) MASSIMALE: Somma sino alla cui concorrenza è prestata l'ASSICURAZIONE.
12) MEZZO ASSICURATO: Veicoli a motore omologati come Ciclomotori, così come definiti dal Codice della Strada Italiano, per i quali è prestata l’ASSICURAZIONE. Ai soli fini della garanzia accessoria Furto/Incendio sono esclusi i Ciclomotori di cui all’art. 6 della Sezione 3 di Polizza.
13) PERDITA TOTALE DEL MEZZO ASSICURATO: Si ha PERDITA TOTALE DEL MEZZO ASSICURATO quando il MEZZO ASSICURATO, a seguito di FURTO, non venga ritrovato entro 60 giorni successivi e consecutivi dalla data di denuncia alle Autorità Competenti, oppure quando i danni subiti dal MEZZO ASSICURATO a causa dell’INCENDIO, superino l’80% del VALORE COMMERCIALE del MEZZO ASSICURATO alla data del SINISTRO.
14) PREMIO: La somma dovuta dal CONTRAENTE. Il PREMIO è sempre determinato in relazione a periodi assicurativi di un anno ed è comprensivo degli oneri fiscali posti dalla LEGGE a carico del CONTRAENTE e delle provvigioni riconosciute dalla COMPAGNIA agli INTERMEDIARI.
15) RISCHIO: La probabilità che si verifichi il SINISTRO e l’entità dei danni che possono derivarne.
16) INDENNIZZO: Importo liquidato dalla COMPAGNIA all’ASSICURATO in caso di SINISTRO.
17) SCOPERTO: Percentuale della somma da liquidare a cura della COMPAGNIA che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascun SINISTRO.
18) SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’ASSICURAZIONE.
19) SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI PER LA LIQUIDAZIONE SINISTRI GARANZIE ACCESSOIRE: La COMPAGNIA ha designato Coris Assistance 24ORE S.p.A., Xxx X. Xxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx (XX).
20) SOMMA ASSICURATA: Il valore del MEZZO ASSICURATO indicato al momento della conclusione dell’ASSICURAZIONE al fine del calcolo del PREMIO applicabile e costituente la massima esposizione fino a cui la COMPAGNIA è impegnata a prestare la garanzia assicurativa in caso di SINISTRO.
21) SURROGAZIONE: Il diritto che la COMPAGNIA ha di sostituirsi all’ASSICURATO, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile.
22) VALORE D’ACQUISTO DEL MEZZO ASSICURATO: Il prezzo di acquisto (comprensivo di IVA), così come risultante dai documenti di acquisto e/o dalla fattura di acquisto.
23) VALORE COMMERCIALE DEL MEZZO ASSICURATO: Il prezzo di mercato (comprensivo di IVA) del MEZZO ASSICURATO al momento del SINISTRO, come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE alla data del SINISTRO.
VALORE DI MERCATO DEL MEZZO ASSICURATO: Il prezzo di mercato (comprensivo di IVA) del MEZZO ASSICURATO all’atto di sottoscrizione o rinnovo dell’ASSICURAZIONE FURTO/INCENDIO e KASKO come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE.
31 Gennaio 2016
Glossario (CVT Ciclomotori) Sezione 1 - Pagina 1 di 1
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1) DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO: La presente ASSICURAZIONE ha effetto dalla data di decorrenza indicata in polizza se il PREMIO
è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
2) DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE: Il PREMIO dell’ASSICURAZIONE è determinato in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della corretta valutazione del RISCHIO da parte della COMPAGNIA. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO, relative a circostanze che influiscono sulla corretta comprensione della situazione e valutazione del RISCHIO, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative e conseguentemente del diritto all’indennizzo e/o alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell’ASSICURAZIONE ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 C.C.. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.
3) RICHIESTA FRAUDOLENTA: Qualora il CONTRAENTE e/o l’ASSICURATO avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l’importo richiesto sia altrimenti, anche se solo in relazione all’ammontare del risarcimento richiesto, l’ASSICURATO decadrà dal diritto agli indennizzi assicurativi di cui all’ASSICURAZIONE.
4) ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI: In caso di SINISTRO, se sullo stesso interesse e per il medesimo o analogo RISCHIO coesistono più assicurazioni, l’ASSICURATO deve dare alla SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI e/o alla COMPAGNIA comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di SINISTRO, l’ASSICURATO deve dare detto avviso a tutti gli assicuratori e potrà richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente da riscuotere non superino l’ammontare del danno.
5) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO: Il CONTRAENTE e/o l’ASSICURATO devono dare comunicazione scritta alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del RISCHIO. Gli aggravamenti di RISCHIO non accettati da parte della COMPAGNIA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e/o alla prestazione nonché la cessazione dell’ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 1898 C.C..
6) DIMINUZIONE DEL RISCHIO: Se il CONTRAENTE e/o l’ASSICURATO comunicano alla COMPAGNIA comprovate circostanze che comportino una diminuzione del RISCHIO tali per cui, se conosciute al momento della conclusione dell’ASSICURAZIONE, avrebbero portato alla determinazione di un PREMIO minore, la COMPAGNIA, a decorrere dalla scadenza del PREMIO, provvederà conseguentemente a ridurre il PREMIO, fatto salvo il diritto alla COMPAGNIA di recedere dall’ASSICURAZIONE entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione, ai sensi dell’art. 1897 C.C..
7) CONCLUSIONE DELL’ASSICURAZIONE: Il presente contratto di ASSICURAZIONE si conclude nel momento in cui la COMPAGNIA rilascia la Polizza al CONTRAENTE.
8) DURATA DELL’ASSICURAZIONE: L’ASSICURAZIONE è della durata di un anno e non prevede il tacito rinnovo. Pertanto l’ASSICURAZIONE cessa di produrre effetti alla data di scadenza indicata in polizza e non necessita di disdetta.
9) PREMIO: Il PREMIO è sempre determinato in relazione a periodi assicurativi di un anno e deve essere pagato in un’unica soluzione mediante contanti oppure assegno, bonifico o carta di credito.
10) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL MEZZO ASSICURATO: In caso di trasferimento documentato del MEZZO ASSICURATO, il CONTRAENTE può chiedere, a sua scelta:
a) di spostare l’ASSICURAZIONE su altro mezzo della stessa tipologia di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del PREMIO. La sostituzione del contratto avrà effetto a far data dell’emissione della nuova polizza a condizione che il CONTRAENTE abbia pagato l’integrazione del PREMIO, ove necessario;
b) la risoluzione dell’ASSICURAZIONE a far data del perfezionamento del trasferimento di proprietà. In tal caso il CONTRAENTE non avrà diritto al rimborso del rateo di PREMIO relativo al residuo periodo di copertura non goduto;
c) la cessione dell’ASSICURAZIONE. In tal caso il CONTRAENTE deve darne immediata comunicazione alla COMPAGNIA.
Il CONTRAENTE deve comunicare il trasferimento di proprietà del MEZZO ASSICURATO alla COMPAGNIA o all’INTERMEDIARIO a mezzo raccomandata R/R entro tre giorni lavorativi dal trasferimento di proprietà del MEZZO ASSICURATO.
11) RISOLUZIONE DELL’ASSICURAZIONE: Qualora durante il periodo di validità dell’ASSICURAZIONE si verifichi una delle seguenti circostanze: esportazione definitiva all’estero del MEZZO ASSICURATO; consegna del MEZZO ASSICURATO in conto vendita; demolizione del MEZZO ASSICURATO; cessazione definitiva della circolazione del MEZZO ASSICURATO, la presente ASSICURAZIONE cesserà di produrre i propri effetti:
a) Esportazione: dalla data di avvenuta esportazione del MEZZO ASSICURATO, come comprovata dal documento di spedizione;
b) Consegna in conto vendita: dalla data di consegna del MEZZO ASSICURATO, come comprovata dal documento di ritiro da parte di un venditore autorizzato;
c) Demolizione: dalla data di avvenuta demolizione del MEZZO ASSICURATO, come comprovata da formale documentazione rilasciata da un autodemolitore autorizzato;
d) Cessazione definitiva della circolazione del MEZZO ASSICURATO: dalla data del documento comprovante la cessazione definitiva della circolazione del MEZZO ASSICURATO.
12) COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: L’ASSICURATO o gli aventi diritto devono dare avviso alla SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI entro 3 giorni da quello in cui il SINISTRO si è verificato o l’ASSICURATO ne ha avuto conoscenza. In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte dell’ASSICURATO, la COMPAGNIA, avrà diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 C.C.. La comunicazione dell’avvenuto SINISTRO deve essere effettuata alla SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI mediante raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., xxx X. Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, anticipata: via Fax al n° +39 02 20564.999, oppure per e-mail al seguente indirizzo: 00xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx; oppure telefonicamente, contattando il seguente numero: +39 02 20564.564. La denuncia deve essere corredata dalla documentazione di cui agli artt. 8 e 10 della Sezione 3 di polizza. Il CONTRAENTE e/o l’ASSICURATO dovranno evadere la richiesta della SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI in ordine all’integrazione della documentazione relativa al SINISTRO nel più breve tempo possibile.
13) OBBLIGO DI SALVATAGGIO: L’ASSICURATO è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi e per gli effetti dell’art. 1914 C.C.. Qualora l’ASSICURATO non adempia colposamente o dolosamente all’obbligo del salvataggio, la COMPAGNIA, avrà diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 C.C.
14) COMUNICAZIONI: Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate per lettera raccomandata o telefax, fatto salvo quanto previsto nelle condizioni particolari. In ogni caso il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla COMPAGNIA eventuali variazioni della propria RESIDENZA, o della sede legale in caso di persona giuridica, nonché di quella del proprietario o del Locatario del MEZZO ASSICURATO, in caso di locazione finanziaria, come risultante dal
P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o dal Certificato di Circolazione.
15) LEGGE APPLICABILE: Ai sensi dell’Art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private, la legge applicabile è quella italiana. Le parti potranno convenire per iscritto di assoggettare il contratto di ASSICURAZIONE ad una legislazione diversa da quella italiana; in tal caso dovranno comunque essere fatti salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali, fatta salva la prevalenza delle eventuali disposizioni specifiche previste dall’ordinamento italiano.
16) TERMINE DI PRESCRIZIONE: Il diritto all’INDENNIZZO si prescrive in due anni dal giorno del verificarsi del fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi degli artt. 2947 e 2952 C.C..
17) ONERI FISCALI: Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi al presente contratto sono a carico del CONTRAENTE.
18) FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto sarà competente il foro del luogo di RESIDENZA del CONTRAENTE o dell’ASSICURATO.
19) FORMA DELL'ASSICURAZIONE: Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni del presente contratto concordate fra le parti debbono essere provati per iscritto.
20) DIRITTO DI RIPENSAMENTO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONCLUSO A DISTANZA: Il CONTRAENTE, in caso di contratto concluso a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione dell’ASSICURAZIONE ha il diritto di recedere dal contratto stipulato. Il CONTRAENTE, entro il predetto termine, dovrà darne comunicazione scritta alla COMPAGNIA mediante raccomandata A.R.. La COMPAGNIA provvederà a restituire al CONTRAENTE il premio pagato, al netto degli oneri posti a carico del CONTRAENTE per Xxxxx. Ai fini dell’esercizio del diritto di ripensamento farà fede la data di spedizione della raccomandata a mezzo della quale viene esercitato il diritto di ripensamento, come risultante dal timbro postale.
21) RECLAMI: Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: via mail a: lpa- xxxxxxxxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xx, via fax al numero x00 (0)000000000, per posta ordinaria a LA PARISIENNE ASSURANCES S.A.- 120-122 rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Paris Cedex 02 - France, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni
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LA PARISIENNE | Tél. x00 000000000 | Registre du Commerce | Autorisée en Italie en liberté |
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dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (fax: 06-42.133.745 - 00.00.000.000 o via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito xxx.xxxxx.xx/xxxx presentare un reclamo, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all’Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d’Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/ fin-net/members_en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria con espressa avvertenza che, in caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è previsto, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, il previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Il procedimento s’introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente. In caso di controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto è previsto, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, il previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita di cui all’art. 3, co.1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162. La procedura ha inizio con l’invito del difensore della parte che intende agire all’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati. Ulteriori informazioni in merito a come presentare reclami sono consultabili al seguente indirizzo del sito web della Compagnia xxxx://xx.xx-xxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx. aspx
22) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE: Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di LEGGE.
31 Gennaio 2016
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3. CONDIZIONI AGGIUNTIVE – SEZIONE FURTO/INCENDIO
1) OGGETTO: L’ASSICURAZIONE FURTO e INCENDIO copre, nei limiti indicati in contratto, rispettivamente la perdita di possesso a seguito di FURTO e la distruzione a
seguito di INCENDIO del MEZZO ASSICURATO, purché la garanzia FURTO e INCENDIO sia espressamente sottoscritta dal CONTRAENTE e richiamata in polizza.
2) VALIDITA’ TERRITORIALE: L’ASSICURAZIONE FURTO e INCENDIO è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati membri dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Svizzera, Serbia, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.
3) VALIDITA’ TEMPORALE: L’ASSICURAZIONE FURTO e INCENDIO è della durata di un anno e non prevede il tacito rinnovo. La garanzia FURTO e INCENDIO è operante dalle ore 24.00 della data indicata in polizza se il PREMIO è stato pagato, altrimenti l’ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO resta sospesa sino alle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura assicurativa termina automaticamente alle ore 24 del giorno indicato in polizza o, se precedente, al momento del verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) in caso di trasferimento della proprietà del MEZZO ASSICURATO, dalla data del documento comprovante la vendita, qualora il CONTRAENTE abbia richiesto la risoluzione dell’ASSICURAZIONE;
b) in caso di FURTO del MEZZO ASSICURATO, alla data del SINISTRO come risultante dalla denuncia alle Autorità Competenti;
c) in caso di INCENDIO del MEZZO ASSICURATO, alla data del SINISTRO;
d) in caso di esportazione definitiva all’estero del MEZZO ASSICURATO; consegna del MEZZO ASSICURATO in conto vendita; demolizione del MEZZO ASSICURATO; cessazione definitiva della circolazione del MEZZO ASSICURATO, alla data di cui all’art. 11 della Sezione 2 di polizza.
L’ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO rimane operante in caso di sospensione dell’assicurazione sulla responsabilità civile del MEZZO ASSICURATO.
4) GARANZIE PRESTATE: Massimali, franchigie e scoperti sono applicati per SINISTRO/evento.
1. | FURTO | INDENNIZZO | DIVIETO DI CUMULO | SCOPERTO | LIMITAZIONI |
La garanzia copre la perdita del possesso del MEZZO ASSICURATO a seguito del reato consumato di FURTO, così come definito dal codice penale italiano, senza ritrovamento decorsi 60 (sessanta giorni) dalla data di denuncia presentata alla pubblica autorità competente. | In caso di FURTO del MEZZO ASSICURATO la COMPAGNIA, nei limiti della SOMMA ASSICURATA, liquiderà all’ASSICURATO il VALORE COMMERCIALE del MEZZO ASSICURATO al momento del SINISTRO, come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE alla data del Sinistro, al netto dello scoperto applicabile. | L’INDENNIZZO per FURTO non potrà mai essere cumulato con l’INDENNIZZO per INCENDIO. | Per ogni singolo SINISTRO, la COMPAGNIA applicherà i seguenti scoperti – con i relativi minimi - in relazione alla ripartizione territoriale di cui al successivo art. 7) della presente Sezione di polizza: a) Zona 1: Scoperto 10%, con un minimo a carico dell’ASSICURATO di 250€; b) Zona 2: Scoperto 15%, con un minimo a carico dell’ASSICURATO di 250€; c) Zona 3: Scoperto 20%, con un minimo a carico dell’ASSICURATO di 250€; d) Zona 4: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell’ASSICURATO di 250€; e) Zona 5: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell’ASSICURATO di 250€. Esempio 1: Zona 5 - Danno 900€ - Scoperto 900x25%=225€, 225€<250€; Importo a carico dell’ASSICURATO 250€ - Importo liquidato 900€ - 250€=650€. Esempio 2: Zona 5 - Danno 1.500€ - Scoperto 1.500x25%=375€, 375€>250€; Importo a carico dell’ASSICURATO 375€ - Importo liquidato 1.500€ - 375€=1.125€. | La garanzia FURTO non è operante nei seguenti casi: a)FURTO commesso con destrezza o agevolato da dolo o colpa grave dell’ASSICURATO, conducente del MEZZO ASSICURATO o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge; b)FURTO commesso mentre il MEZZO ASSICURATO era in custodia di terzi soggetti; c) Rapina, come definito dall’art. 628 c.p.; d) Appropriazione Indebita, come definito dall’art. 646 c.p; e)tentativo di FURTO o Rapina; f) FURTO parziale; g) assenza di un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al MEZZO ASSICURATO, durante la sosta su area pubblica (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena anti-furto o altri sistemi antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul MEZZO ASSICURATO. La garanzia FURTO non copre i beni che si trovavano sul MEZZO ASSICURATO oggetto di FURTO. A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia FURTO non copre: a)Eventuali optionals del MEZZO ASSICURATO; b) eventuali beni che si trovavano sul MEZZO ASSICURATO al momento del FURTO, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’ASSICURATO. La garanzia FURTO non copre i danni subiti o arrecati dal MEZZO ASSICURATO allo scopo di perpetrare il FURTO o durante la circolazione successiva al FURTO. | |
2. | INCENDIO | INDENNIZZO | DIVIETO DI CUMULO | SCOPERTO | LIMITAZIONI |
La garanzia copre la distruzione del MEZZO ASSICURATO a seguito di INCENDIO per effetto di combustione con fiamma, con conseguente demolizione del relitto. Si ha distruzione quando i danni subiti dal MEZZO ASSICURATO a seguito di INCENDIO superano l’80% del VALORE COMMERCIALE del MEZZO ASSICURATO al momento del SINISTRO, come | In caso di INCENDIO del MEZZO ASSICURATO la COMPAGNIA, nei limiti e alle condizioni indicate in polizza, liquiderà all’ASSICURATO il VALORE COMMERCIALE del MEZZO ASSICURATO al momento del SINISTRO, come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE alla data del Sinistro, al netto dello scoperto applicabile e nei limiti della SOMMA ASSICURATA. | L’INDENNIZZO per INCENDIO non potrà mai essere cumulato con l’INDENNIZZO per FURTO. | Per ogni singolo SINISTRO, la COMPAGNIA applicherà i seguenti scoperti - con i relativi minimi- in relazione alla ripartizione territoriale di cui al successivo art. 7) della Sezione di polizza: a) Zona 1: Scoperto 10%, con un minimo a carico dell’ASSICURATO di 250€; b) Zona 2: Scoperto 15%, con un minimo a carico dell’ASSICURATO di 250€; c) Zona 3: Scoperto 20%, con un minimo a carico dell’ASSICURATO di 250€; d) Zona 4: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell’ASSICURATO | La garanzia INCENDIO non copre i danni causati da semplici bruciature non seguite da INCENDIO, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da INCENDIO. La garanzia INCENDIO non copre altresì i beni che si trovavano sul MEZZO ASSICURATO al momento dell’INCENDIO. A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia INCENDIO non copre: a)Eventuali optionals del MEZZO ASSICURATO; b) eventuali beni che si trovavano sul MEZZO ASSICURATO al momento |
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risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE alla data del SINISTRO al netto dello scoperto applicabile. | di 250€; e) Zona 5: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell’ASSICURATO di 250€. Esempio 1: Zona 5 - Danno 900€ - Scoperto 900x25%=225€, 225€<250€; Importo a carico dell’ASSICURATO 250€ - Importo liquidato 900€ - 250€=650€. Esempio 2: Zona 5 - Danno 1.500€ - Scoperto 1.500x25%=375€, 375€>250€; Importo a carico dell’ASSICURATO 375€ - Importo liquidato 1.500€ - 375€=1.125€. | dell’INCENDIO, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’ASSICURATO. La garanzia INCENDIO non comprende la copertura per ricorso terzi da incendio. |
5) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA: La copertura assicurativa non ha effetto qualora il FURTO o l’INCENDIO e il conseguente danno sia stato causato da o conseguente a:
a) dolo o colpa grave dell’ASSICURATO, del CONTRAENTE o del conducente del MEZZO ASSICURATO o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali, atti vandalici;
c) trombe d'aria, cicloni, tifoni, bufere di neve, uragani, terremoti, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamento di corsi d’acqua, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane, smottamenti di terreno, caduta meteoriti;
d) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
e) trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o di esplosivi in genere;
f) trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
g) inosservanza di norme di legge e regolamenti anche privati;
h) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
i) MEZZO ASSICURATO non coperto dall’assicurazione sulla Responsabilità civile al momento del SINISTRO;
j) partecipazione a furti, xxxxxx e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato;
k) ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente garanzia “Furto e Incendio”, incluse le proibizioni decise dalle autorità Locali, Nazionali o Internazionali;
l) circolazione del MEZZO ASSICURATO con targa in prova effettuata in violazione delle disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo;
m) partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
n) xxxxx xxxxxxxxx, quali le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del MEZZO ASSICURATO, nonché i danni da mancato godimento ed uso del MEZZO ASSICURATO o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa. La garanzia FURTO e INCENDIO non coprono altresì le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al MEZZO ASSICURATO successivamente alla relativa omologazione, nonché le spese di immatricolazione sostenute dall’ASSICURATO per l’acquisto di un nuovo veicolo;
o) MEZZO ASSICURATO soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente Codice della Strada.
6) MEZZI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE: I seguenti MEZZI non possono essere coperti dall’ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO:
a) MEZZI utilizzati professionalmente in attività di noleggio, moto taxi, autoscuole, consegne a domicilio o per servizio pubblico;
b) MEZZI costruiti in kit, con motori o meccanica elaborati, prototipi sperimentali, oggetto di tuning;
c) MEZZI utilizzati in prove sportive, corse, prove di velocità o competizioni di qualsiasi tipo;
d) Quad e Sidecar;
7) RIPARTIZIONE TERRITORIALE: Gli SCOPERTI vengono determinati sulla base della seguente ripartizione territoriale, in relazione alla Provincia del luogo di residenza dell’ASSICURATO:
ZONA 1: BG;BI;BL;BZ;CO;CR;FC;FE;GO;LC;LU;MN;MO;NO;PD;PN;RA;RE;RO;SO;TN;TV;UD;VA;VC;VE;VI;VR;
ZONA 2: AL;AN;AO;AP;AR;AT;BO;BS;CB;CH;CN;FI;FM;GR;IS;LO;MC;PC;PE;PG;PI;PO;PR;PT;PU;PV;RI;SI;SV;TE;TO;TR;TS;VB;
ZONA 3: AG;AQ;CA;CI;CL;CS;CZ;EN;FR;GE;IM;KR;LI;LT;MB;MI;MS;MT;NU;OG;OR;OT;PZ;RG;RM;RN;SP;SR;SS;TP;VS;VT;VV;
ZONA 4: AV;BN;BR;CT;LE;ME;PA;RC;
ZONA 5: BA;BT;CE;FG;NA;SA;TA.
8) COSA FARE PER RICHIEDERE UN INDENNIZZO IN CASO DI FURTO: L’ASSICURATO deve dare avviso alla SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI entro 3 giorni da quello in cui il SINISTRO si è verificato o l’ASSICURATO ne ha avuto conoscenza. In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte dell’ASSICURATO, la COMPAGNIA ha rispettivamente il diritto di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c.. La comunicazione dell’avvenuto SINISTRO deve essere effettuata alla SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI mediante raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Xxx X. Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, anticipata: via fax al n° +39 02 20564.999, oppure per e-mail al seguente indirizzo: 00xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx; oppure telefonicamente, contattando il seguente numero: +39 02 20564.564. La denuncia di sinistro deve contenere la seguente documentazione:
a) originale o copia autentica della denuncia di FURTO del MEZZO ASSICURATO presentata alle Competenti Autorità; qualora l’evento si verifichi all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
b) copia del certificato di avvenuta cessazione della circolazione del MEZZO ASSICURATO;
c) copia del certificato di proprietà del MEZZO ASSICURATO;
d) copia della documentazione contrattuale dell’ASSICURAZIONE, sottoscritta dal CONTRAENTE;
e) copia della polizza della Responsabilità Civile del MEZZO ASSICURATO;
f) copia del Libretto di Circolazione del MEZZO ASSICURATO;
g) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il VALORE DI ACQUISTO del MEZZO ASSICURATO;
h) copia certificato di residenza dell’ASSICURATO;
i) chiavi originali in dotazione al MEZZO ASSICURATO e se dichiarato dal CONTRAENTE in quanto riportato in polizza, i dispositivi elettronici di avviamento;
j) procura notarile a vendere per consentire alla COMPAGNIA di venire in possesso del MEZZO ASSICURATO ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione;
k) autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione;
l) dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati, fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà.
La documentazione sopra elencata è necessaria ai fini della verifica dell’esistenza e dell’esatta quantificazione del danno oltre che della liquidazione del danni; pertanto in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi la COMPAGNIA non potrà procedere alla liquidazione dell’INDENNIZZO. Nel caso in cui la SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI necessiti di ulteriore documentazione, l’ASSICURATO dovrà evadere la richiesta di integrazione nel più breve tempo possibile.
9) RECUPERO MEZZO ASSICURATO OGGETTO DI FURTO: L’ASSICURATO deve dare tempestiva comunicazione alla SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI del ritrovamento del MEZZO ASSIURATO. In caso di recupero del MEZZO ASSICURATO prima del pagamento dell’INDENNIZZO, il valore del MEZZO
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ASSICURATO recuperato sarà computato in detrazione dell’INDENNIZZO dovuto ai sensi di polizza. Qualora, per qualsiasi motivo, l’ASSICURATO non possa procedere al trasferimento della proprietà del MEZZO ASSICURATO recuperato dalla COMPAGNIA, l’ASSICURATO potrà ritenere il MEZZO ASSICURATO, previa restituzione dell’INDENNIZZO ricevuto dalla COMPAGNIA. L’ASSICURATO, tuttavia, ha sempre la facoltà di ritenere il MEZZO ASSICURATO recuperato, previa restituzione dell’INDENNIZZO ricevuto dalla COMPAGNIA.
10) COSA FARE PER RICHIEDERE UN INDENNIZZO IN CASO DI INCENDIO: L’ASSICURATO deve dare avviso alla SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI entro 3 giorni da quello in cui il SINISTRO si è verificato o l’ASSICURATO ne ha avuto conoscenza. In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte dell’ASSICURATO, la COMPAGNIA ha rispettivamente il diritto di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c.. La comunicazione dell’avvenuto SINISTRO deve essere effettuata alla SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI mediante raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Xxx X. Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, anticipata: via fax al n° +39 02 20564.999, oppure per e-mail al seguente indirizzo: 00xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx; oppure telefonicamente, contattando il seguente numero: +39 02 20564.564. La denuncia di sinistro deve contenere la seguente documentazione:
a) copia autentica della denuncia di INECNDIO del MEZZO ASSICURATO inoltrata all’Autorità Competente e, se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. Qualora l’evento si verifichi all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
b) dichiarazione di presa in carico del MEZZO ASSICURATO da parte di demolitore autorizzato;
c) copia del certificato di avvenuta cessazione della circolazione del MEZZO ASSICURATO;
d) copia del certificato di proprietà del MEZZO ASSICURATO;
e) copia della polizza della Responsabilità Civile del MEZZO ASSICURATO;
f) copia della documentazione contrattuale dell’ASSICURAZIONE, sottoscritta dal CONTRAENTE;
g) copia del Libretto di Circolazione del MEZZO ASSICURATO;
h) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il VALORE DI ACQUISTO del MEZZO ASSICURATO;
i) copia certificato di residenza dell’ASSICURATO.
La documentazione sopra elencata è necessaria ai fini della verifica dell’esistenza e dell’esatta quantificazione del danno oltre che della liquidazione del danni; pertanto in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi la COMPAGNIA non potrà procedere alla liquidazione dell’INDENNIZZO. Nel caso in cui la SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI necessiti di ulteriore documentazione, l’ASSICURATO dovrà evadere la richiesta di integrazione nel più breve tempo possibile.
11) PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO: La COMPAGNIA a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il SINISTRO e ogni circostanza ad esso relativo, provvederà a verificare l’operatività della garanzia e a valutare il danno. La COMPAGNIA, qualora non sussistano controversie in merito all’esistenza e alla valutazione del danno, provvederà a versare l’INDENNIZZO dovuto ai sensi di polizza all’ASSICURATO entro 90 (novanta) giorni da tali accertamenti. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell’indennità resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza. Qualora la SOMMA ASSICURATA in polizza risulti inferiore al reale VALORE D’ACQUISTO, in caso di prima immatricolazione, o al VALORE DI MERCATO del MEZZO ASSICURATO, l’INDENNIZZO sarà ridotto nella stessa proporzione.
12) DISPOSIZIONI FINALI: Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Sezione 3, si intendono espressamente richiamate e operanti le disposizioni di cui alla Sezione 2 della presente polizza.
Il contratto di assicurazione “Furto/Incendio” è accessorio e dipendente dal contratto di assicurazione per la responsabilità civile e, pertanto, la copertura assicurativa di cui alla presente sezione 3 cesserà di produrre effetti in tutti i casi di risoluzione del contratto di assicurazione per la responsabilità civile.
13) DIRITTO DI SURROGAZIONE: Qualora la COMPAGNIA abbia pagato l’INDENNIZZO, i diritti e le azioni spettanti al Contraente, all’ASSICURATO o ai suoi aventi diritto verso i terzi passano di diritto alla COMPAGNIA ai sensi dell’art. 1203 c.c.
31 Gennaio 2016
Condizioni particolari (CVT Ciclomotori) Sezione 3 - Pagina 3 di 3
LA PARISIENNE | Tél. x00 000000000 | Registre du Commerce | Autorisée en Italie en liberté |
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4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 DLGS 196/2003 (di seguito denominata “la legge”), ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue:
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento:
a) é diretto all’espletamento da parte della COMPAGNIA delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei SINISTRI attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa a cui la COMPAGNIA è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) é diretto all’espletamento da parte del RAPPRESENTANTE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI delle finalità di gestione e liquidazione dei SINISTRI attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa a cui la COMPAGNIA è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
c) é diretto all’espletamento da parte dell’INTERMEDIARIO delle finalità di emissione dei contratti basandosi su schemi predefiniti della COMPAGNIA;
d) può anche essere diretto all’espletamento di finalità di informazione e promozione commerciale nel rispetto della direttiva Europea 95/46, che prevede il diritto di rifiuto da parte dell’interessato senza alcun costo e senza la necessità di fornire dettagli, e delle norme Italiane in materia.
2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento:
a) è composto da: elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità;
b) é effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) é svolto direttamente dall’organizzazione del titolare.
3) CONFERIMENTO DEI DATI: Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni);
b) strettamente necessario alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei SINISTRI assicurativi;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività d’informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell’interessato stesso.
4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI: L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti o di gestire le richieste di servizi derivanti e la liquidazione dei
SINISTRI;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell’interessato.
5) COMUNICAZIONI DEI DATI:
a) dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), b) e c) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, ad altri soggetti, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti (ad esempio banche), legali, periti, fornitori di assistenza (ad esempio, medici e personale tecnico), società di servizi cui siano affidati la gestione dei servizi di assistenza, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero della Salute, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed altri enti pubblici;
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. d), ad altre Società nel rispetto delle condizioni sopra riportate.
6) DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea se le previsioni della direttiva Europea 95/46 sono tenute in considerazione e se il livello di protezione dei dati in questi paesi terzi soddisfa della direttiva Europea 95/46.
8) DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'art. 7 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di tutti i diritti, tra cui quelli di:
a) ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
b) di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
c) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
d) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9) TITOLARI DEL TRATTAMENTO: Titolari del trattamento sono:
a) la COMPAGNIA; responsabile e incaricato è il legale rappresentante della COMPAGNIA domiciliato per la carica presso l'indirizzo sopra indicato;
b) l’INTERMEDIARIO; responsabile e incaricato è il legale rappresentante del’INTERMEDIARIO domiciliato per la carica presso l'indirizzo sopra indicato;
c) il RAPPRESENTANTE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI; responsabile e incaricato è il legale rappresentante del RAPPRESENTANTE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI
domiciliato per la carica presso l'indirizzo sopra indicato.
10) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI: Preso atto dell’informativa di cui sopra il CONTRAENTE
ACCONSENTE:
▪ al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere di cui al punto 1, lett. a), b) e c) della medesima informativa;
▪ alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), b) e c) della medesima informativa o obbligatori per legge;
▪ al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa. ACCONSENTE:
▪ al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che lo riguardano per finalità d'informazione e promozione commerciale di cui al punto 1, lett. d) della medesima informativa;
▪ alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. b), della predetta informativa per finalità d'informazione e promozione commerciale di cui al punto 1, lett. d) della medesima informativa;
▪ al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità d'informazione e promozione commerciale. Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
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Informativa sul trattamento dei dati personali (CVT Ciclomotori) Sezione 4 - Pagina 1 di 1
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